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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 11/02/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 789/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
composta dai seguenti Magistrati:
l) dott. Filippo LABELLARTE Presidente
2) dott. Luciano GUAGLIONE Consigliere rel.
3) dott. Alberto BINETTI Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “Appalto – compenso revisionale”, iscritta nel ruolo generale degli affari civili contenziosi civili sotto il numero d'ordine 789 dell'anno 2022
TRA in persona dei suoi curatori Prof. Avv. Giorgio Parte_1
Costantino, Avv. Paola Merico e Dott. Gabriele Zito, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Bene- giamo, in virtù di procura in calce all'atto di appello, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bari (Via N. De Giosa n. 111)
APPELLANTE
E
in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Controparte_1
difeso dall'Avv. Alessandro Amato, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bari (Via Quintino Sella n. 241)
APPELLATO
All'udienza collegiale tenutasi il 4.10.2024 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche.
pagina 1 di 11 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 17.07.2012 la esponeva: Parte_1
- che con contratto Rep. N. 4083, sottoscritto in data 3.11.1997, il Controparte_1
affidava in appalto alla società attrice il servizio di igiene urbana e servizi complementari per la durata di 6 anni, precisamente, dal 1.01.1998 al 31.12.2003;
- che il compenso era stato quantificato in £ 1.930.000.000,00 annui, con previsione a norma dell'art 10 del contratto, della revisione del canone annuo, in conformità con le disposizioni della L. 724/1994 nonché ex artt. 1664 e 1467 c.c.;
- che con singole proroghe il contratto veniva protratto fino all'anno 2009;
- che la con nota prot. N. 1109/2009 del 1.10.2009, comunicava al Comune di Parte_1
l'indisponibilità a prorogare ulteriormente il contratto alle medesime condizioni del CP_1 precedente accordo, sottoscritto nel 1997, in quanto l'equilibrio contrattuale era mutato a tal punto da creare diseconomie nell'azienda;
- che con Delibera del Commissario Straordinario n. 86 del 31.12.2009 si formulava un atto di indirizzo in ordine alla prosecuzione del contratto con la in relazione al servizio per il periodo dal Parte_1
1.01.2010 al 30.06.2010, senza che venisse formalmente prorogato il contratto di appalto;
tuttavia, nella medesima delibera il Commissario dava atto dell'impossibilità di far riferi-mento alle medesime condizioni contrattuali dell'ultima proroga, motivo per il quale era necessario indire una nuova gara per l'affidamento del servizio igienico;
- che con delibera n. 78 del 31.12.2010 la Giunta Comunale proponeva di affidare alla Parte_1
il servizio igienico per il periodo dal 1.01.2011 al 31.12.2011, senza che seguisse atto formale;
- che con formale diffida del 20.06.2011 l'attrice chiedeva al convenuto il pagamento dei CP_1
maggiori oneri sostenuti nell'anno 2010;
- che i maggiori oneri erano ascrivibili alla mancata revisione del compenso annuale, previsto dall'art. 10 del contratto di appalto, all'assunzione di ulteriori unità lavorative, nonché alla revisione dei prezzi del trasporto di rifiuti solidi urbani in discarica extraurbana;
- che i maggiori oneri erano quantificati per l'importo di € 958.000,06, iva compresa, così come calcolato nella relazione tecnica di parte depositata, salvo diversa quantificazione in corso di causa tramite consulenza tecnica d'ufficio.
Tanto premesso, la società attrice conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Bari il
[...]
in persona del pro tempore, chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_2 CP_3
conclusioni:
pagina 2 di 11 1)“In via preliminare: accertare e dichiarare l'inadempimento grave e colpevole del
[...]
in persona del Sindaco pro – tempore, in relazione al contratto di appalto per Controparte_1
l'affidamento dei “Servizi di Igiene Urbana e Complementari”, Rep. N. 4083, in data 3.11.1997, e successive proroghe, per le ragioni tutte, siccome rassegnate in narrativa;
2) per l'effetto, previa se del caso declaratoria e/o pronuncia di risoluzione (anche parziale ratione temporis) del ridetto contratto, condannare il in persona del Controparte_1
Sindaco pro – tempore, al pagamento in favore della della complessiva Parte_1 somma non inferiore ad € 958.800,06 (IVA 10% incl.), a titolo di risarcimento dei danni e/o a titolo di indebito arricchimento, per le causali rassegnate in narrativa, ovvero diversa somma e per le causali ritenute giuste e provate in corso di causa, anche a mezzo di idonea c.t.u. di cui, ove occorra, si chiede sin d'ora l'espletamento, oltre accessori e rivalutazione dal dì della domanda e/o sentenza sino al soddisfo, con applicazione (ove non contrattualmente escluso) degli interessi moratori ex D.Lgs
231/2002;
3) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre r.s.g., IVA e C.P.A., come per legge”.
Costituitosi in giudizio il resisteva alle domande proposte Controparte_1 dall'attrice, eccependo in particolare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo e la nullità dell'art. 10 del contratto di appalto, in quanto la disciplina della rivaluta- zione richiamava l'art. 1664 c.c. estendendone la portata a fattori di costi più elevati rispetto a quelli indicati dall'art. 44 della L. n. 724/1994 (norma a carattere imperativo), che all'epoca regolava la materia della rivalutazione monetaria nei rapporti con le pubbliche amministrazioni.
Eccepiva, infine, l'infondatezza della domanda di ingiustificato arricchimento in virtù degli accordi scritti intercorsi tra esso convenuto e la società appaltatrice per l'anno 2010. CP_1
La causa veniva istruita mediante una consulenza tecnica contabile, che quantificava in € 238.212,33
(iva inclusa) la somma dovuta alla a titolo di equo compenso, oltre interessi Parte_1
moratori.
Nelle more, fallita la in data 20.07.2017 si costituiva la Curatela Fallimentare Parte_1
della insistendo nelle domande già proposte dalla società in bonis. Parte_1
Con sentenza n. 4280/2021, pubblicata in data 24.11.2021, il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, così provvedeva:
“1) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo per quanto attiene alla domanda di revisione dei prezzi;
2) rigetta le ulteriori domande;
pagina 3 di 11 3) compensa le spese di lite nella misura del 50 % e pone la restante parte a carico di parte attorea che liquida in euro 13.901,55 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15 %, CPA ed IVA, se dovuta, come per legge;
4) compensa le spese di CTU nella misura del 50 % e pone la restante parte, come liquidata con decreto del 13.01.2015, definitivamente a carico di parte attorea.”
A fondamento della decisione il Giudice di primo grado riteneva:
- che solo con il contratto di proroga Rep. 5012 del 24.04.2009, relativo all'anno 2009, le parti avevano convenuto di procedere all'eventuale aggiornamento al 31.12.2009 del canone annuale di appalto, se dovuto, ex art. 10 del contratto di appalto;
- che, sebbene non fosse stata formalizzata la proroga durante l'anno 2010 per il servizio di igiene, vi era stata una trattativa, documentata tra le parti, a conclusione della quale la con nota Parte_1 del 16.03.2010 si era dichiarata disponibile a non interrompere le prestazioni “in regime di proroga del contratto già scaduto al 31.12.2009 (così come stabilito nell'ultimo incontro avutosi nella giornata di martedì 9.03 presso il “Palazzo della prefettura alla presenza del Commissario Straordinario,
Dirigente dell'UTC degli amministratori tecnici della scrivente ) confermando tutte Parte_1
le riserve a Voi già note, relative ai maggiori oneri per aggiornamento revisionale, smaltimento, personale etc (…)”;
- che delle proroghe nonché delle trattative scritte, intercorse tra le parti dell'odierno giudizio, era stato dato atto nella Delibera della Giunta n. 20 del 15.07.2010, con la quale, peraltro, si era determinato di corrispondere alla lo stesso importo versato nell'anno 2009 per la prestazione del Parte_1
servizio di igiene;
-che la Delibera non era stata impugnata dalla società attrice;
- che, sebbene non esistesse un formale contratto di proroga, alla luce delle trattative intercorse dalle parti, risultava evidente che per l'anno 2010 le parti si erano accordate per regolare i loro rapporti, prorogando il contratto scaduto in data 31.12.2009;
- che esisteva, quindi, un regolare rapporto contrattuale tra le parti, motivo per il quale non poteva ritenersi fondata la domanda di indebito arricchimento proposta dalla società attrice;
- che l'art. 10 del contratto di appalto, pur richiamando l'art. 6 della l. n. 537/1993 (all'epoca in vigore) doveva essere considerato nullo, in conseguenza dell'ulteriore richiamo agli artt. 1664 e 1467 c.c., in spregio al carattere imperativo ed inderogabile della legge speciale ed in chiara elusione dell'intento riformatore di contenimento della spesa pubblica;
- che, pertanto, l'art. 10 doveva essere sostituito di diritto ex art. 1339 c.c.;
pagina 4 di 11 - che, rilevata l'inapplicabilità delle disposizioni contrattuali e in difetto, quindi, di una posizione di diritto soggettivo in capo all'appaltatore, in applicazione dell'art. 6 l. n. 537/1993 (così come novellato dall'art. 44 della L. n. 724/1994), era configurabile la giurisdizione del Giudice amministra-tivo per la materia della revisione del corrispettivo;
- che, sebbene la giurisdizione fosse determinata sulla base della domanda proposta dall'attore ex art. 5
c.p.c. e non anche delle eccezioni sollevate dal convenuto, le stesse potevano assumere rilevanza dirimente, evidenziando che la pretesa giudiziale avversa implicava l'accertamento di situazioni sog- gettive che esulavano dalla cognizione del Giudice ordinario. In particolare, la giurisdizione doveva essere identificata non tanto in funzione della richiesta al giudice, ma anche con riferimento alla causa petendi, quindi, alla concreta natura della situazione soggettiva dedotta in giudizio.
Avverso tale sentenza ha proposto appello innanzi a questa Corte, con atto di citazione notificato in data 24.05.2022, la chiedendo l'accoglimento Parte_2
delle seguenti conclusioni:
“a) accogliere l'appello con questo atto proposto dalla in Parte_3 persona dei curatori legali rappresentanti pro tempore e per l'effetto in totale riforma della sentenza n.
4280/2021 emessa dal Tribunale di Bari il 24.11.2021, dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario per quanto attiene le domande così come puntualmente spiegate in citazione e ribadite nella narrativa del presente atto, anche a titolo di ingiustificato arricchimento;
b) per l'effetto accogliere le domande proposte in primo grado dall'attore nei confronti del
[...]
e quindi: in via preliminare accertare e dichiarare l'inadempimento grave e Controparte_1
colpevole del in persona del Sindaco pro tempore, in relazione al Controparte_1 contratto di appalto per l'affidamento dei “Servizi di Igiene Urbana e Complementari” Rep. N. 4083, in data 03.11.1997, e successive proroghe, per le ragioni tutte, siccome rassegnate in narrativa;
c) per l'effetto, previa se del caso declaratoria e/o pronuncia di risoluzione (anche parziale ratione temporis) del ridetto contratto, condannare il in persona del Controparte_1
Sindaco pro tempore, al pagamento in favore della , della complessiva somma non Parte_1 inferiore ad €. 958.800,06 (I.V.A. 10% inclusa) a titolo di risarcimento dei danni e/o a titolo di indebito arricchimento per le causali rassegnate in narrativa, ovvero a quella diversa somma e per le causali rassegnate in narrativa , ovvero a quella diversa somma e per le causali ritenute giuste e provate in corso di causa, anche a mezzo di idonea c.t.u. di cui, ove occorra, si chiede fin d'ora
l'espletamento, oltre accessori e rivalutazione dal dì della domanda e/o sentenza e sino al soddisfo con applicazione (ove non contrattualmente escluso) degli interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002”;
pagina 5 di 11 d) Vinte le spese ed i compensi del doppio grado di giudizio, maggiorate del rimborso spese generali nella massima misura prevista e di tutti gli altri accessori di legge.”
Ricostituitosi il contraddittorio, l'appellato ha chiesto il rigetto Controparte_1 dell'appello eccependo nuovamente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e l'infondatezza delle richieste risarcitorie della Curatela Fallimentare.
Con il primo motivo l'appellante censura l'impugnata decisione nella parte in cui ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo per quanto attiene alla domanda di revisione prezzi in assenza di contratto vincolante.
Ad avviso della Curatela Fallimentare appellante la domanda di pagamento somme a titolo di inde- bito arricchimento ex art. 2041 c.c. non poteva ritenersi affatto assorbita dalla questione attinente alla giurisdizione, in quanto per l'anno 2010 non via era titolo contrattuale, né vi era traccia di un qualsivoglia documento scritto che giustificasse la proroga del servizio di appalto fornito dalla società per l'anno 2010.
Essendo necessaria nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione la forma scritta ad substan- tiam sarebbe nullo qualsiasi accordo verbale e/o determinato per facta concludentia dalle parti e, conseguentemente, non esistendo alcun rapporto contrattuale, la domanda di ingiustificato arricchi- mento doveva essere delibata dal Tribunale in primo grado.
Il motivo è infondato.
Rileva la Corte che il rapporto intercorso tra il e la società appaltatrice - Controparte_1
contrariamente a quanto opinato dalla Curatela appellante - non è stato regolato sulla base di un accor- do verbale, poiché i rispettivi obblighi delle parti sono stati convenuti in forma scritta a seguito di una vera a propria trattativa, di cui è stato dato atto nella Delibera di Giunta n. 20 del 15.07.2010.
Dalla documentazione in atti è possibile ripercorrere - come già argomentato dal Tribunale - le varie fasi della trattativa cui ha fatto seguito la proroga del contratto relativo all'anno 2009, già oggetto di proroga del contratto di appalto sottoscritto dalle parti il 3.11.1997.
Risulta, infatti, per tabulas:
- che la società appaltatrice ha comunicato in data 5.10.2009 l'indisponibilità alla prosecuzione del servizio dopo il 31.12.2009 (termine della proroga del contratto di appalto) alle medesime condizioni stabilite nel contratto del 3.11.1997;
- che il Comune, con delibera n. 86 del 31.12.2009, ha stabilito la prosecuzione dell'erogazione delle prestazioni dal 1.01.2010 al 30.06.2010, mediante nuovo affidamento limitato a tale periodo di tempo;
- che la sulla scorta della determinazione comunale, ha formulato un'offerta per la Parte_1 prosecuzione del servizio, che tuttavia è stata disattesa dall'ente comunale in ragione del tetto massimo pagina 6 di 11 di spesa, inducendo la società appellante, attesa la antieconomicità dell'appalto, a dichiarare la volontà di cessare ogni prestazione di servizio dal 15.03.2010;
- che le trattative sono, tuttavia, proseguite e con nota scritta in data 16.03.2010, la stessa Parte_1 si è dichiarata disponibile a non interrompere le prestazioni “in regime di proroga del contratto
[...] scaduto al 31.12.2009”, cui ha fatto seguito una nota del Commissario straordinario che ha dato atto della prosecuzione della gestione del servizio pubblico dalla in regime di proroga del Parte_1
contratto del 2009;
- che la fase delle trattative ed il regime di proroga del servizio di igiene pubblica sono stati trascritti nella delibera n. 20 del 15.07.2010, mai opposta dall'odierna appellante.
Sebbene, quindi, non sia stato formalizzato il contratto relativo all'anno 2010 è indubbio che le parti si siano tra loro accordate per regolare i loro rapporti mediante una vera e propria proroga scritta del contratto scaduto in data 31.12.2009, che rappresenta proroga del contratto sottoscritto in data
3.11.1997, contrariamente a quanto asserito dalla curatela fallimentare, secondo cui il rapporto tra le parti sarebbe stato prorogato, invalidamente, con un accordo verbale e/o facta concludentia1.
Appare opportuno precisare che in relazione ai contratti con la pubblica amministrazione non sempre
è necessario, per assolvere al requisito della forma scritta, la redazione di un unico atto sottoscritto contestualmente dalle parti. L'art. 17 del R.D. n. 2440/1923, infatti, contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo contrattuale si forma mediante l'incontro di dichiarazioni scritte, manifestate e separate.
Tale orientamento è conforme al principio più volte affermato dalla Suprema Corte, secondo cui “nei contratti a forma vincolata non occorre che la volontà negoziale sia manifestata da entrambi i contraenti contestualmente e contemporaneamente, per modo che il requisito della forma scritta ad substantiam, in caso di sottoscrizioni contenute in due documenti diversi, deve intendersi osservato anche quando la seconda sottoscrizione sia espressa in un documento separato, se questo sia inscindibilmente collegato al primo, sì da evidenziare inequivocabilmente l'incontro dei consensi nelle suddette forme.” (così, in particolare, Cass. civ., 19 novembre 1991, n. 12411; Cass. civ., 25 marzo
2022, n. 9775; Cass. civ., 13 febbraio 2007, n. 3088, Cass. civ., 11 luglio 2014, n. 15993, Cass. civ., 24 marzo 2016, n. 5919).
Nel caso di specie è indubbio che esista un rapporto contrattuale tra le parti che hanno manifestato in forma scritta la volontà di prorogare il servizio di gestione di igiene pubblica per tutto l'anno 2010, con la conseguente impossibilità di applicare l'art. 2041 c.c., considerata la natura residuale dell'azione. Con il secondo motivo di gravame l'appellante eccepisce che il Giudice di primo grado avrebbe interpretato in maniera erronea le domande della e che, per tale ragione, sarebbero state Parte_1
violate le norme relative alla giurisdizione. Ciò in quanto l'oggetto della domanda principale, proposta in primo grado, non era l'applicazione dell'art. 10 del contratto di appalto, ma l'accertamento dell'inadempimento del e, conseguentemente, la risoluzione del Controparte_1
contratto ed il risarcimento del danno.
L'art. 10 del contratto - ad avviso dell'appellante - costituirebbe solo un paradigma per quantificare i danni connessi alla domanda principale, motivo per cui il giudice non avrebbe desunto la corretta giurisdizione, basandosi non sulla specifica domanda proposta dall'attore, ma sull'applicabilità dell'art. 10, dichiarato nullo per violazione dell'art. 6 L. 537/1993.
La doglianza è destituita di fondamento.
Il giudice di prime cure ha correttamente declinato la giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo, in quanto l'asserito inadempimento dell'ente comunale presupponeva la mancata applicazione degli oneri di revisione gravanti sulla pubblica amministrazione. L'obbligo di revisione del rapporto controverso è indubbiamente regolato dall'art. 10 del contratto di appalto e, pertanto, l'accertamento presupponeva la disamina della regolarità della clausola contrattuale.
La disciplina contrattuale della revisione dei prezzi, richiamando gli artt. 1664 e 1467 c.c., risulta, tuttavia, nulla ex art. 1418 c.c. in quanto contraria a norme imperative. Dalla nullità della clausola contrattuale discende l'applicazione - ex artt. 1419 e 1339 c.c. - della disciplina introdotta dall'art. 6 L.
537/1993, come novellata dall'art. 44 L n. 724/1994.
Essendo, quindi, l'obbligo di rivalutazione della p.a. disciplinato esclusivamente dalla legge e non da una specifica clausola contrattuale, dichiarata nulla, non potrebbe configurarsi in capo alla società appellante un diritto soggettivo che possa giustificare la giurisdizione ordinaria, dovendo l'obbligo di rivalutazione essere accertato nell'an e nel quantum dal giudice amministrativo.
L'orientamento è conforme al principio espresso dalla Corte di Cassazione, secondo cui “Giova, in via di premessa, ribadire che la giurisdizione, come si desume dal principio stabilito dall'art. 5 c.p.c., si determina sulla base della domanda proposta dall'attore, e non anche del contenuto delle eventuali eccezioni sollevate dal convenuto, a meno che le stesse non evidenzino che la pretesa giudiziale avversa, già come ab initio formulata, implichi l'accertamento di situazioni soggettive esulanti dalla cognizione del giudice adito (Cass. S.U. 12 novembre 2012, n. 19600). Sicché, essa deve essere identificata in concreto, non già in base al criterio della soggettiva prospettazione della domanda, ma alla stregua del petitum sostanziale, identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chieda al giudice (Cass. S.U. 13 luglio 2006, n. 15899), ma anche e soprattutto in
pagina 8 di 11 funzione della causa petendi: ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio e individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (Cass. S.U. 8 maggio 2007, n. 10374; Cass. S.U. 16 maggio 2008, n.
12378; Cass. S.U. 31 luglio 2018, n. 20350; Cass. S.U. 16 aprile 2021, n. 10105)” (cfr. Cass. civ., sez. un., 10 luglio 2023, n. 19586).
L'orientamento della giurisprudenza di legittimità conferma la correttezza dell'analisi svolta dal giudice di primo grado, il quale non si è soffermato semplicemente sulla domanda così come pro- spettata dalla società appaltatrice, ma ha eseguito un'attenta analisi del petitum sostanziale in funzione della causa petendi e ritenuto strettamente connessa con la richiesta attorea l'analisi dell'art. 10 del contratto di appalto, dal quale discendono gli obblighi dell'ente comunale.
Sempre in merito al secondo motivo di appello, va evidenziato che la sentenza emessa dalla Corte di
Appello di Bari in data 10.01.2019 n. 53 - citata dall'appellante in comparsa conclusionale - non è attinente alla fattispecie per cui è causa.
La pronuncia indicata, infatti, conforme al principio di giurisdizione espresso dalla Suprema Corte, riconduce la controversia, relativa alla revisione del compenso, alla giurisdizione del Tribunale ordinario, in quanto l'onere in capo alla pubblica amministrazione risulta regolato da una valida clausola contrattuale che obbliga l'ente alla revisione del prezzo, comportando l'accertamento di un diritto soggettivo.
L'odierna controversia, invece, ha ad oggetto una pretesa non regolata da alcuna clausola contrat- tuale, considerata la nullità dell'art. 10 del contratto di appalto. L'assenza di una valida clausola con- trattuale esclude la sussistenza di un diritto soggettivo, da accertarsi da parte del giudice ordinario, essendo invece configurabile - in applicazione dell'art. 6 l. n. 537/1993 (così come novellato dall'art. 44 della L. n. 724/1994) - la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo per la materia della revisione del corrispettivo.
Con il terzo motivo di gravame la appellante censura la decisione del Tribunale di primo Pt_2
grado di declinare la propria giurisdizione in favore di quella del Tribunale amministrativo, in ragione della specificità dell'art. 10 del contratto di appalto.
La Curatela fallimentare, in particolare, sostiene che nella clausola di revisione dei prezzi sono indicati sufficienti elementi da garantire la configurazione di un diritto soggettivo in capo all'appaltatrice, non residuando, quindi, nessun grado di potere dell'autorità amministrativa in ordine all'adeguamento del canone annuale per la prestazione del servizio igienico.
pagina 9 di 11 La specificità dell'accordo, implicando l'esistenza di un diritto soggettivo, farebbe ricadere la pretesa nell'ambito della giurisdizione ordinaria, così come stabilito dalla Cassazione civile, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 21990 del 12 ottobre 2020.
Anche tale doglianza va disattesa, siccome infondata.
Infatti il giudice di primo grado non ha determinato la giurisdizione del giudice amministrativo per la carenza di specificità della clausola contrattuale relativa alla revisione dei prezzi, ma ha rilevato la nullità dell'art. 10, contrario ad una norma imperativa, sostituendola di diritto ex art. 1419 e 1339 c.c.
A fondamento della decisione del Tribunale vi è il richiamo contrattuale, nella disciplina della revisione del compenso, agli artt. 1664 e 1467 c.c., in chiara contrapposizione al carattere imperativo e inderogabile della legge speciale (art. 6 L. 537/1993 e art. 44 L. n. 724 /1994, all'epoca in vigore).
Le norme civilistiche, richiamate dall'art. 10, concedono la possibilità di applicare alla disciplina della revisione degli appalti pubblici, maggiormente rigida in virtù dell'intento di abbattere i costi della pubblica amministrazione, le regole di diritto privato, che prevedono maggiori ipotesi e modalità di revisione dei prezzi, eludendo, quindi, l'intento riformatore.
La nullità della clausola in oggetto e la sostituzione con l'art. 6 della L. n. 537/1993 e l'art. 44 L. n.
724/1994, che al comma 19 prevede la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, rende impossibile la configurazione di un diritto soggettivo relativo alla revisione del compenso e, conse- guentemente, la possibilità di devoluzione del contenzioso alla giurisdizione ordinaria in luogo di quella amministrativa.
Va rilevato, peraltro, che, sebbene la parte censuri la decisione del giudice di primo grado relativa alla nullità della clausola di revisione del contratto di appalto, non specifica - né nell'atto di appello, né nella comparsa conclusionale - i motivi per i quali ritiene la clausola conforme alle previsioni normative di carattere imperativo e, quindi, le ragioni per la quale la clausola dovrebbe essere considerata valida.
Al rigetto dell'appello consegue, secondo l'ordinario criterio della soccombenza, la condanna della appellante a rifondere all'appellato le spese di questo grado di giudizio, liquidate come in Pt_2
dispositivo ex D.M. 55/2014, in relazione al valore della causa (scaglione 520.000,01 – 1.000.000,00, complessità bassa, valori minimi).
All'appello - proposto dopo il 30.01.2013 - trova applicazione il comma 1-quater dell'art. 13 del
D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, co. 17, della Legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228), che obbliga la parte, proponente un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
pagina 10 di 11
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione notificato in data 24.05.2022, dal Parte_4
in persona dei suoi curatori Prof. Avv. Giorgio Costantino, Avv. Paola Merico e Dott. Gabriele
[...]
Zito, avverso la sentenza n. 4280/2021 emessa dal Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in data 24.11.2021 tra il appellante ed il Parte_1 Controparte_1
in persona del Sindaco pro tempore, così provvede:
[...]
1°) rigetta l'appello;
2°) condanna il appellante, in persona dei suoi Curatori, a rimborsare le spese del presente Parte_1
grado di giudizio al liquidate in complessivi € 13.078,00 per Controparte_1
compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori di legge;
3°) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, a carico dell'appellante Parte_2
in osservanza dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002 (introdotto
[...] dall'art. 1, co.17 della legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228).
Così deciso il 15 gennaio 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dr. Luciano Guaglione) (dr. Filippo Labellarte)
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Non coglie nel segno l'appellante laddove a pagina 9 della sua impugnativa sostiene che sovvenne un mero accordo
“verbale” per regolare le prestazioni della per l'anno 2010: tanto è smentito dal fatto che e intervenne Parte_1 piuttosto la Delibera n 20 del 15.07.2010, atto di natura certamente non "verbale". pagina 7 di 11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
composta dai seguenti Magistrati:
l) dott. Filippo LABELLARTE Presidente
2) dott. Luciano GUAGLIONE Consigliere rel.
3) dott. Alberto BINETTI Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “Appalto – compenso revisionale”, iscritta nel ruolo generale degli affari civili contenziosi civili sotto il numero d'ordine 789 dell'anno 2022
TRA in persona dei suoi curatori Prof. Avv. Giorgio Parte_1
Costantino, Avv. Paola Merico e Dott. Gabriele Zito, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Bene- giamo, in virtù di procura in calce all'atto di appello, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bari (Via N. De Giosa n. 111)
APPELLANTE
E
in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Controparte_1
difeso dall'Avv. Alessandro Amato, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bari (Via Quintino Sella n. 241)
APPELLATO
All'udienza collegiale tenutasi il 4.10.2024 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche.
pagina 1 di 11 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 17.07.2012 la esponeva: Parte_1
- che con contratto Rep. N. 4083, sottoscritto in data 3.11.1997, il Controparte_1
affidava in appalto alla società attrice il servizio di igiene urbana e servizi complementari per la durata di 6 anni, precisamente, dal 1.01.1998 al 31.12.2003;
- che il compenso era stato quantificato in £ 1.930.000.000,00 annui, con previsione a norma dell'art 10 del contratto, della revisione del canone annuo, in conformità con le disposizioni della L. 724/1994 nonché ex artt. 1664 e 1467 c.c.;
- che con singole proroghe il contratto veniva protratto fino all'anno 2009;
- che la con nota prot. N. 1109/2009 del 1.10.2009, comunicava al Comune di Parte_1
l'indisponibilità a prorogare ulteriormente il contratto alle medesime condizioni del CP_1 precedente accordo, sottoscritto nel 1997, in quanto l'equilibrio contrattuale era mutato a tal punto da creare diseconomie nell'azienda;
- che con Delibera del Commissario Straordinario n. 86 del 31.12.2009 si formulava un atto di indirizzo in ordine alla prosecuzione del contratto con la in relazione al servizio per il periodo dal Parte_1
1.01.2010 al 30.06.2010, senza che venisse formalmente prorogato il contratto di appalto;
tuttavia, nella medesima delibera il Commissario dava atto dell'impossibilità di far riferi-mento alle medesime condizioni contrattuali dell'ultima proroga, motivo per il quale era necessario indire una nuova gara per l'affidamento del servizio igienico;
- che con delibera n. 78 del 31.12.2010 la Giunta Comunale proponeva di affidare alla Parte_1
il servizio igienico per il periodo dal 1.01.2011 al 31.12.2011, senza che seguisse atto formale;
- che con formale diffida del 20.06.2011 l'attrice chiedeva al convenuto il pagamento dei CP_1
maggiori oneri sostenuti nell'anno 2010;
- che i maggiori oneri erano ascrivibili alla mancata revisione del compenso annuale, previsto dall'art. 10 del contratto di appalto, all'assunzione di ulteriori unità lavorative, nonché alla revisione dei prezzi del trasporto di rifiuti solidi urbani in discarica extraurbana;
- che i maggiori oneri erano quantificati per l'importo di € 958.000,06, iva compresa, così come calcolato nella relazione tecnica di parte depositata, salvo diversa quantificazione in corso di causa tramite consulenza tecnica d'ufficio.
Tanto premesso, la società attrice conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Bari il
[...]
in persona del pro tempore, chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_2 CP_3
conclusioni:
pagina 2 di 11 1)“In via preliminare: accertare e dichiarare l'inadempimento grave e colpevole del
[...]
in persona del Sindaco pro – tempore, in relazione al contratto di appalto per Controparte_1
l'affidamento dei “Servizi di Igiene Urbana e Complementari”, Rep. N. 4083, in data 3.11.1997, e successive proroghe, per le ragioni tutte, siccome rassegnate in narrativa;
2) per l'effetto, previa se del caso declaratoria e/o pronuncia di risoluzione (anche parziale ratione temporis) del ridetto contratto, condannare il in persona del Controparte_1
Sindaco pro – tempore, al pagamento in favore della della complessiva Parte_1 somma non inferiore ad € 958.800,06 (IVA 10% incl.), a titolo di risarcimento dei danni e/o a titolo di indebito arricchimento, per le causali rassegnate in narrativa, ovvero diversa somma e per le causali ritenute giuste e provate in corso di causa, anche a mezzo di idonea c.t.u. di cui, ove occorra, si chiede sin d'ora l'espletamento, oltre accessori e rivalutazione dal dì della domanda e/o sentenza sino al soddisfo, con applicazione (ove non contrattualmente escluso) degli interessi moratori ex D.Lgs
231/2002;
3) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre r.s.g., IVA e C.P.A., come per legge”.
Costituitosi in giudizio il resisteva alle domande proposte Controparte_1 dall'attrice, eccependo in particolare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo e la nullità dell'art. 10 del contratto di appalto, in quanto la disciplina della rivaluta- zione richiamava l'art. 1664 c.c. estendendone la portata a fattori di costi più elevati rispetto a quelli indicati dall'art. 44 della L. n. 724/1994 (norma a carattere imperativo), che all'epoca regolava la materia della rivalutazione monetaria nei rapporti con le pubbliche amministrazioni.
Eccepiva, infine, l'infondatezza della domanda di ingiustificato arricchimento in virtù degli accordi scritti intercorsi tra esso convenuto e la società appaltatrice per l'anno 2010. CP_1
La causa veniva istruita mediante una consulenza tecnica contabile, che quantificava in € 238.212,33
(iva inclusa) la somma dovuta alla a titolo di equo compenso, oltre interessi Parte_1
moratori.
Nelle more, fallita la in data 20.07.2017 si costituiva la Curatela Fallimentare Parte_1
della insistendo nelle domande già proposte dalla società in bonis. Parte_1
Con sentenza n. 4280/2021, pubblicata in data 24.11.2021, il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, così provvedeva:
“1) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo per quanto attiene alla domanda di revisione dei prezzi;
2) rigetta le ulteriori domande;
pagina 3 di 11 3) compensa le spese di lite nella misura del 50 % e pone la restante parte a carico di parte attorea che liquida in euro 13.901,55 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15 %, CPA ed IVA, se dovuta, come per legge;
4) compensa le spese di CTU nella misura del 50 % e pone la restante parte, come liquidata con decreto del 13.01.2015, definitivamente a carico di parte attorea.”
A fondamento della decisione il Giudice di primo grado riteneva:
- che solo con il contratto di proroga Rep. 5012 del 24.04.2009, relativo all'anno 2009, le parti avevano convenuto di procedere all'eventuale aggiornamento al 31.12.2009 del canone annuale di appalto, se dovuto, ex art. 10 del contratto di appalto;
- che, sebbene non fosse stata formalizzata la proroga durante l'anno 2010 per il servizio di igiene, vi era stata una trattativa, documentata tra le parti, a conclusione della quale la con nota Parte_1 del 16.03.2010 si era dichiarata disponibile a non interrompere le prestazioni “in regime di proroga del contratto già scaduto al 31.12.2009 (così come stabilito nell'ultimo incontro avutosi nella giornata di martedì 9.03 presso il “Palazzo della prefettura alla presenza del Commissario Straordinario,
Dirigente dell'UTC degli amministratori tecnici della scrivente ) confermando tutte Parte_1
le riserve a Voi già note, relative ai maggiori oneri per aggiornamento revisionale, smaltimento, personale etc (…)”;
- che delle proroghe nonché delle trattative scritte, intercorse tra le parti dell'odierno giudizio, era stato dato atto nella Delibera della Giunta n. 20 del 15.07.2010, con la quale, peraltro, si era determinato di corrispondere alla lo stesso importo versato nell'anno 2009 per la prestazione del Parte_1
servizio di igiene;
-che la Delibera non era stata impugnata dalla società attrice;
- che, sebbene non esistesse un formale contratto di proroga, alla luce delle trattative intercorse dalle parti, risultava evidente che per l'anno 2010 le parti si erano accordate per regolare i loro rapporti, prorogando il contratto scaduto in data 31.12.2009;
- che esisteva, quindi, un regolare rapporto contrattuale tra le parti, motivo per il quale non poteva ritenersi fondata la domanda di indebito arricchimento proposta dalla società attrice;
- che l'art. 10 del contratto di appalto, pur richiamando l'art. 6 della l. n. 537/1993 (all'epoca in vigore) doveva essere considerato nullo, in conseguenza dell'ulteriore richiamo agli artt. 1664 e 1467 c.c., in spregio al carattere imperativo ed inderogabile della legge speciale ed in chiara elusione dell'intento riformatore di contenimento della spesa pubblica;
- che, pertanto, l'art. 10 doveva essere sostituito di diritto ex art. 1339 c.c.;
pagina 4 di 11 - che, rilevata l'inapplicabilità delle disposizioni contrattuali e in difetto, quindi, di una posizione di diritto soggettivo in capo all'appaltatore, in applicazione dell'art. 6 l. n. 537/1993 (così come novellato dall'art. 44 della L. n. 724/1994), era configurabile la giurisdizione del Giudice amministra-tivo per la materia della revisione del corrispettivo;
- che, sebbene la giurisdizione fosse determinata sulla base della domanda proposta dall'attore ex art. 5
c.p.c. e non anche delle eccezioni sollevate dal convenuto, le stesse potevano assumere rilevanza dirimente, evidenziando che la pretesa giudiziale avversa implicava l'accertamento di situazioni sog- gettive che esulavano dalla cognizione del Giudice ordinario. In particolare, la giurisdizione doveva essere identificata non tanto in funzione della richiesta al giudice, ma anche con riferimento alla causa petendi, quindi, alla concreta natura della situazione soggettiva dedotta in giudizio.
Avverso tale sentenza ha proposto appello innanzi a questa Corte, con atto di citazione notificato in data 24.05.2022, la chiedendo l'accoglimento Parte_2
delle seguenti conclusioni:
“a) accogliere l'appello con questo atto proposto dalla in Parte_3 persona dei curatori legali rappresentanti pro tempore e per l'effetto in totale riforma della sentenza n.
4280/2021 emessa dal Tribunale di Bari il 24.11.2021, dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario per quanto attiene le domande così come puntualmente spiegate in citazione e ribadite nella narrativa del presente atto, anche a titolo di ingiustificato arricchimento;
b) per l'effetto accogliere le domande proposte in primo grado dall'attore nei confronti del
[...]
e quindi: in via preliminare accertare e dichiarare l'inadempimento grave e Controparte_1
colpevole del in persona del Sindaco pro tempore, in relazione al Controparte_1 contratto di appalto per l'affidamento dei “Servizi di Igiene Urbana e Complementari” Rep. N. 4083, in data 03.11.1997, e successive proroghe, per le ragioni tutte, siccome rassegnate in narrativa;
c) per l'effetto, previa se del caso declaratoria e/o pronuncia di risoluzione (anche parziale ratione temporis) del ridetto contratto, condannare il in persona del Controparte_1
Sindaco pro tempore, al pagamento in favore della , della complessiva somma non Parte_1 inferiore ad €. 958.800,06 (I.V.A. 10% inclusa) a titolo di risarcimento dei danni e/o a titolo di indebito arricchimento per le causali rassegnate in narrativa, ovvero a quella diversa somma e per le causali rassegnate in narrativa , ovvero a quella diversa somma e per le causali ritenute giuste e provate in corso di causa, anche a mezzo di idonea c.t.u. di cui, ove occorra, si chiede fin d'ora
l'espletamento, oltre accessori e rivalutazione dal dì della domanda e/o sentenza e sino al soddisfo con applicazione (ove non contrattualmente escluso) degli interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002”;
pagina 5 di 11 d) Vinte le spese ed i compensi del doppio grado di giudizio, maggiorate del rimborso spese generali nella massima misura prevista e di tutti gli altri accessori di legge.”
Ricostituitosi il contraddittorio, l'appellato ha chiesto il rigetto Controparte_1 dell'appello eccependo nuovamente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e l'infondatezza delle richieste risarcitorie della Curatela Fallimentare.
Con il primo motivo l'appellante censura l'impugnata decisione nella parte in cui ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo per quanto attiene alla domanda di revisione prezzi in assenza di contratto vincolante.
Ad avviso della Curatela Fallimentare appellante la domanda di pagamento somme a titolo di inde- bito arricchimento ex art. 2041 c.c. non poteva ritenersi affatto assorbita dalla questione attinente alla giurisdizione, in quanto per l'anno 2010 non via era titolo contrattuale, né vi era traccia di un qualsivoglia documento scritto che giustificasse la proroga del servizio di appalto fornito dalla società per l'anno 2010.
Essendo necessaria nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione la forma scritta ad substan- tiam sarebbe nullo qualsiasi accordo verbale e/o determinato per facta concludentia dalle parti e, conseguentemente, non esistendo alcun rapporto contrattuale, la domanda di ingiustificato arricchi- mento doveva essere delibata dal Tribunale in primo grado.
Il motivo è infondato.
Rileva la Corte che il rapporto intercorso tra il e la società appaltatrice - Controparte_1
contrariamente a quanto opinato dalla Curatela appellante - non è stato regolato sulla base di un accor- do verbale, poiché i rispettivi obblighi delle parti sono stati convenuti in forma scritta a seguito di una vera a propria trattativa, di cui è stato dato atto nella Delibera di Giunta n. 20 del 15.07.2010.
Dalla documentazione in atti è possibile ripercorrere - come già argomentato dal Tribunale - le varie fasi della trattativa cui ha fatto seguito la proroga del contratto relativo all'anno 2009, già oggetto di proroga del contratto di appalto sottoscritto dalle parti il 3.11.1997.
Risulta, infatti, per tabulas:
- che la società appaltatrice ha comunicato in data 5.10.2009 l'indisponibilità alla prosecuzione del servizio dopo il 31.12.2009 (termine della proroga del contratto di appalto) alle medesime condizioni stabilite nel contratto del 3.11.1997;
- che il Comune, con delibera n. 86 del 31.12.2009, ha stabilito la prosecuzione dell'erogazione delle prestazioni dal 1.01.2010 al 30.06.2010, mediante nuovo affidamento limitato a tale periodo di tempo;
- che la sulla scorta della determinazione comunale, ha formulato un'offerta per la Parte_1 prosecuzione del servizio, che tuttavia è stata disattesa dall'ente comunale in ragione del tetto massimo pagina 6 di 11 di spesa, inducendo la società appellante, attesa la antieconomicità dell'appalto, a dichiarare la volontà di cessare ogni prestazione di servizio dal 15.03.2010;
- che le trattative sono, tuttavia, proseguite e con nota scritta in data 16.03.2010, la stessa Parte_1 si è dichiarata disponibile a non interrompere le prestazioni “in regime di proroga del contratto
[...] scaduto al 31.12.2009”, cui ha fatto seguito una nota del Commissario straordinario che ha dato atto della prosecuzione della gestione del servizio pubblico dalla in regime di proroga del Parte_1
contratto del 2009;
- che la fase delle trattative ed il regime di proroga del servizio di igiene pubblica sono stati trascritti nella delibera n. 20 del 15.07.2010, mai opposta dall'odierna appellante.
Sebbene, quindi, non sia stato formalizzato il contratto relativo all'anno 2010 è indubbio che le parti si siano tra loro accordate per regolare i loro rapporti mediante una vera e propria proroga scritta del contratto scaduto in data 31.12.2009, che rappresenta proroga del contratto sottoscritto in data
3.11.1997, contrariamente a quanto asserito dalla curatela fallimentare, secondo cui il rapporto tra le parti sarebbe stato prorogato, invalidamente, con un accordo verbale e/o facta concludentia1.
Appare opportuno precisare che in relazione ai contratti con la pubblica amministrazione non sempre
è necessario, per assolvere al requisito della forma scritta, la redazione di un unico atto sottoscritto contestualmente dalle parti. L'art. 17 del R.D. n. 2440/1923, infatti, contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo contrattuale si forma mediante l'incontro di dichiarazioni scritte, manifestate e separate.
Tale orientamento è conforme al principio più volte affermato dalla Suprema Corte, secondo cui “nei contratti a forma vincolata non occorre che la volontà negoziale sia manifestata da entrambi i contraenti contestualmente e contemporaneamente, per modo che il requisito della forma scritta ad substantiam, in caso di sottoscrizioni contenute in due documenti diversi, deve intendersi osservato anche quando la seconda sottoscrizione sia espressa in un documento separato, se questo sia inscindibilmente collegato al primo, sì da evidenziare inequivocabilmente l'incontro dei consensi nelle suddette forme.” (così, in particolare, Cass. civ., 19 novembre 1991, n. 12411; Cass. civ., 25 marzo
2022, n. 9775; Cass. civ., 13 febbraio 2007, n. 3088, Cass. civ., 11 luglio 2014, n. 15993, Cass. civ., 24 marzo 2016, n. 5919).
Nel caso di specie è indubbio che esista un rapporto contrattuale tra le parti che hanno manifestato in forma scritta la volontà di prorogare il servizio di gestione di igiene pubblica per tutto l'anno 2010, con la conseguente impossibilità di applicare l'art. 2041 c.c., considerata la natura residuale dell'azione. Con il secondo motivo di gravame l'appellante eccepisce che il Giudice di primo grado avrebbe interpretato in maniera erronea le domande della e che, per tale ragione, sarebbero state Parte_1
violate le norme relative alla giurisdizione. Ciò in quanto l'oggetto della domanda principale, proposta in primo grado, non era l'applicazione dell'art. 10 del contratto di appalto, ma l'accertamento dell'inadempimento del e, conseguentemente, la risoluzione del Controparte_1
contratto ed il risarcimento del danno.
L'art. 10 del contratto - ad avviso dell'appellante - costituirebbe solo un paradigma per quantificare i danni connessi alla domanda principale, motivo per cui il giudice non avrebbe desunto la corretta giurisdizione, basandosi non sulla specifica domanda proposta dall'attore, ma sull'applicabilità dell'art. 10, dichiarato nullo per violazione dell'art. 6 L. 537/1993.
La doglianza è destituita di fondamento.
Il giudice di prime cure ha correttamente declinato la giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo, in quanto l'asserito inadempimento dell'ente comunale presupponeva la mancata applicazione degli oneri di revisione gravanti sulla pubblica amministrazione. L'obbligo di revisione del rapporto controverso è indubbiamente regolato dall'art. 10 del contratto di appalto e, pertanto, l'accertamento presupponeva la disamina della regolarità della clausola contrattuale.
La disciplina contrattuale della revisione dei prezzi, richiamando gli artt. 1664 e 1467 c.c., risulta, tuttavia, nulla ex art. 1418 c.c. in quanto contraria a norme imperative. Dalla nullità della clausola contrattuale discende l'applicazione - ex artt. 1419 e 1339 c.c. - della disciplina introdotta dall'art. 6 L.
537/1993, come novellata dall'art. 44 L n. 724/1994.
Essendo, quindi, l'obbligo di rivalutazione della p.a. disciplinato esclusivamente dalla legge e non da una specifica clausola contrattuale, dichiarata nulla, non potrebbe configurarsi in capo alla società appellante un diritto soggettivo che possa giustificare la giurisdizione ordinaria, dovendo l'obbligo di rivalutazione essere accertato nell'an e nel quantum dal giudice amministrativo.
L'orientamento è conforme al principio espresso dalla Corte di Cassazione, secondo cui “Giova, in via di premessa, ribadire che la giurisdizione, come si desume dal principio stabilito dall'art. 5 c.p.c., si determina sulla base della domanda proposta dall'attore, e non anche del contenuto delle eventuali eccezioni sollevate dal convenuto, a meno che le stesse non evidenzino che la pretesa giudiziale avversa, già come ab initio formulata, implichi l'accertamento di situazioni soggettive esulanti dalla cognizione del giudice adito (Cass. S.U. 12 novembre 2012, n. 19600). Sicché, essa deve essere identificata in concreto, non già in base al criterio della soggettiva prospettazione della domanda, ma alla stregua del petitum sostanziale, identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chieda al giudice (Cass. S.U. 13 luglio 2006, n. 15899), ma anche e soprattutto in
pagina 8 di 11 funzione della causa petendi: ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio e individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (Cass. S.U. 8 maggio 2007, n. 10374; Cass. S.U. 16 maggio 2008, n.
12378; Cass. S.U. 31 luglio 2018, n. 20350; Cass. S.U. 16 aprile 2021, n. 10105)” (cfr. Cass. civ., sez. un., 10 luglio 2023, n. 19586).
L'orientamento della giurisprudenza di legittimità conferma la correttezza dell'analisi svolta dal giudice di primo grado, il quale non si è soffermato semplicemente sulla domanda così come pro- spettata dalla società appaltatrice, ma ha eseguito un'attenta analisi del petitum sostanziale in funzione della causa petendi e ritenuto strettamente connessa con la richiesta attorea l'analisi dell'art. 10 del contratto di appalto, dal quale discendono gli obblighi dell'ente comunale.
Sempre in merito al secondo motivo di appello, va evidenziato che la sentenza emessa dalla Corte di
Appello di Bari in data 10.01.2019 n. 53 - citata dall'appellante in comparsa conclusionale - non è attinente alla fattispecie per cui è causa.
La pronuncia indicata, infatti, conforme al principio di giurisdizione espresso dalla Suprema Corte, riconduce la controversia, relativa alla revisione del compenso, alla giurisdizione del Tribunale ordinario, in quanto l'onere in capo alla pubblica amministrazione risulta regolato da una valida clausola contrattuale che obbliga l'ente alla revisione del prezzo, comportando l'accertamento di un diritto soggettivo.
L'odierna controversia, invece, ha ad oggetto una pretesa non regolata da alcuna clausola contrat- tuale, considerata la nullità dell'art. 10 del contratto di appalto. L'assenza di una valida clausola con- trattuale esclude la sussistenza di un diritto soggettivo, da accertarsi da parte del giudice ordinario, essendo invece configurabile - in applicazione dell'art. 6 l. n. 537/1993 (così come novellato dall'art. 44 della L. n. 724/1994) - la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo per la materia della revisione del corrispettivo.
Con il terzo motivo di gravame la appellante censura la decisione del Tribunale di primo Pt_2
grado di declinare la propria giurisdizione in favore di quella del Tribunale amministrativo, in ragione della specificità dell'art. 10 del contratto di appalto.
La Curatela fallimentare, in particolare, sostiene che nella clausola di revisione dei prezzi sono indicati sufficienti elementi da garantire la configurazione di un diritto soggettivo in capo all'appaltatrice, non residuando, quindi, nessun grado di potere dell'autorità amministrativa in ordine all'adeguamento del canone annuale per la prestazione del servizio igienico.
pagina 9 di 11 La specificità dell'accordo, implicando l'esistenza di un diritto soggettivo, farebbe ricadere la pretesa nell'ambito della giurisdizione ordinaria, così come stabilito dalla Cassazione civile, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 21990 del 12 ottobre 2020.
Anche tale doglianza va disattesa, siccome infondata.
Infatti il giudice di primo grado non ha determinato la giurisdizione del giudice amministrativo per la carenza di specificità della clausola contrattuale relativa alla revisione dei prezzi, ma ha rilevato la nullità dell'art. 10, contrario ad una norma imperativa, sostituendola di diritto ex art. 1419 e 1339 c.c.
A fondamento della decisione del Tribunale vi è il richiamo contrattuale, nella disciplina della revisione del compenso, agli artt. 1664 e 1467 c.c., in chiara contrapposizione al carattere imperativo e inderogabile della legge speciale (art. 6 L. 537/1993 e art. 44 L. n. 724 /1994, all'epoca in vigore).
Le norme civilistiche, richiamate dall'art. 10, concedono la possibilità di applicare alla disciplina della revisione degli appalti pubblici, maggiormente rigida in virtù dell'intento di abbattere i costi della pubblica amministrazione, le regole di diritto privato, che prevedono maggiori ipotesi e modalità di revisione dei prezzi, eludendo, quindi, l'intento riformatore.
La nullità della clausola in oggetto e la sostituzione con l'art. 6 della L. n. 537/1993 e l'art. 44 L. n.
724/1994, che al comma 19 prevede la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, rende impossibile la configurazione di un diritto soggettivo relativo alla revisione del compenso e, conse- guentemente, la possibilità di devoluzione del contenzioso alla giurisdizione ordinaria in luogo di quella amministrativa.
Va rilevato, peraltro, che, sebbene la parte censuri la decisione del giudice di primo grado relativa alla nullità della clausola di revisione del contratto di appalto, non specifica - né nell'atto di appello, né nella comparsa conclusionale - i motivi per i quali ritiene la clausola conforme alle previsioni normative di carattere imperativo e, quindi, le ragioni per la quale la clausola dovrebbe essere considerata valida.
Al rigetto dell'appello consegue, secondo l'ordinario criterio della soccombenza, la condanna della appellante a rifondere all'appellato le spese di questo grado di giudizio, liquidate come in Pt_2
dispositivo ex D.M. 55/2014, in relazione al valore della causa (scaglione 520.000,01 – 1.000.000,00, complessità bassa, valori minimi).
All'appello - proposto dopo il 30.01.2013 - trova applicazione il comma 1-quater dell'art. 13 del
D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, co. 17, della Legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228), che obbliga la parte, proponente un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
pagina 10 di 11
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione notificato in data 24.05.2022, dal Parte_4
in persona dei suoi curatori Prof. Avv. Giorgio Costantino, Avv. Paola Merico e Dott. Gabriele
[...]
Zito, avverso la sentenza n. 4280/2021 emessa dal Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in data 24.11.2021 tra il appellante ed il Parte_1 Controparte_1
in persona del Sindaco pro tempore, così provvede:
[...]
1°) rigetta l'appello;
2°) condanna il appellante, in persona dei suoi Curatori, a rimborsare le spese del presente Parte_1
grado di giudizio al liquidate in complessivi € 13.078,00 per Controparte_1
compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori di legge;
3°) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, a carico dell'appellante Parte_2
in osservanza dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002 (introdotto
[...] dall'art. 1, co.17 della legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228).
Così deciso il 15 gennaio 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dr. Luciano Guaglione) (dr. Filippo Labellarte)
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Non coglie nel segno l'appellante laddove a pagina 9 della sua impugnativa sostiene che sovvenne un mero accordo
“verbale” per regolare le prestazioni della per l'anno 2010: tanto è smentito dal fatto che e intervenne Parte_1 piuttosto la Delibera n 20 del 15.07.2010, atto di natura certamente non "verbale". pagina 7 di 11