Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 09/05/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE SECONDA CIVILE
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO in composizione collegiale, in persona dei Magistrati:
DOTT.SSA MARIA LETIZIA D'ORSI PRESIDENTE
DOTT.SSA VINCENZINA ADRICCIOLA GIUDICE REL.
DOTT. VINCENZO LANDOLFI GIUDICE
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 151-1/2024 R.G.A.V.G., sulla domanda presentata da: CP_1 nato nata a [...] il [...], residenti a RO il 06.09.1951, Controparte_2 nato a [...] il in RO alla via Torquato Tasso n. 12 e AR
29.06.1986 e residente in [...]alla via Giovanni XXIII,
RICORRENTI
visto il ricorso diretto all'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato depositato in data
19.12.2024 da e AR (procedura familiare exCP 1 Controparte_4 art. 66 codice della crisi), assistiti dall'OCC del comune di Campolattaro, in persona del gestore della crisi dott.ssa ER 1
1. ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo il debitore la propria residenza nel circondario di questo Tribunale;
2. dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del
CCII;
3. rilevato che l'art. 66 CCII, dettato in materia di procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento “familiari”, è applicabile anche alla liquidazione controllata, trattandosi di norma collocata tra le disposizioni di carattere generale in tema di sovraindebitamento che, come chiarito dal disposto dell'art. 65, I° CCII, comprendono non solo il concordato minore e la ristrutturazione dei debiti del consumatore, ma anche la liquidazione controllata del soggetto sovraindebitato. La ratio di consentire la proposizione di un'unica domanda di risoluzione in tutti i casi in cui la debitoria riguardi un unico nucleo familiare oppure discenda da origini comuni
4. rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione redatta dall'OCC, contenente la valutazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata dai debitori a corredo della domanda, ed in cui è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
5. rilevato che le parti ricorrenti, come si evince dalla documentazione prodotta e come attestato dal gestore della crisi, versano in stato di sovraindebitamento, e non sono soggette alla liquidazione giudiziale, o ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza, in quanto i debiti nascono da un'attività imprenditoriale esercitata nel passato, l'azienda è inattiva da diversi anni e, attualmente, sono titolari di trattamento pensionistico CP 1 e TR
è un lavoratore dipendente. e AR
6. considerato quanto allo stato di indebitamento che lo stesso è configurabile in quanto, rispetto ad un'esposizione debitoria complessiva di € 1.727.594,09 come illustrata in ricorso e nella relazione del gestore, derivante all'attività imprenditoriale espletata, dunque avente origine comune, il patrimonio di cui dispongono i ricorrenti è chiaramente insufficiente, in quanto CP_1 e
TR sono titolari di trattamento pensionistico dell'importo complessivo di €
1736,22 cui si aggiunge la somma di € 400,00 quale rendita per canoni di locazione, CP_3
[...] unico percettore di reddito nel proprio nucleo familiare costituito anche dal coniuge
ER 2 e dai figli minori CP 1 E_ , è titolare di un e reddito mensile per rapporto di lavoro pari ad € 1644,12, il patrimonio immobiliare risulta stimato in € 376325,00;
7. considerato, altresì, che anche ammesso che il patrimonio immobiliare possa essere alienato entro
12 mesi il valore venale del medesimo appare certamente insufficiente (art. 2 comma 1 lett. a,
CCII
8. alla luce di tali dati deve concludersi nel senso che sia impossibile che i ricorrenti possano procacciarsi entro dodici mesi (un tempo insufficiente anche alla liquidazione mediante esecuzione individuale) la liquidità occorrente affinchè i debiti possano essere estinti (art 2 comma 1 lett. a), il che li rende sovraindebitati;
9. verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII, affinché possa per aprirsi la procedura di liquidazione controllata;
10. precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, comma 4, CCII;
11. precisato, inoltre, che il fabbisogno mensile, da detrarre dagli importi messi a disposizione della procedura concorsuale, tenuto conto del fatto che AR è unico familiare percettore di reddito e ha due figli minori mentre il coniuge è inoccupato, può essere, allo stato, quantificato nella somma indicata dai ricorrenti pari ad € 1490,00 restando, quindi, a disposizione dei creditori
€ 154,12 mensili mentre per i nucleo familiare facente capo a CP 1 e TR
[...] il fabbisogno mensile può essere determinato nella soma di € 1888,50, restando a disposizione della procedura l'importo mensile di € 247,72 -, atteso che detti importi così determinati sono, peraltro, in linea con i criteri di cui all'art. 283, co. II, CCII, perché, in tema di liquidazione controllata, la quantificazione delle spese necessarie per il mantenimento personale e familiare del debitore deve essere effettuata, in assenza di specifica disposizione, facendo tendenzialmente applicazione del criterio indicato nell'art. 283, comma II, CCI che le quantifica in rapporto «all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente a numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza ISEE>>
(con una maggiorazione legata alle spese necessarie alla produzione del reddito del debitore): la sua concreta determinazione deve essere, in ogni caso, rimessa al Giudice Delegato, una volta aperta la liquidazione, e dopo che sarà stato possibile acquisire una conoscenza più puntuale e completa delle risorse economiche e finanziarie e degli esborsi necessari al mantenimento;
12. considerato, altresì, che le masse attive e passive in relazione ai singoli soggetti istanti debbono essere tenute distinte e, inoltre, le incombenze di cui agli artt. 273 e ss codice crisi ossia redazione dell'elenco dei creditori, inventario dei beni, predisposizione del programma di liquidazione, formazione dello stato passivo, rendiconti e riparti dovranno essere compiuti dal liquidatore in modo distinto per ciascuno dei ricorrenti, con l'obbligo di specificare che, per quanto concerne i debiti comuni, i creditori dovranno presentare domanda di insinuazione per ciascuna procedura di interesse;
13. le cessioni del quinto si debbono ritenere sospese di diritto come le esecuzioni individuali, ad esclusione del mutuo fondiario, giacchè i creditori debbono essere verificati nel concorso e non può ammettersi che taluno dei creditori possa soddisfarsi fuori delle regole del concorso medesimo e del controllo del Giudice e del liquidatore. 14. osservato, infine, quanto alla nomina del Liquidatore, che lo stesso può essere individuato nello stesso OCC cui si è rivolto il debitore sussistendo giustificati motivi per procedere alla nomina di altro e diverso professionista;
15. visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII;
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
1. dichiara l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di nata a [...] 'CP 1 , nato a [...] il [...], Controparte_2 il 24.09.1951, residenti in [...] e Controparte 3 nato a RO il 29.06.1986 e residente in [...]alla via Giovanni XXIII,
2. nomina Giudice Delegato il Dott. Vincenzina Andricciola;
,3. nomina liquidatore dott.ssa Persona 3 la quale, entro due giorni, dovrà accettare la nomina, mediante dichiarazione da depositare in cancelleria, secondo le previsioni dell'art 270, co. 3, CCII;
4. ordina alla parte debitrice di depositare, entro sette giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
5. assegna ai creditori ed ai terzi, che vantino diritti sui beni della parte debitrice, ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato, termine non superiore a novanta giorni, entro il quale, sotto pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, mediante PEC, la domanda di restituzione o di rivendicazione o di insinuazione al passivo, da predisporre a norma dell'art 201 CCII;
6. ordina la consegna od il rilascio degli eventuali beni, facenti parte del patrimonio di liquidazione: il presente provvedimento, a tale fine, costituisce titolo esecutivo, e l'esecuzione del medesimo sarà curata dal liquidatore;
7. dispone che, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, o cessioni del quinto e ritenute per debiti, anche per crediti maturati durante la liquidazione medesima, possa essere iniziata, o proseguita, sui beni compresi nella procedura, eccetto che per credito fondiario;
8. dispone che il liquidatore:
a) notifichi la sentenza alla parte debitrice, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, indicando un indirizzo di PEC, al quale inoltrare le domande;
b) provveda all'inserimento della sentenza nell'apposita area del sito web del Ministero della
Giustizia https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_19 4.page e (ove già possibile) di quello del Tribunale di Benevento, per giorni trenta: qualora il debitore svolga attività di impresa, la pubblicazione sarà eseguita presso il registro delle imprese;
inserimento e pubblicazione si intendono limitati come previsto nell'ultimo paragrafo della motivazione che precede;
c) aggiorni, entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, l'elenco dei creditori, ai quali notificare la sentenza;
d) entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, completi l'inventario dei beni del debitore, e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, co. 2, CCII, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del Giudice Delegato;
e) scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, c. 1, CCII, e lo comunichi agli interessati;
f) ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al Giudice Delegato, descrittiva dell'attività compiuta e di quella ancora da compiere, per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione, ed alla copia degli estratti bancari aggiornati alla data della relazione;
g) provveda, terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto, ex art. 275, co. 3,
CCII, ed a domandare la liquidazione del compenso;
h) terminato il riparto, chieda la chiusura della procedura ex art. 276 CCII;
9. ordina la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, qualora sussistano beni mobili registrati o beni immobili, a cura del liquidatore;
dispone che, allo stato, sia lasciata nella disponibilità del ricorrente Controparte 3 la somma mensile di € 1490,00 e in favore di
TR la somma mensile di € 1885,50 : la quota di reddito CP 1 e ulteriore, oltre agli eventuali beni sopravvenuti, rimarranno a disposizione dei creditori.
Si comunichi.
Benevento, così deciso nella camera di consiglio del 28.04.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Vincenzina Andricciola Dott.ssa Maria Letizia D'RS