Rigetto
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 18/06/2025, n. 5315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5315 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2025
N. 05315/2025REG.PROV.COLL.
N. 03406/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3406 del 2022, proposto dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità - Reparto Biodiversità Roma, Ministero della Transizione Ecologica, Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano - Isole di Toscana, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
AL MA, TI LE, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Paoletti e Roberto Righi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Roberto Righi in Roma, viale Maresciallo Pilsudski 118;
Aigae Associazione Italiana Giude Ambientali Escursionistiche, Federparchi Europark Italia, Pulvirenti Walter, Regione Toscana, Federica Ferrini, Info Park Arcipelago Toscano, Comune di Livorno, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana n. 1384/2021, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di AL MA e di TI LE;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 7 maggio 2025 il Cons. Giovanni Tulumello, udito per la parte appellata l’avv. Roberto Righi in collegamento da remoto attraverso videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma "Microsoft Teams", e vista l’istanza di passaggio in decisione depositata dalle amministrazioni appellanti.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 1384/2021 il T.A.R. della Toscana ha accolto il ricorso proposto dai signori AL MA e TI LE per l’annullamento della deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano n. 62 del 14.12.2018, recante "Regole di fruizione isola di Montecristo in ordine alla convenzione stipulata con il comando dei carabinieri per la biodiversità nel triennio 2019-2021", nella parte in cui prevedeva che nell'ambito delle n. 22 (ventidue) giornate di visita, per complessive 1.600 persone, da accompagnare in gruppi di 25 persone cadauno per un massimo di 75 persone giornaliere, l'accesso debba essere consentito soltanto "con una Guida Parco specializzata per ciascun gruppo", nonché nella parte in cui prevede un ticket di euro 100,00 per la sola fruizione turistica dell'isola comprensivo di vettore fornito dall'Ente Parco e visita guidate tramite Guida Parco, del provvedimento del Direttore del PNAT n. 47 del 18.01.2019 di approvazione del calendario per le visite guidate all'isola di Montecristo per l'anno 2019 (1° marzo - 2 novembre).
L’indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dalle amministrazioni soccombenti.
Si sono costituiti in giudizio, per resistere al ricorso, i ricorrenti in primo grado.
Il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione all’udienza straordinaria del 7 maggio 2025.
3. Preliminarmente osserva il Collegio che i provvedimenti impugnati, essendo relativi al triennio 2019/2021, hanno da tempo cessato la loro efficacia.
La parte appellata, ricorrente in primo grado, ha dichiarato all’udienza del 7 maggio 2025 di avere comunque interesse alla conferma della pronuncia di primo grado.
Al contrario, un ipotetico accoglimento dell’appello non potrebbe avere l’effetto di ripristinare l’efficacia dei provvedimenti impugnati dopo l’annullamento degli stessi operato con l’accoglimento del ricorso di primo grado da parte della sentenza gravata.
Peraltro, la parte appellante non ha dedotto neppure un possibile interesse diverso rispetto a quello connesso agli effetti della pronuncia di rigetto del ricorso mirante alla caducazione dei provvedimenti impugnati, di talché il ricorso in appello si manifesta improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, non potendo le amministrazioni appellanti ritrarre dall’eventuale accoglimento dello stesso, e dal rigetto del ricorso di primo grado, alcuna concreta utilità.
4. Nel merito l’appello è comunque infondato.
Ed invero, lo Statuto dell’Ente, all’art. 30, attribuisce allo stesso Ente Parco, il potere di disciplinare l’esercizio delle attività consentite all’interno del territorio di nei limiti di quanto previsto dall’art. 11 della L. n. 394/1991 e dalle prescrizioni contenute nel regolamento del parco.
L’art. 11 della l. n. 394/1991 stabilisce che spetta al regolamento dell’Ente Parco la disciplina dell’esercizio delle attività consentite all’interno del rispettivo territorio, tra cui “c) il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto; d) lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative”.
Pertanto, rientrando la definizione delle modalità di accesso dei turisti e delle guide nell’ambito di tali fattispecie, la disciplina di tali attività deve necessariamente essere prevista dallo strumento regolamentare non potendo essere disposta con semplice delibera.
4. Allo stesso modo l’introduzione di una disciplina che limiti l’esercizio della professione di guida ambientale, come quella prevista dalla delibera n. 62/2018, contrasta con la normativa comunitaria e nazionale in materia.
Sul punto, in particolare l’art.3 della Legge comunitaria n.97/2013, applicabile anche alle Guide Ambientali e richiamata dalla L. reg. Toscana n. 86/2016, prevede che: l'abilitazione alla professione di guida turistica e' valida su tutto il territorio nazionale. Ai fini dell'esercizio stabile in Italia dell'attività di guida turistica, il riconoscimento ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, della qualifica professionale conseguita da un cittadino dell'Unione europea in un altro Stato membro ha efficacia su tutto il territorio nazionale.
Inoltre, l’art. 1 comma 4 della L. 14/01/2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), nell’ambito della quale sono inquadrate le Guide Ambientali, prevede che “l'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, della responsabilità del professionista”.
5. A tal proposito questo Consiglio di Stato ha avuto modo di specificare, nel dichiarare l’illegittimità di plurime deliberazioni emanate dall’ente parco nazionale dell’Arcipelago Toscano, che hanno introdotto irragionevoli limitazioni all’esercizio della libera professione di accompagnatore turistico ambientale nelle isole di Pianosa, Giannutri e Gorgona, che in virtù dei principi di derivazione comunitaria in materia, l'ordinamento delle professioni turistiche non può essere sottoposto a restrizioni che contrastino con la normativa comunitaria che interferiscono o in qualche modo ne limitano l'esercizio, qualora non vi sia una specifica disposizione di legge attributiva di un tale potere e una motivazione idonea a supportare le limitazioni così introdotte. da ciò discende (Cons. St., Sez. IV, sentenza n. 3966 del 22 giugno 2020).
Nel caso di specie, l’Ente Parco con la delibera impugnata ha introdotto limitazioni all’esercizio della professione di Guida Ambientale in assenza di una specifica disposizione legislativa attributiva di tale potere e senza una valida motivazione che giustifichi tale scelta, posto che il generico richiamo al valore ambientale dell’Isola di Montecristo non consente di poter ritenere prevalente l’esigenza di tutela dell’area rispetto ai principi comunitari di libero esercizio della professione di guide turistiche e della concorrenza.
6. Per le ragioni appena esposte in ordine alla carenza di motivazione della delibera n. 62/2018 risulta infondato anche il secondo motivo d’appello.
Il Collegio in ogni caso non ravvisa ragione alcuna per discostarsi dal precedente rappresentato dalla sentenza della IV Sezione di questo Consiglio di Stato, n. 3965/2020, reso in fattispecie analoga, che ha condivisibilmente accertato l’illegittimità della deliberazione emanata dall’Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano n. 14 del 27 febbraio 2019, anch’essa impugnata per violazione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1429/2018 resa dallo stesso Tar Toscana tra le parti.
7. Il ricorso in appello va pertanto respinto perché improcedibile e infondato.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna le amministrazioni appellanti, in solido tra loro, al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro quattromila/00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Tulumello | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO