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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 24/06/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, riunita in persona dei seguenti magistrati
- Dr.ssa Lucia GESUMMARIA Presidente
- Dr.ssa Alessia D'ALESSANDRO Consigliere
- Avv. Fabrizio NASTRI Giudice Ausiliario, relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in appello n.349/2021 R.G. avente ad oggetto: arricchimento senza causa. tra
( ), in proprio, e Parte_1 C.F._1 Parte_2
) ( ), CodiceFiscale_2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
) e ( ), quali eredi C.F._4 Parte_5 C.F._5
di tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Antonio Pisani e Renata Persona_1
Pisani.
Appellante
e
), rappresentato e difeso dall'Avv. Daniele Controparte_1 P.IVA_1
Marrama
Appellato
e
( ) , in persona del Sindaco e legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2
p.t. rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Caruso.
§
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L'ing. e l'arch. al quale sono poi subentrati gli Parte_1 Persona_1 eredi, agivano dinanzi al Tribunale di Potenza nei confronti dell' e del Controparte_1 al fine di ottenere il pagamento, a titolo di arricchimento senza causa, Controparte_2 della somma di €.393.419,51, per prestazioni professionali eseguite in favore dei detti enti.
Affermavano infatti:
di aver redatto due progetti esecutivi, il primo per il collegamento della rete interna del centro abitato di all'impianto di depurazione esistente nell'area industriale Val CP_2
Basento; il secondo per il collegamento dei reflui della frazione di Marconia del
Comune di all'impianto di depurazione di Bernalda. CP_2
che i suddetti progetti erano stati approvati dalla Giunta Comunale di con le CP_2 delibere 514 e 515 del 19.10.1999; avevano ricevuto un finanziamento nell'ambito dell'accordo di programma quadro della Regione Basilicata;
erano stati dati in carico all' , nel frattempo diventato competente ad eseguire i lavori. Controparte_1
che, ancora, i progetti erano stati riconosciuti come esecutivi dal comune di CP_2
nelle note 3545 del 27.7.01 e n.5777 del 12.11.2002;
che successivamente, con delibera di giunta n.58 del 18.02.2005 il Comune aveva qualificato i due progetti come preliminari, ex artt. 15 e seg. DPR 554/1999;
che entrambi gli Enti convenuti avevano tratto utilità dalla redazione dei due progetti ed erano pertanto tenuti al pagamento dell'indennizzo per ingiustificato arricchimento.
2. Si costituiva il che eccepiva l'inammissibilità della domanda per Controparte_2 difetto di sussidiarietà dell'azione proposta, stante l'esperibilità dell'azione contrattuale nei confronti dell' che aveva conferito loro Controparte_3
l'incarico; l'inammissibilità per mancanza della necessaria forma scritta dei contratti stipulati con un Ente pubblico;
la prescrizione del credito. Affermava poi l'infondatezza della domanda evidenziando che i detti progetti erano meramente preliminari, e non esecutivi, e che pertanto la somma richiesta per un verso non corrispondeva alla prestazione effettivamente svolta e, per altro aspetto, non avrebbe dovuto essere determinata sulla base delle tariffe professionali.
3. Anche l' costituendosi a sua volta, eccepiva l'esistenza di un Controparte_1 rapporto contrattuale fra i due professionisti e l' giusta convenzione del CP_3
22.11.1993 e quindi l'inammissibilità dell'azione sussidiaria, proposta in luogo di quella contrattuale, nonché l'inapplicabilità delle tariffe professionali.
4. L'istruttoria del giudizio si è svolta attraverso la produzione di documentazione e l'espletamento di una Consulenza Tecnica di Ufficio
_______________
pag. 2 5. Con sentenza n.1026/2020 del 17/12/2020 il Tribunale di Potenza rigettava la domanda degli attori, compensando fra le parti le spese del giudizio.
Riteneva infatti il Tribunale che dalla documentazione prodotta in giudizio risultava evidente che l'incarico di redigere i progetti di cui trattasi fosse stato conferito ai due professionisti dall' che aveva poi trasmesso i due elaborati al CP_3 Controparte_2 che li aveva approvati e poi trasmessi all' per la esecuzione dei Controparte_1
Lavori.
Tali documenti venivano così indicati dal tribunale:
- nota n.1383 del 22.6.1999 inviata dall' al Comune con la quale CP_3 CP_2
venivano trasmesse le copie dei progetti in questione;
- delibere delle Giunta Comunale di n.514 e n.515 del 19.10.1999 nelle quali si CP_2 faceva espresso riferimento ai progetti preliminari presentati “dall'
[...]
a firma dell'arch. e dell'Ing. ; Controparte_3 Persona_1 Parte_1
- delibera n.58 del 18.02.2005 della stessa Giunta Comunale nella quale, dopo aver dato atto di non aver conferito alcun incarico ai due professionisti, l'Amministrazione riconosceva di aver approvato, con le due precedenti delibere sopra richiamate, i progetti redatti dai due professionisti, trasmessi dall' CP_3
Tali documenti, peraltro espressamente richiamati dagli stessi attori a dimostrazione del fondamento della loro domanda, dimostravano invece, secondo il Tribunale, che l'incarico di redigere i progetti di cui trattasi fosse stato conferito ai due professionisti dall'EAAP, nell'ambito della convenzione del 22.11.1993, prodotta in atti, stipulata tra i due professionisti e il detto Ente;
e tanto, malgrado la ctu espletata avesse escluso che l'attività professionale svolta dai tecnici e oggetto della domanda coincidesse con l'oggetto dell'incarico di cui alla convenzione stipulata in data 22.11.1993, avendo il Tribunale ritenuto che la detta relazione di consulenza, sul punto in questione, avesse “risposto in modo superficiale e generico al quesito formulato, limitandosi ad escludere che l'attività professionale svota dai tecnici e oggetto della domanda coincidesse con l'oggetto dell'incarico di cui alla convenzione stipulata in data 22-11-1993 senza fornire elementi di valutazione sul punto e senza indicare le ragioni della sua conclusione”.
Per quanto sopra motivato, il Tribunale ha dichiarato la improponibilità della domanda per difetto del presupposto della sussidiarietà.
_______________
pag. 3 6. Hanno proposto appello le parti soccombenti con unico motivo con il quale si dolgono di “travisamento e poca attenzione nella lettura degli atti di causa” da parte del Tribunale, laddove gli stessi documenti e le risultanze istruttorie, ovvero la relazione del Ctu, avevano invece dimostrato che gli appellanti “non avevano alcuna azione da proporre nei confronti dell' per farsi indennizzare del pregiudizio subito”. Controparte_3
Chiedono pertanto l'accoglimento della domanda nei confronti dell' Controparte_1
e del con riconoscimento delle spese di lite.
[...] Controparte_2
7. Si è costituito l'appellato contestando il gravame di cui sostiene Controparte_2
l'infondatezza, chiedendone il rigetto con condanna degli appellanti alle spese del giudizio.
8. All'udienza del 04.03.2025, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata trattenuta per la decisione.
§
MOTIVI DELLA DECISIONE
9. In primo luogo deve essere dichiarata la contumacia dell' che, Controparte_1
regolarmente convenuto in giudizio, non si è costituito.
10. Nel merito, l'appello proposto è infondato.
La documentazione alla quale il Tribunale ha fatto espresso riferimento dimostra sia che sin dal 1993 gli appellanti avevano un regime di convenzione con l'
[...]
(e non con l' o il;
sia che fu Controparte_3 Controparte_1 Controparte_2
CP_ tale a trasmettere al con la nota n.1383 del 22.6.1999, le copie Controparte_2
dei progetti per i quali gli appellanti reclamano il pagamento.
È quindi provato che i due progetti furono trasmessi agli Enti appellati dall' ed è CP_3
ragionevole ritenere che tali progetti fossero nella disponibilità dello stesso perché CP_3 realizzati nell'ambito del rapporto in convenzione già esistente con i due professionisti.
Viceversa non emerge dagli atti di causa alcun documento che provi prima un conferimento di incarico, da parte degli appellati, ai due professionisti ai fini della realizzazione dei progetti de quibus e, successivamente, la trasmissione al Comune dei detti progetti ad opera dei loro autori.
Ai documenti specificatamente richiamati dalla sentenza, inoltre, se ne aggiunge un altro, non richiamato dal Tribunale, ma presente come allegato alla relazione di perizia svolta dal
Ctu, che conferma in modo definitivo la decisione del Tribunale;
vale a dire la comunicazione del 27.10.2004, che reca la firma dei due appellanti, da costoro indirizzata
_______________
pag. 4 al Comune di e all' , nella quale gli stessi, dopo aver fatto CP_2 Controparte_1 ampio riferimento ai due progetti da loro redatti, così scrivono: “L'Arch Per_1
e l'Ing. sono stati incaricati per la redazione dei progetti di
[...] Parte_1 che trattasi, dall' con la convenzione n. di rep.24692 Controparte_3
in data 22.1.1993. I suddetti progetti sono infatti stati sempre trasmessi al CP_2 dall' come si evince dalla nota del
[...] Controparte_3
22.06.1999, protocollata al Comune di il 24.06.1999 al n.225”. CP_2
Tale dichiarazione ha piena valenza confessoria circa il soggetto (l'EAAP) che aveva conferito l'incarico ai due professionisti e relativamente alla convenzione esistente con il detto Ente, nell'ambito della quale gli appellanti aveva predisposto i progetti.
Tale documento, inoltre, legittima pienamente le perplessità e i dubbi, condivisi da questa
Corte, circa la relazione del Ctu che pur avendo allegato tale documento al proprio elaborato, lo ignora totalmente allorquando afferma che “l'attività professionale svolta dai tecnici….non è coincidente con l'oggetto dell'incarico di cui alla convenzione in data
22.11.1993 stipulata con l' affermazione Controparte_3
palesemente in contrasto con quanto affermato dagli stessi due tecnici, sopra riportata.
Ne consegue il rigetto del gravame proposto, per mancanza del carattere sussidiario dell'azione, avendo gli appellanti la possibilità di esperire azione contrattuale nei confronti dell'EAAP.
11. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono poste a carico degli appellanti, in solido, ed a favore del solo essendo Controparte_2
l' rimasto contumace;
le stesse sono liquidate come da dispositivo con Controparte_1
applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, valori minimi, in considerazione del valore della causa (valore compreso nello scaglione da
52,001,00 e 260.000,00.
12. Stante il rigetto del gravame, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nei confronti degli appellanti.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando nel procedimento di appello n.349/2021 avverso la sentenza n.1026/2020 del Tribunale di Potenza, in accoglimento del gravame proposto, così provvede:
a) rigetta l'appello
_______________
pag. 5 b) condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, in favore del liquidate in €.7.160,00, oltre rimborso forfettario, iva e cap Controparte_2
come per legge,
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 23.06.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Fabrizio Nastri Dr.ssa Lucia Gesummaria
_______________
pag. 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, riunita in persona dei seguenti magistrati
- Dr.ssa Lucia GESUMMARIA Presidente
- Dr.ssa Alessia D'ALESSANDRO Consigliere
- Avv. Fabrizio NASTRI Giudice Ausiliario, relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in appello n.349/2021 R.G. avente ad oggetto: arricchimento senza causa. tra
( ), in proprio, e Parte_1 C.F._1 Parte_2
) ( ), CodiceFiscale_2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
) e ( ), quali eredi C.F._4 Parte_5 C.F._5
di tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Antonio Pisani e Renata Persona_1
Pisani.
Appellante
e
), rappresentato e difeso dall'Avv. Daniele Controparte_1 P.IVA_1
Marrama
Appellato
e
( ) , in persona del Sindaco e legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2
p.t. rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Caruso.
§
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L'ing. e l'arch. al quale sono poi subentrati gli Parte_1 Persona_1 eredi, agivano dinanzi al Tribunale di Potenza nei confronti dell' e del Controparte_1 al fine di ottenere il pagamento, a titolo di arricchimento senza causa, Controparte_2 della somma di €.393.419,51, per prestazioni professionali eseguite in favore dei detti enti.
Affermavano infatti:
di aver redatto due progetti esecutivi, il primo per il collegamento della rete interna del centro abitato di all'impianto di depurazione esistente nell'area industriale Val CP_2
Basento; il secondo per il collegamento dei reflui della frazione di Marconia del
Comune di all'impianto di depurazione di Bernalda. CP_2
che i suddetti progetti erano stati approvati dalla Giunta Comunale di con le CP_2 delibere 514 e 515 del 19.10.1999; avevano ricevuto un finanziamento nell'ambito dell'accordo di programma quadro della Regione Basilicata;
erano stati dati in carico all' , nel frattempo diventato competente ad eseguire i lavori. Controparte_1
che, ancora, i progetti erano stati riconosciuti come esecutivi dal comune di CP_2
nelle note 3545 del 27.7.01 e n.5777 del 12.11.2002;
che successivamente, con delibera di giunta n.58 del 18.02.2005 il Comune aveva qualificato i due progetti come preliminari, ex artt. 15 e seg. DPR 554/1999;
che entrambi gli Enti convenuti avevano tratto utilità dalla redazione dei due progetti ed erano pertanto tenuti al pagamento dell'indennizzo per ingiustificato arricchimento.
2. Si costituiva il che eccepiva l'inammissibilità della domanda per Controparte_2 difetto di sussidiarietà dell'azione proposta, stante l'esperibilità dell'azione contrattuale nei confronti dell' che aveva conferito loro Controparte_3
l'incarico; l'inammissibilità per mancanza della necessaria forma scritta dei contratti stipulati con un Ente pubblico;
la prescrizione del credito. Affermava poi l'infondatezza della domanda evidenziando che i detti progetti erano meramente preliminari, e non esecutivi, e che pertanto la somma richiesta per un verso non corrispondeva alla prestazione effettivamente svolta e, per altro aspetto, non avrebbe dovuto essere determinata sulla base delle tariffe professionali.
3. Anche l' costituendosi a sua volta, eccepiva l'esistenza di un Controparte_1 rapporto contrattuale fra i due professionisti e l' giusta convenzione del CP_3
22.11.1993 e quindi l'inammissibilità dell'azione sussidiaria, proposta in luogo di quella contrattuale, nonché l'inapplicabilità delle tariffe professionali.
4. L'istruttoria del giudizio si è svolta attraverso la produzione di documentazione e l'espletamento di una Consulenza Tecnica di Ufficio
_______________
pag. 2 5. Con sentenza n.1026/2020 del 17/12/2020 il Tribunale di Potenza rigettava la domanda degli attori, compensando fra le parti le spese del giudizio.
Riteneva infatti il Tribunale che dalla documentazione prodotta in giudizio risultava evidente che l'incarico di redigere i progetti di cui trattasi fosse stato conferito ai due professionisti dall' che aveva poi trasmesso i due elaborati al CP_3 Controparte_2 che li aveva approvati e poi trasmessi all' per la esecuzione dei Controparte_1
Lavori.
Tali documenti venivano così indicati dal tribunale:
- nota n.1383 del 22.6.1999 inviata dall' al Comune con la quale CP_3 CP_2
venivano trasmesse le copie dei progetti in questione;
- delibere delle Giunta Comunale di n.514 e n.515 del 19.10.1999 nelle quali si CP_2 faceva espresso riferimento ai progetti preliminari presentati “dall'
[...]
a firma dell'arch. e dell'Ing. ; Controparte_3 Persona_1 Parte_1
- delibera n.58 del 18.02.2005 della stessa Giunta Comunale nella quale, dopo aver dato atto di non aver conferito alcun incarico ai due professionisti, l'Amministrazione riconosceva di aver approvato, con le due precedenti delibere sopra richiamate, i progetti redatti dai due professionisti, trasmessi dall' CP_3
Tali documenti, peraltro espressamente richiamati dagli stessi attori a dimostrazione del fondamento della loro domanda, dimostravano invece, secondo il Tribunale, che l'incarico di redigere i progetti di cui trattasi fosse stato conferito ai due professionisti dall'EAAP, nell'ambito della convenzione del 22.11.1993, prodotta in atti, stipulata tra i due professionisti e il detto Ente;
e tanto, malgrado la ctu espletata avesse escluso che l'attività professionale svolta dai tecnici e oggetto della domanda coincidesse con l'oggetto dell'incarico di cui alla convenzione stipulata in data 22.11.1993, avendo il Tribunale ritenuto che la detta relazione di consulenza, sul punto in questione, avesse “risposto in modo superficiale e generico al quesito formulato, limitandosi ad escludere che l'attività professionale svota dai tecnici e oggetto della domanda coincidesse con l'oggetto dell'incarico di cui alla convenzione stipulata in data 22-11-1993 senza fornire elementi di valutazione sul punto e senza indicare le ragioni della sua conclusione”.
Per quanto sopra motivato, il Tribunale ha dichiarato la improponibilità della domanda per difetto del presupposto della sussidiarietà.
_______________
pag. 3 6. Hanno proposto appello le parti soccombenti con unico motivo con il quale si dolgono di “travisamento e poca attenzione nella lettura degli atti di causa” da parte del Tribunale, laddove gli stessi documenti e le risultanze istruttorie, ovvero la relazione del Ctu, avevano invece dimostrato che gli appellanti “non avevano alcuna azione da proporre nei confronti dell' per farsi indennizzare del pregiudizio subito”. Controparte_3
Chiedono pertanto l'accoglimento della domanda nei confronti dell' Controparte_1
e del con riconoscimento delle spese di lite.
[...] Controparte_2
7. Si è costituito l'appellato contestando il gravame di cui sostiene Controparte_2
l'infondatezza, chiedendone il rigetto con condanna degli appellanti alle spese del giudizio.
8. All'udienza del 04.03.2025, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata trattenuta per la decisione.
§
MOTIVI DELLA DECISIONE
9. In primo luogo deve essere dichiarata la contumacia dell' che, Controparte_1
regolarmente convenuto in giudizio, non si è costituito.
10. Nel merito, l'appello proposto è infondato.
La documentazione alla quale il Tribunale ha fatto espresso riferimento dimostra sia che sin dal 1993 gli appellanti avevano un regime di convenzione con l'
[...]
(e non con l' o il;
sia che fu Controparte_3 Controparte_1 Controparte_2
CP_ tale a trasmettere al con la nota n.1383 del 22.6.1999, le copie Controparte_2
dei progetti per i quali gli appellanti reclamano il pagamento.
È quindi provato che i due progetti furono trasmessi agli Enti appellati dall' ed è CP_3
ragionevole ritenere che tali progetti fossero nella disponibilità dello stesso perché CP_3 realizzati nell'ambito del rapporto in convenzione già esistente con i due professionisti.
Viceversa non emerge dagli atti di causa alcun documento che provi prima un conferimento di incarico, da parte degli appellati, ai due professionisti ai fini della realizzazione dei progetti de quibus e, successivamente, la trasmissione al Comune dei detti progetti ad opera dei loro autori.
Ai documenti specificatamente richiamati dalla sentenza, inoltre, se ne aggiunge un altro, non richiamato dal Tribunale, ma presente come allegato alla relazione di perizia svolta dal
Ctu, che conferma in modo definitivo la decisione del Tribunale;
vale a dire la comunicazione del 27.10.2004, che reca la firma dei due appellanti, da costoro indirizzata
_______________
pag. 4 al Comune di e all' , nella quale gli stessi, dopo aver fatto CP_2 Controparte_1 ampio riferimento ai due progetti da loro redatti, così scrivono: “L'Arch Per_1
e l'Ing. sono stati incaricati per la redazione dei progetti di
[...] Parte_1 che trattasi, dall' con la convenzione n. di rep.24692 Controparte_3
in data 22.1.1993. I suddetti progetti sono infatti stati sempre trasmessi al CP_2 dall' come si evince dalla nota del
[...] Controparte_3
22.06.1999, protocollata al Comune di il 24.06.1999 al n.225”. CP_2
Tale dichiarazione ha piena valenza confessoria circa il soggetto (l'EAAP) che aveva conferito l'incarico ai due professionisti e relativamente alla convenzione esistente con il detto Ente, nell'ambito della quale gli appellanti aveva predisposto i progetti.
Tale documento, inoltre, legittima pienamente le perplessità e i dubbi, condivisi da questa
Corte, circa la relazione del Ctu che pur avendo allegato tale documento al proprio elaborato, lo ignora totalmente allorquando afferma che “l'attività professionale svolta dai tecnici….non è coincidente con l'oggetto dell'incarico di cui alla convenzione in data
22.11.1993 stipulata con l' affermazione Controparte_3
palesemente in contrasto con quanto affermato dagli stessi due tecnici, sopra riportata.
Ne consegue il rigetto del gravame proposto, per mancanza del carattere sussidiario dell'azione, avendo gli appellanti la possibilità di esperire azione contrattuale nei confronti dell'EAAP.
11. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono poste a carico degli appellanti, in solido, ed a favore del solo essendo Controparte_2
l' rimasto contumace;
le stesse sono liquidate come da dispositivo con Controparte_1
applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, valori minimi, in considerazione del valore della causa (valore compreso nello scaglione da
52,001,00 e 260.000,00.
12. Stante il rigetto del gravame, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nei confronti degli appellanti.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando nel procedimento di appello n.349/2021 avverso la sentenza n.1026/2020 del Tribunale di Potenza, in accoglimento del gravame proposto, così provvede:
a) rigetta l'appello
_______________
pag. 5 b) condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, in favore del liquidate in €.7.160,00, oltre rimborso forfettario, iva e cap Controparte_2
come per legge,
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 23.06.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Fabrizio Nastri Dr.ssa Lucia Gesummaria
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