Articolo 17 della Legge 30 dicembre 1971, n. 1204
Articolo 16Articolo 18
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Art. 17. PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS 26 MARZO 2001, N.151 ((14)) ---------------- AGGIORNAMENTO (14) La Corte Costituzionale con sentenza del 3 - 14 dicembre 2001 n. 405 (in G.U. 1a s.s. 19/12/2001 n. 49) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 17, primo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), nella parte in cui esclude la corresponsione dell'indennita' di maternita' nell'ipotesi prevista dall'art. 2, lettera a), della medesima legge".
Entrata in vigore il 20 dicembre 2001
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