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Decreto 8 aprile 2025
Decreto 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, decreto 08/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
XIII Sezione Civile
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Mario Suriano Presidente dott.ssa Cristina Correale Giudice relatore dott. Mario De Simone Giudice riunito in camera di consiglio, sciogliendo la riserva, ha pronunciato il seguente
DECRETO
Nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 76/2020, avente ad oggetto Impugnazione ex art. 35
D.Lvo 25/2008 promossa da:
, nato in Senegal il 12.02.1963 ID N. CE12612 – C.U.I. Parte_1 Per_1 02AYLQH, rappresentato e difeso dall' avv. Francesca Viviani (C.F.: ), C.F._1 giusta procura in atti
- RICORRENTE -
contro in persona del Ministro pro tempore, domiciliato presso la Controparte_1
COMMISSIONE Controparte_2
DI CASERTA
[...]
- RESISTENTE -
e
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto il ricorso proposto dal richiedente la protezione internazionale in data 03/01/2020 avverso il provvedimento della Commissione territoriale suindicata emesso il
5.11.19, con il quale veniva rigettata la domanda di riconoscimento della protezione internazionale e quella di protezione speciale.
Il ricorrente censura il provvedimento della Commissione territoriale che non avrebbe valutato adeguatamente le dichiarazioni rese con riguardo alla specifica vicenda personale e non avrebbe considerato l'effettiva ed attuale situazione generale del Senegal. Chiede, pertanto, che gli venga riconosciuto il diritto alla protezione sussidiaria o, in via subordinata il diritto alla protezione umanitaria in via ulteriormente gradata il diritto d'asilo costituzionale ex art. 10, co.
3. Con decreto del Presidente del Tribunale n.66/24 il fascicolo è stato assegnato al giudice Correale, designato pertanto come relatore, in sostituzione del giudice Corso ed è stata fissata udienza il
23.10.2024, sostituita con il deposito di note ex art 127 ter cp.c. entro il termine perentorio del
23/10/2024. La Commissione territoriale si è costituita in giudizio depositando copia degli atti del procedimento e ha chiesto il rigetto del ricorso. Il PM ha concluso per il rigetto del ricorso. All'esito del termine su indicato, il giudice rilevata l'impossibilità tecnica di visionare gli allegati alla comparsa di costituzione di parte resistente, rinviava all'udienza del 05.02.2025 anche al fine di procedersi al libero interrogatorio del ricorrente, invitando la CT a depositare gli allegati in formato compatibile con il PCT. All'udienza del 05.02.2025, nessuna delle parti è comparsa e il giudice, rilevato che parte ricorrente non aveva depositato la ricevuta di ritorno della raccomandata contenente il diniego né attestazione delle Poste circa la data di consegna, ai fini della prova della tempestività del ricorso, rinviava la causa all'udienza del 01.04.2025, disponendo la sostituzione con il deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c. al solo fine di consentire al ricorrente di documentare la data di notifica del provvedimento impugnato. All'esito dell'udienza cartolare, rilevato che nessuna delle parti depositava note in sostituzione dell'udienza, il giudice riservava la causa al collegio per la decisione. La presente controversia è disciplinata dall'art. 35-bis d.lgs. 25\2008, entrato in vigore a decorrere dal 18.08.2017 per effetto del d-l. n. 13/2017, convertito con modificazioni nella legge 46/2017, perché ha ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale e di mancato riconoscimento, in subordine, del diritto alla protezione speciale, come tale rientrante nel novero di quelli previsti dall'art. 35 del citato d.lgs. 25. La materia inerente al riconoscimento della protezione internazionale è disciplinata, sotto il profilo sostanziale, dal d.lgs. del 19.11.2007 n. 251, con il quale è stata attuata la direttiva 2004/83/CE, recante norme minime sull'attribuzione ai cittadini di Paesi terzi ed apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.
Tutte le questioni di natura formale vanno esaminate congiuntamente al merito, in quanto, in ogni caso, l'adito giudice non è esonerato dall'obbligo di esaminare il merito della domanda, come da giurisprudenza che si condivide e per la quale “il giudizio introdotto dal ricorso dell'interessato avverso il rigetto dell'istanza di protezione internazionale da parte dell'apposita Commissione, non ha ad oggetto il provvedimento amministrativo, bensì il diritto soggettivo dell'istante alla protezione invocata. E infatti la legge (d.lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 10 cit.) stabilisce che la sentenza del tribunale può contenere, alternativamente, il rigetto del ricorso ovvero il riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria, e non anche il puro e semplice annullamento del provvedimento della Commissione” (Cass., ord.
9.12.2011 n. 26480; Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 420 del 13/01/2012; Cassazione civile, sez.
VI, 22/03/2017, n. 7385, Cassazione civile, sez. I , 23/11/2020, n. 26576; Cassazione civile sez. VI, 25/02/2022, n.6374, per la quale “questa Corte ripete stabilmente che, in tema di protezione internazionale, poiché oggetto del giudizio introdotto non è tanto il provvedimento negativo della
Commissione territoriale quanto, piuttosto, l'accertamento del diritto soggettivo del richiedente alla protezione invocata, ne consegue che il tribunale ha l'obbligo di pronunciarsi nel merito”). In sede di audizione dinanzi alla Commissione territoriale il richiedente protezione ha dichiarato di essere cittadino senegalese, nato a [...]; di etnia wolof e di religione musulmana;
di essersi trasferito a Thies con lo zio dopo il ciclo di studi primari e di aver continuato gli studi fino a conseguire la maturità all'età di 18-19 anni. Di non aver mai lavorato nel suo Paese di origine ma solo negli altri Stati in cui si è recato dopo la maturità. È orfano di entrambi i genitori, ha quattro fratelli e una sorella;
si è separato dalla moglie nel 2001 a causa della distanza, visto che da tempo non viveva più in Senegal, ed ha tre figli nati in Senegal rispettivamente il 31/10/1991, 27/11/1995 e 12/03/2000. CO vivono a Gossas da soli perché ormai grandi mentre la madre vive in Mali. Da poco ha ripreso i contatti con i primi due figli, che non sentiva dal 2010, grazie all'aiuto di un amico che è riuscito a reperire i loro numeri di telefono;
l'ultimo non lo sente da molto tempo. In merito alla sua vicenda personale, posta alla base dell'espatrio, ha riferito che dopo la maturità, per mero spirito di avventura, ha iniziato a viaggiare, recandosi in Mauritania, Mali e Costa d'Avorio, facendo rientro in Senegal per massimo tre mesi all'anno. In Costa d'Avorio ha vissuto per 7 anni dal 1992 al 1997 ed ha avuto una relazione omosessuale con un suo vicino di casa, pur facendo regolarmente rientro in Senegal dalla moglie da cui ha poi avuto 3 figli. In Costa d'Avorio ha ottenuto un visto Schengen che gli ha permesso di raggiungere la Francia e poi l'Italia dove aveva due cugini. È giunto qui il 26 settembre del 1997 con l'obiettivo di migliorare le sue condizioni di vita e dopo un periodo vissuto in Calabria si è trasferito a Reggio Emilia, dove ha sempre lavorato ed è divenuto anche il segretario generale dell'associazione locale dei senegalesi. Ha precisato che a
Reggio Emilia non ha mai avuto relazioni omosessuali poiché era molto conosciuto in ragione della sua carica. In Italia ha soggiornato con regolari permessi di soggiorno, di cui l'ultimo scaduto nel 2010 e non rinnovato poiché, dopo aver fatto la domanda di rinnovo, era tornato in Senegal a prendere i suoi figli per portarli in Italia e la Questura non era riuscita a rintracciarlo. Nel 2009-2010 è ritornato in Senegal in auto per preparare la documentazione necessaria al fine di portare i figli in Italia;
tuttavia, in tale circostanza è stato scoperto mentre era in atteggiamenti intimi con un suo amico, anche lui senegalese, conosciuto in Italia, che non vedeva da circa 3 anni, con il quale si era appartato in una zona isolata. Ha specificato che aveva conosciuto quest'uomo nell'agosto del 2005 in un paesino della Calabria, Mandatoriccio, dove egli si recava in estate per svolgere l'attività di venditore ambulante;
tra di loro era nata una sorta di relazione, pur sentendosi spesso al telefono, si vedevano solo nel mese di agosto giacché l'amico durante l'anno viveva a Napoli. La loro relazione era durata sino al 2007, anno in cui l'amico era tornato in Senegal per curare gli affari del padre deceduto.
Il giorno dopo essere stato scoperto in atteggiamenti intimi con questo vecchio amico ritrovato in Senegal dopo tanti anni, il ricorrente era stato contattato da suo fratello con toni ostili;
costui in particolare gli aveva fatto capire di sapere della sua relazione omosessuale e si era mostrato preoccupato rispetto alla sua decisione di portare i figli in Italia, intimorito dal fatto che egli potesse far condurre loro la sua stessa vita. A specifica domanda della CT, risponde che la notizia del suo incontro intimo con il vecchio amico non era trapelata nella comunità e che nemmeno i suoi figli lo avevano saputo;
solo suo fratello ne era stato messo a conoscenza da qualcuno, ma non sa dire da chi. A quel punto il ricorrente era andato in Mauritania per riflettere sul da farsi;
ritornato a casa per prendere i documenti per il viaggio ed i figli, non li aveva trovati e chiedendo ad alcuni conoscenti aveva scoperto che erano stati portati via dai suoi fratelli. Due giorni dopo qualcuno aveva bussato alla sua porta per avvisarlo che gli stavano incendiando l'auto. Durante i successivi otto mesi in cui è rimasto in Senegal, ha cercato di rintracciare i suoi figli ma invano, per cui – avendo finito i soldi- ha poi deciso di ritornare in Italia. Qui è andato inizialmente a Reggio Emilia ma poi si è spostato a Caserta, avendo appreso da un amico che suo cugino aveva raccontato cose “strane” su di lui e che per questo alcuni senegalesi lo stavano cercando, probabilmente per prendere un suo oggetto personale o le sue impronte in modo da poter fare un rito spirituale. Ha riferito che probabilmente questo suo cugino di Reggio Emilia aveva saputo da suo fratello della sua relazione omosessuale in
Senegal ma che certamente i fratelli non lo avevano detto a nessun altro in Senegal, trattandosi di una notizia riservata. Risponde alla CT di provare attrazione sia per gli uomini che per le donne e che se tornasse in Senegal, potrebbe avere problemi con i suoi fratelli a causa di ciò. Ha risposto che sia in Senegal che a Reggio Emilia aveva sempre tenuto per sé questa cosa, poiché è una cosa di cui non si può parlare.
Attualmente sente i suoi figli su WhatsApp e crede che non sappiano di quanto accaduto in Senegal con il suo vecchio amico. Non ha mai raccontato questa cosa agli amici senegalesi con cui viveva a Reggio perché in Senegal non se ne parla. Ha precisato che nel suo Paese di origine l'omosessualità non è socialmente accettata, benché non sia reato. Ha raccontato infatti di aver visto un video su
Youtube in cui è stata impedita la sepoltura ad un senegalese in quanto omosessuale. A domanda del funzionario della CT, ha risposto che crede che la notizia del suo incontro intimo con l'amico sia giunta in Italia per colpa dei fratelli che hanno parlato con i cugini che vivono qui. Perciò ha deciso di lasciare Reggio Emiliaci, temendo che il cugino potesse sottoporlo a dei riti magi, come prendere l'impronta del suo piede o alcuni vestiti ed utilizzarli per svolgere questi riti. Ha riferito che mentre era in Emilia-Romagna aveva presentato in Questura la richiesta di rinnovo del permesso, ma di non aver mai ricevuto risposta probabilmente perché la Questura non era riuscito più a contattarlo quando era andato via da Reggio Emilia, giacché aveva anche cambiato numero di telefono. Circa le sue precedenti esperienze omosessuali, ha raccontato che dopo la prima relazione avuta nel 1992 in Costa d'Avorio con il suo vicino di casa, aveva avuto solo quella relazione con il senegalese conosciuto in Calabria In tempi recenti riferisce di aver avuto una liaison di una notte con un italiano a Brindisi, conosciuto in un bed and breakfast e poi da 6 mesi una relazione occasionale con un trans italiano che vive a Bagnoli, conosciuto su Fb. Al contempo frequenta anche una ragazza senegalese che ha una figlia e che nulla sa circa le sue relazioni omosessuali. Si dichiara bisessuale. In caso di rientro in Patria teme che i suoi fratelli possano sottoporlo a qualche rito mistico. Dal Senegal è tornato in Italia nel Marzo del 2010 e ha lavorato come commerciante ambulante e nelle piantagioni di frutta. Ha presentato la domanda di protezione solo nel 2017 poiché, in seguito ad un controllo fatto dai carabinieri, si è scoperto che era ricercato dalla Questura di Reggio Emilia per immigrazione clandestina, così ha deciso di risolvere il problema formulando l'istanza di protezione internazionale. Dal ritorno in Italia ha lavorato senza contratto come bracciante agricolo e vive a San Nicola la Strada con un ragazzo della Nigeria e uno del Mali. L'Autorità amministrativa ha ritenuto credibili le sole dichiarazioni relative all'etnia, la fede religiosa e la cittadinanza;
di converso non credibili, perché troppo generiche, sommarie e impersonali quelle afferenti il narrato posto a fondamento della domanda di protezione con riguardo al rischio di persecuzione o di trattamenti inumani o degradante cui teme di poter andare incontro a causa del fatto di sentirsi attratto anche dagli uomini. Pertanto, la CT non ha riconosciuto alcun tipo di protezione.
Nel ricorso introduttivo, il ricorrente ha censurato la decisione della PA senza aggiungere alcun elemento ulteriore al racconto fornito alla Pa, che è rimasto pertanto invariato.
In primis il Collegio evidenzia che parte ricorrente non ha provato la tempestività del ricorso proposto, avendo omesso di depositare la ricevuta di ritorno della raccomandata contenente il diniego o altro documento attestante la data di consegna al ricorrente di tale diniego, da cui decorre il termine di 30 giorni per impugnare, dettato dall'art. 35 bis d.lgs 25/08. Infatti, osserva il Collegio che non ha alcun rilievo probatorio l'annotazione a penna apposta sulla prima pagina del diniego (recante come data di notifica quella del 5.12.20), depositata in atti, che non costituisce data certa, in mancanza di sottoscrizione da parte dell'agente notificatore o di timbri comprovanti l'autore dell'annotazione o di attestazione delle Poste circa la data di consegna della raccomandata. L'art. 35 bis d.lgs 25/08 stabilisce, in via ordinaria, al comma 2, che il termine per proporre l'opposizione è di trenta giorni (60 giorni ove il ricorrente risieda all'estero) e decorre dalla notificazione del provvedimento emesso dalla Commissione o – in mancanza di notifica – dal giorno in cui il ricorrente ne abbia avuto conoscenza.
Nel caso di specie, il deposito telematico del ricorso, avvenuto il 3.1.2020, si è perfezionato lo stesso giorno, con l'iscrizione a ruolo della causa in pari data. Alcune considerazioni preliminari vanno svolte in ordine al dies a quo per la decorrenza del termine per impugnare di 30 giorni. Parte ricorrente non ha depositato alcun atto da cui inferire in modo certo quando abbia avuto contezza del provvedimento di diniego qui impugnato, né ha articolato alcuna richiesta di prova a suffragio dell'asserzione, contenuta in ricorso, di aver ricevuto la raccomandata contenente il diniego in data 5.12.20. Si evidenzia, infine, per completezza che, con ordinanza resa all'udienza in presenza del 5/02/2025, cui nessuna delle parti compariva, pur avendone ricevuto rituale comunicazione a mezzo pec da parte della cancelleria, il giudice designato rinviava in prosieguo all'udienza cartolare del 1.4.25, onerando parte ricorrente di fornire la prova della data di ricevimento della raccomandata contenente il provvedimento di diniego entro il medesimo termine del 1.4.25, ma nulla depositava parte ricorrente. In conclusione, parte ricorrente non ha provato quale sarebbe la data in cui avrebbe avuto effettivamente conoscenza del provvedimento e che a suo dire dovrebbe identificarsi come dies a quo, venendo meno all'onere, incombente sul ricorrente, di dimostrare la tempestività del ricorso. Non è, infatti, ammissibile che il ricorrente possa indicare a suo piacimento una qualunque data da cui far decorrere il termine di impugnazione, senza offrire alcuna prova al riguardo, come avvenuto nel caso in esame. Ne consegue la tardività del ricorso.
In ogni caso il Collegio ritiene che il ricorso sia comunque infondato nel merito e che non possa trovare accoglimento.
Il Collegio ritiene che nel merito gli elementi materiali relativi alla cittadinanza, la fede religiosa, l'etnia, il livello di istruzione e la zona di provenienza risultano credibili alla luce della lingua parlata e delle dichiarazioni rese in sede di audizione con l'autorità amministrativa. Il collegio ritiene che i motivi posti a fondamento della domanda di protezione internazionale, presentata dal ricorrente solo nel 2017 sebbene abbia riferito di essere arrivato in Italia nel 1997, non siano attendibili e che pertanto la domanda di protezione internazionale debba essere rigettata.
In primo luogo, il Collegio evidenzia che la domanda è stata presentata dal ricorrente con estremo ritardo, a distanza di molti anni dal suo arrivo in Italia e che ciò costituisce forte indizio di inattendibilità del narrato. Infatti, egli ha riferito di essere arrivato in Italia nel 1997 e che all'epoca aveva già avuto una lunga relazione omosessuale in Costa d'Avorio pur mantenendo i contatti con la sua famiglia e sua moglie in Senegal, dove tornava regolarmente per almeno 3 mesi all'anno: non appare plausibile che il ricorrente che già nel 1997 aveva realizzato il suo orientamento sessuale, abbia percepito di sentirsi in pericolo in caso di rimpatrio nel suo paese di origine, dove peraltro era tornato tra il 2009 ed il 2010, solo nel 2017 allorquando presentava la domanda di protezione internazionale, peraltro a distanza di molti anni anche dai fatti asseritamente accaduti in Senegal nel
2009-2010 e del suo successivo rientro in Italia nel 2010.
Si evidenzia, a questo proposito, che il ricorrente era tornato in Senegal nel 2009 e vi era rimasto sino al 2010, tranne un periodo in Mauritania, senza avere particolari problemi pur dopo essere stato visto baciare un altro uomo. A precisa domanda della CT, egli ha risposto che i suoi fratelli non avevano detto a nessuno in Senegal di tale fatto e che la notizia non era trapelata, tanto che – dopo un periodo in Mauritania- era tornato a vivere in Senegal per 8 mesi senza problemi, decidendo infine di ripartire per l'Italia nel 2010 solo perché aveva finito i soldi. Non appare credibile che, a fronte dello stigma sociale nei confronti degli omosessuali in Senegal, di cui il ricorrente ha riferito nel verbale di audizione alla CT ed in ricorso, egli non abbia patito alcuna violenza o minaccia in Senegal, dopo essere stato scoperto mentre si baciava con un uomo, e che addirittura la notizia sia stata tenuta segreta non solo dai suoi fratelli, ma anche dal soggetto che lo avrebbe visto in compagnia del suo vecchio amico senegalese con cui aveva avuto asseritamente una relazione in Italia.
A ciò si aggiungano i rilievi di inattendibilità del narrato esposti dalla CT nel diniego, che il Collegio condivide alla luce della completezza della motivazione, che si richiama in parte qua. Da tutto ciò deriva, secondo il collegio, l'inattendibilità delle dichiarazioni che costituiscono il nucleo fondante della domanda di protezione internazionale, alla luce anche delle lacune e delle incongruenze già evidenziate dalla CT, che non sono state in alcun modo chiarite né nel ricorso introduttivo, estremamente generico, né nel corso del giudizio. A questo proposito si evidenzia che parte ricorrente non è comparsa all'udienza del 5 febbraio 2025 fissata per il libero interrogatorio, nonostante la rituale comunicazione dell'ordinanza riservata del giudice designato effettuata dalla cancelleria all'avv. Viviani a mezzo pec in data 25.10.24, regolarmente ricevuta.
Il ricorrente si è dunque sottratto senza giustificato motivo al libero interrogatorio disposto dal giudice designato, con ciò venendo meno al suo onere di allegare in modo chiaro e compiuto tutti gli elementi posti a fondamento della domanda di protezione internazionale e di compiere ogni sforzo per circostanziare la domanda, come richiesto dall'art. 3 co. 5 d.lgs 251/07. Inoltre, il ricorrente non ha prodotto prove a sostegno dei fatti narrati e per i motivi esposti egli non si può giovare dell'agevolazione dell'onere della prova, prevista dall'art. 3, comma 5, d.lgs. 251 cit., perché le sue dichiarazioni appaiono generiche e contraddittorie, sebbene la p.a. lo abbia interrogato sugli elementi principali, giacché nemmeno in ricorso o in questo giudizio sono stati offerti elementi specifici in ordine alle lacune ed alle incongruenze del narrato, già evidenziate dalla
CT nel diniego.
Ne consegue il rigetto della domanda di rifugio e di quella della protezione sussidiaria per l'inattendibilità del narrato nonché alla luce delle fonti internazionali consultate dal collegio, da cui emerge che il Senegal non versa in una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato ex art. 14 lett. C) d.lgs 251/07.
Nello specifico, dalle fonti internazionali consultate nell'esercizio dei poteri di ufficio, non emerge in ordine alla situazione attuale del Senegal che il Paese versi in una situazione di violenza indiscriminata derivante da situazioni di conflitto armato interno o internazionale. [sulla situazione di sicurezza del Senegal, vedasi, inter alia: AI – Amnesty International: Senegal 2020, 7 April 2021 su https://www.ecoi.net/en/document/2048750.html ; AI – Amnesty International, Human Rights in
Africa: Review of 2019 - Senegal [AFR 01/1352/2020], 8 April 2020, https://www.ecoi.net/en/document/2028286.html; USDOS – US Department of State: 2020 Country Reports on Human Rights Practices: Senegal, 30 March 2021 https://www.ecoi.net/en/document/2048173.html ; Freedom House: Freedom in the World 2019 -
Senegal, 4 February 2019, https://www.ecoi.net/en/document/2008221.html; Commissione
Nazionale per il Diritto di Asilo, Senegal – Focus Paese, 11 Ottobre 2018, https://coi.easo.europa.eu/administration/italy/PLib/01102018_SENEGAL_Focus_Paese.pdf). Nella nota dell'Unità COI della Commissione Nazionale per il diritto di asilo del 1.10.18 si legge che: “La questione della Casamance costituirà senz'altro un elemento determinante nella campagna elettorale per le presidenziali del 2019. Il partito del Presidente (BBY, Per_2 Persona_3 Per_
aveva infatti vinto 15 seggi parlamentari dei 16 assegnati alla che,
[...] Parte_2 pertanto, parte favorito, dovrà accrescere ed intensificare interventi concreti e segnali in direzione della zona, sia in termini di sicurezza che di sviluppo economico, in quanto dovrà subire la campagna del neo-candidato (attualmente sindaco di , ex-uomo forte Persona_4 Per_5 del Presidente Wade nei primi anni 2000”. Il rapporto del Dipartimento di Stato Americano sottolinea come nel corso dell'anno 2019 gli episodi di violenza sporadica verificatisi nella sono da associare più all'attività Parte_2 criminale che direttamente al conflitto separatista, considerando infatti che gran parte degli associati al Movimento stesso hanno cominciato a derubare e molestare le popolazioni locali1.. Anche
l'organizzazione non governativa internazionale Freedom House evidenziava come fosse ancora in corso, durante il 2019, nella regione della un conflitto separatista di “bassa intensita'”2 Parte_2
Amnesty International riporta che il 27 ottobre 2019 , una figura leader Persona_6 nonche' portavoce del MDFC, veniva ucciso e altre tre persone ferite, nel corso di una cerimonia tradizionale mentre le autorità annunciavano l'apertura di una indagine3. In una dichiarazione congiunta i rappresentanti del Presidente del Senegal e del hanno dichiarato “la necessità di CP_3 riprendere trattative regolari attraverso la mediazione di Sant'Egidio per dare nuovo slancio al processo di pace in . (CNDA, Senegal - Ribelli di nella regione di Sédhiou, Parte_2 Persona_7
08/04/2019 ; Communita Sant'Egidio, Senegal: riprese le trattative per la pace in Parte_2 Casamance, 2 marzo 20205). Secondo Amnesty International, nel 2020 vi è stata una ripresa di sporadici attacchi contro obiettivi militari da parte di presunti appartenenti alle Forze Democratiche del Movimento di che ha minato alla base il fragile status quo nella Casamance CP_4 meridionale raggiunto dopo l'accordo di pace del 2004. A settembre e ottobre, diversi soldati sono stati uccisi. In risposta, l'aviazione aerea senegalese ha attaccato aree ritenute essere basi del MFDC6. La stessa fonte riporta che la ripresa di ostilità intermittenti in ha causato lo Parte_2 sfollamento di centinaia di persone dalle loro abitazioni nella periferia di la città Per_5 principale della Alcune persone sono fuggite da aree bombardate dagli aerei militari Parte_2 mentre altri, residenti attorno al villaggio di Baraf vicino sarebbero stati cacciati dalle Per_5 loro case da presunti membri del e gli è stato vietato di tornare a coltivare i loro terreni. Il 15 CP_3 giugno 2020 due soldati sono rimasti uccisi e altri feriti nell'esplosione di una mina anticarro mentre il loro veicolo transitava tra i villaggi di Diagnon e Mbissine nella regione orientale7.
Secondo il National Center for Mine Action in Senegal (Cnams) le mine anti-uomo sono disseminate un po' dappertutto lungo le strade sterrate, i sentieri e i campi della dove Parte_2 oggi rimangono da bonificare circa 1,2 milioni di metri quadrati di terreno. La presenza delle mine, tra le altre questioni, rende un territorio ancora instabile politicamente anche estremamente pericoloso per le popolazioni che vi abitano per l'impossibilità di coltivare i campi e quindi di sopravvivere.
Al 20 giugno 2020, le operazioni militari risultavano in corso nella regione della con un Parte_2 alto rischio di maggiori tensioni e scontri armati nella zona8.
Le fonti consultate di ufficio dal collegio evidenziano, in particolare, che un'operazione militare, ad opera dell'esercito senegalese, è iniziata il 26 gennaio 2021 nella regione meridionale del Senegal contro gli indipendentisti del Movimento delle forze democratiche di Parte_2 L'«operazione di messa in sicurezza» della come è stata denominata dall'esercito Parte_2 senegalese, interessa la parte meridionale del dipartimento di principalmente Per_5 polarizzata dai comuni di e (quest'ultimo comune Persona_8 Per_9 Per_10 Per_11 si trova nel dipartimento di Goudomp, regione di Sédhiou), una zona vicino alla frontiera con la Guinea Bissau.
Fonti giornalistiche affermano che, dopo degli intensi bombardamenti aerei e di artiglieria tra a la frontiera della Guinea-Bissau, reparti dell'esercito avrebbero attaccato tre basi degli Pt_3 indipendentisti, i quali si sono ritirati in un'area forestale9. Le operazioni di sicurezza sono state lanciate in risposta alla accresciuta insicurezza in queste zone e alle minacce dei gruppi armati contro i civili di ritorno nella zona che erano stati costretti a fuggire a causa del conflitto separatista tra il 1982 e il 200610.
Per il 2021 LE (https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard) riporta 52 eventi nella regione della (regioni di Sedhiou e Kolda) con un totale di 14 vittime segnalate: 8 Parte_2 Per_5 battaglie, circoscritte alla regione di 39 rivolte e proteste;
5 esplosioni e scontri armati. Per_5 Per il 2022 (https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard) ha registrato 38 eventi violenti nella regione Pt_4 della (regioni di Sedhiou e con un totale di 14 vittime segnalate: 9 Parte_2 Per_5 Per_13 battaglie, circoscritte alla regione di con 11 vittime segnalate;
25 rivolte e proteste;
1 Per_5 esplosione e scontro armato con numero di vittime ignoto;
3 episodi di violenza contro i civili.
Per i primi nove mesi del 2023 (https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard) riporta 64 Pt_4 eventi violenti nella regione della (regioni di Sedhiou e con un Parte_2 Per_5 Per_13 totale di 18 vittime segnalate: 2 battaglie, con 1 vittima segnalata;
60 rivolte e proteste, con 17 vittime segnalate;
2 episodi di violenza contro i civili. Gli eventi riportati si sono verificati principalmente nell'area di e Sedhiou. Per_5
Alla luce delle recenti fonti internazionali consultate, il Collegio ritiene di escludere che in Senegal
e sin anche nella regione di che peraltro non è quella di provenienza del ricorrente il Parte_2 quale ha dichiarato di essere nato e vissuto a GOSSAS;, nella omonima regione, vi sia allo stato attuale il rischio di un danno grave come qualificato dall'art. 14 lett. C d.lgs. 251/07, non versando il paese in una situazione di violenza indiscriminata derivante da situazioni di conflitto armato, come si evince dai dati su riportati, che non descrivono uno scenario di violenza indiscriminata, né il ricorrente ha esposto alcun motivo da cui inferire che nel suo caso specifico il rischio sarebbe aumentato (si richiama in proposito la ben nota sentenza della CGUE Elgafaji, sez. IV 30 gennaio 2014 n. 285, al cui orientamento il collegio aderisce).
Questa situazione di violenza indiscriminata non esiste in nessuna zona Senegal alla luce delle fonti su indicate e non si configura, allo stato, nemmeno nella zona della nella quale è Parte_2 ampiamente presente lo Stato (cfr., Amnesty International, Senegal 2022, 27.3.2023, su ecoi.net;
USDOS – US Department of State, Country Report on Human Rights Practices 2022 – Senegal, 20.3.2023, su ecoi.net, secondo cui In the southern Casamance region, situated between The
Gambia and Guinea-Bissau, a low-level insurgency between security forces and armed separatists continued. Sporadic incidents of violence occurred in the involving individuals Parte_2 associated with various factions of the separatist Movement of Democratic Forces of the
In January the Movement of Democratic Forces of the Casamance killed four members Parte_2 of the army and captured seven, releasing them in February. The government regularly investigated and prosecuted these incidents, tradotto, Nella regione meridionale della situata tra il Parte_2
Gambia e la Guinea-Bissau, è continuata un'insurrezione di basso livello tra forze di sicurezza e separatisti armati. Nella si sono verificati sporadici episodi di violenza che hanno Parte_2 coinvolto individui associati a varie fazioni del Movimento separatista delle Forze Democratiche della A gennaio il Movimento delle Forze Democratiche della Casamance ha ucciso Parte_2 quattro membri dell'esercito e ne ha catturati sette, liberandoli a febbraio. Il governo ha regolarmente indagato e perseguito questi incidenti..; World Report 2022 – Senegal, HRW,
13.1.2022, su ecoi.net; Freedom in the World 2022 – Senegal, Freedom House, 24.2.2022, su ecoi.net; Amnesty International, Senegal 2021, 29.3.2022, su ecoi.net; Department of CP_11
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: BTI 2021 Country Report Senegal, 24.2.2022, su ecoi.net; (Information on Controparte_12 forced recruitment by secessionist rebel group(s), including the “Mouvement des Forces Démocratiques de Casamance” (MFDC), in 2013, in the Casamance region, Easo query,
26.4.2018, su ecoi.net). Ne consegue il rigetto integrale della domanda di protezione internazionale.
Si deve esaminare a questo punto la domanda di protezione umanitaria, adesso denominata protezione speciale, alla luce delle modifiche introdotte dal DL 130/20, convertito in L. 173/20, immediatamente applicabile anche ai giudizi in corso ai sensi dell'art. 15, formulata in via subordinata nel ricorso introduttivo del giudizio alla luce della situazione di insicurezza della sebbene il ricorrente provenga invero dalla regione di Tambacounda, e di una generica Parte_2 situazione di violazione dei diritti umani in Senegal.
A tale proposito, va premesso che il D.L. nr. 130/2020 – in vigore dal 22.10.2020 – conv. in L.
173/20 con modifiche, ha comportato nuovamente la modifica degli artt. 5 comma 6 e 19 del D.lvo 286 del 1998 e dell'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08. In particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera e) del citato d-l 130 conv. in L. 173/20 ha modificato nuovamente l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così statuendo «1.1 Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». Si prevede inoltre che “1.2 Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al
Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.” L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha ripristinato il riferimento nell'articolo 5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano». Circa le disposizioni transitorie, l'articolo 15, comma 1, prevede, infine, che le norme di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) e lett. e) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali. Con le nuove disposizioni, come reso evidente anche dalla lettura dei lavori preparatori del d-l 130, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo
10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali). I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni , invero, sono ricognitivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinchè egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001, n. 105; 8 luglio 2010, n. 249).
Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il collegio che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per protezione speciale, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (vds. tra le altre SU 29454/19), dall'altro, va tenuta a mente la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3 CEDU ed art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea. Anche con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, nonché di protezione della salute nel rispetto della
Convenzione di Ginevra firmata il 28 luglio 1951, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – il Collegio ritiene sussistente il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare nonché del diritto alla salute, ovvero dei diritti riconosciuti dalla Convenzione di Ginevra sui rifugiati e dalla Carta Europea. Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Si richiede, quindi, l'apprezzamento del rischio di compromissione di diritti fondamentali scaturente dal rimpatrio, in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero.
Nel caso concreto, il ricorrente è arrivato in Italia nel 1997, quando aveva già trentun anni, ed ha ottenuto un permesso per motivi di lavoro, rinnovatogli sino al 2010. Successivamente egli ha fatto rientro nel paese di origine per quasi un anno, con l'intento di portare qui i suoi figli. Faceva quindi rientro in Italia dove, tuttavia, non riusciva ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro per carenza dei requisiti, come si legge nel provvedimento della Questura in atti. Solo nell'anno 2017 presentava, del tutto tardivamente domanda di protezione internazionale e di protezione speciale, senza documentare né di aver effettivamente vissuto in Italia dal momento della suddetta domanda sino al deposito del ricorso, né tanto meno di aver compiuto un percorso di integrazione sul territorio nazionale, tale che il suo rimpatrio potrebbe costituire una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare. Infatti il ricorrente, pur essendo stato titolare -sin dalla presentazione della domanda di protezione internazionale nel 2017- di un permesso di soggiorno per attesa asilo, non ha mai raggiunto una stabilità lavorativa nel territorio nazionale e tantomeno ha dimostrato di aver effettuato percorsi di integrazione sociale, come l'apprendimento della lingua italiana o di formazione lavorativa o di volontariato, presupposto per una effettiva integrazione di talché il suo allontanamento non potrebbe in alcun modo costituirebbe una lesione del suo diritto alla vita privata e familiare. Egli non ha depositato alcuna documentazione a sostegno della domanda subordinata di protezione speciale. Allo stesso tempo, si evidenzia che il ricorrente, che è un uomo adulto ed in buona salute -in allegazioni specifiche in senso contrario-, ha ancora una famiglia di riferimento nel paese di origine, in particolare due figli maggiorenni con cui è rimasto in contatto.
In conclusione, non ricorrono in atti documenti attestanti un duraturo impegno lavorativo oppure sociale del ricorrente, il quale pertanto non ha dimostrato in alcun modo di essersi integrato e radicato nel territorio nazionale al punto che il suo allontanamento costituirebbe una lesione del suo diritto alla vita privata e familiare. Al contrario egli ha riferito di aver più volte fatto rientro in patria senza problemi e di essere regolarmente in contatto con i suoi figli in Senegal. Occorre, inoltre, ribadire che l'orientamento giurisprudenziale condiviso da questo collegio sottolinea la ricaduta sul ricorrente del mancato adempimento all'onere probatorio con riguardo ai fatti concernenti l'integrazione sul territorio nazionale, rispetto ai quali questi non riveste una posizione svantaggiata tale da giustificare l'esercizio del potere istruttorio officioso, peraltro impedito dalla mancanza di attività assertiva (“4.10. La cooperazione istruttoria, per definizione, agisce solo sul terreno della prova e circoscrive significativamente l'operatività della regola dell'onere probatorio, derogata in questa materia dal principio del cosiddetto "onere probatorio attenuato", tratteggiato per la prima volta nella giurisprudenza di questa Corte dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 27310 del 17.11.2008 che ha affermato che spetta al giudice cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche di ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione politica del Paese di origine.
4.11. L'onere probatorio attenuato e il dovere di cooperazione istruttoria concernono "la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati", come precisa inequivocabilmente del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3. 4.12. La cooperazione istruttoria viene quindi invocata, del tutto fuor di luogo e senza base normativa, al di là di quest'ambito per evocare una sorta di generico favor per il richiedente asilo, in contrasto con il principio generale di imparzialità e neutralità del giudice. In questa prospettiva è stato osservato che il dovere di cooperazione officiosa che grava sul giudice del procedimento volto al riconoscimento della protezione internazionale riguarda il profilo istruttorio e l'assunzione di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine del richiedente e non certo le forme e le modalità di introduzione della domanda giudiziale, laddove il richiedente fruisce, eventualmente anche attraverso il patrocinio a spese dello Stato, di congrua assistenza tecnica (Sez.
1, n. 22120 e 22123 entrambe del 20.1.2020).
4.13. Il principio, alla luce della sua stessa ratio ispiratrice, non opera neppure sul piano probatorio in relazione a quelle circostanze per le quali il richiedente asilo non si trova in situazione di "minorata difesa", come quelle attinenti alla sua integrazione sociale e lavorativa in Italia, rilevante ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria in regime transitorio o della nuova protezione speciale introdotta dal D.L. 21 ottobre
2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173. In relazione a tali circostanze per le quali il richiedente asilo non soffre svantaggi particolari di disagio probatorio nell'accesso a documenti e informazioni, rispetto ai quali anzi si trova in posizione di vicinanza o riferibilità, non vi è nessuna ragione che giustifichi l'eccezionale deroga ai principi generali al principio di neutralità del giudice e alla distribuzione a carico delle parti dell'onere probatorio e non vi è nessuna norma, in ogni caso, che la preveda.
4.14. Del resto la stessa sentenza delle Sezioni
Unite n. 24413 del 2021 al p. 45 fa riferimento all'onere probatorio del richiedente allorché attribuisce rilievo al grado di integrazione che egli "dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano".” (Cassazione civile sez. I, 28/12/2021, (ud. 10/12/2021, dep. 28/12/2021), n.41786).
Ne consegue il rigetto integrale del ricorso.
Nulla per le spese processuali, dal momento che parte resistente si è costituita in giudizio mediante proprio funzionario e non ha neanche depositato nota spese.
P.Q.M.
Il Giudice, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta integralmente il ricorso proposto;
Nulla per le spese processuali;
Manda alla cancelleria di procedere alle notificazioni di rito. Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 8.4.25
Il Presidente
Dott. Mario Suriano 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 USDOS – US Department of State: Country Report on Human Rights Practices 2019 - Senegal, 11 March 2020, https://www.ecoi.net/en/document/2026412.html; 2 Freedom House, Freedom in the World 2020 - Senegal, 4 March 2020, https://www.ecoi.net/en/document/2030800.html; 3 AI, Human Rights in Africa: Review of 2019 - Senegal [AFR ], 8 Aprile 2020, P.IVA_1 https://www.ecoi.net/en/document/2028286.html; 4 https://coi.easo.europa.eu/administration/italy/PLib/2019_04_08_Senegal_-
_Ribelli_di_Salif_Sadio_a_S_dhiou_MFDC_Casamance.pdf 5 https://www.santegidio.org/pageID/30284/langID/it/itemID/34828/Senegal-riprese-le-trattative-per-la-pace-in-
Casamance.html 6 Amnesty International, Senegal Human Rights, https://www.amnestyusa.org/countries/senegal/?fwp_sort=date_desc; 7 , la longue agonie de la plus vieille rébellion d'Afrique, pubblicato il 17 luglio 2020, CP_5 CP_6 Persona_12 https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/07/17/senegal-en-casamance-la-longue-agonie-de-la-plus-vieille- rebellion-d-afrique_6046509_3212.html; 8 Sito del Governo del United Kingdom, Foreign Travel Advice Senegal, https://www.gov.uk/foreign-travel- advice/senegal/safety-and-security; 9 , Senegal: operazione militare contro gli indipendentisti della 4 febbraio 2021, CP_7 Parte_2 https://www.nigrizia.it/notizia/notizie-dallafrica-in-podcast-giovedi-4-febbraio-2021; 10 L' à l 3 fevrier 2021, CP_8 Controparte_9 Controparte_10 https://www.voaafrique.com/a/l-arm%C3%A9e-s%C3%A9n%C3%A9galaise-%C3%A0-l-offensive-contre-les-rebelles- en-casamance-/5763964.html;