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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 05/02/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Civile - Giudice del Lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, Dott.ssa Daniela Ammendola ha pronunziato all'udienza del 05.02.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. mediante dispositivo la seguente
SENTENZA
Nella Causa iscritta al N. RG 4033/2023
TRA
, in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Gaetano Rosario Porcaro
Ricorrente
E
in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Pt_2
Anna Oliva
RESISTENTE NONCHE'
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Fabrizio Raimondi
Resistente E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_2
Resistente contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME IN ATTI
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.07.2023, la società ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, nr. 07176202300000123000, emessa dall' e notificatale Controparte_3
a mezzo PEC in data 06.06.2023, con cui si intimava il pagamento della somma di euro
225.900,19, comprensiva di interessi, sanzioni, oneri di riscossione e diritti di notifica, per il mancato pagamento delle somme indicate nelle cartelle esattoriale ed avvisi di addebito ad essa sottesi;
che in particolare vi erano nr. 11 avvisi di addebito emessi dall' con cui si intimava il pagamento della somma complessiva di euro Pt_2
199.154,36, comprensiva di interessi, sanzioni, oneri di riscossione e diritti di notifica, per il mancato versamento di contributi dovuti a titolo di Gestione Aziende con lavoratori dipendenti;
che in dettaglio vi erano l'avviso di addebito nr.
37120190000327308000, presuntivamente notificatole a mezzo PEC in data
13.02.2019, per l'importo di euro 18.494,49, per “Modello DM 10” e somme aggiuntive, nonché interessi, sanzioni e oneri di riscossione, con riferimento agli anni 2017 e 2018; avviso di addebito nr. 37120190004752989000, presuntivamente notificatole a mezzo PEC in data 03.07.2019, con cui si intimava il pagamento della somma complessiva di euro 8.355,38, per Controparte_4 nonché interessi, sanzioni e oneri di riscossione, con riferimento all'anno 2019; avviso di addebito nr. 37120190023499971000, presuntivamente notificatole a mezzo PEC in data 15.01.2020, con cui si intimava il pagamento della somma complessiva di euro 458,54, per nonché interessi, sanzioni e oneri di CP_4 Controparte_4 riscossione, con riferimento all'anno 2019; avviso di addebito nr. 37120200000774592000, presuntivamente notificatole a mezzo PEC in data
27.02.2020, con cui si intimava il pagamento della somma complessiva di euro 26.007,60, per “Modello e somme aggiuntive, nonché interessi, sanzioni e CP_4 oneri di riscossione, con riferimento all'anno 2019; avviso di addebito nr. 37120200000774600000, presuntivamente notificatole a mezzo PEC in data
27.02.2020, con cui si intimava il pagamento della somma complessiva di euro 15.514,88, per “Modello nonché interessi, sanzioni e CP_4 Controparte_4 oneri di riscossione, con riferimento agli anni d'imposta 2016, 2017 e 2018; avviso di addebito nr. 37120200000774701000, presuntivamente notificatole mezzo PEC in data
27.02.2020, con cui si intimava il pagamento della somma complessiva di euro 4.506,70, per nonché interessi, sanzioni e oneri CP_4 Controparte_4 di riscossione, con riferimento all'anno 2018; avviso di addebito nr. 37120220002787911000, presuntivamente notificatole a mezzo PEC in data
29.05.2022, con cui si intimava il pagamento della somma complessiva di euro 477,61, per nonché interessi, sanzioni e oneri di Controparte_4 riscossione, con riferimento all'anno 2019; avviso di addebito nr. 37120220003010303000, presuntivamente notificatole a mezzo PEC in data 14.06.2022, con cui si intimava il pagamento della somma complessiva di euro 31.917,95, per nonché interessi, sanzioni e Controparte_4 oneri di riscossione, con riferimento all'anno 2020; avviso di addebito nr.
37120220003014848000, presuntivamente notificatole a mezzo PEC in data
14.06.2022, con cui si intimava il pagamento della somma complessiva di euro 67.524,84, per “Modello nonché interessi, sanzioni e CP_4 Controparte_4 oneri di riscossione, con riferimento agli anni 2021 e 2022; avviso di addebito nr.
37120220009853681000, presuntivamente notificatole a mezzo PEC in data
05.08.2022, con cui si intimava il pagamento della somma complessiva di euro 2.204,72, per nonché interessi, sanzioni e oneri Controparte_4 di riscossione, con riferimento all'anno 2020 e 2021; avviso di addebito nr. 37120220016101160000, presuntivamente notificatole a mezzo PEC in data
17.12.2022, con cui si intimava il pagamento della somma complessiva di euro 23.691,65, per nonché interessi, sanzioni e Controparte_4 oneri di riscossione, con riferimento all'anno 2022. A sostegno dell'opposizione, la società ricorrente eccepiva, preliminarmente, la nullità e/o illegittimità degli avvisi di addebito impugnati, per omessa e/o nullità della notificazione;
nonché la nullità e/o annullabilità dei predetti titoli per intervenuta prescrizione quinquennale con riferimento agli avvisi di addebito nr.
37120190000327308000 e nr. 37120200000774600000, relativi agli anni 2016 e 2017 stante l'omessa notifica degli stessi.
Tutto ciò premesso, evocava dinanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, l' , in persona del suo legale rappresentante p.t.; la in persona del Pt_2 CP_2 suo rappresentante legale p.t., e l' , in persona Controparte_5 del suo Direttore e legale rappresentante p.t. per: far accertare e dichiarare la nullità
e/o annullabilità e/o l'illegittimità degli avvisi di addebito impugnati, per omessa e/o irregolare notificazione degli stessi, con conseguente declaratoria di nullità e/o irritualità e/o illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e della pretesa azionata;
nonché accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali per gli anni 2016 e 2017, relativi agli avvisi di addebito nr. 37120190000327308000 e nr. 37120200000774600000, con ogni pronuncia consequenziale. In via subordinata, chiedeva contenersi la pretesi creditoria alla minor somma accertata con il presente giudizio, il tutto con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
Disposta la sospensione degli avvisi di addebito impugnati, ritualmente instauratosi il contraddittorio, la rimaneva contumace. CP_2
Si costituiva in giudizio l' , che preliminarmente eccepiva il difetto di Pt_2 legittimazione passiva della nonché l'infondatezza dell'eccezione di Controparte_2 nullità e/o illegittimità della notifica degli avvisi di addebito, stante la ritualità della notifica. Eccepiva, altresì, l'inammissibilità dell'opposizione per tardività e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione successiva alla notifica dei titoli, tenuto conto dell'intervenuta interruzione del termine di prescrizione in virtù delle a notifica di ulteriori intimazioni di pagamento, come in atti.
Si costituiva, altresì, in giudizio l' la quale, eccepiva Controparte_1 preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, il difetto di giurisdizione nonché la tardività ed inammissibilità dell'impugnazione. Eccepiva, inoltre,
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione insistendo per il rigetto della domanda .
Ritenuta la causa matura per la decisione, attesa la natura documentale, il GL, all'udienza del 05.02.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., decideva la causa mediante dispositivo, le cui motivazioni di seguito si illustrano.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va disattesa l'eccezione sollevata dall' relativa al difetto di CP_6 giurisdizione del giudice adito in favore del giudice tributario con riferimento alla impugnata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, tenuto conto della natura dei crediti oggetto della presente impugnativa, come tale, rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario.
Al riguardo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza 11720/2010 hanno chiarito che ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento della cartella esattoriale, con la conseguenza che la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria o meno dei crediti, ovvero ad entrambi se il provvedimento si riferisce in parte a crediti tributari e in parte a crediti non tributari. In altra pronuncia la Suprema Corte ha altresì affermato che tale principio di diritto non comporta conseguenze negative per l'ipotesi che il provvedimento concerna una pluralità di pretese, solo alcune delle quali di natura tributaria. In una simile ipotesi, infatti, qualora il ricorso non sia stato originariamente proposto innanzi al giudice competente in relazione alla specifica natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento, opererebbe il principio della translatio iudicii che consente al processo, iniziato erroneamente, in parte o in tutto, davanti ad un giudice che non ha la giurisdizione necessaria, di poter continuare davanti al giudice effettivamente dotato di giurisdizione, onde dar luogo ad una pronuncia di merito che conclude la controversia, comunque iniziata, realizzando in modo più sollecito ed efficiente il servizio giustizia, costituzionalmente rilevante (v. Cass. S.U. n. 4109 del 2007).
Sicché, il giudice adito, dovrà verificare se i crediti posti a fondamento del provvedimento siano crediti di natura tributaria - ipotesi nella quale sussisterà la giurisdizione del giudice tributario - o crediti di natura non tributaria - ipotesi nella quale sussisterà la giurisdizione del giudice ordinario - e, in esito a tale accertamento, affermerà o declinerà la propria giurisdizione, nel primo caso, trattenendo la causa per la decisione del merito;
nel secondo caso, rimettendo la stessa, innanzi al giudice competente.
Nel caso in esame la società ricorrente ha proposto opposizione limitatamente agli avvisi di addebito emessi dall' aventi ad oggetto crediti di natura contributiva, Pt_2 sottesi alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e, dunque, rientranti nella giurisdizione del giudice adito
Infondata si reputa l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per carenza di interesse ad agire sollevata dalle parti convenute in ragione della spiegata opposizione ad estratto di ruolo, avendo la parte ricorrente agito a seguito di notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Sempre in limine litis, è fondata l'eccezione sollevata dall' in ordine al difetto di Pt_2 legittimazione passiva della quale cessionario dei crediti maturati Controparte_2 Pt_2 fino al 31.12.2008, ex art. 13 della legge 448/98 come modificato dall'art.3, comma 42 quinquies del d.l. 30.9.2005 n.203 convertito nella legge 2.12.2005 n. 248 considerato che quelli in esame riguardano un periodo successivo.
Tanto premesso, deve respingersi la censura mossa in ordine alla omessa notifica degli avvisi di addebito impugnati con la presente opposizione, giacché dalla documentazione prodotta dall' nonché dall' emerge Pt_2 Controparte_5 l'avvenuta e regolare notifica degli stessi a mezzo pec. In aggiunta, giova osservare che tale documentazione non è stata oggetto di alcuna specifica contestazione da parte dell'opponente. Ebbene, l'avviso di addebito nr. 37120190000327308000 è stato tempestivamente notificato a mezzo pec in data 13.02.2019; l'avviso di addebito nr.
37120190004752989000 è stato tempestivamente notificato a mezzo pec in data
03.07.2019; l'avviso di addebito nr. 37120190023499971000 è stato tempestivamente notificato a mezzo pec in data 15.01.2020; gli avvisi di addebito nr.
37120200000774592000, 37120200000774600000 e nr. 37120200000774701000 sono stati tempestivamente notificati a mezzo pec in data 27.02.2020; l'avviso di addebito nr.
37120220002787911000 è stato tempestivamente notificato a mezzo pec in data
29.05.2022; gli avvisi di addebito nr. 37120220003010303000 e nr. 37120220003014848000 sono stati tempestivamente notificati a mezzo pec in data
14.06.2022; l'avviso di addebito nr. 37120220009853681000 è stato tempestivamente notificato a mezzo pec in data 05.08.2022; da ultimo, l'avviso di addebito nr.
37120220016101160000 è stato tempestivamente notificato a mezzo pec in data
17.12.2022. Stante la regolarità della notifica degli avvisi di addebito impugnati, le doglienze sollevate con la presente opposizione inerenti vizi formali, integrando gli estremi di un'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., sono tardive essendo stato abbondantemente superato il termine dei venti giorni decorrenti dalla notifica degli avvisi di addebito atteso che l'opposizione è stata depositata in data 14.07.2023 . Analoghe considerazioni circa la tardività dell'opposizione valgono con riferimento all'opposizione per vizi di merito consistenti nella prescrizione quinquennale dei crediti contributivi maturata antecedentemente alla notifica degli avvisi di addebito impugnati.
Infatti, l'opposizione è stata proposta oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica degli avvisi di addebito ex art. 24 d.lgs. 46/99; termine ampiamente spirato tenuto conto che l'ultimo avviso di addebito è stato notificato il 17.12.2022, mentre il ricorso in opposizione è stato depositato in epoca successiva e, come già precisato, in data
14.07.2023.
Del pari, non merita accoglimento l'eccezione di prescrizione quinquennale successiva alla notifica degli avvisi di addebito. Al riguardo, si osserva che tale eccezione, in quanto ha da oggetto la deduzione di un fatto estintivo sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo, integra gli estremi di un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., come tale proponibile fino all'esaurimento della procedura esecutiva (cfr. Cassazione 12685/2009 e 6119/2004). Quanto all'applicazione del termine breve ovvero di quello decennale ordinario ai sensi dell'art. 2946 c.c., le Sezioni Unite della Cassazione, cui è stata demandata la risoluzione di tale contrasto, con sentenza 23397/2016 sul punto hanno statuito che, stante l'inapplicabilità in via analogia della prescrizione, l'art. 2946 c.c. nel prevedere che la prescrizione ordinaria dei diritti è decennale aggiunge, altresì, la possibilità per il legislatore di derogarvi. Nel caso dei contributi previdenziali è appunto la legge speciale che dispone diversamente (art. 3, c. 9, l. 335/1995) prevedendo la prescrizione quinquennale. A tanto si osserva che: ''l'art. 24, c. 5, del d.lgs. 46/1999 prevede, in materia di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali, che contro la cartella di pagamento possa essere presentato ricorso in opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica.'' Tale termine è ritenuto perentorio dalla giurisprudenza in quanto diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'Ente e a consentirne una rapida riscossione (sul punto cfr. Cass. 18145/2012), senza tuttavia determinare alcuna ''conversione'' del termine di prescrizione ''breve'' con quello decennale, con ciò derivandone l'inapplicabilità per analogia della norma di cui all'art. 2953 c.c. oltre i casi stabiliti dalla legge, dunque, oltre i titoli giudiziali definitivi. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo ''a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri
Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo'' (cfr. Cass., S.U., sent. del 17.11.2016, n. 23397). Tanto chiarito, l'eccezione in questione, ancorché tempestivamente proposta, non può accogliersi in considerazione del fatto che la notifica dell'avviso di addebito più risalente (ovvero l'avviso di addebito nr. 37120190000327308000) è quelle effettuata a mezzo pec in data 13.02.2019 ed entro il termine di prescrizione quinquennale decorrente da tale notifica è stata notificata alla in data 06.06.2023 Parte_1 la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ( come dedotto dallo stessa società ricorrente in ricorso).
Alla luce di tutte le considerazioni fin qui esposte, l'opposizione va, dunque, rigettata con conseguente revoca della sospensione dell'efficacia esecutiva dei ruoli impugnati. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo, in applicazione del DM 55/2014 secondo i parametri minimi. Nulla per spese nei confronti della stante la sua contumacia. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
− dichiara il difetto di legittimazione passiva della CP_2
− rigetta il ricorso;
− condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' e Pt_2 dell' che liquida per ciascuna parte in euro 4.201,00, oltre ad Iva e CP_7
Cpa come per legge e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%.
Nulla per spese nei confronti della CP_2
− fissa in giorni 60 il termine per il deposito della sentenza.
Così deciso in Nola, il 05.02.2025
Il GL
Dott.ssa Daniela Ammendola