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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/05/2025, n. 3575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3575 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 34030/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE X CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Grazia Fedele, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio R.G. n. 34030/2020 promosso da
C.F. (Avv. Mario Giugovaz) – attrice - Parte_1 C.F._1
contro
.F. (Avv. Andrea Russo) – convenuta - Controparte_1 P.IVA_1
Oggetto: RESPONSABILITA' EX ART. 2051 C.C.
Conclusioni
Come da fogli depositati per via telematica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato la Sig.ra conveniva in Parte_1 giudizio innanzi all'intestato Tribunale assumendone la Controparte_1 responsabilità ex art. 2051 c.c. per l'infortunio occorso in data 25.05.2019 alle 12:00 circa, presso la Piattaforma Ecologica Comunale di ST AN NI, la cui gestione era affidata in appalto alla convenuta. Deduceva che, mentre si avvicinava ad un container per gettare un cuscino, inciampava a causa della presenza di un tombino sconnesso, non segnalato e non transennato (v. fotografie tombino sub doc. 1 att.), rovinando a terra e riportando lesioni fisiche. Precisava inoltre di essere in stato di gravidanza alla ventiquattresima settimana.
La Sig.ra veniva quindi accompagnata al Pronto Soccorso dell'Ospedale Niguarda Pt_1
pagina 1 di 9 Ca' Granda di , ove le veniva diagnosticata “frattura del perone distale caviglia CP_1 destra”, con prognosi iniziale di 30 giorni;
a seguito di successive visite di controllo, in data 24 luglio 2019 veniva dichiarata clinicamente guarita con postumi da valutare in sede legale (doc. 5 att.), con ulteriore prescrizione di cicli di chinesiterapia, cui si atteneva pedissequamente.
Sulla base di tali premesse, l'attrice instava per la condanna della società Controparte_1
al risarcimento di tutti i danni patiti a seguito del sinistro del 25.05.2019, nonché al
[...]
rimborso delle spese mediche sostenute per euro 941,00 e spese legali.
Si costituiva tempestivamente in giudizio per chiedere il rigetto Controparte_1 della domanda di parte attrice, contestando l'an debeatur per l'assenza di prova del nesso causale tra la cosa in custodia e la caduta della sig.ra in subordine, la riduzione Pt_1
delle richieste risarcitorie di parte attrice, considerato il concorso colposo della sig.ra nella causazione del sinistro. Pt_1
Assegnati alle parti i richiesti termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., ed ammessi i capitoli di prova testimoniale dedotti da parte attrice, all'udienza del 08.04.2022 venivano sentiti i testi innanzi alla G.O.P. delegata dott.ssa Alexia Dulcetta. All'esito dell'istruttoria orale, il sottoscritto Giudice disponeva CTU medico legale sulla persona dell'attrice, a seguito della quale riteneva la causa matura per la decisione, e fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 11.04.2024, tenutasi con le modalità della trattazione scritta. La causa veniva quindi trattenuta in decisione alla scadenza dei termini massimi di legge per conclusionali e repliche.
La domanda attorea, pur priva del richiamo a disposizioni normative in atto di citazione, ma, come si è visto, puntualmente formulata quanto all'esposizione dei fatti, va senza dubbio inquadrata nella disciplina della responsabilità da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c., sui cui presupposti si è incentrata la trattazione e l'istruzione della causa, e che la stessa parte attrice ha poi richiamato a partire dalla prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. per controbattere alle contestazioni in punto an debeatur sollevate da parte convenuta sin dalla comparsa costitutiva.
Ciò posto, in punto di fatto all'esito dell'istruttoria orale può dirsi confermata la ricostruzione delle modalità del sinistro di parte attrice e, dunque, acclarato il nesso causale pagina 2 di 9 tra la caduta della sig.ra e la cosa in custodia. Parte_1
Al riguardo viene in rilievo la deposizione del teste oculare Sig. fratello Testimone_1 dell'attrice e presente al momento della caduta, della cui attendibilità non si ha motivo di dubitare, il quale ha confermato la dinamica del sinistro così come dedotta dall'attrice e ha dichiarato: “sul cap.1: confermo che nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nel capitolo mi trovavo in compagnia di mia sorella per buttare dei materiali;
sul Pt_1
cap.2: ho visto mia sorella cadere vicino al tombino e quando mi sono avvicinato mi sono accorto che il tombino era sprofondato rispetto al manto stradale di circa 10/15 cm;
sul cap.3: confermo che mia sorella aveva in mano un cuscino voluminoso quello dei divani di circa 1 mt, preciso che la stessa era in gravidanza e non portava cose pesanti;
sul cap.4: confermo che il tombino è quello che viene raffigurato nelle foto mostrate nel doc.1 che mi viene rammostrato;
sul cap.5: il tombino non era transennato ne segnalato” (verbale udienza dell'08.04.2022).
Anche la teste madre dell'attrice, che non ha assistito direttamente al Testimone_2
sinistro perché si trovava in macchina, ha confermato che il tombino sconnesso era quello raffigurato nelle foto di cui al doc. 1 att., precisando che non era né transennato né segnalato, e di averlo visto vicino alla figlia caduta a terra dopo averla sentita urlare. Ha poi confermato, in risposta al cap. 6 att., di aver accompagnato personalmente, insieme all'amico la figlia presso il P.S. dell'Ospedale Niguarda Controparte_2 Parte_1
Ca' Granda.
Ulteriore conferma della verificazione dell'infortunio per cui è causa è ricavabile dal referto del Pronto Soccorso (doc. 2 att). L'accesso al nosocomio è datato 25.05.2019 alle ore 16:09 e si attesta che la Sig.ra “riferisce di aver preso una storta al piede destro Pt_1 inciampando in un tombino”.
Del resto, anche il CTU dott.ssa ha ritenuto compatibili le lesioni subite Persona_1 dall'attrice e le modalità del sinistro così come descritte, reputando adeguata e sufficiente la documentazione medica versata in atti.
Di converso, ritiene questo Giudice che a nulla rileva l'obiezione sollevata dalla convenuta sull'assenza di prova del nesso causale tra la res in custodia e Controparte_1
l'infortunio all'attrice, in quanto nessun testimone ha assistito direttamente alla caduta pagina 3 di 9 dell'attrice.
E' ormai consolidato in giurisprudenza il principio per cui: “in caso di incidente avvenuto su strada statale, il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione delle strade o di sue pertinenze (nel caso, un ponte) invocando la responsabilità della P.A. è tenuto, secondo le regole generali in tema di responsabilità civile, a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto. Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, e può essere data anche con presunzioni, giacché la prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato "anomalo", e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il danno, non essendo il danneggiato viceversa tenuto a dare la prova anche della presenza di un'insidia o di un trabocchetto -estranei alla responsabilità ex art. 2051 cod. civ.- o dell'insussistenza di impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode o della condotta omissiva o commissiva del medesimo.” (Cass. sent. n. 3651 del 2006).
A tutto voler concedere, invero, in base alle citate risultanze della prova testimoniale, la prova del nesso causale risulta raggiunta in via presuntiva, avendo il teste Testimone_1 dichiarato di aver visto la sorella cadere vicino al tombino, essendo anch'egli sceso dalla macchina per smaltire rifiuti ingombranti. Poco conta che il teste non abbia Testimone_1
precisato a che distanza si trovasse dalla sorella al momento della caduta e quale visuale abbia avuto nell'istante in cui si è verificata: quel che il teste ha affermato con certezza è di essersi accorto, una volta avvicinatosi, che c'era un tombino sprofondato nel manto stradale di circa 10/15 cm, in quanto tale idoneo a cagionare la caduta di chi vi appoggi uno od entrambi i piedi nell'incedere, tanto più se con la visuale impedita dal cuscino cui si
è innanzi fatto cenno. La presenza del tombino e delle sue caratteristiche di obiettiva pericolosità sono state confermate anche dalla teste pur sopraggiunta in Testimone_2
seguito alla caduta della figlia.
Inoltre il semplice esame visivo della fotografia sub doc. 1 att., confermata da entrambi i testi, evidenzia come intorno al tombino non vi fosse un semplice dislivello del manto stradale, ma una vera e propria buca, che per le sue dimensioni e connotazioni (si vedano la pagina 4 di 9 profondità, la lunghezza e larghezza ed i contorni frastagliati) era tale da costituire un pericolo per i pedoni che si approssimavano al container per deporvi rifiuti ingombranti.
In definitiva, è da ritenere raggiunta la prova della pericolosità obiettiva dello stato dei luoghi, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno, dovendosi al riguardo richiamare i principi più volte espressi dalla Suprema Corte, secondo cui “in tema di responsabilità per danni da cose in custodia, qualora il danno non derivi da un dinamismo interno della "res", in relazione alla sua struttura o funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e bene in custodia unicamente dimostrando
l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso.” (Cass. n. 21212/2015; conf. Cass. n. 2660/2013).
Quanto invece all'accessibilità della Piattaforma Ecologica, si evince documentalmente dal cartello affisso all'ingresso e dalle informazioni pubblicate sul sito istituzionale del
Comune di ST AN NI (doc. 11 e 12 att.) come la struttura è aperta alle utenze domestiche dal lunedì al venerdì dalle ore 14 alle ore 18, il sabato dalle 09:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 17:30 e la domenica dalle 09:30 alle 12:30.
Si noti che il 25 maggio 2019 era un sabato e dunque intorno alle 12 (data di verificazione del sinistro) i privati cittadini potevano accedere per conferire rifiuti ingombranti, come dimostra il fatto stesso che i due testimoni sentiti e l'attrice lo abbiano fatto in macchina, evidentemente oltrepassando il cancello che si vede nella fotografia sub doc. 11 att. quando era aperto. Va da sé che l'ordinato deposito dei rifiuti negli appositi containers non poteva che essere fatto dopo essere scesi dalla macchina, percorrendo un sia pur breve tratto di asfalto a piedi, non essendovi appositi camminamenti pedonali, come appare evidente dalle fotografie sub doc. 1 att..
Ne deriva che va affermata la responsabilità della convenuta per Controparte_1
l'infortunio occorso alla Sig.ra in data 25.05.2019, dovendo tuttavia la Parte_1
stessa essere ridotta nella misura del 50%, percentuale che si ritiene di dover attribuire al concorso di colpa ex art. 1227 co. 1 c.c. della stessa cui deve muoversi il Pt_1
rimprovero di non aver adottato la necessaria cautela nell'incedere, considerato che il sinistro è avvenuto in condizioni di visibilità, ovvero alle ore 12 circa di mattina del 25
pagina 5 di 9 maggio 2019, risultando peraltro dalle fotografie che il tombino fosse in prossimità di un deterioramento del manto stradale piuttosto esteso, tale da essere riconosciuto dal pedone e pertanto evitato. Il fatto poi che in concreto la visibilità per l'attrice fosse impedita dal cuscino voluminoso che doveva deporre nel container non induce ad aumentare la percentuale di concorso di colpa dell'attrice oltre il 50%, atteso che proprio la funzione di raccolta di rifiuti ingombranti dei containers in questione e la immediata vicinanza del tombino sconnesso rendevano prevedibile e quindi evitabile il comportamento degli utenti di avvicinarsi portando in mano oggetti di dimensioni tali da impedire una visuale sufficiente a scansare l'insidia presente sul terreno.
Non rimane che concentrarsi sugli aspetti del quantum debeatur.
Sul punto le conclusioni della CTU medico-legale della dott.ssa da Persona_1
condividersi in quanto congruamente ed esaustivamente motivate dal punto di vista logico e metodologico, frutto di un'accurata ed approfondita analisi della documentazione medica agli atti, oltre che non contestate dai CTP, sono le seguenti: “Come riportato nella sintesi della vicenda clinica, risulta che, in data 25.05.2019, la sig.ra (alla Pt_1
ventiquattresima settimana di gravidanza) riportò una distorsione di caviglia destra, inciampando accidentalmente in un tombino. Presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale
Niguarda di fu riscontrata clinicamente tumefazione locale ed evidenziata CP_1
radiograficamente una frattura composta del perone distale. Tale tipologia di lesione è coerente con il traumatismo descritto.
Pertanto, in conseguenza della vicenda clinica sopra rappresentata, si è determinato un periodo di inabilità temporanea biologica in forma parziale frazionabile in giorni 30 mediamente decorsi al 75%, giorni 15 mediamente decorsi al 50% e giorni 20 mediamente decorsi al 25%.
La sofferenza menomazionale correlata al danno biologico temporaneo può qualificarsi come media.
pagina 6 di 9 I postumi permanenti sono rappresentati dagli esiti di una frattura distale di perone con lieve limitazione funzionale, obiettivamente registrata in corso di visita medico-legale, ed attendibile sintomatologia dispercettiva in sede locale, come riferita dall'attrice. Tali postumi sono tali da incidere negativamente sull'integrità psico-fisica della persona
(danno biologico) in misura del 4% (quattro per cento).
Attualmente, in considerazione delle valutazioni sin qui svolte, la sofferenza menomazionale correlata è qualificabile come assente/lievissima”.
Ed allora, circa gli aspetti del quantum debeatur, va evidenziato come la Suprema Corte ha statuito che: “i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 c.ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva applicato le tabelle ex art. 139 c.ass. per la liquidazione del pregiudizio, riconducibile a responsabilità ex art. 2051 c.c., conseguente all'urto tra il veicolo condotto dalla danneggiata e alcune lastre di travertino abbandonate sulla sede stradale)” (Cass. ord.
n.4509 del 2022).
Alla luce di tale principio, considerato che nel caso di specie trattasi di danno da responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., si ritiene quindi di liquidare il danno secondo le Tabelle previste dall'Osservatorio di Milano 2024.
Ebbene, le lesioni riportate dall'attrice a seguito del sinistro 25.05.2019 hanno comportato, secondo la valutazione espressa dal C.T.U., un periodo di inabilità temporanea di 30 giorni al 75%, di 15 giorni al 50 % e di 20 giorni al 25%. Il CTU ha peraltro valutato che il danno temporaneo subito dall'attrice ha determinato una sofferenza soggettiva di grado medio, dovendosi anche considerare l'avanzato stato di gravidanza dell'attrice (al momento del sinistro, si trovava alla ventiquattresima settimana), sicché si stima confacente ad un integrale ristoro un importo giornaliero per l'invalidità temporanea assoluta di Euro
140,00. Complessivamente si ottiene dunque per l'invalidità temporanea l'importo di Euro
4.900,00.
Circa la liquidazione del danno biologico permanente del 4%, tenuto conto della gravità delle lesioni e dell'entità dei postumi permanenti, avuto riguardo ai criteri di liquidazione pagina 7 di 9 del danno alla persona indicati dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Edizione CP_1
2024, nell'ottica di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, può essere riconosciuto per i postumi permanenti, avuto riguardo all'età dell'attrice all'epoca della stabilizzazione dei postumi permanenti (28 anni, fine malattia datata 29.07.2019),
l'importo in moneta attuale di Euro 7.156,00, non essendovi motivi per far luogo ad aumenti per personalizzazione.
A tale importo va aggiunto il superiore importo di Euro 4.900,00 per invalidità temporanea, oltre che le spese mediche, che rivalutate dalla data del sinistro (25.05.2019) ad oggi sono pari a Euro 1.045,00, così ottenendosi l'importo complessivo in moneta attuale di Euro 13.101,00, in cui è già ricompresa la componente del danno morale, denominazione tradizionale del danno non patrimoniale conseguente alle lesioni in termini di sofferenza soggettiva, in quanto da presumersi in base all'entità ed agli effetti delle lesioni patite.
Come detto sopra, l'apporto causale della responsabilità di Controparte_1
convenuta ex art. 2051 c.c. deve essere quantificato nel 50%, così dovendosi di conseguenza ridurre il risarcimento dei danni spettante all'attrice alla somma di Euro
6.550,50 che deve formare oggetto di condanna come da dispositivo.
Sulla predetta somma, prima devalutata e poi via via rivalutata (cfr. Cass. SS.UU. n.
1712/1995), vanno calcolati gli interessi compensativi al tasso legale di cui all'art. 1284 co.
1 c.c. (stimato equo dal Tribunale) a far tempo dalla data del sinistro (25.05.2019) fino alla data della presente pronuncia. Sulla somma così determinata spettano poi gli interessi al tasso legale dalla data della presente pronuncia al saldo.
Le spese di lite sono liquidate tenuto conto del valore effettivo della causa e della natura delle questioni trattate in un importo ricompreso tra i minimi ed i medi dello scaglione da €
5.201,00 a € 26.000,00.
Le spese di CTU, come già liquidate in corso di causa, vengono poste definitivamente a carico della società convenuta per prevalente soccombenza.
pagina 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione X civile, in persona del G.U. dott.ssa Grazia Fedele, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara tenuta e condanna a corrispondere a Controparte_1 Pt_1
l'importo di Euro 6.550,50, già decurtato del contributo causale di
[...] quest'ultima a titolo di concorso di colpa ex art. 1227 c.c., oltre interessi come specificato in motivazione;
2) dichiara tenuta e condanna a rifondere a le Controparte_1 Parte_1
spese di lite, che liquida in Euro 1.545,00 per esborsi (ivi comprese le spese di CTP documentate dall'attrice e opportunamente ridotte a norma dell'art. 92 c.p.c.) ed
Euro 3.500,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del
15% ed accessori come per legge;
3) pone le spese di CTU, come già liquidate in corso di causa, definitivamente a carico della convenuta Controparte_1
Milano, 2.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Grazia Fedele
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE X CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Grazia Fedele, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio R.G. n. 34030/2020 promosso da
C.F. (Avv. Mario Giugovaz) – attrice - Parte_1 C.F._1
contro
.F. (Avv. Andrea Russo) – convenuta - Controparte_1 P.IVA_1
Oggetto: RESPONSABILITA' EX ART. 2051 C.C.
Conclusioni
Come da fogli depositati per via telematica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato la Sig.ra conveniva in Parte_1 giudizio innanzi all'intestato Tribunale assumendone la Controparte_1 responsabilità ex art. 2051 c.c. per l'infortunio occorso in data 25.05.2019 alle 12:00 circa, presso la Piattaforma Ecologica Comunale di ST AN NI, la cui gestione era affidata in appalto alla convenuta. Deduceva che, mentre si avvicinava ad un container per gettare un cuscino, inciampava a causa della presenza di un tombino sconnesso, non segnalato e non transennato (v. fotografie tombino sub doc. 1 att.), rovinando a terra e riportando lesioni fisiche. Precisava inoltre di essere in stato di gravidanza alla ventiquattresima settimana.
La Sig.ra veniva quindi accompagnata al Pronto Soccorso dell'Ospedale Niguarda Pt_1
pagina 1 di 9 Ca' Granda di , ove le veniva diagnosticata “frattura del perone distale caviglia CP_1 destra”, con prognosi iniziale di 30 giorni;
a seguito di successive visite di controllo, in data 24 luglio 2019 veniva dichiarata clinicamente guarita con postumi da valutare in sede legale (doc. 5 att.), con ulteriore prescrizione di cicli di chinesiterapia, cui si atteneva pedissequamente.
Sulla base di tali premesse, l'attrice instava per la condanna della società Controparte_1
al risarcimento di tutti i danni patiti a seguito del sinistro del 25.05.2019, nonché al
[...]
rimborso delle spese mediche sostenute per euro 941,00 e spese legali.
Si costituiva tempestivamente in giudizio per chiedere il rigetto Controparte_1 della domanda di parte attrice, contestando l'an debeatur per l'assenza di prova del nesso causale tra la cosa in custodia e la caduta della sig.ra in subordine, la riduzione Pt_1
delle richieste risarcitorie di parte attrice, considerato il concorso colposo della sig.ra nella causazione del sinistro. Pt_1
Assegnati alle parti i richiesti termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., ed ammessi i capitoli di prova testimoniale dedotti da parte attrice, all'udienza del 08.04.2022 venivano sentiti i testi innanzi alla G.O.P. delegata dott.ssa Alexia Dulcetta. All'esito dell'istruttoria orale, il sottoscritto Giudice disponeva CTU medico legale sulla persona dell'attrice, a seguito della quale riteneva la causa matura per la decisione, e fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 11.04.2024, tenutasi con le modalità della trattazione scritta. La causa veniva quindi trattenuta in decisione alla scadenza dei termini massimi di legge per conclusionali e repliche.
La domanda attorea, pur priva del richiamo a disposizioni normative in atto di citazione, ma, come si è visto, puntualmente formulata quanto all'esposizione dei fatti, va senza dubbio inquadrata nella disciplina della responsabilità da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c., sui cui presupposti si è incentrata la trattazione e l'istruzione della causa, e che la stessa parte attrice ha poi richiamato a partire dalla prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. per controbattere alle contestazioni in punto an debeatur sollevate da parte convenuta sin dalla comparsa costitutiva.
Ciò posto, in punto di fatto all'esito dell'istruttoria orale può dirsi confermata la ricostruzione delle modalità del sinistro di parte attrice e, dunque, acclarato il nesso causale pagina 2 di 9 tra la caduta della sig.ra e la cosa in custodia. Parte_1
Al riguardo viene in rilievo la deposizione del teste oculare Sig. fratello Testimone_1 dell'attrice e presente al momento della caduta, della cui attendibilità non si ha motivo di dubitare, il quale ha confermato la dinamica del sinistro così come dedotta dall'attrice e ha dichiarato: “sul cap.1: confermo che nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nel capitolo mi trovavo in compagnia di mia sorella per buttare dei materiali;
sul Pt_1
cap.2: ho visto mia sorella cadere vicino al tombino e quando mi sono avvicinato mi sono accorto che il tombino era sprofondato rispetto al manto stradale di circa 10/15 cm;
sul cap.3: confermo che mia sorella aveva in mano un cuscino voluminoso quello dei divani di circa 1 mt, preciso che la stessa era in gravidanza e non portava cose pesanti;
sul cap.4: confermo che il tombino è quello che viene raffigurato nelle foto mostrate nel doc.1 che mi viene rammostrato;
sul cap.5: il tombino non era transennato ne segnalato” (verbale udienza dell'08.04.2022).
Anche la teste madre dell'attrice, che non ha assistito direttamente al Testimone_2
sinistro perché si trovava in macchina, ha confermato che il tombino sconnesso era quello raffigurato nelle foto di cui al doc. 1 att., precisando che non era né transennato né segnalato, e di averlo visto vicino alla figlia caduta a terra dopo averla sentita urlare. Ha poi confermato, in risposta al cap. 6 att., di aver accompagnato personalmente, insieme all'amico la figlia presso il P.S. dell'Ospedale Niguarda Controparte_2 Parte_1
Ca' Granda.
Ulteriore conferma della verificazione dell'infortunio per cui è causa è ricavabile dal referto del Pronto Soccorso (doc. 2 att). L'accesso al nosocomio è datato 25.05.2019 alle ore 16:09 e si attesta che la Sig.ra “riferisce di aver preso una storta al piede destro Pt_1 inciampando in un tombino”.
Del resto, anche il CTU dott.ssa ha ritenuto compatibili le lesioni subite Persona_1 dall'attrice e le modalità del sinistro così come descritte, reputando adeguata e sufficiente la documentazione medica versata in atti.
Di converso, ritiene questo Giudice che a nulla rileva l'obiezione sollevata dalla convenuta sull'assenza di prova del nesso causale tra la res in custodia e Controparte_1
l'infortunio all'attrice, in quanto nessun testimone ha assistito direttamente alla caduta pagina 3 di 9 dell'attrice.
E' ormai consolidato in giurisprudenza il principio per cui: “in caso di incidente avvenuto su strada statale, il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione delle strade o di sue pertinenze (nel caso, un ponte) invocando la responsabilità della P.A. è tenuto, secondo le regole generali in tema di responsabilità civile, a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto. Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, e può essere data anche con presunzioni, giacché la prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato "anomalo", e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il danno, non essendo il danneggiato viceversa tenuto a dare la prova anche della presenza di un'insidia o di un trabocchetto -estranei alla responsabilità ex art. 2051 cod. civ.- o dell'insussistenza di impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode o della condotta omissiva o commissiva del medesimo.” (Cass. sent. n. 3651 del 2006).
A tutto voler concedere, invero, in base alle citate risultanze della prova testimoniale, la prova del nesso causale risulta raggiunta in via presuntiva, avendo il teste Testimone_1 dichiarato di aver visto la sorella cadere vicino al tombino, essendo anch'egli sceso dalla macchina per smaltire rifiuti ingombranti. Poco conta che il teste non abbia Testimone_1
precisato a che distanza si trovasse dalla sorella al momento della caduta e quale visuale abbia avuto nell'istante in cui si è verificata: quel che il teste ha affermato con certezza è di essersi accorto, una volta avvicinatosi, che c'era un tombino sprofondato nel manto stradale di circa 10/15 cm, in quanto tale idoneo a cagionare la caduta di chi vi appoggi uno od entrambi i piedi nell'incedere, tanto più se con la visuale impedita dal cuscino cui si
è innanzi fatto cenno. La presenza del tombino e delle sue caratteristiche di obiettiva pericolosità sono state confermate anche dalla teste pur sopraggiunta in Testimone_2
seguito alla caduta della figlia.
Inoltre il semplice esame visivo della fotografia sub doc. 1 att., confermata da entrambi i testi, evidenzia come intorno al tombino non vi fosse un semplice dislivello del manto stradale, ma una vera e propria buca, che per le sue dimensioni e connotazioni (si vedano la pagina 4 di 9 profondità, la lunghezza e larghezza ed i contorni frastagliati) era tale da costituire un pericolo per i pedoni che si approssimavano al container per deporvi rifiuti ingombranti.
In definitiva, è da ritenere raggiunta la prova della pericolosità obiettiva dello stato dei luoghi, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno, dovendosi al riguardo richiamare i principi più volte espressi dalla Suprema Corte, secondo cui “in tema di responsabilità per danni da cose in custodia, qualora il danno non derivi da un dinamismo interno della "res", in relazione alla sua struttura o funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e bene in custodia unicamente dimostrando
l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso.” (Cass. n. 21212/2015; conf. Cass. n. 2660/2013).
Quanto invece all'accessibilità della Piattaforma Ecologica, si evince documentalmente dal cartello affisso all'ingresso e dalle informazioni pubblicate sul sito istituzionale del
Comune di ST AN NI (doc. 11 e 12 att.) come la struttura è aperta alle utenze domestiche dal lunedì al venerdì dalle ore 14 alle ore 18, il sabato dalle 09:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 17:30 e la domenica dalle 09:30 alle 12:30.
Si noti che il 25 maggio 2019 era un sabato e dunque intorno alle 12 (data di verificazione del sinistro) i privati cittadini potevano accedere per conferire rifiuti ingombranti, come dimostra il fatto stesso che i due testimoni sentiti e l'attrice lo abbiano fatto in macchina, evidentemente oltrepassando il cancello che si vede nella fotografia sub doc. 11 att. quando era aperto. Va da sé che l'ordinato deposito dei rifiuti negli appositi containers non poteva che essere fatto dopo essere scesi dalla macchina, percorrendo un sia pur breve tratto di asfalto a piedi, non essendovi appositi camminamenti pedonali, come appare evidente dalle fotografie sub doc. 1 att..
Ne deriva che va affermata la responsabilità della convenuta per Controparte_1
l'infortunio occorso alla Sig.ra in data 25.05.2019, dovendo tuttavia la Parte_1
stessa essere ridotta nella misura del 50%, percentuale che si ritiene di dover attribuire al concorso di colpa ex art. 1227 co. 1 c.c. della stessa cui deve muoversi il Pt_1
rimprovero di non aver adottato la necessaria cautela nell'incedere, considerato che il sinistro è avvenuto in condizioni di visibilità, ovvero alle ore 12 circa di mattina del 25
pagina 5 di 9 maggio 2019, risultando peraltro dalle fotografie che il tombino fosse in prossimità di un deterioramento del manto stradale piuttosto esteso, tale da essere riconosciuto dal pedone e pertanto evitato. Il fatto poi che in concreto la visibilità per l'attrice fosse impedita dal cuscino voluminoso che doveva deporre nel container non induce ad aumentare la percentuale di concorso di colpa dell'attrice oltre il 50%, atteso che proprio la funzione di raccolta di rifiuti ingombranti dei containers in questione e la immediata vicinanza del tombino sconnesso rendevano prevedibile e quindi evitabile il comportamento degli utenti di avvicinarsi portando in mano oggetti di dimensioni tali da impedire una visuale sufficiente a scansare l'insidia presente sul terreno.
Non rimane che concentrarsi sugli aspetti del quantum debeatur.
Sul punto le conclusioni della CTU medico-legale della dott.ssa da Persona_1
condividersi in quanto congruamente ed esaustivamente motivate dal punto di vista logico e metodologico, frutto di un'accurata ed approfondita analisi della documentazione medica agli atti, oltre che non contestate dai CTP, sono le seguenti: “Come riportato nella sintesi della vicenda clinica, risulta che, in data 25.05.2019, la sig.ra (alla Pt_1
ventiquattresima settimana di gravidanza) riportò una distorsione di caviglia destra, inciampando accidentalmente in un tombino. Presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale
Niguarda di fu riscontrata clinicamente tumefazione locale ed evidenziata CP_1
radiograficamente una frattura composta del perone distale. Tale tipologia di lesione è coerente con il traumatismo descritto.
Pertanto, in conseguenza della vicenda clinica sopra rappresentata, si è determinato un periodo di inabilità temporanea biologica in forma parziale frazionabile in giorni 30 mediamente decorsi al 75%, giorni 15 mediamente decorsi al 50% e giorni 20 mediamente decorsi al 25%.
La sofferenza menomazionale correlata al danno biologico temporaneo può qualificarsi come media.
pagina 6 di 9 I postumi permanenti sono rappresentati dagli esiti di una frattura distale di perone con lieve limitazione funzionale, obiettivamente registrata in corso di visita medico-legale, ed attendibile sintomatologia dispercettiva in sede locale, come riferita dall'attrice. Tali postumi sono tali da incidere negativamente sull'integrità psico-fisica della persona
(danno biologico) in misura del 4% (quattro per cento).
Attualmente, in considerazione delle valutazioni sin qui svolte, la sofferenza menomazionale correlata è qualificabile come assente/lievissima”.
Ed allora, circa gli aspetti del quantum debeatur, va evidenziato come la Suprema Corte ha statuito che: “i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 c.ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva applicato le tabelle ex art. 139 c.ass. per la liquidazione del pregiudizio, riconducibile a responsabilità ex art. 2051 c.c., conseguente all'urto tra il veicolo condotto dalla danneggiata e alcune lastre di travertino abbandonate sulla sede stradale)” (Cass. ord.
n.4509 del 2022).
Alla luce di tale principio, considerato che nel caso di specie trattasi di danno da responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., si ritiene quindi di liquidare il danno secondo le Tabelle previste dall'Osservatorio di Milano 2024.
Ebbene, le lesioni riportate dall'attrice a seguito del sinistro 25.05.2019 hanno comportato, secondo la valutazione espressa dal C.T.U., un periodo di inabilità temporanea di 30 giorni al 75%, di 15 giorni al 50 % e di 20 giorni al 25%. Il CTU ha peraltro valutato che il danno temporaneo subito dall'attrice ha determinato una sofferenza soggettiva di grado medio, dovendosi anche considerare l'avanzato stato di gravidanza dell'attrice (al momento del sinistro, si trovava alla ventiquattresima settimana), sicché si stima confacente ad un integrale ristoro un importo giornaliero per l'invalidità temporanea assoluta di Euro
140,00. Complessivamente si ottiene dunque per l'invalidità temporanea l'importo di Euro
4.900,00.
Circa la liquidazione del danno biologico permanente del 4%, tenuto conto della gravità delle lesioni e dell'entità dei postumi permanenti, avuto riguardo ai criteri di liquidazione pagina 7 di 9 del danno alla persona indicati dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Edizione CP_1
2024, nell'ottica di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, può essere riconosciuto per i postumi permanenti, avuto riguardo all'età dell'attrice all'epoca della stabilizzazione dei postumi permanenti (28 anni, fine malattia datata 29.07.2019),
l'importo in moneta attuale di Euro 7.156,00, non essendovi motivi per far luogo ad aumenti per personalizzazione.
A tale importo va aggiunto il superiore importo di Euro 4.900,00 per invalidità temporanea, oltre che le spese mediche, che rivalutate dalla data del sinistro (25.05.2019) ad oggi sono pari a Euro 1.045,00, così ottenendosi l'importo complessivo in moneta attuale di Euro 13.101,00, in cui è già ricompresa la componente del danno morale, denominazione tradizionale del danno non patrimoniale conseguente alle lesioni in termini di sofferenza soggettiva, in quanto da presumersi in base all'entità ed agli effetti delle lesioni patite.
Come detto sopra, l'apporto causale della responsabilità di Controparte_1
convenuta ex art. 2051 c.c. deve essere quantificato nel 50%, così dovendosi di conseguenza ridurre il risarcimento dei danni spettante all'attrice alla somma di Euro
6.550,50 che deve formare oggetto di condanna come da dispositivo.
Sulla predetta somma, prima devalutata e poi via via rivalutata (cfr. Cass. SS.UU. n.
1712/1995), vanno calcolati gli interessi compensativi al tasso legale di cui all'art. 1284 co.
1 c.c. (stimato equo dal Tribunale) a far tempo dalla data del sinistro (25.05.2019) fino alla data della presente pronuncia. Sulla somma così determinata spettano poi gli interessi al tasso legale dalla data della presente pronuncia al saldo.
Le spese di lite sono liquidate tenuto conto del valore effettivo della causa e della natura delle questioni trattate in un importo ricompreso tra i minimi ed i medi dello scaglione da €
5.201,00 a € 26.000,00.
Le spese di CTU, come già liquidate in corso di causa, vengono poste definitivamente a carico della società convenuta per prevalente soccombenza.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione X civile, in persona del G.U. dott.ssa Grazia Fedele, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara tenuta e condanna a corrispondere a Controparte_1 Pt_1
l'importo di Euro 6.550,50, già decurtato del contributo causale di
[...] quest'ultima a titolo di concorso di colpa ex art. 1227 c.c., oltre interessi come specificato in motivazione;
2) dichiara tenuta e condanna a rifondere a le Controparte_1 Parte_1
spese di lite, che liquida in Euro 1.545,00 per esborsi (ivi comprese le spese di CTP documentate dall'attrice e opportunamente ridotte a norma dell'art. 92 c.p.c.) ed
Euro 3.500,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del
15% ed accessori come per legge;
3) pone le spese di CTU, come già liquidate in corso di causa, definitivamente a carico della convenuta Controparte_1
Milano, 2.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Grazia Fedele
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