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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 20/05/2025, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Simona Caterbi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4451/2024 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. BECCIA Parte_1 P.IVA_1
SAMANTHA
PARTE RICORRENTE contro
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. RICOTTI Controparte_1 C.F._1
BARBARA
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, in accoglimento della suesposta opposizione e in riforma del decreto di liquidazione depositato il 4/11/2024 del
Giudice Dott.ssa Fenucci Michela rg n. 2834/2019;
1) IN VIA PRELIMINARE, NEL MERITO, anche inaudita altera parte, sospendere con ordinanza l'efficacia esecutiva del decreto di liquidazione del 04/11/2024 del
Giudice Dott.ssa Michela Fenucci - R.G. 2834/2019 VG ex art. 5 D.Lgs. n. 150/2011 per i motivi tutti esposti nel presente atto;
2) IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO, liquidare il compenso del curatore nella misura di Euro 4400,00 oltre oneri di legge ovvero nella misura che si riterrà congrua pagina 1 di 7 e/o equa, ma sempre e comunque inferiore all'importo liquidato dal Giudice Dott.ssa
Michela Fenucci di Euro 12.400,00 per tutti i motivi meglio esposti nel corpo dell'opposizione e nelle note conclusive;
3) IN VIA ISTRUTTORIA, con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale delle controparti.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
Voglia il Tribunale di Pavia, contrariis reiectis, per le motivazioni agli atti, nonché per quelle che all'occorrenza saranno meglio e/o ulteriormente esplicitate e provate nel prosieguo del giudizio, così decidere: in via preliminare: rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto di liquidazione di cui al presente giudizio (Tribunale di Pavia, Dott.ssa Fenucci, R.G.
2834/19, decreto del 04.11.2024), non ricorrendone i presupposti di legge.
Nel merito: premessi tutti gli accertamenti e le declaratorie, anche incidentali, del caso, rigettare la domanda avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per i motivi esposti in narrativa, e, per l'effetto, adottare ogni provvedimento di legge.
Con vittoria di spese e competenze legali.
In via istruttoria: si chiede sin da ora l'acquisizione integrale del fascicolo Tribunale di Pavia, Dott.ssa
Fenucci, contraddistinto al n. 2834/19 R.G. relativo all'eredità giacente in morte di
Persona_1
Con ogni più ampia riserva istruttoria e nel merito.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. il di AG (PV) via Parte_1
Alcide de Gasperi n. 1, propone opposizione avverso il decreto di data 4.11.2024 con il pagina 2 di 7 quale il giudice dott.ssa Michela Fenucci provvedeva alla liquidazione dei compensi in favore dell'avv.to nominato curatore della eredità giacente di Controparte_1 [...]
Per_1
A fondamento del ricorso deduce: che il Condominio aveva depositato ricorso per la nomina di curatore della signora nata a [...] il [...], residente in vita a Per_1
AG (PV) via Alcide de Gasperi n. 1 bis, e deceduta a Nuova Belgrado in data 11 settembre 2016, stante la maturazione costante di spese condominiali dell'immobile della stessa;
che la defunta era proprietaria di immobile sul quale gravava ipoteca;
che il curatore, dopo essersi occupato dell'inventario, nonché della successione della de cuius, otteneva autorizzazione alla vendita del bene immobile ed in seguito ad una trattativa a saldo e stralcio con la banca riusciva a ridurre il debito nei confronti della stessa ad euro 52.000,00; che la vendita dell'immobile per il prezzo di € 70.000,00 portava alla massa ereditaria l'importo di € 7.196,21, posto che con le somme introitate si procedeva al pagamento del mutuo ipotecario e delle spese condominiali maturate dall'immobile pari a € 10.803,79;
che il curatore vendeva anche la vettura della defunta, ricavando € 850,00;
che lo stesso, pagati i debiti presentava relazione finale nonché istanza di liquidazione;
che il giudice liquidava allo stesso l'importo di € 12.400,00 oltre oneri accessori;
che il compenso liquidato era da ritenere non condivisibile, per avere il giudice errato nella individuazione del parametro;
che, infatti, era stato applicato il parametro compreso fra € 70.000 e € 100.000,00, mentre il denaro presente nella eredità era pari ai minori importi indicati, con conseguente applicazione del parametro fino a € 20.000,00; che, infatti, pur essendo l'immobile venduto ad un valore molto più alto si erano introitate solo € 7.000 circa, atteso il pagamento diretto alla banca del mutuo;
rileva che nel caso di specie non vi sono disposizioni normative per il compenso;
che il giudice aveva fatto applicazione delle tariffe elaborate dal Tribunale di Modena, tariffe pagina 3 di 7 dalle quali emerge che il valore di riferimento deve essere il denaro che si ottiene dalla vendita, insta, pertanto, per la sospensione della efficacia esecutiva del decreto e per la liquidazione del compenso del curatore nel minore importo di € 4.400 oltre accessori.
Nel giudizio così incardinato si costituisce il convenuto contestando la domanda di controparte.
Lo stesso, in particolare, rileva: che il non ha disconosciuto né la applicazione delle tabelle di Modena, né ha Parte_1
contestato le spese sostenute, la attività tutta posta in essere dal curatore e la complessità della stessa;
che, ai fini dell'individuazione dello scaglione di riferimento, le Tabelle del Tribunale di
Modena dispongono che “il valore è dato dal denaro che si trova nell'eredità e da quello
che si ritrae dalla vendita dei beni mobili, dei mobili registrati o degli immobili”;
che pertanto il valore debba essere determinato sulla base del corrispettivo ricavato dalla vendita di beni mobili, mobili registrati o immobili, per cui, considerato un ricavato di Euro 70.850,00 era stato applicato lo scaglione corretto;
che il giudice, in ogni caso, aveva riconosciuto solo quattro attività straordinarie, a fronte delle otto richieste ed era corredato da specifica e puntuale motivazione circa i criteri utilizzati per la liquidazione;
che il criterio di calcolo invocato dal appariva del tutto fantasioso e non Parte_1
connaturato alla attività prestata;
che era irrilevante, ai fini della liquidazione, il fatto che con il denaro ricavato dalla vendita si fosse provveduto al pagamento diretto dei creditori, banca e condomino, senza procedere al transito degli importi sul conto intestato alla procedura;
che il compenso era stato determinato in analogia con i criteri determinativi per la liquidazione dei corrispettivi al CTU in materia di esecuzioni immobiliari, laddove esso viene calcolato, per l'appunto, sulla base del prezzo ricavato dalla vendita;
che l'operato del Giudice era quindi, esente da vizi, corretto e coerente con i criteri enunciati nelle Tabelle di Modena, il cui dato testuale è assolutamente chiaro ed univoco.
pagina 4 di 7 Acquisita la documentazione prodotta la causa, previa precisazione delle conclusioni e concessione alle parti dei termini di legge per note finali, veniva trattenuta in decisione alla udienza del 13.5.2025, udienza tenutasi in modalità scritta, con riserva di deposito nei 30 giorni.
***
Il ha impugnato il decreto di liquidazione dei compensi emanato in favore del Parte_1
curatore della eredità giacente.
Come dedotto dalle parti, in suddetta materia, a differenza di quel che avviene, ad esempio, per la liquidazione dei curatori fallimentari, dei delegati alle vendite o dei custodi nelle procedure esecutive, non vi sono tariffe di legge che consentono al giudice di modulare la sua liquidazione.
La Suprema Corte, in un arresto non proprio recente, ha avuto modo di precisare che “Il pretore, nel liquidare il compenso al curatore dell'eredità giacente ha ampi poteri discrezionali, insiti nella natura stessa del provvedimento, che implica la valutazione, sotto diversi profili, di una vastissima gamma potenziale di attività con la conseguenza che pur senza applicare alcuna tariffa professionale può prendere in considerazione, in via puramente orientativa, quella riguardante non la professione esercitata dal curatore, bensì la natura tecnica prevalente delle attività richieste per l'espletamento dell'incarico attribuito” (Cass. 7731/1991).
Stante la assenza di tariffe normative, si dà atto che da tempo il Tribunale di Modena ha elaborato tabelle per la liquidazione, divenute una sorta di equivalente delle tabelle del
Tribunale di Milano per quel che concerne la liquidazione del danno biologico;
correttamente, quindi il giudice tutelare pavese ha fatto riferimento a dette tabelle.
Non sembra vi siano contestazioni in ordine all'utilizzo da parte del giudice, delle tabelle predette;
la contestazione si fonda, invero, sulla sola individuazione del parametro di riferimento.
Il Condominio afferma, infatti, che la tabella, facendo riferimento al denaro che si ricava con la vendita, faccia necessariamente riferimento alle sole somme di denaro pervenute nelle casse della curatela, e non già al totale dell'attivo ricavato.
pagina 5 di 7 Il giudicante non condivide la impostazione di parte ricorrente.
E' noto che, in presenza di vendita giudiziale di immobili il parametro di riferimento per il calcolo dell'ausiliario del giudice sia sempre e solo quello del valore dei beni tutti ottenuto dalla vendita (il c.d. attivo).
Nel caso di specie non è in discussione che l'immobile sia stato venduto a € 70.000,00 e che la vettura sia stata venduta a € 850,00; il prezzo dell'immobile però non è stato totalmente introitato nelle casse della curatela in quanto, sul bene medesimo, vi era una ipoteca nonché pendevano diverse annualità arretrate di spese condominiali.
Si è verificato, per quel che attiene al pagamento del mutuo, quel che di norma si verifica in sede di procedura esecutiva, laddove, in presenza di mutuo fondiario, l'art. 41 del Testo unico bancario consente la possibilità di versare direttamente all'istituto di credito il valore residuo del finanziamento.
Ciò non toglie, peraltro, che il valore di riferimento del ricavato dalla vendita sia sempre e solo il prezzo ottenuto e non già il residuo denaro residuato.
Quanto versato direttamente all'istituto bancario, e nel caso di specie, anche al condomino, costituisce il passivo della procedura.
Aderendo alla interpretazione offerta dal condominio, si giungerebbe al paradosso della diversa liquidazione, in presenza di attività analoghe, dell'ausiliario che versa nelle casse della procedura il totale ricavato e provveda poi al pagamento dei debiti, rispetto a quello che provveda al deposito del solo ricavato già epurato dai debiti.
Ciò premesso, precisato che il riferimento ad altri ausiliari del giudice viene svolto al solo fine di precisare che, sul punto, la liquidazione non può che seguire regole analoghe con riferimento alla parametrizzazione sull'attivo, (la Cassazione è pacifica nell'affermare la inapplicabilità al curatore dell' eredità giacente delle disposizioni normative dettate per la liquidazione del compenso al curatore del fallimento, cfr. Cass. 11046/1995), deve ritenersi che, correttamente, il giudice della liquidazione ha applicato il compenso previsto per attivi superiori a € 70.000,00 qual è quello ricavato dall'odierno convenuto.
Il ricorso va pertanto disatteso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con la precisazione pagina 6 di 7 che, attesa la minima entità della attività svolta, si applicano i valori minimi del parametro compreso fra € 5200 e € 26.000.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: rigetta il ricorso avverso il decreto di liquidazione del Tribunale di Pavia, Dott.ssa Fenucci, emesso nel procedimento R.G. 2834/19 in data 04.11.2024.
Condanna altresì il ricorrente a rimborsare all'avvocato Parte_1 [...]
le spese di lite, che si liquidano in 1.700,00 per compensi professionali, oltre CP_1
spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se dovuta.
Pavia, 20 maggio 2025
Il Giudice
Simona Caterbi
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Simona Caterbi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4451/2024 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. BECCIA Parte_1 P.IVA_1
SAMANTHA
PARTE RICORRENTE contro
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. RICOTTI Controparte_1 C.F._1
BARBARA
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, in accoglimento della suesposta opposizione e in riforma del decreto di liquidazione depositato il 4/11/2024 del
Giudice Dott.ssa Fenucci Michela rg n. 2834/2019;
1) IN VIA PRELIMINARE, NEL MERITO, anche inaudita altera parte, sospendere con ordinanza l'efficacia esecutiva del decreto di liquidazione del 04/11/2024 del
Giudice Dott.ssa Michela Fenucci - R.G. 2834/2019 VG ex art. 5 D.Lgs. n. 150/2011 per i motivi tutti esposti nel presente atto;
2) IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO, liquidare il compenso del curatore nella misura di Euro 4400,00 oltre oneri di legge ovvero nella misura che si riterrà congrua pagina 1 di 7 e/o equa, ma sempre e comunque inferiore all'importo liquidato dal Giudice Dott.ssa
Michela Fenucci di Euro 12.400,00 per tutti i motivi meglio esposti nel corpo dell'opposizione e nelle note conclusive;
3) IN VIA ISTRUTTORIA, con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale delle controparti.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
Voglia il Tribunale di Pavia, contrariis reiectis, per le motivazioni agli atti, nonché per quelle che all'occorrenza saranno meglio e/o ulteriormente esplicitate e provate nel prosieguo del giudizio, così decidere: in via preliminare: rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto di liquidazione di cui al presente giudizio (Tribunale di Pavia, Dott.ssa Fenucci, R.G.
2834/19, decreto del 04.11.2024), non ricorrendone i presupposti di legge.
Nel merito: premessi tutti gli accertamenti e le declaratorie, anche incidentali, del caso, rigettare la domanda avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per i motivi esposti in narrativa, e, per l'effetto, adottare ogni provvedimento di legge.
Con vittoria di spese e competenze legali.
In via istruttoria: si chiede sin da ora l'acquisizione integrale del fascicolo Tribunale di Pavia, Dott.ssa
Fenucci, contraddistinto al n. 2834/19 R.G. relativo all'eredità giacente in morte di
Persona_1
Con ogni più ampia riserva istruttoria e nel merito.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. il di AG (PV) via Parte_1
Alcide de Gasperi n. 1, propone opposizione avverso il decreto di data 4.11.2024 con il pagina 2 di 7 quale il giudice dott.ssa Michela Fenucci provvedeva alla liquidazione dei compensi in favore dell'avv.to nominato curatore della eredità giacente di Controparte_1 [...]
Per_1
A fondamento del ricorso deduce: che il Condominio aveva depositato ricorso per la nomina di curatore della signora nata a [...] il [...], residente in vita a Per_1
AG (PV) via Alcide de Gasperi n. 1 bis, e deceduta a Nuova Belgrado in data 11 settembre 2016, stante la maturazione costante di spese condominiali dell'immobile della stessa;
che la defunta era proprietaria di immobile sul quale gravava ipoteca;
che il curatore, dopo essersi occupato dell'inventario, nonché della successione della de cuius, otteneva autorizzazione alla vendita del bene immobile ed in seguito ad una trattativa a saldo e stralcio con la banca riusciva a ridurre il debito nei confronti della stessa ad euro 52.000,00; che la vendita dell'immobile per il prezzo di € 70.000,00 portava alla massa ereditaria l'importo di € 7.196,21, posto che con le somme introitate si procedeva al pagamento del mutuo ipotecario e delle spese condominiali maturate dall'immobile pari a € 10.803,79;
che il curatore vendeva anche la vettura della defunta, ricavando € 850,00;
che lo stesso, pagati i debiti presentava relazione finale nonché istanza di liquidazione;
che il giudice liquidava allo stesso l'importo di € 12.400,00 oltre oneri accessori;
che il compenso liquidato era da ritenere non condivisibile, per avere il giudice errato nella individuazione del parametro;
che, infatti, era stato applicato il parametro compreso fra € 70.000 e € 100.000,00, mentre il denaro presente nella eredità era pari ai minori importi indicati, con conseguente applicazione del parametro fino a € 20.000,00; che, infatti, pur essendo l'immobile venduto ad un valore molto più alto si erano introitate solo € 7.000 circa, atteso il pagamento diretto alla banca del mutuo;
rileva che nel caso di specie non vi sono disposizioni normative per il compenso;
che il giudice aveva fatto applicazione delle tariffe elaborate dal Tribunale di Modena, tariffe pagina 3 di 7 dalle quali emerge che il valore di riferimento deve essere il denaro che si ottiene dalla vendita, insta, pertanto, per la sospensione della efficacia esecutiva del decreto e per la liquidazione del compenso del curatore nel minore importo di € 4.400 oltre accessori.
Nel giudizio così incardinato si costituisce il convenuto contestando la domanda di controparte.
Lo stesso, in particolare, rileva: che il non ha disconosciuto né la applicazione delle tabelle di Modena, né ha Parte_1
contestato le spese sostenute, la attività tutta posta in essere dal curatore e la complessità della stessa;
che, ai fini dell'individuazione dello scaglione di riferimento, le Tabelle del Tribunale di
Modena dispongono che “il valore è dato dal denaro che si trova nell'eredità e da quello
che si ritrae dalla vendita dei beni mobili, dei mobili registrati o degli immobili”;
che pertanto il valore debba essere determinato sulla base del corrispettivo ricavato dalla vendita di beni mobili, mobili registrati o immobili, per cui, considerato un ricavato di Euro 70.850,00 era stato applicato lo scaglione corretto;
che il giudice, in ogni caso, aveva riconosciuto solo quattro attività straordinarie, a fronte delle otto richieste ed era corredato da specifica e puntuale motivazione circa i criteri utilizzati per la liquidazione;
che il criterio di calcolo invocato dal appariva del tutto fantasioso e non Parte_1
connaturato alla attività prestata;
che era irrilevante, ai fini della liquidazione, il fatto che con il denaro ricavato dalla vendita si fosse provveduto al pagamento diretto dei creditori, banca e condomino, senza procedere al transito degli importi sul conto intestato alla procedura;
che il compenso era stato determinato in analogia con i criteri determinativi per la liquidazione dei corrispettivi al CTU in materia di esecuzioni immobiliari, laddove esso viene calcolato, per l'appunto, sulla base del prezzo ricavato dalla vendita;
che l'operato del Giudice era quindi, esente da vizi, corretto e coerente con i criteri enunciati nelle Tabelle di Modena, il cui dato testuale è assolutamente chiaro ed univoco.
pagina 4 di 7 Acquisita la documentazione prodotta la causa, previa precisazione delle conclusioni e concessione alle parti dei termini di legge per note finali, veniva trattenuta in decisione alla udienza del 13.5.2025, udienza tenutasi in modalità scritta, con riserva di deposito nei 30 giorni.
***
Il ha impugnato il decreto di liquidazione dei compensi emanato in favore del Parte_1
curatore della eredità giacente.
Come dedotto dalle parti, in suddetta materia, a differenza di quel che avviene, ad esempio, per la liquidazione dei curatori fallimentari, dei delegati alle vendite o dei custodi nelle procedure esecutive, non vi sono tariffe di legge che consentono al giudice di modulare la sua liquidazione.
La Suprema Corte, in un arresto non proprio recente, ha avuto modo di precisare che “Il pretore, nel liquidare il compenso al curatore dell'eredità giacente ha ampi poteri discrezionali, insiti nella natura stessa del provvedimento, che implica la valutazione, sotto diversi profili, di una vastissima gamma potenziale di attività con la conseguenza che pur senza applicare alcuna tariffa professionale può prendere in considerazione, in via puramente orientativa, quella riguardante non la professione esercitata dal curatore, bensì la natura tecnica prevalente delle attività richieste per l'espletamento dell'incarico attribuito” (Cass. 7731/1991).
Stante la assenza di tariffe normative, si dà atto che da tempo il Tribunale di Modena ha elaborato tabelle per la liquidazione, divenute una sorta di equivalente delle tabelle del
Tribunale di Milano per quel che concerne la liquidazione del danno biologico;
correttamente, quindi il giudice tutelare pavese ha fatto riferimento a dette tabelle.
Non sembra vi siano contestazioni in ordine all'utilizzo da parte del giudice, delle tabelle predette;
la contestazione si fonda, invero, sulla sola individuazione del parametro di riferimento.
Il Condominio afferma, infatti, che la tabella, facendo riferimento al denaro che si ricava con la vendita, faccia necessariamente riferimento alle sole somme di denaro pervenute nelle casse della curatela, e non già al totale dell'attivo ricavato.
pagina 5 di 7 Il giudicante non condivide la impostazione di parte ricorrente.
E' noto che, in presenza di vendita giudiziale di immobili il parametro di riferimento per il calcolo dell'ausiliario del giudice sia sempre e solo quello del valore dei beni tutti ottenuto dalla vendita (il c.d. attivo).
Nel caso di specie non è in discussione che l'immobile sia stato venduto a € 70.000,00 e che la vettura sia stata venduta a € 850,00; il prezzo dell'immobile però non è stato totalmente introitato nelle casse della curatela in quanto, sul bene medesimo, vi era una ipoteca nonché pendevano diverse annualità arretrate di spese condominiali.
Si è verificato, per quel che attiene al pagamento del mutuo, quel che di norma si verifica in sede di procedura esecutiva, laddove, in presenza di mutuo fondiario, l'art. 41 del Testo unico bancario consente la possibilità di versare direttamente all'istituto di credito il valore residuo del finanziamento.
Ciò non toglie, peraltro, che il valore di riferimento del ricavato dalla vendita sia sempre e solo il prezzo ottenuto e non già il residuo denaro residuato.
Quanto versato direttamente all'istituto bancario, e nel caso di specie, anche al condomino, costituisce il passivo della procedura.
Aderendo alla interpretazione offerta dal condominio, si giungerebbe al paradosso della diversa liquidazione, in presenza di attività analoghe, dell'ausiliario che versa nelle casse della procedura il totale ricavato e provveda poi al pagamento dei debiti, rispetto a quello che provveda al deposito del solo ricavato già epurato dai debiti.
Ciò premesso, precisato che il riferimento ad altri ausiliari del giudice viene svolto al solo fine di precisare che, sul punto, la liquidazione non può che seguire regole analoghe con riferimento alla parametrizzazione sull'attivo, (la Cassazione è pacifica nell'affermare la inapplicabilità al curatore dell' eredità giacente delle disposizioni normative dettate per la liquidazione del compenso al curatore del fallimento, cfr. Cass. 11046/1995), deve ritenersi che, correttamente, il giudice della liquidazione ha applicato il compenso previsto per attivi superiori a € 70.000,00 qual è quello ricavato dall'odierno convenuto.
Il ricorso va pertanto disatteso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con la precisazione pagina 6 di 7 che, attesa la minima entità della attività svolta, si applicano i valori minimi del parametro compreso fra € 5200 e € 26.000.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: rigetta il ricorso avverso il decreto di liquidazione del Tribunale di Pavia, Dott.ssa Fenucci, emesso nel procedimento R.G. 2834/19 in data 04.11.2024.
Condanna altresì il ricorrente a rimborsare all'avvocato Parte_1 [...]
le spese di lite, che si liquidano in 1.700,00 per compensi professionali, oltre CP_1
spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se dovuta.
Pavia, 20 maggio 2025
Il Giudice
Simona Caterbi
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