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Decreto 9 febbraio 2025
Decreto 9 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, decreto 09/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 43914-1/2024
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione delle persone cittadine dell'Unione europea
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio e composto dalle magistrate: Dott.ssa Manuela Comodi Presidente Dott.ssa Olivia Condino Giudice Dott.ssa Francesca Minieri Giudice relatrice nel procedimento camerale ex artt. 35-bis del D. Lgs. 25/08 e 737 e ss. c.p.c. iscritto al n. 43914-1/2024 R.G., promosso da: C.U.I. ) Parte_1 C.F._1 NGLA 7.09.2001, rappresentato e difeso dall'Avvocato ABDELHAKIM Bouchraa del Foro di Reggio Emilia– presso il cui studio in Reggio Emilia (RE), alla Via Rosario Livatino, n. 9 ha eletto domicilio – come da procura in atti ricorrente
contro
:
, in persona del Ministro pro tempore - Commissione Territoriale per il Controparte_1 nternazionale di Milano resistente sentita la relatrice, ha pronunciato il seguente
DECRETO ex art. 35-bis comma 4 del D. Lgs. n. 25/2008 sull'istanza – depositata in data 29.01.2025, di sospensione degli effetti del provvedimento decisorio emesso dalla competente Commissione Territoriale (di seguito C.T.) in data 18.11.2024, con il quale è stata rigettata per manifesta infondatezza la domanda di protezione internazionale proposta dalla persona ricorrente. Devesi premettere che la persona ricorrente ha proposto tempestivo ricorso in data 6.12.2024 avverso il provvedimento testé citato, notificato in data 21.11.2024. Come noto, in materia di procedure accelerate relative a persone provenienti da paesi di origine sicuri e, in particolare, sulla compatibilità con gli articoli 36, 37 e 46 della Direttiva 2013/32/UE (nonché con l'Allegato I alla medesima) della designazione di un Paese come di origine sicura con espressa eccettuazione di una porzione del suo territorio, si è di recente pronunciata la Corte di giustizia dell'Unione europea, con la sentenza emessa il 4.10.20241, nell'ambito della quale ha affermato che “l'articolo 37 della direttiva 2013/32 dev'essere interpretato nel senso che: esso osta a che un paese terzo possa essere designato come paese di origine sicuro allorché talune parti del suo territorio non soddisfano le condizioni sostanziali di siffatta designazione, enunciate all'allegato I di detta direttiva”. Nelle more del citato giudizio, la Corte di giustizia dell'Unione europea è stata investita dal Tribunale di Firenze2 di un'ulteriore domanda di decisione pregiudiziale, stavolta afferente alla designazione da parte dello Stato italiano di alcuni Paesi come di origine sicura, pur in presenza di eccezioni per determinate categorie di persone (le quali si rinvengono, non nel testo della norma – allora il D.M. 7 maggio 2024, oggi l'art. 2-bis comma 1 del D. Lgs. n. 25/2008, come modificato dall'art. 1 comma 1 lett. a) del D.L. n. 158 del 23 ottobre 2024 –, bensì nelle “schede Paese” elaborate dalle competenti Direzioni generali del MAECI, comprensive delle osservazioni della Commissione Nazionale per l'Asilo, rimesse al Ministro con l'“Appunto” n. 1311 6.05.2024 0056895-I menzionato nelle premesse del citato Decreto interministeriale, e utilizzate per le conseguenti ventidue – oggi diciannove – designazioni). Ebbene, pare evidente che i medesimi argomenti che hanno fondato la menzionata decisione della C.G.U.E. del 4.10.20243 – in tema di paesi in cui sussistano porzioni di territorio non sicure – sono spendibili anche nella diversa ipotesi di paesi designati come di origine sicura, in cui siano ravvisabili categorie di persone per le quali tali paesi non sono sicuri. Ciò vale soprattutto per il caso in cui si reputi, da un lato, che le condizioni sostanziali di designazione dei paesi come di origine sicura di cui all'Allegato I della direttiva 2013/32/UE vadano soddisfatte a prescindere dalla tecnica normativa utilizzata;
dall'altro lato, che le eccezioni contenute nella normativa (di natura primaria o regolamentare) siano equiparabili a quelle contenute nelle informazioni ufficiali sui Paesi di origine (c.o.i.), utilizzate per tale designazione. Devesi osservare, poi, che sussistono, altresì, ragioni di economia processuale che verrebbero significativamente frustrate laddove si ignorasse la possibile applicabilità dei medesimi principi anche al caso di specie;
invero, qualora venisse adottata una decisione (sebbene relativa alla sola fase cautelare e non anche al merito) che risultasse in contrasto con il diritto vivente dell'U.E. – ovvero il diritto dell'U.E., come interpretato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea –, sorgerebbe, da un lato, l'obbligo di rimuovere il provvedimento illegittimo emesso e, dall'altro lato, la persona ricorrente rischierebbe di veder irrimediabilmente compromesso il proprio diritto a rimanere sul territorio italiano fino alla pronuncia definitiva sulla sua domanda di protezione internazionale. Alla luce di tutti i fatti esposti e delle considerazioni svolte, poiché la persona ricorrente proviene dal Bangladesh – Paese designato di origine sicura sulla base di una scheda Paese che suggeriva di eccettuare le persone LGBTQI+, le vittime di violenza di genere (incluse le donne assoggettate a mutilazioni genitali), le minoranze etniche e religiose, le persone accusate di crimini di natura politica e le persone condannate a morte – sussistono gravi e circostanziate ragioni (impregiudicata ogni valutazione nel merito della domanda) per sospendere cautelativamente il provvedimento impugnato.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano così provvede:
- sospende il provvedimento emesso il 18.11.2024, e notificato in data 21.11.2024, con il quale la ha dichiarato manifestamente infondata la domanda di protezione Controparte_2 (C.U.I. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1 17.09.2001. Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 3.02.2025.
La Presidente - Dott.ssa Manuela Comodi
La Giudice relatrice - Dott.ssa Francesca Minieri 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 [GC], C-406/22. 2 vds ordinanza del Tribunale di Firenze del 15 maggio 2024, cui sono seguiti analoghi rinvii pregiudiziali da parte, fra gli altri, del Tribunale di OG (ordinanza del 25 ottobre 2024) e di quello di OM (ordinanza del 11 novembre 2024).
1 3 E segnatamente: i) sul piano testuale, l'allegato I alla direttiva 2013/32/UE non prevede una tale possibilità; ii) sul piano teleologico, il riconoscimento dell'esenzione soggettiva contrasta con il criterio di designazione correlato all'assenza di persecuzioni in via generalizzata e costante di cui all'allegato I;
iii) sul piano sistematico, l'esenzione soggettiva, consentendo l'ampliamento del novero dei paesi sicuri, comporterebbe l'estensione della portata applicativa della procedura accelerata di cui all'art. 28-bis, comma 2, d.lgs. n. 25/2008 che, essendo norma eccezionale, deve essere interpretata e applicata restrittivamente
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TRIBUNALE DI MILANO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione delle persone cittadine dell'Unione europea
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio e composto dalle magistrate: Dott.ssa Manuela Comodi Presidente Dott.ssa Olivia Condino Giudice Dott.ssa Francesca Minieri Giudice relatrice nel procedimento camerale ex artt. 35-bis del D. Lgs. 25/08 e 737 e ss. c.p.c. iscritto al n. 43914-1/2024 R.G., promosso da: C.U.I. ) Parte_1 C.F._1 NGLA 7.09.2001, rappresentato e difeso dall'Avvocato ABDELHAKIM Bouchraa del Foro di Reggio Emilia– presso il cui studio in Reggio Emilia (RE), alla Via Rosario Livatino, n. 9 ha eletto domicilio – come da procura in atti ricorrente
contro
:
, in persona del Ministro pro tempore - Commissione Territoriale per il Controparte_1 nternazionale di Milano resistente sentita la relatrice, ha pronunciato il seguente
DECRETO ex art. 35-bis comma 4 del D. Lgs. n. 25/2008 sull'istanza – depositata in data 29.01.2025, di sospensione degli effetti del provvedimento decisorio emesso dalla competente Commissione Territoriale (di seguito C.T.) in data 18.11.2024, con il quale è stata rigettata per manifesta infondatezza la domanda di protezione internazionale proposta dalla persona ricorrente. Devesi premettere che la persona ricorrente ha proposto tempestivo ricorso in data 6.12.2024 avverso il provvedimento testé citato, notificato in data 21.11.2024. Come noto, in materia di procedure accelerate relative a persone provenienti da paesi di origine sicuri e, in particolare, sulla compatibilità con gli articoli 36, 37 e 46 della Direttiva 2013/32/UE (nonché con l'Allegato I alla medesima) della designazione di un Paese come di origine sicura con espressa eccettuazione di una porzione del suo territorio, si è di recente pronunciata la Corte di giustizia dell'Unione europea, con la sentenza emessa il 4.10.20241, nell'ambito della quale ha affermato che “l'articolo 37 della direttiva 2013/32 dev'essere interpretato nel senso che: esso osta a che un paese terzo possa essere designato come paese di origine sicuro allorché talune parti del suo territorio non soddisfano le condizioni sostanziali di siffatta designazione, enunciate all'allegato I di detta direttiva”. Nelle more del citato giudizio, la Corte di giustizia dell'Unione europea è stata investita dal Tribunale di Firenze2 di un'ulteriore domanda di decisione pregiudiziale, stavolta afferente alla designazione da parte dello Stato italiano di alcuni Paesi come di origine sicura, pur in presenza di eccezioni per determinate categorie di persone (le quali si rinvengono, non nel testo della norma – allora il D.M. 7 maggio 2024, oggi l'art. 2-bis comma 1 del D. Lgs. n. 25/2008, come modificato dall'art. 1 comma 1 lett. a) del D.L. n. 158 del 23 ottobre 2024 –, bensì nelle “schede Paese” elaborate dalle competenti Direzioni generali del MAECI, comprensive delle osservazioni della Commissione Nazionale per l'Asilo, rimesse al Ministro con l'“Appunto” n. 1311 6.05.2024 0056895-I menzionato nelle premesse del citato Decreto interministeriale, e utilizzate per le conseguenti ventidue – oggi diciannove – designazioni). Ebbene, pare evidente che i medesimi argomenti che hanno fondato la menzionata decisione della C.G.U.E. del 4.10.20243 – in tema di paesi in cui sussistano porzioni di territorio non sicure – sono spendibili anche nella diversa ipotesi di paesi designati come di origine sicura, in cui siano ravvisabili categorie di persone per le quali tali paesi non sono sicuri. Ciò vale soprattutto per il caso in cui si reputi, da un lato, che le condizioni sostanziali di designazione dei paesi come di origine sicura di cui all'Allegato I della direttiva 2013/32/UE vadano soddisfatte a prescindere dalla tecnica normativa utilizzata;
dall'altro lato, che le eccezioni contenute nella normativa (di natura primaria o regolamentare) siano equiparabili a quelle contenute nelle informazioni ufficiali sui Paesi di origine (c.o.i.), utilizzate per tale designazione. Devesi osservare, poi, che sussistono, altresì, ragioni di economia processuale che verrebbero significativamente frustrate laddove si ignorasse la possibile applicabilità dei medesimi principi anche al caso di specie;
invero, qualora venisse adottata una decisione (sebbene relativa alla sola fase cautelare e non anche al merito) che risultasse in contrasto con il diritto vivente dell'U.E. – ovvero il diritto dell'U.E., come interpretato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea –, sorgerebbe, da un lato, l'obbligo di rimuovere il provvedimento illegittimo emesso e, dall'altro lato, la persona ricorrente rischierebbe di veder irrimediabilmente compromesso il proprio diritto a rimanere sul territorio italiano fino alla pronuncia definitiva sulla sua domanda di protezione internazionale. Alla luce di tutti i fatti esposti e delle considerazioni svolte, poiché la persona ricorrente proviene dal Bangladesh – Paese designato di origine sicura sulla base di una scheda Paese che suggeriva di eccettuare le persone LGBTQI+, le vittime di violenza di genere (incluse le donne assoggettate a mutilazioni genitali), le minoranze etniche e religiose, le persone accusate di crimini di natura politica e le persone condannate a morte – sussistono gravi e circostanziate ragioni (impregiudicata ogni valutazione nel merito della domanda) per sospendere cautelativamente il provvedimento impugnato.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano così provvede:
- sospende il provvedimento emesso il 18.11.2024, e notificato in data 21.11.2024, con il quale la ha dichiarato manifestamente infondata la domanda di protezione Controparte_2 (C.U.I. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1 17.09.2001. Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 3.02.2025.
La Presidente - Dott.ssa Manuela Comodi
La Giudice relatrice - Dott.ssa Francesca Minieri 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 [GC], C-406/22. 2 vds ordinanza del Tribunale di Firenze del 15 maggio 2024, cui sono seguiti analoghi rinvii pregiudiziali da parte, fra gli altri, del Tribunale di OG (ordinanza del 25 ottobre 2024) e di quello di OM (ordinanza del 11 novembre 2024).
1 3 E segnatamente: i) sul piano testuale, l'allegato I alla direttiva 2013/32/UE non prevede una tale possibilità; ii) sul piano teleologico, il riconoscimento dell'esenzione soggettiva contrasta con il criterio di designazione correlato all'assenza di persecuzioni in via generalizzata e costante di cui all'allegato I;
iii) sul piano sistematico, l'esenzione soggettiva, consentendo l'ampliamento del novero dei paesi sicuri, comporterebbe l'estensione della portata applicativa della procedura accelerata di cui all'art. 28-bis, comma 2, d.lgs. n. 25/2008 che, essendo norma eccezionale, deve essere interpretata e applicata restrittivamente
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