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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/01/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 60/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO
SALVATORE BARBERI
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 60/21 R.G. avente ad oggetto: condannatorio;
promossa da
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 [...]
, residente a [...], e C.F._1
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_2 [...]
residente a [...], C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv. Gaetano Amato del Foro di Caltagirone per procura in atti;
- parte attrice -
contro pagina 1 di 16 , in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1
ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui Uffici in
Catania, Via Vecchia Ognina n.149, è per legge domiciliato;
- convenuto -
----------------------
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 8 luglio 2024.
--------------------
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 4 gennaio 2021 i due attori indicati in epigrafe citavano in giudizio il chiedendo il risarcimento dei Controparte_1
danni subiti in relazione alla morte della loro madre In Persona_1
particolare, evidenziavano quanto segue:
“La sig.ra , durante una degenza estesa dal 14.06.1971 al Persona_1
12.07.1971 presso la III divisione di Chirurgia dell'Ospedale Vittorio Emanuele di
Catania, accertata la diagnosi di epatocolangite acuta con stato tossico febbrile in
paziente affetta da colecistite calcolosa ed appendicite, veniva sottoposta a
colecistectomia e contestualmente emotrasfusa in data 23, 24 e 26 giugno 1971
(vedasi cartella clinica n. 82 del 1971 , in Controparte_2
stralcio, e certificazione dell'A.O. Universitaria “Vittorio Emanuele – Ferrarotto
– S. Bambino di Catania” del 17.08.2004, in allegato n. 1 al presente atto).
Con il passare degli anni, la sig.ra lamentava astenia e Persona_1
pagina 2 di 16 dispepsia gastrointestinale, per cui, dopo avere eseguito un dosaggio di anticorpi
anti-HCV, che dava esito positivo, il 03.09.1999 eseguiva dosaggio quantitativo di
HCV-RNA, il quale attestava 185.600 copie/ml (vedasi referto del Centro di
Immunoematologia e Servizio Trasfusionale dell'Azienda Ospedali Vittorio
Emanuele – Ferrarotto – S. Bambino di Catania, in allegato n. 2 al presente atto).
Pertanto, la sig.ra si affidava alle cure dei sanitari della Persona_1
Divisione di Malattia Infettive dell'Ospedale Ferrarotto (vedasi certificato del
17.11.1999, in allegato n. 3 al presente atto) i quali accertavano la diagnosi di
“Epatite cronica attiva post-trasfusionale da HCV. Diabete mellito (trasfusioni eseguite nel 1971 come da copia di cartella clinica rilasciata dall'Ospedale
Vittorio Emanuele – Ferrarotto)” (vedasi certificato del 18.05.2000, in allegato n.
4 al presente atto).
La sig.ra veniva, pertanto, ricoverata ripetutamente presso Persona_1
la divisione di Malattie Infettive del P.O. Ferrarotto di Catania, nel corso di
degenze brevi comprese tra il 2001 ed il 2003, durante le quali i sanitari accertavano la diagnosi di “ECA (epatite cronica attiva) HCV-correlata in evoluzione cirrotica. Varici F1. Gastropatia congestizia diffusa. Diabete mellito.
Insufficienza venosa cronica”. La paziente veniva sottoposta a terapia con IFN
(interferone), dalla quale non traeva beneficio (NON-responder); pertanto,
successivamente veniva sottoposta a terapia antivirale con IFN+Ribavirina; una
biposia epatica, eseguita il 19.07.2001, attestava la diagnosi istopatologia di
epatite cronica attiva in evoluzione cirrotica con indice di Knodell 15 (vedasi
cartella clinica Divisione di Malattie Infettive del P.O. Ferrarotto di Catania, in
pagina 3 di 16 allegato n. 5 al presente atto).
La sig.ra veniva ancora ricoverata ripetutamente presso la Persona_1
divisione di Malattie Infettive del P.O. Ferrarotto di Catania, nel corso di degenze
brevi comprese tra il 2004 ed il 2007, durante le quali i sanitari accertavano la diagnosi di: 1) “ECA (epatite cronica attiva) HCV-correlata in evoluzione cirrotica. Varici F1. Gastropatia congestizia diffusa;
2) Epatopatia cronica in fase
evolutiva HCV-correlata (2005); 3) Cirrosi epatica HCV-correlata; 4) Cirrosi
Epatica da HCV. Varici esofagee. Diabete Mellito (2007)” (vedasi cartella clinica
Divisione di Malattie Infettive del P.O. Ferrarotto di Catania, in allegato n. 6 al
presente atto). Un controllo EGDS del 29.01.2011 evidenziava varici esofagee F1, gastropatia congestizia del corpo e dell'antro pilorico, duodenite erosiva (vedasi referto dell'U.O. di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva del P.O. di
Paternò, in allegato n. 7 al presente atto). Una ecografia dell'addome superiore, eseguita in data 2.02.2011, evidenziava: “Fegato ad eco morfologia alterata con iperplasia dei segmenti di sn ed, in particolar modo, del lobo di Spigelio rispetto
ai segmenti di dx, a contorni policlici e ad ecostruttura finemente e diffusamente
disomogenea per accentuazione della componente fibrosa iperecogena periportale…”(vedasi referto in allegato n. 8 al presente atto).
La sig.ra purtroppo lamentava sempre più una marcata Per_1 Persona_1
astenia, frequente nausea, dispepsia grastro-intestinale, insorgenza di sonnolenza
post-prandiale; patologie estremamente limitanti di tutte le attività del quotidiano.
Il 03.09.2018 eseguiva dosaggio quantitativo di HCV-RNA, il quale attestava
439.000 copie/ml (vedasi referto dell'U.O.C. di Microbiologia Clinica dell'A.O.
pagina 4 di 16 Universitaria “Mater Domini” di Cosenza, in allegato n. 9 al presente atto).
In data 22.10.2018 veniva ricoverata presso la Residenza Sanitaria Assistenziale e
Riabilitativa di Cosenza con diagnosi di “Cirrosi epatica HCV correlata
complicata da Ipertensione portale.
F1. Gastropatia congestizia e duodenite erosiva. Diabete Mellito Controparte_3
tipo 2…” (vedasi cartella clinica in allegato n. 10 al presente atto).
In data 10.09.2019 eseguiva esami ematologici (vedasi referti in allegato n. 11 al presente atto), Esofagogastroduodenoscopia il 14.03.2019 con esito “Varici esofagee F2” a cui seguiva TC Addome inferiore e superiore in data 26.09.2019 che accertava “Fegato aumentato di dimensioni, a margini ondulati e a struttura diffusamente disomogenea come per epatopatia cirrotica;
a carico del VI
segmento si apprezza area nodulare delle dimensioni massime di circa 1.7 cm,
ipodensa in basale e dotata di intensa impregnazione contrasto grafica in fase
arteriosa e rapida dismissione dello stesso nella fase venosa, da riferire a lesione da HCC…” (vedasi referto della S.C. di Radiologia Diagnostica dell
[...]
di Catanzaro, in allegato n. 12 al presente atto). Pertanto, in Controparte_4
data 17.10.2019, il Dipartimento di Medicina della U.O.S.D. di ablazione percutanea eco guidata dell' Controparte_5
di Cosenza, presa visione della TC del 26.09.2019, della
[...]
Esofagogastroduodenoscopia del 14.03.2019 e dell'ecografia addome superiore che evidenziava “fegato con eco struttura grossolana, con margini bozzuti. Nel VI
s, si evidenzia un nodulo isoecogeno di 1,67 cm…”, inseriva la sig.ra
[...]
in lista per termo ablazione del nodulo di HCC (vedasi certificato in Persona_1
pagina 5 di 16 allegato n. 13 al presente atto).
In data 9.12.2019, la sig.ra si ricovera presso l' Persona_1 [...]
di Cosenza ove, in data Controparte_5
10.12.2019, le viene eseguita una rivalutazione TC addome che accertava il comportamento tipico dell'HCC della lesione focale epatica. Pertanto, veniva sottoposta a termo ablazione e dimessa in data 11.12.2019 con diagnosi “HCC su cirrosi HCV correlata, Classe di Child A6, trattato con alcolizzazione percutanea
eco guidata. Varici esofagee F2. Gastropatia congestizia. Duodenite erosiva.
Diabete mellito di tipo 2 complicato da neuropatia. Insufficienza venosa cronica.
Anemia cronica…” (vedasi certificato in allegato n. 14 al presente atto).
Nelle date del 16.01.2020 e 21.05.2020 eseguiva esami ematologici (vedasi referti
in allegato n. 15 al presente atto) che attestavano il peggioramento delle
condizioni generali.
In data 24.08.2020, la sig.ra è deceduta (vedasi certificato Persona_1
di morte in allegato n. 16 al presente atto) con scompenso metabolico acuto, grave
acidosi, MOFS a causa della Cirrosi Epatica complicata evoluta in HCC (vedasi certificato necrologico dell'ASP di Catanzaro del 24.08.2020 in allegato n. 17 al presente atto)”.
Il convenuto si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande di controparte.
Veniva espletata una consulenza d'ufficio medico -legale.
Nel merito, si osserva innanzitutto come sia risultato provato con la puntuale,
esaustiva ed attendibile consulenza d'ufficio medico-legale in atti il nesso causale pagina 6 di 16 tra le trasfusioni di sangue imputabili al convenuto e la patologia epatica da HCV
contratta da che ha causato la sua morte;
in particolare, il Persona_1
c.t.u. ha in primo luogo specificato quanto segue: “Il CTU è in grado di affermare che le emotrasfusioni certamente somministrate alla periziata nel giugno 1971
siano state, secondo un serio e ragionevole criterio di probabilità scientifica, la causa probabile di contagio del virus dell'epatite C, attesa l'assenza in epoca antecedente al 1971 di concreti fattori di rischio d'infezione da HCV per trasmissione parenterale diretta ed irrilevanti fattori di rischio d'infezione da
HCV per via parenterale indiretta”. Vi è quindi la prova dell'esistenza del nesso causale tra le trasfusioni di sangue ricevute in sede ospedaliera da Persona_1
nel 1971 e l'insorgenza dell'epatite C.
[...]
In secondo luogo il CTU ha accertato quanto segue: “A determinare il decesso,
secondo un serio e ragionevole criterio di probabilità scientifica, interveniva lo
scompenso epatico in pz affetta da cancro-cirrosi epatica, complicata da sindrome
epato-renale rapidamente ingravescente;
la compromissione metabolica ed idro-
elettrolitica conseguente alla patologia epatica e renale ha configurato la causa di morte per sopravvenuto arresto cardiaco”. Il CTU ha così concluso “Si, sussiste nesso causale tra la condotta del convenuto e la morte di Persona_1
”, precisando che le altre infermità coesistenti della non hanno
[...] Per_1
configurato cause o concause efficienti e determinanti nel determinare il decesso.
In definitiva, esiste anche la prova dell'esistenza del nesso di causalità materiale tra la malattia epatica de qua imputabile al convenuto ed il decesso della . Per_1
pagina 7 di 16 Si precisa che alla attività di vigilanza e controllo delle trasfusione di sangue il
(già della sanità) è tenuto già alla stregua di obblighi di fonte Controparte_1
codicistica, prima ancora che in adempimento degli obblighi specifici posti da una pluralità di fonti normative speciali risalenti addirittura al 1958, atteso che già la L.
n. 296 del 1958, art. 1 attribuisce al il compito di provvedere alla tutela CP_1
della salute pubblica, di sovrintendere ai servizi sanitari svolti dalle amministrazioni autonome dello Stato e dagli enti pubblici, provvedendo anche al relativo coordinamento, nonchè ad emanare, per la tutela della salute pubblica,
istruzioni obbligatorie per tutte le amministrazioni pubbliche che provvedono a servizi sanitari (cfr. al riguardo, da ultimo, Cass., 23/1/2014, n. 1355; e già Cass.,
29/8/2011, n. 17685; Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 581).
A tale stregua, la trasmissione del virus resa possibile dalla condotta colposa di chi tale evenienza era chiamata ad impedire comporta doversi ritenere al medesimo causalmente ascrivibile la malattia che da quel virus si sviluppi, anche in conseguenza della relativa evoluzione o mutazione, tale evento costituendo integrazione del rischio specifico che la regola violata tende ad evitare, sicchè il responsabile deve considerarsi tenuto a rispondere di tutte le conseguenze che dalla sua condotta - commissiva od omissiva - derivino, senza che limitazioni possano al riguardo farsi discendere nemmeno dai criteri della prevedibilità ed evitabilità, i quali piuttosto che avuto in ordine al profilo della causalità assumono in realtà rilievo ai fini della qualificazione in termini di colposità o meno della condotta nello specifico caso concreto posta in essere dal soggetto tenuto a mantenerla.
pagina 8 di 16 Non può pertanto non ritenersi il tenuto a controllare che Controparte_1
il sangue utilizzato per le trasfusioni o per gli emoderivati fosse esente da virus e che i donatori non presentassero alterazione delle transaminasi, in adempimento di obblighi specifici posti dalle fonti normative speciali più sopra indicate (v. Cass.,
29/8/2011, n. 17685; Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 581; Cass., 27/4/2011, n. 9404;
Cass., 29/8/2011, n. 17685; Cass., 23/1/2014, n. 1355; Cass., 12/12/2014, n.
26152; Cass., 4/2/2016, n. 2232; Cass., 31/10/2017, n. 25989).
Ciò detto, si rileva come spetti certamente a ciascuno dei due attori, figli di il risarcimento iure proprio dei danni non patrimoniali per la Persona_1
perdita del rapporto parentale.
L'interesse fatto valere nello specifico è quello della intangibilità della sfera degli affetti, della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e della inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale, che è la famiglia, la cui tutela trova fondamento nelle norme costituzionali, di cui agli artt.
2, 29 e 30 Cost.. Al riguardo, da anni la giurisprudenza ha elaborato la figura del danno da perdita parentale, assumendo che “il pregiudizio da perdita o lesione del rapporto parentale rappresenta una particolare ipotesi di danno non patrimoniale,
derivante dalla lesione del diritto all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt 2, 29, 30 della Costituzione. Tale pregiudizio consiste non già nella mera pagina 9 di 16 perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto. In particolare, "Il danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall'altrui illecito, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta. In caso di fatto illecito plurioffensivo, ciascun danneggiato - in forza di quanto previsto dagli artt. 2, 29, 30, 31 Cost. nonché degli artt. 8 e 12 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e dell'art. 1 della c.d.
“Carta di Nizza” è titolare di un autonomo diritto all'integrale risarcimento del pregiudizio subito, comprensivo, pertanto, sia del danno morale (da identificare nella sofferenza interiore soggettiva patita sul piano strettamente emotivo, non solo nell'immediatezza dell'illecito, ma anche in modo duraturo, pur senza protrarsi per tutta la vita) che di quello "dinamico-relazionale" (consistente nel peggioramento delle condizioni e abitudini, interne ed esterne, di vita quotidiana). Ne consegue che, in caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale e parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subito, in proporzione alla durata e intensità del vissuto, nonché
alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e pagina 10 di 16 sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e provare.
Il danno da perdita del rapporto parentale viene così a configurarsi come un danno di natura non patrimoniale che il congiunto subisce, in conseguenza dell'attività illecita posta in essere da un terzo ai danni di persona cui è legato da un rapporto di natura familiare e/o affettiva;
esso riassume in sé i caratteri del danno esistenziale,
in quanto afferente alla sfera dinamico-relazionale del soggetto interessato
(reazione esterna), più quelli propri del danno morale, inteso come sofferenza intima (aspetto interno) del superstite.
Siffatta tipologia di danno va liquidata in via equitativa, tenendo conto delle tabelle del Tribunale di Milano e del rapporto di vicinanza e di affetto,
specificatamente considerando che esse ricomprendono sia l'interiore sofferenza morale soggettiva che quella riflessa sul piano dinamico-relazionale; la liquidazione del pregiudizio, quindi, implica la sussistenza di uno o entrambi i profili di cui si compone il danno non patrimoniale e impone al giudice di valutarne l'effettiva gravità ed entità, in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità
dei legami affettivi, la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso.
Sulla scia di tali considerazioni è possibile desumere le seguenti, quanto immediate, conseguenze logico-giuridiche:
• in virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, deve escludersi che al prossimo congiunto di persona pagina 11 di 16 deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca (Cass., sez. III, 2021/8622).
• ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da perdita di persona cara, la congiunta attribuzione del danno morale (non altrimenti specificato) e del danno da perdita del rapporto parentale costituisce indebita duplicazione di risarcimento, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita
(sul piano morale soggettivo), e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita (sul piano dinamico -relazionale), rappresentano elementi essenziali dello stesso complesso e articolato pregiudizio, destinato ad essere risarcito, sì
integralmente, ma anche unitariamente;
• in ossequio a Cass. 2021 n. 10579, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali,
indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.
pagina 12 di 16 Nella liquidazione di danni come quelli qui in discussione, è prassi di questo ufficio fare riferimento alle note tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, sì
come integrate dai nuovi criteri del danno parentale del 5 giugno 2024, specificatamente prescriventi un valore a punto di €. 3.911,00.
Si precisa che non risulta provata la convivenza tra il figlio e la Parte_2
de cuius, neppure attraverso la produzione dei certificati di residenza;
tra l'altro la circostanza della detta convivenza è stata dedotta per la prima volta solo in comparsa conclusionale. Si aggiunge poi che per quanto riguarda la qualità e intensità del rapporto affettivo, nulla di specifico è stato dedotto dagli attori in seno all'atto di citazione, essendosi limitati a delle deduzioni astratte e generiche, per cui non si ritiene di attribuire alcun punteggio previsto dalle tabelle in questione,
Lett. E;
tardive sono le deduzioni in comparsa conclusionale con cui si chiede l'applicazione di elementi presuntivi.
Ebbene, in applicazione delle nuove “tabelle milanesi integrate a punti” si devono riconoscere a , figlio della de cuius, i seguenti punti: Parte_1
- punti 8 in considerazione dell'età della vittima primaria: 82 anni alla data del decesso (lett. “A” della Tabella);
- punti 18 in considerazione dell'età della vittima secondaria: 52 anni alla data del decesso della madre (lett. “B” della Tabella);
- punti 14 in considerazione della sopravvivenza di n. 1 superstiti (lett. “D” della
Tabella);
- per un totale quindi di punti 40, pari ad Euro 156.440,00 (40 punti x Euro
3.911,00).
pagina 13 di 16 Si devono riconoscere a , figlio della de cuius, i seguenti Parte_2
punti:
- punti 8 in considerazione dell'età della vittima primaria: 82 anni alla data del decesso (lett. “A” della Tabella);
- punti 20 in considerazione dell'età della vittima secondaria: 45 anni alla data del decesso della madre (lett. “B” della Tabella);
- punti 14 in considerazione della sopravvivenza di n. 1 superstiti (lett. “D” della
Tabella);
- per un totale quindi di punti 42, pari ad Euro 164.262,00 (42 punti x Euro
3.911,00).
Il danno in esame è stato stimato in valori attuali sulla base delle citate tabelle milanesi;
poiché nelle obbligazioni di valore il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno, sulle somme riconosciute in favore di parte ricorrente sono in ogni caso dovuti gli interessi compensativi al tasso legale dal momento del fatto (24 agosto 2020) per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno. Avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n.
1712/1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, gli interessi compensativi devono essere calcolati al tasso legale sulla somma liquidata,
devalutata sulla base degli indici Istat alla data dell'evento dannoso (24 agosto
2020) e rivalutata anno per anno fino alla data della decisione.
Dalla data della pronuncia della sentenza e sino all'effettivo soddisfo sono invece dovuti gli interessi al tasso legale sul solo importo liquidato, corrispondente al capitale già rivalutato.
pagina 14 di 16 In definitiva, va disposta la condanna del convenuto al pagamento delle somme di euro 156.440,00 e 164.262,00 in favore rispettivamente di e Pt_1
, oltre agli interessi per come sovra specificato. Parte_2
Va invece rigettata la domanda attrice avente ad oggetto il risarcimento del danno per invalidità permanente subito dalla;
in realtà, solo quest'ultima Per_1
sarebbe stata legittimata ad agire non potendosi affatto configurare un trasferimento del relativo diritto iure ereditatis ai due attori. Tra l'altro, risulta pacifica in atti la circostanza secondo cui l'attrice ha avuto al riguardo il relativo risarcimento dal convenuto mediante indennizzo ex legge n. 210/92.
Tenuto comunque conto della natura della causa, delle ragioni della decisione, dell'esito della controversia e degli orientamenti giurisprudenziali contrastanti in materia di emotrasfusioni, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per compensare per intero le spese processuali tra le parti;
per le stesse ragioni, le spese di CTU
vanno poste a carico solidale delle due parti.
P.Q.M.
Il Giudice della Quinta Sezione Civile del Tribunale di Catania, Salvatore
Barberi, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 60/21 R.G.:
condanna il convenuto al pagamento delle somme di euro 156.440,00 e 164.262,00
in favore rispettivamente di e , oltre agli interessi Pt_1 Parte_2
per come specificato in motivazione;
rigetta l'ulteriore domanda attrice e di cui in motivazione;
compensa le spese processuali;
pone le spese di c.t.u. a carico solidale delle due parti.
pagina 15 di 16 Catania, 8 gennaio 2025
IL GIUDICE
Salvatore Barberi
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO
SALVATORE BARBERI
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 60/21 R.G. avente ad oggetto: condannatorio;
promossa da
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 [...]
, residente a [...], e C.F._1
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_2 [...]
residente a [...], C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv. Gaetano Amato del Foro di Caltagirone per procura in atti;
- parte attrice -
contro pagina 1 di 16 , in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1
ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui Uffici in
Catania, Via Vecchia Ognina n.149, è per legge domiciliato;
- convenuto -
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Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 8 luglio 2024.
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IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 4 gennaio 2021 i due attori indicati in epigrafe citavano in giudizio il chiedendo il risarcimento dei Controparte_1
danni subiti in relazione alla morte della loro madre In Persona_1
particolare, evidenziavano quanto segue:
“La sig.ra , durante una degenza estesa dal 14.06.1971 al Persona_1
12.07.1971 presso la III divisione di Chirurgia dell'Ospedale Vittorio Emanuele di
Catania, accertata la diagnosi di epatocolangite acuta con stato tossico febbrile in
paziente affetta da colecistite calcolosa ed appendicite, veniva sottoposta a
colecistectomia e contestualmente emotrasfusa in data 23, 24 e 26 giugno 1971
(vedasi cartella clinica n. 82 del 1971 , in Controparte_2
stralcio, e certificazione dell'A.O. Universitaria “Vittorio Emanuele – Ferrarotto
– S. Bambino di Catania” del 17.08.2004, in allegato n. 1 al presente atto).
Con il passare degli anni, la sig.ra lamentava astenia e Persona_1
pagina 2 di 16 dispepsia gastrointestinale, per cui, dopo avere eseguito un dosaggio di anticorpi
anti-HCV, che dava esito positivo, il 03.09.1999 eseguiva dosaggio quantitativo di
HCV-RNA, il quale attestava 185.600 copie/ml (vedasi referto del Centro di
Immunoematologia e Servizio Trasfusionale dell'Azienda Ospedali Vittorio
Emanuele – Ferrarotto – S. Bambino di Catania, in allegato n. 2 al presente atto).
Pertanto, la sig.ra si affidava alle cure dei sanitari della Persona_1
Divisione di Malattia Infettive dell'Ospedale Ferrarotto (vedasi certificato del
17.11.1999, in allegato n. 3 al presente atto) i quali accertavano la diagnosi di
“Epatite cronica attiva post-trasfusionale da HCV. Diabete mellito (trasfusioni eseguite nel 1971 come da copia di cartella clinica rilasciata dall'Ospedale
Vittorio Emanuele – Ferrarotto)” (vedasi certificato del 18.05.2000, in allegato n.
4 al presente atto).
La sig.ra veniva, pertanto, ricoverata ripetutamente presso Persona_1
la divisione di Malattie Infettive del P.O. Ferrarotto di Catania, nel corso di
degenze brevi comprese tra il 2001 ed il 2003, durante le quali i sanitari accertavano la diagnosi di “ECA (epatite cronica attiva) HCV-correlata in evoluzione cirrotica. Varici F1. Gastropatia congestizia diffusa. Diabete mellito.
Insufficienza venosa cronica”. La paziente veniva sottoposta a terapia con IFN
(interferone), dalla quale non traeva beneficio (NON-responder); pertanto,
successivamente veniva sottoposta a terapia antivirale con IFN+Ribavirina; una
biposia epatica, eseguita il 19.07.2001, attestava la diagnosi istopatologia di
epatite cronica attiva in evoluzione cirrotica con indice di Knodell 15 (vedasi
cartella clinica Divisione di Malattie Infettive del P.O. Ferrarotto di Catania, in
pagina 3 di 16 allegato n. 5 al presente atto).
La sig.ra veniva ancora ricoverata ripetutamente presso la Persona_1
divisione di Malattie Infettive del P.O. Ferrarotto di Catania, nel corso di degenze
brevi comprese tra il 2004 ed il 2007, durante le quali i sanitari accertavano la diagnosi di: 1) “ECA (epatite cronica attiva) HCV-correlata in evoluzione cirrotica. Varici F1. Gastropatia congestizia diffusa;
2) Epatopatia cronica in fase
evolutiva HCV-correlata (2005); 3) Cirrosi epatica HCV-correlata; 4) Cirrosi
Epatica da HCV. Varici esofagee. Diabete Mellito (2007)” (vedasi cartella clinica
Divisione di Malattie Infettive del P.O. Ferrarotto di Catania, in allegato n. 6 al
presente atto). Un controllo EGDS del 29.01.2011 evidenziava varici esofagee F1, gastropatia congestizia del corpo e dell'antro pilorico, duodenite erosiva (vedasi referto dell'U.O. di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva del P.O. di
Paternò, in allegato n. 7 al presente atto). Una ecografia dell'addome superiore, eseguita in data 2.02.2011, evidenziava: “Fegato ad eco morfologia alterata con iperplasia dei segmenti di sn ed, in particolar modo, del lobo di Spigelio rispetto
ai segmenti di dx, a contorni policlici e ad ecostruttura finemente e diffusamente
disomogenea per accentuazione della componente fibrosa iperecogena periportale…”(vedasi referto in allegato n. 8 al presente atto).
La sig.ra purtroppo lamentava sempre più una marcata Per_1 Persona_1
astenia, frequente nausea, dispepsia grastro-intestinale, insorgenza di sonnolenza
post-prandiale; patologie estremamente limitanti di tutte le attività del quotidiano.
Il 03.09.2018 eseguiva dosaggio quantitativo di HCV-RNA, il quale attestava
439.000 copie/ml (vedasi referto dell'U.O.C. di Microbiologia Clinica dell'A.O.
pagina 4 di 16 Universitaria “Mater Domini” di Cosenza, in allegato n. 9 al presente atto).
In data 22.10.2018 veniva ricoverata presso la Residenza Sanitaria Assistenziale e
Riabilitativa di Cosenza con diagnosi di “Cirrosi epatica HCV correlata
complicata da Ipertensione portale.
F1. Gastropatia congestizia e duodenite erosiva. Diabete Mellito Controparte_3
tipo 2…” (vedasi cartella clinica in allegato n. 10 al presente atto).
In data 10.09.2019 eseguiva esami ematologici (vedasi referti in allegato n. 11 al presente atto), Esofagogastroduodenoscopia il 14.03.2019 con esito “Varici esofagee F2” a cui seguiva TC Addome inferiore e superiore in data 26.09.2019 che accertava “Fegato aumentato di dimensioni, a margini ondulati e a struttura diffusamente disomogenea come per epatopatia cirrotica;
a carico del VI
segmento si apprezza area nodulare delle dimensioni massime di circa 1.7 cm,
ipodensa in basale e dotata di intensa impregnazione contrasto grafica in fase
arteriosa e rapida dismissione dello stesso nella fase venosa, da riferire a lesione da HCC…” (vedasi referto della S.C. di Radiologia Diagnostica dell
[...]
di Catanzaro, in allegato n. 12 al presente atto). Pertanto, in Controparte_4
data 17.10.2019, il Dipartimento di Medicina della U.O.S.D. di ablazione percutanea eco guidata dell' Controparte_5
di Cosenza, presa visione della TC del 26.09.2019, della
[...]
Esofagogastroduodenoscopia del 14.03.2019 e dell'ecografia addome superiore che evidenziava “fegato con eco struttura grossolana, con margini bozzuti. Nel VI
s, si evidenzia un nodulo isoecogeno di 1,67 cm…”, inseriva la sig.ra
[...]
in lista per termo ablazione del nodulo di HCC (vedasi certificato in Persona_1
pagina 5 di 16 allegato n. 13 al presente atto).
In data 9.12.2019, la sig.ra si ricovera presso l' Persona_1 [...]
di Cosenza ove, in data Controparte_5
10.12.2019, le viene eseguita una rivalutazione TC addome che accertava il comportamento tipico dell'HCC della lesione focale epatica. Pertanto, veniva sottoposta a termo ablazione e dimessa in data 11.12.2019 con diagnosi “HCC su cirrosi HCV correlata, Classe di Child A6, trattato con alcolizzazione percutanea
eco guidata. Varici esofagee F2. Gastropatia congestizia. Duodenite erosiva.
Diabete mellito di tipo 2 complicato da neuropatia. Insufficienza venosa cronica.
Anemia cronica…” (vedasi certificato in allegato n. 14 al presente atto).
Nelle date del 16.01.2020 e 21.05.2020 eseguiva esami ematologici (vedasi referti
in allegato n. 15 al presente atto) che attestavano il peggioramento delle
condizioni generali.
In data 24.08.2020, la sig.ra è deceduta (vedasi certificato Persona_1
di morte in allegato n. 16 al presente atto) con scompenso metabolico acuto, grave
acidosi, MOFS a causa della Cirrosi Epatica complicata evoluta in HCC (vedasi certificato necrologico dell'ASP di Catanzaro del 24.08.2020 in allegato n. 17 al presente atto)”.
Il convenuto si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande di controparte.
Veniva espletata una consulenza d'ufficio medico -legale.
Nel merito, si osserva innanzitutto come sia risultato provato con la puntuale,
esaustiva ed attendibile consulenza d'ufficio medico-legale in atti il nesso causale pagina 6 di 16 tra le trasfusioni di sangue imputabili al convenuto e la patologia epatica da HCV
contratta da che ha causato la sua morte;
in particolare, il Persona_1
c.t.u. ha in primo luogo specificato quanto segue: “Il CTU è in grado di affermare che le emotrasfusioni certamente somministrate alla periziata nel giugno 1971
siano state, secondo un serio e ragionevole criterio di probabilità scientifica, la causa probabile di contagio del virus dell'epatite C, attesa l'assenza in epoca antecedente al 1971 di concreti fattori di rischio d'infezione da HCV per trasmissione parenterale diretta ed irrilevanti fattori di rischio d'infezione da
HCV per via parenterale indiretta”. Vi è quindi la prova dell'esistenza del nesso causale tra le trasfusioni di sangue ricevute in sede ospedaliera da Persona_1
nel 1971 e l'insorgenza dell'epatite C.
[...]
In secondo luogo il CTU ha accertato quanto segue: “A determinare il decesso,
secondo un serio e ragionevole criterio di probabilità scientifica, interveniva lo
scompenso epatico in pz affetta da cancro-cirrosi epatica, complicata da sindrome
epato-renale rapidamente ingravescente;
la compromissione metabolica ed idro-
elettrolitica conseguente alla patologia epatica e renale ha configurato la causa di morte per sopravvenuto arresto cardiaco”. Il CTU ha così concluso “Si, sussiste nesso causale tra la condotta del convenuto e la morte di Persona_1
”, precisando che le altre infermità coesistenti della non hanno
[...] Per_1
configurato cause o concause efficienti e determinanti nel determinare il decesso.
In definitiva, esiste anche la prova dell'esistenza del nesso di causalità materiale tra la malattia epatica de qua imputabile al convenuto ed il decesso della . Per_1
pagina 7 di 16 Si precisa che alla attività di vigilanza e controllo delle trasfusione di sangue il
(già della sanità) è tenuto già alla stregua di obblighi di fonte Controparte_1
codicistica, prima ancora che in adempimento degli obblighi specifici posti da una pluralità di fonti normative speciali risalenti addirittura al 1958, atteso che già la L.
n. 296 del 1958, art. 1 attribuisce al il compito di provvedere alla tutela CP_1
della salute pubblica, di sovrintendere ai servizi sanitari svolti dalle amministrazioni autonome dello Stato e dagli enti pubblici, provvedendo anche al relativo coordinamento, nonchè ad emanare, per la tutela della salute pubblica,
istruzioni obbligatorie per tutte le amministrazioni pubbliche che provvedono a servizi sanitari (cfr. al riguardo, da ultimo, Cass., 23/1/2014, n. 1355; e già Cass.,
29/8/2011, n. 17685; Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 581).
A tale stregua, la trasmissione del virus resa possibile dalla condotta colposa di chi tale evenienza era chiamata ad impedire comporta doversi ritenere al medesimo causalmente ascrivibile la malattia che da quel virus si sviluppi, anche in conseguenza della relativa evoluzione o mutazione, tale evento costituendo integrazione del rischio specifico che la regola violata tende ad evitare, sicchè il responsabile deve considerarsi tenuto a rispondere di tutte le conseguenze che dalla sua condotta - commissiva od omissiva - derivino, senza che limitazioni possano al riguardo farsi discendere nemmeno dai criteri della prevedibilità ed evitabilità, i quali piuttosto che avuto in ordine al profilo della causalità assumono in realtà rilievo ai fini della qualificazione in termini di colposità o meno della condotta nello specifico caso concreto posta in essere dal soggetto tenuto a mantenerla.
pagina 8 di 16 Non può pertanto non ritenersi il tenuto a controllare che Controparte_1
il sangue utilizzato per le trasfusioni o per gli emoderivati fosse esente da virus e che i donatori non presentassero alterazione delle transaminasi, in adempimento di obblighi specifici posti dalle fonti normative speciali più sopra indicate (v. Cass.,
29/8/2011, n. 17685; Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 581; Cass., 27/4/2011, n. 9404;
Cass., 29/8/2011, n. 17685; Cass., 23/1/2014, n. 1355; Cass., 12/12/2014, n.
26152; Cass., 4/2/2016, n. 2232; Cass., 31/10/2017, n. 25989).
Ciò detto, si rileva come spetti certamente a ciascuno dei due attori, figli di il risarcimento iure proprio dei danni non patrimoniali per la Persona_1
perdita del rapporto parentale.
L'interesse fatto valere nello specifico è quello della intangibilità della sfera degli affetti, della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e della inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale, che è la famiglia, la cui tutela trova fondamento nelle norme costituzionali, di cui agli artt.
2, 29 e 30 Cost.. Al riguardo, da anni la giurisprudenza ha elaborato la figura del danno da perdita parentale, assumendo che “il pregiudizio da perdita o lesione del rapporto parentale rappresenta una particolare ipotesi di danno non patrimoniale,
derivante dalla lesione del diritto all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt 2, 29, 30 della Costituzione. Tale pregiudizio consiste non già nella mera pagina 9 di 16 perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto. In particolare, "Il danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall'altrui illecito, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta. In caso di fatto illecito plurioffensivo, ciascun danneggiato - in forza di quanto previsto dagli artt. 2, 29, 30, 31 Cost. nonché degli artt. 8 e 12 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e dell'art. 1 della c.d.
“Carta di Nizza” è titolare di un autonomo diritto all'integrale risarcimento del pregiudizio subito, comprensivo, pertanto, sia del danno morale (da identificare nella sofferenza interiore soggettiva patita sul piano strettamente emotivo, non solo nell'immediatezza dell'illecito, ma anche in modo duraturo, pur senza protrarsi per tutta la vita) che di quello "dinamico-relazionale" (consistente nel peggioramento delle condizioni e abitudini, interne ed esterne, di vita quotidiana). Ne consegue che, in caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale e parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subito, in proporzione alla durata e intensità del vissuto, nonché
alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e pagina 10 di 16 sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e provare.
Il danno da perdita del rapporto parentale viene così a configurarsi come un danno di natura non patrimoniale che il congiunto subisce, in conseguenza dell'attività illecita posta in essere da un terzo ai danni di persona cui è legato da un rapporto di natura familiare e/o affettiva;
esso riassume in sé i caratteri del danno esistenziale,
in quanto afferente alla sfera dinamico-relazionale del soggetto interessato
(reazione esterna), più quelli propri del danno morale, inteso come sofferenza intima (aspetto interno) del superstite.
Siffatta tipologia di danno va liquidata in via equitativa, tenendo conto delle tabelle del Tribunale di Milano e del rapporto di vicinanza e di affetto,
specificatamente considerando che esse ricomprendono sia l'interiore sofferenza morale soggettiva che quella riflessa sul piano dinamico-relazionale; la liquidazione del pregiudizio, quindi, implica la sussistenza di uno o entrambi i profili di cui si compone il danno non patrimoniale e impone al giudice di valutarne l'effettiva gravità ed entità, in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità
dei legami affettivi, la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso.
Sulla scia di tali considerazioni è possibile desumere le seguenti, quanto immediate, conseguenze logico-giuridiche:
• in virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, deve escludersi che al prossimo congiunto di persona pagina 11 di 16 deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca (Cass., sez. III, 2021/8622).
• ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da perdita di persona cara, la congiunta attribuzione del danno morale (non altrimenti specificato) e del danno da perdita del rapporto parentale costituisce indebita duplicazione di risarcimento, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita
(sul piano morale soggettivo), e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita (sul piano dinamico -relazionale), rappresentano elementi essenziali dello stesso complesso e articolato pregiudizio, destinato ad essere risarcito, sì
integralmente, ma anche unitariamente;
• in ossequio a Cass. 2021 n. 10579, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali,
indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.
pagina 12 di 16 Nella liquidazione di danni come quelli qui in discussione, è prassi di questo ufficio fare riferimento alle note tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, sì
come integrate dai nuovi criteri del danno parentale del 5 giugno 2024, specificatamente prescriventi un valore a punto di €. 3.911,00.
Si precisa che non risulta provata la convivenza tra il figlio e la Parte_2
de cuius, neppure attraverso la produzione dei certificati di residenza;
tra l'altro la circostanza della detta convivenza è stata dedotta per la prima volta solo in comparsa conclusionale. Si aggiunge poi che per quanto riguarda la qualità e intensità del rapporto affettivo, nulla di specifico è stato dedotto dagli attori in seno all'atto di citazione, essendosi limitati a delle deduzioni astratte e generiche, per cui non si ritiene di attribuire alcun punteggio previsto dalle tabelle in questione,
Lett. E;
tardive sono le deduzioni in comparsa conclusionale con cui si chiede l'applicazione di elementi presuntivi.
Ebbene, in applicazione delle nuove “tabelle milanesi integrate a punti” si devono riconoscere a , figlio della de cuius, i seguenti punti: Parte_1
- punti 8 in considerazione dell'età della vittima primaria: 82 anni alla data del decesso (lett. “A” della Tabella);
- punti 18 in considerazione dell'età della vittima secondaria: 52 anni alla data del decesso della madre (lett. “B” della Tabella);
- punti 14 in considerazione della sopravvivenza di n. 1 superstiti (lett. “D” della
Tabella);
- per un totale quindi di punti 40, pari ad Euro 156.440,00 (40 punti x Euro
3.911,00).
pagina 13 di 16 Si devono riconoscere a , figlio della de cuius, i seguenti Parte_2
punti:
- punti 8 in considerazione dell'età della vittima primaria: 82 anni alla data del decesso (lett. “A” della Tabella);
- punti 20 in considerazione dell'età della vittima secondaria: 45 anni alla data del decesso della madre (lett. “B” della Tabella);
- punti 14 in considerazione della sopravvivenza di n. 1 superstiti (lett. “D” della
Tabella);
- per un totale quindi di punti 42, pari ad Euro 164.262,00 (42 punti x Euro
3.911,00).
Il danno in esame è stato stimato in valori attuali sulla base delle citate tabelle milanesi;
poiché nelle obbligazioni di valore il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno, sulle somme riconosciute in favore di parte ricorrente sono in ogni caso dovuti gli interessi compensativi al tasso legale dal momento del fatto (24 agosto 2020) per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno. Avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n.
1712/1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, gli interessi compensativi devono essere calcolati al tasso legale sulla somma liquidata,
devalutata sulla base degli indici Istat alla data dell'evento dannoso (24 agosto
2020) e rivalutata anno per anno fino alla data della decisione.
Dalla data della pronuncia della sentenza e sino all'effettivo soddisfo sono invece dovuti gli interessi al tasso legale sul solo importo liquidato, corrispondente al capitale già rivalutato.
pagina 14 di 16 In definitiva, va disposta la condanna del convenuto al pagamento delle somme di euro 156.440,00 e 164.262,00 in favore rispettivamente di e Pt_1
, oltre agli interessi per come sovra specificato. Parte_2
Va invece rigettata la domanda attrice avente ad oggetto il risarcimento del danno per invalidità permanente subito dalla;
in realtà, solo quest'ultima Per_1
sarebbe stata legittimata ad agire non potendosi affatto configurare un trasferimento del relativo diritto iure ereditatis ai due attori. Tra l'altro, risulta pacifica in atti la circostanza secondo cui l'attrice ha avuto al riguardo il relativo risarcimento dal convenuto mediante indennizzo ex legge n. 210/92.
Tenuto comunque conto della natura della causa, delle ragioni della decisione, dell'esito della controversia e degli orientamenti giurisprudenziali contrastanti in materia di emotrasfusioni, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per compensare per intero le spese processuali tra le parti;
per le stesse ragioni, le spese di CTU
vanno poste a carico solidale delle due parti.
P.Q.M.
Il Giudice della Quinta Sezione Civile del Tribunale di Catania, Salvatore
Barberi, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 60/21 R.G.:
condanna il convenuto al pagamento delle somme di euro 156.440,00 e 164.262,00
in favore rispettivamente di e , oltre agli interessi Pt_1 Parte_2
per come specificato in motivazione;
rigetta l'ulteriore domanda attrice e di cui in motivazione;
compensa le spese processuali;
pone le spese di c.t.u. a carico solidale delle due parti.
pagina 15 di 16 Catania, 8 gennaio 2025
IL GIUDICE
Salvatore Barberi
pagina 16 di 16