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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 26/03/2025, n. 781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 781 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata In persona del G.O.P dott.ssa Cristina Gallo ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1556/2021 avente ad oggetto: contributo ex l. 219/81
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Fornaro presso il quale è Parte_1
elettivamente domiciliato in S. Anastasia (NA), Via Porzio 26, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione, attore
E
in persona del Sindaco p.t., geom. rappresentato Controparte_1 Controparte_2
e difeso dall'avv. Erik Furno presso il quale è elettivamente domiciliato in Gragnano, via Via Roma n
152, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione, convenuto.
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 13 novembre 2024 , cui per brevità si rinvia.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
In via pregiudiziale si premette che al presente giudizio va applicato l'art. 132 c.p.c., novellato dalla
L. 69/09; pertanto, come espressamente previsto per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma, la presente sentenza non contiene lo svolgimento del processo, ma solo la motivazione.
Con il presente giudizio l'attore si qualificava come mandatario all'incasso ed esecutore dei lavori posti a saldo finale per complessivi € 11.209,65 concernenti la ricostruzione di un immobile autorizzata dal di Napoli ai sensi della L. 219/81 in proprietà del signor Controparte_1 CP_3
[...] , beneficiario di un contributo di ricostruzione pari a complessivi €. 34.173,80. Chiedeva la
[...]
disapplicazione della determinazione n 38 del 25/05/2018 adottata dal disponente Controparte_1
l'annullamento in autotutela del contributo residuo a lui spettante nella predetta qualità, concernente lo stato finale dei lavori approvatocon determina N 5 dell'area tecnica della Municipalità di CP_1
del 22.02.17 e conseguenzialmente, accertarsi il diritto nei riguardi del all'ottenimento di CP_1
tale contributo dovuto per legge, per la somma pari ad € 11.209,65, oltre interessi legali pari ad €
2.683,87 e con vittoria delle spese di lite.
A fondamento della domanda, deduceva che il titolare del contributo ex l. 219/81 Sig. , CP_3
giusta provv.to prot. n 1638 del 02.05.1989, otteneva la liquidazione parziale dell'importo complessivamente riconosciutogliin tre tranches liquidate in € 5.126,01, € 10.884,55 ed € 5.245,14
giusta delibere della municipalità di n 151/90, n 151/09, e n 48/91. CP_1
Rappresentava che, al fine di ottenere l'approvazione e la determinazione del residuo, in data
07.04.2004, con notaacquisita dal depositava istanza corredata dalla documentazione CP_1
inerente allo stato finale dei lavori successivamente approvato con determina N 5 dell'area tecnica della Municipalità di del 22.02.17 in virtù della quale gli veniva liquidato, in qualità di CP_1
mandatario alla riscossione del residuo, nonché nellaqualità di amm.re p.t della ditta esecutrice dei lavori di ristrutturazione, la somma finale pari ad € 12.958,09.
Tuttavia, l'attore si doleva della successiva determinazione n. 38 del 25.5.2018 a mezzo della quale il Responsabile dell'Area Tecnica del di Napoli disponeva l'annullamento Controparte_1
d'ufficio, con conseguenziale recupero dell'indebito della determina n. 5 del 22.2.2017, motivando e fondando l'esercizio del potere ex art 21-nonies, comma 1 e 2-bis, della Legge 241/90, sull'erronea corresponsione all'attore di una somma superiore all'importo dovuto ( € 12.958,09 a fronte di €
11.209,65) e per l'omessa allegazione di alcuni documenti essenziali per l'erogazione del contributo residuo a saldo.
L'attore sosteneva l'illegittimità del provvedimento comunale per violazione di legge, in contrasto all'art. 9, della L.R. Campania n. 20/2003, ed in contrasto con la normativa sull'autotutela ex art 21
2 nonies l. 241/90, oltre ad evidenziare che le somme liquidate erano inferiori a quanto dovutogli per legge, richiamando l'art. 9, comma III, della L.R. Campania n. 20/2003, che impone il riconoscimento degli interessi legali sulle somme dovute per lo stato finale dei lavori, qualora liquidato oltre i 90
giorni dalla presentazione.
Premetteva di aver esposto tali doglianze avverso l'operato della , sia con memoria ex CP_4
art. 10 bis L. 241/90, assunta al prot. com. n. 2041 del 21.3.2018 in seno allo svolgimento del procedimento di annullamento da parte del giusta nota prot. n. 1537 del 2.3.2018, notificata CP_1
all'attore in data 12.3.2018, sia a mezzo di ricorso straordinario al Capo dello Stato dichiarato,
inammissibile per difetto di giurisdizione in favore del G.O.
Si costituiva il il quale insisteva per la legittimità dell'atto amministrativo, Controparte_1
chiedendo il rigetto della domanda.
In particolare, eccepiva che a seguito di un procedimento penale nei confronti del precedente responsabile dell'ufficio tecnico, il aveva riesaminato tutte le pratiche evase da Controparte_1
quest'ultimo, tra cui quella del , rilevando che al ricorrente era stata erogata una somma CP_3
maggiorata di circa il 15% rispetto a quella richiesta, in maniera del tutto arbitraria e senza un'apparente valida motivazione. Precisava, quindi, che la quantificazione della somma dovuta a saldo, non discendeva da un semplice errore di calcolo, ma dal mero arbitrio dell'allora responsabile dell'area tecnica, le cui pratiche erano state sequestrate da parte della Procura della Repubblica,
nell'ottica di recuperare i soldi pubblici indebitamente percepiti.
Instauratosi il contradittorio, concessi i termini di cui all'art 183 VI comma c.p.c, ordinato il deposito dei documenti nei riguardi del convenuto ex art 210 c.p.c, ed espletata la c.t.u, all'udienza trattata in
3 via cartolare del 13.11.25 le parti precisavano le rispettive conclusioni, ed all'esito, la causa passava in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
Preliminarmente, va dichiarata sussistente la legittimazione processuale delle parti e l'interesse ad agire dell'attore, comprovato da tutta la documentazione acquisita in giudizio, evidenziando che alcuna contestazione veniva sollevata dalle parti sul punto.
Tempestiva e rituale è la riassunzione premesso che rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le ipotesi in cui il contributo o la sovvenzione sono riconosciuti direttamente dalla legge, ed alla P.A.
è demandato esclusivamente il solo controllo dell'effettiva esistenza dei presupposti indicati dalla legge stessa (Cassazione civile, SS.UU., sentenza 25/11/2008 n° 28041).
Inoltre, l'atto amministrativo oggetto di analisi, solo ai fini della sua disapplicazione, verte in materia di diritti soggettivi previsti ex lege.
Nel merito, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Dalla determinazione n. 38 del 25.5.2018 a mezzo del quale il Responsabile dell'Area Tecnica del disponeva l'annullamento d'ufficio in autotutela della determina n. 5 del E_
22.2.2017 con i quali si liquidava all'attore il contributo a saldo, in punto di motivazione si legge:
“che in riferimento allo stato finale dei lavori di cui al prot n 2654 del 07.04.2004…>.. non
risulta…ai fini della liquidazione del saldo finale:- la relazione giurata del d-l sull'andamento degli
stessi; eventuali parcelle professionali….> fatture relative all'importo del contributo;
inoltre si legge che “ in riferimento alla somma (lire 25.090.362- Euro 12.958,09) liquidata in favore del predetto
quale rata a saldo dello stato finale dei lavori di riparazione dell'immobile di cui Parte_1
trattasi, l'importo effettivamente dovuto risulta di lire 21.704.913 (Euro 11.209,65).
L'atto in parola, precisava che avveniva una maggiore liquidazione del saldo rispetto a quello dovuto,
dunque un'eccedenza pari ad euro 1.748,44 e che vi fosse una mancanza di documenti. L'art 9 della
Legge Regionale 3 dicembre 2003, n. 20 prevede un'integrazione documentale nella parte in cui statuisce che “Per la liquidazione del saldo finale di cui al decreto legislativo n. 76/90, articolo 21,
comma 2, lettera c), sono richiesti al beneficiario del contributo, in qualità di soggetto appaltante i
4 lavori, i documenti a dimostrazione della spesa”, ossia, in breve, quelli specificati alla lettera a-b-c-
d ed e del presente comma… “Se la documentazione presentata risulta incompleta, il responsabile
del procedimento può richiedere, nei trenta giorni successivi, una sola volta, la relativa integrazione
che deve essere inoltrata entro e non oltre venti giorni dalla notifica della richiesta. Il mancato o
parziale adempimento alla richiesta comporta la decadenza dei benefici relativi alla parte di
contributo non ancora liquidata. Il dirigente o il funzionario competente, nei successivi trenta giorni,
adotta il conseguente formale provvedimento (comma 4).
Rileva il principio di effettiva partecipazione, correttezza ed alla tutela dell'affidamento, soprattutto in sede di esercizio del potere di autotutela nei rapporti tra cittadino e p.a, siccome teso a salvaguardare le situazioni soggettive vantaggiose per il privato conseguenti ad atti e comportamenti della PA risalenti nel tempo e tali da ingenerare, appunto, un ragionevole affidamento nel destinatario.
Nel caso di specie l'amministrazione, in seno al procedimento amministrativo conclusosi con il diniego del contributo a saldo in danno dell'attore, quantomeno avrebbe dovuto nell'esercizio del potere di autotutela, individuare, richiedere ed indicare quali documenti necessitavano di integrazione, invitando l'interessato a depositarli, non potendo limitarsi sic et simpliciter a disporre l'annullamento dell'atto liquidativo n 5 del 2017, già adottato a distanza di ben oltre 13 anni dalla data di presentazione della documentazione costituente presupposto per il contributo a saldo, giusta nota prot. n 2654 del 7.04.2004.
Seppur è vero che non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, tale assunto non è applicabile al caso di specie, atteso che le carenze documentali poste a sostegno dell'annullamento in autotutela potevano essere ben colmate dall'attore previa richiesta, ma l'amministrazione comunale, nella specie, si è limitata a contestare erroneamente l'incompletezza della documentazione posta a fondamento del contributo a residuo “senza indurre l'attore, in ogni
5 caso, allo svolgimento di una doverosa attività di integrazione della medesima”. (Tar Campania-
Salerno Sent n 609 del 16.03 2016.)
Difatti é jus receptum in giurisprudenza il principio secondo il quale “la carenza documentale,
nell'ottica della leale, reciproca, cooperazione procedimentale di cui alla l. n. 241 del 1990, può dar
luogo a una declaratoria di improcedibilità dell'istanza del privato solo laddove la P.A. abbia
preliminarmente formulato al soggetto interessato una specifica richiesta di integrazione della
documentazione necessaria in base alla legge, o agli atti regolamentari o generali della medesima
Amministrazione”. (Cfr. TAR Campania-Napoli 20/01/2021, n. 442 TAR Sicilia, Palermo, sez. II,
sent. 5 dicembre 2016, n. 2813; TAR Lazio, Roma, sez. II, sent. 12 maggio 2015, n. 6898; TAR
Emilia Romagna, Bologna, sez. II, sent. 3 febbraio 2016, n. 150; TAR Lombardia, Milano, sez. IV,
sent. 8 novembre 2013, n. 2495; Consiglio di Stato, sez. III, sent. 30 gennaio 2013, n. 603).
Rileva, inoltre, la parziale omissione dell'invito ex art 210 c.p.c a depositare tutta la documentazione concernente il procedimento amministrativo del 02.03.2018.
Il comune convenuto, difatti, ha effettuato un deposito di rappresentazioni fotografiche concernente il registro cartaceo delle istanze protocollate per l'anno 1991 scarno ed intellegibile, sostanzialmente
6 non ottemperando all'invito del deposito documentale, dal quale il giudicante può desumerne argomenti di prova a norma dell'articolo 116, secondo comma del c.p.c.
Infine, l'atto contestato è fondato anche sull'erroneo presupposto motivazionale dell'eccedenza delle somme liquidate rispetto al residuo effettivamente dovuto.
Dall'esame degli atti e dell'elaborato peritale, ai cui rilievi interamente ci si riporta, è emerso che il contributo riconosciuto dal a seguito della presentazione dello Stato Finale dei Lavori CP_1
avvenuta in data 07.04.2004 con nota prot. 2654 è risultato essere pari ad €. 32.425,36.
Nel periodo intercorrente tra la data di emissione del provvedimento di autorizzazione ex L. 219/81
del 02.05.1989 e la data di presentazione del secondo stato di avanzamento, il Comune ha erogato al beneficiario la somma complessiva di €. 21.215,70. Controparte_3
Di conseguenza, tenuto conto di quanto innanzi, il contributo residuo da erogare è risultato essere pari ad € 11.209,66 alla data del 07.04.2004, ovvero al momento di presentazione della perizia inerente allo Stato Finale dei Lavori.
Il consulente ha specificato che su tale importo devono essere quantificati gli interessi legali decorrenti dal 91° giorno successivo alla data di presentazione della domanda al protocollo e sino al
22.02.2017. Tali interessi ammontano a complessivi €. 2.684,54.
Pertanto, il avrebbe dovuto corrispondere al un importo complessivo di € CP_1 Pt_1
13.894,19, ovvero superiore all'importo di €. 12.958,09 effettivamente erogato.
Ne discende che quale soggetto beneficiario del residuo contributo, ha diritto al Parte_1
riconoscimento di una ulteriore somma rispetto a quella già erogata pari a complessivi € 936,10.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
La presente sentenza è immediatamente esecutiva ex lege.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. RG 1556/21, così provvede:
1) Accoglie la domanda attorea e per l'effetto
7 2) Condanna il in persona del sindaco p.t. al pagamento, in favore di E_
, dell'importo di € 936,10 per le causali di cui in motivazione Parte_1
3) Condanna il in persona del sindaco p.t., al pagamento delle spese di E_
giudizio in favore di che liquida in complessivi € 926,00, di cui € 662,00 per Parte_1
compensi professionali ed € 264,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del
15%, se dovute, come per legge;
4) Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese della compiuta CTU, già liquidate con separato provvedimento.
Così deciso in Torre Annunziata 25 marzo 2025.
Il G.O.P.
Dott.ssa Cristina Gallo
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