Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 04/06/2025, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. 113/2025 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Perugia
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 04/06/2025, alle ore 9.15, nella SECONDA SEZIONE civile del
Tribunale di Perugia, all'udienza del Giudice dott. Luca Marzullo, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- ATTORE/TRICE
E
Controparte_1
- CONVENUTO/A
Sono presenti:
l'Avv. Marconi per delega dell'Avv. CANTONE FRANCESCA ANDREA e RIZZO
MARCO, per l'attore il quale si riporta all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo facendo presente che l ha fornito tutto la documentazione che era tenuta a Parte_1 fornire e che la sig.ra vrebbe potuto reiterare una ulteriore richiesta. CP_1
Insiste per la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Chiede fissarsi udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
l'Avv. Latini per il convenuto, per delega dell'Avv. RUOCCO ANDREA, il quale conclude si riporta al proprio atto di costituzione, insiste per la concessione della provvisoria esecuzione e chiede fissarsi udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice, in via preliminare, dà atto che non viene esperito il tentativo di conciliazione oggi previsto dall'art. 183 c.p.c. stante l'assenza delle parti.
A questo punto, ritenendo la causa matura per la decisione, invita le parti alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
I difensori dichiarano di rinunciare alla lettura della sentenza.
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c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
Il Giudice (dott. Luca Marzullo)
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TRIBUNALE DI PERUGIA Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Perugia, dott. Luca Marzullo, in funzione di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate nel verbale che precede all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. R.G. 113/2025 tra in persona del legale rappresentante p.t.; Parte_1
Rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marco Rizzo (C.F. ; PEC: C.F._1
e Francesca Andrea Cantone (C.F. Email_1
; PEC: del Foro di C.F._2 Email_2
Milano, i quali sono elettivamente domiciliati presso i propri indirizzi digitali, giusta delega in atti;
Attore in opposizione
CONTRO
Controparte_1
Rappresentata e difesa dall'avv. dall'Avv. Andrea Ruocco (pec:
ed elettivamente domiciliato presso lo studio Email_3 del difensore, sito in Foggia alla Via Lustro n. 29, giusta delega in atti;
Convenuta in opposizione
Avente ad oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario etc.) – consegna documenti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
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1. Il presente procedimento ha ad escluso oggetto la richiesta, azionata in via monitoria dalla sig.ra di ottenere (questa era la domanda monitoria e, soprattutto, questo era CP_1
l'oggetto del provvedimento monitorio) copia del contratto credito di revolving n.
374640015753008.
Già in sede di ricorso monitorio, la ricorrente aveva rappresentato:
- di aver stipulato con la società il contratto di credito Parte_1 revolving n. 374640015753008;
- di aver chiesto l'esibizione di tale contratto;
- che l'odierna opponente aveva però trasmesso unicamente uno stralcio del contratto, del tutto privo delle condizioni contrattuale e che non può essere in alcun modo considerata una copia del contratto, rimanendo dunque inadempiente.
Sicché, rivendicando il proprio diritto ad ottenere copia della documentazione, la sig.ra a agito in via monitoria, ottenendo il decreto ingiuntivo oggi opposto. CP_1
1.1. La società ha contestando la fondatezza Parte_1 dell'opposizione evidenziando di aver trasmesso il contratto nonché gli estratti conto emessi negli ultimi 10 anni e di aver rappresentato, successivamente all'ulteriore richiesta dalla sig.ra che il Regolamento Generale Carte di Credito ad Opzione CP_1 Parte_1
contenete le condizioni vigenti applicabili alla Carta, era presente sul sito
[...] www.americanexpress.it.
Ha, quindi, contestato, l'opponente la sussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo evidenziando di aver adempiuto alla richiesta avanzata dalla sig.ra la quale, dopo aver appreso comunicazione della possibilità di reperire il CP_1 regolamento Generale delle Carte di Credito, con le relative condizioni, sul sito internet, ha comunque ritenuto di iscrivere il ricorso monitorio.
Osservato, ancora, come il presente procedimento si inserisce all'interno di un contenzioso già proposto presso altri Uffici, ha dedotto l'opponente che la giurisprudenza di merito ha già ravvisato la legittimità delle modalità di consegna utilizzate e la conformità della documentazione consegnata a quanto disposto dalla normativa di riferimento, sanzionando tali iniziative giudiziarie anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Richiamata, dunque, la giurisprudenza formatasi, l'opponente ha concluso per la revoca del provvedimento monitorio, con il favore delle spese di lite e la richiesta di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
1.2. Si è costituita la sig.ra la quale ha osservato che la banca non ha CP_1 consegnato il contratto completo, ma un “modulo di richiesta”, privo delle condizioni generali, del regolamento europeo e del documento di sintesi.
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Ha ancora dedotto che il mero rinvio ad una pagina web appare del tutto inadeguato a surrogare la consegna del contratto completo effettivamente sottoscritto dal cliente, evidenziando, altresì, che non è sufficiente che l'istituto di credito indichi un sito al quale accedere per leggere le condizioni generali del contratto, in quanto le stesse potrebbero essere imposte unilateralmente ed è, dunque, necessario che il cliente abbia una copia del contratto che ha sottoscritto, completo delle condizioni pattuite con la banca, giacché tali condizioni potrebbero essere modificate o inserite dopo la conclusione del contratto.
Ha, quindi, lamentato che l'opponente non abbia provato che le condizioni pubblicate sul sito alla attualità corrispondano a quelle vigenti al momento della stipula del rapporto.
Ha, pertanto, concluso per il rigetto dell'opposizione, con condanna ai sensi dell'art. 96
c.p.c., richiamando, anche in tal caso, la posizioni giurisprudenziali favorevoli alle proprie tesi.
1.3. Eseguite le verifiche preliminari, solo l'opponente ha depositato una memoria ex art. 171 ter c.p.c., mentre nessuna memoria è stata depositata dall'opposta.
1.4. Rigettata la richiesta di trattazione in modalità cartolare avanzata, in maniera intempestiva, dal solo procuratore della parte opposta, le parti sono comparse all'udienza odierna ove non è stato esperito il tentativo di conciliazione oggi previsto dall'art. 183
c.p.c., non essendo le parti neanche comparse in udienza;
le parti, quindi, a fronte della comune richiesta di fissazione dell'udienza di discussione orale della lite, sono state direttamente invitate a concludere ed a precisare le conclusioni e discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., non ritenendosi necessario lo svolgimento di ulteriori attività.
2. L'opposizione è infondata nei sensi e per le ragioni che si vanno ad evidenziare.
Come emerso dalla ricostruzione che si è operata in punto di fatto, nel presente procedimento non è affatto in discussione la sussistenza o meno del diritto alla consegna della documentazione contrattuale quanto, piuttosto, la correttezza (e la sufficienza) nella sostanza della modalità con cui l'opponente ha ritenuto di adempiere tale obbligo.
È pacifico, infatti, che a fronte della richiesta avanzata dalla sig.ra l'opponente CP_1 abbia consegnato con pec del 17.11.2022 (doc. 3) gli estratti conto nonché un allegato denominato Modulo richiesta carta.
Tale documento, in particolare, pacificamente si risolve in un modulo di richiesta, composto da un'unica pagina, con indicazione del nominativo dell'opposta, i dati di domicilio e domiciliazione bancaria, con la seguente indicazione in calce alla pagina:
“richiesta internet con firma digitale depositata nel sito”.
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Riscontrando, quindi, una comunicazione del giorno 8 marzo 2023, con ulteriore nota del giorno 16.3.2023, indirizzata anche all'odierna opposta, l'opponente ha ancora comunicato che “il Regolamento Generale Carte di Credito ad contenente Controparte_2 le condizioni vigenti applicabili alla Carta, è presente sul sito www.americanexpress.it”.
Ritenendo tale modalità di comunicazione non esaustiva, l'opposta, lamentando che la copia del contratto fosse uno “stralcio” privo delle condizioni contrattuali, ha ottenuto il provvedimento monitorio con il quale è stata ingiunta la consegna di copia del contratto credito di revolving n. 374640015753008.
Sicché la questione diviene se la modalità di ostensione adottata dalla Parte_1 possa essere ritenuta sufficiente o meno
[...]
2.1. In punto di diritto, non v'è dubbio che conformemente alla giurisprudenza prevalente, il diritto del cliente alla consegna dei documenti relativi al rapporto bancario costituisce un diritto soggettivo e che, ancora, non è rilevante in questa l'effettivo sostanziale interesse dell'opposta a ricevere la documentazione mancante, in ragione dell'importanza intrinseca della stessa e dell'utilizzo che ella ne intenda fare (nella specie, non specificato).
Il fondamento del predetto obbligo va individuato nel principio di buona fede contrattuale (art. 1375 c.c.) e cioè in quel suo particolare risvolto rappresentato dal dovere di reciproca solidarietà tra i contraenti quale fonte di integrazione del contratto ai sensi dell'art. 1374 c.c., alla luce del quale la giurisprudenza di merito ha a più riprese affermato che i clienti hanno diritto a ricevere copia della documentazione contabile e contrattuale, ammettendo per quest'ultima che essa possa essere richiesta anche in momenti successivi alla sottoscrizione, senza alcun limite temporale, dal momento che il contratto per sua stessa natura costituisce la fonte della disciplina dei rapporti obbligatori tra le parti (v.
Tribunale di Milano, sez. VI, ordinanza 20 aprile Corte d'appello di Milano n. 2560/2021;
Corte d'appello di Milano n. 1796/2012).
Anche la Suprema Corte ha più volte chiarito che la pretesa della documentazione bancaria da parte di un cliente della banca ha natura di diritto autonomo che, pur derivando dal contratto, è estraneo alle obbligazioni tipiche che ne costituiscono lo specifico contenuto (v. Cass. civ., 12 maggio 2006, n. 11004; Cass. civ., 27 settembre 2001, n. 12093;
Cass. civ., 22 maggio 1997, n. 4598), non essendo nemmeno subordinato l'esercizio di tale diritto al rispetto di formalità espressive o di determinate vesti documentali (Cass. civ., ord.
10 novembre 2020, n. 25158; Cass. civ., 11 marzo 2020, n. 6795)
Per consolidato orientamento della Suprema Corte, dunque, il diritto del cliente ex art. 119 TUB ad ottenere copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in
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essere negli ultimi dieci anni ha natura sostanziale e non meramente processuale (cfr. Cass.
n. 24641/2021, in motivazione, che richiama numerosi precedenti conformi)
2.1.1. Ciò che rileva, allora, è la pacifica sussistenza del rapporto contrattuale bancario indicato dal ricorrente, presupposto legittimo della richiesta di ottenere la copia della relativa documentazione, ai sensi del T.U. Leggi Bancarie. Parimenti incontestato è, come detto, l'inoltro della richiesta ex art. 119 TUB, con cui l'opposta ha chiesto la consegna della documentazione contrattuale nonché il riscontro dato dall'opponente, dato in due momenti diversi, con il quale, dapprima, ha consegnato la copia del modulo di richiesta
(unitamente agli estratti conto) e, quindi, abbia invitato l'opposta a consultare le sezioni del sito internet dell'istituto di credito.
2.2. Ciò posto, reputa il Tribunale che, a fronte della genericità della deduzioni operata dalla sig.ra si renda anzitutto necessario perimetrare l'oggetto della propria CP_1 richiesta.
In sede di richiesta ex art. 119 TUB formulata da un'associazione per conto della sig.ra era stata richiesta la “…documentazione relativa al contratto di CARTA CP_1
REVOLVING in oggetto…”, specificando che “…Nello specifico siamo a richiedere
CONTRATTO, ESTRATTO CONTO STORICO…”
Pacifica la consegna degli estratti, avvenuta l'esibizione nelle forme e nei termini sopra indicati, l'opposta ne ha lamentato la parzialità, e in sede monitoria la sig.ra aveva CP_1 in particolare censurato che fosse stato tramesso uno “stralcio” del contratto, indicando la parte mancante nelle condizioni contrattuali non trasmesse.
A ciò ha fatto seguito il decreto ingiuntivo recante l'ordine di consegnare copia del contratto n. 374640015753008.
2.3. Orbene, quanto all'idoneità del Modulo di richiesta Internet Carta American
Express, dall'allegato prodotto sembra che lo stesso sia stato sottoscritto con firma digitale apposta nel sito, come indicato in calce all'allegato prodotto:
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2.3.1. È appena il caso di notare, come già più sopra osservato, che nel presente procedimento che non si deve valutare se il contratto di cui trattasi sia stato concluso nelle debite forme ed abbia il contenuto prescritto dalla legge, bensì individuare la documentazione costituente parte integrante del contratto stesso, come storicamente concluso, e di cui può legittimamente essere chiesta l'esibizione e verificare se, richiesta l'ostensione, questa sia stata o meno integralmente consegnata a seguito dell'istanza presentata.
Nondimeno, in difetto di più puntuali deduzioni da parte dell'opponente (a cominciare dalla modalità di raccolta della sottoscrizione e di sua conservazione) in tale prospettiva il modulo di richiesta non pare potersi ritenere esaustivo della documentazione sottoscritta in quanto risulta prodotta in atti solamente la copia della prima pagina del modulo di richiesta che fu a suo tempo sottoscritto dalla sig.ra privo di ogni condizione contrattuale CP_1 nonché delle pagine successive, laddove, stando al tenore del documento contrattuale, sarebbe stata necessaria, per lo meno, la produzione del contratto sottoscritto digitalmente.
È certamente vero che, dal canto suo, la sig.ra non si sia premurata di CP_1 specificare, non avendo svolto le necessarie deduzioni al riguardo, per quale ragione la copia di tale modulo sarebbe da intendersi solo “parziale” ed incompleta né quale fosse la modalità di sottoscrizione di tali documenti e, in particolare, se questi siano stati, come pare sottoscritti digitalmente;
parimenti veri, ancora, che la sig.ra non ha indicato quali CP_1 documenti avrebbe sottoscritto.
Nondimeno, a fronte dell'esistenza di un diritto da parte del consumatore, lo stesso deve essere salvaguardato, per lo meno con la produzione della documentazione contrattuale relativa al contratto sottoscritto, cosa nella specie non avvenuta.
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2.4. Non è tutto.
In sede di costituzione, la deduzione dell'opposta, nel lamentare l'inadeguatezza di un rinvio ad una pagina internet, è la seguente: la banca non ha consegnato il contratto completo, ma un “modulo di richiesta”, monco (i) delle condizioni generali, (ii) del regolamento europeo e (iii) del documento di sintesi.
2.4.1. Richiamato quanto sopra detto circa il contratto e le condizioni generali, procedendo alla disamina degli elementi indicati in sede di comparsa di costituzione si osserva quanto segue.
In merito al regolamento europeo, si presume che l'opposto intenda fare riferimento alle cd. “IEBCC” “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori”).
Ciò posto, come si evince dal già citato con il quale l'opponente ha curato la trasmissione della documentazione, a fronte della richiesta dell'opposto era stata inviata unicamente copia del “Modulo” e degli estratti conto: quindi, il documento in esame – che deve ritenersi costituire parte integrante del contratto - non risulta essere stato trasmesso.
Lo stesso dicasi per il documento di sintesi del quale non vi è alcuna traccia.
Per quanto riguarda le “informazioni europee di base sul credito ai consumatori”, non è possibile ritenere che queste siano visibili attraverso un mero accesso al sito di un qualsiasi utente, essendo il modulo IEBCC un documento che deve riportare, in sintesi, alcune condizioni specificamente riguardanti il contratto medesimo (tassi, durata, spese, ecc.).
2.5. Ciò posto, è possibile venire al, per certi versi, centrale tema del presente procedimento.
Come già detto, il cuore del presente procedimento verte, essenzialmente, in ordine alla modalità di esibizione e, segnatamente, in ordine alla possibilità di ritenere equipollente alla consegna di tali documenti il rinvio ad un sito contenente il regolamento, le condizioni contrattuali e l'ulteriore documentazione richiesta.
A tale interrogativo deve darsi risposta negativa, per le ragioni che si vanno brevemente ad evidenziare.
2.5.1. Richiamando quanto sopra detto, il fondamento normativo del diritto del cliente a ottenere copia della documentazione va rinvenuto nell'art.119, IV co., D.Lgs n.385/
1993, ai sensi del quale “Il cliente, colui che succede a qualunque titolo e colui che subentra nella amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”.
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Costituisce, invero, principio consolidato in giurisprudenza, quello secondo cui il diritto del cliente alla consegna dei documenti relativi a rapporti bancari ha la consistenza ed il rango di vero e proprio diritto soggettivo autonomo, il quale trova fondamento nei doveri di solidarietà e negli obblighi di pagina 5 di 8 comportamento secondo buona fede nella esecuzione del rapporto e per altro verso sulla disposizione dell'art.119, comma 4,
D.Lgs n.385/1993 (Trib. Udine, sentenza n.64 del 17/1/2011, in Unijuris.it; Trib.
Varese,2/11/2009, in Il Caso.it; Trib. Torino, ord.12/4/2010, in Il Caso.it).
Si è, al riguardo, ulteriormente precisato come l'art.119 TUB debba essere interpretato alla luce della sua ratio ispiratrice, che è quella di permettere al correntista di verificare la corrispondenza tra le condizioni economiche normative cristallizzate nel contratto e quanto compiuto dalla banca durante l'esecuzione del rapporto.
Il diritto alla consegna della documentazione bancaria trova, del resto, referente normativo, oltre che nel citato art.119 TUB, anche nel dovere generale di buona fede nella esecuzione del contratto, scolpito nell'art. 1375 c.c., essendo stato al riguardo chiarito che
“in tema di esecuzione del contratto, la buona fede si atteggia come un impegno o obbligo di solidarietà, che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte;
tra i doveri di comportamento scaturenti dall'obbligo di buona fede vi è anche quello di fornire alla controparte la documentazione relativa al rapporto obbligatorio ed al suo svolgimento” (Cass.27/9/2001 n.12093)
2.5.2. Senonché, proprio muovendoci in tale prospettiva, quanto, in particolare, alla possibilità di risalire alla documentazione accedendo al sito internet ufficiale di Parte_1
(come indicato nel doc. 18), questa presupporrebbe, in primo luogo, che
[...]
l'opponente avesse descritto la modalità di funzionamento delle sito e delle relative partizioni e, ancora, che la sig.ra si fosse registrata come utente e, soprattutto, che CP_1 la documentazione di cui trattasi fosse stata “caricata” nella sua pagina personale, ma il relativo fatto non risulta in causa, non essendo sufficiente che il sito rimandi alle condizioni generalmente applicabili per ciascuna tipologia di carta.
E, si badi, la doglianza, per quanto sommariamente formulata dall'opposta, non attiene semplicemente al fatto che tali documenti non le siano state consegnate direttamente su supporto cartaceo (o durevole), ma proprio alla carente indicazione delle modalità di funzionamento del sito internet ed a quali siano i documenti ivi conservati che non consente in alcun modo di ritenere che quella pagina web rimandi alla documentazione sottoscritta dalla cliente.
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Detto altrimenti, in questa non si vuole negare la possibilità che il diritto alla consegna della documentazione venga soddisfatto anche mediante l'invio di un file scaricabile e stampabile ma il fatto che nella specie non è quello che è accaduto, posto che risulta comunicato unicamente l'indirizzo di una pagina web di cui non è indicato il contenuto, vieppiù, lo si ribadisce, che il modulo di richiesta trasmesso è privo di ogni pur minima indicazione circa i servizi attivati e le condizioni del rapporto, oltre che della sottoscrizione della cliente.
Ciò è ancor più rilevante tanto più se si considera che l'opponente non ha in alcun modo provato che le attuali condizioni pubblicate sul sito siano rimaste del tutto invariate e coincidano esattamente rispetto a quelle vigenti al momento della conclusione del rapporto contrattuale.
Se a ciò si aggiunge l'incompletezza della documentazione contrattuale trasmessa (che si compone, come più sopra detto, di una sola pagina priva di sottoscrizioni e che rimanda ad una sottoscrizione digitale non documentata) si deve inevitabilmente concludere, alla stregua dei superiori principi, che deve escludersi che la resistente abbia CP_3 correttamente osservato il generale principio di buona fede nell'esecuzione del contratto
(artt. 1175 e 1375 c.c.), dal quale scaturisce, tra l'altro, il dovere di fornire alla controparte la documentazione relativa al rapporto obbligatorio ed al suo svolgimento (cfr. Cass. civ., 25 maggio 2017, n. 13258; Cass. civ., 20 aprile 2016, n. 7972; Cass. civ., 12 maggio 2006, n.
11004; Cass. civ., 27 settembre 2001, n. 12093), non essendo sufficiente il mero rinvio ad una pagina internet ed essendo del tutto irrilevante, contrariamente a quanto dedotto all'udienza odierna, la circostanza che ricevuta la PEC, la sig.ra non abbia sollevato CP_1 ulteriori contestazioni, essendo, per contro, evidente la necessità per l'opponente di procedere all'ostensione della documentazione richiesta.
3. L'opposizione è dunque respinta.
L'esistenza di variegati e contrapposti orientamenti della giurisprudenza di merito giustifica l'integrale compensazione delle spese, il che, peraltro, esclude la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c., richiesta da entrambe le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara esecutivo;
➢ compensa le spese.
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Perugia, li 4 giugno 2025
Il Giudice
(dott. Luca Marzullo)
Sentenza resa ex art. 281 sexies e pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinuncianti a comparire ed allegazione al verbale.
Il Giudice
(dott. Luca Marzullo)
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