Ordinanza cautelare 17 maggio 2018
Sentenza 7 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 07/10/2022, n. 1558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1558 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/10/2022
N. 01558/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00454/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 454 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano Caroli Casavola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Martina Franca, piazza Roma, n. 11;
contro
Ministero dell'Interno e Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Taranto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- del provvedimento della Prefettura di Taranto emesso dal Dirigente dell'Area III, n. -OMISSIS- del 25.1.2018, notificato a mani il 26.2.2018, con cui si dispone la revisione della patente di guida di categoria “B” n. -OMISSIS- rilasciata al ricorrente dall'UCO di Roma in data 23.5.2015 e che lo stesso deve sottoporsi a visita medica di controllo presso la Commissione Medica Provinciale entro 60 giorni dalla notifica;
- nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Taranto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 luglio 2022 la dott.ssa Anna Abbate e udito per la parte ricorrente il difensore avv.to G. Caroli Casavola;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, con ricorso notificato il 16/04/2018 e depositato in giudizio il 28/04/2018, impugna il provvedimento dirigenziale del 25.1.2018, notificato a mani il 26.2.2018, con cui la Prefettura di Taranto ha disposto, ex art. 128 del D. Lgs. n. 285 del 1992 (Codice della Strada), la revisione della sua patente di guida di categoria “B” n. -OMISSIS- (poiché “ circolava con il veicolo targato -OMISSIS- violando le disposizioni di cui all'art.186/7 del C.d.S. perchè guidava in stato di ebbrezza alcolica e rifiutava di sottoporsi agli accertamenti previsti ”), stabilendo che lo stesso deve sottoporsi a visita medica di controllo presso la Commissione Medica Provinciale entro 60 giorni dalla notifica, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso.
A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:
I. NATURA PROVVEDIMENTO EX ART. 186 COMMA 7/8 CDS. VIOLAZIONE/FALSA APPLICAZIONE ART. 186 COMMA 5, 7 E 8 C.D.S., ART. 128 C.D.S., ART. 119 C.D.S.. ECCESSO DI POTERE PER FALSITÀ DEL PRESUPPOSTO, SVIAMENTO, TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI, INGIUSTIZIA MANIFESTA. VIOLAZIONE PRINCIPI DEL GIUSTO PROCEDIMENTO, DI BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITÀ DELLA P.A..
II. NATURA PROVVEDIMENTO EX ART. 128 COMMA 1 CDS. VIOLAZIONE/FALSA APPLICAZIONE ART. 186 COMMA 2, 5, 7 E 8 C.D.S., ART. 128 C.D.S., ART. 119 C.D.S.. VIOLAZIONE ART. 1, 3, 7 E 8 L. 241/90. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, FALSITÀ DEL PRESUPPOSTO, TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI, INGIUSTIZIA MANIFESTA. VIOLAZIONE DI LEGGE ED ECCESSO DI POTERE PER CARENZA, ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA DELLA MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE PRINCIPI DEL GIUSTO PROCEDIMENTO, DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ DELLA P.A..
Il 03/05/2018, si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate, con la difesa dell’Avvocatura dello Stato, depositando un atto di costituzione formale per resistere al ricorso.
Con ordinanza cautelare n. 239 del 17/05/2018 (avverso la quale non risulta interposto appello), questa Sezione ha respinto la domanda cautelare di parte ricorrente con la seguente motivazione: “ Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, il ricorso appare infondato, in quanto la giurisprudenza è concorde nel ritenere che il provvedimento di revisione della patente di guida di cui all'art. 128, d. lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e succ. mod. (attesa la sua natura cautelare/preventiva e non sanzionatoria) è un provvedimento discrezionale subordinato all'insorgenza di dubbi sulla persistenza, in capo al titolare della patente di guida, dei requisiti fisici e psichici prescritti (o della sua idoneità tecnica), senza che assurga a relativo presupposto l'accertamento giudiziale di un illecito penale, civile o amministrativo, ipotesi sicuramente configurabile quando, come nel caso di specie, il conducente sia stato trovato in stato di alterazione psicofisica indotta dal consumo di bevande alcoliche, trattandosi di condotta potenzialmente in grado di incidere sui riflessi e la prontezza del guidatore e, quindi, tale da costituire un concreto pericolo per la sua incolumità e, più in generale, per la sicurezza pubblica.
Rilevato altresì che, nel caso in esame, il provvedimento fonda le proprie determinazioni, “per relationem”, sulla base del rapporto protocollo n. -OMISSIS- del 6 gennaio 2018 del Comando Compagnia Carabinieri – NOR – Aliquota radiomobile di Martina Franca dalla quale emerge un quadro indiziario preciso e concordante, oggettivamente idoneo a fare insorgere, nel caso di specie, un ragionevole dubbio circa la persistenza, in capo all’odierno ricorrente, dei requisiti psicofisici prescritti dalla legge per poter condurre con sicurezza veicoli a motore, considerato in particolare che, dalla documentazione posta a base del gravato provvedimento, risulta che, all’atto del controllo, il ricorrente manifestava sintomi di alcolemia presentando alito fortemente vinoso e occhi lucidi e che lo stesso si rifiutava di sottoporsi ad accertamenti urgenti sulle persone (art. 354, comma 3, c.p.p.) finalizzati alla verifica del tasso alcolemico nel sangue (art. 186 c.d.s.) prescritti dal Codice della Strada.
Rilevato che, a seguito del rifiuto del ricorrente di sottoporsi agli accertamenti sierologici prescritti dal Codice della Strada, gli veniva contestata la violazione dell’art. 186, comma 7, del Codice della strada (rifiuto di sottoporsi all’alcol test).
Ritenuto, peraltro, che l’art. 187, comma 4, del Codice della Strada estende le modalità di accertamento della presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (attraverso prelievi sierologici) anche agli accertamenti riguardanti il tasso alcolemico.
Ritenuto, infine, quanto alla dedotta violazione dell’art 10 della legge 241/90, che il provvedimento che ha disposto la revisione della patente di guida nei riguardi del ricorrente risponde a finalità cautelari che consentono la deroga ai meccanismi di partecipazione al procedimento.
Ritenuto, quindi, che la domanda cautelare non possa essere accolta ”.
L’11/05/2022, l’Avvocatura dello Stato ha depositato in giudizio documentazione di causa, tra cui la relazione della Prefettura di Taranto del 14/05/2018.
Nella pubblica udienza del 27/07/2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
0. - Il ricorso è infondato nel merito e, pertanto, deve essere respinto.
1. - Parte ricorrente, evidenziando, preliminarmente, che “ La lettura del provvedimento impugnato non consente di comprendere esattamente quale sia la norma che il Prefetto ha inteso richiamare nell’esercizio del proprio potere, essendo citati entrambi gli articoli e coesistendo ragioni testuali a sostegno di entrambe le interpretazioni ”, formula due pluriarticolati motivi di gravame, declinandoli a seconda che il potere esercitato dal Prefetto con il provvedimento impugnato discenda dalla previsione dell’art. 186 o dell’art. 128 del Codice della Strada.
In particolare, secondo questa seconda prospettazione, che è quella che rileva nel caso di specie, lamenta:
a) la violazione/falsa applicazione art. 128 C.d.S. e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, falsità del presupposto, travisamento ed erronea valutazione dei fatti e ingiustizia manifesta, in quanto “ Nel caso di specie, si può tranquillamente affermare che lo stato di ebbrezza non sussisteva, come risulta dalla documentazione versata in atti, per cui la condotta tenuta dal sig. -OMISSIS-non può giustificare alcun “dubbio” circa la persistenza dei requisiti psico-fisici in capo al medesimo, per vari motivi:
a) non è stato effettuato alcun accertamento medico da cui è emerso lo stato di ebbrezza del conducente;
b) la condotta punita dall’art. 186 comma 7 C.d.S. non è la guida in stato di ebbrezza, ma il rifiuto di sottoporsi all’accertamento, equiparata solamente quoad poenam all’ipotesi più grave di guida in stato di ebbrezza prevista dal comma 2, in virtù di una fictio juris come tale presuntiva e quindi superabile;
c) i Carabinieri hanno rilevato, peraltro senza contestare formalmente lo stato di ebbrezza, solo un alito “fortemente vinoso” e gli “occhi lucidi” del conducente, vale a dire solo due dei tredici sintomi indicabili nel verbale di accertamento ex art. 354 c.p.p. mentre non hanno segnalato alcun ulteriore sintomo di un’intossicazione alcolica sia per le condizioni personali (es. voce impastata, equilibrio precario) sia per la condotta di guida (es. andatura a zig zag) ”);
b) vizi della motivazione (violazione di legge ed eccesso di potere), in quanto “ La P.A. doveva adeguatamente esplicare le ragioni per cui sussisteva il dubbio sulla persistenza dei requisiti per la conduzione dei veicoli, dal momento che il conducente si considera in stato di ebbrezza solo per una fictio juris introdotta dal Legislatore a fini deterrenti e non perché vi sia stato un effettivo accertamento dello stesso ”, tanto più che “ allo stesso è stata imputata la violazione del solo art. 186 comma 7, il quale punisce esclusivamente il rifiuto degli accertamenti e non la guida in stato di ebbrezza, che non è mai stata contestata formalmente all’odierno ricorrente, ma solo richiamata come condizione che legittimava gli accertamenti ai sensi dell’art. 186 comma 4 (…quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall’influenza di alcool…) in mancanza di esecuzione di quelli preliminari ai sensi del terzo comma ”;
c) violazione di legge per difetto di comunicazione di avvio del procedimento ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità P.A., evidenziando “ come la P.A. non avesse alcuna esigenza di celerità, dal momento che ha fatto trascorrere oltre un mese dall’emanazione del provvedimento sino alla sua notifica ” e “ che le circostanziate ragioni di fatto e di diritto in ordine alla illegittimità dell’accertamento posto in essere dalle forze dell’ordine, nonché le documentate condizioni di salute del ricorrente in tale momento, avrebbero sicuramente potuto influire sull’emanazione stessa del provvedimento ove portate a conoscenza della P.A. ”.
1.1. - Tutte le predette censure sono infondate, come già rilevato nella motivata ordinanza cautelare n. 239 del 17/05/2018 di questa Sezione, avverso la quale non risulta interposto appello al Consiglio di Stato e a seguito della quale parte ricorrente non ha depositato scritti difensivi.
Occorre, anzitutto, premettere che il concreto caso di specie - a ben vedere - è riconducibile all’art. 128 (“ Revisione della patente di guida ”) C.d.S., che, al comma 1, prevede che “ Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, nonchè il prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica…. ”) e che, come affermato nel ricorso stesso a p. 8 s., la giurisprudenza è concorde nel ritenere che il provvedimento di revisione della patente di guida di cui all'art. 128, D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e succ. mod. (attesa la sua natura cautelare/preventiva e non sanzionatoria) è un provvedimento discrezionale subordinato all'insorgenza di dubbi sulla persistenza, in capo al titolare della patente di guida, dei requisiti fisici e psichici prescritti (o della sua idoneità tecnica), senza che assurga a relativo presupposto l'accertamento giudiziale di un illecito penale, civile o amministrativo (cfr. ex multis : Consiglio di Stato, Sezione VI, 17/01/2011, n. 238; 18/03/2011, n. 1669; 08/06/2010, n. 3633); ipotesi sicuramente configurabile quando, come nel caso di specie, il conducente sia stato trovato in stato di alterazione psicofisica indotta dal consumo di bevande alcoliche, trattandosi di condotta potenzialmente in grado di incidere sui riflessi e la prontezza del guidatore e, quindi, tale da costituire un concreto pericolo per la sua incolumità e, più in generale, per la sicurezza pubblica.
Orbene, nel concreto caso di specie, il gravato provvedimento di revisione della patente di guida (privo di valenza sanzionatoria e di natura cautelare, a presidio della sicurezza della circolazione stradale) è stato legittimamente (discrezionalmente) adottato dalla Prefettura di Taranto, con motivazione logica e adeguata, basandosi “ per relationem ” sul rapporto protocollo n. -OMISSIS- del 6 gennaio 2018 del Comando Compagnia Carabinieri – NOR – Aliquota radiomobile di Martina Franca, dal quale emerge un quadro indiziario preciso e concordante, oggettivamente idoneo a fare insorgere, nel caso di specie, un ragionevole dubbio circa la persistenza, in capo all’odierno ricorrente, dei requisiti psicofisici prescritti dalla legge per poter condurre con sicurezza veicoli a motore, considerato in particolare che, dalla documentazione posta a base del gravato provvedimento, risulta che, all’atto del controllo, il ricorrente manifestava sintomi di alcolemia presentando alito fortemente vinoso e occhi lucidi e che lo stesso si rifiutava di sottoporsi ad accertamenti urgenti sulle persone (art. 354, comma 3, c.p.p.) finalizzati alla verifica del tasso alcolemico nel sangue (art. 186 c.d.s.) prescritti dal Codice della Strada, sicchè gli veniva contestata la violazione dell’art. 186, comma 7, del Codice della strada (rifiuto di sottoporsi all’alcol test).
Quanto, infine, alla dedotta violazione di legge per difetto di comunicazione di avvio del procedimento ( ex art. 7 della Legge n. 241/1990) e per dedotta violazione dell’art. 10 della Legge n. 241/1990, il provvedimento che ha disposto la revisione della patente di guida nei riguardi del ricorrente risponde a finalità cautelari che consentono la deroga ai meccanismi di partecipazione al procedimento amministrativo.
2. - Per tutto quanto innanzi sinteticamente osservato, il ricorso deve essere respinto.
3. - Le spese del presente giudizio, seguendo la soccombenza ex art. 91 c.p.c., vanno poste a carico del ricorrente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore delle Amministrazioni resistenti, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 1.000,00 (Mille/00), oltre gli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.