Art. 823. (( (Organici dei generali e dei colonnelli). )) ((1. Le dotazioni organiche complessive per i gradi di generale e colonnello sono le seguenti:
a) generali di corpo d'armata: 11;
b) generali di divisione: 29;
c) generali di brigata: 96;
d) colonnelli: 538))
a) generali di corpo d'armata: 11;
b) generali di divisione: 29;
c) generali di brigata: 96;
d) colonnelli: 538))