Articolo 823 del Codice dell'ordinamento militare
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Art. 823. (( (Organici dei generali e dei colonnelli). )) ((1. Le dotazioni organiche complessive per i gradi di generale e colonnello sono le seguenti:
a) generali di corpo d'armata: 11;
b) generali di divisione: 29;
c) generali di brigata: 96;
d) colonnelli: 538))
Entrata in vigore il 8 luglio 2025
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