Ordinanza cautelare 15 aprile 2021
Sentenza 9 novembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 09/11/2021, n. 1350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1350 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/11/2021
N. 01350/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00308/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 308 del 2021, proposto da
BI AL, rappresentato e difeso dall'avvocato Diego Bernardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
A.R.P.A.V. – Agenzia Regionale Protezione Ambiente Veneto, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesca Mazzonetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
BE s.r.l. non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della determina n. 10 del 23.02.2021 (comunicata il 4.03.2021) con cui A.R.P.A.V. ha disposto l'affidato di servizi fiscali di durata triennale in favore di BE s.r.l.;
- del verbale in data 16.02.2021;
- del verbale in data 7.01.2021;
e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente a quello impugnato
nonché
per la declaratoria di inefficacia
- ai sensi degli artt. 121-122 cod. proc. amm. del contratto di appalto che dovesse essere medio tempore stipulato;
e per la condanna
- di A.R.P.A.V. al risarcimento in forma specifica ex art. 124 cod. proc. amm. mediante subentro nel contratto di appalto o in subordine per equivalente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’A.R.P.A.V. – Agenzia Regionale Protezione Ambiente Veneto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 maggio 2021 – tenutasi in videoconferenza - il dott. Nicola Bardino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente espone di avere partecipato alla procedura indetta dall’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (di seguito ARPAV) per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76 del 2020, dei servizi fiscali di durata triennale.
Contesta l’aggiudicazione disposta a favore della società BE s.r.l. (di seguito BE), odierna controinteressata, in quanto questa non sarebbe stata in possesso dei requisiti (organizzativi ed esperienziali) minimi di partecipazione stabiliti dalla lex specialis di gara, la quale avrebbe tra l’altro richiesto, a pena di esclusione:
(a) una “ struttura organizzativa, concretamente responsabile della prestazione dei servizi ad Arpav, composta da almeno tre professionisti iscritti all’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, di cui uno, referente del servizio, con anzianità di almeno 5 anni ” (art. 2.1, lett. d, della richiesta di preventivo – doc. 3 depositato da ARPAV);
(b) l’“ avere elaborato e predisposto dichiarazioni fiscali per almeno due enti pubblici (ad es. Aziende Sanitarie, Arpa, Enti strumentali della Regione) in contabilità economico patrimoniale negli ultimi cinque anni e per almeno due anni continuativi (730 giorni continuativi), al fine di dare adeguata dimostrazione di aver predisposto tutti i documenti fiscali previsti dalla normativa vigente in un anno di imposta e per due esercizi fiscali consecutiv ” (art. 2.1, lett. f ).
2.1 Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente osserva che il requisito esperienziale riferito all’attività fiscale prestata in favore di “ almeno due enti pubblici in contabilità economico patrimoniale negli ultimi cinque anni e per almeno due anni continuativi (730 giorni continuativi) ” (art. 2.1, lett. f ) avrebbe dovuto essere strettamente riferito al gruppo organizzativo (ossia al gruppo di professionisti come individuato dalla lett. d ) concretamente dedicato al servizio e non invece al restante apparato aziendale della controinteressata, che non sarebbe direttamente coinvolto nell’esecuzione dell’attività a favore dell’ARPAV.
Rileva in proposito che numerosi servizi (14 dei 26) dichiarati nella relazione tecnica, prodotta dalla controinteressata in sede di gara, non sarebbero riconducibili ai componenti (dottori commercialisti e consulenti del lavoro) del gruppo organizzativo proposto. Osserva inoltre che i servizi effettivamente computabili, che secondo tale impostazione sarebbero quelli espletati dai soli professionisti appartenenti al gruppo operante presso l’ARPAV, non raggiungerebbero, complessivamente considerati, l’arco temporale di 730 giorni, stabilito dalla richiesta di preventivo ai fini dell’ammissione alla procedura.
2.2 Con il secondo motivo, il ricorrente contesta la valutazione dell’offerta della controinteressata, ritenendo non correttamente applicati i cinque criteri decrescenti indicati dall’art. 5 della richiesta di preventivo.
Tale disposizione della lex specialis di gara, avrebbe richiesto alla stazione appaltante di selezionare la migliore offerta prendendo in considerazione i seguenti elementi:
“ 1. Struttura organizzativa composta da: altri dottori commercialisti in più rispetto a quelli stabiliti come requisiti minimi previsti (ossia ai tre professionisti iscritti all’Albo, di cui uno referente del servizio, con anzianità di almeno 5 anni); professionisti iscritti al registro revisori legali con incarichi attivi (sez. “A” del registro); professionisti di altre categorie (es. Avvocati, Consulenti del Lavoro, ecc.);
2. Maggior esperienza dimostrata, rispetto ai requisiti minimi di accesso, in riferimento all’aver elaborato e predisposto dichiarazioni fiscali in Enti pubblici (ad es. Aziende Sanitarie, Arpa, Enti strumentali della Regione) in contabilità economico patrimoniale negli ultimi cinque anni, sempre col requisito dei due anni continuativi per lo stesso Ente;
3. Maggior esperienza dimostrata, nell’aver avere svolto almeno un’attività di consulenza/supporto fiscale per almeno due enti pubblici (ad es. Aziende Sanitarie, Arpa, Enti strumentali della Regione) in contabilità economico patrimoniale negli ultimi cinque anni.
4. Maggior esperienza dimostrata, nell’aver svolto almeno un’attività formativa in materia fiscale e tributaria per almeno un ente pubblico (ad es. Aziende Sanitarie, Arpa, Enti strumentali della Regione) in contabilità economico patrimoniale negli ultimi cinque anni.
5. Minor prezzo ”.
Quanto al primo criterio (riferito alla struttura organizzativa), il ricorrente sostiene di avere proposto un gruppo di lavoro dotato di competenze superiori rispetto a quelle possedute dai professionisti indicati da BE, considerata la maggiore anzianità di questi ultimi.
Segnatamente rispetto al terzo e al quarto criterio (maggiore esperienza, rispettivamente dimostrata nell’attività di consulenza e supporto fiscale per almeno due enti pubblici e nello svolgimento di attività formativa in materia fiscale e tributaria per almeno un ente pubblico), il gruppo indicato dal ricorrente avrebbe dovuto essere preferito non soltanto per la più elevata anzianità (e dunque per la maggiore esperienza maturata sul campo) ma anche, e soprattutto, dal momento che i servizi valutati a favore di BE non risultavano riconducibili al gruppo di lavoro dedicato nel concreto ai servizi proposti all’ARPAV, cosa che ne avrebbe precluso il computo (con particolare riferimento al terzo e al quarto criterio).
Venendo al quinto elemento di giudizio (il prezzo), il ricorrente sottolinea che, rispetto alla propria (€ 14.800,00), l’offerta della controinteressata (€ 13.500,00) apparirebbe “ leggermente migliore ” (p. 11 del ricorso).
2.3 Con il terzo motivo di gravame, il ricorrente deduce la “ violazione dell’art. 3 L. 241/90 per erroneità della motivazione ”. In continuità con il precedente profilo di censura, assume che la propria offerta avrebbe dovuto prevalere su quella di BE, sopravanzandola quanto meno in relazione a tre (1, 2 e 4) dei cinque parametri di valutazione stabiliti dall’art. 5 della richiesta di preventivo.
4. Costituitasi in giudizio, l’ARPAV ha ampiamente controdedotto nel merito, prendendo posizione in ordine a ciascuno dei motivi di impugnazione.
5. All’esito della camera di consiglio del 14 aprile 2021, fissata per l’esame dell’istanza cautelare, questo Tribunale ha accolto la domanda di sospensione degli atti impugnati (ord. n. 166 del 2021), ritenendo di dover riservare alla sede di merito “ l’approfondimento dei profili di censura dedotti dal ricorrente e, in particolare, del secondo e del terzo motivo ” e di dover conservare la res adhuc integra , così da precludere, nelle more, soltanto l’immediato avvicendamento tra la controinteressata e il ricorrente (precedente affidatario del servizio) nella delicata gestione dei servizi fiscali dedicati all’Agenzia.
6. Chiamata all’udienza pubblica del 26 maggio 2021, la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
7. Il ricorso è infondato, con riguardo a ciascuno dei motivi dedotti.
7.1 Quanto al primo profilo di censura, deve essere osservato che, come traspare dal chiaro dato testuale, l’art. 2.1, lett. f) della richiesta di preventivo non riferisce affatto il possesso dei requisiti esperienziali minimi ai professionisti assegnati al gruppo di lavoro dedicato all’espletamento del servizio, rispetto ai quali la lex specialis di gara si limita in effetti a richiedere il solo possesso di un’anzianità di almeno cinque anni (lett. d ).
Non può invero dubitarsi che, nel caso di specie, i requisiti di ammissione alla procedura risultino evidentemente riferiti all’intera compagine aziendale; ciò appare oltremodo evidente per i particolari requisiti previsti dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50 del 2016, per l’iscrizione nel registro delle imprese e per le varie abilitazioni richieste per lo svolgimento nel concreto dell’attività di elaborazione e invio delle dichiarazioni fiscali (vd. ad esempio l’abilitazione dell’Agenzia delle Entrate alla trasmissione dei dati contenuti nelle dichiarazioni – prescritta dalla lett. e ), che per loro natura non possono che essere ricondotti all’operatore economico partecipante alla gara, ma non anche all’unità operativa da esso dipendente, costituita ai soli fini dell’esecuzione dell’appalto.
L’assunto del ricorrente, secondo cui taluni (o fors’anche tutti i) requisiti di ammissione si riverbererebbero sull’unità operativa e non invece sull’operatore partecipante alla gara, appare dunque frutto di una forzatura dell’elemento letterale, dal quale può in effetti desumersi soltanto la necessità che i soggetti individualmente impiegati nel gruppo di lavoro possiedano una data anzianità professionale e non invece che ciascuno di essi sia portatore di requisiti esperienziali e abilitazioni le quali, ben più propriamente, sono da riferire all’intero apparato aziendale.
E’ intuitivo, del resto, come sia proprio l’apparato organizzativo posseduto dall’operatore economico a garantire le ulteriori risorse umane e i mezzi e necessari per la corretta esecuzione delle prestazioni, pur sotto la direzione del gruppo di lavoro: appare perciò del tutto ragionevole che, al di là della puntuale richiesta di una anzianità d’iscrizione minima in capo ai singoli professionisti impiegati, la lex specialis di gara in linea generale riconduca il complesso dei requisiti, organizzativi ed esperienziali, all’intero compendio aziendale, proprio perché esso è inevitabilmente chiamato a partecipare, nel senso precisato, allo svolgimento del servizio (si pensi al complesso delle attività di supporto, alla materiale compilazione dei documenti fiscali, alla trasmissione delle dichiarazioni e delle comunicazioni all’Agenzia delle Entrate, ecc.).
7.2 Il secondo e il terzo motivo di ricorso devono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi, costituendo l’uno la premessa dell’altro.
Il ricorrente contesta (secondo motivo) la violazione di alcuni criteri (nn. 1, 2, 3 e 4) di valutazione enumerati dall’art. 5 della richiesta di preventivo, ritenendo che la propria offerta avrebbe dovuto essere preferita, per aver indicato professionisti provvisti di maggiore anzianità di iscrizione (n. 1) e di esperienze di rilievo nelle attività rispettivamente di elaborazione e redazione delle dichiarazioni destinate all’Agenzia delle Entrate, di consulenza (n. 3) e di formazione fiscale (n. 4). Osserva ancora che, ove la stazione appaltante avesse tenuto conto di tali elementi di giudizio (riferendosi in particolare ai criteri nn. 1, 2 e 4), l’aggiudicazione avrebbe dovuto essere disposta in proprio favore (terzo motivo).
Entrambe le censure sono infondate.
Per le medesime considerazioni poc’anzi esposte, il primo criterio deve essere complessivamente riferito alla valutazione (sulla base del numero dei professionisti) dell’intera struttura aziendale e non anche, come posto alla base della censura, della maggiore anzianità di iscrizione dei soli componenti del gruppo di lavoro. Detta maggiore anzianità non assume quindi alcuna rilevanza nell’ambito del parametro in esame e non introduce alcun fattore di preferenza a favore dell’offerta presentata dal ricorrente.
Quanto al secondo e al terzo criterio, anch’essi da ricondurre al possesso di specifiche competenze esperienziali da parte dell’operatore economico in quanto tale, senza alcuna limitazione soggettiva ai soli professionisti inseriti nel gruppo di lavoro, va constatato che i servizi e le prestazioni enumerate dalla controinteressata, afferenti alla sfera dichiarativa e alla consulenza fiscale, superano quantitativamente in modo preponderante le attività indicate dal ricorrente.
Analoghe considerazioni possono essere infine ripetute rispetto al quarto criterio, riguardante l’esperienza maturata nell’attività di formazione, nel cui ambito sono state correttamente computate le relative prestazioni, comunque imputate alla controinteressata (“ anche avvalendosi di specialisti della materia oggetto della formazione ”, come espressamente consentito dall’art. 1, lett. c , punto 2 del capitolato).
Per quanto precede, non emergono, sotto i profili censurati, la violazione o il travisamento dei criteri di valutazione, la cui applicazione, come visto del tutto conforme alle prescrizioni contenute nella lex specialis di gara, garantisce adeguato sostegno motivazionale al provvedimento di aggiudicazione disposto a favore della società BE.
8. Il ricorso deve quindi essere respinto.
Le spese possono essere integralmente compensate tra le parti, sussistendo giusti motivi considerata la complessità e la novità della vicenda scrutinata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2021, tenutasi in videoconferenza, con l'intervento dei Magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
Filippo Dallari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO