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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 26/03/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai Signori Magistrati
Dott. Lucio Benvegnù - Presidente -
Dott. Giuliano Berardi - Consigliere -
Dott. Andrea Doardo - Giudice ausiliario relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 171 del Ruolo 2023, promossa in questa sede di appello con ricorso depositato il 28.09.2023
da
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
, rappresentati e difesi, giusta Parte_4 Parte_5
procura allegata al ricorso introduttivo di primo grado, dall'Avv. Beniamino Nordio
di Venezia
- appellanti -
contro e , entrambe in persona dell'institore CP_1 Controparte_2
Avv. Nicola Nero, rappresentate, giusta mandato alle liti depositato con la memoria difensiva di appello, dagli Avv.ti Giovanni Ruberto e Maria Giovanna Conti di
Mestre (Ve)
- appellati -
e contro in persona del Controparte_3
Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso giusta procura generale in atti, dagli Avv.ti Paolo Bonetti e Luca Iero di Trieste
appellato -
Oggetto della causa: differenze retributive e contributive (appello contro la sentenza n. 142/2023 del Tribunale di Trieste).
Causa chiamata all'udienza di discussione del 26.09.2024
Conclusioni
Per l'appellante:
riformare integralmente per i motivi sopra esposti, la sentenza del Tribunale di
Trieste, sezione lavoro, n. 142/23 del 29.8.23 TR TS SEZ LAV a definizione del procedimento sub R.G. n, 292/22 e per l'effetto accogliere le conclusioni proposte nel ricorso 414 c.p.c., conclusioni che qui si riportano integralmente precisando che nelle domande n. 7 e n. 8 ove scritto “datore di lavoro” si intende la società
ovvero chiedendo l'autorizzazione alla modifica della stessa, Controparte_2
modifica così come formulata a verbale all'udienza del 22.11.22, ovvero in via del tutto residuale ed ipotetica condannando solo Controparte_1
“Nel merito:
1. accertarsi e dichiararsi la violazione del diritto comunitario ed in particolare dell'art. 7 della Direttiva Europea 2003/88 da parte della qui CP_4
resistente in relazione al pagamento delle giornate di ferie (e altre assenze) dei macchinisti per tutte le ragioni di cui sopra;
2. accertarsi e dichiararsi l'illegittimità
e/o annullarsi e/o dichiararsi la nullità dell'art. 30, comma 6, del CCNL Mobilità
Area contrattuale attività ferroviarie del 16.12.16 (per tutte le ragioni di cui sopra ed in particolare) nella parte in cui non rinviando anche alle lettere j) e/o l) e/o o)
e/o p) dell'art. 68 illegittimamente esclude c) l'art. 31, commi 4 e 5, del Contratto
Aziendale Gruppo FS Italiane dd.16.12.16 Integrativo del CCNL della Mobilità e/o d) l'art. 77 comma 1 e/o comma 2 del CCNL Mobilità Area contrattuale attività
ferroviarie del 16.12.16 per la formazione della base di calcolo delle voci retributive
Pag.2 delle giornate di ferie del macchinista per violazione del diritto comunitario segnatamente dell'art. 7 della Direttiva Europea 2003/88 e dell'ordinamento nazionale segnatamente del D.lgs 66/03 e della consolidata giurisprudenza;
3. ove
Codesto Ecc.mo Giudice lo ritenesse per ragioni di giustizia e/o di equità, accertarsi e dichiararsi l'illegittimità e/o annullarsi e/o dichiararsi la nullità, anche o anche solo, di uno ulteriore o più ulteriori articoli del CCNL Mobilità Area contrattuale attività ferroviarie del 16.12.16 e/o del Contratto Aziendale Gruppo FS Italiane
dd.16.12.16 Integrativo del CCNL della Mobilità per tutte le ragioni di cui sopra;
4.
accertarsi e dichiararsi il diritto dei ricorrenti al pagamento, per ciascuna giornata di ferie di una retribuzione media comprensiva delle indennità di cui al predetto art. 77 comma 1 e/o comma 2 del CCNL Mobilità Area contrattuale attività ferroviarie del 16.12.16 nonché delle I.U.P. di cui all'art. 31, comma 4 tabella B e comma 5 del
Contratto Aziendale Gruppo FS Italiane dd.16.12.16 Integrativo del CCNL della
Mobilità, retribuzione media calcolata:
A) sulla sommatoria dei compensi percepiti a tali titoli per l'anno 2019 per ciascun ricorrente, diviso il numero di giorni lavorati per lo stesso periodo e sottratto l'importo già percepito di € 12,80, dal risultato che si ottiene per la singola giornata di ferie si calcola l'intero periodo rivendicato (dal 2012 ad oggi), B) ovvero in subordine dovrà essere determinata prendendo a parametro i 12 mesi precedenti la fruizione delle ferie (come da orientamento giurisprudenziale), C) ovvero sulla media dei compensi percepiti per le singole annate, D) ovvero secondo la differente modalità di determinazione e/o di calcolo ritenuta di giustizia e/o di equità; previa
CTU tecnico-contabile;
5. accertarsi e dichiararsi il diritto dei ricorrenti al pagamento, per ciascuna giornata di ferie di una retribuzione comprensiva di tutte e/o di sole alcune delle indennità/voci di cui al predetto art. 77 comma 1 e/o comma
2 del CCNL Mobilità Area contrattuale attività ferroviarie del 16.12.16 nonché alle
I.U.P. di cui all'art. 31, comma 4 tabella B e comma 5 del Contratto Aziendale
Gruppo FS Italiane dd.16.12.16 Integrativo del CCNL della Mobilità (voci di cui ai codici meccanografici dei cedolini paga e qui indicate in nota7) e/o delle ulteriori
Pag.3 voci retributive ritenute dovute ai ricorrenti per ragioni di giustizia e/o di equità; 6.
accertarsi e dichiararsi il diritto dei ricorrenti al pagamento, per ciascuna giornata di ferie già goduta, della somma per singola giornata per ciascun ricorrente rispettivamente di: 1. € 14,36; 2. € Parte_1 Parte_2
13,48; 3. € 27,16; 4. € 22,15; 5. Parte_5 Parte_3
€ 13,43; oltre che la parte contributiva e previdenziale, Parte_4
ovvero della differente somma di giustizia e/o di equità per tutte le ragioni di cui sopra;
7. per l'effetto condannare il datore di lavoro, in persona del Controparte_1
legale rappresentante in carica pro tempore, a pagare a ciascun ricorrente a titolo di differenze retributive per le giornate di ferie godute della somma complessiva, rispettivamente di: 1. € 3.145,67 (ferie 219 gg.) dal 2012 ad Parte_1
oggi; 2. € 3.275,89 (ferie 243 gg.) dal 2012 ad oggi;
3. Parte_2 [...]
€ 6.300,68 (ferie 213 gg.) dal 2012 ad oggi;
4. Pt_5 Parte_3
€ 5.469,86 (ferie 247 gg.) dal 2012 ad oggi;
5.
[...] Parte_4
€ 2.309,45 (ferie 247 gg.) dal 2012 ad oggi;
unitamente al pagamento
[...]
d) dei contributi fiscali e previdenziali;
e) delle somme dovute in data antecedente a quella qui indicata e rivendicata ove la prescrizione del diritto non fosse, in tutto o anche solo in parte, compiuta;
f) pro futuro;
c) degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, ovvero la differente maggiore o minore somma di giustizia o equità per tutte le ragioni di cui sopra;
8. per l'effetto condannare pro futuro il datore di lavoro, in persona del legale Controparte_1
rappresentante in carica pro tempore a pagare ai ricorrenti la somma ulteriore di 1.
€ 14,36; 2. € 13,48; 3. Parte_1 Parte_2 [...]
€ 27,16; 4. € 22,15; 5. Pt_5 Parte_3 Parte_4
€ 13,43, per ogni singola giornata di ferie di cui i ricorrenti avranno
[...]
usufruito dal mese successivo all'ultimo qui rivendicato in poi e fino alla cessazione del rapporto di lavoro, ovvero la differente somma di giustizia e/o di equità, somma eventualmente da determinarsi con una differente modalità di calcolo quale a) i dodici mesi antecedenti la fruizione della/e giornata/e ovvero b) con il criterio di
Pag.4 calcolo per singole annate;
c) per biennio ovvero differente modalità per tutte le ragioni di cui sopra”.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.
Per gli appellati:
In via principale rigettarsi l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi di cui sopra, con ogni conseguente statuizione di legge. In subordine e salvo gravame, accogliersi le conclusioni formulate in primo grado, di seguito ritrascritte:
In via pregiudiziale dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di CP_1
e di per i motivi di cui in atti. Respingersi le domande tutte di Controparte_5
parte ricorrente in quanto prescritte e inammissibili, per i motivi di cui in atti. Nel
merito respingersi le domande tutte di parte ricorrente in quanto infondate, per i motivi di cui in atti. Con vittoria di spese e compensi di lite per entrambi i gradi giudizio.
Per l'appellato : CP_3
Confermare la sentenza di prime cure n. 142/2023 del Tribunale di Trieste. Nel caso sia ritenuto sussistente quanto rivendicato dagli odierni appellanti, condannare
, in persona del legale rappresentante pro tempore e CP_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere la
[...]
contribuzione previdenziale per i periodi accertati, quantificando l'importo dei contributi dovuti all' e le relative sanzioni. Con vittoria di spese in favore CP_3
dell' a carico della parte che risulterà soccombente in via definitiva. CP_3
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 5.7.2022 avanti il Tribunale
di Trieste, i sigg.ri , Parte_1 Parte_2 Parte_5 Parte_3
e , tutti dipendenti con mansioni di macchinista,
[...] Parte_4
Pag.5 convenivano in giudizio e chiedendo Controparte_1 Controparte_5
l'accertamento del diritto a vedersi corrispondere, per le giornate di ferie godute, una retribuzione comprensiva delle indennità di utilizzazione professionale (IUP) e di assenza dalla residenza, normalmente percepite durante i periodi di lavoro effettivo,
il tutto maggiorato dei contributi fiscali e previdenziali.
Documentavano i ricorrenti di aver prestato servizio alle dipendenze di CP_1
fino al 31.12.2016 e che successivamente, dal 1.1.2017, erano transitati alle
[...]
dipendenze di società del Gruppo FS appositamente costituita Controparte_5
per la gestione del trasporto merci. Il sig. era poi cessato dal servizio per Pt_1
quiescenza in data 1.12.2020. I ricorrenti lamentavano quindi che, in applicazione dell'art. 30 comma 6 del CCNL Mobilità Area Contrattuale Attività Ferroviarie del
16.12.2016 e dell'art. 31 del Contratto Aziendale di Gruppo FS del 16.12.2016,
durante i periodi di ferie veniva loro corrisposta, oltre alla retribuzione base, la sola indennità fissa di € 12,80, con esclusione delle altre componenti variabili dell'indennità di utilizzazione professionale e dell'indennità di assenza dalla residenza, normalmente percepite nei periodi di effettivo servizio. Tale esclusione,
secondo i ricorrenti, determinava una significativa decurtazione della retribuzione e delle relative voci contributive, durante i periodi di ferie, in contrasto con l'interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione dell'art. 7 della Direttiva
2003/88/CE, secondo cui la retribuzione feriale deve comprendere tutte le componenti economiche intrinsecamente connesse alle mansioni tipiche del lavoratore.
Si costituivano in giudizio e eccependo Controparte_1 Controparte_5
preliminarmente il difetto di legittimazione passiva di e la carenza di CP_1
domanda nei confronti di , nonché la prescrizione quinquennale dei crediti CP_5
anteriori al 25.7.2017. Nel merito, contestavano la fondatezza della domanda.
Con la sentenza impugnata (n. 142/2023), il Tribunale di Trieste rigettava il ricorso,
rilevando che "il rapporto di lavoro dei ricorrenti è intercorrente esclusivamente con
, mentre le richieste di condanna sono state avanzate esclusivamente nei CP_5
Pag.6 confronti di ". CP_1
Avverso tale sentenza i ricorrenti proponevano appello, cui resistevano le società appellate.
Da alcuni anni, la Corte di Cassazione ha chiarito che “L' è CP_3
litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal lavoratore contro il datore di lavoro, al fine di ottenere la regolarizzazione della posizione contributiva. Ne
consegue che l'omessa chiamata dell'ente previdenziale comporta la nullità del giudizio, rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento.” (Cass.
29637/2021).
Nel presente giudizio, non vi è dubbio che la domanda proposta dai lavoratori, sin dal Ricorso introduttivo di primo grado, è diretta ad ottenere la condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi fiscali ma anche previdenziali. Sul punto il ricorso di primo grado e anche quello in appello (cfr. le conclusioni ai punti 6 e 7)
sono espliciti. Dunque sarebbe stato onere dei ricorrenti convocare in giudizio anche l'altro litisconsorte necessario, oltre il datore di lavoro e cioè, l'Ente previdenziale
. Un tanto non risulta sia stato fatto, tant'è che solo in appello, dopo che il CP_3
Collegio all'udienza dell'11 aprile 2024 ebbe fatto notare la “mancanza”, gli appellanti provvidero in tale senso. E infatti, alla successiva e ultima udienza del
26.09.2024, si costituì in giudizio l' , confermando che “La costituzione CP_3
soltanto in questa fase processuale deriva dal fatto che allo scrivente Ufficio Legale nulla era pervenuto prima d'ora inerente il presente giudizio.”.
Siamo dunque alla presenza di un giudizio avente ad oggetto la condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi previdenziali, nel quale l'Ente previdenziale è
litisconsorte necessario, che si è svolto tuttavia in sua assenza: con conseguente nullità della sentenza emessa per violazione del contraddittorio. Che poi il vizio, non evidenziato dalle parti appellate, sia rilevabile d'ufficio, è costantemente confermato dalla Cassazione anche a Sezioni Unite1 (cfr. Cass. S.U. 36596/2021). Ciò chiarito e accertato, l'art. 354 c.p.c. prevede che il giudice d'appello, se riconosce che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario e che a tale incombente non si è provveduto,
pronuncia sentenza con cui rimette la causa al primo giudice. Nel caso di specie, vista la domanda, l' era sin dal giudizio avanti il Tribunale litisconsorte necessario e CP_3
quindi la sua mancata convocazione in giudizio e la sua mancata partecipazione al giudizio stesso già dal primo grado, comportano la nullità della sentenza del
Tribunale per difetto del contraddittorio.
L'esito del giudizio, giustifica la condanna degli appellanti al pagamento per una metà delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, nei confronti di CP_1
soggetto al quale sicuramente dal 2017 non facevano più capo i singoli rapporti
[...]
di lavoro e quindi indebitamente coinvolto nella lite;
mentre giustifica l'integrale compensazione delle spese stesse, riferite ad entrambi i gradi del giudizio, tra appellanti e e altrettanto - completa compensazione - ma con Controparte_2
CP_ riferimento al solo giudizio di appello, tra appellanti e
P.Q.M.
la Corte di Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, così decide:
dichiara la nullità per difetto di contraddittorio della sentenza del Tribunale di Trieste
n. 142/2023 pubblicata il 29/8/2023 e rimette la causa al Giudice di primo grado;
"non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge". Questa locuzione, al netto dei correttivi dei commi secondo e terzo della stessa norma sulla rilevanza dello scopo dell'atto, suggerisce l'osservazione che il fenomeno della nullità processuale va oltre la mera "inosservanza di forme". Per quanto quello dell'inosservanza della forma (id est, del paradigma) dell'atto sia il terreno naturale della nullità, vi
è che un atto processuale può essere formalmente perfetto in rapporto al suo specifico modello legale e tuttavia anche nullo per violazioni di altro genere.... In questa prospettiva una specifica previsione di nullità neppure è necessaria, perché non può considerarsi indifferente che una potestà decisionale risulti concretizzata quando la legge non lo permette. La sentenza (qui intesa come decisione, n.d.r.) non fa eccezione, nel senso che l'affermazione di insussistenza della potestà di deliberare apre la prospettiva dell'invalidità a prescindere da un aspetto propriamente ''formale".... L'art. 111, secondo comma, della Costituzione considera e tutela il diritto al contraddittorio per tutto l'arco del processo.... .il diritto al contraddittorio è insito nel diritto di difesa e il diritto di difesa richiede che il processo si strutturi, nelle varie fasi, secondo il principio del contraddittorio. Che questo equivalga a dire che il processo che risulti celebrato in violazione del principio del contraddittorio (nelle sue varie espressioni) dia corso a una sentenza nulla è allora assolutamente ovvio.".
Pag.8 condanna gli appellanti ciascuno pro quota, a rifondere a la metà delle CP_1
spese di lite che liquida nella quota, in Euro 2.000,00 per ciascun grado di giudizio,
oltre spese forfettarie nella misura massima di tariffa, IVA e Cpa di legge,
compensando la residua metà; compensa interamente le spese di lite di entrambi i gradi nei confronti di e di questo grado nei confronti dell' ; da atto CP_5 CP_3
della sussistenza in capo agli appellanti dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1
quater del D.P.R. 115/2002.
Trieste, 26/9/2024.
Il Giudice ausiliario estensore
Il Presidente
(avv. Andrea Doardo) (dott. Lucio Benvegnù)
Pag.9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sul punto, le S.U. nella sentenza n. 36596 del 25/11/2021, hanno proprio rimarcato che "il testo regolatore della nullità "formale" risiede nell'art. 156, primo comma, cod. proc. civ., secondo cui
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