Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 22/05/2025, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 22/05/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2314 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(c.f. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Michele Malavenda, con il quale è elettivamente domiciliata in
Gioiosa Ionica (RC) via Madama Lena n. 37
ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dagli avv.ti Angela Maria Laganà e Dario Adornato, con i quali è elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via D. Romeo n. 15 resistente E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Loredana Alcamo, con la quale è elettivamente domiciliata in Roma, via Buccari n. 11
resistente
OGGETTO: opposizione avverso intimazione di pagamento
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/07/2022, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420229001026367000, notificata in data 24/06/2022, limitatamente agli avvisi di addebito n. 39420120001292513000, n.
39420120004126682000, n. 39420130000845583000 e n.
39420140002966774000, relativi a contributi previdenziali I.V.S. fissi entro il minimale e somme aggiuntive, per gli anni dal 2009 al 2013, ente creditore
. CP_1
A tal fine, ha esposto:
- che gli avvisi di addebito in questione non sono mai stati notificati;
- che è maturata la prescrizione delle pretese creditorie, anche successivamente alla data della presunta notifica degli avvisi di addebito, essendo abbondantemente decorso il previsto termine prescrizionale quinquennale senza che nessun atto interruttivo sia stato validamente notificato.
Alla luce di quanto esposto, ha poi formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, accogliere la domanda e per l'effetto:
1. accogliere il ricorso e dichiarare illegittima
l'intimazione di pagamento n. 09420229001026367000 limitatamente al carico opposto.
2. Conseguentemente, annullare i seguenti avvisi di addebito
n. 39420120001292513000 n. 39420120004126682000 n.
39420130000845583000 n. 39420140002966774000 per prescrizione dei crediti da essi portati, o comunque dichiarare la maturata prescrizione della 3
pretesa creditoria successiva all'asserita notifica degli stessi essendo venuto meno il diritto di procedere in executivis da parte dell'agente della riscossione.
3. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le prime e non avere avuto corrisposte le seconde”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l CP_1
concludendo per il rigetto del ricorso.
Con memoria depositata in data 12/04/2023, si costituita
[...]
, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, la Controparte_2
tardività dell'opposizione e la rituale notifica di atti interruttivi della prescrizione, concludendo per l'inammissibilità ed il rigetto della domanda.
All'odierna udienza, nessuno è comparso per Controparte_3
.
[...]
All'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
*** Preliminarmente, osserva il giudicante che sussiste la legittimazione passiva di in quanto che ha emesso l'atto Controparte_2
impugnato.
Nel merito, va evidenziato che si sono posti non pochi problemi di ammissibilità della presente procedura.
Infatti, mutuando le disposizioni vigenti in materia tributaria, si potrebbe ritenere che l'intimazione di pagamento notificata all'attuale opponente non costituisca un atto autonomamente impugnabile.
L'art.16 del D.P.R. 636/72 contiene un'elencazione precisa degli atti suscettibili di impugnazione (avviso di accertamento, ingiunzione, ruolo, provvedimento che irroga le sanzioni pecuniarie), tra i quali non è compresa l'intimazione di pagamento, dal momento che essa rappresenta soltanto un sollecito, non avente alcuna rilevanza ai fini della riscossione. 4
Pertanto, l'invito al pagamento non costituisce atto presupposto o comunque prodromico all'avvio di una procedura di riscossione e non deve essere necessariamente emesso in tutte le ipotesi in cui iscrizioni e procedura abbiano titolo in avvisi di liquidazione, accertamento, rettifica o irrogazione di sanzioni e cioè in atti recanti certificazione dell'esistenza e della quantificazione delle ragioni vantate dall'amministrazione finanziaria.
Inoltre, lo stesso concessionario della riscossione, nel notificare l'intimazione di pagamento, avvisa l'intimato della possibilità di presentare ricorso avverso l'atto stesso, allorquando i vizi riguardino proprio l'intimazione di pagamento, quali, ad esempio, la mancata notifica della cartella o errori nell'indicazione degli importi dovuti.
Infatti, in tema di riscossione dei contributi, si può ritenere che l'intimazione di pagamento assolva due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto, consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda, eventuale e di natura sostanziale, consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva, ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale.
Pertanto, il contribuente che lamenti che la notificazione dell'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti prodromici ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti dell'ente concessionario, eccependo la nullità dell'atto consequenziale o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa contributiva (Cass. 25 luglio
2007 n. 16412; Cass.
8.6.2007 n.13483; Cass. n.3231/2005; Cass.
n.7649/2006; Cass. n.10533/2006; Cass. n.24975/2006; Cass. n. 5003/2007;
Cass. sez. U.
4.3.2008 n.5791). 5
Invero, parte ricorrente eccepisce essenzialmente l'omessa notifica degli avvisi di addebito presupposti all'intimazione di pagamento impugnata e la prescrizione delle pretese creditorie, maturata anche successivamente alla data di notifica degli avvisi di addebito.
L' nel costituirsi in giudizio, ha depositato gli avvisi di CP_1
addebito impugnati, unitamente alla prova del perfezionamento della notifica degli stessi: l'avviso di addebito n. 39420120001292513000 è stato notificato in data 29/05/2012; l'avviso di addebito n. 39420120004126682000 è stato notificato in data 11/01/2013; l'avviso di addebito n. 39420130000845583000
è stato notificato in data 29/04/2013 e l'avviso di addebito n.
39420140002966774000 è stato notificato in data 28/10/2014.
Tuttavia, anche in presenza della prova della notifica degli atti presupposti, l'eventuale intangibilità del credito, che segue alla mancata opposizione del ruolo nel termine dei 40 giorni dalla notifica della cartella, a pena di decadenza, dall'art. 24 d.Igs n. 46/99 non preclude la possibilità di far valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. eventuali fatti estintivi (come, ad esempio, la prescrizione) del credito controverso formatisi successivamente a tale momento.
Ciò vale, in particolare, quando l'eccezione di prescrizione non viene rilevata al fine di proporre un riesame nel merito della pretesa, recuperando un mezzo di opposizione, ma al solo fine di rilevare e contestare la mancanza del presupposto di legge per procedere con l'azione esecutiva.
Quando il ricorrente non discute il merito della pretesa tributaria, recuperando la facoltà non ottenuta per la mancata notifica della cartella, eccependo soltanto l'estinzione del credito fatto valere dall'amministrazione per la prescrizione della pretesa, l'azione non è soggetta a termini.
Pertanto, l'eccezione di prescrizione, successiva alla notifica della cartella, va esaminata.
Nell'eccepire il decorso della prescrizione, parte ricorrente ha invocato 6
la disciplina di cui all'art. 3 comma 9 della legge 335/95, che ha introdotto il termine di prescrizione quinquennale per i contributi relativi a periodi successivi alla data di entrata in vigore di detta legge.
Ci si era chiesti se, una volta divenuto incontestabile il credito contributivo, per effetto della mancata opposizione ai sensi del d.lgs. 46/99, la successiva azione esecutiva sia sempre soggetta al termine di prescrizione contemplato dalla legge 335/95, ovvero a quello più lungo, LE, dell'azione nascente dal giudicato contemplato dall'art. 2953 c.c.
Infatti, si discuteva se la decorrenza del termine, pacificamente perentorio, per fare opposizione a cartella di pagamento, di cui all'art. 24 , comma 5 , d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, producesse soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, oppure determinasse anche l'effetto di rendere applicabile l'art. 2953 c.c.ai fini della operatività della conversione del termine di prescrizione breve ( quinquennale secondo l'art. 3 commi 9 e 10 , della legge 335 del 1995 ) in quello ordinario LE .
La Suprema Corte ha escluso tale conversione del termine breve in quello ordinario ( LE ) ai sensi dell'art. 2953 c.c., affermando che tale ultima disposizione si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo;
al contrario la cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquisire efficacia di giudicato, con la conseguenza che il termine, anche nell'ipotesi di ruolo divenuto intangibile, rimane quinquennale (Cassazione S.U. 23397/2016; Cass. S, VI 7409/2020).
Orbene, l'avviso di addebito n. 39420120001292513000 è stato notificato in data 29/05/2012; l'avviso di addebito n. 39420120004126682000
è stato notificato in data 11/01/2013; l'avviso di addebito n.
39420130000845583000 è stato notificato in data 29/04/2013 e l'avviso di addebito n. 39420140002966774000 è stato notificato in data 28/10/2014 mentre l'intimazione di pagamento impugnata nel presente giudizio è stata 7
notificata in data 24/06/2022.
Invero, ha dedotto di aver notificato i Controparte_3
seguenti atti interruttivi della prescrizione: intimazione di pagamento n.
09420179000040357000, intimazione di pagamento n.
09420179004946010000, intimazione di pagamento n. 094 2017 90000403
57000, intimazione di pagamento n. 09420179008419253000 , intimazione di pagamento n. 09420199002915235000, intimazione di pagamento n.
09420199005257219000.
Tuttavia, per l'intimazione di pagamento n. 09420179000040357000, che richiama tutti gli avvisi di addebito impugnati, non è stata allegata la prova della rituale notifica, in quanto la cartolina di ricevimento allegata, restituita per compiuta giacenza, non reca una firma e non è idonea a comprovare il perfezionamento della notifica.
L'intimazione di pagamento n. 09420179004946010000, che richiama gli avvisi di addebito n. 39420120004126682000 e n.
39420130000845583000, è stata ritualmente notificata in data 19/09/2017.
L'intimazione di pagamento n. 09420179008419253000, che richiama l'avviso di addebito n. 39420120001292513000, è stata ritualmente notificata in data 9/12/2017.
L'intimazione di pagamento n. 09420199002915235000, che richiama l'avviso di addebito n. 39420140002966774000, è stata allegata senza la cartolina comprovante il perfezionamento della notifica.
Infine, l'intimazione di pagamento n. 09420199005257219000, che richiama gli avvisi di addebito n. 39420120001292513000 n.
39420120004126682000 n. 39420130000845583000 è stata ritualmente notificata in data 26/04/2019.
Pertanto, con riferimento all'avviso di addebito n.
39420120001292513000, notificato in data 29/05/2012, il primo atto interruttivo risulta notificato data 9/12/2017 (mentre un secondo atto 8
interruttivo risulta notificato in data 26/04/2019) sicché, alla data del
24/06/2022, quando è stata notificata l'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio, la prescrizione era maturata, dal momento che il primo atto interruttivo era stato notificato oltre il termine di cinque anni dalla notifica dell'avviso di addebito.
Con riferimento all'avviso di addebito n. 39420120004126682000 notificato in data 11/01/2013 la prescrizione è stata validamente interrotta in data 19/09/2017 e in data 26/04/2019, sicché, alla data del 24/06/2022, quando
è stata notificata l'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio, la prescrizione non era maturata.
Con riferimento all'avviso di addebito n. 39420130000845583000 notificato in data 29/04/2013, la prescrizione è stata validamente interrotta in data 19/09/2017 e in data 26/04/2019, sicché, alla data del 24/06/2022, quando
è stata notificata l'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio, la prescrizione non era maturata.
Con riferimento all'avviso di addebito n. 39420140002966774000 notificato in data 28/10/2014, non è stata provata l'interruzione della prescrizione, in quanto, per l'unico atto interruttivo che lo richiama, non è stata allegata la prova della notifica.
Pertanto, l'opposizione va rigettata, con riferimento agli avvisi di addebito n. 39420120004126682000 e n. 3942013000845583000, mentre va accolta con riferimento agli avvisi di addebito n. 39420120001292513000 e n.
39420140002966774000, per intervenuta prescrizione della pretesa creditoria.
Tenuto conto della soccombenza reciproca, nell'accezione datane dalla
Cassazione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3438 del 22/02/2016), le spese di lite restano integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da N.RG. 2314/2022 , Parte_1 9
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 09420229001026367000 con riferimento agli avvisi di addebito n. 39420120001292513000 e n.
39420140002966774000 per intervenuta prescrizione dei crediti sottesi agli stessi;
- Rigetta l'opposizione con riferimento agli avvisi di addebito n.
339420120004126682000 e n. 3942013000845583000;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Locri, 22/05/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci