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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 04/11/2025, n. 1468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1468 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Brindisi
Sezione Civile
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
VI GA, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4431/ 2020 RG riunito al n. 1589/ 2023 RG tra
(cf: ), Parte_1 C.F._1 attore (convenuto nel proc 1589/2023 RG)
(cf: ), CP_1 C.F._2 convenuta nel proc. 1589/ 2023 RG rappresentati e difesi dall'Avv. Euprepio Curto del Foro di Brindisi presso il cui Studio in Francavilla Fontana (BR) via Municipio 11 sono elettivamente domiciliati,
contro
(cf: , CP_2 C.F._3 convenuto (attore nel proc. n. 1589/ 2023 RG)
(cf: ), Parte_2 C.F._4 attrice nel proc. n. 1589/ 2023 RG rappresentati e difesi dall'Avv. Mino Lippolis del Foro di Brindisi presso il cui Studio in Francavilla Fontana (BR) via Bottari 12 sono elettivamente domiciliati.
***
Svolgimento del processo
In breve, lo svolgimento del processo secondo il dettato degli artt. 132 co. 1 n. 4 cpc,
118 co. 1 disp. att. cpc, 111 co. 1 Cost. richiamando gli atti introduttivi, le memorie autorizzate e tutti gli altri atti e documenti di causa.
Veniva introdotta da C. azione negatoria al fine di accertare l'inesistenza di titolo Pt_1
di proprietà o diritto reale sul compendio immobiliare, sito in Francavilla Fontana Vico
II Fino n. 12, in Catasto Fabbricati partita.1008706 fl.214, p.lle 423 sub 3 e 430 sub. 1 con peculiare riferimento al lastrico solare sovrastante la camera da letto reclamato da anche domandando il risarcimento del danno dovuto alle condotte di Parte_3
turbativa.
Costituito quest'ultimo, articolava il rigetto;
successivamente, insieme alla coniuge
, avanzava domanda di usucapione nel procedimento iscritto al n. 1589/ 2023 RG Pt_2 esponendo il possesso ininterrotto della suddetta porzione di lastrico sovrastante la proprietà attorea ma invero parte della propria in virtù dell'atto di compravendita.
Ritenuta prioritaria la ctu tecnica con ordinanza del 12.09.2021, al termine dell'adempimento veniva rigettata la richiesta di rinnovazione ed assegnata la causa ad altro giudicante che ammetteva le prove orali con provvedimento del 13.07.2023.
Interrogato l'attore ed esaminati i testi con sopravvenuto decreto Tes_1 Tes_2
Presidenza Sez. Civile del 07.05.2024 veniva disposta nuova assegnazione del processo alla scrivente ai fini del completamento e definizione.
Alla udienza del 23.05.2025 veniva ultimata l'istruttoria, dando atto del provvedimento emesso dalla Presidenza il 09.04.2025 avente ad oggetto il rilievo della connessione con il proc. 1589/2023 RG, già concluso nelle prove previo esito negativo della mediazione, nonchè dell'avvenuto ascolto dei testi e quest'ultimo. Tes_3 Tes_4
Provveduto alla riunione, veniva fissata la udienza del 04.11.2025 per la discussione orale ex art. 281 quinquies cpc con assegnazione di termine per note scritte;
all'esito, la causa era trattenuta in decisione.
Fatto e diritto
Il petitum è circoscritto alla verifica sulla proprietà e sui relativi diritti della porzione di terrazza sovrastante il vano letto dell'appartamento al piano terra dei CP_3
rispetto alla quale essi assumono l'insussistenza di qualsivoglia diritto dei confinanti che ne hanno accesso e che, a loro volta, avanzano domanda di Persona_1
usucapione comunque rivendicando la proprietà.
Le risultanze, in ragione dell'esame dei luoghi e ricostruzione storico/documentale del perito che argomenta puntualmente rispetto alle osservazioni del ctp pervenutegli, nonché dei contenuti delle deposizioni, sono convergenti in punto di prova, emergendo la pienezza del titolo con ogni consequenziale diritto in capo alle parti CP_3
La ctu accerta la provenienza e consistenza delle due distinte proprietà delle parti contrapposte.
Quella dei coniugi in quote uguali, per atto Notaio del CP_3 Per_2
17.12.1993: “casa per abitazione sita in abitato del comune di Francavilla Fontana, al piano terra del Vico Secondo Fino n.12, composta da quattro vani ed accessori compreso l'ortale retrostante”, acquisita dal dante causa per 1/5 in nuda proprietà (con
Pagina 2 usufrutto poi consolidato) e per 4/5 in virtù di atto del rogante Notaio del Per_3
07.09.1987 “casa di abitazione di vecchia costruzione in Francavilla Fontana al 2°
Vico Fino n.12, pianterreno nell'intero composta da quattro vani ed accessori compreso l'ortale retrostante ed una tettoia sulle aree solari”.
Allo stato attuale, in ragione delle variazioni catastali intervenute il 18.04.2008 per ampliamento e diversa distribuzione degli spazi interni, essa è contraddistinta in catasto al Fl. 214 , p.lla 430 sub 3 graffata con p.lla 423 sub. 1 (per soppressione sub. 2) e composta al piano terra da 4 vani, bagno e chiostrina ed al piano primo da lavanderia, deposito e terrazza la cui porzione sovrastante la camera da letto, oggetto del contenzioso, risulta fisicamente separata dalla restante poiché il suo piano di calpestio posto ad una quota inferiore di mt. 2,31.
Quella dei coniugi , in quote uguali, per atto Notaio del Persona_1 Per_4
30.11.2010, allo stato attuale in Catasto Fl. 214 p.lla 430 sub. 4, così descritta: “casa di abitazione sita…composta da tre vani catastali distribuiti su piano terra e primo piano oltre ad una terrazza a livello al piano primo della superficie di circa mq 40” .
In relazione alla suddetta, il ctu evidenzia che nelle precedenti compravendite dei rispettivi danti causa risultasse per atto Notaio del 06.01.1981 accatastata al fl. Per_3
214 p.lla 430 sub. 1 ed individuata in “casetta di abitazione composta da due piccoli Per_ vani, uno sovrastante l'altro, con terrazzino” e per atto Notaio del 26.04.1935 in
:“casa di abitazione di due piccoli vani in cattive condizioni…distinto in catasto…in detta vendita sono compresi gli accessori, le pertinenze dell'immobile venduto col diritto sulla scala di accesso ai lastrici e di accedere liberamente su detti lastrici per sciorinare i panni ed usare del cesso e degli accessori” .
In particolare, il ctu precisa che manchi traccia documentale nella visura storica catastale della porzione al piano primo dei coniugi e che nella Persona_1
compravendita del 2010 non sia riportato titolo sulla intera provenienza, né precisato quale immobile sia stato soppresso per raggiungere la maggiore consistenza del nuovo subalterno 4 invece del sub. 1 precedente.
Osserva ancora il ctu che:
Pagina 3 - preesistesse un muro a confine ovest in corrispondenza della porzione del lastrico oggetto di contenzioso, parzialmente in seguito demolito dai confinanti Persona_1
ciò contestando (si v. all. 4/a della ctu); CP_3
- le falde del tetto a copertura della restante parte della proprietà CP_3
spiovessero su quelle del terrazzo del loro vano letto sottoposto in quota;
-entrambe le planimetrie, in ogni caso, riportino il lastrico conteso quale rispettiva propria appartenenza.
Attraverso le deposizioni conformi ( si apprende che Tes_4 Tes_3 Tes_2
l'immobile fosse stato locato per otto anni dai precedenti proprietari Persona_1
alla signora in un tempo risalente ad oltre trent'anni prima Parte_4 Tes_2
della presente causa, venendole consentita la facoltà di sciorinamento dei panni sull'intero terrazzo a livello, pur tuttavia l'ex inquilina rammentando di esserle stato in una occasione inibito l'uso dalla vicina CP_1
Tanto esposto, va rilevato che la domanda di usucapione comporti di per sè da parte dei coniugi il riconoscimento della proprietà in capo ai sulla Persona_1 CP_3
porzione contesa della terrazza, ciò in contrasto con la rivendicazione pur dai primi affermata.
La proprietà del lastrico in capo a trova fondamento documentale e CP_3
deduttivo attraverso elementi di convergenza indiziaria:
Il contenuto dell'atto notarile di compravendita del 1997 è in continuità con i titoli dei precedenti danti causa e conforme alle visure storico-catastali e planimetria aggiornata al 29.09.2010.
Dai titoli si evince l'estensione originaria della abitazione;
nell'atto non si fa alcun richiamo al termine terrazzino. Ciò è spiegabile in quanto il solaio del vano letto del piano terra, peraltro assai ribassato in quota rispetto agli altri lastrici dei locali del primo piano, funge sostanzialmente da mera copertura e non ha un accesso fisico immediatamente fruibile ai fini di un uso e/o affaccio, come si evince dagli allegati 13,
14 della ctu.
Di contro, nell'atto di compravendita del 1935 concernente i danti causa della proprietà
, la porzione del suddetto lastrico, che si colloca a livello in ulteriore Persona_1
estensione allo spazio su cui affacciano i vani del piano primo (si v. All. 5/a della ctu e
Pagina 4 pag. 6 della relazione ctu), non viene indicato quale pertinenza della proprietà ma quale area, non precisata in estensione e collocazione, indicata accessibile limitatamente alle facoltà di uso del bagno e spandimento del bucato.
In quello del 1981 esso viene ricompreso, sempre indistintamente nella sua metratura, nella proprietà senza fare più cenno alla sola facoltà d'accesso ed in Persona_1
quello del 2010 viene individuato per la prima volta nella proprietà in mq 40 (“...oltre ad una terrazza a livello al piano primo della superficie di circa mq 40”).
Il titolo di provenienza in relazione alla proprietà dell'intero lastrico, comprensivo anche della porzione in contesa, in ogni caso, risulta formalmente carente e manca l'adeguamento dei documenti catastali dal 1981 al 2010, ad eccezione della planimetria, nonostante le modifiche intervenute nel 2008.
Inoltre, le evidenze fisiche, coerenti alle visure storiche pur prive di valore legale, permettono una ricostruzione della delimitazione della proprietà CP_3
Esse consistono:
1) nella pregressa esistenza di muro di confine posto a sud ovest del lastrico a copertura del vano letto (la cui parziale demolizione messa in opera dai confinanti Persona_1
fu contestata dalle controparti); il muro è sintomatico del limite sussistente tra le proprietà a prescindere dalla contingenza fattuale che il lastrico a copertura del vano letto si estenda al livello del terrazzino della casa confinante dei;
Persona_1
2) nel convogliamento preesistente delle acque piovane dal tetto più alto, posto a copertura degli altri vani dell'immobile sul terrazzino sottoposto a CP_3
protezione del loro vano letto. La conformità dell'indirizzamento ex art. 908 cc costituisce anch'essa indizio della unicità originaria della proprietà.
Tenuto conto delle suddette emergenze, peraltro, un eventuale diritto di uso e accesso alla porzione di terrazza per lo sciorinamento in favore dei andrebbe Persona_1 inquadrato quale servitù volontaria a carico dell'immobile perciò da CP_3
essere formalizzata con atto notarile, contestuale o autonomo rispetto all'atto di acquisizione delle proprietà, o anche tramite accordo esplicito con il titolare dell'immobile servente;
la sua costituzione, tuttavia, non trova riscontro in alcun documento formale intervenuto tra le parti o i loro precedenti danti causa.
Pagina 5 In ultimo, l''usucapione della porzione di terrazza non è provata in considerazione dello indimostrato possesso pacifico ed interrotto dei precedenti danti causa della proprietà
, delle reciproche contestazioni inviate con raccomandate e denunce Persona_1
intervenute tra le parti nel tempo ed in corso di causa a partire dal 2020, dell'accesso illegittimo alla proprietà doluto dalla e rammentato dall'inquilina della CP_1 Tes_2
mancanza di prova su interventi effettivamente eseguiti per manutenzione di tale porzione da parte dei o loro danti causa, della assenza di ulteriori Persona_1
elementi sull'animus espresso in atti di totale signoria da parte dei quale Persona_1
“manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso una attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui” (si cfr. ex pluris, Cass. Civ. Sez. II n. 9325 del 26.04.2011, n. 975/00, n.
1367/1999, n. 8152/2001, n. 19478/2007, n. 17462/2009, n. 4863/2010).
La raccomandata inviata nel 1997 per conto della proprietà in cui si CP_3
diffidavano i confinanti a regolarizzare lo scolo che causava infiltrazioni sul conteso terrazzino non risulta di per sé assorbente nel supportare il riconoscimento anche di tale porzione nella proprietà in capo ai , né del loro possesso pacifico ed Persona_1
ininterrotto.
Vi è in aggiunta la contingenza che tale ultimo immobile rimase a lungo non utilizzato
(si v. certificati storici di residenza dei vari proprietari, depositati dalla difesa e Pt_1
che in corso di locazione fu espressa specifica doglianza da parte dei CP_3
sull'utilizzo di tale lastrico da parte dell'inquilina dei confinanti.
Quanto alla domanda di risarcimento per la turbativa non risultano fornite concrete prove sul danno sofferto, andando comunque considerato che le posizioni delle parti contrapposte siano giustificate dalle circostanze fattuali rappresentate, non dirimenti ab origine e che hanno condotto alla necessità del vaglio giudiziario.
Queste ultime, pertanto, incidono nella determinazione delle competenze di lite ed addebito delle spese di ctu.
Sussistono peculiari e concrete ragioni, infatti, per porre la compensazione degli onorari e spese di lite, con addebito al 50% tra le parti delle spese liquidate di ctu venuta in ausilio di entrambe, per via dell'incertezza fattuale e formale a monte della vicenda, in sé idonea a generare motivo di contenzioso.
Pagina 6
PQM
il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione e deduzione disattesa,
previamente accertata la pienezza del titolo di proprietà in capo a Parte_1
e del lastrico a copertura del vano letto afferente ad abitazione CP_1
in Francavilla Fontana Vico II Fino n. 12, censita in Catasto al fl. 214 , p.lla 430 sub 3 graffata con p.lla 423 sub. 1; per l'effetto,
accoglie la domanda formulata e e dichiara la Parte_1 CP_1
inesistenza di qualsivoglia diritto reale affermato sul bene da ed CP_2
, ordinando la cessazione di ogni eventuale turbativa posta in Parte_2
essere;
rigetta per il resto;
compensa gli onorari legali e spese di causa tra le parti;
dispone in via definitiva la condanna in solido tra le parti, nella misura del 50% per ciascuna, al pagamento dei compensi di Ctu, liquidati con decreto del
18.09.2022 in euro 1.385,00 oltre accessori ove dovuti.
Brindisi, 06.11.2025
Il Giudice On.
VI GA
Pagina 7
Sezione Civile
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
VI GA, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4431/ 2020 RG riunito al n. 1589/ 2023 RG tra
(cf: ), Parte_1 C.F._1 attore (convenuto nel proc 1589/2023 RG)
(cf: ), CP_1 C.F._2 convenuta nel proc. 1589/ 2023 RG rappresentati e difesi dall'Avv. Euprepio Curto del Foro di Brindisi presso il cui Studio in Francavilla Fontana (BR) via Municipio 11 sono elettivamente domiciliati,
contro
(cf: , CP_2 C.F._3 convenuto (attore nel proc. n. 1589/ 2023 RG)
(cf: ), Parte_2 C.F._4 attrice nel proc. n. 1589/ 2023 RG rappresentati e difesi dall'Avv. Mino Lippolis del Foro di Brindisi presso il cui Studio in Francavilla Fontana (BR) via Bottari 12 sono elettivamente domiciliati.
***
Svolgimento del processo
In breve, lo svolgimento del processo secondo il dettato degli artt. 132 co. 1 n. 4 cpc,
118 co. 1 disp. att. cpc, 111 co. 1 Cost. richiamando gli atti introduttivi, le memorie autorizzate e tutti gli altri atti e documenti di causa.
Veniva introdotta da C. azione negatoria al fine di accertare l'inesistenza di titolo Pt_1
di proprietà o diritto reale sul compendio immobiliare, sito in Francavilla Fontana Vico
II Fino n. 12, in Catasto Fabbricati partita.1008706 fl.214, p.lle 423 sub 3 e 430 sub. 1 con peculiare riferimento al lastrico solare sovrastante la camera da letto reclamato da anche domandando il risarcimento del danno dovuto alle condotte di Parte_3
turbativa.
Costituito quest'ultimo, articolava il rigetto;
successivamente, insieme alla coniuge
, avanzava domanda di usucapione nel procedimento iscritto al n. 1589/ 2023 RG Pt_2 esponendo il possesso ininterrotto della suddetta porzione di lastrico sovrastante la proprietà attorea ma invero parte della propria in virtù dell'atto di compravendita.
Ritenuta prioritaria la ctu tecnica con ordinanza del 12.09.2021, al termine dell'adempimento veniva rigettata la richiesta di rinnovazione ed assegnata la causa ad altro giudicante che ammetteva le prove orali con provvedimento del 13.07.2023.
Interrogato l'attore ed esaminati i testi con sopravvenuto decreto Tes_1 Tes_2
Presidenza Sez. Civile del 07.05.2024 veniva disposta nuova assegnazione del processo alla scrivente ai fini del completamento e definizione.
Alla udienza del 23.05.2025 veniva ultimata l'istruttoria, dando atto del provvedimento emesso dalla Presidenza il 09.04.2025 avente ad oggetto il rilievo della connessione con il proc. 1589/2023 RG, già concluso nelle prove previo esito negativo della mediazione, nonchè dell'avvenuto ascolto dei testi e quest'ultimo. Tes_3 Tes_4
Provveduto alla riunione, veniva fissata la udienza del 04.11.2025 per la discussione orale ex art. 281 quinquies cpc con assegnazione di termine per note scritte;
all'esito, la causa era trattenuta in decisione.
Fatto e diritto
Il petitum è circoscritto alla verifica sulla proprietà e sui relativi diritti della porzione di terrazza sovrastante il vano letto dell'appartamento al piano terra dei CP_3
rispetto alla quale essi assumono l'insussistenza di qualsivoglia diritto dei confinanti che ne hanno accesso e che, a loro volta, avanzano domanda di Persona_1
usucapione comunque rivendicando la proprietà.
Le risultanze, in ragione dell'esame dei luoghi e ricostruzione storico/documentale del perito che argomenta puntualmente rispetto alle osservazioni del ctp pervenutegli, nonché dei contenuti delle deposizioni, sono convergenti in punto di prova, emergendo la pienezza del titolo con ogni consequenziale diritto in capo alle parti CP_3
La ctu accerta la provenienza e consistenza delle due distinte proprietà delle parti contrapposte.
Quella dei coniugi in quote uguali, per atto Notaio del CP_3 Per_2
17.12.1993: “casa per abitazione sita in abitato del comune di Francavilla Fontana, al piano terra del Vico Secondo Fino n.12, composta da quattro vani ed accessori compreso l'ortale retrostante”, acquisita dal dante causa per 1/5 in nuda proprietà (con
Pagina 2 usufrutto poi consolidato) e per 4/5 in virtù di atto del rogante Notaio del Per_3
07.09.1987 “casa di abitazione di vecchia costruzione in Francavilla Fontana al 2°
Vico Fino n.12, pianterreno nell'intero composta da quattro vani ed accessori compreso l'ortale retrostante ed una tettoia sulle aree solari”.
Allo stato attuale, in ragione delle variazioni catastali intervenute il 18.04.2008 per ampliamento e diversa distribuzione degli spazi interni, essa è contraddistinta in catasto al Fl. 214 , p.lla 430 sub 3 graffata con p.lla 423 sub. 1 (per soppressione sub. 2) e composta al piano terra da 4 vani, bagno e chiostrina ed al piano primo da lavanderia, deposito e terrazza la cui porzione sovrastante la camera da letto, oggetto del contenzioso, risulta fisicamente separata dalla restante poiché il suo piano di calpestio posto ad una quota inferiore di mt. 2,31.
Quella dei coniugi , in quote uguali, per atto Notaio del Persona_1 Per_4
30.11.2010, allo stato attuale in Catasto Fl. 214 p.lla 430 sub. 4, così descritta: “casa di abitazione sita…composta da tre vani catastali distribuiti su piano terra e primo piano oltre ad una terrazza a livello al piano primo della superficie di circa mq 40” .
In relazione alla suddetta, il ctu evidenzia che nelle precedenti compravendite dei rispettivi danti causa risultasse per atto Notaio del 06.01.1981 accatastata al fl. Per_3
214 p.lla 430 sub. 1 ed individuata in “casetta di abitazione composta da due piccoli Per_ vani, uno sovrastante l'altro, con terrazzino” e per atto Notaio del 26.04.1935 in
:“casa di abitazione di due piccoli vani in cattive condizioni…distinto in catasto…in detta vendita sono compresi gli accessori, le pertinenze dell'immobile venduto col diritto sulla scala di accesso ai lastrici e di accedere liberamente su detti lastrici per sciorinare i panni ed usare del cesso e degli accessori” .
In particolare, il ctu precisa che manchi traccia documentale nella visura storica catastale della porzione al piano primo dei coniugi e che nella Persona_1
compravendita del 2010 non sia riportato titolo sulla intera provenienza, né precisato quale immobile sia stato soppresso per raggiungere la maggiore consistenza del nuovo subalterno 4 invece del sub. 1 precedente.
Osserva ancora il ctu che:
Pagina 3 - preesistesse un muro a confine ovest in corrispondenza della porzione del lastrico oggetto di contenzioso, parzialmente in seguito demolito dai confinanti Persona_1
ciò contestando (si v. all. 4/a della ctu); CP_3
- le falde del tetto a copertura della restante parte della proprietà CP_3
spiovessero su quelle del terrazzo del loro vano letto sottoposto in quota;
-entrambe le planimetrie, in ogni caso, riportino il lastrico conteso quale rispettiva propria appartenenza.
Attraverso le deposizioni conformi ( si apprende che Tes_4 Tes_3 Tes_2
l'immobile fosse stato locato per otto anni dai precedenti proprietari Persona_1
alla signora in un tempo risalente ad oltre trent'anni prima Parte_4 Tes_2
della presente causa, venendole consentita la facoltà di sciorinamento dei panni sull'intero terrazzo a livello, pur tuttavia l'ex inquilina rammentando di esserle stato in una occasione inibito l'uso dalla vicina CP_1
Tanto esposto, va rilevato che la domanda di usucapione comporti di per sè da parte dei coniugi il riconoscimento della proprietà in capo ai sulla Persona_1 CP_3
porzione contesa della terrazza, ciò in contrasto con la rivendicazione pur dai primi affermata.
La proprietà del lastrico in capo a trova fondamento documentale e CP_3
deduttivo attraverso elementi di convergenza indiziaria:
Il contenuto dell'atto notarile di compravendita del 1997 è in continuità con i titoli dei precedenti danti causa e conforme alle visure storico-catastali e planimetria aggiornata al 29.09.2010.
Dai titoli si evince l'estensione originaria della abitazione;
nell'atto non si fa alcun richiamo al termine terrazzino. Ciò è spiegabile in quanto il solaio del vano letto del piano terra, peraltro assai ribassato in quota rispetto agli altri lastrici dei locali del primo piano, funge sostanzialmente da mera copertura e non ha un accesso fisico immediatamente fruibile ai fini di un uso e/o affaccio, come si evince dagli allegati 13,
14 della ctu.
Di contro, nell'atto di compravendita del 1935 concernente i danti causa della proprietà
, la porzione del suddetto lastrico, che si colloca a livello in ulteriore Persona_1
estensione allo spazio su cui affacciano i vani del piano primo (si v. All. 5/a della ctu e
Pagina 4 pag. 6 della relazione ctu), non viene indicato quale pertinenza della proprietà ma quale area, non precisata in estensione e collocazione, indicata accessibile limitatamente alle facoltà di uso del bagno e spandimento del bucato.
In quello del 1981 esso viene ricompreso, sempre indistintamente nella sua metratura, nella proprietà senza fare più cenno alla sola facoltà d'accesso ed in Persona_1
quello del 2010 viene individuato per la prima volta nella proprietà in mq 40 (“...oltre ad una terrazza a livello al piano primo della superficie di circa mq 40”).
Il titolo di provenienza in relazione alla proprietà dell'intero lastrico, comprensivo anche della porzione in contesa, in ogni caso, risulta formalmente carente e manca l'adeguamento dei documenti catastali dal 1981 al 2010, ad eccezione della planimetria, nonostante le modifiche intervenute nel 2008.
Inoltre, le evidenze fisiche, coerenti alle visure storiche pur prive di valore legale, permettono una ricostruzione della delimitazione della proprietà CP_3
Esse consistono:
1) nella pregressa esistenza di muro di confine posto a sud ovest del lastrico a copertura del vano letto (la cui parziale demolizione messa in opera dai confinanti Persona_1
fu contestata dalle controparti); il muro è sintomatico del limite sussistente tra le proprietà a prescindere dalla contingenza fattuale che il lastrico a copertura del vano letto si estenda al livello del terrazzino della casa confinante dei;
Persona_1
2) nel convogliamento preesistente delle acque piovane dal tetto più alto, posto a copertura degli altri vani dell'immobile sul terrazzino sottoposto a CP_3
protezione del loro vano letto. La conformità dell'indirizzamento ex art. 908 cc costituisce anch'essa indizio della unicità originaria della proprietà.
Tenuto conto delle suddette emergenze, peraltro, un eventuale diritto di uso e accesso alla porzione di terrazza per lo sciorinamento in favore dei andrebbe Persona_1 inquadrato quale servitù volontaria a carico dell'immobile perciò da CP_3
essere formalizzata con atto notarile, contestuale o autonomo rispetto all'atto di acquisizione delle proprietà, o anche tramite accordo esplicito con il titolare dell'immobile servente;
la sua costituzione, tuttavia, non trova riscontro in alcun documento formale intervenuto tra le parti o i loro precedenti danti causa.
Pagina 5 In ultimo, l''usucapione della porzione di terrazza non è provata in considerazione dello indimostrato possesso pacifico ed interrotto dei precedenti danti causa della proprietà
, delle reciproche contestazioni inviate con raccomandate e denunce Persona_1
intervenute tra le parti nel tempo ed in corso di causa a partire dal 2020, dell'accesso illegittimo alla proprietà doluto dalla e rammentato dall'inquilina della CP_1 Tes_2
mancanza di prova su interventi effettivamente eseguiti per manutenzione di tale porzione da parte dei o loro danti causa, della assenza di ulteriori Persona_1
elementi sull'animus espresso in atti di totale signoria da parte dei quale Persona_1
“manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso una attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui” (si cfr. ex pluris, Cass. Civ. Sez. II n. 9325 del 26.04.2011, n. 975/00, n.
1367/1999, n. 8152/2001, n. 19478/2007, n. 17462/2009, n. 4863/2010).
La raccomandata inviata nel 1997 per conto della proprietà in cui si CP_3
diffidavano i confinanti a regolarizzare lo scolo che causava infiltrazioni sul conteso terrazzino non risulta di per sé assorbente nel supportare il riconoscimento anche di tale porzione nella proprietà in capo ai , né del loro possesso pacifico ed Persona_1
ininterrotto.
Vi è in aggiunta la contingenza che tale ultimo immobile rimase a lungo non utilizzato
(si v. certificati storici di residenza dei vari proprietari, depositati dalla difesa e Pt_1
che in corso di locazione fu espressa specifica doglianza da parte dei CP_3
sull'utilizzo di tale lastrico da parte dell'inquilina dei confinanti.
Quanto alla domanda di risarcimento per la turbativa non risultano fornite concrete prove sul danno sofferto, andando comunque considerato che le posizioni delle parti contrapposte siano giustificate dalle circostanze fattuali rappresentate, non dirimenti ab origine e che hanno condotto alla necessità del vaglio giudiziario.
Queste ultime, pertanto, incidono nella determinazione delle competenze di lite ed addebito delle spese di ctu.
Sussistono peculiari e concrete ragioni, infatti, per porre la compensazione degli onorari e spese di lite, con addebito al 50% tra le parti delle spese liquidate di ctu venuta in ausilio di entrambe, per via dell'incertezza fattuale e formale a monte della vicenda, in sé idonea a generare motivo di contenzioso.
Pagina 6
PQM
il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione e deduzione disattesa,
previamente accertata la pienezza del titolo di proprietà in capo a Parte_1
e del lastrico a copertura del vano letto afferente ad abitazione CP_1
in Francavilla Fontana Vico II Fino n. 12, censita in Catasto al fl. 214 , p.lla 430 sub 3 graffata con p.lla 423 sub. 1; per l'effetto,
accoglie la domanda formulata e e dichiara la Parte_1 CP_1
inesistenza di qualsivoglia diritto reale affermato sul bene da ed CP_2
, ordinando la cessazione di ogni eventuale turbativa posta in Parte_2
essere;
rigetta per il resto;
compensa gli onorari legali e spese di causa tra le parti;
dispone in via definitiva la condanna in solido tra le parti, nella misura del 50% per ciascuna, al pagamento dei compensi di Ctu, liquidati con decreto del
18.09.2022 in euro 1.385,00 oltre accessori ove dovuti.
Brindisi, 06.11.2025
Il Giudice On.
VI GA
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