Ordinanza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, ordinanza 18/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. 4529/2023 R.G.
Tribunale di Torre Annunziata
Seconda Sezione civile
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 18 marzo 2025, tenutasi innanzi al giudice monocratico della seconda sezione civile, dott.ssa Cristina Longo, assistita dal cancelliere esperto Gennaro Vitiello, sono presenti 1) l'avv. , nata a [...]- Parte_1 stellammare di Stabia il 24-2-1981, c.f. , residente in C.F._1
Castellammare di Stabia alla Via Petraro n. 16/B, nella qualità di amministra- tore del Condominio di Via Bardascini nn. 27/31 in Santa Maria la Carità (c.f.
), munita di deliberazione assembleare del 7.11.2024 con cui P.IVA_1
l'ente di gestione ha dichiarato di accettare la proposta conciliativa del Giudice formulata ai sensi dell'art. 185 bis cpc;
2) l'avv. Antonio Suarato, nato a [...]- lammare di Stabia il 10-6-1973, c.f. , residente in Castel- C.F._2 lammare di Stabia alla Via Pietro Carrese n. 47, i quali fanno seguito alla di- chiarazione di accettazione della proposta conciliativa formulata dal Giudice ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., convenendo di porre fine alla lite in linea con la detta proposta e pertanto si procede oggi alla sottoscrizione del presente verba- le di conciliazione nella causa iscritta al numero 4529/23 tra
[...]
(c.f. ), in per- Parte_2 P.IVA_1 sona dell'amministratore p.t., Avv. Parte_1
( ), da un lato e l'avv. Antonio Sua-rato, nato a [...]- C.F._1 lammare di Stabia il 10-6-1973, c.f. , dall'altro. C.F._2
PREMESSA a) Con ricorso depositato il 12.7.2023 presso questo Tribunale, l'avv. Suarato, difeso da sé stesso, ha chiesto che fosse ingiunto al Condominio debitore di pagare in suo favore la somma di euro 24.251,23 (ventiquattromiladuecento- cinquantuno/23) oltre spese e compensi, il tutto per competenze professionali, dovute per la difesa dell'ente di gestione nei seguenti giudizi:
- procedimento di opposizione a precetto promosso innanzi al Tribunale di Torre Annunziata R.G. 400706/2011 conclusosi con sentenza n. 680/2015;
1
- procedimento monitorio promosso innanzi al Giudice di Pace di Torre An- nunziata R.G. 1978/2014 conclusosi con decreto ingiuntivo n. 238/2014;
- procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo promosso innanzi al Giudi- ce di Pace di Torre Annunziata R.G. 4224/2014 conclusosi con sentenza n. 8558/2017;
- pignoramento presso terzi notificato a e Parte_3 Controparte_1
[...]
- procedimento promosso innanzi al Giudice di Pace di Gragnano R.G. 798/2014 conclusosi con sentenza n. 2037/2014;
- giudizio di appello promosso innanzi al Tribunale di Torre Annunziata R.G. 3296/2015 conclusosi con sentenza n. 1270/2018. Il Tribunale ha emesso il decreto ingiuntivo n. 984/2023. b) Il condominio ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo, con atto notificato il 28.9.2023, citando l'avv. Suarato a comparire innanzi a questo Tribunale per l'udienza del 19-3-2024 e fondando la propria opposizione sull'eccezione di prescrizione dei crediti vantati dall'avv. Suarato, sulla carenza di legittimazione passiva, sull'assenza del presupposto dell'urgenza, sull'incertezza del credito, sull'utilizzo arbitrario dei valori medi nonostante non fosse stato sottoscritto alcun contratto col Condominio;
c) ordinato il mutamento di rito e slittata l'udienza al 26-3-2024, all'esito il Giudice, con ordinanza resa fuori udienza il 4-4-2024, ha concesso i termini di cui all'art. 281-duodecies cpc, rinviando al 24-9-2024 per provvedere sulle eventuali richieste istruttorie, disponendo la trattazione scritta. All'esito, con ordinanza depositata il 26-9-2024 e comunicata il giorno seguente, ha formula- to la seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc, fissando l'udienza del 15-1-2025, sempre a trattazione scritta, per l'accettazione o il rifiuto della stes- sa: “previa revoca del decreto ingiuntivo n. 984/2023, il Parte_4 in persona dell'amministratore e legale rappresentante p.t., verserà in favore dell'avvocato Antonio Suarato l'importo di euro 11.090,98 oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a., nonché le spese di lite (comprensive della fase monitoria), quantificate in euro 908,38 per spese vive e in euro 3.954,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a., se dovute, da distrarsi in favore dell'avvocato Antonino di Somma dichiaratosi antistatario”. Entrambe le parti, con dichiarazione resa all'udienza del 15-1-2025, hanno accettato la proposta, di tal che il Giudice ha fissato l'udienza odierna, in presenza, per la formazione del processo verbale ai sensi dell'art. 185, secondo comma, c.p.c.
2 d) Pertanto, le qui costituite parti, ritenendo che non vi siano più ragioni di proseguire nella lite,
CP_2
1) La premessa è parte integrante del presente atto.
2)L'avv. Antonio Suarato e il Condominio di Via Bardascini nn. 27/31, concor- demente, chiedono la revoca del decreto ingiuntivo n. 984/2023, convenendo che il titolo esecutivo sarà rappresentato solo dal presente verbale;
3) di conseguenza, in linea con la proposta conciliativa formulata dal Giudice, il
, in persona Parte_2 dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, previa revoca del de- creto ingiuntivo n. 984/2023, verserà in favore dell'avvocato Antonio Suarato l'importo di euro 11.090,98 oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a., nonché le spese di lite (comprensive della fase monitoria), quanti- ficate in euro 908,38 per spese vive e in euro 3.954,00 per compenso profes- sionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a., se dovute, da distrarsi in favore dell'avvocato Antonino di Somma dichiaratosi antistatario;
4) ferma l'esenzione dalla tassa di registro del presente verbale, ai sensi dell'art. 9, comma 9, della L. 488/1999, eventuali spese di registrazione cederanno a carico di entrambe le parti, in egual misura. il giudice monocratico
▪ letti gli atti di causa;
▪ letto l'art. 185 ultimo comma c.p.c.;
▪ letto l'art. 88 disp. Att. C.p.c. e considerato che il predetto verbale di conci- liazione risulta redatto con strumenti informatici
P.Q.M.
edotti del contenuto degli accordi, ed acquista l'accettazione degli stessi ad opera di tutte le parti oggi presenti si dà atto che le stesse non sottoscrivono il verbale redatto telematicamente. Dando atto della conciliazione giudiziale oggi intervenuta, dichiara l'estinzione del giudizio. Si dichiara che la conciliazione è di valore inferiore a euro 50.000,00. Chiuso alle ore 11,16
il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt.1 lett. s, 21 e 24 d.lgs. 7-3-2005 n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 d.m. 21-2-2011 n. 44, come modificato dal d.m. 15-10-2012 n. 209.
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