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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 20/03/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lecco
Sezione Prima Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa Marta Paganini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2400/2021 promossa da:
( ) con il patrocinio dell'avv. Ettore Notti e l'avv. Antonio Romanello;
Parte_1 P.IVA_1
ATTORE contro
con il patrocinio dell'avv. Mario Pedrazzini, sostituito in corso di causa con Controparte_1
l'avv. Giovanni Colombo;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come precisato entro il termine del 28.10.2024 assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e di seguito riportate pagina 1 di 9 CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis: accertare e dichiarare il diritto dell'attrice in p.l.r.p.t. alla corresponsione delle seguenti somme:
• € 190.332,56 di maggiori oneri per sottoproduzione e protrazione dei lavori;
detta somma è così composta:
o € 45.973,95 per maggiori spese generali;
o € 49.896,76 per mancato utile per le perdute occasioni produttive;
o € 4.441,50 per oneri finanziari per il differimento dell'utile;
o € 15.353,64 per oneri finanziari e assicurativi per mancata emissione dei SAL (emissione del solo stato finale) e protrazione lavori;
o € 75.666,71 Maggiori oneri connessi alle improduttive spese del personale tecnico di cantiere.
• € 88.285,77 di oneri aggiuntivi per ristoro costi del personale;
detta somma è così composta:
o € 83.555,22 ristoro costi del personale per adeguamento costo orario alle tabelle Ministeriali;
o €
4.730,55 per ristoro costi del personale per lavori eseguiti in orario straordinario/festivo. Oltre IVA di
Legge, richiesti fino alla data odierna, in forza delle riserve apposte, oltre interessi legali e di mora e per l'effetto condannare la stazione appaltante al pagamento della somma di euro 279.617,84 oltre interessi di mora pari come occorrendo a titolo risarcitorio o in via gradata ex art. 2041 c.c. oltre interessi legali ed anatocistici ed iva se dovuta;
Con vittoria di spese, diritti ed onorario del presente giudizio, da distrarsi ex art. 93 cpc e con riserva della facoltà ex art. 183 cpc.
In subordine in via istruttoria:
2. Si chiede, altresì, l'ammissione della prova per testi sulle circostanze in fatto qui elencate precedute da:
1) se vero che con riferimento all'appalto MANUTENZIONE STRAORDINA-RIA PRESSO LA
SCUOLA PRIMARIA CESARE BATTISTI del comune di : CP_1
1a) secondo il contratto il sal andava emesso al raggiungimento dell'importo di 95.000,00 euro;
1b) se sono stati emessi s.a.l. intermedi al raggiungimento dell'importo di contratto previsto per l'emissione del s.a.l.:
1c)che è stato redatto unico sal finale a fine lavori;
1d) che rdc è stato firmato con riserva;
1e) che la riserva è stata inviata via pec nei 15 giorni successivi al 26.11.2020, atteso 1f) che il
4.12.202 presso l'ente il rdc non era disponibile;
pagina 2 di 9 1g) che la riserva è stata ribadita sul conto finale e sullo stato finale;
1h) che il registro di contabilità ed il libretto delle misure recano quale data delle misurazioni, delle annotazioni, della compilazione, ed infine delle allibrazioni il 13ottobre 2020, all'esito del sopralluogo e della verifica dell'eseguito;
Part 1i) il RUP dell'ente ha obbligato ad eseguire i lavori mentre l'edificio scola-stico era aperto alle lezioni per cui le lavorazioni sono state eseguite durante le vacanze o nei tempi di chiusura dell'edificio scolastico ed interrotte nei periodi di apertura dell'edificio alla didattica;
1l) che nell'elenco prezzi a base di gara e di perizia, il Rup dell'ente ha posto a base un elenco prezzi contrattuali in cui ciascuno dei prezzi ufficiali è stato 'dichiarata-mente' ridotto del 25%, 2.Si chiede, altresì, l'ammissione della prova per testi e per interpello sulle circo-stanze come in fatto esposte a mezzo di :
, n. a il 17.8.1986, residente in [...]; Testimone_1 CP_1 CP_1
Cosenza, lì 16.9.2024 avv. Ettore Notti”
”
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA
“Voglia l'Ill.mo Giudice,
In via principale: respingere ogni domanda dell'attrice;
In via del tutto subordinata e per tuziorismo: riconoscere a gli interessi di mora per ritardato Pt_1
pagamento del I° SAL, con riferimento alla presumibile data in cui sarebbe stato effettuato un importo di lavori pari a € 90.000,00, da liquidarsi comunque con riferimento al minor importo di € 76.000,00.-;
In via istruttoria:
· non ammettere le prove testimoniali richieste dall'attrice, anche perchè riferite a circostanze di cui ai documenti agli atti (con particolare riguardo ai verbali di cantierabilità e di consegna lavori); · se ritenuto necessario, ammettere il seguente capitolo di prova, con i testi: Arch. di Testimone_2
, nonché i geometri Ilaria Bonfanti e Carlo Dell'Oro presso il Comune di : “Vero che nel CP_1 CP_1
corso del sopralluogo effettuato in data 14.12.2020 si constatavano i vizi nell'esecuzione dei lavori di cui al doc. 10 di parte convenuta, che mi si rammostra”.
Con vittoria di spese e onorari, in ogni caso tenendo presenti: (i) la misura degli importi, che comunque dovessero essere ritenuti di spettanza di , sarà di gran lunga inferiore alle sue Pt_1
insistenti domande, nonchè (ii) l'ampia disponibilità espressa dalla convenuta in sede di tentativo di conciliazione. Con osservanza.
Lecco, 12 settembre 2024 Il Difensore”
pagina 3 di 9 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ha convenuto in giudizio il per ottenere Parte_1 Controparte_1
nei suoi confronti la condanna al pagamento della somma di euro 279.617,84 a titolo risarcitorio o in via gradata ex art. 2041 c.c. oltre interessi legali ed anatocistici ed iva se dovuta. A fondamento ha dedotto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 166 del 27.06.2019 è stato approvato il progetto definitivo – esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria presso la Scuola Primaria Cesare
Battisti, i cui lavori sono stati affidati, mediante piattaforma Sintel dell'Agenzia Regionale centrali
Acquisti (ARCA), ad In particolare, parte attrice ha dedotto che il 26.11.2020 è Parte_1
stato redatto il primo ed unico SAL, precisando altresì di aver firmato il registro di contabilità con riserva e di aver inviato pec in data 10.12.2020, contenente la esplicazione della stessa. Inoltre, ha precisato che i lavori hanno subito un andamento altalenante proprio in virtù del fatto che questi si dovessero al di fuori dell'orario scolastico.
Si è costituito in giudizio il contestando quanto ex adverso dedotto chiedendo il Controparte_1
rigetto delle domande avversarie. In particolare, ha evidenziato che la quantificazione operata da controparte sia contra legem, avuto riguardo al fatto che ai sensi dell'art. 205 le riserve non possono eccedere il limite del 15% dell'importo contrattuale. Quanto all' an ha dedotto che nessun profilo può essere imputato alla committenza circa la durata dei lavori, essendo i relativi differimenti giustificati ed inoltre il verbale di consegna dei lavori è stato sottoscritto alla fine del mese di agosto 2019, deducendo pertanto il fatto notorio dell'apertura settembrina degli istituti scolastici. Inoltre ha dedotto che la mancata emissione dei SAL appare in ogni caso imputabile alla stessa Parte_1
vista la mancata collaborazione prestata da quest'ultima in merito alla documentazione da trasmettere alla Committenza.
La causa è stata istruita a mezzo delle produzioni documentali di parte ricorrente e di CTU a firma dell'ing. . Le parti hanno infine precisato le conclusioni nei termini sopra riportati Persona_1
innanzi al sottoscritto Giudice, subentrato al precedente assegnatario del fascicolo per trasferimento di quest'ultimo ad altro Tribunale.
Ritiene questo Giudice che la domanda giudiziale di parte attrice sia infondata e non merita accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono.
Come ampiamente ricostruito in sede di CTU, il contratto di appalto pubblico tra le parti è stato formalizzato in data 9 ottobre 2019 (doc. 1 fascicolo attrice), a seguito della Determina Dirigenziale n.
911 del 1° agosto 2019, che ha definitivamente aggiudicato ad con sede a Parte_1
Perugia, i lavori di “Manutenzione straordinaria presso la scuola primaria C. Battisti di V.le Part Montegrappa- Acquate”. Il corrispettivo è stato determinato, in ragione del ribasso proposto da pagina 4 di 9 in € 206.411,89. I lavori, come specificato in sede di CTU, sono consistiti nel rinnovo Parte_1
di finiture interne, delle reti impiantistiche e degli spazi esterni, questi ultimi attraverso la riorganizzazione e la riqualificazione delle pavimentazioni, il rifacimento dei servizi, la sostituzione delle porte interne e di alcuni serramenti esterni, la tinteggiatura e il rifacimento delle pavimentazioni poste al piano seminterrato. Il termine per l'esecuzione dei lavori è stato indicato in giorni 97 naturali e consecutivi rispetto alla data del verbale di consegna e inizio lavori del 26.8.2019, ossia entro l'1.12.2019 (doc. 2 fascicolo convenuta).
Ciò premesso, ha lamentato danni patrimoniali a causa della maggiore durata dei Parte_1
lavori, che di fatto si sono conclusi in data 22.08.2020 (361 giorni), per ragioni esclusivamente imputabili alla committenza. Inoltre ha contestato la mancata emissione dei SAL così come previsti nel contratto. Ha dedotto di aver sottoscritto la contabilità finale con riserva, a fronte dell'avanzamento dei lavori rallentati a causa della prolungata indisponibilità delle aree di lavoro, causanti l'impossibilità di procedere regolarmente nei lavori e di organizzare le attività secondo quanto previsto. Al riguardo ha precisato che i maggiori tempi previsti sono stati stimanti in 255 giorni e che tale ritardo ha comportato l'aggravio dell'onere economico e finanziario, quantificato nei seguenti termini:
a) maggiori oneri per sottoproduzione e protrazione dei lavori, quantificati in:
- maggiori spese generali, quantificate in euro 45.973,67;
- mancato utile per le perdute occasioni produttive, quantificato in euro 49.898,76;
- oneri finanziari per il differimento dell'utile, quantificato nell'importo di euro 4.441,50;
- oneri finanziari e assicurativi per mancata emissione di SAL (emissione del solo stato finale) e protrazione dei lavori: 15.353,64;
- maggiori oneri connessi alle improduttive spese del personale tecnico di cantiere pari ad euro
75.666,71;
b) oneri aggiuntivi per ristoro costi del personale: euro 88.285,77.
Per converso parte convenuta ha evidenziato che la lentezza dei lavori è stata determinata unicamente dai problemi organizzativi di e pertanto la vera causa della prolungata apertura Parte_1
del cantiere è da attribuire alla scarsa produttività giornaliera dell'attrice.
Ciò premesso, la ricostruzione di parte attrice in relazione allo svolgimento del contratto risulta infondata.
Considerando la tabella riportata nella CTU a pagina 41, non contestata tra le parti, le tempistiche circa l'esecuzione del contratto possono essere così riassunte:
- 26.8.2019: inizio lavori (che sarebbero dovuti terminare l'1.12.2019, dopo 97 giorni);
pagina 5 di 9 - 22.11.2019 – 2.1.2020: I sospensione, per 41 giorni, nuovo termine fine lavori fissato per il
10.4.2020;
- 15.3.2020 – 25.5.2020: II sospensione, per 71 giorni, nuovo termine fine lavori fissato per il
12.7.2020;
- 12.7.2020 – 22.8.2020: proroga di 41 giorni richiesta da e concessa dalla DL. Parte_1
I giorni di lavoro effettivo (comprensivi della proroga) ammontano a 250. I giorni di sospensione a
112.
La prima sospensione è stata causata dalla necessità di una perizia di variante, per cause che la stessa parte attrice nel proprio atto di citazione definisce come di immediata necessità ed indifferibile urgenza, non previste e assolutamente non prevedibili nel progetto esecutivo, e ha comportato un aumento del corrispettivo pari ad € 21.791,39 (doc. 3 fascicolo convenuto), integralmente versato.
La seconda sospensione è stata determinata in ragione della normativa emergenziale emanata per il contenimento della diffusione del Covid – 19.
Si ritiene che nessuna delle predette sospensioni possa essere addebitata alle parti, e quindi non rappresentino circostanze idonee da porre a fondamento della domanda risarcitoria formulata da parte attrice.
Ciò detto, osserva questo Giudice come l'odierna attrice agisca nella presente sede al fine di ottenere il risarcimento per anomalo andamento di appalto, il quale si verifica allorquando, nell'ambito di un contratto di appalto, l'esecutore non è messo nelle condizioni di rispettare il cronoprogramma stabilito per il cantiere, a causa di eventi o decisioni non imputabili alla sua condotta, con conseguenti perdite economiche o costi aggiuntivi per l'appaltatore. Al riguardo interviene il comma 1 e 2 dell'art. 121 del contratto degli appalti, il quale attribuisce al direttore dei lavori la facoltà di sospensione dell'esecuzione del contratto allorquando ricorrano circostanze speciali, che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte e che non fossero prevedibili al momento della stipulazione del contratto, compilando a tal fine il verbale di sospensione che è inoltrato entro 5 giorni al RUP.
Nel caso di specie risulta che il direttore dei lavori ha esercitato correttamente la procedura relativa alla sospensione dei lavori. Invero in data 22.11.2019 ha redatto il verbale di sospensione dei lavori
“finalizzato alla stesura di una perizia di variante dei lavori per opere a carattere di immediata necessità ed indifferibile urgenza, non previste ed assolutamente non prevedibili nel progetto esecutivo”. Inoltre, non può non evidenziarsi come il RUP abbia motivato adeguatamente la suddetta sospensione precisando che “In particolare nel corso dei lavori sono emerse una serie di criticità tecniche, non previste e non prevedibili in fase di progettazione, la cui risoluzione ha carattere di
pagina 6 di 9 immediata necessità ed indifferibile urgenza;
più specificatamente è stata riscontrata una mancata planarità del piano di posa dei pavimenti a piano seminterrato, che presentano avvallamenti dell'ordine dei 5 cm;
nelle aule di Arte, Musica, corridoio e refettorio si rende quindi necessario procedere con la stesura di prodotto autolivellante ad alta resistenza, per rendere complanare il piano di posa.
A seguito del distacco degli zoccolini e dello scrostamento superficiale degli intonaci, si è preso atto di porzioni degradate maggiormente estese rispetto alle previsioni progettuali;
le carenti condizioni di conservazione di alcune porzioni delle reti di distribuzione dell'acqua ai piani hanno indotto lo scrivente a segnalare la necessità di sostituzione delle stesse;
le condizioni di umidità presenti nel sottofondo del pavimento della palestra inducono ad optare per un materiale di maggior spessore rispetto alle previsioni progettuali. Nell'aula di musica è stato richiesta in corso d'opera da parte del
Dirigente Scolastico, una sostanziale integrazione impiantistica mediante realizzazione e posa di torrette a scomparsa ed impianto audio con conseguente necessità di realizzare nuove tracce nelle murature, posa di cavidotti collegati alla rete impiantistica esistente, effettuare i ripristini e ritinteggiare le pareti.
La necessità di avere immediata disponibilità di materiale atto al raggiungimento di un migliore risultato estetico e percettivo delle pavimentazioni, ma soprattutto coerenza di caratteristiche tecniche rispetto al Capitolato Speciale d'Appalto, determinano la necessità di una differente scelta della tipologia delle piastrelle di pavimento e rivestimento Inoltre la portata e la pressione della rete di distribuzione dell'acqua ai servizi igienici sconsiglia l'utilizzo di "flussometri" per l'erogazione, facendo invece optare per le normali cassette da incasso.
Infine, si rendono necessarie una serie di opere complementari di finitura di modesta entità, conseguenti alle citate opere integrative” (doc. 3 fascicolo convenuta).
In ogni caso non può non porsi l'attenzione sul fatto che, con riferimento ad entrambe le sospensioni sopra richiamate, l'impresa appaltatrice abbia regolarmente sottoscritto, senza apporre alcuna riserva, tutti i verbali di sospensione e ripresa dei lavori (cfr. doc. 4,5,6 fascicolo parte convenuta).
Da ultimo, con riguardo a quanto dedotto da parte attrice, circa il rallentamento dei lavori a causa della presenza degli utenti a fronte dell'apertura dell'edificio scolastico, si ritiene tale contestazione non sufficiente a fondare le pretese economiche di parte attrice, atteso che senza le predette sospensioni e proroghe le opere, sulla base delle previsioni contrattuali, sarebbero iniziate a fine agosto e terminate a inizio dicembre, quindi certamente ad anno scolastico in corso. Trattasi pertanto di circostanza nota all'impresa appaltatrice e del tutto prevedibile nel momento stesso in cui ha partecipato al bando risultando aggiudicataria, sicchè la medesima circostanza si ritiene non possa pagina 7 di 9 rappresentare di per sé un fatto foriero di danno per il sol fatto delle intervenute sospensioni e proroghe
(non imputabili alla Committenza).
Pertanto, non essendo emerso alcun profilo di addebitabilità in capo alla parte convenuta, la domanda giudiziale attorea va rigettata sotto il profilo dell'an debeatur, rimanendo assorbita ogni ulteriore questione relativa al quantum debeatur.
Va infine esaminata la questione relativa alla mancata emissione del I SAL, che sulla base delle previsioni contrattuali avrebbe dovuto emettersi al raggiungimento di un acconto sul corrispettivo pari ad € 95.000 (art. 21 del Capitolato Speciale, doc. 16 fascicolo attore).
Parte attrice ha quantificato in complessivi € 15.353,64 gli oneri finanziari e assicurativi per mancata emissione dei SAL, di cui € 8.479,73 per interessi moratori pari al 9% per il I sal, 3.490,27 per interessi moratori per il II sal, € 883,64 per interessi moratori per lo stato finale ed € 2.500 per maggiori costi per rinnovo polizza di contratto e polizza fideiussoria.
Parte convenuta ha formulato specifica domanda riconvenzionale sul punto, avente ad oggetto gli interessi di mora per ritardato pagamento del I° SAL, con riferimento alla presumibile data in cui sarebbe stato effettuato un importo di lavori pari a € 90.000,00, da liquidarsi comunque con riferimento al minor importo di € 76.000,00.
In sede di CTU gli oneri per mancata emissione dei SAL sono stati quantificati complessivamente in €
18.054,72 per interessi moratori, senza invero esplicitare i criteri di calcolo, con esclusione dei maggiori oneri assicurativi, in mancanza di prova.
La doglianza sul punto è fondata, essendo pacifico che nessun acconto è stato versato nel corso dell'esecuzione del contratto e che l'unica contabilità redatta risulta quella finale (doc. 3 fascicolo attore). Si condivide quanto affermato dal c.t.u. circa la mancata prova del maggior esborso a titolo di oneri assicurativi. Non si condivide la riduzione dell'importo ad € 76.000 operata dal CP_1
, non essendo emersa nel presente giudizio adeguata prova circa l'effettiva applicabilità del co. 3
[...]
dell'art. 21 Capitolato speciale (doc. 16 fascicolo attore). Per quanto concerne la quantificazione degli interessi moratori, si ritiene che gli stessi debbano essere calcolati sulla base dei seguenti criteri:
- Importo minimo: € 95.000;
- Tasso degli interessi determinato ai sensi dell'art. 23 del Capitolato Speciale (doc. 16 fascicolo attore);
- Data iniziale: data in cui il SAL avrebbe dovuto essere emesso, calcolata in via presuntiva sulla base della contabilità finale e tenuto conto di 250 giorni di lavoro, al netto delle sospensioni (€
228.203,27 : 250 = 912,81 * 105 = 95.845,05), pertanto 105 giorni dopo l'inizio dei lavori pagina 8 di 9 (26.8.2019), ossia il 19.1.2020 per il I SAL e dopo i successivi 105 giorni, ossia 11.7.2020, per il II
SAL;
- Data finale: 22.8.2020.
Invero per il II SAL si ritiene che nulla sia dovuto a titolo di interessi moratori, considerato che il termine finale per i lavori era previsto per il 12.7.2020 ed è stato prorogato di 41 giorni su richiesta dell'impresa appaltatrice.
Sono invece dovuti gli interessi moratori per il I SAL, da calcolarsi sulla base dei criteri sopra riportati.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Le spese di c.t.u. sono definitivamente poste a carico solidale delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- condanna il al pagamento degli interessi moratori per la mancata emissione del Controparte_1
I SAL, da calcolarsi sulla base dei criteri sopra indicati;
- rigetta ogni altra domanda;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico solidale delle parti.
Lecco, 20.3.2025
Il Giudice
dr.ssa Marta Paganini
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lecco
Sezione Prima Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa Marta Paganini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2400/2021 promossa da:
( ) con il patrocinio dell'avv. Ettore Notti e l'avv. Antonio Romanello;
Parte_1 P.IVA_1
ATTORE contro
con il patrocinio dell'avv. Mario Pedrazzini, sostituito in corso di causa con Controparte_1
l'avv. Giovanni Colombo;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come precisato entro il termine del 28.10.2024 assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e di seguito riportate pagina 1 di 9 CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis: accertare e dichiarare il diritto dell'attrice in p.l.r.p.t. alla corresponsione delle seguenti somme:
• € 190.332,56 di maggiori oneri per sottoproduzione e protrazione dei lavori;
detta somma è così composta:
o € 45.973,95 per maggiori spese generali;
o € 49.896,76 per mancato utile per le perdute occasioni produttive;
o € 4.441,50 per oneri finanziari per il differimento dell'utile;
o € 15.353,64 per oneri finanziari e assicurativi per mancata emissione dei SAL (emissione del solo stato finale) e protrazione lavori;
o € 75.666,71 Maggiori oneri connessi alle improduttive spese del personale tecnico di cantiere.
• € 88.285,77 di oneri aggiuntivi per ristoro costi del personale;
detta somma è così composta:
o € 83.555,22 ristoro costi del personale per adeguamento costo orario alle tabelle Ministeriali;
o €
4.730,55 per ristoro costi del personale per lavori eseguiti in orario straordinario/festivo. Oltre IVA di
Legge, richiesti fino alla data odierna, in forza delle riserve apposte, oltre interessi legali e di mora e per l'effetto condannare la stazione appaltante al pagamento della somma di euro 279.617,84 oltre interessi di mora pari come occorrendo a titolo risarcitorio o in via gradata ex art. 2041 c.c. oltre interessi legali ed anatocistici ed iva se dovuta;
Con vittoria di spese, diritti ed onorario del presente giudizio, da distrarsi ex art. 93 cpc e con riserva della facoltà ex art. 183 cpc.
In subordine in via istruttoria:
2. Si chiede, altresì, l'ammissione della prova per testi sulle circostanze in fatto qui elencate precedute da:
1) se vero che con riferimento all'appalto MANUTENZIONE STRAORDINA-RIA PRESSO LA
SCUOLA PRIMARIA CESARE BATTISTI del comune di : CP_1
1a) secondo il contratto il sal andava emesso al raggiungimento dell'importo di 95.000,00 euro;
1b) se sono stati emessi s.a.l. intermedi al raggiungimento dell'importo di contratto previsto per l'emissione del s.a.l.:
1c)che è stato redatto unico sal finale a fine lavori;
1d) che rdc è stato firmato con riserva;
1e) che la riserva è stata inviata via pec nei 15 giorni successivi al 26.11.2020, atteso 1f) che il
4.12.202 presso l'ente il rdc non era disponibile;
pagina 2 di 9 1g) che la riserva è stata ribadita sul conto finale e sullo stato finale;
1h) che il registro di contabilità ed il libretto delle misure recano quale data delle misurazioni, delle annotazioni, della compilazione, ed infine delle allibrazioni il 13ottobre 2020, all'esito del sopralluogo e della verifica dell'eseguito;
Part 1i) il RUP dell'ente ha obbligato ad eseguire i lavori mentre l'edificio scola-stico era aperto alle lezioni per cui le lavorazioni sono state eseguite durante le vacanze o nei tempi di chiusura dell'edificio scolastico ed interrotte nei periodi di apertura dell'edificio alla didattica;
1l) che nell'elenco prezzi a base di gara e di perizia, il Rup dell'ente ha posto a base un elenco prezzi contrattuali in cui ciascuno dei prezzi ufficiali è stato 'dichiarata-mente' ridotto del 25%, 2.Si chiede, altresì, l'ammissione della prova per testi e per interpello sulle circo-stanze come in fatto esposte a mezzo di :
, n. a il 17.8.1986, residente in [...]; Testimone_1 CP_1 CP_1
Cosenza, lì 16.9.2024 avv. Ettore Notti”
”
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA
“Voglia l'Ill.mo Giudice,
In via principale: respingere ogni domanda dell'attrice;
In via del tutto subordinata e per tuziorismo: riconoscere a gli interessi di mora per ritardato Pt_1
pagamento del I° SAL, con riferimento alla presumibile data in cui sarebbe stato effettuato un importo di lavori pari a € 90.000,00, da liquidarsi comunque con riferimento al minor importo di € 76.000,00.-;
In via istruttoria:
· non ammettere le prove testimoniali richieste dall'attrice, anche perchè riferite a circostanze di cui ai documenti agli atti (con particolare riguardo ai verbali di cantierabilità e di consegna lavori); · se ritenuto necessario, ammettere il seguente capitolo di prova, con i testi: Arch. di Testimone_2
, nonché i geometri Ilaria Bonfanti e Carlo Dell'Oro presso il Comune di : “Vero che nel CP_1 CP_1
corso del sopralluogo effettuato in data 14.12.2020 si constatavano i vizi nell'esecuzione dei lavori di cui al doc. 10 di parte convenuta, che mi si rammostra”.
Con vittoria di spese e onorari, in ogni caso tenendo presenti: (i) la misura degli importi, che comunque dovessero essere ritenuti di spettanza di , sarà di gran lunga inferiore alle sue Pt_1
insistenti domande, nonchè (ii) l'ampia disponibilità espressa dalla convenuta in sede di tentativo di conciliazione. Con osservanza.
Lecco, 12 settembre 2024 Il Difensore”
pagina 3 di 9 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ha convenuto in giudizio il per ottenere Parte_1 Controparte_1
nei suoi confronti la condanna al pagamento della somma di euro 279.617,84 a titolo risarcitorio o in via gradata ex art. 2041 c.c. oltre interessi legali ed anatocistici ed iva se dovuta. A fondamento ha dedotto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 166 del 27.06.2019 è stato approvato il progetto definitivo – esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria presso la Scuola Primaria Cesare
Battisti, i cui lavori sono stati affidati, mediante piattaforma Sintel dell'Agenzia Regionale centrali
Acquisti (ARCA), ad In particolare, parte attrice ha dedotto che il 26.11.2020 è Parte_1
stato redatto il primo ed unico SAL, precisando altresì di aver firmato il registro di contabilità con riserva e di aver inviato pec in data 10.12.2020, contenente la esplicazione della stessa. Inoltre, ha precisato che i lavori hanno subito un andamento altalenante proprio in virtù del fatto che questi si dovessero al di fuori dell'orario scolastico.
Si è costituito in giudizio il contestando quanto ex adverso dedotto chiedendo il Controparte_1
rigetto delle domande avversarie. In particolare, ha evidenziato che la quantificazione operata da controparte sia contra legem, avuto riguardo al fatto che ai sensi dell'art. 205 le riserve non possono eccedere il limite del 15% dell'importo contrattuale. Quanto all' an ha dedotto che nessun profilo può essere imputato alla committenza circa la durata dei lavori, essendo i relativi differimenti giustificati ed inoltre il verbale di consegna dei lavori è stato sottoscritto alla fine del mese di agosto 2019, deducendo pertanto il fatto notorio dell'apertura settembrina degli istituti scolastici. Inoltre ha dedotto che la mancata emissione dei SAL appare in ogni caso imputabile alla stessa Parte_1
vista la mancata collaborazione prestata da quest'ultima in merito alla documentazione da trasmettere alla Committenza.
La causa è stata istruita a mezzo delle produzioni documentali di parte ricorrente e di CTU a firma dell'ing. . Le parti hanno infine precisato le conclusioni nei termini sopra riportati Persona_1
innanzi al sottoscritto Giudice, subentrato al precedente assegnatario del fascicolo per trasferimento di quest'ultimo ad altro Tribunale.
Ritiene questo Giudice che la domanda giudiziale di parte attrice sia infondata e non merita accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono.
Come ampiamente ricostruito in sede di CTU, il contratto di appalto pubblico tra le parti è stato formalizzato in data 9 ottobre 2019 (doc. 1 fascicolo attrice), a seguito della Determina Dirigenziale n.
911 del 1° agosto 2019, che ha definitivamente aggiudicato ad con sede a Parte_1
Perugia, i lavori di “Manutenzione straordinaria presso la scuola primaria C. Battisti di V.le Part Montegrappa- Acquate”. Il corrispettivo è stato determinato, in ragione del ribasso proposto da pagina 4 di 9 in € 206.411,89. I lavori, come specificato in sede di CTU, sono consistiti nel rinnovo Parte_1
di finiture interne, delle reti impiantistiche e degli spazi esterni, questi ultimi attraverso la riorganizzazione e la riqualificazione delle pavimentazioni, il rifacimento dei servizi, la sostituzione delle porte interne e di alcuni serramenti esterni, la tinteggiatura e il rifacimento delle pavimentazioni poste al piano seminterrato. Il termine per l'esecuzione dei lavori è stato indicato in giorni 97 naturali e consecutivi rispetto alla data del verbale di consegna e inizio lavori del 26.8.2019, ossia entro l'1.12.2019 (doc. 2 fascicolo convenuta).
Ciò premesso, ha lamentato danni patrimoniali a causa della maggiore durata dei Parte_1
lavori, che di fatto si sono conclusi in data 22.08.2020 (361 giorni), per ragioni esclusivamente imputabili alla committenza. Inoltre ha contestato la mancata emissione dei SAL così come previsti nel contratto. Ha dedotto di aver sottoscritto la contabilità finale con riserva, a fronte dell'avanzamento dei lavori rallentati a causa della prolungata indisponibilità delle aree di lavoro, causanti l'impossibilità di procedere regolarmente nei lavori e di organizzare le attività secondo quanto previsto. Al riguardo ha precisato che i maggiori tempi previsti sono stati stimanti in 255 giorni e che tale ritardo ha comportato l'aggravio dell'onere economico e finanziario, quantificato nei seguenti termini:
a) maggiori oneri per sottoproduzione e protrazione dei lavori, quantificati in:
- maggiori spese generali, quantificate in euro 45.973,67;
- mancato utile per le perdute occasioni produttive, quantificato in euro 49.898,76;
- oneri finanziari per il differimento dell'utile, quantificato nell'importo di euro 4.441,50;
- oneri finanziari e assicurativi per mancata emissione di SAL (emissione del solo stato finale) e protrazione dei lavori: 15.353,64;
- maggiori oneri connessi alle improduttive spese del personale tecnico di cantiere pari ad euro
75.666,71;
b) oneri aggiuntivi per ristoro costi del personale: euro 88.285,77.
Per converso parte convenuta ha evidenziato che la lentezza dei lavori è stata determinata unicamente dai problemi organizzativi di e pertanto la vera causa della prolungata apertura Parte_1
del cantiere è da attribuire alla scarsa produttività giornaliera dell'attrice.
Ciò premesso, la ricostruzione di parte attrice in relazione allo svolgimento del contratto risulta infondata.
Considerando la tabella riportata nella CTU a pagina 41, non contestata tra le parti, le tempistiche circa l'esecuzione del contratto possono essere così riassunte:
- 26.8.2019: inizio lavori (che sarebbero dovuti terminare l'1.12.2019, dopo 97 giorni);
pagina 5 di 9 - 22.11.2019 – 2.1.2020: I sospensione, per 41 giorni, nuovo termine fine lavori fissato per il
10.4.2020;
- 15.3.2020 – 25.5.2020: II sospensione, per 71 giorni, nuovo termine fine lavori fissato per il
12.7.2020;
- 12.7.2020 – 22.8.2020: proroga di 41 giorni richiesta da e concessa dalla DL. Parte_1
I giorni di lavoro effettivo (comprensivi della proroga) ammontano a 250. I giorni di sospensione a
112.
La prima sospensione è stata causata dalla necessità di una perizia di variante, per cause che la stessa parte attrice nel proprio atto di citazione definisce come di immediata necessità ed indifferibile urgenza, non previste e assolutamente non prevedibili nel progetto esecutivo, e ha comportato un aumento del corrispettivo pari ad € 21.791,39 (doc. 3 fascicolo convenuto), integralmente versato.
La seconda sospensione è stata determinata in ragione della normativa emergenziale emanata per il contenimento della diffusione del Covid – 19.
Si ritiene che nessuna delle predette sospensioni possa essere addebitata alle parti, e quindi non rappresentino circostanze idonee da porre a fondamento della domanda risarcitoria formulata da parte attrice.
Ciò detto, osserva questo Giudice come l'odierna attrice agisca nella presente sede al fine di ottenere il risarcimento per anomalo andamento di appalto, il quale si verifica allorquando, nell'ambito di un contratto di appalto, l'esecutore non è messo nelle condizioni di rispettare il cronoprogramma stabilito per il cantiere, a causa di eventi o decisioni non imputabili alla sua condotta, con conseguenti perdite economiche o costi aggiuntivi per l'appaltatore. Al riguardo interviene il comma 1 e 2 dell'art. 121 del contratto degli appalti, il quale attribuisce al direttore dei lavori la facoltà di sospensione dell'esecuzione del contratto allorquando ricorrano circostanze speciali, che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte e che non fossero prevedibili al momento della stipulazione del contratto, compilando a tal fine il verbale di sospensione che è inoltrato entro 5 giorni al RUP.
Nel caso di specie risulta che il direttore dei lavori ha esercitato correttamente la procedura relativa alla sospensione dei lavori. Invero in data 22.11.2019 ha redatto il verbale di sospensione dei lavori
“finalizzato alla stesura di una perizia di variante dei lavori per opere a carattere di immediata necessità ed indifferibile urgenza, non previste ed assolutamente non prevedibili nel progetto esecutivo”. Inoltre, non può non evidenziarsi come il RUP abbia motivato adeguatamente la suddetta sospensione precisando che “In particolare nel corso dei lavori sono emerse una serie di criticità tecniche, non previste e non prevedibili in fase di progettazione, la cui risoluzione ha carattere di
pagina 6 di 9 immediata necessità ed indifferibile urgenza;
più specificatamente è stata riscontrata una mancata planarità del piano di posa dei pavimenti a piano seminterrato, che presentano avvallamenti dell'ordine dei 5 cm;
nelle aule di Arte, Musica, corridoio e refettorio si rende quindi necessario procedere con la stesura di prodotto autolivellante ad alta resistenza, per rendere complanare il piano di posa.
A seguito del distacco degli zoccolini e dello scrostamento superficiale degli intonaci, si è preso atto di porzioni degradate maggiormente estese rispetto alle previsioni progettuali;
le carenti condizioni di conservazione di alcune porzioni delle reti di distribuzione dell'acqua ai piani hanno indotto lo scrivente a segnalare la necessità di sostituzione delle stesse;
le condizioni di umidità presenti nel sottofondo del pavimento della palestra inducono ad optare per un materiale di maggior spessore rispetto alle previsioni progettuali. Nell'aula di musica è stato richiesta in corso d'opera da parte del
Dirigente Scolastico, una sostanziale integrazione impiantistica mediante realizzazione e posa di torrette a scomparsa ed impianto audio con conseguente necessità di realizzare nuove tracce nelle murature, posa di cavidotti collegati alla rete impiantistica esistente, effettuare i ripristini e ritinteggiare le pareti.
La necessità di avere immediata disponibilità di materiale atto al raggiungimento di un migliore risultato estetico e percettivo delle pavimentazioni, ma soprattutto coerenza di caratteristiche tecniche rispetto al Capitolato Speciale d'Appalto, determinano la necessità di una differente scelta della tipologia delle piastrelle di pavimento e rivestimento Inoltre la portata e la pressione della rete di distribuzione dell'acqua ai servizi igienici sconsiglia l'utilizzo di "flussometri" per l'erogazione, facendo invece optare per le normali cassette da incasso.
Infine, si rendono necessarie una serie di opere complementari di finitura di modesta entità, conseguenti alle citate opere integrative” (doc. 3 fascicolo convenuta).
In ogni caso non può non porsi l'attenzione sul fatto che, con riferimento ad entrambe le sospensioni sopra richiamate, l'impresa appaltatrice abbia regolarmente sottoscritto, senza apporre alcuna riserva, tutti i verbali di sospensione e ripresa dei lavori (cfr. doc. 4,5,6 fascicolo parte convenuta).
Da ultimo, con riguardo a quanto dedotto da parte attrice, circa il rallentamento dei lavori a causa della presenza degli utenti a fronte dell'apertura dell'edificio scolastico, si ritiene tale contestazione non sufficiente a fondare le pretese economiche di parte attrice, atteso che senza le predette sospensioni e proroghe le opere, sulla base delle previsioni contrattuali, sarebbero iniziate a fine agosto e terminate a inizio dicembre, quindi certamente ad anno scolastico in corso. Trattasi pertanto di circostanza nota all'impresa appaltatrice e del tutto prevedibile nel momento stesso in cui ha partecipato al bando risultando aggiudicataria, sicchè la medesima circostanza si ritiene non possa pagina 7 di 9 rappresentare di per sé un fatto foriero di danno per il sol fatto delle intervenute sospensioni e proroghe
(non imputabili alla Committenza).
Pertanto, non essendo emerso alcun profilo di addebitabilità in capo alla parte convenuta, la domanda giudiziale attorea va rigettata sotto il profilo dell'an debeatur, rimanendo assorbita ogni ulteriore questione relativa al quantum debeatur.
Va infine esaminata la questione relativa alla mancata emissione del I SAL, che sulla base delle previsioni contrattuali avrebbe dovuto emettersi al raggiungimento di un acconto sul corrispettivo pari ad € 95.000 (art. 21 del Capitolato Speciale, doc. 16 fascicolo attore).
Parte attrice ha quantificato in complessivi € 15.353,64 gli oneri finanziari e assicurativi per mancata emissione dei SAL, di cui € 8.479,73 per interessi moratori pari al 9% per il I sal, 3.490,27 per interessi moratori per il II sal, € 883,64 per interessi moratori per lo stato finale ed € 2.500 per maggiori costi per rinnovo polizza di contratto e polizza fideiussoria.
Parte convenuta ha formulato specifica domanda riconvenzionale sul punto, avente ad oggetto gli interessi di mora per ritardato pagamento del I° SAL, con riferimento alla presumibile data in cui sarebbe stato effettuato un importo di lavori pari a € 90.000,00, da liquidarsi comunque con riferimento al minor importo di € 76.000,00.
In sede di CTU gli oneri per mancata emissione dei SAL sono stati quantificati complessivamente in €
18.054,72 per interessi moratori, senza invero esplicitare i criteri di calcolo, con esclusione dei maggiori oneri assicurativi, in mancanza di prova.
La doglianza sul punto è fondata, essendo pacifico che nessun acconto è stato versato nel corso dell'esecuzione del contratto e che l'unica contabilità redatta risulta quella finale (doc. 3 fascicolo attore). Si condivide quanto affermato dal c.t.u. circa la mancata prova del maggior esborso a titolo di oneri assicurativi. Non si condivide la riduzione dell'importo ad € 76.000 operata dal CP_1
, non essendo emersa nel presente giudizio adeguata prova circa l'effettiva applicabilità del co. 3
[...]
dell'art. 21 Capitolato speciale (doc. 16 fascicolo attore). Per quanto concerne la quantificazione degli interessi moratori, si ritiene che gli stessi debbano essere calcolati sulla base dei seguenti criteri:
- Importo minimo: € 95.000;
- Tasso degli interessi determinato ai sensi dell'art. 23 del Capitolato Speciale (doc. 16 fascicolo attore);
- Data iniziale: data in cui il SAL avrebbe dovuto essere emesso, calcolata in via presuntiva sulla base della contabilità finale e tenuto conto di 250 giorni di lavoro, al netto delle sospensioni (€
228.203,27 : 250 = 912,81 * 105 = 95.845,05), pertanto 105 giorni dopo l'inizio dei lavori pagina 8 di 9 (26.8.2019), ossia il 19.1.2020 per il I SAL e dopo i successivi 105 giorni, ossia 11.7.2020, per il II
SAL;
- Data finale: 22.8.2020.
Invero per il II SAL si ritiene che nulla sia dovuto a titolo di interessi moratori, considerato che il termine finale per i lavori era previsto per il 12.7.2020 ed è stato prorogato di 41 giorni su richiesta dell'impresa appaltatrice.
Sono invece dovuti gli interessi moratori per il I SAL, da calcolarsi sulla base dei criteri sopra riportati.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Le spese di c.t.u. sono definitivamente poste a carico solidale delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- condanna il al pagamento degli interessi moratori per la mancata emissione del Controparte_1
I SAL, da calcolarsi sulla base dei criteri sopra indicati;
- rigetta ogni altra domanda;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico solidale delle parti.
Lecco, 20.3.2025
Il Giudice
dr.ssa Marta Paganini
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