Sentenza 8 agosto 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 08/08/2022, n. 1354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1354 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/08/2022
N. 01354/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00227/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 227 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Sara Candido, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, piazza L. Ariosto, n. 30;
contro
Ministero della Difesa - Direzione Generale per il personale Militare, Comando Generale dei Carabinieri e Comando Legione Carabinieri Puglia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del silenzio/rigetto serbato dall’Amministrazione resistente avverso il ricorso gerarchico, notificato in data 08.09.2017;
- della Scheda -OMISSIS- in data 08.07.2017, notificata, per presa visione, in data 12.08.2017 e rilasciata in copia, in pari data, redatta per <Compimento del periodo massimo di un anno non documentato>, con la quale veniva attribuita alla ricorrente, in relazione al periodo dal 10/6/2016 al 9/6/2017, la qualifica <Superiore alla media>, anziché <Eccellente>;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato o consequenziale e comunque incompatibile con il diritto fatto valere dalla ricorrente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti da -OMISSIS- il 23/4/2018, per l’annullamento:
- del decreto prot. -OMISSIS- del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 16/11/2018, per l’annullamento:
- della Scheda -OMISSIS- in data 06.08.2018, notificata, per presa visione, in data 03.09.2018 e rilasciata in copia, in pari data, redatta per <Compimento del periodo massimo di un anno non documentato>, con la quale viene attribuita alla ricorrente la qualifica <Superiore alla media>, anziché <Eccellente>;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato o consequenziale e comunque incompatibile con il diritto fatto valere dalla ricorrente con il presente ricorso.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- l’11/2/2019, per l’annullamento:
- della Scheda Valutativa -OMISSIS- redatta per <Compimento del periodo massimo di un anno non documentato>, con la quale viene attribuita alla ricorrente la qualifica <Superiore alla media>, anziché <Eccellente> (già impugnata con Ricorso per motivi aggiunti avente R.G. n. 227/2018, notificato in data 02.11.2018).
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 15/4/2020, per l’annullamento:
- della Scheda -OMISSIS- in data 12.08.2019 notificata, per presa visione, in data 19.01.2020 e rilasciata in copia, in pari data, redatta per <Compimento del periodo massimo di un anno non documentato>, con la quale viene attribuita alla ricorrente la qualifica <Superiore alla media>;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato o consequenziale e comunque incompatibile con il diritto fatto valere dalla ricorrente con il ricorso.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 24/11/2020, per l’annullamento:
- del decreto prot. n. -OMISSIS-, notificato in data 09.08.2020, con il quale veniva parzialmente respinto (nei termini che si preciseranno il <Ricorso gerarchico> presentato dalla ricorrente avverso il Rapporto Informativo n. -OMISSIS-;
- del Rapporto informativo-OMISSIS-del 30.10.2019, notificato in data 11.02.2020 e rilasciato in
copia in data 24.02.2020;
-di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato o consequenziale e comunque incompatibile con il diritto fatto valere dalla ricorrente con il ricorso e con i <Motivi Ulteriori e aggiunti>.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 26/1/2021, per l’annullamento della <Relazione esplicativa> del Revisore, Maggiore -OMISSIS-, del 28.03.2020, conosciuta in data 10.11.2020 a seguito di istanza di accesso agli atti;
-della <Relazione esplicativa> del Compilatore, Luogotenente -OMISSIS- del 31.03.2020, conosciuta in data 10.11.2020 a seguito di istanza di accesso agli atti;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato o consequenziale e comunque incompatibile con il diritto fatto valere dalla ricorrente con il ricorso e con i <Motivi Ulteriori e aggiunti>.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura erariale per l’Amministrazione resistente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 maggio 2022 la dott.ssa Anna Abbate e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente – Maresciallo dei Carabinieri in servizio presso la Stazione dei Carabinieri di-OMISSIS-– con il ricorso introduttivo del giudizio notificato il 05/02/2018 e depositato il 05/03/2018, impugna il silenzio/rigetto serbato dall’Amministrazione resistente avverso il ricorso gerarchico, notificato in data 08.09.2017, la Scheda-OMISSIS-dell’08.07.2017, relativa al periodo dal 10/06/2016 al 09/06/2017, con la quale le veniva attribuita la qualifica <Superiore alla media>, anziché <Eccellente> (come per i precedenti 13 anni) e ogni altro atto presupposto, connesso, collegato o consequenziale.
A sostegno del ricorso ha dedotto i seguenti motivi:
Eccesso di potere. Incongruità della motivazione. Travisamento dei fatti. Falsa presupposizione. Contraddittorietà. Violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui alla Circolare del Ministero della Difesa del 23 dicembre 2008, prot. n. M D GMIL V SS 0610740 Roma, avente ad oggetto <Redazione dei documenti caratteristici del personale appartenente all’Esercito, alla Marina, all’Aeronautica e all’Arma dei Carabinieri>. Violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui all’art 3 della L. n. 241/1990 e s.m.i. Violazione del principio dell’affidamento. Errore sul presupposto di fatto e di diritto. Irragionevolezza, illogicità e perplessità dell’azione amministrativa. Violazione del principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.
Il 07/03/2018, si è costituito in giudizio l’Amministrazione intimata, con la difesa dell’Avvocatura dello Stato, depositando un atto di costituzione formale per resistere al ricorso.
Il 18/04/2018, l’Amministrazione resistente ha depositato in giudizio una memoria difensiva, con la quale ha eccepito, in via pregiudiziale, in relazione alla data di proposizione del ricorso giurisdizionale, l'assoluta inammissibilità del ricorso in ragione della mancata formazione del silenzio-rigetto, chiedendo di rigettare integralmente la domanda cautelare ed il ricorso ex adverso proposto, gradatamente per inammissibilità ed infondatezza delle relative richieste.
Con motivi aggiunti notificati il 23/04/2018 e depositati in giudizio il 17/5/2018, la ricorrente impugna il decreto prot. -OMISSIS- del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare di rigetto del ricorso gerarchico.
A sostegno dei predetti motivi aggiunti ha dedotto le seguenti censure:
Violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 3 e 10 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. Eccesso di potere. Incongruità della motivazione. Travisamento dei fatti. Falsa presupposizione. Contraddittorietà. Disparità di trattamento. Violazione del principio dell’affidamento. Errore sul presupposto di fatto e di diritto. Irragionevolezza, illogicità e perplessità dell’azione amministrativa. Violazione del principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.
Con motivi aggiunti notificati il 02/11/2018 e depositati in giudizio il 16/11/2018, impugna la Scheda-OMISSIS-del 06.08.2018, con la quale viene attribuita alla ricorrente la qualifica <Superiore alla media>, anziché <Eccellente> e ogni altro atto presupposto, connesso, collegato o consequenziale.
A sostegno dei predetti motivi aggiunti ha dedotto le seguenti censure:
Eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca ed estrinseca. Travisamento dei fatti. Falsa presupposizione. Incongruità della motivazione. Violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui alla Circolare del Ministero della Difesa del 23 dicembre 2008, prot. n. M D GMIL V SS 0610740 Roma, avente ad oggetto < Redazione dei documenti caratteristici del personale appartenente all’Esercito, alla Marina, all’aeronautica e all’Arma dei Carabinieri >. Violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui all’art 3 della L. n. 241/1990 e s.m.i. Violazione del principio dell’affidamento. Errore sul presupposto di fatto e di diritto. Irragionevolezza, illogicità e perplessità dell’azione amministrativa. Violazione del principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.
Con motivi aggiunti notificati il 23/01/2019 e depositati in giudizio l’11/2/2019 impugna la Scheda Valutativa -OMISSIS- redatta per <Compimento del periodo massimo di un anno non documentato>, con la quale viene attribuita alla ricorrente la qualifica <Superiore alla media>, anziché <Eccellente> (già impugnata con Ricorso per motivi aggiunti avente R.G. n. 227/2018, notificato in data 02.11.2018).
A sostegno dei predetti motivi aggiunti ha dedotto le predette censure:
Violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui alla Compendio normativo in materia di congedi, licenze e permessi n. C-14 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri del 25.06.2004. Errore sul presupposto di fatto e di diritto. Irragionevolezza, illogicità e perplessità dell’azione amministrativa. Violazione del principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.
Con motivi aggiunti notificati il 18/03/2020 e depositati in giudizio il 15/4/2020, impugna la Scheda-OMISSIS-del 12.08.2019, redatta per <Compimento del periodo massimo di un anno non documentato>, con la quale viene attribuita alla ricorrente la qualifica <Superiore alla media> e ogni altro atto presupposto, connesso, collegato o consequenziale.
A sostegno dei predetti motivi aggiunti ha dedotto le seguenti censure:
Eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca ed estrinseca. Falsa presupposizione. Incongruità della motivazione. Violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui alla Circolare del Ministero della Difesa del 23 dicembre 2008, prot. n. M D GMIL V SS 0610740 Roma, avente ad oggetto <Redazione dei documenti caratteristici del personale appartenente all’Esercito, alla Marina, all’aeronautica e all’Arma dei Carabinieri>. Violazione e falsa applicazione del D.P.R. 15.3.2010 n. 90 <Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare> (artt. 688 e ss.). Violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui all’art 3 della L. n. 241/1990 e s.m.i. Violazione del principio dell’affidamento. Errore sul presupposto di fatto e di diritto. Irragionevolezza, illogicità e perplessità dell’azione amministrativa.
Violazione del principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.
Con motivi aggiunti notificati il 30/10/2020 e depositati in giudizio il 24/11/2020, impugna il Decreto prot. n. -OMISSIS-, notificato in data 09.08.2020, di rigetto del ricorso gerarchico proposto avverso il Rapporto Informativo-OMISSIS-del 30.10.2019 e quest’ultimo rapporto informativo.
A sostegno dei predetti motivi aggiunti ha dedotto le seguenti censure:
Eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca ed estrinseca. Falsa presupposizione. Incongruità della motivazione. Violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui alla Circolare del Ministero della Difesa del 23 dicembre 2008, prot. n. M D GMIL V SS 0610740 Roma, avente ad oggetto <Redazione dei documenti caratteristici del personale appartenente all’Esercito, alla Marina, all’aeronautica e all’Arma dei Carabinieri>. Violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui alle <Istruzioni sui documenti caratteristici del personale militare delle Forze armate>, approvate dal Segretario Generale della Difesa e diramate con foglio n. M_D / GSGDNA / 3357 / 141, in data 25 novembre 2008. Violazione e falsa applicazione del D.P.R. 15.3.2010 n. 90 <Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare> (artt. 688 e ss.). Violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui all’art 3 della L. n. 241/1990 e s.m.i. Violazione del principio dell’affidamento. Errore sul presupposto di fatto e di diritto. Irragionevolezza, illogicità e perplessità.
Con motivi aggiunti notificati il 10/01/2021 e depositati in giudizio il 26/01/2021, impugna la Relazione esplicativa del Revisore, Maggiore -OMISSIS-, del 28.03.2020, conosciuta in data 10.11.2020, a seguito di istanza di accesso agli atti, e quella del Compilatore, Luogotenente -OMISSIS- del 31.03.2020, conosciuta in data 10.11.2020 a seguito di istanza di accesso agli atti, e ogni altro atto presupposto, connesso, collegato o consequenziale.
A sostegno dei predetti motivi aggiunti ha dedotto le seguenti censure:
Eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca ed estrinseca. Falsa presupposizione. Incongruità della motivazione. Violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui alla Circolare del Ministero della Difesa del 23 dicembre 2008, prot. n. M D GMIL V SS 0610740 Roma, avente ad oggetto <Redazione dei documenti caratteristici del personale appartenente all’Esercito, alla Marina, all’Aeronautica e all’Arma dei Carabinieri>.Violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui alle <Istruzioni sui documenti caratteristici del personale militare delle Forze armate>, approvate dal Segretario Generale della Difesa e diramate con foglio n. M_D / GSGDNA / 3357 / 141, in data 25 novembre 2008. Violazione e falsa applicazione del D.P.R. 15.3.2010 n. 90 <Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare> (artt. 688 e ss.). Violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui all’art 3 della L. n. 241/1990 e s.m.i. Violazione del principio dell’affidamento. Errore sul presupposto di fatto e di diritto. Irragionevolezza, illogicità e perplessità.
Il 21/04/2022, la ricorrente ha depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale, dopo avere ricordato che “ Con il ricorso introduttivo del presente giudizio e con i successivi <Motivi ulteriori e aggiunti> sono state impugnate tutte le schede valutative redatte per <Compimento del periodo massimo di un anno non documentato> nonché il rapporto informativo-OMISSIS-redatto <per fine del servizio del giudicando> con i quali, nel periodo di valutazione, veniva sempre attribuita alla ricorrente la qualifica <Superiore alla media>, anziché <Eccellente>, qualifica quest'ultima mantenuta per ben 13 anni e riacquisita dopo la sostituzione del Compilatore, luogotenente -OMISSIS- ”, ha rappresentato che “ con la Scheda Valutativa-OMISSIS-e con la Scheda Valutativa-OMISSIS-è ritornata ad essere un militare <Eccellente> con <positive qualità umane e consolidate doti professionali, tra le quali emergono determinazione e spirito d’iniziativa> (cfr scheda valutativa-OMISSIS-dal 21.06.2020 al 21.06.2021) lavorando con <vivo impegno, spirito di servizio e senso del dovere, dimostrandosi responsabile e particolarmente affidabile nella trattazione dei reati inerenti alla violenza di genere>, confermando un rendimento di <ottimo livello> ”, evidenziando “ l’irragionevolezza e la sproporzionalità dell’azione amministrativa censurata, dal momento che i fatti posti a fondamento dei giudizi valutativi si rivelano insussistenti o comunque macroscopicamente travisati nel loro valore e inidonei a giustificare la <deminutio> delle aggettivazioni e, inoltre, la discrezionalità amministrativa viene lasciata all'utilizzo di aggettivi, certamente positivi, ma gradati rispetto a quelli che effettivamente meriterebbe l'odierna ricorrente, la cui preparazione, abnegazione e professionalità non possono certamente essere <ridimensionati> soprattutto se rapportati all’intero <reparto> e confrontati con i reali requisiti posseduti dagli altri militari che inspiegabilmente, pur non fornendo lo stesso apporto lavorativo e pur non essendosi distinti né per aggiornamenti professionali né per attività investigative <fuori da servizio>, hanno riportato la massima qualifica con le massime aggettivazioni ”, insistendo per l’accoglimento del ricorso originario e di tutti i motivi ulteriori e aggiunti.
Il 23/05/2022, i difensori delle parti hanno depositato in giudizio un’istanza congiunta di passaggio in decisione della causa.
Nella pubblica udienza del 25/05/2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
0. - Il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, è infondato nel merito e, pertanto, deve essere respinto, in disparte ogni questione preliminare di ammissibilità del gravame.
1. - Con il ricorso introduttivo del giudizio e i successivi motivi aggiunti, il Sottufficiale dei Carabinieri ricorrente - essenzialmente - deduce la illegittimità, sotto plurimi profili, della scheda valutativa-OMISSIS-(con la quale, nel periodo di valutazione, compreso tra 10.06.2016 e 09.06.2017, le veniva attribuita la qualifica <Superiore alla media>, anziché <Eccellente>),-OMISSIS-(con la quale, nel periodo di valutazione, compreso tra 10.06.2017 e 09.06.2018, le veniva attribuita la qualifica <Superiore alla media>),-OMISSIS-(con la quale, nel periodo di valutazione, compreso tra il 10.06.2018 e il 09.06.2019 le veniva nuovamente attribuita la qualifica <Superiore alla media>), nonché il rapporto informativo-OMISSIS-redatto <per fine del servizio del giudicando> (per il periodo compreso dal 10.06.2019 al 18.09.2019 e senza attribuzione di qualifica), lamentando la mancanza di un rapporto di armonia e consequenzialità non solo tra le singole voci analitiche e i giudizi descrittivi, ma anche tra i medesimi, anche alla stregua dei giudizi del Compilatore e del Primo Revisore, la contraddittorietà, nonché l’irragionevolezza e la sproporzionalità dell’azione amministrativa censurata (laddove, i fatti posti a fondamento del giudizio valutativo si rivelano asseritamente insussistenti, o comunque macroscopicamente travisati nel loro valore tale da indurre alla formulazione di una valutazione del tutto erronea), l’illogicità manifesta e perplessità dell’agire amministrativo che si traducono nel più grave sintomatico vizio dello sviamento dalla causa tipica attributiva del potere di valutazione, la violazione della Circolare del Ministero della Difesa del 23 dicembre 2008, prot. n. M D GMIL V SS 0610740 Roma, laddove si legge al punto 3 (< Finalità della documentazione caratteristica >) che < Le valutazioni dei superiori devono essere ispirate a principi d’obiettività, imparzialità ed alto senso di equità … >, e non per ultimo la violazione dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dei superiori principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, di cui all’art. 97 della Carta Costituzionale.
Tutte le predette censure (sopra sintetizzate) non sono condivisibili.
1.1. - Osserva, anzitutto, il Collegio che non si ravvisa, nella specie, la denunciata mancanza di armonia tra le voci analitiche e i giudizi complessivi delle Schede in questione, che appaiono congruenti, né la dedotta illogicità o la contraddittorietà o l’erroneità dei giudizi valutativi de quibus, anche alla stregua delle relazione esplicative (in merito alle predette doglianze formulate dalla ricorrente nel ricorso e nei successivi motivi aggiunti) del 27/02/2018, 22/05/2018, 30/11/2018, 12/11/2020 e 03/02/2021 della Legione Carabinieri Puglia - Compagnia di-OMISSIS-(a firma del Comandante pro tempore della Compagnia Carabinieri di -OMISSIS-), depositate in atti.
In particolare, secondo la giurisprudenza prevalente e condivisibile, « Quanto all’eventuale contraddittorietà o illogicità della scheda valutativa, il Collegio rileva che essa deve palesarsi ictu oculi, per cui il sindacato di legittimità del giudice amministrativo deve essere limitato ad una verifica sulla non manifesta abnormità, discriminatorietà o travisamento dei presupposti di fatto, senza poter entrare nel merito dell'azione amministrativa (TAR Calabria Catanzaro, Sez. II, 19 giugno 2012, n. 605; Consiglio di Stato, Sez. IV, 8 novembre 2011, n. 5902; TAR Puglia, Sez. I, 17 giugno 2011, n. 917). Sul punto, va osservato che il giudizio contenuto nelle schede valutative dei militari non è sindacabile, in quanto il rendimento del personale attiene alla cd. “discrezionalità organizzativa” dell’Amministrazione, che costituisce una tipica valutazione di merito e rientra in ambito di valutazione riservato alla P.A., in cui il giudice amministrativo deve limitarsi a riscontrare l’eventuale sussistenza dell’eccesso di potere, inteso sia nelle sue figure tradizionali figure sintomatiche, sia nelle forme più evolute del sindacato di ragionevolezza e proporzionalità » (T.A.R. Lazio, Roma, Sezione I bis , 24/04/2019, n. 5215).
Tanto premesso, nella fattispecie concreta all’odierno esame, i giudizi valutativi impugnati dalla ricorrente non appaiono affetti da illogicità, non essendo dato riscontrare un macroscopico errore di valutazione o la manifesta inadeguatezza del giudizio assegnato, tale da palesarsi ictu oculi e con immediata evidenza.
Invero, il Collegio rileva, con riferimento alla Scheda -OMISSIS- la concordanza del giudizio “molto buono” espresso dal compilatore (“ Maresciallo Ordinario, dotata di bagaglio culturale e professionale vasto e diversificato, naturalmente incline all’aggiornamento professionale. Nel periodo in esame ha fatto denotare una flessione nello spirito di iniziativa ed ad una minore attenzione alle comunicazioni che possono essere di interesse per il servizio, ed alla tempistica nella evasione dei compiti affidatigli. I risultati forniti sono comunque molto buoni ”) con quello espresso dal primo revisore (“ Il Maresciallo Ordinario -OMISSIS- è in possesso di ottimi requisiti complessivi. Leale, con uno spiccato senso della disciplina ed elevata forza di carattere. Nel periodo in esame, in ragione della qualifica e del grado rivestito, ha fornito un ridotto apporto al reparto, assolvendo comunque, con efficacia e scrupolo i compiti assegnati. Il rendimento è stato di livello molto buono .”); con riferimento alla Scheda valutativa -OMISSIS- la concordanza del giudizio “superiore alla media” espresso dal compilatore (“ Il Maresciallo Ordinario -OMISSIS- è militare con ottima propensione all’aggiornamento culturale. Nel periodo in esame ha espletato i compiti affidatigli fornendo buoni Risultati, seppur continuando a denotare, in alcune occasioni, minore attenzione alle comunicazioni che possono avere attinenza e sviluppi sul servizio. Talvolta è stata necessaria nei suoi confronti azione di indirizzo ed indottrinamento. Anche in ragione del grado rivestito e dell’anzianità di servizio, ha fornito un rendimento, complessivo, di livello “superiore alla media ””) con quello “molto buono” espresso dal primo revisore (“ Il Maresciallo Ordinario -OMISSIS- è in possesso di positivi requisiti complessivi. Leale, sincera, molto determinata e sicura, con una preparazione professionale vasta e diversificata. Con uno spiccato senso della disciplina. Nel periodo in valutazione ha espletato i compiti affidatigli con buona motivazione e scrupolo, garantendo un rendimento di livello molto buono ”); con riferimento alla scheda valutativa -OMISSIS- la concordanza del giudizio “più che positivo” espresso dal compilatore (“ Il Maresciallo Ordinario -OMISSIS- è ispettore di buoni requisiti morali e militari, dotato di buona dialettica e di ottima propensione all'aggiornamento culturale e professionale. Nel periodo in esame ha continuato ad operare, in ragione della qualifica e grado rivestito, con impegno e volontà, fornendo risultati ritenuti più che positivi ”) con quello “molto buono” del primo revisore (“ Il Maresciallo Ordinario -OMISSIS- possiede un insieme di buone qualità personali sostenute da un ottimo livello culturale e da una preparazione tecnico professionale ampia e qualificata, grazie alla quale ha saputo assolvere le proprie mansioni con precisione e competenza. Nel Periodo di riferimento ha lavorato con costante impegno e senso di responsabilità, offrendo nel complesso un rendimento molto buono ”); con riferimento al rapporto informativo-OMISSIS-datato 31.10.2019, la congruenza tra il giudizio espresso dal compilatore (“ Ispettore dotato di buona capacità dialettica e di ottima propensione all'aggiornamento culturale, anche nel periodo in esame il Maresciallo Ordinario -OMISSIS-, pur evidenziando una flessione della motivazione, ha continuato ad operare, in ragione della qualifica e del grado rivestito, con impegno e volontà, fornendo risultati ritenuti nel complesso soddisfacenti ”) e dal primo revisore (“ Il Maresciallo Ordinario -OMISSIS- possiede, nel complesso, un insieme di buone qualità morali e caratteriali, sostenute da un e levato livello culturale e da una qualificata preparazione tecnico professionale. Nel periodo di riferimento ha continuato a svolgere i propri compiti con buon impegno e precisione, evidenziando tuttavia minor motivazione ed intraprendenza in servizio, oltre che un senso della disciplina non sempre spiccato. In sintesi ha offerto un rendimento sicuramente soddisfacente ma ridimensionato rispetto al passato ”). Sicché non si registra quel lamentato contrasto nei giudizi resi dal compilatore/revisore, essendo anche i revisori concordanti in una valutazione che ha coerentemente condotto al giudizio finale “ superiore alla media ”.
1.2. - Non si ravvisa, nella specie, neppure la contraddittorietà rispetto alla valutazione di “Eccellente” resa in precedenza per 13 anni e riacquisita con la Scheda Valutativa-OMISSIS-e con la Scheda Valutativa-OMISSIS- Infatti, giova ricordare, in proposito, che, « la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che “i giudizi analitici e quello complessivo contenuti nel rapporto informativo possono variare di anno in anno, senza che sia configurabile il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà tra il giudizio afferente ad un anno e quelli espressi negli anni precedenti e senza che sussista, a riguardo, alcun obbligo di motivazione specifica” (TAR Lazio, Sez. I bis, 25 luglio 2018, n. 8444; TAR Campania, Sez. VI, 30 marzo 2018, n. 2059; TAR Piemonte, Sez. I, 12 aprile 2017, n. 477; TAR Lombardia, Sez. III, 14 giugno 2011, n. 1532). È noto che il documento caratteristico fotografa il rendimento complessivo del giudicando limitatamente ad un predeterminato lasso temporale, senza che fatti precedenti o successivi possano interferire nella valutazione, di modo che - vigente il principio dell'autonomia dei giudizi riferiti ai diversi periodi di servizio considerati - ogni nota caratteristica è autonoma, cioè indipendente, dall’altra e la diversità di valutazione tra un anno e un altro, costituendo un evento fisiologico, non richiede particolari motivazioni. Difatti, nell'esprimere le proprie valutazioni, l'Autorità militare gode di un’amplissima autonomia di espressione connaturata ad un’ampia discrezionalità, e stante l’autonomia dei giudizi nei diversi periodi di riferimento, non può desumersi un’illegittimità nelle valutazioni effettuate per la sola circostanza che le stesse siano peggiorative rispetto al periodo precedente e ciò soprattutto con riferimento alle qualità professionali che ben possono essere collegate al diverso rendimento sul servizio svolto dal militare (Tar Lazio, Roma, Sez. I bis, 16 maggio 2015, n. 7190M 18 novembre 2014, n. 11517) » (T.A.R. Lazio, Roma, Sezione I bis , 24/04/2019, n. 5215, cit.).
Nel caso di specie, non si ravvisano profili di illegittimità idonei a configurare un’ipotesi di eccesso di potere, anche perché, nello specifico, la ricorrente è passata dal giudizio “eccellente” a quello “superiore alla media”, sicché non è ravvisabile neppure quella sproporzione di dimensioni tali da far ritenere l’operato della P.A. inficiato da eccesso di potere, rilevando la circostanza che la ricorrente, nel periodo precedente a quello in esame, ha riportato un giudizio immediatamente superiore a quello qui contestato, che, peraltro, è stato poi riacquisito con la Scheda Valutativa -OMISSIS- relativa al periodo dal 21/06/2020 al 21/06/2021 (recante giudizio complessivo finale “ Il Maresciallo -OMISSIS- racchiude in sé un complesso di positive qualità umane e consolidate doti professionali, tra le quali emergono determinazione e spirito d'iniziativa. Nel periodo in esame ha lavorato con rinnovato impegno, senso del dovere e spirito di sacrificio, dimostrandosi solido riferimento all'interno del Reparto. Il rendimento complessivamente offerto è stato di eccellente livello ”), e con la Scheda Valutativa -OMISSIS- relativa al periodo dal 21/06/2021 al 31/12/2021 (recante giudizio complessivo finale “ il Maresciallo -OMISSIS- possiede un insieme di positive qualità di carattere e sicure capacità professionali. Molto intraprendente e determinata, nel periodo di riferimento ha continuato a lavorare con vivo impegno, spirito di servizio e senso del dovere, dimostrandosi responsabile e particolarmente affidabile nella trattazione dei reati inerenti alla violenza di genere. Il rendimento offerto si conferma di ottimo livello ”).
1.3. - Quanto al vizio di omessa motivazione, prevalente giurisprudenza « ha ribadito come “la scheda valutativa relativa alle capacità, alle qualità e al rendimento in servizio di un militare, essendo frutto di attività ampiamente discrezionale, è soggetta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo solo nel caso di manifesta illogicità. Essa, del resto, per sua natura, non deve contenere un elenco analitico di fatti e circostanze relative alla carriera o ai precedenti del militare, ma raccogliere un giudizio sintetico, ancorché esauriente, su tali caratteristiche riscontrate nel complesso del servizio svolto nel periodo considerato ai fini valutativi; pertanto, per rispondere all'obbligo di motivazione, non vi è alcuna necessità che il documento menzioni fatti o circostanze in occasione delle quali il ricorrente si sia comportato in conformità alla tipologia del giudizio riportato” (TAR Campania, Sez. VI, 11 luglio 2017, n. 3722; TAR Lazio, Sez. I bis, 26 marzo 2014, n. 3341; TAR Lazio, Sez. II, 10.07.2012, n. 6229; Sez. I, 3 dicembre 2010, n. 35303, sulla sufficienza del giudizio sintetico che trovi una puntuale corrispondenza nelle aggettivazioni che descrivono i singoli elementi analiticamente indicati nel documento) » (T.A.R. Lazio, Roma, Sezione I bis , 24/04/2019, n. 5215, cit.).
Nel caso in esame, le schede valutative impugnate assolvono l’onere di cui all’art. 3, comma 1, della Legge n. 241/1990, in quanto i giudizi espressi dalle Autorità giudicatrici appaiono congruamente motivati, seppure in modo sintetico, né « si richiede l'indicazione di particolari fatti commessi dal militare, idonei a sorreggere un eventuale giudizio negativo, essendo necessario e sufficiente che la documentazione esprima in termini riassuntivi e logicamente coerenti le caratteristiche essenziali del valutando in quel determinato lasso temporale considerato, come verificatosi nel caso in esame (TAR Lazio, Sez. I bis, 7 giugno 2018, n. 6370) » (T.A.R. Lazio, Roma, Sezione I bis , 24/04/2019, n. 5215, cit.), e, soprattutto, non occorre il riferimento a richiami formali o sanzioni disciplinari inflitte al militare per giustificare il passaggio dalla qualifica di “Eccellente” alla qualifica immediatamente inferiore “Superiore alla Media”.
2. - Per le suesposte ragioni il ricorso non è meritevole di favorevole delibazione e va, pertanto, rigettato.
3. - Sussistono, nel caso di specie, i presupposti di legge per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali (anche considerata la natura della causa).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato dai motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.