TRIB
Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 15/10/2025, n. 1138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1138 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3488/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa VE MA Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di separazione congiunto depositato in data 27/05/2025, da:
, (C.F. ), nata a [...] Parte_1 Pt_2 C.F._1
(BG) il 13/07/1984, con il proc. dom. avv. GIGLIONE RITA, giusta procura in atti,
e
, (C.F. ), nato a [...] il Parte_3 Pt_4 C.F._2
30/04/1977, con il proc. dom. avv. TRAVI SARA, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data 13/05/2006 a Verdellino (BG), in regime di comunione dei beni, dalla cui unione è nato il figlio (nato ad [...] il Per_1
26/05/2014), allo stato minorenne.
1 Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno
08/10/2025 in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo dei rispettivi difensori, hanno dichiarato per iscritto di non volersi riconciliare, confermando l'intenzione di separarsi alle condizioni di cui al ricorso congiunto (v. note depositate il 29/09/2025).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative, il Tribunale ritiene che sussistano i presupposti per dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni enunciate in ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
L'ascolto della prole minorenne deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme all'interesse attuale del figlio minore.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali ai sensi dell'art. 473- bis.51 c.p.c., omologa gli accordi di separazione intervenuti tra i coniugi , Pt_1
e , alle condizioni Parte_5 Pt_3 Parte_6 enunciate in ricorso, e ciò a tutti gli effetti di legge.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VERDELLINO, affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
(dati trascrizione: anno 2006, atto n.1, Parte II, Serie A).
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 09/10/2025.
Il Presidente estensore
VE MA
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa VE MA Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di separazione congiunto depositato in data 27/05/2025, da:
, (C.F. ), nata a [...] Parte_1 Pt_2 C.F._1
(BG) il 13/07/1984, con il proc. dom. avv. GIGLIONE RITA, giusta procura in atti,
e
, (C.F. ), nato a [...] il Parte_3 Pt_4 C.F._2
30/04/1977, con il proc. dom. avv. TRAVI SARA, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data 13/05/2006 a Verdellino (BG), in regime di comunione dei beni, dalla cui unione è nato il figlio (nato ad [...] il Per_1
26/05/2014), allo stato minorenne.
1 Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno
08/10/2025 in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo dei rispettivi difensori, hanno dichiarato per iscritto di non volersi riconciliare, confermando l'intenzione di separarsi alle condizioni di cui al ricorso congiunto (v. note depositate il 29/09/2025).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative, il Tribunale ritiene che sussistano i presupposti per dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni enunciate in ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
L'ascolto della prole minorenne deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme all'interesse attuale del figlio minore.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali ai sensi dell'art. 473- bis.51 c.p.c., omologa gli accordi di separazione intervenuti tra i coniugi , Pt_1
e , alle condizioni Parte_5 Pt_3 Parte_6 enunciate in ricorso, e ciò a tutti gli effetti di legge.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VERDELLINO, affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
(dati trascrizione: anno 2006, atto n.1, Parte II, Serie A).
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 09/10/2025.
Il Presidente estensore
VE MA
2