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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/06/2025, n. 2389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2389 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 2926/2018 - cui sono stati riuniti i giudizi iscritti ai nn.
2927/2018 R.G. e 2931/2018 R.G. - chiamato all'udienza del 31/3/2025, promosso da
, e rappresentati e difesi dagli avv.ti Parte_1 Parte_2 Parte_3
F.V. Papadia e S. Castellano
Ricorrenti
CONTRO
, rappresentata e difesa dagli avv.ti S. Ceci, S. Montemaggi e S. Rosati;
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. A. Controparte_2
Abbate;
rappresentata e difesa dagli avv.ti N. Rizzo e Controparte_3
A. Rizzo;
-CH S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti E. Migliavacca, D. Meles e Q.
Lobello
Resistenti
-Curatela del fallimento Controparte_4
Resistente contumace
Oggetto: Rivendicazione crediti di lavoro
FATTO E DIRITTO Con ricorsi depositati in data 1/3/2018, i ricorrenti di cui in epigrafe esponevano rispettivamente quanto segue:
a) il sig. , premesso di aver lavorato alle dipendenze della “ Parte_1 [...]
con le mansioni di “operaio-manutentore” corrispondenti Controparte_4
alla qualifica di operaio elettricista, 3^ categoria del CCNL applicabile, presso gli uffici della , sede di Bari, al Corso Cavour, dal 13/4/2005 al 31/5/2016, CP_1
prestando servizio per 40 ore settimanali, rappresentava di non aver percepito le retribuzioni da Maggio 2015 sino a Maggio 2016, allorquando rassegnava le proprie dimissioni, né dalla né dalla;
Controparte_4 CP_1
lamentava che, nonostante la con nota Controparte_4 dell'8/12/2015 versata in atti (alleg. 2 al ricorso introduttivo), avesse prestato il proprio consenso espresso ad un pagamento diretto da parte della , gli emolumenti CP_1
maturati non venivano corrisposti;
esponeva, altresì, che con sentenza n. 26/16 il
Tribunale di Lecce dichiarava il fallimento della Controparte_4
pertanto, il ricorrente, a seguito del deposito di istanza di ammissione al passivo e
[...] di successiva domanda all' di intervento del Fondo di Garanzia per la liquidazione CP_5
del TFR, percepiva le relative somme, oltre alle retribuzioni relative alle ultime tre mensilità (Marzo, Aprile e Maggio del 2016).
Ciò posto, sul presupposto che la Società datrice di lavoro, quale mandataria, e la
, la e alla Controparte_2 Controparte_6
CH Spa, quali mandanti, avessero costituito il raggruppamento temporaneo di imprese che si era aggiudicato il contratto di appalto per la conduzione e la manutenzione ordinaria degli stabili della siti in Puglia e Basilicata e che, CP_1
successivamente al fallimento della il predetto contratto di appalto Controparte_4
proseguiva con la nei confronti della quale il ricorrente Controparte_2
chiedeva la prosecuzione del rapporto lavorativo, nonché l'intervento della DTL di Bari, non ricevendo riscontro positivo, il sig. ritenendo solidalmente responsabili Pt_1 della mancata corresponsione delle retribuzioni spettantigli sia la sia le CP_1 società facenti parte del raggruppamento temporaneo d'imprese, nonché la datrice di lavoro ormai fallita, adiva Questo Tribunale per chiedere la condanna in solido al
Pag. 2 di 16 pagamento in suo favore della complessiva somma (al lordo) di € 24.182,33, per i seguenti titoli:
-€ 7.121,00 quali retribuzioni da Maggio sino ad Ottobre 2015;
-€ 15.199,62 quali retribuzioni da Novembre 2015 a Maggio 2016 (al netto di €
CP_ 2.113,61 per le ultime tre mensilità Marzo-Maggio 2016, già corrisposte dall' ;
-€ 1.861,71 quale indennità sostitutiva di preavviso, il tutto oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo, nonché spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti;
b) il sig. premesso di aver lavorato alle dipendenze della “ Parte_3 [...]
con le mansioni di “operaio-manutentore”, con la Controparte_4
qualifica di operaio elettricista, inquadrato nella 5^ Super categoria del CCNL applicabile, presso gli uffici della , sede di Bari al Corso Cavour, dal CP_1
6/4/2005 al 31/5/2016, prestando servizio per 40 ore settimanali, rappresentava di non aver percepito le retribuzioni da Maggio 2015 sino a Maggio 2016, allorquando rassegnava le proprie dimissioni, né dalla né dalla . Controparte_4 CP_1
Lamentava che, nonostante la con nota Controparte_4 dell'8/12/2015 versata in atti (all. n. 2 ricorso introduttivo), avesse prestato il proprio consenso espresso ad un pagamento diretto da parte della , gli emolumenti CP_1
maturati non venivano corrisposti;
esponeva, altresì, che con sentenza n. 26/16 il
Tribunale di Lecce dichiarava il fallimento della Controparte_4
pertanto, il ricorrente, a seguito del deposito di istanza di ammissione al passivo e
[...] di successiva domanda all' di intervento del Fondo di Garanzia per la liquidazione CP_5
del TFR, percepiva le relative somme.
Ciò posto, sul presupposto che la Società datrice di lavoro, quale mandataria e la
, la e la Controparte_2 Controparte_6
CH Spa, in qualità di mandanti, avevano costituito il raggruppamento temporaneo di imprese che si era aggiudicato il contratto di appalto per la conduzione e la manutenzione ordinaria degli stabili della siti in Puglia e Basilicata e che, CP_1
successivamente al fallimento della il predetto contratto di appalto Controparte_4
proseguiva con la nei confronti della quale il ricorrente ha Controparte_2
chiesto la prosecuzione del rapporto lavorativo, nonché l'intervento della DTL di Bari,
Pag. 3 di 16 non ricevendo un riscontro positivo, il sig. ritenendo solidalmente responsabili Pt_3 della mancata corresponsione delle retribuzioni spettantigli sia la sia le CP_1 società facenti parte del raggruppamento temporaneo d'imprese, nonché la datrice di lavoro ormai fallita, adiva il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, al fine di chiedere la condanna in solido delle suddette convenute al pagamento in suo favore della complessiva somma (al lordo) di € 44.645,58, per i seguenti titoli:
-€ 9.515,00 a titolo di retribuzioni da Maggio sino ad Ottobre 2015;
-€ 27.802,90 quali retribuzioni da Novembre 2015 a Maggio 2016;
-€ 5.606,68 quale indennità sostitutiva di preavviso;
-€ 1.721,50 per assegni familiari, il tutto oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo, nonché spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti;
c) il sig. , premesso di aver lavorato alle dipendenze della “ Parte_2 [...]
con le mansioni di “operaio-manutentore”, Controparte_4
corrispondenti alla qualifica di inquadramento di operaio elettricista, della 5^ categoria del CCNL applicabile, presso gli uffici della , sede di Bari al Corso CP_1
Cavour, dal 6/4/2005 al 31/5/2016, prestando servizio per 40 ore settimanali, rappresentava di non aver percepito le retribuzioni da Maggio 2015 sino a Maggio
2016, allorquando rassegnava le proprie dimissioni, né dalla né dalla CP_4
. CP_1
Deduceva che tanto accadeva nonostante la società fallita - con nota dell'8/12/2015 versata in atti (cfr. all. n. 2 ricorso introduttivo) - avesse prestato il proprio consenso espresso ad un pagamento diretto da parte della;
inoltre, evidenziava che, CP_1
con sentenza n. 26/16, il Tribunale di Lecce dichiarava il fallimento della
[...]
pertanto, il ricorrente, a seguito del deposito di istanza Controparte_4 di ammissione al passivo e di successiva domanda all' di intervento del Fondo di CP_5
Garanzia per la liquidazione del TFR, percepiva le relative somme.
Ciò posto, deduceva che la costituiva, in Controparte_4
qualità di mandataria, una raggruppamento temporaneo di imprese con la
[...]
, la e la CH Controparte_2 Controparte_6
Spa, in qualità di mandanti, che si era aggiudicato il contratto di appalto per la CP_7 conduzione e la manutenzione ordinaria degli stabili della siti in Puglia e CP_1
Pag. 4 di 16 Basilicata;
che, successivamente al fallimento della il predetto Controparte_4
contratto di appalto proseguiva con la nei confronti della Controparte_2
quale il ricorrente ha chiesto la prosecuzione del rapporto lavorativo, nonché
l'intervento della DTL di Bari, non ricevendo un riscontro positivo.
Riteneva, pertanto, solidalmente responsabili della mancata corresponsione delle retribuzioni spettantigli sia la sia le società facenti parte del CP_1 raggruppamento temporaneo d'imprese, nonché la datrice di lavoro ormai fallita ed adiva il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, al fine di chiedere la condanna in solido al pagamento in suo favore della complessiva somma (al lordo) di € 43.432,44, per i seguenti titoli:
-€ 12.806,00 a titolo di retribuzioni da Maggio sino ad Ottobre 2015;
-€ 25.403,26 a titolo di retribuzioni da Novembre 2015 a Maggio 2016;
-€ 5.223,18 a titolo di indennità sostitutiva di preavviso, il tutto oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo, nonché spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti.
Si costituivano in ciascuno dei distinti giudizi: 1) Controparte_3 la quale, preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità e/o l'improponibilità della domanda per duplicazione della stessa (proposta prima nella procedura fallimentare in danno dell'ex datore di lavoro fallito, poi nel presente giudizio avverso 4 convenuti oltre la Curatela), nonché il proprio difetto di legittimazione passiva, chiedendo la sua estromissione dal giudizio e nel merito;
nel merito, impugnava e contestava il ricorso, invocandone il rigetto con vittoria delle spese di lite;
2) CH S.p.a., la quale, in via preliminare, eccepiva l'insussistenza della responsabilità solidale in capo a CH
s.p.a., invocando la declaratoria di nullità del ricorso introduttivo che impugnava e contestava, insistendo per il suo rigetto con vittoria delle spese;
3)
[...]
la quale, preliminarmente, eccepiva il proprio difetto di Controparte_2
legittimazione passiva, chiedendo la sua estromissione dal giudizio e, nel merito, invocava la declaratoria di mancata sussistenza di solidarietà passiva nei suoi confronti, nonché il rigetto del ricorso, ovvero, in subordine, in caso di accoglimento della domanda, chiedeva di accertare e dichiarare che la committente è l'unico CP_1
soggetto tenuto ai pagamenti richiesti dal ricorrente e quindi condannare la stessa a
Pag. 5 di 16 rivalerla per tutto quanto fosse tenuta a corrispondere in favore del ricorrente, il tutto con vittoria delle spese di giudizio;
4) la , la quale impugnava e CP_1
contestava il ricorso introduttivo chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese di giudizio.
Con note di replica contestava la domanda avanzata da CP_1 [...]
nei propri confronti, invocandone la inammissibilità Controparte_2 per violazione dell'art. 416, comma 2, c.p.c.
Nessuno si costitutiva in alcuno dei tre distinti giudizi per la Curatela del fallimento che veniva dichiarata contumace, stante la Controparte_4
verificata regolarità della notifica dei ricorsi introduttivi.
A scioglimento delle riserve assunte nell'ambito dei giudizi sopra richiamati all'udienza del 21/3/2019, con ordinanze del 18/4/2019, veniva disposta la riunione dei giudizi nn.
2927/2018 e 2931/2018 a quello recante n. di R.G. 2926/2018.
Istruita con la sola produzione documentale, la causa giungeva sul ruolo della scrivente
Giudicante e, all'udienza odierna, sostituita con lo scambio di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata definita con sentenza con motivazione contestuale.
***
Deve essere dichiarata l'improcedibilità della domanda nei confronti di
[...]
Controparte_8
Si richiama, in quanto condivisibile, il principio di diritto affermato dai Giudici di
Legittimità, in virtù del quale “Nel riparto di competenza tra il giudice del lavoro e quello del fallimento il discrimine va individuato nelle rispettive speciali prerogative, spettando al primo, quale giudice del rapporto, le controversie riguardanti lo “status” del lavoratore, in riferimento ai diritti di corretta instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto, della sua qualificazione e qualità, volte ad ottenere pronunce di merito di accertamento oppure costitutive, come quelle di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro;
al fine di garantire la parità tra i creditori, rientrano, viceversa, nella cognizione del giudice del fallimento, le controversie relative all'accertamento ed alla quantificazione dei diritti di credito dipendenti dal rapporto di lavoro in funzione della partecipazione al concorso e con effetti esclusivamente
Pag. 6 di 16 endoconcorsuali, ovvero destinate comunque ad incidere nella procedura concorsuale”
(cfr. Cass. n. 7990/2018 e Cass. 30512/2021).
Ritiene il Tribunale di dover dare continuità al principio surrichiamato, atteso che, nel riparto di competenza tra il giudice del lavoro e quello del fallimento, qualora difetti un interesse del lavoratore alla tutela della propria posizione all'interno dell'impresa e sia domandato un accertamento del diritto di credito risarcitorio, in via strumentale alla partecipazione al concorso nella procedura, la cognizione spetta al giudice fallimentare onde assicurare il rispetto della par condicio creditorum (cfr. Cass.
30512/2021, Cass. 7990/2018; in termini, Corte d'Appello di Bari, Sezione Lavoro, sentenza del 6/11/2014, nella quale si legge: “In caso di dichiarazione di fallimento del datore di lavoro, o di sottoposizione dello stesso a procedure assimilabili, perdura la competenza del giudice del lavoro per le domande che mirano a pronunce di mero accertamento oppure costitutive mentre opera l'attrazione nel foro fallimentare per quelle dirette alla condanna al pagamento di somme di denaro, anche se accompagnate da domande di accertamento aventi funzione strumentale”).
Nel caso di specie, va osservato che le parti ricorrenti hanno allegato di aver presentato
“istanza di ammissione al passivo per i (…) crediti retributivi”, oggetto del presente giudizio, con la conseguenza che correttamente la cognizione in subiecta materia spetta al giudice fallimentare.
*
E' fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalle società
[...]
e Controparte_3 Controparte_2
CH s.p.a. a fronte delle domande attoree dirette ad ottenere la condanna delle stesse in via solidale al pagamento dei crediti lavorativi azionati dai ricorrenti in ragione dell'invocata responsabilità solidale.
Giova ricostruire il quadro fattuale entro cui prende le mosse la fattispecie sottoposta al vaglio del Tribunale.
Con autonomi ricorsi i ricorrenti , e Parte_1 Parte_3 Parte_2
adivano il Tribunale di Bari, sezione Lavoro, chiedendo la condanna della
[...]
della e della CH s.p.a., in Controparte_2 Controparte_9 solido tra loro, in quanto riunite in un'associazione temporanea di imprese, nonché della
Pag. 7 di 16 , al pagamento delle somme pari ad € 24.182,33 il sig. ; € CP_1 Pt_1
44.645,58 il sig. ed € 43.432,44 il sig. . Pt_3 Pt_2
I ricorrenti hanno dedotto di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della
– dichiarata fallita con sentenza n. 26/2016 – Controparte_4
nell'ambito dell'ATI costituita al fine dell'esecuzione dell'appalto indetto da
[...]
per la manutenzione edile ed impiantistica degli edifici delle filiali pugliesi e CP_1
lucane della stessa Banca committente, allegando che la società non avrebbe corrisposto loro i compensi dovuti per i periodi da giugno 2015 al maggio 2016.
In particolare, si osserva che, in data 26/10/2012, la comunicava a CP_1
il bando di gara informale per la Parte_4
manutenzione edile ed impiantistica ordinaria a richiesta degli stabili delle filiali site in
Puglia e Basilicata (cfr. all. n. 1 CH s.p.a.); si costituiva, pertanto, l'ATI, composta dalle società , in qualità di mandataria e CP_4 [...]
e CH s.p.a., in Controparte_2 Controparte_6
qualità di mandanti, che risultava aggiudicataria della suddetta gara con provvedimento di aggiudicazione definitiva del 4/6/2013 (cfr. all.n. 2 CH); oggetto dell'appalto erano la manutenzione a richiesta e la conduzione e manutenzione ordinaria programmata, presidio e pronto intervento sugli impianti tecnologici e le componenti edili siti negli stabili pugliesi e lucani della indicati in atti, nonché la rilevazione CP_1
dello stato iniziale degli immobili, il censimento degli impianti e la successiva immissione dei dati in un apposito sistema informatico (cfr. all.n. 3 CH); in particolare, dall'allegato B al contratto (cfr. all. n. 3 CH), emerge che si trattava di lavorazioni nettamente differenziate, attinenti ad impianti idrici, elettrici, di fonia/dati, impianti elevatori, manufatti motorizzati, componenti edili e estintori.
Inoltre, le società costituenti l'ATI avevano specializzazioni settoriali differenti, come emerge dalla dichiarazione di partecipazione alla gara (cfr. all. n. 4 CH) nella quale vengono indicate le categorie relative agli attestati SOA di appartenenza di ciascuna società: la società , mandataria, apparteneva alla categoria OG11; la CP_4
e la entrambe alla categoria OG2; la CH rientra nella CP_2 CP_6
categoria OS4; di tal che, le competenze attribuite a ciascuna società erano nettamente distinte e separate, fatta eccezione per la e la . CP_2 CP_6
Pag. 8 di 16 Ad ogni modo, la legittimazione passiva – sostanziale e processuale – delle società
, e CH è stata indubbiamente incisa dall'intervenuta CP_2 CP_6
declaratoria di fallimento della capogruppo mandataria ad opera della CP_4
sentenza n. 26/2016 del Tribunale di Lecce.
Ed invero, ai sensi dell'articolo 78, comma 2, della Legge Fallimentare “Il contratto di mandato si scioglie per il fallimento del mandatario”.
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., Sez. I, n. 20943/2018) ha stabilito quanto segue “Come è noto, il fallimento della società capogruppo - cui spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, ai sensi dell'art. 23, comma 9, del d.lgs. n. 406 del 1991 - determina lo scioglimento del rapporto di mandato, ai sensi dell'art. 78 legge fall.; l'amministrazione aggiudicatrice, a norma dell'art. 25, comma 1, del d. lgs. cit., ha facoltà di proseguire il rapporto di appalto con altra impresa che sia di suo gradimento e costituita mandataria nei modi previsti dall'art. 23, ovvero di recedere dall'appalto. E' anche noto che, a seguito del fallimento della capogruppo, la curatela fallimentare è legittimata a riscuotere dal committente il corrispettivo per la quota corrispondente alla parte dei lavori appaltati di sua spettanza
(Cass. n. 23894/2013) e, analogamente, l'impresa mandante è legittimata ad agire in proprio e ad impugnare (Cass. n. 1396/2003) nei confronti del committente per la riscossione della quota ad essa riferibile dei crediti nascenti dall'appalto
(Cass. n. 973/2017, n. 3810/2010).”.
Il sopravvenuto fallimento della mandataria , intervenuto con sentenza CP_4
26/2016 (cfr. all. n. 23 ricorso), ha determinato, a tale data, lo scioglimento “ex lege”,
“ipso facto et ipso iure” dell' esistente tra la società dichiarata fallita e le altre CP_7
odierne convenute, con la conseguente perdita della legittimazione, sostanziale e processuale, dei lavoratori della prima ad agire per far valere le ragioni creditorie nei confronti delle mandanti, stante il dissolvimento del rapporto di mandato originariamente costituito tra e società CP_4 Controparte_2 [...]
e CH s.p.a., dovuto alla declaratoria di fallimento. Controparte_10
Sul punto, giova richiamare il principio di diritto affermato dai Giudici di legittimità, in virtù del quale: “In tema di appalto di opere pubbliche stipulato da imprese riunite in
Pag. 9 di 16 associazione temporanea, il fallimento della società capogruppo, costituita mandataria dell'altra, ai sensi dell'art.23, comma 8, del d.lgs. n. 406 del 1991, determina lo scioglimento del rapporto di mandato, ai sensi dell'art. 78 l. fall., sicchè l'impresa mandante è legittimata ad agire direttamente nei confronti del committente per la riscossione della quota dei crediti nascenti dall'appalto ad essa imputabile e la curatela è legittimata a riscuotere dall'amministrazione appaltatrice il corrispettivo per
l'esecuzione dell'appalto solo per la quota corrispondente a quella parte dei lavori appaltati la cui realizzazione, in base all'accordo di associazione temporanea, era di sua spettanza”(cfr. Cass. n. 14789/2012 e Cass. n. 973/2017).
Ne discende che i lavoratori odierni ricorrenti, in quanto tutti dipendenti, con mansioni di operai, della dichiarata fallita, in seguito Controparte_4
allo scioglimento del rapporto di mandato, non possono certamente avanzare alcuna pretesa nei confronti delle mandanti, in assenza del titolo sotteso alla responsabilità solidale delle stesse nei confronti della fallita.
*
In merito alla richiesta di ottenere il pagamento degli interi crediti direttamente dalla committente, , sulla scorta di un duplice dato normativo, vale a dire ai CP_1 sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003 e dell'art. 1676 c.c., si osserva quanto segue.
Le assorbenti considerazioni che seguono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, il principio della “ragione più liquida” consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr., in termini, ex multis, Cass. civ. Sez. III, ordinanza 21/6/2017,
n. 15350; Cass. Civ. Sez. Lav., ordinanza 19/6/2017, n. 15064; Cass. Civ. sez. Lav.,
18/11/2016, n. 23531; Cass. Civ. Sez. Lav., ordinanza 19/8/2016, n. 17214; Cass. Civ.,
12/11/2015, n. 23160; Cass. SS.UU., 8/5/2014, n. 9936).
ha instaurato il presente giudizio, esponendo quanto segue: Parte_1
Pag. 10 di 16 “
1.il Sig. è stato dipendente della , Pt_1 Controparte_4
corrente in Taviano (Le) alla Via Degli Artigiani, dal 13 aprile 2005 al 31 maggio
2016, svolgendo mansioni di “operaio -manutentore” corrispondenti alla qualifica di inquadramento (operaio elettricista), presso gli Uffici della , sede di CP_1
Bari, al Corso Cavour;
mansioni tutte riscontrabili nella declaratoria della 3^ categoria del CCNL applicabile (alleg. 1);
2. il lavoro si è svolto secondo i seguenti orari e modalità:
-dal lunedì al venerdì con inizio alle ore 7,30 e termine alle ore 16,30 con una pausa di
60 minuti;
i rapportini delle presenze erano tenuti dal “capo cantiere” della società
(sig. ), mentre presso l'ufficio interno della banca, il CP_4 Parte_3
referente il sig. , veniva tenuto un registro con la firma in entrata ed in Persona_1
uscita del ricorrente e degli altri dipendenti della società . CP_4
3. La (società mandataria) unitamente alla Controparte_4
e alla e Controparte_2 Controparte_6
CH s.p.a. (società mandanti) costituivano il raggruppamento temporaneo di imprese che si era aggiudicato il “contratto di appalto avente ad oggetto – appunto- la conduzione e la manutenzione ordinaria degli stabili della allocato in CP_1
Puglia ed in Basilicata”;
4. Tuttavia, durante il predetto rapporto di lavoro il ricorrente non ha percepito le retribuzioni a partire dal mese di maggio 2015 e fino al mese di maggio 2016, quando ha rassegnato le proprie dimissioni ex art. 2119 c.c….
10. Successivamente, il medesimo contratto di appalto, già in essere con il raggruppamento temporaneo di imprese, formato – come detto – dalla Controparte_4
quale società mandataria, poi fallita, con la , la CP_2 Controparte_6
e la CH, di cui si è detto al punto 4) è proseguito e prosegue
[...] tutt'oggi con la corrente in Napoli alla Via Filangeri n.11, su Controparte_2 espresso invito della (alleg. 26)”. CP_1
Alla stregua delle circostanze premesse in fatto, ha concluso che “12. Ad oggi, quindi, il credito del ricorrente e risultante dalle buste paga e dai conteggi (alleg. 4) per le mensilità da giugno 2015 ad maggio 2016 come riconosciuto dalla medesima società datrice di lavoro – oggi fallita – (cfr. alleg. 2), è il seguente:
Pag. 11 di 16 € 7.121.00 quali retribuzione sino ad Ottobre 2015;
€ 15.199,62 quali retribuzioni da Novembre 2015 a Maggio 2016 (detratto l'importo di € 2.113,61 quale netto delle ultime tre mensilità Marzo-Maggio 2016, corrisposto dall' CP_5
€ 1.861,71 quale indennità sostitutiva di preavviso;
”.
Alla stregua delle prospettazioni in fatto surrichiamate, ha invocato Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso introduttivo, chiedendo l'ammissione della prova per testi sulle posizioni sopra richiamate, nn. 1), 2), 3) 4), e 10); e Pt_3
hanno formulato le stesse conclusioni solo in parte diverse in punto di periodi di Pt_2
tempo oggetto del rapporto di lavoro e in punto di somme oggetto di rivendicazione, secondo quanto riportato nei rispettivi ricorsi introduttivi, prospettando in fatto i medesimi capitoli di prova.
Orbene, il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni di seguito illustrate.
Ritiene questo Giudice che né dalla ricostruzione dei fatti desumibile dai ricorsi introduttivi di ciascuna delle parti ricorrenti né dalle successive allegazioni e deduzioni assertive e probatorie delle parti ricorrenti è dato desumere la sussistenza dei requisiti integrativi della fattispecie di cui all'art. 2094 c.c.
A riguardo, giova osservare che le parti ricorrenti hanno dedotto di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della corrente in Controparte_4
Taviano, dal 13 aprile 2005 al 31 maggio 2016, il sig. ; dal 6 aprile 2005 al 31 Pt_1
maggio 2016, il sig. ed il sig. , invocando il riconoscimento delle Pt_3 Pt_2
retribuzioni a partire dal mese di maggio 2015 sino al mese di maggio 2016, oltre alla tredicesima mensilità, il TFR e l'indennità sostitutiva di preavviso il primo e le retribuzioni a partire da giugno 2015 a maggio 2016, oltre indennità sostitutiva di preavviso il sig. e le retribuzioni a partire da giugno 2015 a maggio 2016, oltre Pt_2
indennità sostitutiva di preavviso ed assegni familiari il sig. Pt_3
Ciò posto, va evidenziato che i ricorrenti si sono limitati ad una generica pretesa nei confronti della resistente dei compensi spettanti per le prestazioni effettuate, senza alcuna precisazione delle specifiche modalità di espletamento delle loro prestazioni nonchè della concreta sottoposizione al potere gerarchico del soggetto cui, nelle varie fasi, potesse attribuirsi la veste datoriale.
Pag. 12 di 16 Va considerato, ai fini dell'esame della fattispecie, che ogni attività umana economicamente rilevante può svolgersi indifferentemente con modalità riconducibili al lavoro autonomo o subordinato (ex multis, Cass., sez. lav. 4036/2000) e che il discrimine tra le due fattispecie va individuato nelle peculiari modalità con le quali la prestazione lavorativa è resa e non nel contenuto della medesima.
Dunque, al fine di individuare i requisiti costitutivi della fattispecie prevista dall'art. 2094 c.c., va dato particolare risalto al vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro (v. ex multis, Cass. 2842/2004; Cass.
11598/2000; Cass. 5464/1998) mentre va attribuito carattere sussidiario e funzione indiziaria non decisiva ad altri elementi (l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario, la forma della retribuzione).
In altre parole, l'indagine descritta deve compiersi, tenendo conto che si ha rapporto di lavoro subordinato laddove il lavoratore mette a disposizione del datore di lavoro le proprie energie, assoggettandosi al potere organizzativo, direttivo e disciplinare - di contenuto specifico e predeterminato - di costui, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale (cfr. ex multis, Cass., sez. lav.,
n. 5079/2009; Cass. n. 4500/2007 e Cass. 9251/2010).
Solo laddove vi siano difficoltà nell'indagare tale etero direzione - come accade nel caso delle attività lavorative caratterizzate da più spiccati profili di creatività intellettuale (diversamente dal caso di specie in cui vengono dedotte mansioni di contenuto semplice e polivalente quali le attività di operaio elettricista) - può farsi ricorso, in via sussidiaria, alla valutazione combinata di elementi come l'assenza di rischio di impresa, la retribuzione fissa e calcolata ratione temporis, la continuità della prestazione e l'osservanza di un orario, i quali, se considerati isolatamente non assumono valenza decisiva, ma possono, tuttavia, disegnare un quadro complessivo di indizi gravi, precisi e concordanti della subordinazione.
Se questa è la regola di giudizio, nel caso di specie, in ordine agli aspetti determinanti ai fini della qualificazione del rapporto intercorso tra le parti, sono del tutto insufficienti, già in astratto, a consentire il perfezionamento della fattispecie in esame le affermazioni contenute nel ricorso, i simmetrici capitoli di prova orale formulati dalle parti ricorrenti
Pag. 13 di 16 nei ricorsi introduttivi, il contenuto meramente esplorativo della CTU e degli ordini di esibizione formulati nei ricorsi introduttivi oltre alla documentazione allegata al ricorso.
Può dunque concludersi che, nell'evidenziato contesto probatorio, i ricorrenti non hanno allegato nè offerto di provare di aver osservato un orario di lavoro;
non hanno allegato nè offerto di provare che detto orario gli era imposto (e con quali modalità) da qualcuno;
non hanno allegato nè offerto di provare di avere necessità di autorizzazione da parte di alcuna figura datoriale (e di chi) per potere godere di un periodo di ferie o anche semplicemente per potere assentarsi dal posto di lavoro per qualunque ragione;
hanno affermato di svolgere attività di operai, senza chiarire gli elementi distintivi di questa attività lavorativa;
hanno descritto con contorni sfumati il ruolo professionale affidato, rendendo ancora più incerta l'individuazione delle modalità di concreto esercizio del potere di soggezione datoriale.
Ciò posto, tali carenze incidono sul merito della controversia, imponendo una pronuncia di rigetto per infondatezza in fatto della domanda giudiziale. L'onere di specifica allegazione dei fatti costitutivi del diritto azionato posto a carico del ricorrente ex art. 414 c.p.c. se, da un lato, consente al convenuto di prendere posizione su tali fatti nella memoria di cui all'art. 416 c.p.c., dall'altro, vincola il giudice nel giudizio di fatto secondo il principio “iudex secundum alligata iudicare debet”
Ed invero, il potere-dovere del giudice di disporre d'ufficio mezzi istruttori ex art. 421
c.p.c. presuppone che le parti abbiano correttamente adempiuto l'onere di allegazione in fatto, non potendo il giudice supplire in via istruttoria ad eventuali carenze sul piano dell'allegazione fattuale. Ciò premesso in linea generale, il Tribunale rileva come, nel caso di specie, gravasse sui ricorrenti l'onere di allegare e, quindi, provare la sussistenza degli elementi caratterizzanti un rapporto di lavoro di natura subordinata, non costituendo la subordinazione oggetto di presunzione neppure iuris tantum.
Nè supera le lacune assertive e probatorie evidenziate la nota datata 8/12/2015 con cui la attestava che, già nel novembre 2015, il Controparte_4
credito dei ricorrenti si attestava su un totale di € 27.168,16 (cfr. all. n. 2 ricorsi), posto che essa, oltre ad essere riferita ad un arco temporale parziale, risulta essere estremamente generica e sprovvista del requisito di idoneità a suffragare la sussistenza
Pag. 14 di 16 di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della convenuta o CP_1
della società fallita.
Analoghe considerazioni devono essere svolte per l'istanza di ammissione al passivo fallimentare (cfr. all.n. 22 ricorso) che risulta essere mero atto di parte privo di valore probatorio.
Quanto poi all'ammontare dei propri crediti, va osservato che e hanno Pt_1 Pt_2
prodotto le buste paga relative alle mensilità da giugno ad ottobre 2015, mentre Pt_3
da luglio ad ottobre 2015, laddove la pretesa attiene anche alle retribuzioni maturate anche successivamente sino a febbraio 2016; ha prodotto il CUD 2014, relativo Pt_1
ai crediti del 2013 che nulla ha a che vedere con il periodo oggetto di rivendicazione;
e hanno prodotto i CUD 2016 relativi ai redditi del 2015 che ha solo Pt_2 Pt_3
parzialmente a che vedere con il periodo oggetto di rivendicazione, trattandosi di documenti del tutto inidonei all'acquisizione di elementi utili alla decisione in difetto di allegazioni e riscontri adeguati a ricostruire il concreto svolgersi di un rapporto avente i requisiti imposti dall'art. 2094 c.c. tra i ricorrenti ed il soggetto cui possa attribuirsi la veste datoriale.
Inoltre, avuto riguardo all'indennità sostituiva di preavviso, si osserva che non sono state prodotte le lettere relative alle affermate dimissioni per giusta causa, sicché, non solo non è provata la reale sussistenza della giusta causa affermata, ma nemmeno che egli si sia dimesso ai sensi dell'art. 2119 c.c.
In conclusione, la descrizione resa, del tutto genericamente, in relazione alle prestazioni svolte in favore della rende insuperabili le lacune assertive ed istruttorie CP_1
necessarie al perfezionamento della fattispecie di cui all'art. 2094 c.c.
Non essendo ravvisabile un vincolo di subordinazione ai sensi dell'art. 2094 c.c., tra le parti in causa, ritiene questo Giudice l'infondatezza di tutte le pretese creditorie dei ricorrenti sia con riferimento ai compensi relativi alle prestazioni lavorative rese in favore della sia con riferimento alle spettanze di fine rapporto (TFR ed CP_1
altri emolumenti previsti dalla legge) e all'indennità sostituiva di preavviso.
Sulla scorta delle considerazioni sopra svolte, il ricorso non può essere accolto, restando assorbita ogni ulteriore questione.
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sui ricorsi presentati da , Parte_1
e nei confronti di Parte_2 Parte_3 [...]
CH s.p.a., Controparte_11 Controparte_6
e ogni diversa Controparte_2 CP_1
istanza/eccezione disattese, così provvede:
-dichiara improcedibile il ricorso nei confronti di
[...]
Controparte_11
-dichiara il difetto di legittimazione passiva nei confronti di Controparte_6
CH s.p.a.,
[...] Controparte_2
-rigetta nel resto il ricorso;
-condanna le parti ricorrenti in solido al pagamento delle spese di lite nei confronti delle parti resistenti che si liquidano in complessive € 6.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge.
Bari, 9/6/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Emanuela Foggetti
Pag. 16 di 16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 2926/2018 - cui sono stati riuniti i giudizi iscritti ai nn.
2927/2018 R.G. e 2931/2018 R.G. - chiamato all'udienza del 31/3/2025, promosso da
, e rappresentati e difesi dagli avv.ti Parte_1 Parte_2 Parte_3
F.V. Papadia e S. Castellano
Ricorrenti
CONTRO
, rappresentata e difesa dagli avv.ti S. Ceci, S. Montemaggi e S. Rosati;
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. A. Controparte_2
Abbate;
rappresentata e difesa dagli avv.ti N. Rizzo e Controparte_3
A. Rizzo;
-CH S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti E. Migliavacca, D. Meles e Q.
Lobello
Resistenti
-Curatela del fallimento Controparte_4
Resistente contumace
Oggetto: Rivendicazione crediti di lavoro
FATTO E DIRITTO Con ricorsi depositati in data 1/3/2018, i ricorrenti di cui in epigrafe esponevano rispettivamente quanto segue:
a) il sig. , premesso di aver lavorato alle dipendenze della “ Parte_1 [...]
con le mansioni di “operaio-manutentore” corrispondenti Controparte_4
alla qualifica di operaio elettricista, 3^ categoria del CCNL applicabile, presso gli uffici della , sede di Bari, al Corso Cavour, dal 13/4/2005 al 31/5/2016, CP_1
prestando servizio per 40 ore settimanali, rappresentava di non aver percepito le retribuzioni da Maggio 2015 sino a Maggio 2016, allorquando rassegnava le proprie dimissioni, né dalla né dalla;
Controparte_4 CP_1
lamentava che, nonostante la con nota Controparte_4 dell'8/12/2015 versata in atti (alleg. 2 al ricorso introduttivo), avesse prestato il proprio consenso espresso ad un pagamento diretto da parte della , gli emolumenti CP_1
maturati non venivano corrisposti;
esponeva, altresì, che con sentenza n. 26/16 il
Tribunale di Lecce dichiarava il fallimento della Controparte_4
pertanto, il ricorrente, a seguito del deposito di istanza di ammissione al passivo e
[...] di successiva domanda all' di intervento del Fondo di Garanzia per la liquidazione CP_5
del TFR, percepiva le relative somme, oltre alle retribuzioni relative alle ultime tre mensilità (Marzo, Aprile e Maggio del 2016).
Ciò posto, sul presupposto che la Società datrice di lavoro, quale mandataria, e la
, la e alla Controparte_2 Controparte_6
CH Spa, quali mandanti, avessero costituito il raggruppamento temporaneo di imprese che si era aggiudicato il contratto di appalto per la conduzione e la manutenzione ordinaria degli stabili della siti in Puglia e Basilicata e che, CP_1
successivamente al fallimento della il predetto contratto di appalto Controparte_4
proseguiva con la nei confronti della quale il ricorrente Controparte_2
chiedeva la prosecuzione del rapporto lavorativo, nonché l'intervento della DTL di Bari, non ricevendo riscontro positivo, il sig. ritenendo solidalmente responsabili Pt_1 della mancata corresponsione delle retribuzioni spettantigli sia la sia le CP_1 società facenti parte del raggruppamento temporaneo d'imprese, nonché la datrice di lavoro ormai fallita, adiva Questo Tribunale per chiedere la condanna in solido al
Pag. 2 di 16 pagamento in suo favore della complessiva somma (al lordo) di € 24.182,33, per i seguenti titoli:
-€ 7.121,00 quali retribuzioni da Maggio sino ad Ottobre 2015;
-€ 15.199,62 quali retribuzioni da Novembre 2015 a Maggio 2016 (al netto di €
CP_ 2.113,61 per le ultime tre mensilità Marzo-Maggio 2016, già corrisposte dall' ;
-€ 1.861,71 quale indennità sostitutiva di preavviso, il tutto oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo, nonché spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti;
b) il sig. premesso di aver lavorato alle dipendenze della “ Parte_3 [...]
con le mansioni di “operaio-manutentore”, con la Controparte_4
qualifica di operaio elettricista, inquadrato nella 5^ Super categoria del CCNL applicabile, presso gli uffici della , sede di Bari al Corso Cavour, dal CP_1
6/4/2005 al 31/5/2016, prestando servizio per 40 ore settimanali, rappresentava di non aver percepito le retribuzioni da Maggio 2015 sino a Maggio 2016, allorquando rassegnava le proprie dimissioni, né dalla né dalla . Controparte_4 CP_1
Lamentava che, nonostante la con nota Controparte_4 dell'8/12/2015 versata in atti (all. n. 2 ricorso introduttivo), avesse prestato il proprio consenso espresso ad un pagamento diretto da parte della , gli emolumenti CP_1
maturati non venivano corrisposti;
esponeva, altresì, che con sentenza n. 26/16 il
Tribunale di Lecce dichiarava il fallimento della Controparte_4
pertanto, il ricorrente, a seguito del deposito di istanza di ammissione al passivo e
[...] di successiva domanda all' di intervento del Fondo di Garanzia per la liquidazione CP_5
del TFR, percepiva le relative somme.
Ciò posto, sul presupposto che la Società datrice di lavoro, quale mandataria e la
, la e la Controparte_2 Controparte_6
CH Spa, in qualità di mandanti, avevano costituito il raggruppamento temporaneo di imprese che si era aggiudicato il contratto di appalto per la conduzione e la manutenzione ordinaria degli stabili della siti in Puglia e Basilicata e che, CP_1
successivamente al fallimento della il predetto contratto di appalto Controparte_4
proseguiva con la nei confronti della quale il ricorrente ha Controparte_2
chiesto la prosecuzione del rapporto lavorativo, nonché l'intervento della DTL di Bari,
Pag. 3 di 16 non ricevendo un riscontro positivo, il sig. ritenendo solidalmente responsabili Pt_3 della mancata corresponsione delle retribuzioni spettantigli sia la sia le CP_1 società facenti parte del raggruppamento temporaneo d'imprese, nonché la datrice di lavoro ormai fallita, adiva il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, al fine di chiedere la condanna in solido delle suddette convenute al pagamento in suo favore della complessiva somma (al lordo) di € 44.645,58, per i seguenti titoli:
-€ 9.515,00 a titolo di retribuzioni da Maggio sino ad Ottobre 2015;
-€ 27.802,90 quali retribuzioni da Novembre 2015 a Maggio 2016;
-€ 5.606,68 quale indennità sostitutiva di preavviso;
-€ 1.721,50 per assegni familiari, il tutto oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo, nonché spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti;
c) il sig. , premesso di aver lavorato alle dipendenze della “ Parte_2 [...]
con le mansioni di “operaio-manutentore”, Controparte_4
corrispondenti alla qualifica di inquadramento di operaio elettricista, della 5^ categoria del CCNL applicabile, presso gli uffici della , sede di Bari al Corso CP_1
Cavour, dal 6/4/2005 al 31/5/2016, prestando servizio per 40 ore settimanali, rappresentava di non aver percepito le retribuzioni da Maggio 2015 sino a Maggio
2016, allorquando rassegnava le proprie dimissioni, né dalla né dalla CP_4
. CP_1
Deduceva che tanto accadeva nonostante la società fallita - con nota dell'8/12/2015 versata in atti (cfr. all. n. 2 ricorso introduttivo) - avesse prestato il proprio consenso espresso ad un pagamento diretto da parte della;
inoltre, evidenziava che, CP_1
con sentenza n. 26/16, il Tribunale di Lecce dichiarava il fallimento della
[...]
pertanto, il ricorrente, a seguito del deposito di istanza Controparte_4 di ammissione al passivo e di successiva domanda all' di intervento del Fondo di CP_5
Garanzia per la liquidazione del TFR, percepiva le relative somme.
Ciò posto, deduceva che la costituiva, in Controparte_4
qualità di mandataria, una raggruppamento temporaneo di imprese con la
[...]
, la e la CH Controparte_2 Controparte_6
Spa, in qualità di mandanti, che si era aggiudicato il contratto di appalto per la CP_7 conduzione e la manutenzione ordinaria degli stabili della siti in Puglia e CP_1
Pag. 4 di 16 Basilicata;
che, successivamente al fallimento della il predetto Controparte_4
contratto di appalto proseguiva con la nei confronti della Controparte_2
quale il ricorrente ha chiesto la prosecuzione del rapporto lavorativo, nonché
l'intervento della DTL di Bari, non ricevendo un riscontro positivo.
Riteneva, pertanto, solidalmente responsabili della mancata corresponsione delle retribuzioni spettantigli sia la sia le società facenti parte del CP_1 raggruppamento temporaneo d'imprese, nonché la datrice di lavoro ormai fallita ed adiva il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, al fine di chiedere la condanna in solido al pagamento in suo favore della complessiva somma (al lordo) di € 43.432,44, per i seguenti titoli:
-€ 12.806,00 a titolo di retribuzioni da Maggio sino ad Ottobre 2015;
-€ 25.403,26 a titolo di retribuzioni da Novembre 2015 a Maggio 2016;
-€ 5.223,18 a titolo di indennità sostitutiva di preavviso, il tutto oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo, nonché spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti.
Si costituivano in ciascuno dei distinti giudizi: 1) Controparte_3 la quale, preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità e/o l'improponibilità della domanda per duplicazione della stessa (proposta prima nella procedura fallimentare in danno dell'ex datore di lavoro fallito, poi nel presente giudizio avverso 4 convenuti oltre la Curatela), nonché il proprio difetto di legittimazione passiva, chiedendo la sua estromissione dal giudizio e nel merito;
nel merito, impugnava e contestava il ricorso, invocandone il rigetto con vittoria delle spese di lite;
2) CH S.p.a., la quale, in via preliminare, eccepiva l'insussistenza della responsabilità solidale in capo a CH
s.p.a., invocando la declaratoria di nullità del ricorso introduttivo che impugnava e contestava, insistendo per il suo rigetto con vittoria delle spese;
3)
[...]
la quale, preliminarmente, eccepiva il proprio difetto di Controparte_2
legittimazione passiva, chiedendo la sua estromissione dal giudizio e, nel merito, invocava la declaratoria di mancata sussistenza di solidarietà passiva nei suoi confronti, nonché il rigetto del ricorso, ovvero, in subordine, in caso di accoglimento della domanda, chiedeva di accertare e dichiarare che la committente è l'unico CP_1
soggetto tenuto ai pagamenti richiesti dal ricorrente e quindi condannare la stessa a
Pag. 5 di 16 rivalerla per tutto quanto fosse tenuta a corrispondere in favore del ricorrente, il tutto con vittoria delle spese di giudizio;
4) la , la quale impugnava e CP_1
contestava il ricorso introduttivo chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese di giudizio.
Con note di replica contestava la domanda avanzata da CP_1 [...]
nei propri confronti, invocandone la inammissibilità Controparte_2 per violazione dell'art. 416, comma 2, c.p.c.
Nessuno si costitutiva in alcuno dei tre distinti giudizi per la Curatela del fallimento che veniva dichiarata contumace, stante la Controparte_4
verificata regolarità della notifica dei ricorsi introduttivi.
A scioglimento delle riserve assunte nell'ambito dei giudizi sopra richiamati all'udienza del 21/3/2019, con ordinanze del 18/4/2019, veniva disposta la riunione dei giudizi nn.
2927/2018 e 2931/2018 a quello recante n. di R.G. 2926/2018.
Istruita con la sola produzione documentale, la causa giungeva sul ruolo della scrivente
Giudicante e, all'udienza odierna, sostituita con lo scambio di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata definita con sentenza con motivazione contestuale.
***
Deve essere dichiarata l'improcedibilità della domanda nei confronti di
[...]
Controparte_8
Si richiama, in quanto condivisibile, il principio di diritto affermato dai Giudici di
Legittimità, in virtù del quale “Nel riparto di competenza tra il giudice del lavoro e quello del fallimento il discrimine va individuato nelle rispettive speciali prerogative, spettando al primo, quale giudice del rapporto, le controversie riguardanti lo “status” del lavoratore, in riferimento ai diritti di corretta instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto, della sua qualificazione e qualità, volte ad ottenere pronunce di merito di accertamento oppure costitutive, come quelle di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro;
al fine di garantire la parità tra i creditori, rientrano, viceversa, nella cognizione del giudice del fallimento, le controversie relative all'accertamento ed alla quantificazione dei diritti di credito dipendenti dal rapporto di lavoro in funzione della partecipazione al concorso e con effetti esclusivamente
Pag. 6 di 16 endoconcorsuali, ovvero destinate comunque ad incidere nella procedura concorsuale”
(cfr. Cass. n. 7990/2018 e Cass. 30512/2021).
Ritiene il Tribunale di dover dare continuità al principio surrichiamato, atteso che, nel riparto di competenza tra il giudice del lavoro e quello del fallimento, qualora difetti un interesse del lavoratore alla tutela della propria posizione all'interno dell'impresa e sia domandato un accertamento del diritto di credito risarcitorio, in via strumentale alla partecipazione al concorso nella procedura, la cognizione spetta al giudice fallimentare onde assicurare il rispetto della par condicio creditorum (cfr. Cass.
30512/2021, Cass. 7990/2018; in termini, Corte d'Appello di Bari, Sezione Lavoro, sentenza del 6/11/2014, nella quale si legge: “In caso di dichiarazione di fallimento del datore di lavoro, o di sottoposizione dello stesso a procedure assimilabili, perdura la competenza del giudice del lavoro per le domande che mirano a pronunce di mero accertamento oppure costitutive mentre opera l'attrazione nel foro fallimentare per quelle dirette alla condanna al pagamento di somme di denaro, anche se accompagnate da domande di accertamento aventi funzione strumentale”).
Nel caso di specie, va osservato che le parti ricorrenti hanno allegato di aver presentato
“istanza di ammissione al passivo per i (…) crediti retributivi”, oggetto del presente giudizio, con la conseguenza che correttamente la cognizione in subiecta materia spetta al giudice fallimentare.
*
E' fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalle società
[...]
e Controparte_3 Controparte_2
CH s.p.a. a fronte delle domande attoree dirette ad ottenere la condanna delle stesse in via solidale al pagamento dei crediti lavorativi azionati dai ricorrenti in ragione dell'invocata responsabilità solidale.
Giova ricostruire il quadro fattuale entro cui prende le mosse la fattispecie sottoposta al vaglio del Tribunale.
Con autonomi ricorsi i ricorrenti , e Parte_1 Parte_3 Parte_2
adivano il Tribunale di Bari, sezione Lavoro, chiedendo la condanna della
[...]
della e della CH s.p.a., in Controparte_2 Controparte_9 solido tra loro, in quanto riunite in un'associazione temporanea di imprese, nonché della
Pag. 7 di 16 , al pagamento delle somme pari ad € 24.182,33 il sig. ; € CP_1 Pt_1
44.645,58 il sig. ed € 43.432,44 il sig. . Pt_3 Pt_2
I ricorrenti hanno dedotto di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della
– dichiarata fallita con sentenza n. 26/2016 – Controparte_4
nell'ambito dell'ATI costituita al fine dell'esecuzione dell'appalto indetto da
[...]
per la manutenzione edile ed impiantistica degli edifici delle filiali pugliesi e CP_1
lucane della stessa Banca committente, allegando che la società non avrebbe corrisposto loro i compensi dovuti per i periodi da giugno 2015 al maggio 2016.
In particolare, si osserva che, in data 26/10/2012, la comunicava a CP_1
il bando di gara informale per la Parte_4
manutenzione edile ed impiantistica ordinaria a richiesta degli stabili delle filiali site in
Puglia e Basilicata (cfr. all. n. 1 CH s.p.a.); si costituiva, pertanto, l'ATI, composta dalle società , in qualità di mandataria e CP_4 [...]
e CH s.p.a., in Controparte_2 Controparte_6
qualità di mandanti, che risultava aggiudicataria della suddetta gara con provvedimento di aggiudicazione definitiva del 4/6/2013 (cfr. all.n. 2 CH); oggetto dell'appalto erano la manutenzione a richiesta e la conduzione e manutenzione ordinaria programmata, presidio e pronto intervento sugli impianti tecnologici e le componenti edili siti negli stabili pugliesi e lucani della indicati in atti, nonché la rilevazione CP_1
dello stato iniziale degli immobili, il censimento degli impianti e la successiva immissione dei dati in un apposito sistema informatico (cfr. all.n. 3 CH); in particolare, dall'allegato B al contratto (cfr. all. n. 3 CH), emerge che si trattava di lavorazioni nettamente differenziate, attinenti ad impianti idrici, elettrici, di fonia/dati, impianti elevatori, manufatti motorizzati, componenti edili e estintori.
Inoltre, le società costituenti l'ATI avevano specializzazioni settoriali differenti, come emerge dalla dichiarazione di partecipazione alla gara (cfr. all. n. 4 CH) nella quale vengono indicate le categorie relative agli attestati SOA di appartenenza di ciascuna società: la società , mandataria, apparteneva alla categoria OG11; la CP_4
e la entrambe alla categoria OG2; la CH rientra nella CP_2 CP_6
categoria OS4; di tal che, le competenze attribuite a ciascuna società erano nettamente distinte e separate, fatta eccezione per la e la . CP_2 CP_6
Pag. 8 di 16 Ad ogni modo, la legittimazione passiva – sostanziale e processuale – delle società
, e CH è stata indubbiamente incisa dall'intervenuta CP_2 CP_6
declaratoria di fallimento della capogruppo mandataria ad opera della CP_4
sentenza n. 26/2016 del Tribunale di Lecce.
Ed invero, ai sensi dell'articolo 78, comma 2, della Legge Fallimentare “Il contratto di mandato si scioglie per il fallimento del mandatario”.
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., Sez. I, n. 20943/2018) ha stabilito quanto segue “Come è noto, il fallimento della società capogruppo - cui spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, ai sensi dell'art. 23, comma 9, del d.lgs. n. 406 del 1991 - determina lo scioglimento del rapporto di mandato, ai sensi dell'art. 78 legge fall.; l'amministrazione aggiudicatrice, a norma dell'art. 25, comma 1, del d. lgs. cit., ha facoltà di proseguire il rapporto di appalto con altra impresa che sia di suo gradimento e costituita mandataria nei modi previsti dall'art. 23, ovvero di recedere dall'appalto. E' anche noto che, a seguito del fallimento della capogruppo, la curatela fallimentare è legittimata a riscuotere dal committente il corrispettivo per la quota corrispondente alla parte dei lavori appaltati di sua spettanza
(Cass. n. 23894/2013) e, analogamente, l'impresa mandante è legittimata ad agire in proprio e ad impugnare (Cass. n. 1396/2003) nei confronti del committente per la riscossione della quota ad essa riferibile dei crediti nascenti dall'appalto
(Cass. n. 973/2017, n. 3810/2010).”.
Il sopravvenuto fallimento della mandataria , intervenuto con sentenza CP_4
26/2016 (cfr. all. n. 23 ricorso), ha determinato, a tale data, lo scioglimento “ex lege”,
“ipso facto et ipso iure” dell' esistente tra la società dichiarata fallita e le altre CP_7
odierne convenute, con la conseguente perdita della legittimazione, sostanziale e processuale, dei lavoratori della prima ad agire per far valere le ragioni creditorie nei confronti delle mandanti, stante il dissolvimento del rapporto di mandato originariamente costituito tra e società CP_4 Controparte_2 [...]
e CH s.p.a., dovuto alla declaratoria di fallimento. Controparte_10
Sul punto, giova richiamare il principio di diritto affermato dai Giudici di legittimità, in virtù del quale: “In tema di appalto di opere pubbliche stipulato da imprese riunite in
Pag. 9 di 16 associazione temporanea, il fallimento della società capogruppo, costituita mandataria dell'altra, ai sensi dell'art.23, comma 8, del d.lgs. n. 406 del 1991, determina lo scioglimento del rapporto di mandato, ai sensi dell'art. 78 l. fall., sicchè l'impresa mandante è legittimata ad agire direttamente nei confronti del committente per la riscossione della quota dei crediti nascenti dall'appalto ad essa imputabile e la curatela è legittimata a riscuotere dall'amministrazione appaltatrice il corrispettivo per
l'esecuzione dell'appalto solo per la quota corrispondente a quella parte dei lavori appaltati la cui realizzazione, in base all'accordo di associazione temporanea, era di sua spettanza”(cfr. Cass. n. 14789/2012 e Cass. n. 973/2017).
Ne discende che i lavoratori odierni ricorrenti, in quanto tutti dipendenti, con mansioni di operai, della dichiarata fallita, in seguito Controparte_4
allo scioglimento del rapporto di mandato, non possono certamente avanzare alcuna pretesa nei confronti delle mandanti, in assenza del titolo sotteso alla responsabilità solidale delle stesse nei confronti della fallita.
*
In merito alla richiesta di ottenere il pagamento degli interi crediti direttamente dalla committente, , sulla scorta di un duplice dato normativo, vale a dire ai CP_1 sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003 e dell'art. 1676 c.c., si osserva quanto segue.
Le assorbenti considerazioni che seguono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, il principio della “ragione più liquida” consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr., in termini, ex multis, Cass. civ. Sez. III, ordinanza 21/6/2017,
n. 15350; Cass. Civ. Sez. Lav., ordinanza 19/6/2017, n. 15064; Cass. Civ. sez. Lav.,
18/11/2016, n. 23531; Cass. Civ. Sez. Lav., ordinanza 19/8/2016, n. 17214; Cass. Civ.,
12/11/2015, n. 23160; Cass. SS.UU., 8/5/2014, n. 9936).
ha instaurato il presente giudizio, esponendo quanto segue: Parte_1
Pag. 10 di 16 “
1.il Sig. è stato dipendente della , Pt_1 Controparte_4
corrente in Taviano (Le) alla Via Degli Artigiani, dal 13 aprile 2005 al 31 maggio
2016, svolgendo mansioni di “operaio -manutentore” corrispondenti alla qualifica di inquadramento (operaio elettricista), presso gli Uffici della , sede di CP_1
Bari, al Corso Cavour;
mansioni tutte riscontrabili nella declaratoria della 3^ categoria del CCNL applicabile (alleg. 1);
2. il lavoro si è svolto secondo i seguenti orari e modalità:
-dal lunedì al venerdì con inizio alle ore 7,30 e termine alle ore 16,30 con una pausa di
60 minuti;
i rapportini delle presenze erano tenuti dal “capo cantiere” della società
(sig. ), mentre presso l'ufficio interno della banca, il CP_4 Parte_3
referente il sig. , veniva tenuto un registro con la firma in entrata ed in Persona_1
uscita del ricorrente e degli altri dipendenti della società . CP_4
3. La (società mandataria) unitamente alla Controparte_4
e alla e Controparte_2 Controparte_6
CH s.p.a. (società mandanti) costituivano il raggruppamento temporaneo di imprese che si era aggiudicato il “contratto di appalto avente ad oggetto – appunto- la conduzione e la manutenzione ordinaria degli stabili della allocato in CP_1
Puglia ed in Basilicata”;
4. Tuttavia, durante il predetto rapporto di lavoro il ricorrente non ha percepito le retribuzioni a partire dal mese di maggio 2015 e fino al mese di maggio 2016, quando ha rassegnato le proprie dimissioni ex art. 2119 c.c….
10. Successivamente, il medesimo contratto di appalto, già in essere con il raggruppamento temporaneo di imprese, formato – come detto – dalla Controparte_4
quale società mandataria, poi fallita, con la , la CP_2 Controparte_6
e la CH, di cui si è detto al punto 4) è proseguito e prosegue
[...] tutt'oggi con la corrente in Napoli alla Via Filangeri n.11, su Controparte_2 espresso invito della (alleg. 26)”. CP_1
Alla stregua delle circostanze premesse in fatto, ha concluso che “12. Ad oggi, quindi, il credito del ricorrente e risultante dalle buste paga e dai conteggi (alleg. 4) per le mensilità da giugno 2015 ad maggio 2016 come riconosciuto dalla medesima società datrice di lavoro – oggi fallita – (cfr. alleg. 2), è il seguente:
Pag. 11 di 16 € 7.121.00 quali retribuzione sino ad Ottobre 2015;
€ 15.199,62 quali retribuzioni da Novembre 2015 a Maggio 2016 (detratto l'importo di € 2.113,61 quale netto delle ultime tre mensilità Marzo-Maggio 2016, corrisposto dall' CP_5
€ 1.861,71 quale indennità sostitutiva di preavviso;
”.
Alla stregua delle prospettazioni in fatto surrichiamate, ha invocato Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso introduttivo, chiedendo l'ammissione della prova per testi sulle posizioni sopra richiamate, nn. 1), 2), 3) 4), e 10); e Pt_3
hanno formulato le stesse conclusioni solo in parte diverse in punto di periodi di Pt_2
tempo oggetto del rapporto di lavoro e in punto di somme oggetto di rivendicazione, secondo quanto riportato nei rispettivi ricorsi introduttivi, prospettando in fatto i medesimi capitoli di prova.
Orbene, il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni di seguito illustrate.
Ritiene questo Giudice che né dalla ricostruzione dei fatti desumibile dai ricorsi introduttivi di ciascuna delle parti ricorrenti né dalle successive allegazioni e deduzioni assertive e probatorie delle parti ricorrenti è dato desumere la sussistenza dei requisiti integrativi della fattispecie di cui all'art. 2094 c.c.
A riguardo, giova osservare che le parti ricorrenti hanno dedotto di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della corrente in Controparte_4
Taviano, dal 13 aprile 2005 al 31 maggio 2016, il sig. ; dal 6 aprile 2005 al 31 Pt_1
maggio 2016, il sig. ed il sig. , invocando il riconoscimento delle Pt_3 Pt_2
retribuzioni a partire dal mese di maggio 2015 sino al mese di maggio 2016, oltre alla tredicesima mensilità, il TFR e l'indennità sostitutiva di preavviso il primo e le retribuzioni a partire da giugno 2015 a maggio 2016, oltre indennità sostitutiva di preavviso il sig. e le retribuzioni a partire da giugno 2015 a maggio 2016, oltre Pt_2
indennità sostitutiva di preavviso ed assegni familiari il sig. Pt_3
Ciò posto, va evidenziato che i ricorrenti si sono limitati ad una generica pretesa nei confronti della resistente dei compensi spettanti per le prestazioni effettuate, senza alcuna precisazione delle specifiche modalità di espletamento delle loro prestazioni nonchè della concreta sottoposizione al potere gerarchico del soggetto cui, nelle varie fasi, potesse attribuirsi la veste datoriale.
Pag. 12 di 16 Va considerato, ai fini dell'esame della fattispecie, che ogni attività umana economicamente rilevante può svolgersi indifferentemente con modalità riconducibili al lavoro autonomo o subordinato (ex multis, Cass., sez. lav. 4036/2000) e che il discrimine tra le due fattispecie va individuato nelle peculiari modalità con le quali la prestazione lavorativa è resa e non nel contenuto della medesima.
Dunque, al fine di individuare i requisiti costitutivi della fattispecie prevista dall'art. 2094 c.c., va dato particolare risalto al vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro (v. ex multis, Cass. 2842/2004; Cass.
11598/2000; Cass. 5464/1998) mentre va attribuito carattere sussidiario e funzione indiziaria non decisiva ad altri elementi (l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario, la forma della retribuzione).
In altre parole, l'indagine descritta deve compiersi, tenendo conto che si ha rapporto di lavoro subordinato laddove il lavoratore mette a disposizione del datore di lavoro le proprie energie, assoggettandosi al potere organizzativo, direttivo e disciplinare - di contenuto specifico e predeterminato - di costui, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale (cfr. ex multis, Cass., sez. lav.,
n. 5079/2009; Cass. n. 4500/2007 e Cass. 9251/2010).
Solo laddove vi siano difficoltà nell'indagare tale etero direzione - come accade nel caso delle attività lavorative caratterizzate da più spiccati profili di creatività intellettuale (diversamente dal caso di specie in cui vengono dedotte mansioni di contenuto semplice e polivalente quali le attività di operaio elettricista) - può farsi ricorso, in via sussidiaria, alla valutazione combinata di elementi come l'assenza di rischio di impresa, la retribuzione fissa e calcolata ratione temporis, la continuità della prestazione e l'osservanza di un orario, i quali, se considerati isolatamente non assumono valenza decisiva, ma possono, tuttavia, disegnare un quadro complessivo di indizi gravi, precisi e concordanti della subordinazione.
Se questa è la regola di giudizio, nel caso di specie, in ordine agli aspetti determinanti ai fini della qualificazione del rapporto intercorso tra le parti, sono del tutto insufficienti, già in astratto, a consentire il perfezionamento della fattispecie in esame le affermazioni contenute nel ricorso, i simmetrici capitoli di prova orale formulati dalle parti ricorrenti
Pag. 13 di 16 nei ricorsi introduttivi, il contenuto meramente esplorativo della CTU e degli ordini di esibizione formulati nei ricorsi introduttivi oltre alla documentazione allegata al ricorso.
Può dunque concludersi che, nell'evidenziato contesto probatorio, i ricorrenti non hanno allegato nè offerto di provare di aver osservato un orario di lavoro;
non hanno allegato nè offerto di provare che detto orario gli era imposto (e con quali modalità) da qualcuno;
non hanno allegato nè offerto di provare di avere necessità di autorizzazione da parte di alcuna figura datoriale (e di chi) per potere godere di un periodo di ferie o anche semplicemente per potere assentarsi dal posto di lavoro per qualunque ragione;
hanno affermato di svolgere attività di operai, senza chiarire gli elementi distintivi di questa attività lavorativa;
hanno descritto con contorni sfumati il ruolo professionale affidato, rendendo ancora più incerta l'individuazione delle modalità di concreto esercizio del potere di soggezione datoriale.
Ciò posto, tali carenze incidono sul merito della controversia, imponendo una pronuncia di rigetto per infondatezza in fatto della domanda giudiziale. L'onere di specifica allegazione dei fatti costitutivi del diritto azionato posto a carico del ricorrente ex art. 414 c.p.c. se, da un lato, consente al convenuto di prendere posizione su tali fatti nella memoria di cui all'art. 416 c.p.c., dall'altro, vincola il giudice nel giudizio di fatto secondo il principio “iudex secundum alligata iudicare debet”
Ed invero, il potere-dovere del giudice di disporre d'ufficio mezzi istruttori ex art. 421
c.p.c. presuppone che le parti abbiano correttamente adempiuto l'onere di allegazione in fatto, non potendo il giudice supplire in via istruttoria ad eventuali carenze sul piano dell'allegazione fattuale. Ciò premesso in linea generale, il Tribunale rileva come, nel caso di specie, gravasse sui ricorrenti l'onere di allegare e, quindi, provare la sussistenza degli elementi caratterizzanti un rapporto di lavoro di natura subordinata, non costituendo la subordinazione oggetto di presunzione neppure iuris tantum.
Nè supera le lacune assertive e probatorie evidenziate la nota datata 8/12/2015 con cui la attestava che, già nel novembre 2015, il Controparte_4
credito dei ricorrenti si attestava su un totale di € 27.168,16 (cfr. all. n. 2 ricorsi), posto che essa, oltre ad essere riferita ad un arco temporale parziale, risulta essere estremamente generica e sprovvista del requisito di idoneità a suffragare la sussistenza
Pag. 14 di 16 di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della convenuta o CP_1
della società fallita.
Analoghe considerazioni devono essere svolte per l'istanza di ammissione al passivo fallimentare (cfr. all.n. 22 ricorso) che risulta essere mero atto di parte privo di valore probatorio.
Quanto poi all'ammontare dei propri crediti, va osservato che e hanno Pt_1 Pt_2
prodotto le buste paga relative alle mensilità da giugno ad ottobre 2015, mentre Pt_3
da luglio ad ottobre 2015, laddove la pretesa attiene anche alle retribuzioni maturate anche successivamente sino a febbraio 2016; ha prodotto il CUD 2014, relativo Pt_1
ai crediti del 2013 che nulla ha a che vedere con il periodo oggetto di rivendicazione;
e hanno prodotto i CUD 2016 relativi ai redditi del 2015 che ha solo Pt_2 Pt_3
parzialmente a che vedere con il periodo oggetto di rivendicazione, trattandosi di documenti del tutto inidonei all'acquisizione di elementi utili alla decisione in difetto di allegazioni e riscontri adeguati a ricostruire il concreto svolgersi di un rapporto avente i requisiti imposti dall'art. 2094 c.c. tra i ricorrenti ed il soggetto cui possa attribuirsi la veste datoriale.
Inoltre, avuto riguardo all'indennità sostituiva di preavviso, si osserva che non sono state prodotte le lettere relative alle affermate dimissioni per giusta causa, sicché, non solo non è provata la reale sussistenza della giusta causa affermata, ma nemmeno che egli si sia dimesso ai sensi dell'art. 2119 c.c.
In conclusione, la descrizione resa, del tutto genericamente, in relazione alle prestazioni svolte in favore della rende insuperabili le lacune assertive ed istruttorie CP_1
necessarie al perfezionamento della fattispecie di cui all'art. 2094 c.c.
Non essendo ravvisabile un vincolo di subordinazione ai sensi dell'art. 2094 c.c., tra le parti in causa, ritiene questo Giudice l'infondatezza di tutte le pretese creditorie dei ricorrenti sia con riferimento ai compensi relativi alle prestazioni lavorative rese in favore della sia con riferimento alle spettanze di fine rapporto (TFR ed CP_1
altri emolumenti previsti dalla legge) e all'indennità sostituiva di preavviso.
Sulla scorta delle considerazioni sopra svolte, il ricorso non può essere accolto, restando assorbita ogni ulteriore questione.
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sui ricorsi presentati da , Parte_1
e nei confronti di Parte_2 Parte_3 [...]
CH s.p.a., Controparte_11 Controparte_6
e ogni diversa Controparte_2 CP_1
istanza/eccezione disattese, così provvede:
-dichiara improcedibile il ricorso nei confronti di
[...]
Controparte_11
-dichiara il difetto di legittimazione passiva nei confronti di Controparte_6
CH s.p.a.,
[...] Controparte_2
-rigetta nel resto il ricorso;
-condanna le parti ricorrenti in solido al pagamento delle spese di lite nei confronti delle parti resistenti che si liquidano in complessive € 6.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge.
Bari, 9/6/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Emanuela Foggetti
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