Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 03/04/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1216/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Francesco Parisoli Presidente
2) Dott. Damiano Dazzi Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1216/2025 vertente tra: TRA
, con l'avv. ROSSI RITA;
Parte_1
- RICORRENTE E
, con gli avv.ti FRIGIERI e UGOLINI;
Controparte_1
- RESISTENTE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
PREMESSA
con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto recepirsi le condizioni tra loro concordate per l'affidamento della prole nonché per gli ulteriori profili economici attinenti al loro mantenimento;
il decreto di fissazione udienza è stato comunicato a mezzo PEC al Pubblico Ministero, il quale è stato così messo in condizione di intervenire nel presente giudizio (Cass. 10894/2005); con provvedimento regolarmente notificato al P.M. a mezzo PEC in pari data, è stato disposto lo svolgimento dell'udienza mediante trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.; i difensori hanno depositato dichiarazioni sottoscritte personalmente dai ricorrenti con le quali costoro hanno rinunciato a comparire alla udienza, confermando le condizioni di cui al ricorso e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate;
le parti hanno concordato le condizioni che di seguito si trascrivono: Per «1) La figlia minore verrà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre nell'abitazione sita in Casalgrande (RE) via Volta n. 57.
3) Salvo diversi accordi tra le parti e tenuto conto delle esigenze della minore, le frequentazioni padre- figlia saranno così regolamentate: Calendario ordinario - frequentazioni infrasettimanali telefoniche o mediante videochiamata almeno una volta al giorno direttamente sul cellulare della minore nel rispetto delle radicate abitudini;
- a settimane alterne dalle ore 11.00 del sabato, quando andrà a prendere la minore presso l'abitazione materna, fino alle ore 17.00 della domenica successiva, quando la riaccompagnerà presso l'abitazione materna. Il padre avrà, in ogni caso, la facoltà, qualora gli impegni lavorativi glielo Per consentano e tenuto conto degli impegni pomeridiani di , di fare visita alla minore un pomeriggio infrasettimanale, previa comunicazione alla madre. Vacanze natalizie - la minore trascorrerà l'intero periodo delle vacanze natalizie 2025 con il padre;
- a far data dal 2026, le vacanze natalizie verranno equamente suddivise tra i genitori, alternando di anno in anno, la settimana comprensiva del Natale, dal 24 dicembre al 30 dicembre, e la settimana comprensiva del Capodanno, dal 31 dicembre al 6 gennaio;
Vacanze pasquali - la minore trascorrerà l'intero periodo delle festività pasquali con uno dei due genitori, ad anni alterni. Vacanze estive scolastiche - la minore trascorrerà con ciascuno dei due genitori due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
In caso di disaccordo, negli anni dispari deciderà la madre e negli anni pari deciderà il padre. 4) Il signor corrisponderà, entro il giorno 10 di ogni mese, alla OR T_ Per
, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia minore , fino CP_1 all'indipendenza economica della stessa, la somma mensile € 500,00 (cinquecento/00), importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, con bonifico sul conto corrente indicato dalla OR . CP_1
4.1) Le spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse della minore, così come previste e disciplinate nel Protocollo sulle spese straordinarie attualmente adottato dal Tribunale di Reggio Emilia, che si allega al presente atto come parte essenziale di esso (doc. 10), saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. 4.2) Le parti concordano che la retta scolastica dell'istituto privato attualmente frequentato dalla minore continuerà ad essere sostenuta integralmente dal signor T_
e ciò sino al completamento del ciclo delle scuole elementari. 4.3) L' Assegno Unico Universale relativo alla minore, ovvero ogni altra forma di contribuzione che lo Stato vorrà prevedere, anche in futuro, quale sussidio per la prole, verrà percepito integralmente dalla OR . CP_1 5) Le parti si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e della carta di identità della minore valida per l'espatrio. In ogni caso - fermo restando il diritto di ciascun genitore di portare la minore in viaggio nel rispetto del calendario sopra concordato - le parti si impegnano vicendevolmente a comunicare per tempo eventuali viaggi che comportano l'allontanamento della minore fuori regione o all'estero e, quindi, il luogo di destinazione e un recapito telefonico. Allo stesso modo, qualora uno dei due genitori, nei giorni in cui ha la minore con sé, decidesse di trascorrere la notte fuori dalla Per propria abitazione, ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro il luogo ove pernotterà.
6) A fronte di quanto sopra, la OR dichiara di aver ritirato in Controparte_1 data 17.02.2025 la denuncia- querela sporta nei confronti del signor e Parte_1 ratificata in data 6.11.2024 dal Comando dei Carabinieri della Stazione di Casalgrande, con impegno a ritirare, entro e non oltre 10 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, tutte le denunce-querele sporte nei confronti del signor , il quale Parte_1 si impegna ad accettare la/e remissione/i di querela. La OR si Controparte_1 impegna, inoltre, a non costituirsi parte civile in alcuno dei procedimenti penali che dovessero aprirsi nei confronti del signor e, con la sottoscrizione del Parte_1 presente accordo, rinuncia in ogni caso a richiedere qualsivoglia risarcimento per i fatti di cui alle denunce-querele tutte, nessuna esclusa, sporte nei confronti del signor T_
.
[...]
7) A fronte del puntuale adempimento di quanto sopra previsto, le parti dichiarano di aver così regolato ogni questione tra loro pendente, con conseguente rinuncia a qualsivoglia iniziativa legale, anche penale, per fatti a loro già noti, ancorché non espressamente indicati nel presente atto.
8) Le spese del presente giudizio si intendono integralmente compensate fra le parti, con rinuncia da parte degli avvocati alla solidarietà professionale.»;
Ritenuto che: tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità; anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione;
le condizioni concordate tra i genitori sono rispondenti all'interesse della prole e che l'accordo va, pertanto, interamente recepito;
non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
dispone in conformità alle condizioni concordate tra le parti nel ricorso congiunto così come sopra trascritte. Nulla per le spese. Si comunichi alle parti.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 1/4/2025.
IL GIUDICE REL. Lorenzo Meoli
IL PRESIDENTE
Francesco Parisoli