Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 07/02/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 118/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE DI GENOVA
SEZIONE III
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Rossella Atzeni - Presidente
Dott. Marcello Castiglione - Consigliere
Dott. Franco Davini - Consigliere relatore ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: vendita di cose immobili
Fra:
rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Rezzano, ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Chiavari,
C.so Gianelli 12/7, in forza di procura allegata all'atto di appello;
- Appellante -
- contro –
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Bongiorno CP_1
Gallegra ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Chiavari, Via Rivarola 55, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione in appello
- Appellata –
Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova adita – in riforma della sentenza n. 3247 emessa dal Tribunale di Genova, I sez. civile, RG.
1
23/12/2023 e notificata in data 28/12/2023- così provvedere:
- in via principale e nel merito, per i motivi dedotti in narrativa, accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della
sentenza n. 3247 emessa dal Tribunale di Genova, così disporre:
- dichiarare ed accertare che a seguito del recesso, la Sig.ra CP_1
è tenuta a rimborsare alla Sig.ra la somma
[...] Parte_1
percepita a titolo di acconto sul prezzo della compravendita pari
ad € 50.000/00 (cinquantamila);
- per l'effetto condannare la Sig.ra a rimborsare CP_1
alla Sig.ra l'importo di € 50.000/00 (cinquantamila), Parte_1
oltre interessi moratori in corso di causa, cioè dalla domanda in
primo grado del 23/11/2018, ex 1282 c.c.;
- dichiarare ed accertare che nulla altro è dovuto dalla Sig.ra Pt_1
alla Sig.ra a titolo di danni per i fatti per
[...] CP_1
cui è causa;
- in ogni caso con vittoria di spese sostenute per la Consulenza
Tecnica d'Ufficio, nonché spese e compensi professionali per la
difesa, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, di
entrambi i gradi di giudizio, aumentati del 30% ai sensi dell'art.
4 c. 1 bis D.M. 55/14, come modificato dal D.M. 37/2018, atteso che
l'odierna appellante ha predisposto gli atti depositati, anche in
primo grado, in modo da consentire la ricerca testuale dei documenti
ad essi allegati”.
Per l'appellata:
“Voglia la Ecc.ma Corte di Appello adita:
- nel merito: respingere l'appello proposto in quanto inammissibile ed infondato posto che la domanda restitutoria avanzata da Pt_1
ai sensi dell'art. 1458 c.c. è domanda nuova mai proposta nel
[...]
2 primo grado del giudizio. Confermare la sentenza impugnata con ogni
conseguente provvedimento;
- condannare l'appellante alle spese ed onorari del giudizio”.
IN FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione del 11/7/2018, conveniva in CP_1
giudizio, nanti il Tribunale di Genova, chiedendo di: Parte_1
a) in via principale accertare e dichiarare l'inadempimento della convenuta al contratto preliminare stipulato il 30/11/2017,
emettendo sentenza ex art 2932 c.c., produttiva dei medesimi effetti del contratto non concluso, con conseguente condanna della convenuta al pagamento del saldo prezzo, pari ad euro 180.000;
b) in via subordinata, accertare e dichiarare l'altrui inadempimento, condannando controparte a comparire nanti il notaio incaricato per la stipula del contratto definitivo;
c) condannare in entrambi casi la convenuta al risarcimento dei danni conseguenti agli inadempimenti provati in corso di causa o da liquidarsi in via equitativa.
L'attrice a sostegno della propria domanda esponeva:
- di aver stipulato, in data 30/11/2017 contratto preliminare di vendita con per il prezzo di euro 289.000, di cui Parte_1
50.000,00 € corrisposti in tale occasione (in aggiunta ai precedenti
9.000 ,00 € già pagati) a titolo di caparra confirmatoria, nonché
ulteriori euro 50.000,00 da versare entro l'11.12.2017 a titolo di acconto sul prezzo ed il saldo di euro 180.000 da corrispondere alla stipula del definitivo;
- che tale prezzo era espressamente stabilito in considerazione dei lavori di manutenzione di cui, stante lo stato di vetustà,
necessitava l'immobile;
3 - che proprio al fine di eseguire i necessari interventi, di cui la promissaria acquirente era consapevole avendo più volte visionato l'immobile, veniva anticipatamente immessa nel possesso dei beni;
- che tuttavia, nel marzo 2018, riceveva da costei denuncia di vizi
(in particolare cospicue infiltrazioni d'acqua), cui seguiva da parte della promissaria acquirente lettera di recesso ex art. 1385
c.c.;
- che, pertanto, la promittente venditrice era costretta ad agire ex art. 2932 c.c.
2. Si costituiva nel giudizio di primo grado , chiedendo Parte_1
di:
- respingere le domande di parte attrice in quanto infondate;
- in via riconvenzionale, accertare e dichiarare la legittimità del proprio recesso, già esercitato stragiudizialmente, per inadempimento dell'attrice, con conseguentemente diritto della convenuta a ricevere il doppio della caparra confirmatoria versata in sede di preliminare (pari ad euro 118.000) ed a ottenere la restituzione dell'ulteriore acconto corrisposto in seguito di euro
50.000.
La convenuta eccepiva la presenza di gravi vizi strutturali dell'immobile, non conosciuti né conoscibili con l'ordinaria diligenza alla stipula del preliminare, poiché manifestatisi solo a seguito delle forti precipitazioni dell'autunno 2019.
Il Tribunale adito disponeva consulenza tecnica di ufficio. al fine di comprendere lo stato attuale dell'immobile .
In sede di precisazione delle conclusioni, l'attrice modificava la domanda di adempimento ex art. 2932 c.c. in domanda di recesso ex artt. 1385 e 1453 c.c. contro cui la convenuta eccepiva l'inammissibilità della nuova domanda per mutatio libelli.
4 3. Con sentenza n. 3247 del 23/12/2023, il Tribunale di Genova:
- in accoglimento della domanda formulata dall'attrice, accertava e dichiarava l'inadempimento di alle obbligazioni assunte Parte_1
nel contratto preliminare stipulato in data 30/11/2017;
- per l'effetto, dichiarava la legittimità del recesso esercitato ex art. 1385, comma 2, c.c. da in data 9/11/2021; CP_1
- dichiarava, altresì, il diritto della promittente venditrice a trattenere la somma di euro 59.000, ricevuta a titolo di caparra confirmatoria;
- condannava la promissaria acquirente al rimborso delle spese di lite (liquidate in euro 14.103) ed all'integrale pagamento di quelle di C.T.U.
Quanto ai vizi lamentati dalla convenuta, il Tribunale rilevava che dall'esito della consulenza tecnica di ufficio non risultavano di una gravità tale da giustificare un'istanza di recesso per inadempimento, considerato peraltro che gli stessi erano riconoscibili anche da persone inesperte.
Circa l'eccezione di mutatio libelli sollevata dalla promissaria acquirente, il Tribunale osservava che in conformità al dettato dell'art. 1453 c.c. e per costante giurisprudenza, era possibile sostituire la domanda formulata ai sensi dell'art. 2932 c.c. con la domanda di recesso ex art. 1385, comma 2, c.c., purché questa sia fondata sui medesimi presupposti fattuali e giuridici che erano alla base dell'originaria richiesta di adempimento in forma specifica.
A tal proposito ricordava alcune pronunce della Suprema Corte che,
in deroga al divieto ex art. 345 c.p.c., ammettevano tale mutatio
libelli, in quanto lo ius variandi previsto dall'art. 1453 c.c.
poteva essere esercitato in ogni stato e grado del giudizio (cfr.
5 Cass., ord. n. 8048 del 23.4.2020; conf. Cass., sent. n. 13003 del
27.5.2010; vedi anche Cass. Civ., Ord. n. 28912 del 05.10.2022).
Riportava inoltre parte della motivazione di Cassazione, ordinanza n. 24841 del 24.11.2011, secondo cui “tale modificazione delle
istanze originarie costituisce legittimo esercizio di un perdurante
diritto di recesso rispetto alla domanda di adempimento, ed
un'istanza di ampiezza più ridotta rispetto all'azione di
risoluzione”.
In conclusione, il Tribunale riteneva che le doglianze di parte convenuta non meritassero accoglimento;
giudicava invece ammissibile ed accoglibile la domanda di recesso ex art. 1385 c.c. dal contratto preliminare avanzata dall'attrice, con conseguente diritto a trattenere la caparra confirmatoria ricevuta.
4. In data 26/1/2024, proponeva appello avverso tale Parte_1
sentenza, formulando tre motivi di gravame ed istanza di sospensione della provvisoria efficacia esecutiva della sentenza impugnata ex artt. 283 e 351, c. 2 c.p.c. – accolta con ordinanza collegiale del
3/5/2024.
Primo motivo di appello
L'appellante denunciava anzitutto l'omessa pronuncia ex art. 112
c.c. del Tribunale sulla domanda di rimborso dell'acconto versato successivamente alla stipula del contratto preliminare espressamente richiesto nella comparsa di costituzione in primo grado.
Evidenziava in proposito: che l'art. 2 del preliminare prevedeva espressamente la corresponsione, in aggiunta alla somma di complessivi euro 59.000,00 a titolo di caparra confirmatoria), il pagamento di ulteriori euro 50.000,00 «come ulteriore acconto sul
prezzo» entro l'11/12/2017; di aver provveduto a detto pagamento,
6 come risultava dalla copia dell'assegno prodotta in atti (cfr. doc.
4, fascicolo I grado); che detta circostanza non era mai stata contestata;
di aver proposto domanda di rimborso in tal senso sin dall'atto di costituzione in primo grado .
Chiedeva pertanto la restituzione dell' acconto.
Secondo motivo di appello
L'appellante lamentava la contraddittorietà, ingiustizia e non conformità della sentenza ai principi di cui agli artt. 91-92 c.c.
laddove (punti 4 e 5) aveva ritenuto possibile la modifica della domanda attorea di adempimento ex art. 2932 c.c. in recesso ex art. 1385 c.c., all'esisto della consulenza tecnica di ufficio e precisamente in sede di precisazione delle conclusioni, con conseguente condanna della convenuta al rimborso integrale delle spese di lite.
Sottolineava due aspetti.
Il primo, che la giurisprudenza di legittimità, anche dopo l'intervento delle Sezioni Unite con la sentenza n. 555 del 2009,
, non si era sempre espressa per l'alternatività tra recesso con ritenzione della caparra e risoluzione giudiziale con richiesta di risarcimento danni.
Il secondo che in ogni caso, pur ammettendo la fungibilità dei due rimendi tra gradi di giudizio diversi, la stessa non poteva operare nell'ambito del medesimo processo, pena il rischio che la parte si avvalesse di tale facoltà per modificare la propria strategia processuale all'esito delle risultanze istruttorie. Circostanza
questa che secondo l'appellante si sarebbe verificata nel caso concreto, ove l'odierna appellata dopo aver agito ex art. 2932 c.c.,
aveva poi modificato le proprie conclusioni chiedendo il recesso dal preliminare ex art. 1385 c.c. quando dalla CTU era emerso che
7 l'immobile oggetto di causa risultava privo dei certificati di agibilità.
Terzo motivo di appello
Infine, l'appellante eccepiva l'omessa pronuncia del Tribunale sulla subordinata domanda attorea concernente il risarcimento dei danni.
Rileva che ritenzione della caparra confirmatoria e risarcimento del danno siano rimedi non cumulabili;
di conseguenza, una volta optato per il recesso ex art. 1385 c.c. con trattenimento della caparra,
resta precluso richiedere il risarcimento del danno ex 1453 c.c.
In conclusione, secondo l'odierna appellante, alla luce dei motivi esposti, la Corte di Appello dovrebbe riformare la decisione impugnata condannando l'appellata al rimborso a favore dell'appellante della somma di euro 50.000, ricevuta quale ulteriore acconto sul prezzo, oltre interessi moratori, nonché alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
5.Si costituiva in giudizio contestando la fondatezza CP_1
dell'appello avversario e deducendo quanto segue.
Quanto al primo motivo di appello , l'appellata eccepiva che nella formulazione della domanda riconvenzionale avanzata in primo grado,
il rimborso dell'ulteriore acconto di euro 50.000,00 era stato dalla promissaria acquirente richiesto come conseguenza ed effetto della presunta legittimità del recesso da questa esercitato in via stragiudiziale prima del giudizio.
Di conseguenza, il Giudicante, dopo aver per contro accertato la legittimità del recesso richiesto in corso di causa altresì dalla promittente venditrice, non poteva che respingere la domanda di rimborso, in quanto la stessa avrebbe presupposto la legittimità del recesso della convenuta.
8 Sosteneva l'odierna appellata che, a fronte del mutamento della domanda attorea da adempimento ex art. 2932 c.c. in recesso ex art. 1385 c.c., per ottenere il rimborso dell'acconto versato, la convenuta avrebbe dovuto richiederne la restituzione ai sensi dell'art. 1458 c.c., così come aveva poi fatto nell'atto di appello.
Non avendolo però fatto in primo grado all'appellante era ormai precluso farlo in appello trattandosi di domanda nuova, dunque,
inammissibile ex art. 345 c.c..
L'appellata aggiungeva che, in ogni caso, controparte non aveva diritto a ottenere gli interessi, in quanto per giurisprudenza pacifica il diritto agli interessi ed il maggior danno competono solo alla parte non inadempiente e non alla parte che con la propria inadempienza abbia causato la risoluzione del contratto.
Riguardo il secondo motivo di appello, l'appellata eccepiva che in base all'art. 14353 c.c. e per giurisprudenza consolidata, la parte,
dopo aver proposto domanda di esecuzione specifica ex art. 2932 c.c., poteva legittimamente nel corso del giudizio, in sede di precisazione delle conclusioni e anche in grado di appello, mutare l'originaria pretesa chiedendo il recesso ex art. 1385 c.c., senza incorrere nelle preclusioni derivanti dalla proposizione dei nova (cfr., ad es.,
Cass. 882/2018, Cass. 24841/2011, Cass. 8056/2016, Cass. 14088/2014,
Cass. 849/2002, Cass., Cass. 4521/1998).
Risultava pertanto corretta la sentenza impugnata, anche in punto ripartizione spese di lite.
Sul terzo motivo di appello, premesso che lo stesso era inammissibile per carenza di interesse ad agire, l'appellata esponeva che non poteva più chiedere i danni per l'inadempimento contrattuale mentre avrebbe potuto in altro giudizio richiedere i danni per il possesso
9 dell'immobile protrattosi fino al 2019 e per i danni arrecati all'immobile.
All'udienza del 23/1/2025, decorsi i termini ex art. 352 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica,
il Consigliere istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
6. Il primo motivo di appello è fondato.
Dall'esame della comparsa di costituzione in primo grado prodotta in atti, risulta che l'odierna appellante fin dall'inizio del giudizio ha espressamente richiesto, oltre alla condanna della promittente venditrice a corrisponderle il doppio della caparra confirmatoria ricevuta poi respinta , la condanna a rimborsarle altresì l'ulteriore acconto percepito di Euro 50.000,00.
Il Tribunale però nulla ha detto su quest'ultimo punto;
pertanto vi è stata sicuramente una omissione di pronuncia.
Parte appellata sostiene che l'appellante avrebbe collegato la sua domanda di restituzione alla sola ipotesi di accertamento della legittimità del suo recesso, mentre non l'avrebbe chiesta per l'ipotesi opposta in cui fosse stato dichiarato legittimo recesso della . CP_1
Tale tesi non può essere accolta.
Ad avviso della Corte, in caso in cui vi sia un legittimo recesso dal contratto , a seguito della conseguente venir meno del contratto gli acconti ricevuti debbono essere restituiti e la espressa domanda di restituzione dell'acconto formulata deve essere accolta restando indifferente se il recesso è stato ritenuto legittimo per una parte o per l'altra.
10 Infatti il presupposto della restituzione non è l'accoglimento del recesso esercitato dalla parte, ma il venire meno del contratto a seguito di un recesso di una precisa parte ritenuto legittimo.
Dirimente sul punto è l'intervento della Suprema Corte che, in un caso analogo a quello in esame ha ritenuto corretta la sentenza di appello che, diversamente da quella di primo grado, ha pronunciato
«la disposizione relativa agli obblighi restitutori relativi
all'acconto versato, restituzione che era stata comunque e fin
dall'inizio del giudizio dalla promittente acquirente, sebbene
abbinata nell'ipotesi da essa auspicata ad un assetto di interessi
più favorevole, ma a valere su ogni altra ipotesi meno favorevole
che comportasse comunque lo scioglimento del rapporto contrattuale,
atteso che, in ogni caso, la domanda restitutoria era stata formulata
e il rapporto tra le parti si era sciolto, facendo venir meno la
possibilità del trasferimento del bene e con esso la ragione fondante
il trattenimento dell'acconto versato in capo alla parte venditrice»
(così Cass., ord. n. 23820 del 1/8/2022). Conclude la Cassazione affermando «la necessità, di provvedere sugli obblighi restitutori,
in presenza di domanda connessa allo scioglimento del rapporto
contrattuale, in quanto esso costituisce accertamento consequenziale
e accessorio in tutte le ipotesi di venir meno del rapporto, in
particolare, in riferimento all'ipotesi qui in esame di contratto
preliminare, derivino esse da risoluzione o da recesso».
La domanda di interessi su tale somma risulta formulata per la prima volta in appello.
Non trattandosi di un risarcimento del danno, ipotesi per cui la richiesta degli interessi è implicita nella domanda di risarcimento,
gli interessi posso essere attribuiti solo su espressa domanda della
11 parte che ne indichi la fonte e la misura (cfr. Cass., ord.
36659/2021; Cass. 18292/2016; 6538/2010).
La domanda di corresponsione degli interessi formulata per la prima volta in appello costituendo domanda nuova è pertanto inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c. .
In termini:
Cassazione civile sez. VI, 27/01/2015, n.1529
“È inammissibile la domanda con cui la parte chieda per la prima volta in appello l'attribuzione di interessi non reclamati in primo grado, perché introduttiva di un "novum" non consentito in sede di impugnazione, salvo che si tratti di interessi che non avrebbero potuto essere richiesti precedentemente.”
Cassazione civile , sez. I , 18/09/2013 , n. 21340
“L'attribuzione degli interessi sugli interessi scaduti, secondo la previsione di cui all'art. 1283 c.c., postula una specifica domanda del creditore, autonoma e distinta rispetto a quella rivolta al riconoscimento degli interessi principali, con la conseguenza che, proposta in primo grado solo tale ultima domanda, la richiesta degli interessi anatocistici non può essere avanzata per la prima volta in appello, stante il divieto di cui all'art. 345 c.p.c.”
Il secondo motivo di appello è infondato.
Il Collegio osserva che tra i rimedi offerti dall'ordinamento per reagire all'altrui inadempimento si collocano l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., il recesso ex art. 1385 c.c. e la risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c. .
Mentre il primo è funzionale a per così dire salvare il contratto,
gli altri due sono volti a realizzare lo scioglimento del rapporto negoziale.
12 Il secondo coma dell'art. 1453 c.c., ponendo una espressa deroga alla disicplina delle preclusioni processuali prevede:
“La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione.”.
La giurisprudenza è pacifica sulla base della citata norma che nel corso del giudizio la parte che abbia inizialmente agito per l'esecuzione del contratto possa chiedere il recesso(cfr., ex
multis, Cass., 28298/2021; Cass., ord. 882/2018; Cass. 7554/2017;
Cass. 24337/2015; Cass. 21926/2015; Cass. 17127/2011; Cass.
4278/2011) e tale modificazione della domanda può intervenire non solo durante tutto il corso del procedimento di primo grado, ma anche in grado di appello, sempre che non vengano allegati fatti diversi rispetto a quelli posti alla base dell'originaria domanda,
costituendo il recesso rispetto alla risoluzione un'istanza più
limitata e rispetto all'adempimento l'esempio di una perdurante facoltà (cfr. Cassazione civile , sez. II , 05/10/2022 , n. 28912;
Cass. 1952/2003; Cass. 849/2002; Cass. 11760/2000)
Il richiamo alla sentenza delle Sezioni Unite 14 gennaio 2009 n. 553
è del tutto inconferente in quanto quella sentenza era relativa alla possibilità, esclusa dalla sentenza, di modificare la domanda di risoluzione con la domanda di recesso.
Il terzo motivo di appello è infondato.
Avendo proposto domanda di recesso la parte appellata ha ottenuta la restituzione della caparra e quindi non poteva più essere in causa la domanda di risarcimento dei danni, formulabile nell'ipotesi di risoluzione.
Altri profili di danno non richiesti in questo procedimento e non conseguenza diretta dell'inadempimento contrattuale, fuoriescono
13 dall'ambito della causa e parte appellante non può richiedere l'accertamento di una non debenza di danni non dedotti in primo grado.
Tenendo conto dell'esito dell'appello, che viene parzialmente accolto si compensano per un terzo le spese legali dei due gradi di giudizio ponendo i residui due terzi a carico di Parte_1
Le spese di primo grado sono liquidate nell'intero nella stessa misura della sentenza appellata, ossia in Euro 14.103,00, i cui due terzi ammontano ammonta ad Euro 9.402,00.
Le spese di secondo grado sono liquidate in Euro 12.600,00 per compensi oltre spese generali, cpa ed I.V.A. ( Euro 3.000,00 per la fase di studio, Euro 2.000,00 per la fase introduttiva, Euro
2.600,00 per la fase di trattazione e istruttoria, Euro 5.000,00
per la fase della decisione ) i cui due terzi sono 8.400,00 Euro.
Si mantiene invece interamente a carico della le spese di Pt_1
consulenza tecnica di ufficio di primo grado.
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53..
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
contro la sentenza del Tribunale di Genova n. 3247 del 23/12/2023
accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto ordina a CP_1
di restituire a l'acconto di Euro 50.000,00.
[...] Parte_2
Compensa per un terzo le spese legali dei due gradi di giudizio e
condanna a rifondere a i due terzi delle Parte_2 CP_1
spese dei due gradi di giudizio liquidati :
per il primo grado in Euro 9.402,00 oltre spese generali, cpa ed
I.V.A.;
14 per il secondo grado in Euro 8.400,00 oltre spese generali, cpa ed
I.V.A..
Conferma per il resto la sentenza di primo grado inclusa
l'attribuzione delle spese di consulenza tecnica di ufficio
interamente a carico di . Parte_1
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano
omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53..
Genova, lì 30 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott.ssa Rossella Atzeni
15