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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/06/2025, n. 6713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6713 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Lavoro 1^
Il Giudice designato, Dott.ssa Elisabetta Capaccioli, a seguito dell'udienza di trattazione scritta del
10/6/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. 34779 R.A.C.C.
dell'anno 2024, vertente
TRA
(Avv.to P. Parte 1
Raimondo)
RICORRENTE
E
( CP_2 Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto riconoscimento Retribuzione Professionale Docenti ai supplenti brevi e saltuari:
Conclusioni come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente in epigrafe premetteva : aveva stipulato con il
CP 2 quale docente una serie di contratti di contratti a tempo determinato di supplenza breve e saltuaria, segnatament indicati in ricorso nell' anno 2023 /2024 - con assegnazione da ultimo presso il liceo J. F. Kennedy in Roma;
aveva lavorato complessivamente per 227 giorni;
non aver ricevuto relativamente a tali contratti di supplenza breve e saltuaria la retribuzione professionale docenti (RPD) fissata in € 174,50; ciò era accaduto in forza della ingiusta Nota Miur del 2012 con la quale era stato previsto, in modo evidentemente illegittimo, che il supplemento c.d. RPD non competesse ai supplenti brevi e saltuari. Argomentato in ordine alla violazione del principio di non discriminazione di cui alla Direttiva Comunitaria 1999/70/CE e richiamata la giurisprudenza della S.C. sulla questione, concludevano chiedendo l'accertamento del proprio diritto a percepire a titolo di RDP non corrisposta della somma di € 1320,38 con condanna del
CP_2 1 pagamento oltre interessi e con vittoria di spese di lite da distrarsi . Il CP 1 convenuto nonostante la ritualità della notifica, restava contumace. Disposta la '
trattazione scritta, lette le relative note, la causa viene decisa.
La domanda è fondata. Come statuito dalla S.C. la Retribuzione Professionale Docenti deve essere riconosciuta e quindi corrisposta a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, evidenziando altresì che l'espressa e peculiare previsione della retribuzione specifica per i supplenti di cui all'art. 25 del C.C.N.I. 31 agosto 1999 "aveva solo la finalità di individuare le modalità di corresponsione e di calcolo del nuovo trattamento, ma non già di limitare i destinatari del trattamento”( cfr Cass.- Sez. Lav.- Ord. 20015/18). I conteggi riportati in ricorso risultano effettuati secondo corretti parametri. Pertanto non resta che accertare il diritto della ricorrente a percepire a titolo di RDP non corrisposta, la somma di € 1320,38 e condannare il CP 2 al pagamento della suddetta somma oltre interessi legali dalla maturazione al saldo. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo e ridotte per il carattere seriale della controversia, seguono la soccombenza.
PQM
Definitivamente pronunciando, così provvede:
accerta il diritto della ricorrente a percepire a titolo di RDP non corrisposta,la somma di € 1320,38 e condanna il CP 2 al pagamento della suddetta somma oltre interessi legali dalla maturazione al saldo;
condanna il CP 2 al pagamento in favore del procuratore antistatario della ricorrente di €
1029,00 oltre accessori di legge a titolo di compensi professionali
Roma 10/6/2025 Il G.L.
Dott.sa E. Capaccioli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Lavoro 1^
Il Giudice designato, Dott.ssa Elisabetta Capaccioli, a seguito dell'udienza di trattazione scritta del
10/6/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. 34779 R.A.C.C.
dell'anno 2024, vertente
TRA
(Avv.to P. Parte 1
Raimondo)
RICORRENTE
E
( CP_2 Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto riconoscimento Retribuzione Professionale Docenti ai supplenti brevi e saltuari:
Conclusioni come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente in epigrafe premetteva : aveva stipulato con il
CP 2 quale docente una serie di contratti di contratti a tempo determinato di supplenza breve e saltuaria, segnatament indicati in ricorso nell' anno 2023 /2024 - con assegnazione da ultimo presso il liceo J. F. Kennedy in Roma;
aveva lavorato complessivamente per 227 giorni;
non aver ricevuto relativamente a tali contratti di supplenza breve e saltuaria la retribuzione professionale docenti (RPD) fissata in € 174,50; ciò era accaduto in forza della ingiusta Nota Miur del 2012 con la quale era stato previsto, in modo evidentemente illegittimo, che il supplemento c.d. RPD non competesse ai supplenti brevi e saltuari. Argomentato in ordine alla violazione del principio di non discriminazione di cui alla Direttiva Comunitaria 1999/70/CE e richiamata la giurisprudenza della S.C. sulla questione, concludevano chiedendo l'accertamento del proprio diritto a percepire a titolo di RDP non corrisposta della somma di € 1320,38 con condanna del
CP_2 1 pagamento oltre interessi e con vittoria di spese di lite da distrarsi . Il CP 1 convenuto nonostante la ritualità della notifica, restava contumace. Disposta la '
trattazione scritta, lette le relative note, la causa viene decisa.
La domanda è fondata. Come statuito dalla S.C. la Retribuzione Professionale Docenti deve essere riconosciuta e quindi corrisposta a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, evidenziando altresì che l'espressa e peculiare previsione della retribuzione specifica per i supplenti di cui all'art. 25 del C.C.N.I. 31 agosto 1999 "aveva solo la finalità di individuare le modalità di corresponsione e di calcolo del nuovo trattamento, ma non già di limitare i destinatari del trattamento”( cfr Cass.- Sez. Lav.- Ord. 20015/18). I conteggi riportati in ricorso risultano effettuati secondo corretti parametri. Pertanto non resta che accertare il diritto della ricorrente a percepire a titolo di RDP non corrisposta, la somma di € 1320,38 e condannare il CP 2 al pagamento della suddetta somma oltre interessi legali dalla maturazione al saldo. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo e ridotte per il carattere seriale della controversia, seguono la soccombenza.
PQM
Definitivamente pronunciando, così provvede:
accerta il diritto della ricorrente a percepire a titolo di RDP non corrisposta,la somma di € 1320,38 e condanna il CP 2 al pagamento della suddetta somma oltre interessi legali dalla maturazione al saldo;
condanna il CP 2 al pagamento in favore del procuratore antistatario della ricorrente di €
1029,00 oltre accessori di legge a titolo di compensi professionali
Roma 10/6/2025 Il G.L.
Dott.sa E. Capaccioli