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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 21/08/2025, n. 1044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1044 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 315/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati: dott. Guido Federico Presidente dott.ssa Maria Ida Ercoli Consigliere dott.ssa Anna Bora Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 315/2022
promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Giulia REMIA
APPELLANTE
Contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._2
Daniela GIAMPIERI
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso le sentenze n. 1881/2017 pubblicata in data
1.12.2017 e n. 271/2022 pubblicata il 15.2.2022, entrambe emesse nel procedimento n. 8088/2015 dal Tribunale di Ancona pagina 1 di 23 CONCLUSIONI
DELL'APPELLANTE: in accoglimento del presente gravame ed in parziale riforma delle sentenze impugnate del Tribunale civile di Ancona n. 1881/2017 pubblicata il 01/12/2017, avverso la quale è stata proposta rituale riserva d'appello dal sig.
e la sentenza n. 217/2022, notificata a mezzo pec in data Parte_1
18/02/2022, pronunciate nel procedimento n. 8088/2015 R.g.,
- accertare e dichiarare che la sentenza n. 1881/2017 è illegittima e viziata per aver il giudice di prime cure erroneamente ritenuto che la sig.ra CP_1 con riferimento alle somme versate presso il conto cointestato CheBanca, fosse tenuta a conferire all'asse solamente € 47.000,00 oltre interessi, anziché €
97.000,00 oltre interessi, per essere l'intero saldo appartenente al de cuius sig.
CP_2
- accertare e dichiarare che la sentenza n. 1881/2017 è illegittima e viziata per avere ritenuto non soggette a collazione le somme prelevate dalla sig.ra Pt_1 dal conto cointestato CheBanca, nella misura di € 2.600,00, oltre interessi dai singoli prelievi;
- accertare e dichiarare che la sentenza n. 217/2022 è illegittima e viziata per avere, con motivazione contraddittoria ed insufficiente, ingiustificatamente recepito la stima dell'immobile di di cui alla CT, che si basa su CP_3 Persona_1 criteri di valutazione esplicitamente ritenuti dalla sentenza non idonei, ed altresì errata per avere considerato una metratura superiore a quella reale, sovrastimando il bene;
- accertare e dichiarare che la sentenza n. 217/2022 è illegittima e viziata per avere, con motivazione insufficiente e contraddittoria, ingiustificatamente recepito la valutazione dell'immobile di Via Cupramontana n. 3/B, nella misura illegittimamente ridotta dal CT, con i propri chiarimenti, in € 150.500,00, anziché considerare corretta la stima di € 195.000,00, di cui all'elaborato peritale;
nonché per avere recepito, con motivazione illogica, una stima basata su criteri di valutazione esplicitamente ritenuti non idonei dalla sentenza;
pagina 2 di 23 il tutto, con le conseguenti statuizioni in ordine al ricalcolo degli obblighi restitutori in capo alla sig.ra nonché del valore dell'asse, delle CP_1 singole quote e dei conseguenti conguagli in denaro, si opus previa rinnovazione della CT.
Per l'effetto, dunque, in parziale riforma degli impugnati pronunciamenti, ferme tutte le altre disposizioni non gravate dal presente appello,
Voglia l'Ecc.ma Corte: in via principale:
- dichiarare la nuLItà delle donazioni di denaro effettuate dal de cuius
[...] in favore della figlia per difetto dei requisiti di forma e CP_2 CP_1 sostanza di cui all'art. 782 c.c. e, per l'effetto, imputare alla quota della sig.ra ai sensi e nelle modalità di cui all'art. 724 c.c., l'importo CP_1 complessivo costituito dalle somme trasferite dal de cuius sul conto corrente cointestato con l'altro coerede acceso presso Che Banca, per euro CP_1
97.000,00, nonché delle somme prelevate dalla sig.ra dal c/c Che CP_1
Banca per l'importo complessivo di euro 2.600,00, tenuto conto che gli atti di disposizione effettuati in vita dal de cuius, con diverse e distinte operazioni bancarie, costituiscono altrettante donazioni dirette in favore della convenuta;
in via gradata, in ogni caso, nella denegata ipotesi in cui non dovesse ritenersi la nuLItà delle donazioni effettuate in vita dal sig. in favore della figlia CP_2
e coerede procedersi alla formazione del compendio ereditario CP_1 previa collazione per imputazione ai sensi degli artt. 724-751 c.c., delle somme trasferite dal de cuius sul conto corrente cointestato acceso presso Che Banca, nonché delle somme prelevate dal c/c acceso presso Che Banca per euro
2.600,00; in via ulteriormente gradata, in applicazione del combinato disposto degli artt. 1298, c. 2 c.c. e 1854 c.c., dichiarare la sig.ra CP_1 quantomeno, tenuta a restituire all'asse la metà del saldo del conto cointestato
CheBanca; stimare il compendio ereditario, previa rinnovazione della CT o quantomeno correzione:
pagina 3 di 23 del valore dell'immobile sito in Cupramontana, assegnato alla sig.ra
[...] dalla sentenza n. 217/2022, nella misura corretta di € 195.000, anziché CP_1 nella misura inferiore considerata di € 150.500,00; del valore dell'immobile sito in C.so Carlo ER, assegnato al sig. Parte_1
nella misura indicata dal CTP in € 79.945,84, e con ulteriore detrazione
[...] del costo per la rimozione di canna fumaria in Eternit e delle spese sostenute dal sig. per migliorie, documentate in € 12.541,64; Parte_1
- procedere al ricalcolo del valore complessivo dell'asse, delle singole quote spettanti ai sig.ri ed e dei conguagli in denaro, Pt_1 CP_1 definitivamente assegnandoli.
Il tutto con vittoria di spese e compensi.”
In via istruttoria si rinnovano le richieste formulate in primo grado e non accolte, ed in particolare l'istanza di rinnovazione della CT per la stima dei beni facenti parte dell'asse, nei limiti del devolutum.
DELL'APPELLATA: respingere l'appello e condannare l'appellante al pagamento delle spese, competenze ed onorari, oltre accessori dovuti per legge, del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria, si rinnovano tutte le richieste istruttorie formulate in primo grado.
FATTI DI CAUSA
I.1) ha convenuto innanzi al Tribunale di Ancona la sorella Parte_1
e, premesso che entrambi erano gli unici eredi legittimi del padre CP_1
nato ad [...] il [...] ed ivi deceduto in data 30.5.2013, ha CP_2 chiesto che ne venisse dichiarata aperta la successione, che si procedesse alla ricostruzione dell'asse ereditario, previo accertamento delle nuLItà delle donazioni di denaro effettuate dal de cuius in favore della figlia e dell'obbligo di collazione delle stesse (lire 123.000.000, costituenti il prezzo della vendita di un immobile di proprietà del defunto padre per contratto a rogito del Notaio Persona_2 del 20.12.1993, ed €. 97.000,00 trasferiti in data 16.2.2013 dal conto corrente a lui intestato ed acceso presso Unicredit, ad altro conto corrente aperto presso pagina 4 di 23 l'istituto “Che Banca!” cointestato al padre e alla figlia) e che si provvedesse alla reintegrazione della sua quota di riserva ed alla divisione del compendio ereditario, o, in subordine, alla previa collazione di quanto donato a parte convenuta.
I.2) si è costituita contestato le domande avversarie in quanto CP_1 gli atti posti in essere dal padre non costituivano liberalità in suo favore, nulle o comunque soggette a collazione;
ha rilevato che sul conto cointestato erano confluite anche somme di sua pertinenza per almeno €. 50.000,00 sicché
l'importo di €. 97.000,00 non poteva far parte integralmente dell'asse ereditario, essendo quello da restituire pari alla minore somma di €. 47.000,00; ha domandato l'accertamento della nuLItà della donazione di complessivi €. 6.500,00
(rappresentata da prelievi di denaro effettuati dal fratello dal conto corrente intestato al padre) nonché della donazione dell'immobile dissimulata dalla vendita in data 14.2.2002 in forza della quale e sua moglie avevano CP_2 ceduto al figlio un appartamento ed un locale cantina siti ad Ancona Via F.LI RV
n. 45.
I.3) Nel corso del giudizio di primo grado, con la memoria depositata ex art. 186 VI comma n. 1 c.p.c., ha chiesto che la convenuta fosse Parte_1 condannata a restituire somme indebitamente prelevate dal conto aperto presso l'istituto “Che Banca!” intestato al padre e alla sorella mediante diversi prelievi per complessivi €. 2.600,00.
II) Con sentenza parziale n. 1881/2017, pubblicata in data 1.12.2017, il
Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, ha così deciso:
“dichiara aperta la successione di , nato ad [...] il [...] CP_2 ed ivi deceduto in data 30.5.2013; dichiara tenuto a conferire nell'asse ereditario a sua scelta Parte_1
l'immobile consistente in appartamento ed un locale cantina siti ad Ancona Via
F.LI RV n. 45, e distinti al Catasto Fabbricati dell'anzidetto Comune come segue: Foglio 20, num. 54: Sub. 3, P. 1, ZC 1, Cat. A/3, CL 4, Vani 5,5; Sub. 13,
P.T., ZC 1, Cat. C/2, mq 12, ovvero la somma di denaro corrispondente al valore del medesimo alla data di apertura della successione, detratto il valore di pagina 5 di 23 eventuali migliorie, oltre interessi al saggio legale da tale data, nonché al pagamento della somma di € 3.250,00, oltre interessi dalla data dei singoli prelevamenti al saldo;
dichiara tenuta a versare nell'asse ereditario la somma di € CP_1
63.525,00, con maggiorazione degli interessi legali dalla data del 20.12.1993, nonché la somma di € 47.000,00, oltre interessi legali dal 16.2.2013; dichiara che l'asse ereditario è altresì composto dagli immobili: 1) unità immobiliare sita in Ancona, Corso Carlo ER n. 33, distinta nel N.C.E.U. al foglio 37, part. 413, sub 13, cat. A/10, cl. 4, vani 7, rend. € 2.277,57; 2) unità immobiliare sita in Ancona, Via Cupramontana n. 3, distinta al N.C.E.U. al fg. 20, part. 229, sub. 5, cat. A/2, cl. 4, vani 8,5, rend. € 877,98, sub. 14, cat. C/6, cl.
6, mq 28, rend. € 156,18; rigetta la domanda di riduzione avanzata dall'attore”.
III) Disposto, come da separata ordinanza, l'espletamento di una CT, la causa
- dopo lo svolgimento della consulenza ed il contraddittorio sulla stessa - è stata trattenuta in decisione dal Tribunale che - preso atto della precedente sentenza n. 1881/2017 – ha pronunciato la sentenza n. 217/2022, pubblicata il 15.2.2022, con cui, individuati i beni compresi nel compendio ereditario, rilevato che le difformità urbanistico-edilizie di due immobili (queLI siti in Via F.LI RV e in Via
Cupramontana) - regolarizzabili mediante SCIA - non impediscono la divisione dei beni, perché non rientrano nelle ipotesi di nuLItà previste dalla legge e non ostacolerebbero la vendita degli immobili nell'esercizio della autonomia privata, accertato il valore del compendio, delle quote e dei conguagli e risolte le altre questioni in contestazione, ha statuito quanto segue:
“DICHIARA che il compendio ereditario di cui si tratta, composto dagli immobili e dalle somme di denaro meglio indicati nella suindicata sentenza non definitiva, ha il valore complessivo di € 537.235,14;
DISPONE che la divisione del compendio avvenga secondo il progetto divisionale denominato come “Soluzione A” nella relazione di consulenza, ed in particolare con la formazione di due porzioni, denominate “quota 1” e “quota 2”, di pari valore (€ 268.617,57);
pagina 6 di 23 DISPONE che una porzione (“quota 1”) sia composta dall'immobile sito in
Ancona, Corso Carlo ER, dal valore alla data dell'apertura della successione dell'immobile sito in Ancona via F.LI RV e da conguaglio in denaro per €
53.140,72 e che l'altra porzione (“quota 2”) sia composta dall'immobile sito in
Ancona via Cupramontana e da conguaglio in denaro per € 118.117,57;
DISPONE l'attribuzione della porzione denominata “quota 1” all'attore Parte_1
e l'attribuzione della porzione denominata “quota 2” alla convenuta
[...] [...]
con assegnazione in proprietà esclusiva dei beni immobili e mobili che le CP_1 compongono;
DICHIARA tenuta a versare a , a titolo di CP_1 Parte_1 conguaglio, la somma di € 46.076,72 oltre interessi, al tasso legale, dalla data del
27.3.2018 all'effettivo saldo.
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite”.
IV) , dopo aver ritualmente proposto riserva di appello avverso Parte_1 la sentenza n. 1881/2017, ha impugnato questa sentenza e la sentenza n.
217/2022 - emessa all'esito del procedimento di primo - per i motivi di seguito illustrati, chiedendo, in riforma delle decisioni impugnate:
-di accertare, con riferimento al conto cointestato “Che Banca!” che
[...]
è tenuta a versare, oltre ad €. 47.000,00 (come da sentenza parziale), CP_1 ulteriori €. 50.000,00 (oltre interessi dal 16.2.2013), perché di dimostrata titolarità del de cuius;
-di accertare che la medesima è tenuta alla collazione dei prelievi effettuati dal medesimo conto nella misura di €. 2.600,00, oltre interessi;
- in subordine, in caso di reiezione delle suddette istanze, di dichiarare che la controparte è tenuta a restituire all'asse la metà del saldo attivo del conto Che
Banca;
-di rivedere la stima del compendio immobiliare alla luce dei rilievi mossi alla
CT;
-il tutto con ogni conseguente statuizione in ordine alla quantificazione dell'asse, delle singole quote e dei connessi conguagli in denaro e conferma, per il resto, della distribuzione come da progetto divisionale di cui alla sentenza n.
pagina 7 di 23 217/2022 e, quindi, della imputazione alla quota di del valore Parte_1 dell'immobile sito in Via FrateLI RV, attribuzione al medesimo dell'immobile sito in Corso Carlo ER, assegnazione ad dell'immobile sito in Via CP_1
Cupramontana.
Si è costituita che ha integralmente contestato l'impugnazione CP_1 avversaria chiedendone la reiezione.
Quindi, preso atto delle note scritte con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) L'appellante ha articolato sette motivi di gravame volti a contestare la sentenza n. 1881/2017 (i primi cinque) - e le conseguenti statuizioni sotto il profilo della quantificazione del conguaglio - e la sentenza n. 217/2022 (il sesto ed il settimo).
1.1) Con il primo motivo di appello il censura la sentenza n. Pt_1
1881/2017 nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che non fosse superata la presunzione di cui all'art. 1298 c.c. con riferimento alle somme versate sul conto corrente aperto presso l'Istituto “Che Banca!”, lamentando che il giudice di primo grado non ha tenuto in considerazione gli elementi risultanti dalla documentazione prodotta dalla quale era invece possibile evincere che l'importo complessivo di €.97.000,00 (l'intera provvista) apparteneva esclusivamente al de cuius.
1.2) Con il secondo motivo l'appellante osserva che l'errore in cui è incorso il
Tribunale esposto con il primo motivo, comporta, oltreché una lesione della disciplina (di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c.) che presidia la formazione del convincimento del giudice nella misura in cui è stato disatteso il valore probatorio della documentazione prodotta, anche una violazione della disciplina ( di cui agli artt. 724 comma II e 737 c.c.9 perché, dimostrata l'appartenenza a Pt_1
pagina 8 di 23 di tutte le somme costituenti il saldo attivo del conto Che Banca, questo CP_2 avrebbe dovuto essere considerato integralmente ex art. 742 II comma c.c. quale componente dell'asse ereditario (e non limitatamente all'importo di €.
47.000,00), trattandosi chiaramente di una donazione nulla per difetto dei requisiti di cui all'art. 782 c.c. e, come tale, soggetta a imputazione ai sensi dell'art. 742 II comma c.c. o, in ogni caso, di una liberalità indiretta, soggetta a collazione ai sensi dell'art. 737 e segg. c.c., con la conseguenza che rimarrebbe comunque immutato il risultato.
Secondo l'appellante, quindi, l'asse ereditario avrebbe dovuto essere quantificato ricomprendendo e sommando ulteriori € 50.000,00 oltre interessi, con conseguente aumento - nella misura di € 25.000,00 oltre interessi – sia di ogni singola quota sia del conguaglio che, in base al progetto divisionale stabilito dalla sentenza n. 217/2022, è tenuta a versare in favore CP_1 dell'odierno appellante, conguaglio che viene, pertanto, contestato sotto il profilo della erronea quantificazione.
1.3) Con il terzo motivo il lamenta la erroneità e contraddittorietà Pt_1 della motivazione nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto, con riferimento al saldo del conto cointestato CheBanca, di limitare l'obbligo restitutorio della sig.ra ad € 47.000,00, espungendo dall'asse la somma di € 50.000,00 ( in CP_1 difetto di elementi di prova dai quali poter desumere i versamenti effettuati da sul conto cointestato) solo perché la convenuta “riconosce non CP_1 essere di sua competenza” l'importo di € 47.000,00: osserva a tale riguardo l'appellante che dalla mancata dimostrazione di rimesse direttamente effettuate dalla sig.ra non può dedursi, al contrario, l'appartenenza alla massa del Pt_1 solo importo “disconosciuto” ma, semmai, deve trarsi proprio la prova dell'esclusiva titolarità delle somme in capo al de cuius.
1.4) Con il quarto motivo l'appellante rileva che il giudice di primo grado ha erroneamente (per le ragioni indicate con il primo motivo) ritenuto che non fosse stata offerta “la ricostruzione dell'intero andamento contabile del conto cointestato”, ma ha comunque, incidentalmente, confermato la “circostanza che parte convenuta non abbia dato prova di avere alimentato il conto corrente
pagina 9 di 23 intestato esclusivamente al padre, nel quale non risultano rimesse direttamente effettuate dalla medesima”; nonostante ciò il Tribunale ha poi contraddittoriamente ed erroneamente limitato l'obbligo restitutorio alla somma di
€. 47.000,00 sulla base delle sole dichiarazioni della convenuta, peraltro, smentite dalla documentazione bancaria prodotta dall'attore: infatti – fermo restando che, per quanto esposto con il primo motivo, avrebbe CP_1 dovuto restituire all'asse l'intera somma di € 97.000,00, chiaramente appartenente al de cuius - ove non ritenuta provata la provenienza delle somme in questione, la sentenza avrebbe dovuto fare, quantomeno, corretta applicazione dei principi, ivi esplicitati ma disattesi, di cui agli artt. 1298, c. 2 c.c. e 1854 c.c., ordinando alla convenuta di versare nell'asse la metà del saldo del Pt_1 conto cointestato alla data di apertura della successione, oltre interessi – somma che è superiore ad € 47.000,00.
1.5) Con il quinto motivo l'appellante censura la sentenza n. 1881/2017 per violazione dell'art. 737 c.c. in ordine ai prelievi effettuati dalla convenuta sul conto “Che Banca”, rilevando:
-di aver documentato tali prelievi, per l'importo complessivo d €. 2.600,00 depositando le relative distinte, in parte riconosciuti dalla controparte ed in parte solo genericamente contestati, peraltro senza disconoscimento delle firme apposte alle contabili prodotte;
-che la pronuncia è incorsa nel seguente errore, sotto il profilo dell'iter logico giuridico, avendo ritenuto: che non fosse stato ricostruito l'intero andamento contabile del conto cointestato;
che di conseguenza non fosse possibile considerare i prelievi effettuati dalla sig.ra dal conto (cointestato) CP_1
CheBanca, quali dazioni del de cuius soggette ad obbligo restitutorio
(contrariamente a quanto ritenuto circa altri prelievi, effettuati dal sig. Parte_1 sul conto del padre, in forza della delega ricevuta);
[...]
-che, correttamente apprezzando il dato fattuale relativo alla composizione del saldo attivo del conto cointestato CheBanca, attribuibile in via esclusiva al de cuius, come documentalmente provato, debba applicarsi ai prelievi effettuati dalla sig.ra (5 prelievi sul c/c Che Banca in data 09.03.2013, 16.03.2013, CP_1
pagina 10 di 23 08.05.2013, 16.05.2013 e 24.05.2013) la stessa sorte disposta dalla pronuncia per queLI effettuati dal sig. ai sensi e per gli effetti dell'art. 737 Parte_1
c.c., sicché l'odierna appellata dovrà essere dichiarata tenuta a conferire nell'asse anche la somma di € 2.600,00 (oggetto dei 5 prelievi, sopra indicati, effettuati dal conto CheBanca), con tutto ciò che ne consegue in termini di quantificazione dell'asse, delle singole quote e del conguaglio spettante all'odierno appellante.
1.6) Con il sesto ed il settimo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza n. 217/2022 lamentando la motivazione erronea ed insufficiente in ordine alla stima dell'immobile sito in Corso Carlo ER e di quello sito in Via
Cupramontana, deducendo errori circa la consistenza del bene di Corso Carlo
ER e chiedendo la rinnovazione della CT o, in ogni caso, la correzione della stessa.
2) Le doglianze articolate con i primi cinque motivi di appello – che, per la stretta connessione delle questioni trattate, possono essere esaminate congiuntamente – sono fondate nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.
2.1) Invero dalla documentazione prodotta dall'attore, odierno appellante, risulta che:
- il 16.2.2013 e , rispettivamente padre e fratello di CP_2 CP_1
, hanno aperto un conto corrente (n. 71169217) presso l'istituto Parte_1 bancario “Che Banca! (nel prosieguo Che Banca) (doc. n.7, allegato 5 bis - CP_4 fascicolo di primo grado);
- su detto conto cointestato risulta versata la complessiva somma di €.
97.000,00 mediante due operazioni (entrambe in data 18.2.2023), ricollegabili al versamento di due assegni bancari, uno di €. 10.000,00 e l'altro di €. 87.000,00
(v. lista movimenti, sub doc. n.1 allegato all'atto di citazione innanzi al Tribunale, riprodotto in questa sede sub lett. a);
- da un diverso conto corrente (n. 40911731), intestato al solo , CP_2 aperto presso la banca UNICREDIT, sono stati tratti due assegni bancari, uno di €.
10.000,00 e l'altro di €. 87.000,00 (entrambi data valuta addebito 16.2.2013), girati per l'incasso a “ (v. copia assegni bancari, sub doc. n.1 e Controparte_5
pagina 11 di 23 sub lett. a) cit. ed estratto conto UniCredit, sub doc. n. 9, allegato 5 - fascicolo di parte di primo grado, riprodotto in questa sede sub lett. b).
2.2) Ciò premesso si osserva che nel caso di cointestazione di un conto corrente bancario è applicabile la presunzione di contitolarità in parti uguali, prevista dall'art. 1298 II comma c.c. che determina un'inversione dell'onere probatorio a carico di chi intenda dimostrare una situazione difforme da quella derivante dalla cointestazione del conto corrente, superabile provando che le sostanze provengono da uno solo dei cointestatari (tra le altre, Cass. civ. n.
27069/2022).
2.3) Nella fattispecie in esame le circostanze sopra delineate, desumibili dalla documentazione bancaria prodotta da , in precedenza indicata, Parte_1 evidenziano che il padre in data 16.2.2013 (circa tre mesi prima CP_2 del decesso, avvenuto il 30.5.2013), ha trasferito dal proprio conto corrente personale, già aperto presso l' la complessiva somma di Controparte_6
€.97.000,00 in un altro conto corrente, quello n. 71169217, acceso, in pari data, presso l'Istituto Bancario Che Banca, cointestato insieme alla figlia , CP_1 mediante i due assegni bancari prodotti in copia, emessi lo stesso giorno, di €.
87.000,00, uno, e di €. 10.000,00, l'altro.
Gli elementi di prova descritti dimostrano che, sebbene il conto corrente n.
71169217 aperto presso l'Istituto Che Banca fosse cointestato a , le CP_1 relative disponibilità finanziarie, versate sostanzialmente al momento dell'apertura del conto stesso, appartenevano esclusivamente a CP_2 risultando dai documenti prodotti il trasferimento della complessiva somma di
€.97.000,00 dal conto corrente già aperto presso UNICREDIT, intestato soltanto a
, al conto cointestato, acceso il 16.2.2013 presso l'Istituto Che CP_2
Banca.
2.4) D'altra parte va anche considerato che la lista movimenti relativa al conto cointestato, prodotta dall'attore, odierno appellante, riguarda il periodo intercorso tra il 16 febbraio 2013, data di apertura del conto stesso, e la fine di maggio del
2013 (l'ultima operazione, relativa ad un accredito di pensione, presenta la data del 3.6.2013 successiva la decesso del de cuius) e che non sono ravvisabili pagina 12 di 23 ulteriori e diversi elementi probatori dai quali poter desumere che CP_1 abbia contribuito ad alimentare il conto corrente cointestato, come invece dedotto dalla stessa nel giudizio di primo grado: infatti non ha posto in CP_1 discussione la provenienza della somma di €. 97.000,00 dal conto corrente paterno, ma ha sostenuto che nel conto cointestato era confluito anche l'importo di €. 50.000,00 di sua pertinenza, circostanza che, tuttavia, come anche evidenziato dal giudice di primo grado, non risulta dai documenti prodotti.
2.5) Pertanto accertata provenienza del denaro, che costituiva l'intera provvista del conto corrente cointestato, dal conto corrente personale di e CP_2 ritenuta per tale motivo la somma di €. 97.000,00 di pertinenza esclusiva del medesimo, risulta nel caso in esame superata la presunzione di contitolarità in parti uguali, prevista dall'art. 1298 II comma c.c.
Ne consegue che è tenuta a conferire nell'asse ereditario la CP_1 somma di €. 97.000,00, oltre interessi legali dal 16.2.2013, anziché quella di €.
47.000,00 indicata nella sentenza impugnata.
2.6) Le argomentazioni svolte per pervenire a detta conclusione assorbono, per il loro carattere dirimente, l'esame delle altre questioni trattate con i primi cinque motivi di gravame, anche in relazione ai prelievi effettuati da per CP_1 complessivi €. 2.600,00, dovendosi ritenere detta somma compresa in quella di €.
97.000,00 (che la stessa è tenuta a versare nella massa ereditaria) che, come si
è detto, costituiva la provvista del conto corrente cointestato, in mancanza di allegazioni e prove in ordine ad ulteriori versamenti da parte del de cuius.
2.7) Pertanto, in parziale riforma della sentenza n. 1881/2017, va dichiarato che è tenuta a versare nell'asse ereditario la somma di €. CP_1
97.000,00, oltre interessi legali dal 16.2.2013: le altre questioni esaminate con la citata sentenza esulano dall'oggetto del presente giudizio, in mancanza di censure volte a contestare la decisione del giudice di primo grado che va dunque per il resto confermata.
3.) Passando ad esaminare gli ultimi due motivi di impugnazione, che riguardano invece la sentenza n. 217/2022, si osserva in primo luogo che l'appellante non ha contestato il progetto di divisione posto a fondamento della pagina 13 di 23 decisione (indicato sub lettera A), né gli aspetti concernenti le difformità urbanistico-edilizie che, in base a quanto affermato dal Tribunale, non sono tali da ostacolare la divisione dell'intero compendio, né la valutazione dell'immobile sito in Via F.LI RV e, quindi, il valore di tale bene da imputare alla massa, trattandosi di immobile oggetto di esecuzione forzata: l'esame di tali questioni è pertanto precluso in questa sede, in mancanza di censure che, invece, riguardano la valutazione degli immobili siti in Corso Carlo ER e in Via Cupramontana.
4.1) Con il sesto motivo di gravame, in particolare, il lamenta la Pt_1 contraddittorietà della decisione - basata sulla CT, redatta dal Geom.
[...]
- in considerazione del fatto che il Tribunale ha dichiarato come ai fini Per_3 della stima non sia opportuno ricercare ed utilizzare quale criterio il valore di mercato e ha poi aderito alle valutazioni dei cespiti effettuate dal CT che, invece, ha esplicitamente applicato proprio detto criterio, inserendo i parametri OMI per mera conoscenza, ma dichiarando poi di averli posti a fondamento del proprio operato.
Pertanto, ha osservato l'appellante, o il valore di mercato è inattendibile e quindi è inattendibile l'elaborato peritale e viziato è il suo recepimento in sentenza, oppure è criterio condivisibile e pertanto non trova giustificazione il rigetto dei rilievi attorei sul punto (basati sul fatto che il CT non ha tenuto in considerazione la ubicazione della unità al primo piano di un palazzina, senza ascensore, e quindi la presenza di barriere architettoniche che limitano il possibile accesso al pubblico, e sulla inspiegabile applicazione di un coefficiente di incremento pari ad 1,10 sotto il profilo della manutenzione, posto che la palazzina è stata edificata negli anni '50 e non risulta essere stata oggetto di manutenzione).
Con lo stesso motivo l'appellante rileva un errore nella consistenza dell'immobile, con riferimento alla unità principale denominata laboratorio, indicata inizialmente, in modo corretto, in mq 101,67, ma poi successivamente trascritta in mq 116 in sede di valutazione con la conseguenza che, avendo il CT stimato un valore unitario di €./mq 1.009,80, l'immobile è stato sovrastimato quantomeno di oltre €. 14.000,00 (14,33 mq x 1.009,80).
pagina 14 di 23 Il si duole inoltre del fatto che al medesimo non sono state Pt_1 riconosciute le spese delle migliorie effettuate presso lo studio odontoiatrico di
Corso Carlo ER, pari a complessivi €. 12.541,84.
4.2) Le doglianze non sono fondate.
4.2.1) Invero con riferimento al valore del bene di cui si tratta (adibito a laboratorio odontotecnico, posto al primo piano di una palazzina di cinque piani, senza ascensore, con annessa soffitta, posta al quinto piano, costituito anche da due balconi e un terrazzo al primo piano), si osserva che, come si evince dalla relazione del CT, il valore unitario di €./mq. 1.009,80 è stato dal medesimo determinato mediante il metodo sintetico-comparativo, volto ad individuare il valore di mercato dell'immobile attraverso il confronto con queLI aventi caratteristiche omogenee, nella specie accertato in €. 1.239,31 (esaminando tre
“comparabili”), confrontato con queLI riportati nella Banca dati dell'Osservatorio
Immobiliare -Agenzia delle Entrate (che per immobili ubicati nella zona in cui si trova il bene di cui si tratta registrava valori minimi e massimi, compatibili con quello di €. 1.239,31 sopra indicato e poi corretto in funzione di coefficienti moltiplicatori che tengono conto le condizioni dell'immobile, anche in relazione all'età dell'edificio, e la sua funzionalità in relazione alla ubicazione della unità immobiliare).
Si ritiene che il procedimento seguito dal consulente per individuare il valore unitario del bene sia condivisibile perché basato su dati oggettivi - dai quali si evince che il valore accertato corrisponde a quello medio, desumibile dagli atti esaminati quali comparabili e rientra fra queLI minimi e massimi risultanti dalla
Banca Dati delle quotazioni immobiliari - e perché la stima effettuata tiene in considerazione le concrete ed effettive caratteristiche del bene, la sua destinazione e la zona in cui l'immobile è ubicato.
4.2.2) Premesso che è quindi condivisibile il criterio adottato dal CT, si osserva che i rilievi del consulente di parte, ribaditi in questa sede dall'appellante, non appaiono tali da giustificare la rinnovazione né l'integrazione della consulenza.
Invero il CT ha tenuto in considerazione:
pagina 15 di 23 - il deprezzamento per “vetustà del complesso”, applicando un coefficiente pari a 0,85 (non contestato), in considerazione del fatto che si tratta di un “complesso di età superiore ai vent'anni che naturalmente presenta i segni del tempo”;
- le condizioni della unità immobiliare che “versa in buono stato di manutenzione e conservazione interna”, applicando un coefficiente pari a 1,10;
- la funzionalità e la localizzazione del fabbricato nel territorio comunale, applicando un coefficiente pari a 1,10, poi ridotto a 0,90 in considerazione delle osservazioni del CT di parte attrice, tenuto conto della dequalificazione che sta subendo negli anni la zona in cui si trova l'immobile.
Il CT ha quindi valutato gli aspetti relativi alla “manutenzione” con riferimento sia alla unità immobiliare, sia allo stato dell'edificio che ha comportato l'applicazione del coefficiente di 0,85 e la riduzione a 0,90 di quello relativo alla funzionalità e localizzazione del fabbricato che si trova in una zona favorevole per la presenza di servizi (uffici, supermercati, ecc…) - in grado di soddisfare le principali esigenze del cittadino – collegata alle principali vie che conducono al centro della città e alla periferia e che, tuttavia, ha subito una dequalificazione degli ultimi anni;
né può ritenersi che il Geom. non Per_3 abbia tenuto presente anche la collocazione dell'unità immobiliare all'interno dell'edificio, senza ascensore, atteso che tale aspetto è stato evidenziato dalla consulente nella descrizione dell'immobile.
Si ritiene pertanto che i coefficienti di adeguamento assegnati dal CT tengano conto della vetustà e dello stato di manutenzione e conservazione dell'edificio, nonché della collocazione del bene.
4.2.3) Si ritiene inoltre che non sia ravvisabile il dedotto errore in ordine alla consistenza della unità immobiliare adibita a laboratorio.
Invero le argomentazioni dell'appellante non tengono in considerazione quanto precisato dal CT il quale ha specificato nel proprio elaborato che “ai fini estimativi la misurazione dei vani principali e accessori diretti verranno determinate misurando la superficie al lordo delle murature interne ed esterne perimetrali (queste ultime andranno considerate fino alla mezzeria nei tratti confinati con le parti di uso comune o con altra unità immobiliare). I muri interni
pagina 16 di 23 e queLI perimetrali esterni che sono computati per intero sono da considerare fino ad uno spessore massimo di 50 cm., mentre i muri in comunione vengono computati nella misura massima del 50% e pertanto fino ad uno spessore massimo di cm.25”.
Ciò posto e considerato che la diversa misurazione effettuata in fase di sopralluogo (mq. 101,67) tiene conto soltanto della “superficie utile” dei locali, si ritiene che nel determinare la consistenza dell'immobile (sulla base della superficie, ma al lordo delle murature) il CT non abbia commesso alcun errore.
Del resto, lo stesso CT di parte attrice, nelle osservazioni alla CT, non ha rilevato l'asserito errore nel calcolo della consistenza dell'immobile destinato a laboratorio (mq. 116), da ritenersi quindi corretta.
4.2.4) Si ritiene altresì di non comprendere nella massa ereditaria la somma di
€. 12.541,84 indicata da parte appellante per lavori eseguiti nell'immobile sito in
Corso Carlo ER.
Infatti se è vero che il coerede che ha eseguito sul bene comune delle migliorie può richiedere in sede di divisione il rimborso pro quota delle spese sostenute, da imputare quindi alla massa ereditaria, è anche vero che nella nozione di miglioramenti rientrano quelle opere che, con trasformazioni o sistemazioni diverse, apportano all'immobile un aumento di valore, accrescendone in modo durevole il godimento, la produttività e la redditività, senza presentare una propria individualità rispetto al bene in cui vanno ad incorporarsi.
Nella specie dalla documentazione prodotta, risalente prevalentemente agli anni 1999-2000, si evince che la somma riguarda opere in cartongesso, la realizzazione di un impianto elettrico, l'acquisto di una porta, la fornitura di panneLI per tetto (la fattura risale al 2004) e una “pratica legale” (fattura del
2010) ed altre opere che tuttavia, per la loro natura ed entità, in mancanza di ulteriori allegazioni e prove in ordine alla realizzazione di lavori che hanno riguardato l'intero immobile, tali da incidere sul complessivo valore del bene, inducono ad escludere che si sia trattato di migliorie nel senso sopra indicato e a ritenere che si sia trattato di opere strumentali al godimento dell'unità
pagina 17 di 23 immobiliare da parte del che, pacificamente, ha sempre avuto il possesso Pt_1 del bene.
4.2.5) Per le considerazioni svolte il sesto motivo di appello va dunque respinto.
5.1) Con il settimo ed ultimo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza n. 217/2022 nella parte in cui il Tribunale ha posto a fondamento della decisione il valore accertato dal CT con riferimento all'immobile sito in Via
Cupramontana, assegnato a , rilevando in particolare, la CP_1 ingiustificata svalutazione del bene, inizialmente stimato in complessivi €.
195.000,00 e, poi, sulla base di tardive osservazioni svolte dalla controparte, in €.
150.500,00.
5.2) Il motivo non è meritevole di accoglimento.
5.2.1) Il Tribunale ha respinto la eccezione di tardività delle osservazioni svolte dalla difesa di parte convenuta in ordine alla valutazione effettuata dal CT, osservando che “dopo il deposito della perizia, entrambe le parti hanno presentato ulteriori rilievi alla relazione del CT (parte attrice chiedendo addirittura il rinnovo dell'incarico di consulenza) e sono state dunque messe in condizione di integrare il contraddittorio tecnico”.
5.2.2.) Secondo l'appellante, la tardività è ricollegabile al fatto che la convenuta - che non si era avvalsa dell'ausilio di un consulente di parte - non aveva formulato osservazioni durante le operazioni peritali né alla udienza successiva al deposito della CT, avendo invece sollevato rilievi solo nel successivo termine assegnato dal Tribunale per note, all'attore, e per successive repliche, alla convenuta, al fine di valutare le contestazioni di parte attrice: ad avviso del mancando qualsiasi contestazione di parte attrice in ordine Pt_1 alla stima dell'immobile sito in Via Cupramontana, priva di fondamento risulta qualsivoglia replica sul punto, con conseguente tardività delle deduzioni svolte al fine di richiedere chiarimenti al CT in merito alla valutazione dell'immobile sito
Via Cupramontana.
5.2.3) L'assunto dell'appellante non è condivisibile.
pagina 18 di 23 Invero "le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nuLItà relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c.,costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove, ma si riferiscano all'attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio" (tra le altre, Cass. civ. SS.UU. n. 5624/2022).
Nella specie, premesso che non è stata eccepita né è ravvisabile alcuna nuLItà della consulenza, atteso che le parti sono state poste in condizione di integrare il contraddittorio (come rilevato dal Tribunale nella sentenza impugnata e come, del resto, non contestato dall'appellante), si osserva che le contestazioni svolte dalla convenuta riguardavano la valutazione effettuata dal CT relativa all'immobile sito in Via Cupramontana ed erano quindi ammissibili, perché dirette non ad accertare fatti diversi da queLI che avevano costituito oggetto di indagine, ma a verificare la stima già eseguita.
5.2.4) Sotto diverso profilo si osserva che, a differenza di quanto ritenuto dall'appellante, la riduzione del valore unitario operata dal CT in sede di chiarimenti appare giustificata.
Ribadite le argomentazioni in precedenza svolte in ordine alla correttezza del criterio sintetico – comparativo seguito dal CT, si osserva che la diversa valutazione è stata effettuata ponendo come base di confronto altri valori di immobili recentemente posti in vendita nella zona aventi caratteristiche similari e tenendo in considerazione anche l'andamento del mercato immobiliare: ciò premesso si osserva che il valore unitario indicato (€./mq 1.000,00) appare congruo perché tiene in considerazione sia la vetustà del complesso edilizio, lo stato di manutenzione e conservazione del bene nonché la funzionalità e la localizzazione sul territorio comunale (come osservato dal Tribunale, il bene si trova in una zona - ubicata a poca distanza da quello in cui è sito il bene di Corso
Carlo ER, circostanza questa non contestata, oggetto di una progressiva pagina 19 di 23 dequalificazione generale) sia il deprezzamento ricollegabile alla presenza di difformità urbanistico-edilizie (accertate dal CT).
5.2.5) Il settimo motivo va dunque respinto.
6) L'accoglimento delle doglianze articolate da in ordine alla Parte_1 questione concernente la titolarità delle somme confluite sul conto corrente aperto presso l'Istituto Che Banca, cointestato a , comporta il nuovo CP_1 calcolo del valore complessivo del compendio ereditario, (dovendosi porre a base della quantificazione l'importo di €. 97.000,00 anziché di €. 47.000,00) e, quindi, delle singole quote e dei conseguenti conguagli.
Nel conteggio vanno tenuti in considerazione, sulla base dei criteri già seguiti dal Tribunale che non hanno costituito oggetto di censure:
- il progetto di divisione indicato sub lett. A, già posto a fondamento della sentenza n. 217/2022 e non contestato;
- i valori degli immobili già accertati dal Tribunale, perché non contestati (€.
88.476,85, quello sito in Via F.LI RV) o perché confermati in questa sede (€.
127.000,00, quello sito in Corso Carlo ER, ed €. 150.500,00 quello di Via
Cupramontana);
- l'importo di €. 7.064,00 che deve conferire alla massa Parte_1 ereditaria, così come accertato dal Tribunale con la sentenza n. 1881/2017, rideterminato con la sentenza n. 217/2022 e non contestato in questa sede;
- la somma di €. 114.928,91 che deve conferire alla massa CP_1 ereditaria, già accertata dal Tribunale con la sentenza n. 217/2022, non contestata in questa sede, alla quale deve aggiungersi, in seguito all'accoglimento dell'appello, la somma di €. 97.000,00 oltre interessi legali dal 16.2.2013
(calcolati fino alla data del 27.3.2018, per ottenere valori omogeni rispetto agli altri valori già determinati dal Tribunale, sulla base della CT, non contestati o confermati in questa sede) e quindi pari ad €. 100.928,00: ne consegue che, in seguito alla parziale riforma della sentenza n. 1881/2017, l'importo che CP_1
deve conferire alla massa ereditaria è pari a complessivi €.215.856,91 (€.
[...]
114.928,91 + €. 100.928,00).
pagina 20 di 23 Tenuto conto di quanto sopra esposto il valore complessivo del compendio immobiliare va quindi rideterminato in complessivi €. 588.897,76: pertanto il valore di ciascuna quota ereditaria è pari (al 50% e quindi) ad €. 294.448,88.
7.) Ne consegue che - ferme restando la divisione del compendio ereditario secondo la soluzione A, indicata dal CT, posta a fondamento della sentenza n.
217/2022, sul punto, come si è già detto, non contestata e l'attribuzione della quota 1 (immobile sito in Corso Carlo ER + controvalore immobile di Via F.LI
RV + conguaglio in denaro) a e della quota 2 (immobile sito in Parte_1
Via Cupramontana + conguaglio) a , disposta dal Tribunale con la CP_1 citata sentenza, non impugnata su tali aspetti - i relativi conguagli vanno rideterminati, nel modo seguente:
Quota 1 costituta da:
1) Valore immobile Via F.LI RV : €. 88.476,85
2) Immobile Corso Carlo ER: €. 127.000,00
3) quota di conguaglio: €. 78.972,03 totale €. 294.448,88
Quota 2 costituita da:
4) Appartamento Via Cupramontana: €. 150.500,00
5) quota di conguaglio: €. 143.948,88 totale €. 294.448,88
8.) Tenuto conto di quanto ciascuno erede deve conferire alla massa ereditaria
€. 7.064,00; €. 215.856,91) e operata la Parte_1 CP_1 compensazione reciproca, residua un conguaglio finale a favore di Parte_1
e a carico di pari ad €. 71.908,03.
[...] CP_1
Come osservato dal Tribunale, e non contestato dalle parti, considerato che i valori degli immobili stimati dal CT e gli interessi sulle somme da conferire sono stati determinati alla data del 27.3.2018, e tenuto conto che le compensazioni sono state operate sui predetti valori, la somma sopra indicata va maggiorata degli interessi, al tasso legale, dalla data del 27.3.2018 all'effettivo saldo.
pagina 21 di 23 9.) Considerato l'esito complessivo del giudizio, caratterizzato dalla parziale e reciproca soccombenza delle parti, si ritiene di compensare le spese di entrambi i gradi
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 1881/2017, pubblicata in data 1.12.2017, e
[...] avverso la sentenza n. 217/2022, pubblicata il 15.2.2022, emesse dal Tribunale di Ancona nel procedimento n. 8088/2015, respinta ogni contraria e diversa istanza ed eccezione, così provvede:
in parziale riforma della sentenza n. 1881/2017 dichiara che è CP_1 tenuta a versare nell'asse ereditario la somma di €. 97.000,00, oltre interessi legali dal 16.2.2013 e conferma nel resto l'impugnata sentenza;
per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 217/2022,
DICHIARA che il compendio ereditario ha il valore complessivo di €.
588.897,76,
DISPONE che la divisione del compendio avvenga secondo il progetto divisionale denominato come “Soluzione A” nella relazione di consulenza, già indicato dal Tribunale di Ancona, ed in particolare con la formazione di due porzioni, denominate “quota 1” e “quota 2”, di pari valore (€. 294.448,88), ferma restando l'attribuzione della porzione denominata “quota 1” a Parte_1
e l'attribuzione della porzione denominata “quota 2” ad
[...] CP_1 con assegnazione in proprietà esclusiva dei beni immobili e mobili che le compongono, come già stabilito dal Tribunale, DISPONE che una porzione (“quota
1”) sia composta dall'immobile sito in Ancona, Corso Carlo ER, dal valore alla data dell'apertura della successione dell'immobile sito in Ancona via F.LI RV
(come statuito dal Tribunale) e da conguaglio in denaro di €. 78.972,02 e che l'altra porzione (“quota 2”) sia composta dall'immobile sito in Ancona via
Cupramontana (come statuito dal Tribunale) e da conguaglio in denaro per €.
143.948,88,
pagina 22 di 23 DICHIARA tenuta a versare a , a titolo di CP_1 Parte_1 conguaglio, la somma di €. 71.908,03, oltre interessi, al tasso legale, dalla data del 27.3.2018 all'effettivo saldo.
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi.
Così deciso in Ancona il 19 marzo 2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Anna Bora
Il Presidente
Dott. Guido Federico
pagina 23 di 23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati: dott. Guido Federico Presidente dott.ssa Maria Ida Ercoli Consigliere dott.ssa Anna Bora Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 315/2022
promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Giulia REMIA
APPELLANTE
Contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._2
Daniela GIAMPIERI
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso le sentenze n. 1881/2017 pubblicata in data
1.12.2017 e n. 271/2022 pubblicata il 15.2.2022, entrambe emesse nel procedimento n. 8088/2015 dal Tribunale di Ancona pagina 1 di 23 CONCLUSIONI
DELL'APPELLANTE: in accoglimento del presente gravame ed in parziale riforma delle sentenze impugnate del Tribunale civile di Ancona n. 1881/2017 pubblicata il 01/12/2017, avverso la quale è stata proposta rituale riserva d'appello dal sig.
e la sentenza n. 217/2022, notificata a mezzo pec in data Parte_1
18/02/2022, pronunciate nel procedimento n. 8088/2015 R.g.,
- accertare e dichiarare che la sentenza n. 1881/2017 è illegittima e viziata per aver il giudice di prime cure erroneamente ritenuto che la sig.ra CP_1 con riferimento alle somme versate presso il conto cointestato CheBanca, fosse tenuta a conferire all'asse solamente € 47.000,00 oltre interessi, anziché €
97.000,00 oltre interessi, per essere l'intero saldo appartenente al de cuius sig.
CP_2
- accertare e dichiarare che la sentenza n. 1881/2017 è illegittima e viziata per avere ritenuto non soggette a collazione le somme prelevate dalla sig.ra Pt_1 dal conto cointestato CheBanca, nella misura di € 2.600,00, oltre interessi dai singoli prelievi;
- accertare e dichiarare che la sentenza n. 217/2022 è illegittima e viziata per avere, con motivazione contraddittoria ed insufficiente, ingiustificatamente recepito la stima dell'immobile di di cui alla CT, che si basa su CP_3 Persona_1 criteri di valutazione esplicitamente ritenuti dalla sentenza non idonei, ed altresì errata per avere considerato una metratura superiore a quella reale, sovrastimando il bene;
- accertare e dichiarare che la sentenza n. 217/2022 è illegittima e viziata per avere, con motivazione insufficiente e contraddittoria, ingiustificatamente recepito la valutazione dell'immobile di Via Cupramontana n. 3/B, nella misura illegittimamente ridotta dal CT, con i propri chiarimenti, in € 150.500,00, anziché considerare corretta la stima di € 195.000,00, di cui all'elaborato peritale;
nonché per avere recepito, con motivazione illogica, una stima basata su criteri di valutazione esplicitamente ritenuti non idonei dalla sentenza;
pagina 2 di 23 il tutto, con le conseguenti statuizioni in ordine al ricalcolo degli obblighi restitutori in capo alla sig.ra nonché del valore dell'asse, delle CP_1 singole quote e dei conseguenti conguagli in denaro, si opus previa rinnovazione della CT.
Per l'effetto, dunque, in parziale riforma degli impugnati pronunciamenti, ferme tutte le altre disposizioni non gravate dal presente appello,
Voglia l'Ecc.ma Corte: in via principale:
- dichiarare la nuLItà delle donazioni di denaro effettuate dal de cuius
[...] in favore della figlia per difetto dei requisiti di forma e CP_2 CP_1 sostanza di cui all'art. 782 c.c. e, per l'effetto, imputare alla quota della sig.ra ai sensi e nelle modalità di cui all'art. 724 c.c., l'importo CP_1 complessivo costituito dalle somme trasferite dal de cuius sul conto corrente cointestato con l'altro coerede acceso presso Che Banca, per euro CP_1
97.000,00, nonché delle somme prelevate dalla sig.ra dal c/c Che CP_1
Banca per l'importo complessivo di euro 2.600,00, tenuto conto che gli atti di disposizione effettuati in vita dal de cuius, con diverse e distinte operazioni bancarie, costituiscono altrettante donazioni dirette in favore della convenuta;
in via gradata, in ogni caso, nella denegata ipotesi in cui non dovesse ritenersi la nuLItà delle donazioni effettuate in vita dal sig. in favore della figlia CP_2
e coerede procedersi alla formazione del compendio ereditario CP_1 previa collazione per imputazione ai sensi degli artt. 724-751 c.c., delle somme trasferite dal de cuius sul conto corrente cointestato acceso presso Che Banca, nonché delle somme prelevate dal c/c acceso presso Che Banca per euro
2.600,00; in via ulteriormente gradata, in applicazione del combinato disposto degli artt. 1298, c. 2 c.c. e 1854 c.c., dichiarare la sig.ra CP_1 quantomeno, tenuta a restituire all'asse la metà del saldo del conto cointestato
CheBanca; stimare il compendio ereditario, previa rinnovazione della CT o quantomeno correzione:
pagina 3 di 23 del valore dell'immobile sito in Cupramontana, assegnato alla sig.ra
[...] dalla sentenza n. 217/2022, nella misura corretta di € 195.000, anziché CP_1 nella misura inferiore considerata di € 150.500,00; del valore dell'immobile sito in C.so Carlo ER, assegnato al sig. Parte_1
nella misura indicata dal CTP in € 79.945,84, e con ulteriore detrazione
[...] del costo per la rimozione di canna fumaria in Eternit e delle spese sostenute dal sig. per migliorie, documentate in € 12.541,64; Parte_1
- procedere al ricalcolo del valore complessivo dell'asse, delle singole quote spettanti ai sig.ri ed e dei conguagli in denaro, Pt_1 CP_1 definitivamente assegnandoli.
Il tutto con vittoria di spese e compensi.”
In via istruttoria si rinnovano le richieste formulate in primo grado e non accolte, ed in particolare l'istanza di rinnovazione della CT per la stima dei beni facenti parte dell'asse, nei limiti del devolutum.
DELL'APPELLATA: respingere l'appello e condannare l'appellante al pagamento delle spese, competenze ed onorari, oltre accessori dovuti per legge, del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria, si rinnovano tutte le richieste istruttorie formulate in primo grado.
FATTI DI CAUSA
I.1) ha convenuto innanzi al Tribunale di Ancona la sorella Parte_1
e, premesso che entrambi erano gli unici eredi legittimi del padre CP_1
nato ad [...] il [...] ed ivi deceduto in data 30.5.2013, ha CP_2 chiesto che ne venisse dichiarata aperta la successione, che si procedesse alla ricostruzione dell'asse ereditario, previo accertamento delle nuLItà delle donazioni di denaro effettuate dal de cuius in favore della figlia e dell'obbligo di collazione delle stesse (lire 123.000.000, costituenti il prezzo della vendita di un immobile di proprietà del defunto padre per contratto a rogito del Notaio Persona_2 del 20.12.1993, ed €. 97.000,00 trasferiti in data 16.2.2013 dal conto corrente a lui intestato ed acceso presso Unicredit, ad altro conto corrente aperto presso pagina 4 di 23 l'istituto “Che Banca!” cointestato al padre e alla figlia) e che si provvedesse alla reintegrazione della sua quota di riserva ed alla divisione del compendio ereditario, o, in subordine, alla previa collazione di quanto donato a parte convenuta.
I.2) si è costituita contestato le domande avversarie in quanto CP_1 gli atti posti in essere dal padre non costituivano liberalità in suo favore, nulle o comunque soggette a collazione;
ha rilevato che sul conto cointestato erano confluite anche somme di sua pertinenza per almeno €. 50.000,00 sicché
l'importo di €. 97.000,00 non poteva far parte integralmente dell'asse ereditario, essendo quello da restituire pari alla minore somma di €. 47.000,00; ha domandato l'accertamento della nuLItà della donazione di complessivi €. 6.500,00
(rappresentata da prelievi di denaro effettuati dal fratello dal conto corrente intestato al padre) nonché della donazione dell'immobile dissimulata dalla vendita in data 14.2.2002 in forza della quale e sua moglie avevano CP_2 ceduto al figlio un appartamento ed un locale cantina siti ad Ancona Via F.LI RV
n. 45.
I.3) Nel corso del giudizio di primo grado, con la memoria depositata ex art. 186 VI comma n. 1 c.p.c., ha chiesto che la convenuta fosse Parte_1 condannata a restituire somme indebitamente prelevate dal conto aperto presso l'istituto “Che Banca!” intestato al padre e alla sorella mediante diversi prelievi per complessivi €. 2.600,00.
II) Con sentenza parziale n. 1881/2017, pubblicata in data 1.12.2017, il
Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, ha così deciso:
“dichiara aperta la successione di , nato ad [...] il [...] CP_2 ed ivi deceduto in data 30.5.2013; dichiara tenuto a conferire nell'asse ereditario a sua scelta Parte_1
l'immobile consistente in appartamento ed un locale cantina siti ad Ancona Via
F.LI RV n. 45, e distinti al Catasto Fabbricati dell'anzidetto Comune come segue: Foglio 20, num. 54: Sub. 3, P. 1, ZC 1, Cat. A/3, CL 4, Vani 5,5; Sub. 13,
P.T., ZC 1, Cat. C/2, mq 12, ovvero la somma di denaro corrispondente al valore del medesimo alla data di apertura della successione, detratto il valore di pagina 5 di 23 eventuali migliorie, oltre interessi al saggio legale da tale data, nonché al pagamento della somma di € 3.250,00, oltre interessi dalla data dei singoli prelevamenti al saldo;
dichiara tenuta a versare nell'asse ereditario la somma di € CP_1
63.525,00, con maggiorazione degli interessi legali dalla data del 20.12.1993, nonché la somma di € 47.000,00, oltre interessi legali dal 16.2.2013; dichiara che l'asse ereditario è altresì composto dagli immobili: 1) unità immobiliare sita in Ancona, Corso Carlo ER n. 33, distinta nel N.C.E.U. al foglio 37, part. 413, sub 13, cat. A/10, cl. 4, vani 7, rend. € 2.277,57; 2) unità immobiliare sita in Ancona, Via Cupramontana n. 3, distinta al N.C.E.U. al fg. 20, part. 229, sub. 5, cat. A/2, cl. 4, vani 8,5, rend. € 877,98, sub. 14, cat. C/6, cl.
6, mq 28, rend. € 156,18; rigetta la domanda di riduzione avanzata dall'attore”.
III) Disposto, come da separata ordinanza, l'espletamento di una CT, la causa
- dopo lo svolgimento della consulenza ed il contraddittorio sulla stessa - è stata trattenuta in decisione dal Tribunale che - preso atto della precedente sentenza n. 1881/2017 – ha pronunciato la sentenza n. 217/2022, pubblicata il 15.2.2022, con cui, individuati i beni compresi nel compendio ereditario, rilevato che le difformità urbanistico-edilizie di due immobili (queLI siti in Via F.LI RV e in Via
Cupramontana) - regolarizzabili mediante SCIA - non impediscono la divisione dei beni, perché non rientrano nelle ipotesi di nuLItà previste dalla legge e non ostacolerebbero la vendita degli immobili nell'esercizio della autonomia privata, accertato il valore del compendio, delle quote e dei conguagli e risolte le altre questioni in contestazione, ha statuito quanto segue:
“DICHIARA che il compendio ereditario di cui si tratta, composto dagli immobili e dalle somme di denaro meglio indicati nella suindicata sentenza non definitiva, ha il valore complessivo di € 537.235,14;
DISPONE che la divisione del compendio avvenga secondo il progetto divisionale denominato come “Soluzione A” nella relazione di consulenza, ed in particolare con la formazione di due porzioni, denominate “quota 1” e “quota 2”, di pari valore (€ 268.617,57);
pagina 6 di 23 DISPONE che una porzione (“quota 1”) sia composta dall'immobile sito in
Ancona, Corso Carlo ER, dal valore alla data dell'apertura della successione dell'immobile sito in Ancona via F.LI RV e da conguaglio in denaro per €
53.140,72 e che l'altra porzione (“quota 2”) sia composta dall'immobile sito in
Ancona via Cupramontana e da conguaglio in denaro per € 118.117,57;
DISPONE l'attribuzione della porzione denominata “quota 1” all'attore Parte_1
e l'attribuzione della porzione denominata “quota 2” alla convenuta
[...] [...]
con assegnazione in proprietà esclusiva dei beni immobili e mobili che le CP_1 compongono;
DICHIARA tenuta a versare a , a titolo di CP_1 Parte_1 conguaglio, la somma di € 46.076,72 oltre interessi, al tasso legale, dalla data del
27.3.2018 all'effettivo saldo.
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite”.
IV) , dopo aver ritualmente proposto riserva di appello avverso Parte_1 la sentenza n. 1881/2017, ha impugnato questa sentenza e la sentenza n.
217/2022 - emessa all'esito del procedimento di primo - per i motivi di seguito illustrati, chiedendo, in riforma delle decisioni impugnate:
-di accertare, con riferimento al conto cointestato “Che Banca!” che
[...]
è tenuta a versare, oltre ad €. 47.000,00 (come da sentenza parziale), CP_1 ulteriori €. 50.000,00 (oltre interessi dal 16.2.2013), perché di dimostrata titolarità del de cuius;
-di accertare che la medesima è tenuta alla collazione dei prelievi effettuati dal medesimo conto nella misura di €. 2.600,00, oltre interessi;
- in subordine, in caso di reiezione delle suddette istanze, di dichiarare che la controparte è tenuta a restituire all'asse la metà del saldo attivo del conto Che
Banca;
-di rivedere la stima del compendio immobiliare alla luce dei rilievi mossi alla
CT;
-il tutto con ogni conseguente statuizione in ordine alla quantificazione dell'asse, delle singole quote e dei connessi conguagli in denaro e conferma, per il resto, della distribuzione come da progetto divisionale di cui alla sentenza n.
pagina 7 di 23 217/2022 e, quindi, della imputazione alla quota di del valore Parte_1 dell'immobile sito in Via FrateLI RV, attribuzione al medesimo dell'immobile sito in Corso Carlo ER, assegnazione ad dell'immobile sito in Via CP_1
Cupramontana.
Si è costituita che ha integralmente contestato l'impugnazione CP_1 avversaria chiedendone la reiezione.
Quindi, preso atto delle note scritte con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) L'appellante ha articolato sette motivi di gravame volti a contestare la sentenza n. 1881/2017 (i primi cinque) - e le conseguenti statuizioni sotto il profilo della quantificazione del conguaglio - e la sentenza n. 217/2022 (il sesto ed il settimo).
1.1) Con il primo motivo di appello il censura la sentenza n. Pt_1
1881/2017 nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che non fosse superata la presunzione di cui all'art. 1298 c.c. con riferimento alle somme versate sul conto corrente aperto presso l'Istituto “Che Banca!”, lamentando che il giudice di primo grado non ha tenuto in considerazione gli elementi risultanti dalla documentazione prodotta dalla quale era invece possibile evincere che l'importo complessivo di €.97.000,00 (l'intera provvista) apparteneva esclusivamente al de cuius.
1.2) Con il secondo motivo l'appellante osserva che l'errore in cui è incorso il
Tribunale esposto con il primo motivo, comporta, oltreché una lesione della disciplina (di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c.) che presidia la formazione del convincimento del giudice nella misura in cui è stato disatteso il valore probatorio della documentazione prodotta, anche una violazione della disciplina ( di cui agli artt. 724 comma II e 737 c.c.9 perché, dimostrata l'appartenenza a Pt_1
pagina 8 di 23 di tutte le somme costituenti il saldo attivo del conto Che Banca, questo CP_2 avrebbe dovuto essere considerato integralmente ex art. 742 II comma c.c. quale componente dell'asse ereditario (e non limitatamente all'importo di €.
47.000,00), trattandosi chiaramente di una donazione nulla per difetto dei requisiti di cui all'art. 782 c.c. e, come tale, soggetta a imputazione ai sensi dell'art. 742 II comma c.c. o, in ogni caso, di una liberalità indiretta, soggetta a collazione ai sensi dell'art. 737 e segg. c.c., con la conseguenza che rimarrebbe comunque immutato il risultato.
Secondo l'appellante, quindi, l'asse ereditario avrebbe dovuto essere quantificato ricomprendendo e sommando ulteriori € 50.000,00 oltre interessi, con conseguente aumento - nella misura di € 25.000,00 oltre interessi – sia di ogni singola quota sia del conguaglio che, in base al progetto divisionale stabilito dalla sentenza n. 217/2022, è tenuta a versare in favore CP_1 dell'odierno appellante, conguaglio che viene, pertanto, contestato sotto il profilo della erronea quantificazione.
1.3) Con il terzo motivo il lamenta la erroneità e contraddittorietà Pt_1 della motivazione nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto, con riferimento al saldo del conto cointestato CheBanca, di limitare l'obbligo restitutorio della sig.ra ad € 47.000,00, espungendo dall'asse la somma di € 50.000,00 ( in CP_1 difetto di elementi di prova dai quali poter desumere i versamenti effettuati da sul conto cointestato) solo perché la convenuta “riconosce non CP_1 essere di sua competenza” l'importo di € 47.000,00: osserva a tale riguardo l'appellante che dalla mancata dimostrazione di rimesse direttamente effettuate dalla sig.ra non può dedursi, al contrario, l'appartenenza alla massa del Pt_1 solo importo “disconosciuto” ma, semmai, deve trarsi proprio la prova dell'esclusiva titolarità delle somme in capo al de cuius.
1.4) Con il quarto motivo l'appellante rileva che il giudice di primo grado ha erroneamente (per le ragioni indicate con il primo motivo) ritenuto che non fosse stata offerta “la ricostruzione dell'intero andamento contabile del conto cointestato”, ma ha comunque, incidentalmente, confermato la “circostanza che parte convenuta non abbia dato prova di avere alimentato il conto corrente
pagina 9 di 23 intestato esclusivamente al padre, nel quale non risultano rimesse direttamente effettuate dalla medesima”; nonostante ciò il Tribunale ha poi contraddittoriamente ed erroneamente limitato l'obbligo restitutorio alla somma di
€. 47.000,00 sulla base delle sole dichiarazioni della convenuta, peraltro, smentite dalla documentazione bancaria prodotta dall'attore: infatti – fermo restando che, per quanto esposto con il primo motivo, avrebbe CP_1 dovuto restituire all'asse l'intera somma di € 97.000,00, chiaramente appartenente al de cuius - ove non ritenuta provata la provenienza delle somme in questione, la sentenza avrebbe dovuto fare, quantomeno, corretta applicazione dei principi, ivi esplicitati ma disattesi, di cui agli artt. 1298, c. 2 c.c. e 1854 c.c., ordinando alla convenuta di versare nell'asse la metà del saldo del Pt_1 conto cointestato alla data di apertura della successione, oltre interessi – somma che è superiore ad € 47.000,00.
1.5) Con il quinto motivo l'appellante censura la sentenza n. 1881/2017 per violazione dell'art. 737 c.c. in ordine ai prelievi effettuati dalla convenuta sul conto “Che Banca”, rilevando:
-di aver documentato tali prelievi, per l'importo complessivo d €. 2.600,00 depositando le relative distinte, in parte riconosciuti dalla controparte ed in parte solo genericamente contestati, peraltro senza disconoscimento delle firme apposte alle contabili prodotte;
-che la pronuncia è incorsa nel seguente errore, sotto il profilo dell'iter logico giuridico, avendo ritenuto: che non fosse stato ricostruito l'intero andamento contabile del conto cointestato;
che di conseguenza non fosse possibile considerare i prelievi effettuati dalla sig.ra dal conto (cointestato) CP_1
CheBanca, quali dazioni del de cuius soggette ad obbligo restitutorio
(contrariamente a quanto ritenuto circa altri prelievi, effettuati dal sig. Parte_1 sul conto del padre, in forza della delega ricevuta);
[...]
-che, correttamente apprezzando il dato fattuale relativo alla composizione del saldo attivo del conto cointestato CheBanca, attribuibile in via esclusiva al de cuius, come documentalmente provato, debba applicarsi ai prelievi effettuati dalla sig.ra (5 prelievi sul c/c Che Banca in data 09.03.2013, 16.03.2013, CP_1
pagina 10 di 23 08.05.2013, 16.05.2013 e 24.05.2013) la stessa sorte disposta dalla pronuncia per queLI effettuati dal sig. ai sensi e per gli effetti dell'art. 737 Parte_1
c.c., sicché l'odierna appellata dovrà essere dichiarata tenuta a conferire nell'asse anche la somma di € 2.600,00 (oggetto dei 5 prelievi, sopra indicati, effettuati dal conto CheBanca), con tutto ciò che ne consegue in termini di quantificazione dell'asse, delle singole quote e del conguaglio spettante all'odierno appellante.
1.6) Con il sesto ed il settimo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza n. 217/2022 lamentando la motivazione erronea ed insufficiente in ordine alla stima dell'immobile sito in Corso Carlo ER e di quello sito in Via
Cupramontana, deducendo errori circa la consistenza del bene di Corso Carlo
ER e chiedendo la rinnovazione della CT o, in ogni caso, la correzione della stessa.
2) Le doglianze articolate con i primi cinque motivi di appello – che, per la stretta connessione delle questioni trattate, possono essere esaminate congiuntamente – sono fondate nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.
2.1) Invero dalla documentazione prodotta dall'attore, odierno appellante, risulta che:
- il 16.2.2013 e , rispettivamente padre e fratello di CP_2 CP_1
, hanno aperto un conto corrente (n. 71169217) presso l'istituto Parte_1 bancario “Che Banca! (nel prosieguo Che Banca) (doc. n.7, allegato 5 bis - CP_4 fascicolo di primo grado);
- su detto conto cointestato risulta versata la complessiva somma di €.
97.000,00 mediante due operazioni (entrambe in data 18.2.2023), ricollegabili al versamento di due assegni bancari, uno di €. 10.000,00 e l'altro di €. 87.000,00
(v. lista movimenti, sub doc. n.1 allegato all'atto di citazione innanzi al Tribunale, riprodotto in questa sede sub lett. a);
- da un diverso conto corrente (n. 40911731), intestato al solo , CP_2 aperto presso la banca UNICREDIT, sono stati tratti due assegni bancari, uno di €.
10.000,00 e l'altro di €. 87.000,00 (entrambi data valuta addebito 16.2.2013), girati per l'incasso a “ (v. copia assegni bancari, sub doc. n.1 e Controparte_5
pagina 11 di 23 sub lett. a) cit. ed estratto conto UniCredit, sub doc. n. 9, allegato 5 - fascicolo di parte di primo grado, riprodotto in questa sede sub lett. b).
2.2) Ciò premesso si osserva che nel caso di cointestazione di un conto corrente bancario è applicabile la presunzione di contitolarità in parti uguali, prevista dall'art. 1298 II comma c.c. che determina un'inversione dell'onere probatorio a carico di chi intenda dimostrare una situazione difforme da quella derivante dalla cointestazione del conto corrente, superabile provando che le sostanze provengono da uno solo dei cointestatari (tra le altre, Cass. civ. n.
27069/2022).
2.3) Nella fattispecie in esame le circostanze sopra delineate, desumibili dalla documentazione bancaria prodotta da , in precedenza indicata, Parte_1 evidenziano che il padre in data 16.2.2013 (circa tre mesi prima CP_2 del decesso, avvenuto il 30.5.2013), ha trasferito dal proprio conto corrente personale, già aperto presso l' la complessiva somma di Controparte_6
€.97.000,00 in un altro conto corrente, quello n. 71169217, acceso, in pari data, presso l'Istituto Bancario Che Banca, cointestato insieme alla figlia , CP_1 mediante i due assegni bancari prodotti in copia, emessi lo stesso giorno, di €.
87.000,00, uno, e di €. 10.000,00, l'altro.
Gli elementi di prova descritti dimostrano che, sebbene il conto corrente n.
71169217 aperto presso l'Istituto Che Banca fosse cointestato a , le CP_1 relative disponibilità finanziarie, versate sostanzialmente al momento dell'apertura del conto stesso, appartenevano esclusivamente a CP_2 risultando dai documenti prodotti il trasferimento della complessiva somma di
€.97.000,00 dal conto corrente già aperto presso UNICREDIT, intestato soltanto a
, al conto cointestato, acceso il 16.2.2013 presso l'Istituto Che CP_2
Banca.
2.4) D'altra parte va anche considerato che la lista movimenti relativa al conto cointestato, prodotta dall'attore, odierno appellante, riguarda il periodo intercorso tra il 16 febbraio 2013, data di apertura del conto stesso, e la fine di maggio del
2013 (l'ultima operazione, relativa ad un accredito di pensione, presenta la data del 3.6.2013 successiva la decesso del de cuius) e che non sono ravvisabili pagina 12 di 23 ulteriori e diversi elementi probatori dai quali poter desumere che CP_1 abbia contribuito ad alimentare il conto corrente cointestato, come invece dedotto dalla stessa nel giudizio di primo grado: infatti non ha posto in CP_1 discussione la provenienza della somma di €. 97.000,00 dal conto corrente paterno, ma ha sostenuto che nel conto cointestato era confluito anche l'importo di €. 50.000,00 di sua pertinenza, circostanza che, tuttavia, come anche evidenziato dal giudice di primo grado, non risulta dai documenti prodotti.
2.5) Pertanto accertata provenienza del denaro, che costituiva l'intera provvista del conto corrente cointestato, dal conto corrente personale di e CP_2 ritenuta per tale motivo la somma di €. 97.000,00 di pertinenza esclusiva del medesimo, risulta nel caso in esame superata la presunzione di contitolarità in parti uguali, prevista dall'art. 1298 II comma c.c.
Ne consegue che è tenuta a conferire nell'asse ereditario la CP_1 somma di €. 97.000,00, oltre interessi legali dal 16.2.2013, anziché quella di €.
47.000,00 indicata nella sentenza impugnata.
2.6) Le argomentazioni svolte per pervenire a detta conclusione assorbono, per il loro carattere dirimente, l'esame delle altre questioni trattate con i primi cinque motivi di gravame, anche in relazione ai prelievi effettuati da per CP_1 complessivi €. 2.600,00, dovendosi ritenere detta somma compresa in quella di €.
97.000,00 (che la stessa è tenuta a versare nella massa ereditaria) che, come si
è detto, costituiva la provvista del conto corrente cointestato, in mancanza di allegazioni e prove in ordine ad ulteriori versamenti da parte del de cuius.
2.7) Pertanto, in parziale riforma della sentenza n. 1881/2017, va dichiarato che è tenuta a versare nell'asse ereditario la somma di €. CP_1
97.000,00, oltre interessi legali dal 16.2.2013: le altre questioni esaminate con la citata sentenza esulano dall'oggetto del presente giudizio, in mancanza di censure volte a contestare la decisione del giudice di primo grado che va dunque per il resto confermata.
3.) Passando ad esaminare gli ultimi due motivi di impugnazione, che riguardano invece la sentenza n. 217/2022, si osserva in primo luogo che l'appellante non ha contestato il progetto di divisione posto a fondamento della pagina 13 di 23 decisione (indicato sub lettera A), né gli aspetti concernenti le difformità urbanistico-edilizie che, in base a quanto affermato dal Tribunale, non sono tali da ostacolare la divisione dell'intero compendio, né la valutazione dell'immobile sito in Via F.LI RV e, quindi, il valore di tale bene da imputare alla massa, trattandosi di immobile oggetto di esecuzione forzata: l'esame di tali questioni è pertanto precluso in questa sede, in mancanza di censure che, invece, riguardano la valutazione degli immobili siti in Corso Carlo ER e in Via Cupramontana.
4.1) Con il sesto motivo di gravame, in particolare, il lamenta la Pt_1 contraddittorietà della decisione - basata sulla CT, redatta dal Geom.
[...]
- in considerazione del fatto che il Tribunale ha dichiarato come ai fini Per_3 della stima non sia opportuno ricercare ed utilizzare quale criterio il valore di mercato e ha poi aderito alle valutazioni dei cespiti effettuate dal CT che, invece, ha esplicitamente applicato proprio detto criterio, inserendo i parametri OMI per mera conoscenza, ma dichiarando poi di averli posti a fondamento del proprio operato.
Pertanto, ha osservato l'appellante, o il valore di mercato è inattendibile e quindi è inattendibile l'elaborato peritale e viziato è il suo recepimento in sentenza, oppure è criterio condivisibile e pertanto non trova giustificazione il rigetto dei rilievi attorei sul punto (basati sul fatto che il CT non ha tenuto in considerazione la ubicazione della unità al primo piano di un palazzina, senza ascensore, e quindi la presenza di barriere architettoniche che limitano il possibile accesso al pubblico, e sulla inspiegabile applicazione di un coefficiente di incremento pari ad 1,10 sotto il profilo della manutenzione, posto che la palazzina è stata edificata negli anni '50 e non risulta essere stata oggetto di manutenzione).
Con lo stesso motivo l'appellante rileva un errore nella consistenza dell'immobile, con riferimento alla unità principale denominata laboratorio, indicata inizialmente, in modo corretto, in mq 101,67, ma poi successivamente trascritta in mq 116 in sede di valutazione con la conseguenza che, avendo il CT stimato un valore unitario di €./mq 1.009,80, l'immobile è stato sovrastimato quantomeno di oltre €. 14.000,00 (14,33 mq x 1.009,80).
pagina 14 di 23 Il si duole inoltre del fatto che al medesimo non sono state Pt_1 riconosciute le spese delle migliorie effettuate presso lo studio odontoiatrico di
Corso Carlo ER, pari a complessivi €. 12.541,84.
4.2) Le doglianze non sono fondate.
4.2.1) Invero con riferimento al valore del bene di cui si tratta (adibito a laboratorio odontotecnico, posto al primo piano di una palazzina di cinque piani, senza ascensore, con annessa soffitta, posta al quinto piano, costituito anche da due balconi e un terrazzo al primo piano), si osserva che, come si evince dalla relazione del CT, il valore unitario di €./mq. 1.009,80 è stato dal medesimo determinato mediante il metodo sintetico-comparativo, volto ad individuare il valore di mercato dell'immobile attraverso il confronto con queLI aventi caratteristiche omogenee, nella specie accertato in €. 1.239,31 (esaminando tre
“comparabili”), confrontato con queLI riportati nella Banca dati dell'Osservatorio
Immobiliare -Agenzia delle Entrate (che per immobili ubicati nella zona in cui si trova il bene di cui si tratta registrava valori minimi e massimi, compatibili con quello di €. 1.239,31 sopra indicato e poi corretto in funzione di coefficienti moltiplicatori che tengono conto le condizioni dell'immobile, anche in relazione all'età dell'edificio, e la sua funzionalità in relazione alla ubicazione della unità immobiliare).
Si ritiene che il procedimento seguito dal consulente per individuare il valore unitario del bene sia condivisibile perché basato su dati oggettivi - dai quali si evince che il valore accertato corrisponde a quello medio, desumibile dagli atti esaminati quali comparabili e rientra fra queLI minimi e massimi risultanti dalla
Banca Dati delle quotazioni immobiliari - e perché la stima effettuata tiene in considerazione le concrete ed effettive caratteristiche del bene, la sua destinazione e la zona in cui l'immobile è ubicato.
4.2.2) Premesso che è quindi condivisibile il criterio adottato dal CT, si osserva che i rilievi del consulente di parte, ribaditi in questa sede dall'appellante, non appaiono tali da giustificare la rinnovazione né l'integrazione della consulenza.
Invero il CT ha tenuto in considerazione:
pagina 15 di 23 - il deprezzamento per “vetustà del complesso”, applicando un coefficiente pari a 0,85 (non contestato), in considerazione del fatto che si tratta di un “complesso di età superiore ai vent'anni che naturalmente presenta i segni del tempo”;
- le condizioni della unità immobiliare che “versa in buono stato di manutenzione e conservazione interna”, applicando un coefficiente pari a 1,10;
- la funzionalità e la localizzazione del fabbricato nel territorio comunale, applicando un coefficiente pari a 1,10, poi ridotto a 0,90 in considerazione delle osservazioni del CT di parte attrice, tenuto conto della dequalificazione che sta subendo negli anni la zona in cui si trova l'immobile.
Il CT ha quindi valutato gli aspetti relativi alla “manutenzione” con riferimento sia alla unità immobiliare, sia allo stato dell'edificio che ha comportato l'applicazione del coefficiente di 0,85 e la riduzione a 0,90 di quello relativo alla funzionalità e localizzazione del fabbricato che si trova in una zona favorevole per la presenza di servizi (uffici, supermercati, ecc…) - in grado di soddisfare le principali esigenze del cittadino – collegata alle principali vie che conducono al centro della città e alla periferia e che, tuttavia, ha subito una dequalificazione degli ultimi anni;
né può ritenersi che il Geom. non Per_3 abbia tenuto presente anche la collocazione dell'unità immobiliare all'interno dell'edificio, senza ascensore, atteso che tale aspetto è stato evidenziato dalla consulente nella descrizione dell'immobile.
Si ritiene pertanto che i coefficienti di adeguamento assegnati dal CT tengano conto della vetustà e dello stato di manutenzione e conservazione dell'edificio, nonché della collocazione del bene.
4.2.3) Si ritiene inoltre che non sia ravvisabile il dedotto errore in ordine alla consistenza della unità immobiliare adibita a laboratorio.
Invero le argomentazioni dell'appellante non tengono in considerazione quanto precisato dal CT il quale ha specificato nel proprio elaborato che “ai fini estimativi la misurazione dei vani principali e accessori diretti verranno determinate misurando la superficie al lordo delle murature interne ed esterne perimetrali (queste ultime andranno considerate fino alla mezzeria nei tratti confinati con le parti di uso comune o con altra unità immobiliare). I muri interni
pagina 16 di 23 e queLI perimetrali esterni che sono computati per intero sono da considerare fino ad uno spessore massimo di 50 cm., mentre i muri in comunione vengono computati nella misura massima del 50% e pertanto fino ad uno spessore massimo di cm.25”.
Ciò posto e considerato che la diversa misurazione effettuata in fase di sopralluogo (mq. 101,67) tiene conto soltanto della “superficie utile” dei locali, si ritiene che nel determinare la consistenza dell'immobile (sulla base della superficie, ma al lordo delle murature) il CT non abbia commesso alcun errore.
Del resto, lo stesso CT di parte attrice, nelle osservazioni alla CT, non ha rilevato l'asserito errore nel calcolo della consistenza dell'immobile destinato a laboratorio (mq. 116), da ritenersi quindi corretta.
4.2.4) Si ritiene altresì di non comprendere nella massa ereditaria la somma di
€. 12.541,84 indicata da parte appellante per lavori eseguiti nell'immobile sito in
Corso Carlo ER.
Infatti se è vero che il coerede che ha eseguito sul bene comune delle migliorie può richiedere in sede di divisione il rimborso pro quota delle spese sostenute, da imputare quindi alla massa ereditaria, è anche vero che nella nozione di miglioramenti rientrano quelle opere che, con trasformazioni o sistemazioni diverse, apportano all'immobile un aumento di valore, accrescendone in modo durevole il godimento, la produttività e la redditività, senza presentare una propria individualità rispetto al bene in cui vanno ad incorporarsi.
Nella specie dalla documentazione prodotta, risalente prevalentemente agli anni 1999-2000, si evince che la somma riguarda opere in cartongesso, la realizzazione di un impianto elettrico, l'acquisto di una porta, la fornitura di panneLI per tetto (la fattura risale al 2004) e una “pratica legale” (fattura del
2010) ed altre opere che tuttavia, per la loro natura ed entità, in mancanza di ulteriori allegazioni e prove in ordine alla realizzazione di lavori che hanno riguardato l'intero immobile, tali da incidere sul complessivo valore del bene, inducono ad escludere che si sia trattato di migliorie nel senso sopra indicato e a ritenere che si sia trattato di opere strumentali al godimento dell'unità
pagina 17 di 23 immobiliare da parte del che, pacificamente, ha sempre avuto il possesso Pt_1 del bene.
4.2.5) Per le considerazioni svolte il sesto motivo di appello va dunque respinto.
5.1) Con il settimo ed ultimo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza n. 217/2022 nella parte in cui il Tribunale ha posto a fondamento della decisione il valore accertato dal CT con riferimento all'immobile sito in Via
Cupramontana, assegnato a , rilevando in particolare, la CP_1 ingiustificata svalutazione del bene, inizialmente stimato in complessivi €.
195.000,00 e, poi, sulla base di tardive osservazioni svolte dalla controparte, in €.
150.500,00.
5.2) Il motivo non è meritevole di accoglimento.
5.2.1) Il Tribunale ha respinto la eccezione di tardività delle osservazioni svolte dalla difesa di parte convenuta in ordine alla valutazione effettuata dal CT, osservando che “dopo il deposito della perizia, entrambe le parti hanno presentato ulteriori rilievi alla relazione del CT (parte attrice chiedendo addirittura il rinnovo dell'incarico di consulenza) e sono state dunque messe in condizione di integrare il contraddittorio tecnico”.
5.2.2.) Secondo l'appellante, la tardività è ricollegabile al fatto che la convenuta - che non si era avvalsa dell'ausilio di un consulente di parte - non aveva formulato osservazioni durante le operazioni peritali né alla udienza successiva al deposito della CT, avendo invece sollevato rilievi solo nel successivo termine assegnato dal Tribunale per note, all'attore, e per successive repliche, alla convenuta, al fine di valutare le contestazioni di parte attrice: ad avviso del mancando qualsiasi contestazione di parte attrice in ordine Pt_1 alla stima dell'immobile sito in Via Cupramontana, priva di fondamento risulta qualsivoglia replica sul punto, con conseguente tardività delle deduzioni svolte al fine di richiedere chiarimenti al CT in merito alla valutazione dell'immobile sito
Via Cupramontana.
5.2.3) L'assunto dell'appellante non è condivisibile.
pagina 18 di 23 Invero "le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nuLItà relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c.,costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove, ma si riferiscano all'attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio" (tra le altre, Cass. civ. SS.UU. n. 5624/2022).
Nella specie, premesso che non è stata eccepita né è ravvisabile alcuna nuLItà della consulenza, atteso che le parti sono state poste in condizione di integrare il contraddittorio (come rilevato dal Tribunale nella sentenza impugnata e come, del resto, non contestato dall'appellante), si osserva che le contestazioni svolte dalla convenuta riguardavano la valutazione effettuata dal CT relativa all'immobile sito in Via Cupramontana ed erano quindi ammissibili, perché dirette non ad accertare fatti diversi da queLI che avevano costituito oggetto di indagine, ma a verificare la stima già eseguita.
5.2.4) Sotto diverso profilo si osserva che, a differenza di quanto ritenuto dall'appellante, la riduzione del valore unitario operata dal CT in sede di chiarimenti appare giustificata.
Ribadite le argomentazioni in precedenza svolte in ordine alla correttezza del criterio sintetico – comparativo seguito dal CT, si osserva che la diversa valutazione è stata effettuata ponendo come base di confronto altri valori di immobili recentemente posti in vendita nella zona aventi caratteristiche similari e tenendo in considerazione anche l'andamento del mercato immobiliare: ciò premesso si osserva che il valore unitario indicato (€./mq 1.000,00) appare congruo perché tiene in considerazione sia la vetustà del complesso edilizio, lo stato di manutenzione e conservazione del bene nonché la funzionalità e la localizzazione sul territorio comunale (come osservato dal Tribunale, il bene si trova in una zona - ubicata a poca distanza da quello in cui è sito il bene di Corso
Carlo ER, circostanza questa non contestata, oggetto di una progressiva pagina 19 di 23 dequalificazione generale) sia il deprezzamento ricollegabile alla presenza di difformità urbanistico-edilizie (accertate dal CT).
5.2.5) Il settimo motivo va dunque respinto.
6) L'accoglimento delle doglianze articolate da in ordine alla Parte_1 questione concernente la titolarità delle somme confluite sul conto corrente aperto presso l'Istituto Che Banca, cointestato a , comporta il nuovo CP_1 calcolo del valore complessivo del compendio ereditario, (dovendosi porre a base della quantificazione l'importo di €. 97.000,00 anziché di €. 47.000,00) e, quindi, delle singole quote e dei conseguenti conguagli.
Nel conteggio vanno tenuti in considerazione, sulla base dei criteri già seguiti dal Tribunale che non hanno costituito oggetto di censure:
- il progetto di divisione indicato sub lett. A, già posto a fondamento della sentenza n. 217/2022 e non contestato;
- i valori degli immobili già accertati dal Tribunale, perché non contestati (€.
88.476,85, quello sito in Via F.LI RV) o perché confermati in questa sede (€.
127.000,00, quello sito in Corso Carlo ER, ed €. 150.500,00 quello di Via
Cupramontana);
- l'importo di €. 7.064,00 che deve conferire alla massa Parte_1 ereditaria, così come accertato dal Tribunale con la sentenza n. 1881/2017, rideterminato con la sentenza n. 217/2022 e non contestato in questa sede;
- la somma di €. 114.928,91 che deve conferire alla massa CP_1 ereditaria, già accertata dal Tribunale con la sentenza n. 217/2022, non contestata in questa sede, alla quale deve aggiungersi, in seguito all'accoglimento dell'appello, la somma di €. 97.000,00 oltre interessi legali dal 16.2.2013
(calcolati fino alla data del 27.3.2018, per ottenere valori omogeni rispetto agli altri valori già determinati dal Tribunale, sulla base della CT, non contestati o confermati in questa sede) e quindi pari ad €. 100.928,00: ne consegue che, in seguito alla parziale riforma della sentenza n. 1881/2017, l'importo che CP_1
deve conferire alla massa ereditaria è pari a complessivi €.215.856,91 (€.
[...]
114.928,91 + €. 100.928,00).
pagina 20 di 23 Tenuto conto di quanto sopra esposto il valore complessivo del compendio immobiliare va quindi rideterminato in complessivi €. 588.897,76: pertanto il valore di ciascuna quota ereditaria è pari (al 50% e quindi) ad €. 294.448,88.
7.) Ne consegue che - ferme restando la divisione del compendio ereditario secondo la soluzione A, indicata dal CT, posta a fondamento della sentenza n.
217/2022, sul punto, come si è già detto, non contestata e l'attribuzione della quota 1 (immobile sito in Corso Carlo ER + controvalore immobile di Via F.LI
RV + conguaglio in denaro) a e della quota 2 (immobile sito in Parte_1
Via Cupramontana + conguaglio) a , disposta dal Tribunale con la CP_1 citata sentenza, non impugnata su tali aspetti - i relativi conguagli vanno rideterminati, nel modo seguente:
Quota 1 costituta da:
1) Valore immobile Via F.LI RV : €. 88.476,85
2) Immobile Corso Carlo ER: €. 127.000,00
3) quota di conguaglio: €. 78.972,03 totale €. 294.448,88
Quota 2 costituita da:
4) Appartamento Via Cupramontana: €. 150.500,00
5) quota di conguaglio: €. 143.948,88 totale €. 294.448,88
8.) Tenuto conto di quanto ciascuno erede deve conferire alla massa ereditaria
€. 7.064,00; €. 215.856,91) e operata la Parte_1 CP_1 compensazione reciproca, residua un conguaglio finale a favore di Parte_1
e a carico di pari ad €. 71.908,03.
[...] CP_1
Come osservato dal Tribunale, e non contestato dalle parti, considerato che i valori degli immobili stimati dal CT e gli interessi sulle somme da conferire sono stati determinati alla data del 27.3.2018, e tenuto conto che le compensazioni sono state operate sui predetti valori, la somma sopra indicata va maggiorata degli interessi, al tasso legale, dalla data del 27.3.2018 all'effettivo saldo.
pagina 21 di 23 9.) Considerato l'esito complessivo del giudizio, caratterizzato dalla parziale e reciproca soccombenza delle parti, si ritiene di compensare le spese di entrambi i gradi
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 1881/2017, pubblicata in data 1.12.2017, e
[...] avverso la sentenza n. 217/2022, pubblicata il 15.2.2022, emesse dal Tribunale di Ancona nel procedimento n. 8088/2015, respinta ogni contraria e diversa istanza ed eccezione, così provvede:
in parziale riforma della sentenza n. 1881/2017 dichiara che è CP_1 tenuta a versare nell'asse ereditario la somma di €. 97.000,00, oltre interessi legali dal 16.2.2013 e conferma nel resto l'impugnata sentenza;
per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 217/2022,
DICHIARA che il compendio ereditario ha il valore complessivo di €.
588.897,76,
DISPONE che la divisione del compendio avvenga secondo il progetto divisionale denominato come “Soluzione A” nella relazione di consulenza, già indicato dal Tribunale di Ancona, ed in particolare con la formazione di due porzioni, denominate “quota 1” e “quota 2”, di pari valore (€. 294.448,88), ferma restando l'attribuzione della porzione denominata “quota 1” a Parte_1
e l'attribuzione della porzione denominata “quota 2” ad
[...] CP_1 con assegnazione in proprietà esclusiva dei beni immobili e mobili che le compongono, come già stabilito dal Tribunale, DISPONE che una porzione (“quota
1”) sia composta dall'immobile sito in Ancona, Corso Carlo ER, dal valore alla data dell'apertura della successione dell'immobile sito in Ancona via F.LI RV
(come statuito dal Tribunale) e da conguaglio in denaro di €. 78.972,02 e che l'altra porzione (“quota 2”) sia composta dall'immobile sito in Ancona via
Cupramontana (come statuito dal Tribunale) e da conguaglio in denaro per €.
143.948,88,
pagina 22 di 23 DICHIARA tenuta a versare a , a titolo di CP_1 Parte_1 conguaglio, la somma di €. 71.908,03, oltre interessi, al tasso legale, dalla data del 27.3.2018 all'effettivo saldo.
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi.
Così deciso in Ancona il 19 marzo 2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Anna Bora
Il Presidente
Dott. Guido Federico
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