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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 10/11/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSO
composta dai magistrati:
AR AZ d'ER Presidente
Rita Carosella Consigliere
RC IA RU Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 182/2020 R.G., di appello avverso la sentenza n. 219/2020, pronunciata dal Tribunale di Larino il 14.5.2020 nella controversia n. 518/2014 R.G., avente ad oggetto risarcimento danni;
TRA
( ), in persona del l. r. in carica, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, in forza di procura in calce all'atto di appello, dall'Avv. Mario
Pietrunti, con domiciliazione legale telematica;
APPELLANTE PRINCIPALE
CONTRO
( , in persona del sindaco in carica, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso, in forza di procura in calce alla comparsa di risposta, dall'Avv.
ES OP, con domiciliazione digitale telematica;
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
E
( ), CP_2 C.F._1 rappresentato e difeso, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. Fabrizio D'Agata, con domiciliazione digitale telematica;
APPELLATO
1 CONCLUSIONI
Per l'appellante principale:
In riforma dell'impugnata sentenza in via preliminare ed incidentale
- dichiarare la nullità assoluta ed insanabile della proposta ed originaria citazione per assoluta carenza ed indeterminatezza dell'oggetto della domanda;
- sempre in via preliminare dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità della chiamata in causa oltre che della domanda di garanzia avanzata dal
[...]
; Controparte_1 nel merito ed in via principale
- accogliere l'appello per essere fondato sia in fatto che in diritto, con contestuale totale riforma della impugnata sentenza resa dal Tribunale di Larino n. 219/2020 e, pertanto, rigettare, integralmente, le conclusioni e le domande tutte proposte in primo grado dalla parte attrice nei confronti del e da questa estese in Controparte_1 danno della deducente Compagnia, in quanto infondate sia in fatto che in diritto, oltre che improponibili, inammissibili ed improcedibili;
in via subordinata
- anche nella denegata ipotesi di accoglimento pur parziale della domanda di risarcimento proposta nei confronti del , rigettare Controparte_1 integralmente la domanda di manleva e garanzia da quest'ultima proposta in ragione della inoperatività della polizza e carenza di copertura assicurativa attivata;
- ulteriormente in via subordinata e sempre nella denegata ipotesi di accoglimento pur parziale della domanda di risarcimento proposta nei confronti del CP_1 CP_1 [...]
, contenere l'esposizione della Compagnia unicamente al rimborso di quanto CP_1 effettivamente corrisposto dalla propria assicurata e per la quota ad essa effettivamente
e direttamente attribuibile, sempre nel limite di massimale e franchigia contenuti nel contratto di polizza;
in ogni caso
- ritenere infondata, eccessiva, erronea e non dovuta e soprattutto non provata la liquidazione delle somme riconosciute a titolo di danno e poste direttamente a carico dell'odierna appellante;
- per l'effetto, condannare parte appellata alla restituzione di quanto illegittimamente percepito in forza dell'impugnata sentenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria e/o della diversa somma, che verrà individuata;
- porre a carico della parte attrice-odierna appellata le spese, diritti ed onorari del doppio grado del giudizio, oltre accessori di legge.
Per l'appellato : Controparte_1
2 In via incidentale principale, accertare e dichiarare la nullità della sentenza n. 219/2020
Trib. Larino per violazione degli artt. 112, 164, n. 4 e 360, n. 4, c.p.c.;
In via incidentale subordinata accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del nel presente giudizio, e, per l'effetto, annullare,
Controparte_1 ovvero riformare la sentenza impugnata nei punti motivi in cui dichiara la responsabilità solidale del in solido con il terzo chiamato in causa,
Controparte_1 escludendo la responsabilità del e, per l'effetto,
Controparte_1 annullare ovvero riformare la sentenza impugnata nei punti in cui dispone la condanna del in solido con il terzo chiamato in causa al
Controparte_1 risarcimento del danno subito dall'attore, escludendo il
Controparte_1
dal predetto onere risarcitorio;
[...]
In ulteriore incidentale subordine, nella denegata ipotesi in cui sia riconosciuta la responsabilità del , accertare e dichiarare il rapporto Controparte_1 di garanzia con la soc. con conseguente condanna di Controparte_3 quest'ultima società al risarcimento del danno in favore dell'attore in via diretta ed esclusiva, ovvero, in ulteriore subordine, in solido con il Controparte_1
, previa determinazione dell'obbligo di manleva in favore del predetto
[...] CP_1
In ogni caso, con vittoria di spese e onorari di ogni grado di giudizio.
Per l'appellato : CP_2
Dichiarare inammissibile l'appello proposto dall' per le Parte_1 ragioni meglio illustrate in narrativa e per l'effetto confermare la Sentenza n.219/2020 del 14.05.2020.
Condannare la parte appellante al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Larino, con sentenza n. 219 del 14.5.2020, pronunciando sulla domanda, proposta da nei confronti del CP_2 Controparte_1
(che ha chiamato in causa , di risarcimento dei danni subiti Parte_1 in conseguenza del sinistro verificatosi il 7.4.2012, ha dichiarato l'ente locale e la compagnia di assicurazioni causa solidalmente responsabili del sinistro e li ha condannati in solido al pagamento, in favore dell , della somma di € 6.663,70, con CP_2 maggiorazione di interessi legali sulla predetta somma, devalutata alla data del fatto, e rivalutata di anno in anno in base ai coefficienti Istat.
Secondo quanto prospettato dall , il 7 aprile 2012, mentre partecipava, quale CP_2 cavaliere, alle prove della manifestazione denominata “La Carrese”, che si sarebbe svolta il successivo 30 aprile, era stato disarcionato da cavallo, cadendo a terra e
3 procurandosi lesioni consistenti in “trauma contusivo ginocchio destro con frattura della testa del perone”.
A seguito di istruttoria, svolta per mezzo di documenti, prove orali e c.t.u., il tribunale ha: ritenuto applicabile alla fattispecie la disciplina di cui all'art. 2050 c.c., per essersi il fatto dannoso verificato durante una corsa di cavalli e di carri trainati da buoi;
escluso la dimostrazione, da parte dell'ente locale, di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno;
ritenuto operante la copertura assicurativa prevista dalla polizza stipulata tra comune e compagnia di assicurazioni;
recepito le valutazioni del consulente medico legale in ordine al periodo di inabilità temporanea e ai postumi residuati, riconoscendo,
a titolo di personalizzazione per la particolare afflittività delle lesioni, un incremento del
33%.
2. Avverso la sentenza, non notificata, ha proposto appello Parte_1 con atto di citazione notificato il 13.7.2020, chiedendone, previa sospensione della provvisoria esecuzione, la riforma, con accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Si sono costituiti il e . Controparte_1 CP_2
Il primo ha proposto appello incidentale, proponendo motivi in parte coincidenti con quelli proposti dalla compagnia di assicurazioni.
Il secondo ha insistito nel rigetto della domanda.
Con ordinanza del 7.6.2021 l'istanza di inibitoria presentata da stata accolta. Parte_1
Quindi, all'esito di trattazione scritta dell'udienza del 21.12.2023, la decisione è stata riservata, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dalla data di comunicazione dell'ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Gli appelli proposti superano il vaglio di ammissibilità di cui all'art. 342 c.p.c., in quanto, salve le eccezioni indicate di seguito, si fondano su critiche argomentate in termini congrui, tali da consentire la chiara individuazione delle ragioni di doglianza, rispetto alla ricostruzione dei fatti e alla risoluzione delle questioni di diritto in primo grado, sulle quali si fondano le richieste di riforma della sentenza appellata.
Secondo la consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità (Cass., SU n.
36481/2022), è necessario e sufficiente che siano individuati i punti e le questioni contestate della sentenza impugnata, con esposizione di doglianze che affianchino alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, mentre non è richiesto l'utilizzo di formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di sentenza.
2. L'impugnazione principale si fonda su sei motivi, con i quali si deduce: 1) inammissibilità e improponibilità della domanda per nullità dell'atto di citazione redatto in violazione del combinato disposto degli artt. 163 e 164 c.p.c. 2) omessa, erronea e
4 contraddittoria pronuncia circa le preliminari questioni di inoperatività della polizza e carenza di copertura assicurativa - violazione e/o falsa applicazione di norme di legge - omessa, insufficiente ed erronea motivazione su punti decisivi della controversia - mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato - vizio di extra petita e ultrapetizione
3) violazione e falsa applicazione di legge - erronea, inammissibile ed infondata condanna diretta ed in via solidale di al pagamento nei confronti del Parte_1 danneggiato 4) erronea, superficiale e contraddittoria oltre che infondata: a) qualificazione giuridica della fattispecie;
b) valutazione dei fatti e dei mezzi di prova - carenza di idonea e logica motivazione 5) infondata, erronea ed ingiusta valutazione del risarcimento - eccessiva e sproporzionata liquidazione del danno – mancato accertamento e quantificazione del danno differenziale al netto della franchigia prevista in polizza 6) eccessiva ed infondata liquidazione delle spese di causa.
3. L'impugnazione incidentale del si articola in tre Controparte_1 motivi, con cui si deduce: 1) nullità della sentenza e del procedimento ex artt. 112, 164,
n. 4 e 360, n. 4, c.p.c.; 2) difetto di legittimazione passiva del convenuto;
3) CP_1 eccessività dell'aumento riconosciuto dal giudice di primo grado a titolo di personalizzazione del danno.
4. Il primo motivo dell'appello principale e di quello incidentale, da esaminare congiuntamente in quanto contenenti la medesima censura, sono infondati.
Si lamenta la mancata indicazione, nell'atto di citazione introduttivo, di un oggetto della domanda determinato o determinabile, per non essere stati esposti gli elementi su cui era fondata la responsabilità dell'ente locale convenuto e il titolo di tale responsabilità.
I vizi della editio actionis sono idonei a determinare la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 comma 5 c.p.c., in caso di omissione o assoluta incertezza del requisito stabilito nel numero 3) dell'articolo 163 (la determinazione della cosa oggetto della domanda) ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al numero 4) dello stesso articolo.
Entrambe le evenienze devono escludersi nel caso in esame.
L'oggetto della domanda è chiaramente indicato come il risarcimento dei danni subiti da in conseguenza di un evento dannoso verificatosi il 7.4.2012 e sul punto CP_2 non vi è alcuna incertezza.
Quanto all'esposizione dei fatti su cui la domanda è fondata (unica mancanza rilevante nel senso di determinare la nullità dell'atto di citazione, dal momento che l'art. 164 comma 5 c.p.c. non richiama, invece, la mancanza degli elementi di diritto posti a base della domanda), l'atto di citazione, pur scarno, non può certo dirsi affetto da difetto assoluto di tale elemento.
Viene indicato che il fatto per il quale si agisce è un “sinistro avvenuto in data 07/04/2012 in agro di Campomarino (CB) durante lo svolgimento delle prove della Carrese di San
5 TI in IS (CB), in cui riportava danni fisici il sig. ”, si descrive in CP_2 termini sufficienti la dinamica, deducendosi che l “nel partecipare a una delle prove CP_2 della tradizionale corsa dei carri trainati dai buoi, riportava danni fisici, a seguito di disarcionamento subito dal suo cavallo”, si specifica in che cosa sono consistite le lesioni riportate e refertate dal Pronto soccorso di Termoli (trauma contusivo ginocchio destro con frattura della testa del perone), si indicano i successivi sviluppi della malattia, sia in termini di inabilità temporanea sia in termini di invalidità permanente.
È evidente, quindi, che la descrizione delle modalità del fatto vi è stata, così come è stato indicato, in termini sufficienti, l'elemento di collegamento della vicenda con l'ente locale appellato (chiaro è, in tal senso, il riferimento alla “ ”); Parte_2 alla luce di tale riferimento va valutato il richiamo alla stipula di un contratto di assicurazione da parte dell'ente locale, dal momento che dotare di garanzia assicurativa per gli infortuni subiti dai partecipanti a una specifica manifestazione implica il riconoscimento di un potere di controllo e gestione della stessa.
In presenza di un'esposizione dei fatti succinta, ma non certo inesistente, le controparti hanno potuto compiutamente esercitare il diritto di difesa, anche alla luce delle precisazioni contenute nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., depositata nell'interesse dell'Ebreo il 18.3.2015, in cui i fatti sono stati esposti in modo più completo, unitamente all'indicazione degli elementi fondanti la responsabilità del
[...]
, quale organizzatore dell'evento. Controparte_1
Nessun rilievo in ordine alla dedotta nullità dell'atto introduttivo ha la mancata indicazione del titolo giuridico della responsabilità dell'ente locale: come si è detto l'art. 164 comma
5 c.p.c. richiama soltanto la mancata esposizione dei fatti, non anche degli elementi di diritto, che non è necessaria in considerazione del fatto che il giudice ha il potere dovere, sulla base degli elementi allegati, di attribuire al fatto la qualificazione giuridica corretta.
5. Vanno esaminati congiuntamente, per la loro stretta connessione, il quarto motivo dell'appello principale e il secondo motivo dell'appello incidentale, con i quali si deduce l'erronea qualificazione giuridica della fattispecie e la mancanza di un collegamento tra la manifestazione nel corso della quale si è verificato l'incidente e il
[...]
. Controparte_1
Le censure vanno disattese.
Come già ricordato, spetta al giudice di merito la qualificazione giuridica della domanda sulla base dei fatti dedotti a fondamento della stessa;
legittimamente, pertanto, il tribunale, pur in mancanza di deduzioni in diritto, ha ritenuto la vicenda sussumibile nella previsione di cui all'art. 2050 c.c.: proprio in considerazione di tale potere dovere del giudice si è esclusa in giurisprudenza (Cass., n. 13290/2023) la novità della domanda risarcitoria proposta in appello ai sensi dell'art. 2050 c.c., a seguito di rigetto della
6 domanda proposta in primo grado sulla base dei medesimi fatti costitutivi, ma fondata sull'art. 2043 c.c.
La qualificazione data dal tribunale si fonda su un corretto apprezzamento delle caratteristiche intrinseche di pericolosità della manifestazione denominata “La Carrese”, che consiste in una corsa di cavalli e carri trainati da buoi e che, come tutte le gare di velocità in cui vincitore è colui che taglia per primo il traguardo, espone i partecipanti a un rischio di procurarsi danni alla persona superiore alla media.
Del resto, le ragioni che il tribunale ha svolto al fine di evidenziare l'elevato rischio del verificarsi di danni per i partecipanti non sono state contestate dagli appellanti, i quali si sono limitati ad affermare la sussumibilità della fattispecie nella previsione generale di cui all'art. 2043 c.c., senza tuttavia sottoporre a critica le argomentazioni del primo giudice, che ha motivato la natura pericolosa della corsa svolta durante la manifestazione facendo riferimento agli “elementi desumibili dalla documentazione in atti
e dalle dichiarazioni dei testi” e richiamando l'interpretazione giurisprudenziale relativa al campo di applicazione dell'art. 2050 c.c.
Deve, poi, disattendersi la doglianza con cui il Controparte_1 lamenta la mancata dimostrazione dell'esistenza di un obbligo di garanzia e/o di protezione da parte sua rispetto ai partecipanti alla gara e alle relative prove, o la sua qualità di organizzatore dell'evento “La Carrese”.
La riferibilità diretta dell'organizzazione dell'evento all'ente comunale è dimostrata chiaramente dall'emanazione, a seguito di deliberazione consiliare n. 13/1995, di un
“regolamento comunale della tradizionale ”, Parte_3 successivamente modificato più volte, che reca una disciplina assai dettagliata delle diverse manifestazioni che hanno luogo durante la festa e, in particolare, dello svolgimento della corsa dei carri, con previsione dei requisiti e delle modalità di partecipazione e delle regole da osservare, così come di sanzioni disciplinari in caso di inosservanza, la cui comminatoria è riservata al sindaco;
è altresì previsto uno stanziamento economico a carico del bilancio comunale, denominato “contributo al sollievo economico delle spese di gestione dei carri”, in considerazione dell'”alto valore morale, culturale e religioso che la Carrese di San riveste per i propri Controparte_1 cittadini”.
L'ente locale è, quindi, ben più di un semplice organizzatore dell'evento, lo promuove e lo disciplina in maniera dettagliatissima, con potere di intervento diretto nello svolgimento della corsa riservata ai suoi organi apicali.
Il ruolo di controllo svolto dall'ente locale trova, poi, conferma nella stessa circostanza di aver stipulato un contratto di assicurazione a garanzia dei partecipanti e della responsabilità civile dello stesso comune, che, evidentemente, questo non avrebbe
7 avuto alcuna ragione di stipulare in caso di estraneità alla gestione e all'organizzazione della manifestazione.
Assodato che sussistono i presupposti per configurare la responsabilità del per CP_1 svolgimento di attività pericolosa, deve darsi atto che nessuna critica è stata svolta dagli appellanti in riferimento alla parte della sentenza impugnata che ha escluso la dimostrazione, da parte degli appellanti, di fatti idonei a interrompere il nesso di causalità tra l'attività svolta e il danno, in particolare sotto il profilo di condotte anomale e imprudenti tenute dall . CP_2
6. In ordine logico devono poi esaminarsi le censure proposte con il quinto motivo dell'appello principale e il terzo motivo dell'appello incidentale, nella parte relativa alla critica della quantificazione del danno.
Le censure (in particolare quelle proposte da sono generiche nella parte in cui Parte_1 si lamenta la quantificazione eccessiva del danno, senza articolazione di critiche specifiche riguardanti la valutazione dei postumi espressa dal c.t.u. e i criteri di liquidazione applicati.
Sono invece fondate le censure relative allo specifico punto relativo al riconoscimento dell'incremento riconosciuto dal tribunale nella misura del 33% allo scopo di personalizzare il danno.
In tema di liquidazione del danno non patrimoniale, l'applicazione del criterio equitativo uniforme espresso nelle tabelle del Tribunale di Milano, di generalizzata applicazione negli uffici giudiziari, comporta che l'aumento della misura standard del risarcimento risultante dalle predette tabelle può avvenire sono in presenza di “conseguenze anomale
o del tutto peculiari tempestivamente allegate e provate dal danneggiato”, e previa giustificazione data con motivazione analitica e non stereotipata;
non possono giustificare la personalizzazione in aumento le conseguenze che in via ordinaria derivano da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età (Cass., n.
5984/2015; Cass., n. 31681/2024).
Incongruo è, quindi, il richiamo fatto dal tribunale, al fine di giustificare l'incremento della misura del risarcimento, alla “particolare afflittività delle lesioni subite indubbiamente incidenti sotto il profilo della sofferenza psichica subita dall'Ebreo correlato alla lunga durata della guarigione e tenuto conto della sua giovane età”; al di là della genericità dell'espressioni usate, sia la sofferenza collegata al tempo valutato come necessario per la completa guarigione sia l'età del soggetto danneggiato costituiscono elementi già presi in considerazione per determinare la misura standard del risarcimento risultante dalle tabelle e, pertanto, non hanno un valore dimostrativo di un'afflittività del pregiudizio superiore a quella ordinariamente collegata a lesioni dello stesso tipo.
Deve, pertanto, sostituirsi all'importo liquidato con la sentenza impugnata (€ 6.663,79, di cui € 6.413,79 per danno non patrimoniale ed € 250,00 per danno patrimoniale per spese
8 mediche sostenute), quello di € 5.351,32 (di cui € 5.101,32 per danno non patrimoniale ed € 250,00 per spese mediche), ferme restando le altre statuizioni relative alla rivalutazione e agli interessi compensativi, non oggetto di impugnazione.
7. Il secondo e terzo motivo, e parte del quinto motivo, dell'appello principale riguardano la decisione sulla responsabilità della compagnia di assicurazioni, la quale propone censure riassumibili nei termini che seguono: 1) il tribunale ha erroneamente ritenuto operativa la copertura assicurativa, nonostante la mancata iscrizione dell tra i CP_2 nominativi dei componenti delle squadre partecipanti alla corsa della “Carrese”; 2) venendo in considerazione una polizza di assicurazioni per la responsabilità civile e non una polizza infortuni, presupposto della sua operatività è la dimostrazione della responsabilità del , nel caso in esame non provata;
3) Controparte_1 la natura facoltativa della copertura assicurativa stipulata dal tale da configurare CP_1 una garanzia impropria, non consentiva al danneggiato di agire direttamente nei confronti dell'assicurazione, con la conseguenza che il tribunale non poteva pronunciare la condanna di questa in solido con il ma al limite condannarla a manlevare CP_1 quest'ultimo dall'obbligo risarcitorio nei confronti del danneggiato;
4) il giudice di primo grado, nel disporre la condanna dell'assicurazione, non ha tenuto conto della franchigia del 3% del danno biologico prevista in polizza.
Le censure sono in parte inammissibili, in parte infondate.
7.1. Il tribunale ha compiutamente dato conto delle ragioni per le quali il sinistro oggetto di causa deve ritenersi compreso nel rischio assicurato con la polizza oggetto di causa, la quale, nel descrivere il sinistro, vi comprende, oltre alla manifestazione vera e propria, che ha luogo il 30 aprile, anche le prove, che si tengono “nei mesi precedenti la corsa del 30 aprile”; la mancata iscrizione dell nell'elenco dei partecipanti alla gara è CP_2 spiegabile per il fatto che la gara non si era ancora tenuta e, comunque, essa non è determinante nel senso dell'esclusione della copertura assicurativa nei suoi confronti, dal momento che l'art. 19 delle condizioni generali di polizza (significativamente rubricato
“Assicurati/Copertura automatica”) prevede espressamente l'operatività della garanzia
“per tutte le persone genericamente indicate nella scheda di assicurazione” e che tali soggetti “non vengono identificati a priori”.
Tali precise argomentazioni non sono state confutate mediante deduzioni volte a confutarne la correttezza, essendosi la compagnia di assicurazioni limitata a ribadire la tesi per la quale l'operatività della copertura assicurativa era condizionata alla presenza nell'elenco dei partecipanti alla gara.
Deve, quindi, confermarsi l'interpretazione data dal tribunale alle previsioni di polizza, che, del resto, è coerente con la lettera delle clausole in esame, che esclude chiaramente la necessità di identificare al momento della stipula tutti i soggetti beneficiari della copertura assicurativa, che sono individuati in via mediata dal fatto di prendere
9 parte alla gara e/o alle relative prove: ne consegue che , per il solo fatto CP_2 di aver preso parte alle prove della corsa “Carrese” (fatto non dubitabile alla luce dell'istruttoria svolta e, comunque, mai messo in dubbio dall'appellante), beneficia della copertura assicurativa.
7.2. Fermo restando che la responsabilità del è Controparte_1 dimostrata in base al criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2050 c.c., la qualificazione del contratto di assicurazione in oggetto come avente ad oggetto la responsabilità civile del comune è corretta solo in parte.
La valutazione complessiva della regolamentazione contrattuale porta a ritenere che il contratto in esame abbia la funzione di tutelare l'ente locale nel caso di azione risarcitoria promossa nei suoi confronti dal soggetto danneggiato: indicativa in tal senso è la previsione di cui all'art. 39 delle condizioni generali, secondo cui, essendo l'assicurazione “stipulata dal contraente anche nel proprio interesse”, nel caso di richieste risarcitorie avanzate nei confronti del comune, l'indennizzo dovuto sarà interamente accantonato “per essere destinato all'ammontare del risarcimento che il contraente fosse tenuto a corrispondere”, con funzione evidente di manleva.
Ma tale funzione non è l'unica del contratto, essendo chiaramente la copertura assicurativa funzionale in primo luogo alla tutela diretta dei soggetti infortunati in conseguenza della partecipazione alla gara della “Carrese” o alle relative prove: secondo le definizioni costituenti parte della regolamentazione di polizza, gli assicurati sono i componenti delle squadre partecipanti alle corse dei carri;
inoltre la natura del contratto stipulato è indicata chiaramente nella clausola 3 delle condizioni generali, secondo cui
“il contraente stipula il contratto per conto di chi spetta e, pertanto, si applica l'art. 1891
c.c.”.
Per effetto del comma 2 di tale disposizione i diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, quindi nel caso in esame ai partecipanti alla gara e alle prove, i quali, pur non essendo parti del contratto, hanno azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazioni (Cass., n. 30653/2017; Cass., n. 31686/2024).
Alla luce di tale rilievo l'estensione alla chiamata in causa della domanda Parte_1 originariamente proposta da nei confronti del CP_2 Controparte_1
deve ritenersi legittima ed è quindi conforme a diritto la condanna in solido con
[...]
l'ente locale dell'odierna appellante.
La natura di polizza infortuni per conto di chi spetta, oltre che di assicurazione per la responsabilità civile, del contratto assicurativo oggetto di causa rende irrilevante, in ordine all'esistenza o meno di azione diretta, il richiamo alla natura facoltativa della copertura assicurativa stipulata per la responsabilità civile del comune.
7.3. Va, infine, rilevata l'inammissibilità dell'eccezione relativa all'esistenza di una franchigia del 3% relativamente all'indennizzo per invalidità permanente, in quanto
10 proposta da soltanto con la comparsa conclusionale in primo grado del Parte_1
3.1.2019 e con l'atto di appello.
Nel costituirsi nel giudizio di primo grado e durante tutto il corso di questo la compagnia di assicurazioni si era limitata a rilevare genericamente “i limiti di massimale e le franchigie previste nella polizza invocata”, senza ulteriori specificazioni.
Non vi è dubbio che un'eccezione proposta in termini così generici debba considerarsi tamquam non esset, essendo onere dell'assicuratore chiamato in causa per il pagamento dell'indennizzo che intenda far valere l'esistenza di clausole che prevedono franchigie, proporre tale eccezione in modo analitico e circostanziato, anche a tutela del diritto di difesa di controparte (Cass., n. 21824/2025, che ha ritenuto inammissibile l'eccezione dell'assicuratore formulata in termini generici).
La specificazione dell'eccezione mediante richiamo alla franchigia del 3%, intervenuta soltanto con la comparsa conclusionale e, poi, con l'atto di appello, è tardiva, venendo in considerazione un'eccezione non rilevabile d'ufficio, che, in quanto tale, in primo grado va proposta con la comparsa tempestivamente depositata, e in appello ricade del divieto di cui all'art. 345 comma 2 c.p.c.
Non possono nutrirsi dubbi sulla natura di eccezione non rilevabile d'ufficio di quella riguardante i massimali o la franchigia di polizza, dal momento che entrambi non costituiscono elementi essenziali del contratto di assicurazione e non rappresentano un fatto costitutivo del credito assicurato, ma sono lasciati alla libera pattuizione delle parti;
si tratta, quindi, di meri elementi impeditivi o estintivi del diritto, che pertanto costituiscono l'oggetto di un'eccezione in senso stretto, da far valere, dalla parte interessata, nel rispetto delle preclusioni assertive ed istruttorie e non rilevabile d'ufficio (Cass., n.
16899/2023; v. anche, più in generale, Cass., n. 1469/2025, relativamente alla deduzione che un evento in astratto rientrante nella previsione generale di un contratto di assicurazione in realtà non è indennizzabile).
In senso contrario non può argomentarsi richiamando l'interpretazione della giurisprudenza sulla rilevabilità d'ufficio del limite di massimale nell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore
(fattispecie disciplinata dagli artt. 19 e 21 della l. n. 990 del 1969), in quanto in tal caso il diritto del danneggiato al risarcimento nasce limitato per volontà di legge, con la conseguenza che il relativo limite del massimale non rappresenta un mero elemento impeditivo od estintivo, ma vale a configurare ed a delimitare normativamente il suddetto diritto.
8. Generico, e quindi inammissibile è il sesto motivo dell'appello principale, con cui si lamenta l'eccessività della liquidazione delle spese di causa, senza dedurre alcun profilo di non conformità alle tariffe o di erroneità della stessa.
11 9. L'accoglimento degli appelli, sia pure limitatamente alla questione della personalizzazione del danno, comporta la necessità di una nuova regolamentazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che vanno poste a carico degli appellanti in solido nella misura di quattro quinti, in considerazione della loro soccombenza assolutamente prevalente, che, avuto riguardo al valore della controversia, dato dall'importo riconosciuto, restano liquidate nella misura indicata nella sentenza impugnata per il primo grado e che per il presente grado si liquidano nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al d. m. n. 55/2014 e ss. mm.; va disposta la compensazione della restante parte in considerazione della riduzione del quantum.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Campobasso – collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello principale avverso la sentenza n. 219/2020 emessa dal Tribunale di Larino in data 14.5.2020, proposto da Parte_1
con citazione notificata il 13.7.2020, e sull'appello incidentale proposto dal
[...]
, nei confronti di , così provvede: Controparte_1 CP_2
1) accoglie gli appelli per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, riduce l'importo oggetto di liquidazione in primo grado da €
6.663,79 a € 5.351,32, ferme restando le altre statuizioni relative alla rivalutazione monetaria e agli interessi liquidati;
2) condanna gli appellanti, in solido, a rimborsare all'appellato quattro CP_2 quinti delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che per il primo grado restano liquidate, per l'intero, nella misura indicata nella sentenza impugnata e per il presente grado si liquidano, sempre per l'intero, in € 3.500,00, oltre rimborso forfetario del 15%, Iva e Cpa;
dichiara compensato tra le parti il restante quinto.
Così deciso nella camera di consiglio della corte in data 9.9.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
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