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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 05/11/2025, n. 1702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1702 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1756/2025 R.G.
TRA
, con Avv. Aldo Iirillo Parte_1
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv. Edoardo CP_1
Boscarato resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 22.4.2025 ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' e, premesso di lavorare alle sue dipendenze dal CP_1
12.1.2009 presso la sede operativa di Cosenza, , con la Controparte_2 qualifica di Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere, inquadrato nel livello D del C.C.N.L., esponeva di aver svolto la propria attività lavorativa dapprima presso il reparto di Cardiologia e dall'anno 2012 presso quello
Geriatria.
Deduceva che a far data dal 2012 aveva svolto le mansioni tipiche degli operatori socio sanitari, in particolare nel turno notturno, disimpegnando i compiti meglio indicati in ricorso e, dopo aver sostenuto il grave pregiudizio alla professionalità quale conseguenza dell'asserito demansionamento, concludeva chiedendo “[..] a) accertare e dichiarare, per tutte le motivazioni
1 indicate in narrativa, che parte ricorrente sin dalla data di adibizione nel reparto di geriatria del ha svolto, in Parte_2 maniera prevalente e quotidianamente, mansioni inferiori (OSS) rientranti della declaratoria del livello B del C.C.N.L. del comparto Sanità; b) conseguentemente, dichiarare il diritto di parte ricorrente al riconoscimento del risarcimento del danno da demansionamento/dequalificazione dall'anno 2014, ovvero da altra data ritenuta di giustizia, sino alla data odierna, atteso il perdurare della condotta illegittima della datrice di lavoro;
c) per l'effetto, condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma di € 28.839,22, ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge [..]”.
Si costituiva in giudizio l' contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto CP_1 per infondatezza.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 4.11.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato sulla base delle motivazioni già espresse da questo Tribunale in controversie identiche a quella oggetto dell'odierno scrutinio e che qui – richiamate ai sensi dell'art. 118
c.p.c.- si condividono pienamente.
Nella sentenza n. 1209/2025 di questo Tribunale, depositata il 3.7.2025, è stato, in particolare, osservato “[..] Si richiamano gli orientamenti espressi in materia dalla giurisprudenza di legittimità riferiti ai rapporti di pubblico impiego, com'è quello intercorrente la ricorrente e la parte convenuta che ha natura giuridica di ente pubblico non economico.
“In tema di rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, con la previsione secondo cui il prestatore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto e con l'assenza di previsione circa la sua utilizzabilità in mansioni inferiori, preclude, in termini generali, la possibilità di richiedere mansioni ulteriori rispetto a quelle qualificanti e tipiche della professionalità acquisita...... e l'attività prevalente e assorbente svolta dal lavoratore deve rientrare fra le mansioni corrispondenti
2 alla qualifica di appartenenza e, tuttavia, per ragioni di efficienza e di economia del lavoro o di sicurezza, possono essere richieste, incidentalmente o marginalmente, attività corrispondenti a mansioni inferiori che il lavoratore è tenuto ad espletare" (Cass. 7 agosto 2006, n. 17774, in un caso in cui non veniva già più in evidenza l'applicazione del testo originario del D.Lgs. n. 29 del
1993, art. 56, ma un testo sostanzialmente identico a quello poi trasfuso nel
D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, e qui applicabile ratione temporis, sicché non è decisiva la questione agitata con il quarto motivo) ed analoghi principi sono stati confermati da Cass. 17 settembre 2020, n. 19419); in sostanza, il contenuto dell'obbligo di assegnazione di mansioni confacenti all'inquadramento è quello di attribuire il lavoratore ad attività che siano pertinenti al livello di inquadramento e siano quantitativamente e qualitativamente prevalenti, ma non ha rilievo e non è illegittimo che talora possano essere richiesti e svolti compiti in sé propri di addetti di livello inferiore, perché ciò non comporta l'alterazione di quanto è dovuto per l'adempimento dell'obbligo datoriale” (così in motivazione Cass. 22901/2022).
Il lavoratore, dunque, al fine di ottenere il risarcimento del danno paventato, ha l'onere di provare (e prima ancora di allegare), da un lato, di aver svolto in maniera prevalente e significativa mansioni inferiori al livello di inquadramento e, dall'altro lato, il tipo di danno subito.
Nel caso di specie, è carente la prova sotto entrambi i profili.
E' la stessa ricorrente, infatti, ad allegare, con richiesta di prova dichiarativa sul punto, di aver svolto in maniera prevalente mansioni appartenenti al livello inferiore solo nel turno notturno: “vero l'attività indicata nel capitolo di prova c) è stata svolta da parte ricorrente, in maniera prevalente rispetto alle mansioni infermieristiche, allorquando la stessa ha svolto la propria attività nel turno notturno?” (cap. d della prova per testi).
Si aggiunga che la ricorrente non ha indicato con quale frequenza, settimanale e mensile, ella abbia svolto attività nel turno di notte, laddove dalle buste paga relative al periodo dedotto in ricorso si ricava che tale turno è stato espletato in media non più di quattro/cinque volte al mese.
Dunque, la ricorrente non ha provato, come sarebbe stato suo onere, la prevalenza delle mansioni di OSS rispetto a quelle di infermiere e, tantomeno
3 ha provato, com'è ovvio, lo svuotamento delle mansioni relative all'inquadramento di appartenenza.
Nulla, inoltre, è emerso con riferimento al danno subito, che sembra essere considerato quale inevitabile e ovvia conseguenza del demansionamento.
In sostanza, non vengono neanche forniti elementi dai quali – con il ricorso a presunzioni – possa essere desunta l'effettiva sussistenza di un danno non patrimoniale, essendosi la parte ricorrente limitata a richiamare [..] precedenti giurisprudenziali di legittimità e di merito e a dedurre in modo generico e tautologico che lo svolgimento (non prevalente) di mansioni inferiori ha dato luogo a pregiudizi alla professionalità (la ricorrente si è limitata ad allegare che
“Il quotidiano svolgimento di mansioni diverse da quelle prettamente sanitarie, nonché qualitativamente inferiori, hanno inciso sulla prestazione professionale di parte ricorrente che, per sopperire alle carenze organizzative dell' CP_3 resistente, è stata costretta a limitare l'attività di assistenza sanitaria cagionandone un danno alla professionalità”; cfr. pag. 6 del ricorso).
Sul punto, tuttavia, la giurisprudenza della Suprema Corte è chiara: “Il danno derivante da demansionamento e dequalificazione professionale non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale, ma può essere provato dal lavoratore, ai sensi dell'art. 2729 c.c., attraverso l'allegazione di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, potendo a tal fine essere valutati la qualità e quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione”
(ordinanza n. 21/2019).
Più di recente: “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, dell'esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo
4 esterno. Tale pregiudizio non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento ma anche di fornire la prova ex art. 2697 c.c. del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale” (ordinanza n. 21527/2024, pubblicata il 31.07.2024)
Nel ricorso introduttivo del giudizio alcun riferimento a tali gravi elementi presuntivi viene fatto, con la conseguenza che non è possibile provare il pregiudizio che la lavoratrice lamenta di aver subito.
Ed infatti, non è stato allegato lo stravolgimento, il depauperamento, la obsolescenza del patrimonio professionale acquisito;
inoltre, l'espletamento delle mansioni inferiori (in realtà promiscue) è avvenuto essenzialmente solo nel turno notturno e per poche volte al mese.
Né, infine, la ricorrente ha chiesto in alcun modo di riscontrare la sussistenza di tale pregiudizio così genericamente allegato (nessune delle circostanze indicate nei capitoli della prova per testi è finalizzata a provare l'esistenza di un danno alla professionalità). La contemporanea esecuzione delle mansioni proprie della qualifica di appartenenza porta, allora, ad escludere che vi possa essere un effettivo depauperamento della professionalità [..]”.
Il ricorso deve, quindi, essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, non potendosi addivenire, per come chiesto da parte ricorrente con le note scritte, ad una compensazione stante l'assenza di allegazioni sulle gravi ed eccezionali ragioni idonea a giustificarla.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive € 4.629,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ove richiesta.
Così deciso in Cosenza, 5 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
5
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1756/2025 R.G.
TRA
, con Avv. Aldo Iirillo Parte_1
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv. Edoardo CP_1
Boscarato resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 22.4.2025 ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' e, premesso di lavorare alle sue dipendenze dal CP_1
12.1.2009 presso la sede operativa di Cosenza, , con la Controparte_2 qualifica di Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere, inquadrato nel livello D del C.C.N.L., esponeva di aver svolto la propria attività lavorativa dapprima presso il reparto di Cardiologia e dall'anno 2012 presso quello
Geriatria.
Deduceva che a far data dal 2012 aveva svolto le mansioni tipiche degli operatori socio sanitari, in particolare nel turno notturno, disimpegnando i compiti meglio indicati in ricorso e, dopo aver sostenuto il grave pregiudizio alla professionalità quale conseguenza dell'asserito demansionamento, concludeva chiedendo “[..] a) accertare e dichiarare, per tutte le motivazioni
1 indicate in narrativa, che parte ricorrente sin dalla data di adibizione nel reparto di geriatria del ha svolto, in Parte_2 maniera prevalente e quotidianamente, mansioni inferiori (OSS) rientranti della declaratoria del livello B del C.C.N.L. del comparto Sanità; b) conseguentemente, dichiarare il diritto di parte ricorrente al riconoscimento del risarcimento del danno da demansionamento/dequalificazione dall'anno 2014, ovvero da altra data ritenuta di giustizia, sino alla data odierna, atteso il perdurare della condotta illegittima della datrice di lavoro;
c) per l'effetto, condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma di € 28.839,22, ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge [..]”.
Si costituiva in giudizio l' contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto CP_1 per infondatezza.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 4.11.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato sulla base delle motivazioni già espresse da questo Tribunale in controversie identiche a quella oggetto dell'odierno scrutinio e che qui – richiamate ai sensi dell'art. 118
c.p.c.- si condividono pienamente.
Nella sentenza n. 1209/2025 di questo Tribunale, depositata il 3.7.2025, è stato, in particolare, osservato “[..] Si richiamano gli orientamenti espressi in materia dalla giurisprudenza di legittimità riferiti ai rapporti di pubblico impiego, com'è quello intercorrente la ricorrente e la parte convenuta che ha natura giuridica di ente pubblico non economico.
“In tema di rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, con la previsione secondo cui il prestatore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto e con l'assenza di previsione circa la sua utilizzabilità in mansioni inferiori, preclude, in termini generali, la possibilità di richiedere mansioni ulteriori rispetto a quelle qualificanti e tipiche della professionalità acquisita...... e l'attività prevalente e assorbente svolta dal lavoratore deve rientrare fra le mansioni corrispondenti
2 alla qualifica di appartenenza e, tuttavia, per ragioni di efficienza e di economia del lavoro o di sicurezza, possono essere richieste, incidentalmente o marginalmente, attività corrispondenti a mansioni inferiori che il lavoratore è tenuto ad espletare" (Cass. 7 agosto 2006, n. 17774, in un caso in cui non veniva già più in evidenza l'applicazione del testo originario del D.Lgs. n. 29 del
1993, art. 56, ma un testo sostanzialmente identico a quello poi trasfuso nel
D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, e qui applicabile ratione temporis, sicché non è decisiva la questione agitata con il quarto motivo) ed analoghi principi sono stati confermati da Cass. 17 settembre 2020, n. 19419); in sostanza, il contenuto dell'obbligo di assegnazione di mansioni confacenti all'inquadramento è quello di attribuire il lavoratore ad attività che siano pertinenti al livello di inquadramento e siano quantitativamente e qualitativamente prevalenti, ma non ha rilievo e non è illegittimo che talora possano essere richiesti e svolti compiti in sé propri di addetti di livello inferiore, perché ciò non comporta l'alterazione di quanto è dovuto per l'adempimento dell'obbligo datoriale” (così in motivazione Cass. 22901/2022).
Il lavoratore, dunque, al fine di ottenere il risarcimento del danno paventato, ha l'onere di provare (e prima ancora di allegare), da un lato, di aver svolto in maniera prevalente e significativa mansioni inferiori al livello di inquadramento e, dall'altro lato, il tipo di danno subito.
Nel caso di specie, è carente la prova sotto entrambi i profili.
E' la stessa ricorrente, infatti, ad allegare, con richiesta di prova dichiarativa sul punto, di aver svolto in maniera prevalente mansioni appartenenti al livello inferiore solo nel turno notturno: “vero l'attività indicata nel capitolo di prova c) è stata svolta da parte ricorrente, in maniera prevalente rispetto alle mansioni infermieristiche, allorquando la stessa ha svolto la propria attività nel turno notturno?” (cap. d della prova per testi).
Si aggiunga che la ricorrente non ha indicato con quale frequenza, settimanale e mensile, ella abbia svolto attività nel turno di notte, laddove dalle buste paga relative al periodo dedotto in ricorso si ricava che tale turno è stato espletato in media non più di quattro/cinque volte al mese.
Dunque, la ricorrente non ha provato, come sarebbe stato suo onere, la prevalenza delle mansioni di OSS rispetto a quelle di infermiere e, tantomeno
3 ha provato, com'è ovvio, lo svuotamento delle mansioni relative all'inquadramento di appartenenza.
Nulla, inoltre, è emerso con riferimento al danno subito, che sembra essere considerato quale inevitabile e ovvia conseguenza del demansionamento.
In sostanza, non vengono neanche forniti elementi dai quali – con il ricorso a presunzioni – possa essere desunta l'effettiva sussistenza di un danno non patrimoniale, essendosi la parte ricorrente limitata a richiamare [..] precedenti giurisprudenziali di legittimità e di merito e a dedurre in modo generico e tautologico che lo svolgimento (non prevalente) di mansioni inferiori ha dato luogo a pregiudizi alla professionalità (la ricorrente si è limitata ad allegare che
“Il quotidiano svolgimento di mansioni diverse da quelle prettamente sanitarie, nonché qualitativamente inferiori, hanno inciso sulla prestazione professionale di parte ricorrente che, per sopperire alle carenze organizzative dell' CP_3 resistente, è stata costretta a limitare l'attività di assistenza sanitaria cagionandone un danno alla professionalità”; cfr. pag. 6 del ricorso).
Sul punto, tuttavia, la giurisprudenza della Suprema Corte è chiara: “Il danno derivante da demansionamento e dequalificazione professionale non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale, ma può essere provato dal lavoratore, ai sensi dell'art. 2729 c.c., attraverso l'allegazione di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, potendo a tal fine essere valutati la qualità e quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione”
(ordinanza n. 21/2019).
Più di recente: “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, dell'esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo
4 esterno. Tale pregiudizio non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento ma anche di fornire la prova ex art. 2697 c.c. del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale” (ordinanza n. 21527/2024, pubblicata il 31.07.2024)
Nel ricorso introduttivo del giudizio alcun riferimento a tali gravi elementi presuntivi viene fatto, con la conseguenza che non è possibile provare il pregiudizio che la lavoratrice lamenta di aver subito.
Ed infatti, non è stato allegato lo stravolgimento, il depauperamento, la obsolescenza del patrimonio professionale acquisito;
inoltre, l'espletamento delle mansioni inferiori (in realtà promiscue) è avvenuto essenzialmente solo nel turno notturno e per poche volte al mese.
Né, infine, la ricorrente ha chiesto in alcun modo di riscontrare la sussistenza di tale pregiudizio così genericamente allegato (nessune delle circostanze indicate nei capitoli della prova per testi è finalizzata a provare l'esistenza di un danno alla professionalità). La contemporanea esecuzione delle mansioni proprie della qualifica di appartenenza porta, allora, ad escludere che vi possa essere un effettivo depauperamento della professionalità [..]”.
Il ricorso deve, quindi, essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, non potendosi addivenire, per come chiesto da parte ricorrente con le note scritte, ad una compensazione stante l'assenza di allegazioni sulle gravi ed eccezionali ragioni idonea a giustificarla.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive € 4.629,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ove richiesta.
Così deciso in Cosenza, 5 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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