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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 03/07/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 283/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott.ssa Claudia Marra Giudice dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. ), Parte_1 C.F._1
e
, (C.f. , Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. AMOROSO FRANCESCO, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio Congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da note di trattazione del 01/07/2025.
IN FATTO
Con ricorso congiunto del 12/02/2025 le parti domandavano la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni contestualmente precisate. All'esito del deposito delle memorie di trattazione dell'udienza del 02/07/2025, i coniugi confermavano la loro richiesta sicché la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle parti.
IN DIRITTO
Ricorre nella specie una delle ipotesi di cui all'art. 3 n° 2 lett. B) Legge 898/1970 e successive modifiche, come si rileva dalla documentazione in atti.
E' da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia divorzile.
Le condizioni concordate appaiono conformi ad un equo contemperamento dei rispettivi interessi delle parti e della prole sicché ad esse il collegio si conforma.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa attesa la congiunta richiesta.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 20/06/2009 nel Comune di LATINA (LT), alle seguenti condizioni:
1.Assegnazione della casa coniugale;
La casa coniugale sita in Latina, Borgo Santa
Maria, via del Crocifisso n.115, assegnata alla Sig.ra unitamente agli Parte_1 arredi e alle suppellettili in essa contenuti è, ad oggi, in locazione alla Signora Pt_1
stessa.
2. Affidamento dei figli Il figlio ormai maggiorenne, ma non ancora Per_1 economicamente autosufficiente, sarà libero di scegliere in autonomia la propria collocazione abitativa e i modi ed i tempi degli incontri con i genitori;
il figlio minorenne
è affidato a entrambi i coniugi, con sistemazione preferenziale presso la madre, Per_2
nell'abitazione di via del Crocifisso n. 115, in Borgo Santa Maria - Latina, con facoltà del padre di vederlo e prenderlo con sé tutti i giorni, dopo l'orario scolastico, previo accordo con la madre e tenendo sempre in considerazioni le esigenze e le necessità del figlio. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il figlio minore relativamente alla sua istruzione, alla sua educazione e alla sua salute tenendo conto di bisogni, capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni del minore, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé.
3. Modalità di visita: Il padre potrà tenere con sé il figlio minore ogni volta che vorrà, previo accordo con la madre e tenendo sempre in considerazione la volontà, le esigenze e le necessità del minore. Il figlio trascorrerà con il padre almeno due week end al mese, con le modalità che verranno di volta in volta concordate con la madre e sempre tenendo in considerazioni la sua volontà e le sue esigenze e necessità. Il figlio minore, inoltre, trascorrerà con il padre un periodo continuativo durante le vacanze estive ed in occasione delle festività natalizie e di quelle pasquali, secondo modalità da concordarsi tra i coniugi almeno un mese prima delle festività, nel rispetto dalla volontà del minore e del principio dell'alternanza in modo che il figlio stesso possa trascorrere le giornate delle festività principali una volta con uno, un'altra volta con l'altro genitore, compatibilmente con le sue esigenze e la sua volontà. La vita scolastica e familiare relativa al minore dovrà essere condivisa tra il padre e la madre.
4. Mantenimento dei figli Il Sig. , Parte_2
a titolo di concorso nel mantenimento del figlio minore , verserà alla Sig.ra Per_2 [...]
entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 300,00 (trecento/00), da Pt_1 rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di gennaio di ogni anno. Per i periodi superiori a 15 (quindici) giorni consecutivi durante i quali il figlio rimarrà con il padre, l'assegno di mantenimento potrà essere ridotto proporzionalmente.
Il Sig. , a titolo di concorso nel mantenimento del figlio , maggiorenne Parte_2 Per_1 ma non ancora economicamente autosufficiente, verserà alla Sig.ra Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 300,00 (trecento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di gennaio di ogni anno. Tale importo potrà essere proporzionalmente decurtato qualora il figlio decida di Per_1
passare periodi di tempo superiori a 15 (quindici) giorni presso l'abitazione paterna. La somma prevista per il mantenimento del figlio potrà essere versata direttamente Per_1
nelle mani dello stesso, qualora il medesimo si allontani, per ragioni di studio, dall'abitazione materna. I coniugi, inoltre, contribuiranno, in ragione del 50% ciascuno, alle spese straordinarie (tra di esse a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: le spese scolastiche, ludiche, mediche e sportive) sostenute nell'interesse dei figli. 5.
Mantenimento del coniuge Il Sig. e la Sig.ra Parte_2 Parte_1 provvederanno ognuno al proprio mantenimento in maniera autonoma, in quanto entrambi dotati di autonomo reddito ed economicamente autosufficienti. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LATINA (LT), di procedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. atto numero 73, Parte II, Serie A, dell'anno
2009); compensa le spese di causa.
Latina, 02/07/2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Concetta Serino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott.ssa Claudia Marra Giudice dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. ), Parte_1 C.F._1
e
, (C.f. , Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. AMOROSO FRANCESCO, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio Congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da note di trattazione del 01/07/2025.
IN FATTO
Con ricorso congiunto del 12/02/2025 le parti domandavano la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni contestualmente precisate. All'esito del deposito delle memorie di trattazione dell'udienza del 02/07/2025, i coniugi confermavano la loro richiesta sicché la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle parti.
IN DIRITTO
Ricorre nella specie una delle ipotesi di cui all'art. 3 n° 2 lett. B) Legge 898/1970 e successive modifiche, come si rileva dalla documentazione in atti.
E' da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia divorzile.
Le condizioni concordate appaiono conformi ad un equo contemperamento dei rispettivi interessi delle parti e della prole sicché ad esse il collegio si conforma.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa attesa la congiunta richiesta.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 20/06/2009 nel Comune di LATINA (LT), alle seguenti condizioni:
1.Assegnazione della casa coniugale;
La casa coniugale sita in Latina, Borgo Santa
Maria, via del Crocifisso n.115, assegnata alla Sig.ra unitamente agli Parte_1 arredi e alle suppellettili in essa contenuti è, ad oggi, in locazione alla Signora Pt_1
stessa.
2. Affidamento dei figli Il figlio ormai maggiorenne, ma non ancora Per_1 economicamente autosufficiente, sarà libero di scegliere in autonomia la propria collocazione abitativa e i modi ed i tempi degli incontri con i genitori;
il figlio minorenne
è affidato a entrambi i coniugi, con sistemazione preferenziale presso la madre, Per_2
nell'abitazione di via del Crocifisso n. 115, in Borgo Santa Maria - Latina, con facoltà del padre di vederlo e prenderlo con sé tutti i giorni, dopo l'orario scolastico, previo accordo con la madre e tenendo sempre in considerazioni le esigenze e le necessità del figlio. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il figlio minore relativamente alla sua istruzione, alla sua educazione e alla sua salute tenendo conto di bisogni, capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni del minore, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé.
3. Modalità di visita: Il padre potrà tenere con sé il figlio minore ogni volta che vorrà, previo accordo con la madre e tenendo sempre in considerazione la volontà, le esigenze e le necessità del minore. Il figlio trascorrerà con il padre almeno due week end al mese, con le modalità che verranno di volta in volta concordate con la madre e sempre tenendo in considerazioni la sua volontà e le sue esigenze e necessità. Il figlio minore, inoltre, trascorrerà con il padre un periodo continuativo durante le vacanze estive ed in occasione delle festività natalizie e di quelle pasquali, secondo modalità da concordarsi tra i coniugi almeno un mese prima delle festività, nel rispetto dalla volontà del minore e del principio dell'alternanza in modo che il figlio stesso possa trascorrere le giornate delle festività principali una volta con uno, un'altra volta con l'altro genitore, compatibilmente con le sue esigenze e la sua volontà. La vita scolastica e familiare relativa al minore dovrà essere condivisa tra il padre e la madre.
4. Mantenimento dei figli Il Sig. , Parte_2
a titolo di concorso nel mantenimento del figlio minore , verserà alla Sig.ra Per_2 [...]
entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 300,00 (trecento/00), da Pt_1 rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di gennaio di ogni anno. Per i periodi superiori a 15 (quindici) giorni consecutivi durante i quali il figlio rimarrà con il padre, l'assegno di mantenimento potrà essere ridotto proporzionalmente.
Il Sig. , a titolo di concorso nel mantenimento del figlio , maggiorenne Parte_2 Per_1 ma non ancora economicamente autosufficiente, verserà alla Sig.ra Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 300,00 (trecento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di gennaio di ogni anno. Tale importo potrà essere proporzionalmente decurtato qualora il figlio decida di Per_1
passare periodi di tempo superiori a 15 (quindici) giorni presso l'abitazione paterna. La somma prevista per il mantenimento del figlio potrà essere versata direttamente Per_1
nelle mani dello stesso, qualora il medesimo si allontani, per ragioni di studio, dall'abitazione materna. I coniugi, inoltre, contribuiranno, in ragione del 50% ciascuno, alle spese straordinarie (tra di esse a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: le spese scolastiche, ludiche, mediche e sportive) sostenute nell'interesse dei figli. 5.
Mantenimento del coniuge Il Sig. e la Sig.ra Parte_2 Parte_1 provvederanno ognuno al proprio mantenimento in maniera autonoma, in quanto entrambi dotati di autonomo reddito ed economicamente autosufficienti. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LATINA (LT), di procedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. atto numero 73, Parte II, Serie A, dell'anno
2009); compensa le spese di causa.
Latina, 02/07/2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Concetta Serino