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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 09/06/2025, n. 1557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1557 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice Unico dott. Emanuela Giordano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6592/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
- avv. , Parte_1
ATTORE
CONTRO
Controparte_1
[...]
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: accertare e dichiarare che la donazione dei diritti immobiliari, come sopra meglio specificato, eseguita dal sig. a favore del sig. risultante dall'atto del notaio Controparte_1 CP_1
di Buono del 08/06/2023 N. 2697 rep, Racc. 2301, ut supra, é stata posta in essere al Persona_1 fine di sottrarre i predetti beni alle ragioni creditorie dell'odierno ricorrente e per l'effetto, dichiarare il suddetto atto di disposizione patrimoniale inefficace nei confronti dell'odierno ricorrente. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., l'Avv. , premesso: Parte_1
- di essere creditore di in forza di titolo giudiziale (ordinanza in data Parte_2
28.10.2022 n. 2751 con cui il Tribunale di Genova aveva condannato al Controparte_1 pagamento in favore dell'Avv. dell'importo capitale di € 6.117,79, a titolo di Pt_1 compenso per l'opera professionale da lui svolta, oltre interessi e spese di lite)
- che, a seguito di esecuzione forzata presso terzi, era stata corrisposta in acconto la somma di € 1.576,60, residuando un credito di € 10.459,03;
1 ha chiesto che fosse dichiarata l'inefficacia nei propri confronti, ex art. 2901 c.c., dell'atto di donazione in data 8.6.2023 n. 2697 rep., Racc. 2301, con il quale il debitore aveva disposto a titolo gratuito in favore del fratello convivente del bene immobile sito in Genova via CP_1
Giuseppe Salvarezza civ. 4 int. 3, in quanto compiuto in pregiudizio delle proprie ragioni creditorie.
I convenuti, nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, non si sono costituiti in giudizio e sono stati dichiarati contumaci.
***
Sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda revocatoria.
1. Esistenza del credito
Il credito legittimante risulta documentalmente da titolo giudiziale, costituito dall'ordinanza del
Tribunale di Genova in data 28.10.2022 n. 2751, con la quale è stato condannato al Controparte_1 pagamento in favore dell'Avv. dell'importo capitale di € 6.117,79, a titolo di compenso per Pt_1
l'opera professionale svolta, oltre interessi e spese di lite (doc. a) di parte ricorrente).
Tale credito risulta essere stato soddisfatto solo in parte a seguito di esecuzione forzata presso il terzo datore di lavoro, stante le intervenute dimissioni volontarie del debitore a distanza di 5 giorni dal provvedimento di assegnazione (doc. b) ordinanza GE in data 2.3.2023 doc. c) dimissioni volontarie del debitore dal lavoro a tempo indeterminato in essere con srl Controparte_1
Logistica & Distribuzione in data 7.3.2023).
2. Eventus damni
Per costante giurisprudenza, il requisito in esame, consistente nel pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori dagli atti di disposizione patrimoniale del debitore, "ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito"
(Cass. civ. ord. 19.07.2018, n. 19207; Cass. civ. 03.02.2015, n. 1902; Cass. civ. 09.02.2012, n. 1896;
Cass. civ. 17.01.2007, n. 966).
Nel caso di specie, il convenuto non risulta proprietario di altri beni immobili né Controparte_1 di beni mobili, di valore tale da poter garantire il soddisfacimento del credito di parte ricorrente.
Sul punto è appena il caso di ricordare che l'onere di provare l'insussistenza del rischio di diminuzione della garanzia, in ragione di ampie residualità patrimoniali, grava, secondo i principi generali, sul convenuto nell'azione di revocazione che eccepisca l'insussistenza, sotto tale profilo, dell'eventus damni (v. Cass., 18/3/2005, n. 5972; Cass., 6/8/2004, n. 15257; Cass., 24/7/2003, n.
11471).
Tale onere non è stato assolto.
Il requisito del pregiudizio creditorio deve, quindi, ritenersi sussistente.
2 3. Scienzia damni
L'atto di disposizione per cui è causa è successivo al sorgere del credito, con conseguente necessità del solo requisito soggettivo della consapevolezza del debitore di arrecare danno alle ragioni del creditore (scientia damni) e non anche della dolosa preordinazione dell'atto da parte del debitore al fine di pregiudicarne il soddisfacimento (consilium fraudis), né - trattandosi di atto a titolo gratuito - della consapevolezza del terzo del pregiudizio.
Come è noto il requisito della scientia damni è sussistente anche nel caso di semplice previsione o prevedibilità di tale pregiudizio, che certamente sussisteva al momento dell'atto dispositivo per cui è causa, dati gli effetti dello stesso sulla consistenza qualitativa patrimoniale del debitore. Tale consapevolezza è avvalorata dalla rapida sequenza cronologica fra il provvedimento di assegnazione da parte del Giudice dell'esecuzione (2.3.2023) le dimissioni volontarie (7.3.2023) e l'atto stesso stipulato in data 8.6.2023.
Alla luce di quanto sopra esposto la domanda attorea deve essere accolta.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da seguente tabella, avuto riguardo al valore del credito legittimante (cfr. Cass. n. 3697 del 13/02/2020), oltre agli esborsi liquidati come in dispositivo
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 840,00
Fase decisionale, valore minimo: € 851,00
Compenso tabellare € 3.387,00
P.Q.M.
Il Giudice, dichiara l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti di dell'atto di donazione Parte_1 stipulato da in favore di con atto del notaio di Controparte_1 CP_1 Persona_1
Buono del 08/06/2023 N. 2697 rep, Racc. 2301 avente ad oggetto l'immobile sito nel Comune di
Genova (Ge), facente parte della casa distinta con il civico numero 4 (quattro) di Via Giuseppe
Salvarezza e precisamente: - appartamento segnato con il numero interno 3 (tre), posto al piano
3 secondo, della consistenza di 6,5 (sei virgola cinque) vani catastali con annesso tratto di terreno ad uso giardino al piano terreno compreso nella consistenza catastale dell'appartamento medesimo;
a confini: Via Giuseppe Salvarezza, distacco, passaggio condominiale, mappale 69 del Catasto
Terreni (l'appartamento); mappale 53 del Catasto Terreni, autostrada Milano-Genova, mappale 55 del Catasto Terreni, passaggio condominiale (il tratto di terreno ad uso giardino). Quanto in oggetto risulta censito al Catasto Fabbricati del Comune di Genova Sezione di Sampierdarena
(Provincia di Genova) come segue: Sezione Urbana Riv Foglio 24 Mappale 51 Subalterno 6 con graffato il Mappale 54 - Via Giuseppe Salvarezza n. 4 Interno 3 Piano 2-T. Zona Censuaria 4
Categoria A/3 Classe 3 Consistenza 6,5 vani Superficie Catastale Totale 102 metri quadrati Totale escluse aree scoperte 98 metri quadrati Rendita Catastale Euro 621,04; condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 981,56 per esborsi ed € 3.387,00 per onorari oltre spese generali ed oneri di legge.
Autorizza l'annotazione della presente sentenza presso la competente Conservatoria dei Registri
Immobiliari.
Genova, 09/06/2025
Il Giudice
Emanuela Giordano
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