Sentenza 10 dicembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/12/2003, n. 18878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18878 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2003 |
Testo completo
Aula 'B' 1 8 8 78 /03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto • SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Sergio MATTONE R.G.N. 16656/01 37808 - Consigliere Dott. Giovanni PRESTIPINO - Cron. - Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Rep. Rel. Consigliere- Dott. Pietro CUOCO Ud.09/06/03 - Consigliere Dott. Camillo FILADORO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COOPERATIVA A.C.M.E. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GEROLAMO BELLONI 88, presso lo studio dell'avvocato GIULIO PROSPERETTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BARBARA ROLANDO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA I.N.P.S. £ SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA 2003 FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 3528 -1- rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA PULLI, FABRIZIO CORRERA, FABIO FONZO, giusta delega in atti;
1 controricorrente MA avverso la sentenza n. 503/00 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 14/12/00 R.G.N. 606/2000 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/06/03 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito l'Avvocato PROSPERETTI GIULIO;
udito l'Avvocato PULLI CLEMENTINA;
udito il P.M. in persona del SostitutoProcuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. : : -2- Svolgimento del processo Con sentenza del 20 maggio 1999 il Pretore di Torino, accogliendo 0 le opposizioni, revocò due decreti ingiuntivi emessi, su istanza dell'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S.), nei confronti della A.C.M.E. S.c.r.l., per omissioni contributive relative al periodo intercorrente fra il 1° aprile 1993 ed il 31 ottobre 1995. Con sentenza del 14 dicembre 2000 la Corte d'Appello di Torino, accogliendo l'appello dell'I.N.P.S., ha respinto le opposizioni. La controversia ha origine dal verbale con cui l'ispettore dell'Istituto il 12 dicembre 1995 accertò che, dei 18 soci dell'A.C.M.E. S.c.r.l., solo 9 esercitavano effettivamente l'arte od il mestiere corrispondente alle attività Phideo per lo svolgimento delle quali la cooperativa era stata costituita, e pertanto non aveva uno dei requisiti richiesti dall'art. 2 del d.P.R. 30 aprile 1970 n. 602 per godere dei benefici contributivi previsti: da ciò l'Istituto aveva dedotto le omissioni contributive. Prima dell'ispezione effettuata dall'Istituto, in una precedente ispezione eseguita dal personale del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, era stato attestato che non risultavano irregolarità; ciò, secondo il primo giudice, precludeva ogni accertamento relativo al periodo anteriore a questa prima ispezione. Il secondo giudice di merito riconosce che per l'art. 3 della legge agosto 1995 n. 335 sono precluse verifiche degli adempimenti amministrativi e contributivi per i periodi anteriori agli accertamenti ispettivi in materia previdenziale ed assicurativa;
ritiene tuttavia che questa 3 preclusione si riferisce agli accertamenti in materia previdenziale ed assicurativa ed effettuati da funzionari dell'Ispettorato del Lavoro. : E nel caso in esame si trattava di ispezione ordinaria, effettuata da revisori iscritti in apposito elenco ovvero da esperti designati: persone che non sono funzionari del Ministero, come previsto dalla citata norma, la quale, essendo di natura eccezionale, non può essere ampliata analogicamente. E pertanto la preclusione non sussisteva. Nel merito della controversia, non era contestato che almeno la metà dei soci non svolgessero attività relativa all'oggetto della cooperativa. E Много l'iscrizione nell'albo delle cooperative di "Produzione e Lavoro", concessa in base a semplice domanda e senza accertamenti ispettivi, non vincola l'Istituto ed ancor meno decisioni giurisdizionali. Ed il fatto che la cooperativa avesse fin dall'inizio dichiarato questa non appartenenza dei soci all'attività della cooperativa non può rendere lecito ciò che è illecito. La stessa giurisprudenza, pur riconoscendo (ai fini delle agevolazioni) la possibilità di questa non appartenenza, ha affermato la necessità della conservazione della natura mutualistica del contratto, che deve essere assicurata almeno dalla prevalenza dei soci lavoratori. Per la cassazione di questa sentenza ricorre la A.C.M.E. S.c.r.l., percorrendo le linee di tre motivi, coltivati con memoria;
l'I.N.P.S. resiste con controricorso. Motivi della decisione 1. Con i primi due motivi, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del decreto legislativo del C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577 e dell'art. 3 comma 20 della legge 8 agosto 1995 n. 335 nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, la ricorrente sostiene che 1.1. nel marzo del 1995 l'ispettore del lavoro aveva accertato la regolarità della cooperativa, dando atto dell'adempimento delle formalità obbligatorie ai fini fiscali e previdenziali, e concludendo che "non ci sono rilievi da segnalare";
1.2. poiché le ispezioni ordinarie alle cooperative non aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza assistenza e tutela del Alveo movimento cooperativo sono eseguite da funzionari del Ministero, da questi era stata eseguita la predetta ispezione;
1.3. la qualifica di "ispettore delegato", apposta al verbale, attestava solo la sua delega ad eseguire l'ispezione in controversia;
1.4. come la dottrina e gli operatori economici avevano posto in rilievo, e la stessa Circolare 9 novembre 1996 n. 149 del Ministero del Lavoro aveva confermato, la legge 8 agosto 1995 n. 335 si inserisce in una generale tendenza dell'ordinamento, che, contrastando la precedente normativa, è diretta a privilegiare le garanzie a favore del contribuente ed a porre limiti ai pregressi eccessi sanzionatori.
2. Questi motivi sono infondati. L'art. 3 ventesimo comma della legge 8 agosto 1995 n. 335 dispone che "gli accertamenti ispettivi in materia previdenziale ed assicurativa esperiti nei confronti dei datori di lavoro devono risultare da appositi verbali Nei casi di attestata regolarità ovvero di regolarizzazione conseguente all'accertamento ispettivo eseguito, gli adempimento amministrativi e contributivi relativi ai periodi di 5 paga anteriore alla data dell'accertamento ispettivo stesso non possono essere oggetto di contestazioni in successive verifiche ispettive La presente disposizione si applica anche agli atti e documenti esaminati dagli ispettori ed indicati nel verbale di accertamento, nonché ai verbali redatti dai funzionari dell'Ispettorato del Lavoro in materia previdenziale ed assicurativa ...”.
3. La preclusione d'un secondo accertamento (prevista dalla predetta norma), invocata dal ricorrente e riconosciuta dal primo giudice, non è applicabile al caso in controversia. Ed invero, la norma si inserisce in una legge che ha il dichiarato белого obiettivo di ridefinire il sistema previdenziale con disposizioni che "costituiscono principi fondamentali di riforma economico – sociale della Repubblica”. Ed in molteplici prescrizioni (quali, ad esempio, l'art. 1, commi 2 seconda parte, 4, 5, 11, 24, 26, 39, 44, 45, 46; l'art. 2, commi 7, 9, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30; art. 3, commi 3, 5, 7, 11, 12, 18, 21, 22) la legge è dichiaratamente proiettata nel futuro. Molteplici disposizioni disciplinano un tempo posteriore all'ingresso della legge stessa (art. 1, commi 17, 32; art. 2, commi 1, 5, 6, 18, 21, 28; art. 3, commi 6, 13, 15, 23, 24, 28; art. 5). E, nei limitati casi nei quali ha inteso proiettare la propria disciplina nel passato, questo legislatore ha espressamente manifestato il proprio intendimento (ad esempio: art. 2, comma 13; art. 3 comma 8, parte quarta).
4. Da ciò è da dedursi che "l'art. 3 ventesimo comma della legge 8 agosto 1995 n. 335, nella parte in cui dispone che, a seguito della 6 regolarità accertata con ispezioni in materia previdenziale ed assicurativa esperite nei confronti dei datori di lavoro, gli adempimenti amministrativi e contributivi relativi ai periodi di paga anteriori alla data dell'accertamento non possono essere oggetto di contestazione in successive verifiche ispettive, non ha effetto retroattivo. E pertanto, la regolarità attestata da un accertamento ispettivo, eseguito prima dell'ingresso di questa legge, non preclude successive verifiche e contestazioni relative ai periodi di paga anteriore alla data dell'accertamento stesso”.
5. Ciò, nel caso in esame. La regolarità attestata dalla verifica биого eseguita nel marzo 1995 non poteva precludere (indipendentemente dalla natura dell'atto) l'ammissibilità e la rilevanza di successive verifiche e contestazioni relative a periodi anteriori (alla prima): ed in particolare non precludeva l'accertamento eseguito il 12 dicembre 1995 dall'ispettore dell'Istituto.
6. Questa ragione assume pregiudiziale rilievo ai fini di escludere la fondatezza dei motivi in ricorso, anche nei confronti della pur fondata ragione dedotta in sentenza (e coltivata dal controricorrente), per cui la verifica, avendo la funzione (in attuazione dell'art. 5 del decreto legislativo del C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577) di controllare i requisiti di esistenza della cooperativa e non i rapporti contributivi e le connesse agevolazioni, ed essendo stata eseguita non da funzionari del Ministero bensì da privati revisori a tanto incaricati, non rientrava nello spazio della disposizione precedentemente esaminata (resta pertanto irrilevante la peraltro infondata - argomentazione della ricorrente, che ritiene di dedurre 7 ―peraltro insufficiente elemento negativo della propria non dal mero iscrizione all'Associazione la natura pubblica del funzionario che aveva eseguito la verifica). La conformità della decisione al diritto esige pertanto, in applicazione dell'art. 384 cod. proc. civ., di correggere in tal senso la motivazione.
7. Con il terzo motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod., proc. civ. violazione e falsa applicazione dell'art. 3 comma 20 della legge 8 agosto 1995 n. 335 nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, la ricorrente sostiene che, come la dottrina aveva posto in rilievo, la predetta legge era diretta a semplificare il quadro normativo Véloco esistente, distinguendo dai comportamenti fraudolenti i comportamenti posti in essere in buona fede;
e tale era il comportamento della cooperativa, che non aveva agito con dolo, denunciando fin dall'inizio la propria situazione. Anche in applicazione del principio della trasparenza, l'I.N.P.S. non avrebbe dovuto revocare i benefici, bensì, eventualmente, non riconoscerli per il futuro (in applicazione dell'art. 3 comma ottavo della predetta legge). D'altro canto, l'accettazione, da parte dell'Istituto, dell'iscrizione dell'A.C.M.E. S.c.r.l. ed il riconoscimento delle agevolazioni, essendo atti non ricognitivi, non erano retroattivamente revocabili.
8. Anche questo motivo è infondato. Per l'art. 3 ottavo comma prima parte dell'indicata legge, "i provvedimenti, adottati d'ufficio dall'I.N.P.S., di variazione della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, con il conseguente trasferimento nel settore economico corrispondente all'effettiva attività svolta, producono effetti dal periodo di 8 paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione, con esclusione dei casi in cui l'inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro". La norma, facendo riferimento alla "classificazione" delle imprese ed al loro trasferimento "nel settore corrispondente all'effettiva attività svolta”, riguarda gli atti che attengono alla qualificazione dell'impresa nell'ambito delle categorie fissate in funzione dell'attività esercitata (e differenziata, in via generale, nell'art. 2195 cod. civ.). Estranei allo spazio della norma sono gli atti che, accertando l'assenza d'un numero sufficiente di soci lavoratori (che esercitino effettivamente "l'arte od il mestiere corrispondente all'attività per lo svolgimento della quale l'organismo era stato costituito"), обного requisito richiesto dall'art. 2 del d.P.R. 30 aprile 1970 n. 602 per il godimento dei benefici contributivi ivi previsti, escludono le cooperative dal godimento di questi benefici. D'altro canto, l'atto iniziale (verifica ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo del C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577), essendo diretto ad accertare l'esatta osservanza delle norme legislative e mutualistiche, la sussistenza dei requisiti richiesti per agevolazioni, il regolare funzionamento contabile ed amministrativo dell'ente e la sua consistenza patrimoniale, non ha una natura costitutiva. E non esclude che, a seguito di successivi controlli, si accerti l'assenza dei requisiti in quella sede accertati: e che i benefici, fondati su questi requisiti, vengano revocati. Anche la buona fede del datore, in ordine all'iniziale accertamento dei requisiti, non esclude questa revoca.
9. Il ricorso deve essere respinto. Ragioni di equità conducono a disporre la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte respinge il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 9 giugno 2003. Il Consigliere estensore бивно спосо IL PRESIDENTE репро матем ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 GELLIERE Depositato in Cancelleria A M E R P JO DIC 2003 loggi, U S IL CANCELLIE RE Wheve 10