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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/01/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
-dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 4221/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 736/2021, emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata in data
06/04/2021, non notificata, pendente
TRA
(C.F. , TE C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
), (C.F. ), C.F._3 Parte_4 C.F._4
rappresentati e difesi dall'Avv. Luigi Peluso (C.F.:
), come da procura da intendersi apposta in calce C.F._5
all'atto di appello;
APPELLANTI
E (C.F. n. ), quale mandataria per la CP_1 P.IVA_1
gestione dei crediti di (C.F. n. Controparte_2
, giusta procura a rogito del notaio dott.ssa P.IVA_2 [...]
di Milano, rilasciata in data 21 luglio 2017, Rep. 60850, Per_1
Racc. 11358, rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti del
30.09.2014 rep. n. 66668 e racc. n. 20997, per notaio dott.
[...]
allegata alla memoria di costituzione di nuovo Persona_2
difensore, dall'avv. Fabio Forino (C.F.: ); C.F._6
APPELLATA
Oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c..
Conclusioni:
per gli appellanti: “1) In via preliminare, per le ragioni ampiamente evidenziate, estromettere dal giudizio il sig. e la Parte_3
sig.ra ; 2) Nel merito, accertare l'insussistenza dei Parte_4
requisiti di cui all'art. 2901 c.c., c 1, n. 2 e, per l'effetto, accertata
l'irrevocabilità dell'atto per Notar del 29 maggio Persona_3
2014 rep.15.898 e racc.12.199, riformare integralmente la sentenza impugnata;
3) Accertare, inoltre, che l'atto dispositivo posto in essere dalla sig.ra è stato posto in essere TE
nell'adempimento di un debito scaduto nei confronti del sig. Parte_2
e, per l'effetto, in applicazione dell'esimente di cui all'art. 2901, c.
[...]
3, dichiarare la non revocabilità dell'atto e riformare integralmente la sentenza impugnata;
4) Condannare la parte appellata alla rivalsa delle spese, anche generali, e competenze del doppio grado di giudizio, oltre
pag. 2/20 Iva e Cpa e spese generali, con attribuzione al sottoscritto avvocato che, all'uopo, ne ha dichiarato l'antistatarietà limitatamente al secondo grado di giudizio”.
Per l'appellata: “.. Rigettare l'appello come proposto giacché inammissibile, improcedibile, infondato in fatto ed in diritto, confermando integralmente la sentenza n. 736/2021 emessa dal
Tribunale di Torre Annunziata;
.. Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre 15% L.P., Cap ed iva come per Legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, notificata in data 18.9.2017, per il Controparte_3
tramite della sua mandataria, conveniva in giudizio, Parte_5
dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, , Parte_4 Parte_3
, e , esponendo che:
[...] TE Parte_2
era creditrice, nei confronti di , quale socia TE
accomandataria e garante per le obbligazioni contratte dalla società
“La Stamperia Vesuviana Sas”, di un importo pari ad euro 176 mila a titolo di scoperto di conto corrente bancario nonché di contratto di finanziamento chirografo sottoscritto in data 11 agosto 2008 (e scioltisi nel 2009 per effetto del recesso del mutuante), di cui al decreto ingiuntivo n. 1187/2015 emesso dal Tribunale di Nola;
con atto in data 29 maggio 2014, a mezzo del notaio Persona_4
(rep. 15898; racc. 12199), venivano trasferiti, da parte di e TE
nonché , (ciascuno pro quota del Parte_3 Parte_4
bene indiviso ovvero 204/1000, e , e TE Parte_3
pag. 3/20 389/1000, ) in favore di , Parte_4 Persona_5
rispettivamente germano dei primi due e figlio dell'ultima, i diritti immobiliari ovvero la comproprietà dell'immobile sito nel Comune di
Poggiomarino (Na) alla via G. Matteotti n. 89 (NCEU fg 6, part. 97, sub 5
e part.230, sub 1) per un corrispettivo pari ad euro 35mila (versato antecedentemente in data 4 luglio 2006); l'atto era simulato, stante il prezzo vile di cui comunque non era mai stata fornita la prova dell'effettivo versamento asseritamente avvenuto nel lontano 2006 allorché il bene non era nemmeno ancora stato acquisito per effetto della successione del comune dante – causa, , nella Persona_6
contitolarità dei convenuti, essendosi aperta la successione nel 2014, o, comunque, revocabile, ex art. 2901 c.c..
In forza di tali premesse, l'attrice concludeva domandando volersi dichiarare, in via principale, la simulazione assoluta o, in via alternativa, l'inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto per Notar Per_3
del 29 maggio 2014.
[...]
Instauratosi il contraddittorio, nella contumacia di TE
, e , si costituiva il solo
[...] Parte_3 Parte_4
, il quale, nel resistere all'avversa domanda, deduceva Parte_2
che: già negli anni 2005 e 2006, risultava impiegato come dipendente della e percepiva un adeguato reddito mensile;
nel corso dei CP_4
predetti anni, , sorella di esso convenuto, versava TE
in una situazione economica difficoltosa dovuta alla crisi della sua azienda;
per tale ragione egli aveva elargito somme a prestito alla sorella per circa 10 mila euro;
a dicembre del 2005, TE
chiedeva al fratello un ulteriore prestito per poter pagare degli
[...]
pag. 4/20 arretrati di stipendi ai dipendenti e delle tasse della sua azienda;
per soddisfare tale richiesta, esso convenuto contraeva un finanziamento, con la società Fiditalia, dell'importo di euro 26.000,00, il cui netto ricavato accreditava alla germana;
con scrittura privata sottoscritta tra le parti in data 29/01/2006, e Parte_2 TE
concordavano le condizioni e i termini di restituzione dei prestiti effettuati, convenendo che la stessa sarebbe dovuta avvenire entro la data del 29/01/2009; siccome , a causa delle sue TE
persistenti difficoltà economiche, non riusciva ad estinguere il suo debito nei confronti del fratello alla scadenza pattuita, le parti concordavano verbalmente che, all'atto della divisione ereditaria dei beni del padre, avrebbe Persona_6 TE
ceduto la sua quota al fratello a soddisfacimento di ogni pregressa pretesa.
Alla luce di tali rilievi difensivi, il convenuto eccepiva l'infondatezza della domanda revocatoria, sostenendo che venisse in rilievo l'ipotesi prevista dal terzo comma dell'art. 2901 c.c., che esclude la revocabilità dell'adempimento di un debito scaduto.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., non ammessa la prova orale sollecitata dal convenuto, ritenuta inammissibile poiché vertente “su evenienze da provare documentalmente ovvero in violazione degli art. 2722 e 2723 c.c.” e l'interrogatorio formale deferito dall'attrice ai convenuti, nel corso del giudizio spiegava intervento volontario (già , in Parte_5 Controparte_5
qualità di mandataria di e cessionaria, da Controparte_6
pag. 5/20 del credito vantano nei confronti di Controparte_3 TE
nonché della società “La Stamperia Vesuviana Sas”.
[...]
Quindi, l'adito Tribunale, all'esito del giudizio, pronunciava la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così statuiva: “accoglie la domanda proposta e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 2901 cc., dichiara l'inefficacia e
l'inopponibilità, nei confronti di nonché di , CP_3 Parte_5
quale mandataria di in persone dei rispettivi legali Controparte_6
rappr. pro tempore, attori, dell'atto di disposizione posto in essere da
, quale socia accomandataria della società “Sas TE
Stamperia Vesuviana”, in favore di dei diritti di com - Parte_2
proprietà (pari a 204/1000) avvenuto a mezzo notaio Per_3
in data 29 maggio 2014 (rep. 15.898; racc. n. 12.199) relativi
[...]
all'unità immobiliare ubicata in Poggiomarino alla via Matteotti 89
(NCEU fg 6, part. 97, sub 5 e part. 230 sub 1), con condanna di Pt_1
e , convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle
[...] Parte_2
spese di lite liquidate, per compenso professionale, nella misura pari a €
8.030,0, oltre voci accessorie, oltre che, a titolo di spese vive, per ulteriori
€ 800,00 - ordina al Conservatore dei registri immobiliari (ora Agenzia del Territorio) competente l'annotazione della presente sentenza in margine alla trascrizione dell'atto di trasferimento dei predetti beni”.
§ 2.
Avverso l'indicata sentenza, non notificata ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 325 c.p.c., , , Parte_4 Parte_3
e , con atto tempestivamente TE Parte_2
notificato il 06/10/2021, nel rispetto del termine di cui all'art. 327
c.p.c., la cui scadenza, tenuto conto della sospensione feriale, sarebbe pag. 6/20 maturata l'8.11.2021, interponevano appello, sollecitando l'accoglimento delle conclusioni dinanzi trascritte.
Con comparsa ritualmente depositata, si costituiva CP_1
quale mandataria per la gestione dei crediti di Controparte_2
resistendo al gravame e sollecitandone il rigetto.
[...]
Con ordinanza dell'11/03/2022, emessa all'esito della prima udienza tenutasi nelle forme della trattazione scritta, questa Corte rinviava la causa, per la precisazione conclusioni all'udienza del 27.9.2024, poi sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Quindi, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa, con ordinanza alle stesse comunicata in data
21.10.2024, era assegnata a sentenza, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto il 9.1.2025.
Depositate da entrambe le parti le conclusionali e dall'appellata anche la replica, il fascicolo era rimesso al Collegio per la decisione.
§ 3.
Il Giudice di primo grado, applicando il principio della ragione più liquida, riteneva di esaminare direttamente la domanda revocatoria, ritenendo la stessa fondata, senza soffermarsi previamente su quella di simulazione assoluta.
Premetteva, altresì, che, pur avendo l'attrice agito anche nei confronti di e , pure essi parti cedenti Parte_3 Parte_4
costituite nell'atto di cessione di diritti reali a titolo oneroso, oggetto di revocatoria, gli effetti della sentenza potevano prodursi solo in relazione alla quota spettante a pari a 204/1000 TE
pag. 7/20 e non, invece, rispetto alle quote degli altri cedenti, verso i quali non vantava nessuna ragione di credito. CP_3
§ 4.
Con il primo motivo, gli appellanti sollecitavano l'adozione di una pronuncia che dichiarasse il difetto di legittimazione passiva di e di convenuti in giudizio Parte_3 Parte_4
dall'attrice nonostante nei confronti degli stessi non vantasse CP_3
alcuna ragione di credito, e ne pronunciasse la relativa estromissione.
§ 5.
Il motivo è inammissibile per carenza di interesse, in quanto, come dinanzi già evidenziato, il primo Giudice aveva espressamente limitato la declaratoria di inefficacia dell'atto, conseguente all'accoglimento dell'azione revocatoria, alla sola quota di comproprietà, pari a
204/1000, della quale era titolare la cedente . TE
§ 6.
Nel merito, il Tribunale riteneva sussistenti “tutti gli elementi costitutivi essenziali della fattispecie di cui all'art. 2901 c.c., tanto quelli soggettivi (qualità di creditore, scientia damni, consilium fraudis) quanto oggettivi (eventus damni)”.
Riguardo alla sussistenza del credito di complessivi euro 176.550,00, osservava che la stessa era dimostrata dal decreto ingiuntivo n.
1187/2015 emesso dal Tribunale di Nola, in epoca anteriore all'atto di disposizione oggetto di revocatoria.
Evidenziava, altresì, che, venendo in rilievo la fattispecie dell'atto di disposizione a titolo oneroso compiuto in epoca successiva al sorgere del credito, il regime probatorio dell'elemento soggettivo era più
pag. 8/20 favorevole, non occorrendo la dimostrazione della dolosa preordinazione, vale a dire dell'animus nocendi, bastando quello della scientia damni, intesa come “generica consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori (riduzione della consistenza patrimoniale)”, dimostrabile anche in via presuntiva. Al riguardo, osservava che tale consapevolezza sussistenza sia in relazione alla debitrice, come emergeva dall'avere la stessa compiuto l'atto “di disposizione depauperativo del patrimonio in pendenza della situazione debitoria acclarata come esistente già all'anno 2012”, sia in relazione al cessionario, rispetto al quale la conoscenza poteva, in via presuntiva desumersi, dallo stretto vincolo di parentela esistente tra le parti, tale da far “ritenere del tutto plausibile la consapevolezza nel fratello convenuto del fatto che, attraverso l'atto stesso, il debitore stesso avrebbe diminuito la propria sostanza patrimoniale mettendo così in pericolo il soddisfacimento delle ragioni dei creditori complessivamente considerati”.
Riguardo, poi, all'invocata esimente della “natura solutoria dell'atto dispositivo impugnato (datio in solutum finalizzato all'estinzione di un pregresso debito intercorrente fra le parti dell'atto) di cui all'art. 2901 cc
(adempimento di debito scaduto)”, il primo Giudice riteneva, in via presuntiva, simulate le scritture private datate 22 maggio 2014
(ricognitiva di un precedente debito da estinguersi) e dell'anno 2006, prodotte dal convenuto, in quanto prive di data certa e non corroborate da “elementi certi attestanti l'effettiva dazione delle somme
a titolo di prestito”.
pag. 9/20 Soggiungeva, poi, che, comunque, “l'attribuzione patrimoniale in luogo dell'adempimento di una obbligazione pecuniaria costituisce mezzo anomalo di pagamento che non gode dell'esenzione prevista per gli atti dovuti”, posto che, secondo la giurisprudenza della Cassazione ivi richiamata dal Tribunale, “si sottrae all'inefficacia ai sensi dell'art. 2901, comma 3, cc solo l'adempimento di un debito scaduto in senso tecnico
(i.e. mediante la dazione di una somma di danaro) e non un atto discrezionale, dunque non dovuto, come la cessione di un bene in luogo di adempimento (datio in solutum), in cui l'estinzione dell'obbligazione è
l'effetto finale di un negozio soggettivamente ed oggettivamente diverso da quello in virtù del quale il pagamento è dovuto onde, se l'estinzione del debito avviene attraverso una datio in solutum, si verifica una scelta volitiva, da parte del debitore in accordo con il creditore, sufficiente ad escludere il carattere di "atto dovuto" dal meccanismo negoziale prescelto”.
§ 7.
Con il secondo motivo, gli appellanti censuravano la sentenza, sostenendo che il Giudice aveva fondato il proprio convincimento, in merito alla cd. participatio fraudis del terzo, solo sul vincolo di parentela esistente con la debitrice cedente, senza considerare gli ulteriori elementi indiziari che avrebbero dovuto indurre il Tribunale a concludere nel senso opposto.
Al riguardo, assumevano che, nel corso del giudizio, era risultato provato, in assenza di contestazione sul punto da parte dell'attrice, che
“tra il 2004 e il 2006, il sig. aveva prestato alla sorella Parte_2
somme di denaro per € 36.000,00, anche ottenendo un TE
pag. 10/20 finanziamento per € 26.000,00 dalla società Fiditalia s.p.a., finanziamento che la sorella non avrebbe mai potuto TE
ottenere, essendo essa sprovvista delle adeguate garanzie lavorative .. che la sig.ra non riusciva a restituire al fratello le somme da TE
lui prestate e che, pur essendo il padre dei sig.ri deceduto nel Pt_1
1997, soltanto nel 2014 le parti hanno trovato un accordo per la divisione dell'eredità .. proprio a causa della difficoltà riscontrata dalla sig.ra nella restituzione dei soldi dovuti al fratello, in uno con le Pt_1
liti insorte per molte questioni legate alla successione del defunto padre, i rapporti tra i fratelli si erano inaspriti al punto che la sig.ra Pt_1
e il sig. avevano tagliato ogni collegamento e cessato TE Pt_2
persino di frequentarsi”. In forza di tali deduzioni, gli appellanti sostenevano, quindi, che “in ragione del fatto che i rapporti tra i germani erano fortemente incrinati in tutto il periodo tra il Pt_1
2006 ed il 2019, è alquanto plausibile che il sig. non avesse alcuna Pt_2
conoscenza degli affari della sorella, né della sua esposizione debitoria con la avendo questi unicamente interesse a recuperare Controparte_3
le somme di denaro che anni prima aveva prestato alla sorella e che ancora non gli erano state restituite”.
§ 8.
Il motivo è infondato.
Non corrisponde al vero che, in primo grado, non aveva CP_3
contestato le avverse allegazioni, tese a giustificare il trasferimento, in favore del fratello, della quota di comproprietà della debitrice sul cespite comune, con la finalità di ripianare un debito che la stessa pag. 11/20 aveva contratto anni prima con il germano TE
. Pt_2
Ed invero, nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.
l'attrice, tempestivamente, in replica alle avverse difese, sosteneva che le stesse erano “poco veritiere, non documentate e certamente non opponibili” ad essa istante e che il cessionario fosse pienamente consapevole del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni della banca, risalendo al 2009 la ricezione, da parte della , della lettera di Pt_1
costituzione in mora della banca.
In aggiunta, deve rimarcarsi che, nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c., l'attrice, a fronte della produzione, operata dal convenuto solo con la memoria depositata ai sensi del n. 2 dello stesso articolo, della copia della documentazione tesa a dimostrare l'erogazione dei prestiti da parte di in favore della Parte_2
sorella, tempestivamente eccepiva che “Le scritture TE
private del 29/01/2006 e 22/05/2014 sono inopponibili ed inefficaci nei confronti dell'odierna deducente, essendo - tra l'altro – prive di data certa.
La documentazione relativa al finanziamento del 23/02/2006 è assolutamente irrilevante, atteso che si riferisce al solo IG. Parte_2
e NON anche alla IG.ra . Non è superfluo
[...] TE
evidenziare, quindi, che agli atti NON vi è alcuna traccia di pagamenti
e/o erogazioni di denaro da parte del IG. nei confronti Parte_2
della IG.ra . E' del tutto inverosimile che il IG. TE
, così attento a farsi rilasciare dalla sorella le citate Parte_2
pag. 12/20 scritture private del 29/01/2006 e 22/05/2014, non abbia documentato
i presunti pagamenti eseguiti”.
A quanto osservato deve soggiungersi che le ragioni evidenziate dalla banca, peraltro valorizzare dal primo Giudice, sono indici inequivoci della sussistenza, in capo al cessionario, , dello stato Parte_2
soggettivo di generica consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori (riduzione della consistenza patrimoniale).
Ed invero, oltre allo stretto vincolo di parentela, merita osservare che lo stesso , costituendosi in primo grado, aveva Parte_2
rimarcato le persistenti difficoltà economiche nelle quali la sorella versava sin dal 2004 e dal 2005, al punto da avere, proprio invocando le stesse, cercato di giustificare pretesi prestiti che egli aveva elargito alla propria congiunta nel corso degli anni.
Se, quindi, ancora nel 2006, secondo l'assunto difensivo degli appellanti, era costretta a chiedere un TE
consistente prestito al fratello e se, per ammissione dello stesso appellante, la sorella era priva di adeguate fonti di reddito, non si comprende come possa fondatamente sostenersi che, nel 2014, epoca dell'atto di disposizione revocato, potesse ignorare Parte_2
l'idoneità di tale negozio a pregiudicare le ragioni dei creditori.
Né, al contrario, soccorre la tesi dell'interruzione dei rapporti tra i due fratelli, in tutto il periodo tra il 2006 ed il 2019, trattandosi di allegazione difensiva del tutto nuova, siccome mai dedotta in primo grado, e, comunque, assolutamente indimostrata (e, giova soggiungere, nemmeno oggetto dei capitoli di prova orale che l'odierno appellante aveva articolato nel giudizio dinanzi al Tribunale).
pag. 13/20 Peraltro, l'indicata deduzione difensiva è chiaramente in contrasto con l'assunto, sostenuto in primo grado, secondo cui, stante l'incapacità della di rispettare il termine di restituzione del 2009, Pt_1
inizialmente pattuito, i due fratelli concordavano verbalmente “che, all'atto della divisione ereditaria dei beni del padre , la Persona_6
signora avrebbe ceduto la sua quota al fratello a TE
soddisfacimento di ogni pregressa pretesa”.
Infatti, a prescindere dall'inverosimiglianza di tale affermazione, derivante dal non avere le parti convenuto per iscritto un patto di tale rilevanza, un'intesa di siffatta natura stride con la dedotta interruzione dei rapporti tra fratelli, cui si fa riferimento nel motivo di appello.
Infine, non va sottaciuto che il motivo di gravame nemmeno si sottragga ad una valutazione di genericità, che finisce con il renderlo finanche inammissibile, avendo gli appellanti omesso di censurare l'affermazione del Giudice, costituente autonoma ratio decidendi, in grado di per sé di disvelare la scientia damni del cessionario, secondo cui le scritture private del 2004 e del 2014, prodotte dal convenuto, dovevano ritenersi simulate, stante “l'assenza di data certa nonché di elementi certi attestanti l'effettiva dazione delle somme a titolo di prestito”.
§ 9.
Con l'ultimo motivo, gli appellanti censuravano il capo di decisione nel quale il Giudice aveva ritenuto insussistente la causa di esenzione dalla revocatoria di cui all'art. 2901, c. 3 c.c..
Sul punto, osservavano che il Giudice non aveva valorizzato la circostanza che “ , pur essendo debitrice del fratello TE
pag. 14/20 per somme di danaro, non aveva altro modo per sdebitarsi con lo stesso se non quello di trasferirgli i diritti ereditari vantati sull'immobile lasciato dal padre a tutti i suoi eredi, non potendo in nessun altro modo reperire la liquidità necessaria per adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti del fratello”. Sostenevano che “Sarebbe del tutto irragionevole ritenere che l'ordinamento consideri “dovuto” – nei termini di cui all'art. 2901, c.
3 - l'atto con cui il debitore venda un immobile ad un terzo al fine di recuperare liquidità e pagare un proprio debitore, quando questo sia l'unico mezzo possibile per far fronte a tale obbligazione, e al contempo consideri “volitivo” (e quindi non dovuto)
l'atto con cui il debitore trasferisce al proprio creditore dei diritti che vanta su di un immobile, nel caso in cui tale operazione si presenti anch'essa come unico mezzo possibile. Infatti, se è vero che la datio in solutum non ha – in astratto - la natura “dovuta” richiesta dalla norma in esame – trattandosi sostanzialmente di un accordo inter partes circa le modalità di estinzione dell'obbligazione, nel caso di specie essa si presentava, di fatto, davvero come l'unica possibile modalità di estinzione delle obbligazioni contratte con il fratello: nessuno esterno alla famiglia avrebbe mai acquistato la quota indivisa della Pt_1
sig.ra su un immobile interamente in proprietà degli eredi di TE
, quota pari a 204/1000”. Persona_6
Ed ancora, la sentenza doveva considerarsi erronea anche nella parte in cui il Giudice aveva considerato simulate le scritture private prodotte dal convenuto, sia perché l'esistenza di una situazione debitoria di verso il fratello doveva TE Pt_2
considerarsi estranea thema probandum, in difetto di tempestiva pag. 15/20 costituzione da parte dell'attrice, sia perché il Tribunale dichiarava la natura simulata delle scritture private del 29.01.2006 e del 22.05.2014 prodotte da , in difetto di alcuna domanda avanzata Parte_2
dalle parti.
§ 10.
Il motivo è infondato.
Riguardo all'esimente di cui all'art. 2901 co. 3 c.c., l'appellante non ha addotto alcuna convincente ragione che consenta di discostarsi dell'orientamento assolutamente consolidato, richiamato dal primo
Giudice, secondo il quale “La “datio in solutum”,(nella specie attuata mediante la cessione di beni con imputazione del prezzo a compensazione di un debito scaduto), costituisce modalità anomala di estinzione dell'obbligazione ed è quindi assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria promossa dal curatore ex art. 66 l.fall., sottraendosi all'inefficacia ai sensi dell'art. 2901, comma 3, c.c. solo
l'adempimento di un debito scaduto in senso tecnico e non un atto discrezionale, dunque non dovuto, come la predetta cessione, in cui
l'estinzione dell'obbligazione è l'effetto finale di un negozio soggettivamente ed oggettivamente diverso da quello in virtù del quale il pagamento è dovuto” (cfr. ex multis, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26927 del
14/11/2017).
Ne segue che alcuna irragionevole diversificazione del regime applicabile alle due situazione prospettate – adempimento di un debito scaduto e datio in solutum – sia configurabile, trattandosi, all'evidenza, di situazioni niente affatto simili, che, quindi, ragionevolmente soggiacciono a trattamenti diversi.
pag. 16/20 Quanto, poi, alle ulteriori osservazioni svolte dall'appellante, deve replicarsi che: a) non è affatto vero che l'esistenza del pregresso debito di verso il fratello fosse una circostanza TE Pt_2
pacifica. Sul punto basta richiamare quanto già osservato rispetto al secondo motivo di gravame. Peraltro, è pure evidente che, trattandosi di un fatto (la pretesa esistenza di prestiti concessi da a Pt_2 Pt_1
, cui il terzo (la banca attrice in revocatoria) era pacificamente
[...]
estraneo, operi, al riguardo, quel consolidato orientamento a mente del quale “L'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti” (cfr. ex multis, Cass. civ., Sez.
3 - , Ordinanza n. 12064 del 08/05/2023); b) riguardo alla presunta violazione dell'art. 112 c.p.c., correttamente il Giudice ha esaminato la questione della valenza probatoria delle scritture private prodotte dal convenuto, trattandosi dei documenti che lo stesso aveva richiamato al fine di sostenere la tesi dell'esistenza di debiti pregressi della sorella nei suoi confronti. Ne segue che l'accertamento del carattere simulato di siffatte scritture è stato compiuto dal Giudice incidenter tantum, quale passaggio argomentativo inserito nell'ambito di un più ampio contesto motivazionale teso a confutare la tesi difensiva del . Pt_1
La valutazione operata dal Giudice è, del resto, pienamente condivisibile, alla luce del principio secondo cui “Le scritture proveniente da terzi estranei alla lite non hanno efficacia di prova piena in ordine ai fatti da esse attestati e possono contribuire a fondare il convincimento del giudice solo unitamente ad altre circostanze che ne confortino l'attendibilità” (cfr. ex multis, Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n.
pag. 17/20 23788 del 07/11/2014; Sez. 2 - , Sentenza n. 21554 del 07/10/2020).
Nel caso di specie, non vi erano elementi che potessero in qualche misura confortare la veridicità del contenuto dei richiamati documenti, ma, al contrario, l'insieme delle risultanze in atti (e, in primis, l'assenza di prova documentale attestante i pregressi prestiti accordati da in favore della sorella) deponeva in senso Parte_2
radicalmente contrario ad essa.
§ 11.
Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello deve, quindi, essere rigettato.
Le spese processuali di questo grado di giudizio seguono la soccombenza degli appellanti.
La liquidazione delle spese processuali viene operata come in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con
D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore da euro 52.0001,00 ad euro
260.000,00, nel quale rientra il disputatum, corrispondente all'ammontare del credito a tutela del quale veniva proposta la domanda, e riconoscimento dei compensi tabellari medi, da reputare adeguati alla natura ed oggetto della lite, fatta eccezione per la fase di trattazione/istruttoria in ordine alla quale, stante la ridotta attività difensiva espletata, appare equa l'applicazione dei minimi.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115/2002, ratione temporis applicabile,
pag. 18/20 per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , , Parte_4 Parte_3 TE
e avverso la sentenza in epigrafe indicata, così
[...] Parte_2
provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna gli appellanti, in solido tra di loro, alla rifusione, in favore di delle spese processuali del Controparte_2
grado di appello, che si liquidano in euro 12.154,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
c) dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma
1-quater del d.P.R. 115/2002, per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 14/01/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 19/20 pag. 20/20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
-dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 4221/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 736/2021, emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata in data
06/04/2021, non notificata, pendente
TRA
(C.F. , TE C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
), (C.F. ), C.F._3 Parte_4 C.F._4
rappresentati e difesi dall'Avv. Luigi Peluso (C.F.:
), come da procura da intendersi apposta in calce C.F._5
all'atto di appello;
APPELLANTI
E (C.F. n. ), quale mandataria per la CP_1 P.IVA_1
gestione dei crediti di (C.F. n. Controparte_2
, giusta procura a rogito del notaio dott.ssa P.IVA_2 [...]
di Milano, rilasciata in data 21 luglio 2017, Rep. 60850, Per_1
Racc. 11358, rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti del
30.09.2014 rep. n. 66668 e racc. n. 20997, per notaio dott.
[...]
allegata alla memoria di costituzione di nuovo Persona_2
difensore, dall'avv. Fabio Forino (C.F.: ); C.F._6
APPELLATA
Oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c..
Conclusioni:
per gli appellanti: “1) In via preliminare, per le ragioni ampiamente evidenziate, estromettere dal giudizio il sig. e la Parte_3
sig.ra ; 2) Nel merito, accertare l'insussistenza dei Parte_4
requisiti di cui all'art. 2901 c.c., c 1, n. 2 e, per l'effetto, accertata
l'irrevocabilità dell'atto per Notar del 29 maggio Persona_3
2014 rep.15.898 e racc.12.199, riformare integralmente la sentenza impugnata;
3) Accertare, inoltre, che l'atto dispositivo posto in essere dalla sig.ra è stato posto in essere TE
nell'adempimento di un debito scaduto nei confronti del sig. Parte_2
e, per l'effetto, in applicazione dell'esimente di cui all'art. 2901, c.
[...]
3, dichiarare la non revocabilità dell'atto e riformare integralmente la sentenza impugnata;
4) Condannare la parte appellata alla rivalsa delle spese, anche generali, e competenze del doppio grado di giudizio, oltre
pag. 2/20 Iva e Cpa e spese generali, con attribuzione al sottoscritto avvocato che, all'uopo, ne ha dichiarato l'antistatarietà limitatamente al secondo grado di giudizio”.
Per l'appellata: “.. Rigettare l'appello come proposto giacché inammissibile, improcedibile, infondato in fatto ed in diritto, confermando integralmente la sentenza n. 736/2021 emessa dal
Tribunale di Torre Annunziata;
.. Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre 15% L.P., Cap ed iva come per Legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, notificata in data 18.9.2017, per il Controparte_3
tramite della sua mandataria, conveniva in giudizio, Parte_5
dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, , Parte_4 Parte_3
, e , esponendo che:
[...] TE Parte_2
era creditrice, nei confronti di , quale socia TE
accomandataria e garante per le obbligazioni contratte dalla società
“La Stamperia Vesuviana Sas”, di un importo pari ad euro 176 mila a titolo di scoperto di conto corrente bancario nonché di contratto di finanziamento chirografo sottoscritto in data 11 agosto 2008 (e scioltisi nel 2009 per effetto del recesso del mutuante), di cui al decreto ingiuntivo n. 1187/2015 emesso dal Tribunale di Nola;
con atto in data 29 maggio 2014, a mezzo del notaio Persona_4
(rep. 15898; racc. 12199), venivano trasferiti, da parte di e TE
nonché , (ciascuno pro quota del Parte_3 Parte_4
bene indiviso ovvero 204/1000, e , e TE Parte_3
pag. 3/20 389/1000, ) in favore di , Parte_4 Persona_5
rispettivamente germano dei primi due e figlio dell'ultima, i diritti immobiliari ovvero la comproprietà dell'immobile sito nel Comune di
Poggiomarino (Na) alla via G. Matteotti n. 89 (NCEU fg 6, part. 97, sub 5
e part.230, sub 1) per un corrispettivo pari ad euro 35mila (versato antecedentemente in data 4 luglio 2006); l'atto era simulato, stante il prezzo vile di cui comunque non era mai stata fornita la prova dell'effettivo versamento asseritamente avvenuto nel lontano 2006 allorché il bene non era nemmeno ancora stato acquisito per effetto della successione del comune dante – causa, , nella Persona_6
contitolarità dei convenuti, essendosi aperta la successione nel 2014, o, comunque, revocabile, ex art. 2901 c.c..
In forza di tali premesse, l'attrice concludeva domandando volersi dichiarare, in via principale, la simulazione assoluta o, in via alternativa, l'inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto per Notar Per_3
del 29 maggio 2014.
[...]
Instauratosi il contraddittorio, nella contumacia di TE
, e , si costituiva il solo
[...] Parte_3 Parte_4
, il quale, nel resistere all'avversa domanda, deduceva Parte_2
che: già negli anni 2005 e 2006, risultava impiegato come dipendente della e percepiva un adeguato reddito mensile;
nel corso dei CP_4
predetti anni, , sorella di esso convenuto, versava TE
in una situazione economica difficoltosa dovuta alla crisi della sua azienda;
per tale ragione egli aveva elargito somme a prestito alla sorella per circa 10 mila euro;
a dicembre del 2005, TE
chiedeva al fratello un ulteriore prestito per poter pagare degli
[...]
pag. 4/20 arretrati di stipendi ai dipendenti e delle tasse della sua azienda;
per soddisfare tale richiesta, esso convenuto contraeva un finanziamento, con la società Fiditalia, dell'importo di euro 26.000,00, il cui netto ricavato accreditava alla germana;
con scrittura privata sottoscritta tra le parti in data 29/01/2006, e Parte_2 TE
concordavano le condizioni e i termini di restituzione dei prestiti effettuati, convenendo che la stessa sarebbe dovuta avvenire entro la data del 29/01/2009; siccome , a causa delle sue TE
persistenti difficoltà economiche, non riusciva ad estinguere il suo debito nei confronti del fratello alla scadenza pattuita, le parti concordavano verbalmente che, all'atto della divisione ereditaria dei beni del padre, avrebbe Persona_6 TE
ceduto la sua quota al fratello a soddisfacimento di ogni pregressa pretesa.
Alla luce di tali rilievi difensivi, il convenuto eccepiva l'infondatezza della domanda revocatoria, sostenendo che venisse in rilievo l'ipotesi prevista dal terzo comma dell'art. 2901 c.c., che esclude la revocabilità dell'adempimento di un debito scaduto.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., non ammessa la prova orale sollecitata dal convenuto, ritenuta inammissibile poiché vertente “su evenienze da provare documentalmente ovvero in violazione degli art. 2722 e 2723 c.c.” e l'interrogatorio formale deferito dall'attrice ai convenuti, nel corso del giudizio spiegava intervento volontario (già , in Parte_5 Controparte_5
qualità di mandataria di e cessionaria, da Controparte_6
pag. 5/20 del credito vantano nei confronti di Controparte_3 TE
nonché della società “La Stamperia Vesuviana Sas”.
[...]
Quindi, l'adito Tribunale, all'esito del giudizio, pronunciava la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così statuiva: “accoglie la domanda proposta e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 2901 cc., dichiara l'inefficacia e
l'inopponibilità, nei confronti di nonché di , CP_3 Parte_5
quale mandataria di in persone dei rispettivi legali Controparte_6
rappr. pro tempore, attori, dell'atto di disposizione posto in essere da
, quale socia accomandataria della società “Sas TE
Stamperia Vesuviana”, in favore di dei diritti di com - Parte_2
proprietà (pari a 204/1000) avvenuto a mezzo notaio Per_3
in data 29 maggio 2014 (rep. 15.898; racc. n. 12.199) relativi
[...]
all'unità immobiliare ubicata in Poggiomarino alla via Matteotti 89
(NCEU fg 6, part. 97, sub 5 e part. 230 sub 1), con condanna di Pt_1
e , convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle
[...] Parte_2
spese di lite liquidate, per compenso professionale, nella misura pari a €
8.030,0, oltre voci accessorie, oltre che, a titolo di spese vive, per ulteriori
€ 800,00 - ordina al Conservatore dei registri immobiliari (ora Agenzia del Territorio) competente l'annotazione della presente sentenza in margine alla trascrizione dell'atto di trasferimento dei predetti beni”.
§ 2.
Avverso l'indicata sentenza, non notificata ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 325 c.p.c., , , Parte_4 Parte_3
e , con atto tempestivamente TE Parte_2
notificato il 06/10/2021, nel rispetto del termine di cui all'art. 327
c.p.c., la cui scadenza, tenuto conto della sospensione feriale, sarebbe pag. 6/20 maturata l'8.11.2021, interponevano appello, sollecitando l'accoglimento delle conclusioni dinanzi trascritte.
Con comparsa ritualmente depositata, si costituiva CP_1
quale mandataria per la gestione dei crediti di Controparte_2
resistendo al gravame e sollecitandone il rigetto.
[...]
Con ordinanza dell'11/03/2022, emessa all'esito della prima udienza tenutasi nelle forme della trattazione scritta, questa Corte rinviava la causa, per la precisazione conclusioni all'udienza del 27.9.2024, poi sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Quindi, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa, con ordinanza alle stesse comunicata in data
21.10.2024, era assegnata a sentenza, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto il 9.1.2025.
Depositate da entrambe le parti le conclusionali e dall'appellata anche la replica, il fascicolo era rimesso al Collegio per la decisione.
§ 3.
Il Giudice di primo grado, applicando il principio della ragione più liquida, riteneva di esaminare direttamente la domanda revocatoria, ritenendo la stessa fondata, senza soffermarsi previamente su quella di simulazione assoluta.
Premetteva, altresì, che, pur avendo l'attrice agito anche nei confronti di e , pure essi parti cedenti Parte_3 Parte_4
costituite nell'atto di cessione di diritti reali a titolo oneroso, oggetto di revocatoria, gli effetti della sentenza potevano prodursi solo in relazione alla quota spettante a pari a 204/1000 TE
pag. 7/20 e non, invece, rispetto alle quote degli altri cedenti, verso i quali non vantava nessuna ragione di credito. CP_3
§ 4.
Con il primo motivo, gli appellanti sollecitavano l'adozione di una pronuncia che dichiarasse il difetto di legittimazione passiva di e di convenuti in giudizio Parte_3 Parte_4
dall'attrice nonostante nei confronti degli stessi non vantasse CP_3
alcuna ragione di credito, e ne pronunciasse la relativa estromissione.
§ 5.
Il motivo è inammissibile per carenza di interesse, in quanto, come dinanzi già evidenziato, il primo Giudice aveva espressamente limitato la declaratoria di inefficacia dell'atto, conseguente all'accoglimento dell'azione revocatoria, alla sola quota di comproprietà, pari a
204/1000, della quale era titolare la cedente . TE
§ 6.
Nel merito, il Tribunale riteneva sussistenti “tutti gli elementi costitutivi essenziali della fattispecie di cui all'art. 2901 c.c., tanto quelli soggettivi (qualità di creditore, scientia damni, consilium fraudis) quanto oggettivi (eventus damni)”.
Riguardo alla sussistenza del credito di complessivi euro 176.550,00, osservava che la stessa era dimostrata dal decreto ingiuntivo n.
1187/2015 emesso dal Tribunale di Nola, in epoca anteriore all'atto di disposizione oggetto di revocatoria.
Evidenziava, altresì, che, venendo in rilievo la fattispecie dell'atto di disposizione a titolo oneroso compiuto in epoca successiva al sorgere del credito, il regime probatorio dell'elemento soggettivo era più
pag. 8/20 favorevole, non occorrendo la dimostrazione della dolosa preordinazione, vale a dire dell'animus nocendi, bastando quello della scientia damni, intesa come “generica consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori (riduzione della consistenza patrimoniale)”, dimostrabile anche in via presuntiva. Al riguardo, osservava che tale consapevolezza sussistenza sia in relazione alla debitrice, come emergeva dall'avere la stessa compiuto l'atto “di disposizione depauperativo del patrimonio in pendenza della situazione debitoria acclarata come esistente già all'anno 2012”, sia in relazione al cessionario, rispetto al quale la conoscenza poteva, in via presuntiva desumersi, dallo stretto vincolo di parentela esistente tra le parti, tale da far “ritenere del tutto plausibile la consapevolezza nel fratello convenuto del fatto che, attraverso l'atto stesso, il debitore stesso avrebbe diminuito la propria sostanza patrimoniale mettendo così in pericolo il soddisfacimento delle ragioni dei creditori complessivamente considerati”.
Riguardo, poi, all'invocata esimente della “natura solutoria dell'atto dispositivo impugnato (datio in solutum finalizzato all'estinzione di un pregresso debito intercorrente fra le parti dell'atto) di cui all'art. 2901 cc
(adempimento di debito scaduto)”, il primo Giudice riteneva, in via presuntiva, simulate le scritture private datate 22 maggio 2014
(ricognitiva di un precedente debito da estinguersi) e dell'anno 2006, prodotte dal convenuto, in quanto prive di data certa e non corroborate da “elementi certi attestanti l'effettiva dazione delle somme
a titolo di prestito”.
pag. 9/20 Soggiungeva, poi, che, comunque, “l'attribuzione patrimoniale in luogo dell'adempimento di una obbligazione pecuniaria costituisce mezzo anomalo di pagamento che non gode dell'esenzione prevista per gli atti dovuti”, posto che, secondo la giurisprudenza della Cassazione ivi richiamata dal Tribunale, “si sottrae all'inefficacia ai sensi dell'art. 2901, comma 3, cc solo l'adempimento di un debito scaduto in senso tecnico
(i.e. mediante la dazione di una somma di danaro) e non un atto discrezionale, dunque non dovuto, come la cessione di un bene in luogo di adempimento (datio in solutum), in cui l'estinzione dell'obbligazione è
l'effetto finale di un negozio soggettivamente ed oggettivamente diverso da quello in virtù del quale il pagamento è dovuto onde, se l'estinzione del debito avviene attraverso una datio in solutum, si verifica una scelta volitiva, da parte del debitore in accordo con il creditore, sufficiente ad escludere il carattere di "atto dovuto" dal meccanismo negoziale prescelto”.
§ 7.
Con il secondo motivo, gli appellanti censuravano la sentenza, sostenendo che il Giudice aveva fondato il proprio convincimento, in merito alla cd. participatio fraudis del terzo, solo sul vincolo di parentela esistente con la debitrice cedente, senza considerare gli ulteriori elementi indiziari che avrebbero dovuto indurre il Tribunale a concludere nel senso opposto.
Al riguardo, assumevano che, nel corso del giudizio, era risultato provato, in assenza di contestazione sul punto da parte dell'attrice, che
“tra il 2004 e il 2006, il sig. aveva prestato alla sorella Parte_2
somme di denaro per € 36.000,00, anche ottenendo un TE
pag. 10/20 finanziamento per € 26.000,00 dalla società Fiditalia s.p.a., finanziamento che la sorella non avrebbe mai potuto TE
ottenere, essendo essa sprovvista delle adeguate garanzie lavorative .. che la sig.ra non riusciva a restituire al fratello le somme da TE
lui prestate e che, pur essendo il padre dei sig.ri deceduto nel Pt_1
1997, soltanto nel 2014 le parti hanno trovato un accordo per la divisione dell'eredità .. proprio a causa della difficoltà riscontrata dalla sig.ra nella restituzione dei soldi dovuti al fratello, in uno con le Pt_1
liti insorte per molte questioni legate alla successione del defunto padre, i rapporti tra i fratelli si erano inaspriti al punto che la sig.ra Pt_1
e il sig. avevano tagliato ogni collegamento e cessato TE Pt_2
persino di frequentarsi”. In forza di tali deduzioni, gli appellanti sostenevano, quindi, che “in ragione del fatto che i rapporti tra i germani erano fortemente incrinati in tutto il periodo tra il Pt_1
2006 ed il 2019, è alquanto plausibile che il sig. non avesse alcuna Pt_2
conoscenza degli affari della sorella, né della sua esposizione debitoria con la avendo questi unicamente interesse a recuperare Controparte_3
le somme di denaro che anni prima aveva prestato alla sorella e che ancora non gli erano state restituite”.
§ 8.
Il motivo è infondato.
Non corrisponde al vero che, in primo grado, non aveva CP_3
contestato le avverse allegazioni, tese a giustificare il trasferimento, in favore del fratello, della quota di comproprietà della debitrice sul cespite comune, con la finalità di ripianare un debito che la stessa pag. 11/20 aveva contratto anni prima con il germano TE
. Pt_2
Ed invero, nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.
l'attrice, tempestivamente, in replica alle avverse difese, sosteneva che le stesse erano “poco veritiere, non documentate e certamente non opponibili” ad essa istante e che il cessionario fosse pienamente consapevole del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni della banca, risalendo al 2009 la ricezione, da parte della , della lettera di Pt_1
costituzione in mora della banca.
In aggiunta, deve rimarcarsi che, nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c., l'attrice, a fronte della produzione, operata dal convenuto solo con la memoria depositata ai sensi del n. 2 dello stesso articolo, della copia della documentazione tesa a dimostrare l'erogazione dei prestiti da parte di in favore della Parte_2
sorella, tempestivamente eccepiva che “Le scritture TE
private del 29/01/2006 e 22/05/2014 sono inopponibili ed inefficaci nei confronti dell'odierna deducente, essendo - tra l'altro – prive di data certa.
La documentazione relativa al finanziamento del 23/02/2006 è assolutamente irrilevante, atteso che si riferisce al solo IG. Parte_2
e NON anche alla IG.ra . Non è superfluo
[...] TE
evidenziare, quindi, che agli atti NON vi è alcuna traccia di pagamenti
e/o erogazioni di denaro da parte del IG. nei confronti Parte_2
della IG.ra . E' del tutto inverosimile che il IG. TE
, così attento a farsi rilasciare dalla sorella le citate Parte_2
pag. 12/20 scritture private del 29/01/2006 e 22/05/2014, non abbia documentato
i presunti pagamenti eseguiti”.
A quanto osservato deve soggiungersi che le ragioni evidenziate dalla banca, peraltro valorizzare dal primo Giudice, sono indici inequivoci della sussistenza, in capo al cessionario, , dello stato Parte_2
soggettivo di generica consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori (riduzione della consistenza patrimoniale).
Ed invero, oltre allo stretto vincolo di parentela, merita osservare che lo stesso , costituendosi in primo grado, aveva Parte_2
rimarcato le persistenti difficoltà economiche nelle quali la sorella versava sin dal 2004 e dal 2005, al punto da avere, proprio invocando le stesse, cercato di giustificare pretesi prestiti che egli aveva elargito alla propria congiunta nel corso degli anni.
Se, quindi, ancora nel 2006, secondo l'assunto difensivo degli appellanti, era costretta a chiedere un TE
consistente prestito al fratello e se, per ammissione dello stesso appellante, la sorella era priva di adeguate fonti di reddito, non si comprende come possa fondatamente sostenersi che, nel 2014, epoca dell'atto di disposizione revocato, potesse ignorare Parte_2
l'idoneità di tale negozio a pregiudicare le ragioni dei creditori.
Né, al contrario, soccorre la tesi dell'interruzione dei rapporti tra i due fratelli, in tutto il periodo tra il 2006 ed il 2019, trattandosi di allegazione difensiva del tutto nuova, siccome mai dedotta in primo grado, e, comunque, assolutamente indimostrata (e, giova soggiungere, nemmeno oggetto dei capitoli di prova orale che l'odierno appellante aveva articolato nel giudizio dinanzi al Tribunale).
pag. 13/20 Peraltro, l'indicata deduzione difensiva è chiaramente in contrasto con l'assunto, sostenuto in primo grado, secondo cui, stante l'incapacità della di rispettare il termine di restituzione del 2009, Pt_1
inizialmente pattuito, i due fratelli concordavano verbalmente “che, all'atto della divisione ereditaria dei beni del padre , la Persona_6
signora avrebbe ceduto la sua quota al fratello a TE
soddisfacimento di ogni pregressa pretesa”.
Infatti, a prescindere dall'inverosimiglianza di tale affermazione, derivante dal non avere le parti convenuto per iscritto un patto di tale rilevanza, un'intesa di siffatta natura stride con la dedotta interruzione dei rapporti tra fratelli, cui si fa riferimento nel motivo di appello.
Infine, non va sottaciuto che il motivo di gravame nemmeno si sottragga ad una valutazione di genericità, che finisce con il renderlo finanche inammissibile, avendo gli appellanti omesso di censurare l'affermazione del Giudice, costituente autonoma ratio decidendi, in grado di per sé di disvelare la scientia damni del cessionario, secondo cui le scritture private del 2004 e del 2014, prodotte dal convenuto, dovevano ritenersi simulate, stante “l'assenza di data certa nonché di elementi certi attestanti l'effettiva dazione delle somme a titolo di prestito”.
§ 9.
Con l'ultimo motivo, gli appellanti censuravano il capo di decisione nel quale il Giudice aveva ritenuto insussistente la causa di esenzione dalla revocatoria di cui all'art. 2901, c. 3 c.c..
Sul punto, osservavano che il Giudice non aveva valorizzato la circostanza che “ , pur essendo debitrice del fratello TE
pag. 14/20 per somme di danaro, non aveva altro modo per sdebitarsi con lo stesso se non quello di trasferirgli i diritti ereditari vantati sull'immobile lasciato dal padre a tutti i suoi eredi, non potendo in nessun altro modo reperire la liquidità necessaria per adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti del fratello”. Sostenevano che “Sarebbe del tutto irragionevole ritenere che l'ordinamento consideri “dovuto” – nei termini di cui all'art. 2901, c.
3 - l'atto con cui il debitore venda un immobile ad un terzo al fine di recuperare liquidità e pagare un proprio debitore, quando questo sia l'unico mezzo possibile per far fronte a tale obbligazione, e al contempo consideri “volitivo” (e quindi non dovuto)
l'atto con cui il debitore trasferisce al proprio creditore dei diritti che vanta su di un immobile, nel caso in cui tale operazione si presenti anch'essa come unico mezzo possibile. Infatti, se è vero che la datio in solutum non ha – in astratto - la natura “dovuta” richiesta dalla norma in esame – trattandosi sostanzialmente di un accordo inter partes circa le modalità di estinzione dell'obbligazione, nel caso di specie essa si presentava, di fatto, davvero come l'unica possibile modalità di estinzione delle obbligazioni contratte con il fratello: nessuno esterno alla famiglia avrebbe mai acquistato la quota indivisa della Pt_1
sig.ra su un immobile interamente in proprietà degli eredi di TE
, quota pari a 204/1000”. Persona_6
Ed ancora, la sentenza doveva considerarsi erronea anche nella parte in cui il Giudice aveva considerato simulate le scritture private prodotte dal convenuto, sia perché l'esistenza di una situazione debitoria di verso il fratello doveva TE Pt_2
considerarsi estranea thema probandum, in difetto di tempestiva pag. 15/20 costituzione da parte dell'attrice, sia perché il Tribunale dichiarava la natura simulata delle scritture private del 29.01.2006 e del 22.05.2014 prodotte da , in difetto di alcuna domanda avanzata Parte_2
dalle parti.
§ 10.
Il motivo è infondato.
Riguardo all'esimente di cui all'art. 2901 co. 3 c.c., l'appellante non ha addotto alcuna convincente ragione che consenta di discostarsi dell'orientamento assolutamente consolidato, richiamato dal primo
Giudice, secondo il quale “La “datio in solutum”,(nella specie attuata mediante la cessione di beni con imputazione del prezzo a compensazione di un debito scaduto), costituisce modalità anomala di estinzione dell'obbligazione ed è quindi assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria promossa dal curatore ex art. 66 l.fall., sottraendosi all'inefficacia ai sensi dell'art. 2901, comma 3, c.c. solo
l'adempimento di un debito scaduto in senso tecnico e non un atto discrezionale, dunque non dovuto, come la predetta cessione, in cui
l'estinzione dell'obbligazione è l'effetto finale di un negozio soggettivamente ed oggettivamente diverso da quello in virtù del quale il pagamento è dovuto” (cfr. ex multis, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26927 del
14/11/2017).
Ne segue che alcuna irragionevole diversificazione del regime applicabile alle due situazione prospettate – adempimento di un debito scaduto e datio in solutum – sia configurabile, trattandosi, all'evidenza, di situazioni niente affatto simili, che, quindi, ragionevolmente soggiacciono a trattamenti diversi.
pag. 16/20 Quanto, poi, alle ulteriori osservazioni svolte dall'appellante, deve replicarsi che: a) non è affatto vero che l'esistenza del pregresso debito di verso il fratello fosse una circostanza TE Pt_2
pacifica. Sul punto basta richiamare quanto già osservato rispetto al secondo motivo di gravame. Peraltro, è pure evidente che, trattandosi di un fatto (la pretesa esistenza di prestiti concessi da a Pt_2 Pt_1
, cui il terzo (la banca attrice in revocatoria) era pacificamente
[...]
estraneo, operi, al riguardo, quel consolidato orientamento a mente del quale “L'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti” (cfr. ex multis, Cass. civ., Sez.
3 - , Ordinanza n. 12064 del 08/05/2023); b) riguardo alla presunta violazione dell'art. 112 c.p.c., correttamente il Giudice ha esaminato la questione della valenza probatoria delle scritture private prodotte dal convenuto, trattandosi dei documenti che lo stesso aveva richiamato al fine di sostenere la tesi dell'esistenza di debiti pregressi della sorella nei suoi confronti. Ne segue che l'accertamento del carattere simulato di siffatte scritture è stato compiuto dal Giudice incidenter tantum, quale passaggio argomentativo inserito nell'ambito di un più ampio contesto motivazionale teso a confutare la tesi difensiva del . Pt_1
La valutazione operata dal Giudice è, del resto, pienamente condivisibile, alla luce del principio secondo cui “Le scritture proveniente da terzi estranei alla lite non hanno efficacia di prova piena in ordine ai fatti da esse attestati e possono contribuire a fondare il convincimento del giudice solo unitamente ad altre circostanze che ne confortino l'attendibilità” (cfr. ex multis, Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n.
pag. 17/20 23788 del 07/11/2014; Sez. 2 - , Sentenza n. 21554 del 07/10/2020).
Nel caso di specie, non vi erano elementi che potessero in qualche misura confortare la veridicità del contenuto dei richiamati documenti, ma, al contrario, l'insieme delle risultanze in atti (e, in primis, l'assenza di prova documentale attestante i pregressi prestiti accordati da in favore della sorella) deponeva in senso Parte_2
radicalmente contrario ad essa.
§ 11.
Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello deve, quindi, essere rigettato.
Le spese processuali di questo grado di giudizio seguono la soccombenza degli appellanti.
La liquidazione delle spese processuali viene operata come in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con
D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore da euro 52.0001,00 ad euro
260.000,00, nel quale rientra il disputatum, corrispondente all'ammontare del credito a tutela del quale veniva proposta la domanda, e riconoscimento dei compensi tabellari medi, da reputare adeguati alla natura ed oggetto della lite, fatta eccezione per la fase di trattazione/istruttoria in ordine alla quale, stante la ridotta attività difensiva espletata, appare equa l'applicazione dei minimi.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115/2002, ratione temporis applicabile,
pag. 18/20 per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , , Parte_4 Parte_3 TE
e avverso la sentenza in epigrafe indicata, così
[...] Parte_2
provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna gli appellanti, in solido tra di loro, alla rifusione, in favore di delle spese processuali del Controparte_2
grado di appello, che si liquidano in euro 12.154,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
c) dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma
1-quater del d.P.R. 115/2002, per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 14/01/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
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