Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/05/2025, n. 2358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2358 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. 9237 /2024 RG
Alla udienza del 29.05.2025 viene aperto il verbale ed il Giudice
accerta la regolare comunicazione alle parti del provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta del presente procedimento, e disposto lo scambio in telematico di note scritte ex art 127 ter cpc prima della presente udienza.
Prende atto delle note conclusive nonché del contenuto delle note scritte, depositate solamente da parte opposta che valgono come presenza in udienza
IL GOP
Dopo camera di consiglio, alle ore 13. 20 , provvede come di seguito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Valentina Cimino della 3° Sezione Civile, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
1
TRA
La società P.I. , Avv. Paolo Parte_1 P.IVA_1
Starvaggi
OPPONENTE
CONTRO
l'Arch. C.F. , (avv. CP_1 C.F._1
Giuseppe Sarullo)
OPPOSTO
IL G.O.P
Respinta ogni contraria istanza ed eccezione ritiene e dichiara l'incompetenza territoriale del giudice adito, e conseguentemente revoca il decreto ingiuntivo opposto n.
2078/2024;
Considerata la particolarità della questione trattata esclusivamente di rito, oggetto di modifica giurisprudenziale, si
2 ravvisano i presupposti per compensare le spese di lite fra le parti in causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente necessita soffermarsi sulla eccezione di incompetenza territoriale di questo Tribunale, sollevata da parte opponente.
In particolare parte opponente ha eccepito :”la nullità del decreto
ingiuntivo per essere stato adito un giudice territorialmente incompetente per cui, codesto On.le Tribunale, non potrà che declinare la propria competenza in favore del Tribunale di Patti, previa dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo emesso da giudice incompetente.
Specificatamente ha argomentato che in relazione al foro
generale delle persone giuridiche ex art. 19 c.p.c., sarebbe comunque competente il foro di Patti atteso che il convenuto in senso sostanziale, anche in tale fase di opposizione, è sempre e solo la società che ha sede in Contrada Rosmarino a Parte_1
Sant'Agata di Militello e, dunque, rientra nella circoscrizione di
Patti. Inoltre, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., c.d. foro facoltativo,
sarebbe competente anche il giudice del luogo in cui è sorta o
3 deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio, ed anche in tale caso il foro coinciderebbe con la sede della posto che Parte_1
l'obbligazione è sorta proprio in occasione dell'espletamento
dell'attività professionali da parte dell'Arch. a CP_1
Sant'Agata di Militello presso il capannone di proprietà della
[...]
Pt_1
Ed ancora, in relazione all'art. 1182 (in combinato disposto con l'art. 20 c.p.c.) ossia il Foro del domicilio del creditore, parte opponente ha sottolineato che “il superiore criterio del “domicilio del creditore” può essere adottato allorquando il creditore agisca in giudizio per ottenere il pagamento di una somma di denaro il cui esatto ammontare risulti dal titolo invocato o sia attraverso esso determinabile in modo univoco”. Considerato che in assenza di un titolo negoziale (contratto), sottoscritto da entrambe le
parti e nel quale sia chiaramente indicata la somma di denaro dovuta, il creditore di una somma di denaro a titolo di corrispettivo di una fornitura di beni che intende agire in giudizio per il recupero del proprio credito non potrà rivolgersi al giudice del luogo di propria residenza ai sensi dell'art. 1182, comma 3
c.c., ma dovrà optare per il Foro del debitore.
4 Costituitasi parte opposta ha di contra argomentato che sussistono pienamente i presupposti dell'art. 1182, co. 3 c.c. per radicare la competenza presso il Tribunale di Palermo;
ed inoltre ha precisato che le eccezioni formulate ex artt. 19, 20 e 31
c.p.c. dalla parte opponente sono infondate e strumentali.
Pertanto, la competenza del Tribunale di Palermo deve ritenersi correttamente individuata.
Ciò posto, alla luce delle argomentazioni spiegate da entrambe le parti, necessita a questo punto, esplicitare talune considerazioni
Con in merito ai criteri di determinazione utilizzati dall'arch. per la quantificazione del proprio onorario, in applicazione dell'art 1182, comma 3.
Ed invero, lo stesso in sede di comparsa di costituzione, a seguito dell'eccepita incompetenza territoriale spiegata da parte opponente, in relazione all'art. 1182 (in combinato disposto con l'art. 20 c.p.c.) ha sottolineato di aver emesso due distinte fatture in applicazione della disciplina dettata in materia di mandato dall'art. 1709 del vigente codice civile in combinato disposto con l'art.
2.1 lett.B, n. 3 [vds. Polizza All Risk pag. 12 dell'All.1) del Fascicolo monitorio], con l'art.
6.1 ult. comma
[vds. Polizza All Risk pag. 25 dell'All.1) del Fascicolo monitorio] e
5 dell'art. 9.2, ult. comma [vds. Polizza All Risk pag. 30 dell'All.1)del Fascicolo monitorio].
Ed ancora occorre altresì precisare che in seno all'atto di nomina
(versato in atti ) e richiamato da parte opposta per l'individuazione dei criteri di determinazione del compenso risulta inserita una clausola assai generica. In particolare, in calce viene specificato che“per i propri onorari, resta fermo quanto disposto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, che egli dichiara di
conoscere ed approvare”(all,2).
A tal proposito, la società opponete gia in fase stragiudiziale aveva contestato l'importo fatturato, in quanto non adeguatamente motivato e apparentemente eccessivo;
ed aveva invitato parte opposta a formulare una specifica della fattura n.
105 del 04/09/2023, indicando le norme regolamentari ed i parametri in base alle quali ne è stata elaborata la quantificazione.
E' di tutta evidenza come in ragione delle suddette argomentazioni, corroborate dal principio di diritto espresso dalla
Corte di Cassazione a sezioni unite, l'eccepita incompetenza territoriale, appare fondata e va accolta.
6 Ed invero, è dirimente nel caso di specie la sentenza n. 17989 del 13 settembre 2016, emessa dalla Corte di Cassazione a
ZI IT , nella quale viene chiarita la controversa nozione di “obbligazione pecuniaria portabile” di cui al terzo comma dell'articolo 1182 del codice civile, ai fini del radicamento della competenza territoriale, ex articolo 20 del codice di procedura civile.
In particolare « Le obbligazioni pecuniarie da adempiere al
domicilio del creditore a norma dell'art. 1182, comma 3, c.c. sono – agli effetti sia della mora “ex re”, sia del “forum destinatae solutionis” ai sensi dell'art. 20 c.p.c. – esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l'ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali;
ai fini della competenza territoriale, i presupposti della liquidità sono
accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art.
38, comma 4, c.p.c.» (Corte di Cassazione, riunita a ZI
IT, sentenza n. 17989 del 13.9.2016).
Tanto premesso, le ZI IT ritengono che «il contrasto così determinatosi rispetto all'orientamento, in precedenza costante, che richiedeva la effettiva liquidità dell'obbligazione, in base al titolo, ai fini della qualificazione dell'obbligazione stessa come
7 portabile, per gli effetti di cui al combinato disposto dell'articolo
1182 del codice civile, comma 3, e articolo 20 del codice di procedura civile, vada risolto confermando l'orientamento tradizionale».
La Corte rileva che le obbligazioni pecuniarie illiquide hanno una
“particolarità”, posto che ai fini dell'adempimento del debitore è necessario un “passaggio ulteriore”, e, cioè, un ulteriore titolo, convenzionale o giudiziale.
Questa particolarità è foriera di importanti conseguenze rispetto alla disciplina di tale categoria di obbligazioni.
Ed invero, la nozione di obbligazione portabile, di cui all'articolo
1182 del codice civile, comma 3, rileva non soltanto ai fini dell'individuazione del forum destinatae solulionis contemplato dall'articolo 20 del codice di procedura civile, seconda parte, ma anche ai fini del prodursi della mora ex re ai sensi dell'articolo
1219 del codice civile, comma 2, n. 3, che esclude la necessità della costituzione in mora “quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore”, come appunto stabilito per le obbligazioni pecuniarie dall'articolo
1182, comma 3, cit..
8 Questa “interpretazione restrittiva” della nozione di obbligazione portabile risulta, inoltre, coerente anche con il favor debitoris che ispira la regola generale di cui all'articolo 1182, comma 2, n. 4
cit.
Inoltre - prosegue il Supremo Collegio - «le indicate esigenze di protezione del debitore, che sono a fondamento dell'interpretazione restrittiva dell'articolo 1182 del codice civile, comma 3, richiedono evidentemente che la liquidità del credito
sia ancorata a dati oggettivi, mentre sarebbero frustrate se essa si facesse coincidere con la pura e semplice precisazione, da parte dell'attore, della somma di denaro dedotta in giudizio, pur in mancanza di indicazioni nel titolo…. In tal modo, infatti, non il dato oggettivo della liquidità del credito radicherebbe la controversia presso il forum creditoris, bensì il mero arbitrio del
creditore stesso, il quale scelga di indicare una determinata somma come oggetto della sua domanda giudiziale, con conseguente lesione anche del principio costituzionale del giudice naturale».
Alla stregua delle precedenti argomentazioni ed in sostanziale adesione dell'orientamento tradizionale, per i Giudici Supremi
rientrano nella previsione di cui all'articolo 1182 del codice civile,
9 comma 3, esclusivamente le obbligazioni pecuniarie liquide, il cui ammontare, cioè, sia determinato direttamente dal titolo ovvero possa essere determinato in base ad esso con un semplice calcolo aritmetico.
Con una “puntualizzazione” importante: «liquidità significa che la somma dovuta risulta dal titolo e dunque non è necessario, per determinarla, un ulteriore titolo negoziale o giudiziale.
L'ammontare della somma dovuta potrà risultare direttamente
dal titolo originario, che la precisi, oppure solo indirettamente dallo stesso, allorché questo indichi il criterio o i criteri applicando i quali tale somma va determinata.
Deve trattarsi, però, di criteri stringenti, tali, cioè, che la somma risultante dalla loro applicazione sia necessariamente una ed una soltanto: questo è ciò che si intende affermare allorché si
ammette una liquidità scaturente da semplici operazioni aritmetiche. Se, infatti, il risultato dell'applicazione dei predetti criteri non fosse obbligato, residuando un margine di scelta discrezionale, il credito non potrebbe dirsi liquido, perché quel margine di discrezionalità non potrebbe essere superato se non mediante un ulteriore titolo (convenzionale o giudiziale)».
10 Precisa, inoltre, la Corte che «dovendo la liquidità del credito essere effettiva, il principio che la competenza va determinata in base alla domanda non può essere esteso sino al punto di
consentire all'attore di dare dei fatti una qualificazione giuridica diversa da quella prevista dalla legge, o di allegare fatti (ad esempio un contratto che indichi l'ammontare del credito) privi di riscontro probatorio. Resta fermo, ovviamente, che tali fatti sono accertati dal giudice, ai soli fini della competenza, allo stato degli
atti secondo la regola di cui all'articolo 38 del codice di procedura civile, u.c.».
Sulla scorta delle superiori argomentazioni, ogni altra questione sollevata dalle parti deve ritenersi assorbita.
Considerata la particolarità della questione trattata esclusivamente di rito, oggetto di modifica giurisprudenziale, si ravvisano i presupposti per compensare le spese di lite fra le parti in causa.
Cosi deciso, Pa, lì 29/05/2025 Dr.ssa Valentina Cimino
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