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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 17/12/2025, n. 909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 909 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Contenzioso Ordinario CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Giuliana Segna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 565/2023 R.G. promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio degli avv. FUGGETTI Parte_1 C.F._1
IC e , elettivamente domiciliato in via Damiano Chiesa n. 5 38066 RIVA DEL GARDA, presso il difensore avv. FUGGETTI IC
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRONZA IL e Parte_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA DOGANA, 1/A 38100 TRENTO presso lo studio dell'avv. FRONZA
IL
CONVENUTO
CONCLUSIONI
ATTORE OPPONENTE: Nel merito: Previo rigetto di ogni avversaria domanda ed eccezione, ivi comprese le domande riconvenzionali, in quanto inammissibili ed in ogni caso infondate:
In via principale: -accertati l'inesistenza e/o infondatezza e/o illegittimità della pretesa creditoria azionata in via monitoria dall' in persona del legale rappresentante, nonché il Controparte_1 legittimo rifiuto del dott. ex art. 1460 c.c. al pagamento dell'asserito credito Parte_1 avversario per i lavori di cui al contratto d'appalto, in accoglimento della presente opposizione,
pagina 1 di 14 revocare, annullare e dichiarare privo di effetto il decreto ingiuntivo telematico opposto n. 44/2023,
R.G n. 71/2023, d.d. 20.01.2023 emesso dal Tribunale di Trento nei confronti del dott. Pt_1
e, comunque, respingere ogni domanda avversaria finalizzata all'ottenimento del pagamento
[...] della somma portata da detto Decreto Ingiuntivo, essendo la pretesa di pagamento avversaria illegittima e infondata, e per l'effetto, preso atto dell'intervenuto pagamento da parte del signor Parte_1
a favore della società della somma di € 43.789,24- in forza dell'ordinanza d.d. Parte_2
20.09.2023, condannare la società alla restituzione a favore di della Parte_2 Parte_1 somma sopra indicata e di ogni ulteriore eventuale somma percepita da e non dovuta, Parte_2 oltre interessi dalla data dell'effettivo pagamento sino al saldo;
In via riconvenzionale principale: -accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 1668 c.
2. c.c. e/o ai sensi
1453 c.c. il grave inadempimento contrattuale della società in persona del legale Parte_2 rappresentante pro tempore, e per l'effetto dichiarare la risoluzione del contratto di appalto intercorso tra il dott. e la società con condanna di quest'ultima alla restituzione Parte_1 Parte_2
a favore dell'attore opponente della somma di € 11.000,00, versata a titolo di acconto e dell'ulteriore somma versata di € 43.789,24, e, comunque, di ogni ulteriore eventuale somma percepita da Parte_2
oltre interessi dalla data dell'effettivo pagamento sino al saldo, nonché al risarcimento in favore
[...] del dott. di tutti i danni patiti e patendi per effetto di detto inadempimento, Parte_1 comprensivi delle spese sostenute dal dott. per l'eliminazione dei vizi, dei difetti e Parte_1 delle difformità dei lavori pari a € 19.781,52, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, e dell'importo di € 3.967,50 a titolo di canone di locazione;
In via riconvenzionale subordinata: -a. accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 1668 c.
1. c.c. il grave inadempimento contrattuale della società in persona del legale rappresentante pro Parte_2 tempore, e per l'effetto ridurre proporzionalmente il prezzo di € 45.000,00 oltre Iva stabilito nel contratto d'appalto intercorso, tenendo conto delle spese sostenute dal dott. per Parte_1
l'eliminazione dei vizi, dei difetti e delle difformità dei lavori di cui al contratto d'appalto pari a €
19.781,52, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, con condanna di alla restituzione Parte_2
a favore del dott. delle somme eventualmente versate in eccesso, oltre interessi legali, e al Pt_1 risarcimento di tutti i danni patiti e patendi per effetto di detto inadempimento emersi in corso di causa, compreso l'importo di € 3.967,50 sostenuto a titolo di canone di locazione;
-b. accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 1175 e 1375 c.c. il grave inadempimento contrattuale della società in persona del legale rappresentante pro tempore, per aver violato il principio Parte_2 generale di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto d'appalto intercorso, con condanna di al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi per effetto di detto inadempimento Parte_2
pagina 2 di 14 comprensivi delle spese sostenute dal dott. per l'eliminazione dei vizi, dei difetti e Parte_1 delle difformità dei lavori pari a € 19.781,52, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, e dell'importo di € 3.967,50 sostenuto da luglio 2022 a dicembre 2022 a titolo di canone di locazione;
In ogni caso: -condannare la società in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_2 al pagamento delle spese sostenute dal dott. per l'eliminazione dei vizi, dei difetti e Parte_1 delle difformità dei lavori di cui al contratto d'appalto intercorso per effettuare le opere e gli interventi necessari, pari a € 19.781,52, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, e al risarcimento di tutti gli ulteriori danni causati al dott. compreso l'importo di € 3.967,50 sostenuto a titolo di Parte_1 canone di locazione, e anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., nella misura accertata in corso di causa e, eventualmente, da quantificarsi anche in via equitativa, con richiesta di compensazione nella denegata ipotesi in cui dovessero risultare dei crediti residui in favore dell'opposta;
-con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, rimborso forfetario 15%, IVA e CNPA come per legge e con condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.;
In via istruttoria: La difesa del dott. conclude come in seconda memoria ex art. 183 Parte_1
c.6 c.p.c. d.d 18.11.2023 e in terza memoria ex art. 183 c.6 c.p.c. d.d. 11.12.2023, insistendo per l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse, come già richiesto nel corso dell'udienza del
11.06.2025. La difesa del signor previa revoca dell'ordinanza d.d. 12.06.2025 e riportandosi Pt_1 integralmente al contenuto delle osservazioni alla bozza della Relazione del CTU redatte dall'ingegner insiste, altresì, per il richiamo del CTU, ing. a chiarimenti sulle Persona_1 Persona_2 questioni indicate all'udienza del 11.06.2025.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, rimborso forfetario 15%. IVA e CNPA come per legge e con condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.. Si insiste per il rigetto delle avversarie domande ed eccezioni e per la declaratoria di inammissibilità di eventuali nuove istanze, domande e/o eccezioni non formulate nei termini di legge.
CONVENUTA OPPOSTA: 1) IN VIA PRELIMINARE DI MERITO: ogni contraria istanza respinta, confermarsi la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 cpc, risultando l'opposizione non fondata su prova scritta e di pronta soluzione per quanto argomentato;
2) IN VIA PRINCIPALE DI MERITO: ogni contraria istanza deduzione ed eccezione respinta, accertarsi e dichiararsi per le ragioni tutte di cui in narrativa, che ha eseguito tutti i lavori Parte_2 di cui al contratto preliminare di vendita dd. 23.11.2023 e di cui al contratto di appalto di pari data, sottoscritto con Euro-Fin Immobiliare Snc, fatta esclusione per la velux del bagno, per impossibilità tecniche di realizzo, per le ragioni di cui in narrativa, per un corrispettivo di € 1.056,00, ma accertato e dichiarato che ha provveduto a riparare il portoncino blindato di ingresso alla p.m. 6 di Parte_2
pagina 3 di 14 proprietà del dottor con una spesa di € 400,00 e ha, altresì, provveduto a tinteggiare l'intero Pt_1 appartamento per un importo di € 1.700,00, attuata la compensazione fra le rispettive poste creditorie e debitorie, per le ragioni indicate in narrativa e documentate, e rilevata comunque la differenza creditoria a favore di e accertato e dichiarato che l'attore opponente non ha consentito la Parte_2 messa in funzione dell'impianto idraulico e di riscaldamento e quindi il collaudo della caldaia, incorrendo nella fattispecie di cui all'articolo 1217 c.c., accertarsi e dichiararsi che egli è debitore nei confronti di per l'importo di cui alla fattura nr. 6 dd. 05.04.2022, conseguentemente, Parte_2 confermato il decreto ingiuntivo nr. 44/2023 dd. 20.01.2023, condannarlo al pagamento dell'importo di
€ 38.500,00, maggiorato delle spese e dei compensi in quello liquidati, maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria dal dì del mancato pagamento al saldo o quantomeno dal giorno dell'emissione del decreto ingiuntivo al saldo;
3) respingersi le domande svolte in via principale, in via riconvenzionale principale e in via subordinata, formulate in atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto infondate in fatto e in diritto e temerarie, per le ragioni tutte di cui in narrativa;
4) respingersi, in quanto infondata in fatto e in diritto e temeraria, la richiesta avversaria al pagamento delle spese asseritamente sostenute dal dott. per l'eliminazione dei vizi, dei difetti e Parte_1 delle difformità dei lavori di cui al contratto di appalto intercorso per effettuare le opere e gli interventi necessari, nell'importo “che risulterà in corso di causa”, e al risarcimento degli ulteriori danni causati al dott. anche ai sensi dell'art. 96 cpc nella misura che verrà accertata in coro di causa. Parte_1
Respingersi, altresì, la richiesta di rimborso delle “spese, diritti ed onorari di causa” e della reiterata richiesta di condanna per lite temeraria ex art. 96 cpc.
5) Condannarsi l'attore opponente oltre che al pagamento delle competenze e delle spese relative alla fase monitoria anche alle spese e competenze del presente giudizio, maggiorate del 15% spese generali,
Iva e Cnpa come per legge.
6) DOMANDA RICONVENZIONALE: accertata e dichiarata la responsabilità aggravata dell'attore, ex art. 96 cpc, per le ragioni tutte di cui in narrativa, anche per avere prospettato argomentazioni gravemente diffamatorie a carico di e del suo legale rappresentante signor Parte_2 [...] in qualità di persona fisica, con conseguente sua condanna al pagamento a favore di CP_2
di una somma da liquidarsi in via equitativa, oltre che al pagamento di una somma a Parte_2 favore della entro il valore di € 26.000,00, con riserva da parte del signor Controparte_3
di agire richiesta risarcitoria per la grave diffamazione in diversa adeguata sede Controparte_2 giudiziale.
pagina 4 di 14 7) IN VIA ISTRUTTORIA: respingersi in toto tutte le istanze istruttoria avversarie formulate nel corso del giudizio, sia formulate nelle memorie difensive, sia nelle deduzioni difensive successive all'assunzione della ctu, ferma dunque l'opposizione al richiamo del Ctu e ferma l'opposizione alla nomina di altro Ctu ai fini valutativi richiesti avversariamente per tutte le ragioni ampiamente precisate nelle memorie difensive per e nelle successive note di trattazione scritta. Ammettersi Parte_2 eventualmente le prove testimoniali formulate e non ammesse per Parte_2
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dd.27.2.23 ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 71/2023 emesso dal Tribunale di Trento in forza del quale era stato condannato a corrispondere alla la somma di € 38.500,00 (iva compresa), oltre ad interessi e spese, Parte_2 quale corrispettivo per le opere eseguite nell'abitazione attorea.
Ha affermato di aver acquistato in data 22.12.2021 dalla Eurofin Immobiliare snc un appartamento al grezzo (p.m. 6 della p.ed.389/1 C.C. ) con due cantine ed un cortile e che, nel Persona_3 preliminare di compravendita dd. 23.11.2021 era stato previsto che i lavori di finitura fosse completati al prezzo di € 45.000,00.
Ha precisato che la velux originariamente prevista non era stata posata;
che era stata imposta all'attore la scelta di piastrelle di prezzo inferiore rispetto a quanto precedentemente concordato, con esclusione della posa della pavimentazione in legno;
non era stata effettuata alcuna modifica o sostituzione dell'impianto idraulico ed elettrico;
era stata installata una vecchia caldaia SM che si trovava posizionata a terra nell'appartamento adiacente;
non era stata consegnata la certificazione attestante la conformità ed il collaudo;
non erano stati posati dei sanitari.
Ha contestato che fossero state eseguite opere extra contratto.
Ha affermato di aver dovuto provvedere all'acquisto ed all'installazione di una caldaia a condensazione, sostenendo la spesa di € 3.395,70; di aver dovuto fare intervenire un elettricista per far verificare il corretto funzionamento dell'impianto elettrico, sostenendo la spesa di € 353,32; di aver dovuto sostituire l'intera pavimentazione, sostenendo la spesa di € 7.645,00 e di aver dovuto acquistare una doccia, i rubinetti bidet e del lavabo, al prezzo di € 2.081,20.
Ha chiesto, pertanto, che fosse dichiarata la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento della convenuta, con condanna della stessa a restituire gli acconti ricevuti;
in via subordinata che fosse ridotto il prezzo dell'appalto, e che controparte fosse condannata a risarcire le spese sostenute per l'eliminazione dei vizi e della difformità; in ogni caso ha chiesto che la convenuta fosse condannata a rimborsare le spese sostenute per l'eliminazione dei vizi e per le opere necessarie.
pagina 5 di 14 Con comparsa dd. 31.7.2023 si è costituita la precisando che la velux non era stata Parte_2 installata in quanto non era possibile provvedere al taglio della trave portante.
Ha precisato che dopo l'installazione dei sanitari, l'attore aveva preteso l'installazione di un nuovo piatto doccia, con conseguente necessità di effettuare altri interventi originariamente non previsti.
Ha affermato che le piastrelle erano state liberamente scelte dall'attore, il quale non voleva attendere i lunghi tempi si consegna di altri materiali.
Ha precisato che i tubi dell'impianto idraulico erano già presenti e che l'esponente aveva installato tutti i sanitari nuovi e la relativa rubinetteria;
che la caldaia era già esistente, era solo stata smontata per metterla in sicurezza ed era nuova in quanto mai utilizzata, ed era perfettamente a norma.
Ha affermato che controparte non aveva consentito all'idraulico incaricato dalla società di mettere in funzione l'impianto idrico e di effettuare il collaudo.
Ha affermato che l'impianto elettrico era perfettamente funzionante ed era stato completato con l'installazione delle apparecchiature mancanti asportate da ignoti.
Ha precisato di aver provveduto alla tinteggiatura dell'intero appartamento, di posato le piastrelle ed installato le porte e di aver riparato il portoncino d'ingresso.
Ha chiesto, pertanto, che l'opposizione fosse respinta e che il convenuto fosse condannato ex art. 96 cpc..
Veniva concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 44/23 e parte attrice provvedeva a versare a favore della società la somma di € 43.789,24 comprensiva del Parte_2 capitale, degli interessi legali e moratori nonché le spese liquidate in decreto ingiuntivo (doc.23).
***
Risulta documentalmente (doc.3) che, con contratto preliminare dd. 23.11.2021 (evidentemente sostitutivo di quello precedente: doc.2), la Eurofin snc a promesso di vendere a un Parte_1 appartamento (la p.m. 6 della p.ed.389/1 C.C. ) con relative pertinenze, al prezzo di € Persona_3
85.000,00. Le parti avevano precisato che l'acquisto riguardava un “immobile al grezzo come sta e giace attualmente”; per tale motivo era stato previsto, contestualmente, che fosse eseguiti dei lavori di finitura, dietro il pagamento del prezzo di € 45.000,00 oltre iva (“il prezzo è convenuto in Euro
85.000,00 acquisto immobile al grezzo come sta e giace attualmente, più 45.000,00 euro più iva di legge per appalto lavori delle finiture che sono: fornitura e posa di velox bagno, fornitura e posa di piastrelle fino ad € 45,00 al mq, fornitura e posa di pavimento in legno fino ad € 65,00, fornitura e posa di impianto idraulico, fornitura e posa di sanitari, fornitura e posa di impianto elettrico, posa delle porte interne fino ad un costo di 450 euro cadauna, e tinteggiatura ove necessario”).
pagina 6 di 14 E' documentale che ha provveduto al pagamento a favore della società Parte_1 Parte_2
(la società che, pacificamente, era stata individuata per l'esecuzione delle opere appaltate)
[...] dell'acconto di € 10.000,00 oltre I.V.A., di cui alla fattura di data 01.02.2022 (doc.2).
Con il decreto ingiuntivo oggetto del presente giudizio di opposizione, la ha chiesto il Parte_2 pagamento del saldo del contratto di appalto (e pari ad € 35.000,00 oltre iva: € 38.500,00 di cui alla fattura nr. 6 dd. 05.04.2022).
Parte opponente ha lamentato, in primo luogo, che non tutte le opere appaltate sarebbe state eseguite.
In particolare, risulta che non è stata installata la sul tetto – espressamente prevista nell'appalto. Pt_3
La convenuta ha dichiarato che non è stato materialmente possibile installare tale velux in quanto si sarebbe dovuto tagliare una trave portante e tale circostanza non è stato oggetto di espressa contestazione.
Pertanto, non era dovuto il corrispettivo per tale opera non eseguita. Parte convenuta ha prodotto in causa un preventivo (doc.1 ter), dal quale risulta che il corrispettivo per tale opera è stato indicato in €
1.056,00; considerato che nessuna prova di segno difforme è stata fornita dall'attore e che il costo esposto pare congruo, deve ritenersi come non dovuto tale importo.
ha affermato che la società fornito e posato “piastrelle di costo inferiore a € 45/mq Parte_1 per l'intero appartamento” e non avrebbe posato la pavimentazione in legno.
Si deve presumere che la pavimentazione in legno dovesse essere posata su tutto il pavimento dell'appartamento (di circa 80 mq), non essendovi specificazioni e limitazioni nel contratto di appalto –
e che le piastrelle, pertanto, riguardassero il bagno e le pareti della cucina.
E' pacifico che, concretamente, la pavimentazione in legno non è stata posata dall'appaltatrice.
Al riguardo il teste il quale ha acquistato l'appartamento a fianco del dott. ha Testimone_1 Pt_1 precisato di essersi recato insieme all'attore per scegliere i pavimenti da posare negli immobili e che sono state mostrate solo le piastrelle già presenti in magazzino;
tali piastrelle sono state scelte dagli acquirenti, a fronte della sollecitazione del legale rappresentante della società convenuta, il quale aveva evidenziato la necessità di operare tempestivamente (cap.22:”non abbiamo guardato la pavimentazione in legno ma gli altri pavimenti e per quanto riguarda i pavimenti il venditore ci aveva detto che per avere il materiale in fretta sarebbe stato meglio scegliere quelli che c'era in magazzino mentre la scelta di altro materiale avrebbe implicato tempi più lunghi. Preciso che il sig. che CP_2 era con noi a Sassuolo ci disse che c'era la necessità di intraprendere i lavori e questo ci richiedeva una scelta rapida dei materiali”).
Pertanto si ritiene che l'individuazione delle piastrelle che sono state poi posate sia stata compiuta dai proprietari;
infondata è, pertanto, la doglianza relativa alla asserita scelta di piastrelle di valore inferiore pagina 7 di 14 rispetto a quello concordato (si evidenzia, inoltre, che l'appalto prevedeva la posa di piastrelle di valore “fino ad € 45,00 al mq”, indicato come valore massimo).
Per quanto riguarda la mancata posa della pavimentazione in legno, deve ritenersi che la modifica della tipologia di pavimentazione posata sia dipesa da un'iniziativa e da una richiesta dell'appaltatore
(essendo, tra l'altro, evidente che è poco verosimile che una simile richiesta – posa di piastrelle di minor pregio e bellezza anziché di pavimentazione in legno - dipenda da un'iniziativa del proprietario); richiesta che, tuttavia, risulta essere stata accolta in considerazione della prospettata esigenza di effettuare immediatamente i lavori.
Pertanto, il fatto che, successivamente, il abbia deciso di fare sostituire la pavimentazione in Pt_1 piastrelle con della pavimentazione in legno rappresenta una scelta legittima, ma non può comportare l'obbligo in capo all'appaltatrice di rimborsare tale spesa.
E', tuttavia, vero che – a fronte di un prezzo di appalto previsto tenendo presente la posa di pavimentazione in legno (più costosa), l'appaltatrice ha posato delle piastrelle (di minor valore).
Pertanto, considerato che i prezzi massimi concordati erano, rispettivamente di € 65,00 mq per il legno e di € 45,00 mq per le piastrelle, ne consegue che il minor valore va determinato nella misura di €
20,00 al metro quadro (complessivamente € 1.600,00; € 20,00 X 80 mq).
L'attore ha lamentato la mancata fornitura e posa di alcuni sanitari (lavabo, box doccia).
Il legale rappresentante della società convenuta ha confermato in sede di interpello che tali beni non sono stati forniti, pur affermando che, nel primo caso, si era trattato di una scelta del e, nel Pt_1 secondo caso, il box doccia non era compresa nell'appalto (Cap.32:” il si voleva mettere un Pt_1 mobile e il box doccia va pagato a parte.”).
L'appalto prevedeva la “fornitura e posa dei sanitari”; tra tali beni rientrano il lavandino, il wc, il bidet e il piatto doccia (ma non può essere incluso il box doccia, ove non espressamente previsto).
Pertanto, solo il costo di un lavabo – non concretamente fornito - va detratto dal corrispettivo concordato originariamente;
tale importo, in via equitativa, può essere determinato in € 100,00.
L'attore ha asserito, inoltre, che il contratto prevedeva la “fornitura e posa di impianto idraulico” e la
“fornitura e posa di impianto elettrico”; ha al riguardo, lamentato che non sia stato posato un nuovo impianto elettrico e di un nuovo impianto idraulico, ma che siano stati gli impianti preesistenti.
Come risulta anche dalla perizia effettuata al geom. nel maggio 20221 nell'ambito della CP_4 procedura esecutiva (doc. 9) risulta che “L'unità immobiliare si presenta al grezzo e necessita di interventi edili a completamento;
sommariamente: pavimentazioni interne, porte interne, fornitura e posa in opera di generatore di calore, radiatori a parete, pavimenti e rivestimenti del bagno e zona
pagina 8 di 14 cottura, sanitari e rubinetterie del bagno, serramento in falda nel bagno, verifica impianto elettrico, tinteggiatura dei locali e pulizie fina”.
Il consulente aveva attestato il complessivo buono stato di conservazione del fabbricato risalente ad un intervento di ristrutturazione avvenuto a metà dell'anno 2000 ed aveva evidenziato la necessità di completare le opere anche relativamente agli impianti ivi presenti.
Deve, quindi, ritenersi che – pur nella assoluta stringatezza e genericità del contratto di appalto in questione - il riferimento a “fornitura e posa” di impianto elettrico ed idraulico non potesse riferirsi alla previsione di una completa sostituzione delle tubazioni e delle canalette già incassate nei muri
(interventi che – oltre a non essere necessari – avrebbero comportato la demolizione di tutte le opere murarie e la successiva ricostruzione di tali murature;
opere, tra l'altro, neppure previste nel contratto).
La previsione contrattuale, anche in considerazione del fatto che si trattava di un immobile già oggetto di un intervento di ristrutturazione, pur non completato – deve intendersi come diretta alla fornitura di un impianto elettrico ed idraulico completi e funzionanti (mediante, ad esempio, l'installazione dei termosifoni, della caldaia, il rilascio delle certificazioni…).
Risulta, tuttavia, che parte convenuta ha incaricato un elettricista per il completamento dell'impianto elettrico e per il rilascio della certificazione di conformità (opere non eseguite dalla convenuta); pertanto, dall'importo oggetto di appalto va detratta la somma di € 321,20, oltre iva.
L'attore opponente ha, altresì, dedotto che controparte aveva installato una vecchia caldaia SM modello Vitopend 100 wh1B, che si trovava, in precedenza, posizionata a terra nell'appartamento di ed ha asserito, inoltre, che tale caldaia non era stata collaudata e non era funzionante;
tanto è Tes_1 vero che era stato costretto ad installare autonomamente una nuova caldaia a condensazione.
In corso di causa su tale aspetto è stata assunta una ctu;
l'ing. ha accertato che “La caldaia come Per_2 resa disponibile dalla società venditrice odierna convenuta opposta al momento della stipula del contratto di compravendita ed anche successivamente non è verosimilmente mai stata né accesa, né tantomeno collaudata, non fosse altro che perché non era mai stata attivata la fornitura del gas metano, prima che alla stessa provvedesse l'attore. A seguito dell'installazione (o, asseritamente,
“reinstallazione”) della stessa, non è stata redatta la dichiarazione di conformità ai sensi del D.M.
37/2008, né si è provveduto alla redazione del Libretto di impianto e all'iscrizione nel Catasto degli impianti termici della Provincia Autonoma di Trento.
2. Stante quanto al punto precedente, la caldaia non poteva essere utilizzata in sicurezza dall'attore, in assenza della documentazione certificativa obbligatoria.
3. Il completamento dell'impianto ed il collaudo e messa in servizio della caldaia avrebbero potuto essere effettuati da ditta installatrice terza, a condizione che la stessa fosse disponibile a farsi carico della certificazione di conformità anche della porzione di impianto già pagina 9 di 14 realizzato dalla convenuta, evidentemente a fronte di un adeguato compenso. In questo modo,
l'impianto avrebbe potuto essere reso funzionante con regolare documentazione certificativa a corredo anche senza l'intervento della convenuta.
4. Non vi è alcun motivo per ipotizzare che, una volta correttamente completato l'iter di collaudo e documentale, la caldaia non potesse funzionare regolarmente, né sono stati rilevati, per quanto desumibile dalla documentazione agli atti, elementi di difformità rispetto alla normativa tecnica vigente.
Il ctu ha specificato che “A partire dal 26 settembre 2015, sono entrati in vigore una serie di
Regolamenti comunitari i cui effetti sono stati tanto rilevanti da poterli ritenere come vere e proprie pietre miliari nel settore degli apparecchi destinati al riscaldamento degli ambienti. Ci si riferisce in particolare al Regolamento ErP o Ecodesign (n. 813/2013) che ha individuato nuovi requisiti minimi prestazionali dei prodotti per riscaldamento e al Regolamento ELD o Labelling (n. 811/2023) che ha istituito un sistema armonizzato per l'etichettatura dei generatori in base alla loro efficienza, allo scopo di mettere a disposizione dei consumatori uno strumento di confronto semplice ed immediato.
Ma se il Regolamento ELD ha trovato applicazione senza soluzione di continuità a partire dalla sua entrata in vigore, non altrettanto può dirsi per il Regolamento ErP, la cui piena attuazione è stata scaglionata nel tempo. La Fase 1, che ha preso avvio il 26 settembre 2015, ha imposto l'obbligo di produrre apparecchi in grado di assicurare specifici standard di efficienza energetica. La Fase 2, invece, ha preso avvio il 26 settembre 2018: a partire da tale data gli apparecchi devono garantire non solo i rendimenti minimi richiesti ma anche emissioni inquinanti, espresse in termini di NOx (Ossidi di
Azoto) non superiori a 56 mg/kWh. In altre parole, le prestazioni degli apparecchi sono state regolamentate secondo standard via via più restrittivi finalizzati dapprima alla riduzione dei consumi
(caldaie a condensazione) e, successivamente, al contenimento delle emissioni inquinanti (caldaie a basso NOx). In entrambi i casi, gli stessi regolamenti permettono l'installazione di prodotti non conformi ai requisiti prestabiliti senza limitazione alcuna, se immessi sul mercato prima della scadenza prevista. In altre parole, gli apparecchi messi in commercio prima del 26 settembre 2015, possono essere regolarmente installati anche se non a condensazione e a bassa emissione di NOx.
Come accertato, la caldaia in questione, che non rispetta i suddetti standard, fu venduta da SM alla ditta in data 14 maggio 2008. Tale data deve pertanto Controparte_5 essere considerata come quella di “immissione sul mercato”, nella definizione fornita dalla Direttiva
2009/125/CE (relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia) all'Art. 2 comma 4: “«immissione sul mercato», rendere disponibile per la prima volta sul mercato comunitario un prodotto in vista della sua distribuzione o del suo utilizzo all'interno della Comunità, contro compenso o gratuitamente e a pagina 10 di 14 prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata”. È pertanto pacifico che la caldaia in questione potesse essere legittimamente installata, in quanto “immessa sul mercato” in data antecedente all'entrata in vigore del primo dei suddetti Regolamenti. …Per quanto attiene alla possibilità di effettuare la “prima accensione” su una caldaia “immessa sul mercato” diversi anni prima, si osserva che nelle Istruzioni di montaggio del costruttore SM (cfr. allegato 2) si prevede esplicitamente quanto segue: “La prima messa in funzione deve essere eseguita a cura della ditta installatrice specializzata o da personale autorizzato dalla stessa oppure da un centro di assistenza autorizzato”. È pertanto pacifico che in linea di principio nulla osta al fatto che la prima messa in funzione possa essere eseguita da soggetto specializzato, ossia dotato dei requisiti attestati dall'iscrizione camerale, non essendo necessario l'intervento di un Centro assistenza autorizzato del costruttore. Naturalmente, il ricorso a un Centro assistenza autorizzato è obbligatorio ai fini della validità della garanzia, come previsto dalle Condizioni generali di vendita di SM S.r.l. (cfr. allegato 5), Art. 9 comma 8): “La garanzia decorre dalla data di attivazione della garanzia e prima messa in funzione del prodotto risultante dal verbale compilato sulla modulistica della Venditrice (di seguito “Verbale”), ma in ogni caso da non oltre 24 (ventiquattro) mesi successivi alla consegna del prodotto al Cliente.” È quindi nel mutuo interesse sia dell'installatore che dell'utilizzatore che la prima accensione venga effettuata da un Centro autorizzato SM, in modo da attivare la garanzia. Dall'estratto sopra riportato, si evince però che nel 2021, all'atto della vendita dell'immobile, la possibilità di attivare la garanzia
SM era ampiamente decaduta”.
Da tali elementi si deduce che la caldaia in questione aveva 13 anni (essendo stata acquistata nel 2008), ma – astrattamente - poteva essere installata e poteva funzionare (non ostandovi divieti legislativi o regolamentari).
La questione, pertanto, deve essere esaminata sulla base degli accordi contrattuali;
cioè al fine di verificare se la fornitura ed installazione di una caldaia di tal genere possa integrare un esatto adempimento delle obbligazioni assunte.
Il contrasto deriva dal fatto che il contratto di appalto è estremamente succinto e generico;
tuttavia, alla luce di una interpretazione secondo buona fede degli accordi contrattuali (i quali prevedevano la fornitura ed il completamente dell'impianto idrico, e quindi – pacificamente – anche l'installazione della caldaia) non si può ritenere adeguato un adempimento di tale obbligazione, gravante sull'appaltatore, mediante la fornitura ed installazione di una caldaia di oltre dieci anni, che non rispondeva più agli standard minimi di riduzione di consumi e di emissioni vigenti al momento della sua installazione e che era priva delle garanzie da parte del produttore.
pagina 11 di 14 E' evidente che, a prescindere dall'effettivo funzionamento e dalla astratta possibilità di procedere all'installazione, la previsione di fornitura e posa di una caldaia “datata” avrebbe dovuto essere oggetto di una espressa previsione contrattuale;
essendo del tutto evidente e legittimo che il committente – il quale acquista un immobile i cui lavori di ristrutturazione devono essere completati – si aspetti che la caldaia e possa pretendere che venga installata una caldaia nuova, con le necessarie garanzie e con gli adeguati standard di rendimento e di emissioni.
Pertanto, deve essere riconosciuto a la somma concretamente spesa per l'installazione di una Pt_1 caldaia nuova e pari ad € 3.087,00 + iva, in ragione dell'avvenuto sconto in fattura (doc. 11, 12 e 13).
La necessità di acquistare e fare consegnare ed installare una nuova caldaia (e di fare predisporre la necessaria certificazione) può aver inciso sulla tempistica relativa all'accesso nell'appartamento.
Considerati tali elementi (e il fatto che nel preventivo era previsto che la consegna della caldaia fosse effettuata entro il termine di cinque giorni dall'incasso del primo acconto: doc.11), pare congruo determinare in via equitativa in un mese il tempo complessivamente necessari per il compimento di tali attività.
Pertanto, può essere riconosciuto, a titolo di danni, il corrispettivo relativo ad un mese di locazione (€
666,80, oltre a rivalutazione ed interessi).
Va inoltre, evidenziato che in sede di ricorso per decreto ingiuntivo parte convenuta ha allegato di aver effettuato lavori extra contratto, ma la fattura emessa e posta alla base del decreto ingiuntivo riguardava il pagamento delle opere oggetto del contratto di appalto.
Nella comparsa di risposta (e nella prima memoria ex art. 183 cpc) parte convenuta ha chiesto che venga accertato che la società aveva eseguito anche delle opere extra contratto e che – accertato il valore di tali opere – tale importo fosse compensato con eventuali importi oggetto di restituzione.
La recente giurisprudenza ha statuito che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto può proporre domande alternative a quella introdotta in via monitoria, a condizione che esse trovino fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda e che siano introdotte nella comparsa di risposta, ferma restando la possibilità, qualora l'opponente si avvalga dello "ius variandi" posteriormente all'atto di opposizione, di proporre domande che costituiscano una manifestazione reattiva di difesa, anche se non "stricto sensu" riconvenzionali, sino alla prima udienza e nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. (Sez.U. sentenza n.26727 del 15/10/2024; ordinanza n.32933 del 27/11/2023: “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre, con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o pagina 12 di 14 un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni, chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c.”).
Per quanto riguarda tali lavori c.d. extra contratto, non può essere riconosciuto il costo per la tinteggiatura, considerato che tale intervento era già previsto nel contratto (“tinteggiatura ove necessario”).
Può, invece, essere riconosciuto l'importo di € 400,00, pari alla spesa per la riparazione del portoncino d'ingresso (doc.10).
Non sono riconoscibili compensi per ulteriori opere aggiuntive.
Pertanto, alla luce di quanto sopra (e premesso che le doglianze di parte attrice non sono tali da giustificare l'accoglimento della domanda di risoluzione), i conteggi vanno così rivisti:
€ 35.000,00 (saldo contrattuale)
- 1.056,00 (velux)
- 1.600,00 (pavimenti);
- 100,00 (lavabo);
- 321,20 (impianto elettrico);
- 3.087,00 (caldaia); dovuto € 28.835,80; da aggiungere € 400,00 per il portoncino = € 29.235,80.
Pertanto, il decreto ingiuntivo va revocato e va accertato che, all'epoca, l'importo ancora dovuto a saldo dell'appalto era di € 29.235,80, oltre iva 10 % = € 32.159,38, oltre ad interessi ex D. Lgs.
n.231/2002 dal 5 aprile 2022 al saldo.
Risulta che, in seguito alla concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto,
ha corrisposto la somma di € 43.789,24 (comprensiva di capitale, interessi e spese) in Parte_1 data 27.9.2023.
Considerato che a tale data, calcolando gli interessi moratori, l'importo dovuto era di € 36.677,99, ne consegue che la convenuta deve restituire la somma di € 7.111,25, oltre ad interessi legali dal
27.9.2023 al saldo.
L'esito del giudizio giustifica la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
pagina 13 di 14 Le spese della ctu, invece, sono poste a carico di parte convenuta, considerato che la consulenza si è resa necessaria con riferimento ad una doglianza attorea che è risultata fondata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. Revoca il decreto ingiuntivo n.44/2023;
2. Accertato che l'importo spettante a parte convenuta era di € 32.159,38, oltre ad interessi ex D.
Lgs. n.231/2002 dal 5 aprile 2022 al saldo e dato atto dell'avvenuto pagamento da parte dell'attore della maggior somma di € 43.789,24, condanna a restituire a Parte_2 Pt_1 la somma di € 7.111,25, oltre ad interessi legali dal 27.9.2023 al saldo;
[...]
3. Condanna a corrispondere a , a titolo di danni, la somma di € Parte_2 Parte_1
666,80, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici istat dal 23.6.2022 alla data odierna ed oltre agli interessi legali, da calcolare sulla somma di € 666,80 annualmente rivalutata, dal
23.6.2022 alla data odierna;
ed oltre ai soli interessi legali, da calcolare sulla somma come sopra complessivamente determinata, dalla data odierna al saldo;
4. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
5. Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese della ctu, liquidate con decreto dd.
7.5.2025.
Così deciso in data 16/12/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Trento.
Il Giudice
Dott.ssa Giuliana Segna
pagina 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Contenzioso Ordinario CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Giuliana Segna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 565/2023 R.G. promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio degli avv. FUGGETTI Parte_1 C.F._1
IC e , elettivamente domiciliato in via Damiano Chiesa n. 5 38066 RIVA DEL GARDA, presso il difensore avv. FUGGETTI IC
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRONZA IL e Parte_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA DOGANA, 1/A 38100 TRENTO presso lo studio dell'avv. FRONZA
IL
CONVENUTO
CONCLUSIONI
ATTORE OPPONENTE: Nel merito: Previo rigetto di ogni avversaria domanda ed eccezione, ivi comprese le domande riconvenzionali, in quanto inammissibili ed in ogni caso infondate:
In via principale: -accertati l'inesistenza e/o infondatezza e/o illegittimità della pretesa creditoria azionata in via monitoria dall' in persona del legale rappresentante, nonché il Controparte_1 legittimo rifiuto del dott. ex art. 1460 c.c. al pagamento dell'asserito credito Parte_1 avversario per i lavori di cui al contratto d'appalto, in accoglimento della presente opposizione,
pagina 1 di 14 revocare, annullare e dichiarare privo di effetto il decreto ingiuntivo telematico opposto n. 44/2023,
R.G n. 71/2023, d.d. 20.01.2023 emesso dal Tribunale di Trento nei confronti del dott. Pt_1
e, comunque, respingere ogni domanda avversaria finalizzata all'ottenimento del pagamento
[...] della somma portata da detto Decreto Ingiuntivo, essendo la pretesa di pagamento avversaria illegittima e infondata, e per l'effetto, preso atto dell'intervenuto pagamento da parte del signor Parte_1
a favore della società della somma di € 43.789,24- in forza dell'ordinanza d.d. Parte_2
20.09.2023, condannare la società alla restituzione a favore di della Parte_2 Parte_1 somma sopra indicata e di ogni ulteriore eventuale somma percepita da e non dovuta, Parte_2 oltre interessi dalla data dell'effettivo pagamento sino al saldo;
In via riconvenzionale principale: -accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 1668 c.
2. c.c. e/o ai sensi
1453 c.c. il grave inadempimento contrattuale della società in persona del legale Parte_2 rappresentante pro tempore, e per l'effetto dichiarare la risoluzione del contratto di appalto intercorso tra il dott. e la società con condanna di quest'ultima alla restituzione Parte_1 Parte_2
a favore dell'attore opponente della somma di € 11.000,00, versata a titolo di acconto e dell'ulteriore somma versata di € 43.789,24, e, comunque, di ogni ulteriore eventuale somma percepita da Parte_2
oltre interessi dalla data dell'effettivo pagamento sino al saldo, nonché al risarcimento in favore
[...] del dott. di tutti i danni patiti e patendi per effetto di detto inadempimento, Parte_1 comprensivi delle spese sostenute dal dott. per l'eliminazione dei vizi, dei difetti e Parte_1 delle difformità dei lavori pari a € 19.781,52, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, e dell'importo di € 3.967,50 a titolo di canone di locazione;
In via riconvenzionale subordinata: -a. accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 1668 c.
1. c.c. il grave inadempimento contrattuale della società in persona del legale rappresentante pro Parte_2 tempore, e per l'effetto ridurre proporzionalmente il prezzo di € 45.000,00 oltre Iva stabilito nel contratto d'appalto intercorso, tenendo conto delle spese sostenute dal dott. per Parte_1
l'eliminazione dei vizi, dei difetti e delle difformità dei lavori di cui al contratto d'appalto pari a €
19.781,52, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, con condanna di alla restituzione Parte_2
a favore del dott. delle somme eventualmente versate in eccesso, oltre interessi legali, e al Pt_1 risarcimento di tutti i danni patiti e patendi per effetto di detto inadempimento emersi in corso di causa, compreso l'importo di € 3.967,50 sostenuto a titolo di canone di locazione;
-b. accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 1175 e 1375 c.c. il grave inadempimento contrattuale della società in persona del legale rappresentante pro tempore, per aver violato il principio Parte_2 generale di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto d'appalto intercorso, con condanna di al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi per effetto di detto inadempimento Parte_2
pagina 2 di 14 comprensivi delle spese sostenute dal dott. per l'eliminazione dei vizi, dei difetti e Parte_1 delle difformità dei lavori pari a € 19.781,52, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, e dell'importo di € 3.967,50 sostenuto da luglio 2022 a dicembre 2022 a titolo di canone di locazione;
In ogni caso: -condannare la società in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_2 al pagamento delle spese sostenute dal dott. per l'eliminazione dei vizi, dei difetti e Parte_1 delle difformità dei lavori di cui al contratto d'appalto intercorso per effettuare le opere e gli interventi necessari, pari a € 19.781,52, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, e al risarcimento di tutti gli ulteriori danni causati al dott. compreso l'importo di € 3.967,50 sostenuto a titolo di Parte_1 canone di locazione, e anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., nella misura accertata in corso di causa e, eventualmente, da quantificarsi anche in via equitativa, con richiesta di compensazione nella denegata ipotesi in cui dovessero risultare dei crediti residui in favore dell'opposta;
-con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, rimborso forfetario 15%, IVA e CNPA come per legge e con condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.;
In via istruttoria: La difesa del dott. conclude come in seconda memoria ex art. 183 Parte_1
c.6 c.p.c. d.d 18.11.2023 e in terza memoria ex art. 183 c.6 c.p.c. d.d. 11.12.2023, insistendo per l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse, come già richiesto nel corso dell'udienza del
11.06.2025. La difesa del signor previa revoca dell'ordinanza d.d. 12.06.2025 e riportandosi Pt_1 integralmente al contenuto delle osservazioni alla bozza della Relazione del CTU redatte dall'ingegner insiste, altresì, per il richiamo del CTU, ing. a chiarimenti sulle Persona_1 Persona_2 questioni indicate all'udienza del 11.06.2025.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, rimborso forfetario 15%. IVA e CNPA come per legge e con condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.. Si insiste per il rigetto delle avversarie domande ed eccezioni e per la declaratoria di inammissibilità di eventuali nuove istanze, domande e/o eccezioni non formulate nei termini di legge.
CONVENUTA OPPOSTA: 1) IN VIA PRELIMINARE DI MERITO: ogni contraria istanza respinta, confermarsi la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 cpc, risultando l'opposizione non fondata su prova scritta e di pronta soluzione per quanto argomentato;
2) IN VIA PRINCIPALE DI MERITO: ogni contraria istanza deduzione ed eccezione respinta, accertarsi e dichiararsi per le ragioni tutte di cui in narrativa, che ha eseguito tutti i lavori Parte_2 di cui al contratto preliminare di vendita dd. 23.11.2023 e di cui al contratto di appalto di pari data, sottoscritto con Euro-Fin Immobiliare Snc, fatta esclusione per la velux del bagno, per impossibilità tecniche di realizzo, per le ragioni di cui in narrativa, per un corrispettivo di € 1.056,00, ma accertato e dichiarato che ha provveduto a riparare il portoncino blindato di ingresso alla p.m. 6 di Parte_2
pagina 3 di 14 proprietà del dottor con una spesa di € 400,00 e ha, altresì, provveduto a tinteggiare l'intero Pt_1 appartamento per un importo di € 1.700,00, attuata la compensazione fra le rispettive poste creditorie e debitorie, per le ragioni indicate in narrativa e documentate, e rilevata comunque la differenza creditoria a favore di e accertato e dichiarato che l'attore opponente non ha consentito la Parte_2 messa in funzione dell'impianto idraulico e di riscaldamento e quindi il collaudo della caldaia, incorrendo nella fattispecie di cui all'articolo 1217 c.c., accertarsi e dichiararsi che egli è debitore nei confronti di per l'importo di cui alla fattura nr. 6 dd. 05.04.2022, conseguentemente, Parte_2 confermato il decreto ingiuntivo nr. 44/2023 dd. 20.01.2023, condannarlo al pagamento dell'importo di
€ 38.500,00, maggiorato delle spese e dei compensi in quello liquidati, maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria dal dì del mancato pagamento al saldo o quantomeno dal giorno dell'emissione del decreto ingiuntivo al saldo;
3) respingersi le domande svolte in via principale, in via riconvenzionale principale e in via subordinata, formulate in atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto infondate in fatto e in diritto e temerarie, per le ragioni tutte di cui in narrativa;
4) respingersi, in quanto infondata in fatto e in diritto e temeraria, la richiesta avversaria al pagamento delle spese asseritamente sostenute dal dott. per l'eliminazione dei vizi, dei difetti e Parte_1 delle difformità dei lavori di cui al contratto di appalto intercorso per effettuare le opere e gli interventi necessari, nell'importo “che risulterà in corso di causa”, e al risarcimento degli ulteriori danni causati al dott. anche ai sensi dell'art. 96 cpc nella misura che verrà accertata in coro di causa. Parte_1
Respingersi, altresì, la richiesta di rimborso delle “spese, diritti ed onorari di causa” e della reiterata richiesta di condanna per lite temeraria ex art. 96 cpc.
5) Condannarsi l'attore opponente oltre che al pagamento delle competenze e delle spese relative alla fase monitoria anche alle spese e competenze del presente giudizio, maggiorate del 15% spese generali,
Iva e Cnpa come per legge.
6) DOMANDA RICONVENZIONALE: accertata e dichiarata la responsabilità aggravata dell'attore, ex art. 96 cpc, per le ragioni tutte di cui in narrativa, anche per avere prospettato argomentazioni gravemente diffamatorie a carico di e del suo legale rappresentante signor Parte_2 [...] in qualità di persona fisica, con conseguente sua condanna al pagamento a favore di CP_2
di una somma da liquidarsi in via equitativa, oltre che al pagamento di una somma a Parte_2 favore della entro il valore di € 26.000,00, con riserva da parte del signor Controparte_3
di agire richiesta risarcitoria per la grave diffamazione in diversa adeguata sede Controparte_2 giudiziale.
pagina 4 di 14 7) IN VIA ISTRUTTORIA: respingersi in toto tutte le istanze istruttoria avversarie formulate nel corso del giudizio, sia formulate nelle memorie difensive, sia nelle deduzioni difensive successive all'assunzione della ctu, ferma dunque l'opposizione al richiamo del Ctu e ferma l'opposizione alla nomina di altro Ctu ai fini valutativi richiesti avversariamente per tutte le ragioni ampiamente precisate nelle memorie difensive per e nelle successive note di trattazione scritta. Ammettersi Parte_2 eventualmente le prove testimoniali formulate e non ammesse per Parte_2
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dd.27.2.23 ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 71/2023 emesso dal Tribunale di Trento in forza del quale era stato condannato a corrispondere alla la somma di € 38.500,00 (iva compresa), oltre ad interessi e spese, Parte_2 quale corrispettivo per le opere eseguite nell'abitazione attorea.
Ha affermato di aver acquistato in data 22.12.2021 dalla Eurofin Immobiliare snc un appartamento al grezzo (p.m. 6 della p.ed.389/1 C.C. ) con due cantine ed un cortile e che, nel Persona_3 preliminare di compravendita dd. 23.11.2021 era stato previsto che i lavori di finitura fosse completati al prezzo di € 45.000,00.
Ha precisato che la velux originariamente prevista non era stata posata;
che era stata imposta all'attore la scelta di piastrelle di prezzo inferiore rispetto a quanto precedentemente concordato, con esclusione della posa della pavimentazione in legno;
non era stata effettuata alcuna modifica o sostituzione dell'impianto idraulico ed elettrico;
era stata installata una vecchia caldaia SM che si trovava posizionata a terra nell'appartamento adiacente;
non era stata consegnata la certificazione attestante la conformità ed il collaudo;
non erano stati posati dei sanitari.
Ha contestato che fossero state eseguite opere extra contratto.
Ha affermato di aver dovuto provvedere all'acquisto ed all'installazione di una caldaia a condensazione, sostenendo la spesa di € 3.395,70; di aver dovuto fare intervenire un elettricista per far verificare il corretto funzionamento dell'impianto elettrico, sostenendo la spesa di € 353,32; di aver dovuto sostituire l'intera pavimentazione, sostenendo la spesa di € 7.645,00 e di aver dovuto acquistare una doccia, i rubinetti bidet e del lavabo, al prezzo di € 2.081,20.
Ha chiesto, pertanto, che fosse dichiarata la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento della convenuta, con condanna della stessa a restituire gli acconti ricevuti;
in via subordinata che fosse ridotto il prezzo dell'appalto, e che controparte fosse condannata a risarcire le spese sostenute per l'eliminazione dei vizi e della difformità; in ogni caso ha chiesto che la convenuta fosse condannata a rimborsare le spese sostenute per l'eliminazione dei vizi e per le opere necessarie.
pagina 5 di 14 Con comparsa dd. 31.7.2023 si è costituita la precisando che la velux non era stata Parte_2 installata in quanto non era possibile provvedere al taglio della trave portante.
Ha precisato che dopo l'installazione dei sanitari, l'attore aveva preteso l'installazione di un nuovo piatto doccia, con conseguente necessità di effettuare altri interventi originariamente non previsti.
Ha affermato che le piastrelle erano state liberamente scelte dall'attore, il quale non voleva attendere i lunghi tempi si consegna di altri materiali.
Ha precisato che i tubi dell'impianto idraulico erano già presenti e che l'esponente aveva installato tutti i sanitari nuovi e la relativa rubinetteria;
che la caldaia era già esistente, era solo stata smontata per metterla in sicurezza ed era nuova in quanto mai utilizzata, ed era perfettamente a norma.
Ha affermato che controparte non aveva consentito all'idraulico incaricato dalla società di mettere in funzione l'impianto idrico e di effettuare il collaudo.
Ha affermato che l'impianto elettrico era perfettamente funzionante ed era stato completato con l'installazione delle apparecchiature mancanti asportate da ignoti.
Ha precisato di aver provveduto alla tinteggiatura dell'intero appartamento, di posato le piastrelle ed installato le porte e di aver riparato il portoncino d'ingresso.
Ha chiesto, pertanto, che l'opposizione fosse respinta e che il convenuto fosse condannato ex art. 96 cpc..
Veniva concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 44/23 e parte attrice provvedeva a versare a favore della società la somma di € 43.789,24 comprensiva del Parte_2 capitale, degli interessi legali e moratori nonché le spese liquidate in decreto ingiuntivo (doc.23).
***
Risulta documentalmente (doc.3) che, con contratto preliminare dd. 23.11.2021 (evidentemente sostitutivo di quello precedente: doc.2), la Eurofin snc a promesso di vendere a un Parte_1 appartamento (la p.m. 6 della p.ed.389/1 C.C. ) con relative pertinenze, al prezzo di € Persona_3
85.000,00. Le parti avevano precisato che l'acquisto riguardava un “immobile al grezzo come sta e giace attualmente”; per tale motivo era stato previsto, contestualmente, che fosse eseguiti dei lavori di finitura, dietro il pagamento del prezzo di € 45.000,00 oltre iva (“il prezzo è convenuto in Euro
85.000,00 acquisto immobile al grezzo come sta e giace attualmente, più 45.000,00 euro più iva di legge per appalto lavori delle finiture che sono: fornitura e posa di velox bagno, fornitura e posa di piastrelle fino ad € 45,00 al mq, fornitura e posa di pavimento in legno fino ad € 65,00, fornitura e posa di impianto idraulico, fornitura e posa di sanitari, fornitura e posa di impianto elettrico, posa delle porte interne fino ad un costo di 450 euro cadauna, e tinteggiatura ove necessario”).
pagina 6 di 14 E' documentale che ha provveduto al pagamento a favore della società Parte_1 Parte_2
(la società che, pacificamente, era stata individuata per l'esecuzione delle opere appaltate)
[...] dell'acconto di € 10.000,00 oltre I.V.A., di cui alla fattura di data 01.02.2022 (doc.2).
Con il decreto ingiuntivo oggetto del presente giudizio di opposizione, la ha chiesto il Parte_2 pagamento del saldo del contratto di appalto (e pari ad € 35.000,00 oltre iva: € 38.500,00 di cui alla fattura nr. 6 dd. 05.04.2022).
Parte opponente ha lamentato, in primo luogo, che non tutte le opere appaltate sarebbe state eseguite.
In particolare, risulta che non è stata installata la sul tetto – espressamente prevista nell'appalto. Pt_3
La convenuta ha dichiarato che non è stato materialmente possibile installare tale velux in quanto si sarebbe dovuto tagliare una trave portante e tale circostanza non è stato oggetto di espressa contestazione.
Pertanto, non era dovuto il corrispettivo per tale opera non eseguita. Parte convenuta ha prodotto in causa un preventivo (doc.1 ter), dal quale risulta che il corrispettivo per tale opera è stato indicato in €
1.056,00; considerato che nessuna prova di segno difforme è stata fornita dall'attore e che il costo esposto pare congruo, deve ritenersi come non dovuto tale importo.
ha affermato che la società fornito e posato “piastrelle di costo inferiore a € 45/mq Parte_1 per l'intero appartamento” e non avrebbe posato la pavimentazione in legno.
Si deve presumere che la pavimentazione in legno dovesse essere posata su tutto il pavimento dell'appartamento (di circa 80 mq), non essendovi specificazioni e limitazioni nel contratto di appalto –
e che le piastrelle, pertanto, riguardassero il bagno e le pareti della cucina.
E' pacifico che, concretamente, la pavimentazione in legno non è stata posata dall'appaltatrice.
Al riguardo il teste il quale ha acquistato l'appartamento a fianco del dott. ha Testimone_1 Pt_1 precisato di essersi recato insieme all'attore per scegliere i pavimenti da posare negli immobili e che sono state mostrate solo le piastrelle già presenti in magazzino;
tali piastrelle sono state scelte dagli acquirenti, a fronte della sollecitazione del legale rappresentante della società convenuta, il quale aveva evidenziato la necessità di operare tempestivamente (cap.22:”non abbiamo guardato la pavimentazione in legno ma gli altri pavimenti e per quanto riguarda i pavimenti il venditore ci aveva detto che per avere il materiale in fretta sarebbe stato meglio scegliere quelli che c'era in magazzino mentre la scelta di altro materiale avrebbe implicato tempi più lunghi. Preciso che il sig. che CP_2 era con noi a Sassuolo ci disse che c'era la necessità di intraprendere i lavori e questo ci richiedeva una scelta rapida dei materiali”).
Pertanto si ritiene che l'individuazione delle piastrelle che sono state poi posate sia stata compiuta dai proprietari;
infondata è, pertanto, la doglianza relativa alla asserita scelta di piastrelle di valore inferiore pagina 7 di 14 rispetto a quello concordato (si evidenzia, inoltre, che l'appalto prevedeva la posa di piastrelle di valore “fino ad € 45,00 al mq”, indicato come valore massimo).
Per quanto riguarda la mancata posa della pavimentazione in legno, deve ritenersi che la modifica della tipologia di pavimentazione posata sia dipesa da un'iniziativa e da una richiesta dell'appaltatore
(essendo, tra l'altro, evidente che è poco verosimile che una simile richiesta – posa di piastrelle di minor pregio e bellezza anziché di pavimentazione in legno - dipenda da un'iniziativa del proprietario); richiesta che, tuttavia, risulta essere stata accolta in considerazione della prospettata esigenza di effettuare immediatamente i lavori.
Pertanto, il fatto che, successivamente, il abbia deciso di fare sostituire la pavimentazione in Pt_1 piastrelle con della pavimentazione in legno rappresenta una scelta legittima, ma non può comportare l'obbligo in capo all'appaltatrice di rimborsare tale spesa.
E', tuttavia, vero che – a fronte di un prezzo di appalto previsto tenendo presente la posa di pavimentazione in legno (più costosa), l'appaltatrice ha posato delle piastrelle (di minor valore).
Pertanto, considerato che i prezzi massimi concordati erano, rispettivamente di € 65,00 mq per il legno e di € 45,00 mq per le piastrelle, ne consegue che il minor valore va determinato nella misura di €
20,00 al metro quadro (complessivamente € 1.600,00; € 20,00 X 80 mq).
L'attore ha lamentato la mancata fornitura e posa di alcuni sanitari (lavabo, box doccia).
Il legale rappresentante della società convenuta ha confermato in sede di interpello che tali beni non sono stati forniti, pur affermando che, nel primo caso, si era trattato di una scelta del e, nel Pt_1 secondo caso, il box doccia non era compresa nell'appalto (Cap.32:” il si voleva mettere un Pt_1 mobile e il box doccia va pagato a parte.”).
L'appalto prevedeva la “fornitura e posa dei sanitari”; tra tali beni rientrano il lavandino, il wc, il bidet e il piatto doccia (ma non può essere incluso il box doccia, ove non espressamente previsto).
Pertanto, solo il costo di un lavabo – non concretamente fornito - va detratto dal corrispettivo concordato originariamente;
tale importo, in via equitativa, può essere determinato in € 100,00.
L'attore ha asserito, inoltre, che il contratto prevedeva la “fornitura e posa di impianto idraulico” e la
“fornitura e posa di impianto elettrico”; ha al riguardo, lamentato che non sia stato posato un nuovo impianto elettrico e di un nuovo impianto idraulico, ma che siano stati gli impianti preesistenti.
Come risulta anche dalla perizia effettuata al geom. nel maggio 20221 nell'ambito della CP_4 procedura esecutiva (doc. 9) risulta che “L'unità immobiliare si presenta al grezzo e necessita di interventi edili a completamento;
sommariamente: pavimentazioni interne, porte interne, fornitura e posa in opera di generatore di calore, radiatori a parete, pavimenti e rivestimenti del bagno e zona
pagina 8 di 14 cottura, sanitari e rubinetterie del bagno, serramento in falda nel bagno, verifica impianto elettrico, tinteggiatura dei locali e pulizie fina”.
Il consulente aveva attestato il complessivo buono stato di conservazione del fabbricato risalente ad un intervento di ristrutturazione avvenuto a metà dell'anno 2000 ed aveva evidenziato la necessità di completare le opere anche relativamente agli impianti ivi presenti.
Deve, quindi, ritenersi che – pur nella assoluta stringatezza e genericità del contratto di appalto in questione - il riferimento a “fornitura e posa” di impianto elettrico ed idraulico non potesse riferirsi alla previsione di una completa sostituzione delle tubazioni e delle canalette già incassate nei muri
(interventi che – oltre a non essere necessari – avrebbero comportato la demolizione di tutte le opere murarie e la successiva ricostruzione di tali murature;
opere, tra l'altro, neppure previste nel contratto).
La previsione contrattuale, anche in considerazione del fatto che si trattava di un immobile già oggetto di un intervento di ristrutturazione, pur non completato – deve intendersi come diretta alla fornitura di un impianto elettrico ed idraulico completi e funzionanti (mediante, ad esempio, l'installazione dei termosifoni, della caldaia, il rilascio delle certificazioni…).
Risulta, tuttavia, che parte convenuta ha incaricato un elettricista per il completamento dell'impianto elettrico e per il rilascio della certificazione di conformità (opere non eseguite dalla convenuta); pertanto, dall'importo oggetto di appalto va detratta la somma di € 321,20, oltre iva.
L'attore opponente ha, altresì, dedotto che controparte aveva installato una vecchia caldaia SM modello Vitopend 100 wh1B, che si trovava, in precedenza, posizionata a terra nell'appartamento di ed ha asserito, inoltre, che tale caldaia non era stata collaudata e non era funzionante;
tanto è Tes_1 vero che era stato costretto ad installare autonomamente una nuova caldaia a condensazione.
In corso di causa su tale aspetto è stata assunta una ctu;
l'ing. ha accertato che “La caldaia come Per_2 resa disponibile dalla società venditrice odierna convenuta opposta al momento della stipula del contratto di compravendita ed anche successivamente non è verosimilmente mai stata né accesa, né tantomeno collaudata, non fosse altro che perché non era mai stata attivata la fornitura del gas metano, prima che alla stessa provvedesse l'attore. A seguito dell'installazione (o, asseritamente,
“reinstallazione”) della stessa, non è stata redatta la dichiarazione di conformità ai sensi del D.M.
37/2008, né si è provveduto alla redazione del Libretto di impianto e all'iscrizione nel Catasto degli impianti termici della Provincia Autonoma di Trento.
2. Stante quanto al punto precedente, la caldaia non poteva essere utilizzata in sicurezza dall'attore, in assenza della documentazione certificativa obbligatoria.
3. Il completamento dell'impianto ed il collaudo e messa in servizio della caldaia avrebbero potuto essere effettuati da ditta installatrice terza, a condizione che la stessa fosse disponibile a farsi carico della certificazione di conformità anche della porzione di impianto già pagina 9 di 14 realizzato dalla convenuta, evidentemente a fronte di un adeguato compenso. In questo modo,
l'impianto avrebbe potuto essere reso funzionante con regolare documentazione certificativa a corredo anche senza l'intervento della convenuta.
4. Non vi è alcun motivo per ipotizzare che, una volta correttamente completato l'iter di collaudo e documentale, la caldaia non potesse funzionare regolarmente, né sono stati rilevati, per quanto desumibile dalla documentazione agli atti, elementi di difformità rispetto alla normativa tecnica vigente.
Il ctu ha specificato che “A partire dal 26 settembre 2015, sono entrati in vigore una serie di
Regolamenti comunitari i cui effetti sono stati tanto rilevanti da poterli ritenere come vere e proprie pietre miliari nel settore degli apparecchi destinati al riscaldamento degli ambienti. Ci si riferisce in particolare al Regolamento ErP o Ecodesign (n. 813/2013) che ha individuato nuovi requisiti minimi prestazionali dei prodotti per riscaldamento e al Regolamento ELD o Labelling (n. 811/2023) che ha istituito un sistema armonizzato per l'etichettatura dei generatori in base alla loro efficienza, allo scopo di mettere a disposizione dei consumatori uno strumento di confronto semplice ed immediato.
Ma se il Regolamento ELD ha trovato applicazione senza soluzione di continuità a partire dalla sua entrata in vigore, non altrettanto può dirsi per il Regolamento ErP, la cui piena attuazione è stata scaglionata nel tempo. La Fase 1, che ha preso avvio il 26 settembre 2015, ha imposto l'obbligo di produrre apparecchi in grado di assicurare specifici standard di efficienza energetica. La Fase 2, invece, ha preso avvio il 26 settembre 2018: a partire da tale data gli apparecchi devono garantire non solo i rendimenti minimi richiesti ma anche emissioni inquinanti, espresse in termini di NOx (Ossidi di
Azoto) non superiori a 56 mg/kWh. In altre parole, le prestazioni degli apparecchi sono state regolamentate secondo standard via via più restrittivi finalizzati dapprima alla riduzione dei consumi
(caldaie a condensazione) e, successivamente, al contenimento delle emissioni inquinanti (caldaie a basso NOx). In entrambi i casi, gli stessi regolamenti permettono l'installazione di prodotti non conformi ai requisiti prestabiliti senza limitazione alcuna, se immessi sul mercato prima della scadenza prevista. In altre parole, gli apparecchi messi in commercio prima del 26 settembre 2015, possono essere regolarmente installati anche se non a condensazione e a bassa emissione di NOx.
Come accertato, la caldaia in questione, che non rispetta i suddetti standard, fu venduta da SM alla ditta in data 14 maggio 2008. Tale data deve pertanto Controparte_5 essere considerata come quella di “immissione sul mercato”, nella definizione fornita dalla Direttiva
2009/125/CE (relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia) all'Art. 2 comma 4: “«immissione sul mercato», rendere disponibile per la prima volta sul mercato comunitario un prodotto in vista della sua distribuzione o del suo utilizzo all'interno della Comunità, contro compenso o gratuitamente e a pagina 10 di 14 prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata”. È pertanto pacifico che la caldaia in questione potesse essere legittimamente installata, in quanto “immessa sul mercato” in data antecedente all'entrata in vigore del primo dei suddetti Regolamenti. …Per quanto attiene alla possibilità di effettuare la “prima accensione” su una caldaia “immessa sul mercato” diversi anni prima, si osserva che nelle Istruzioni di montaggio del costruttore SM (cfr. allegato 2) si prevede esplicitamente quanto segue: “La prima messa in funzione deve essere eseguita a cura della ditta installatrice specializzata o da personale autorizzato dalla stessa oppure da un centro di assistenza autorizzato”. È pertanto pacifico che in linea di principio nulla osta al fatto che la prima messa in funzione possa essere eseguita da soggetto specializzato, ossia dotato dei requisiti attestati dall'iscrizione camerale, non essendo necessario l'intervento di un Centro assistenza autorizzato del costruttore. Naturalmente, il ricorso a un Centro assistenza autorizzato è obbligatorio ai fini della validità della garanzia, come previsto dalle Condizioni generali di vendita di SM S.r.l. (cfr. allegato 5), Art. 9 comma 8): “La garanzia decorre dalla data di attivazione della garanzia e prima messa in funzione del prodotto risultante dal verbale compilato sulla modulistica della Venditrice (di seguito “Verbale”), ma in ogni caso da non oltre 24 (ventiquattro) mesi successivi alla consegna del prodotto al Cliente.” È quindi nel mutuo interesse sia dell'installatore che dell'utilizzatore che la prima accensione venga effettuata da un Centro autorizzato SM, in modo da attivare la garanzia. Dall'estratto sopra riportato, si evince però che nel 2021, all'atto della vendita dell'immobile, la possibilità di attivare la garanzia
SM era ampiamente decaduta”.
Da tali elementi si deduce che la caldaia in questione aveva 13 anni (essendo stata acquistata nel 2008), ma – astrattamente - poteva essere installata e poteva funzionare (non ostandovi divieti legislativi o regolamentari).
La questione, pertanto, deve essere esaminata sulla base degli accordi contrattuali;
cioè al fine di verificare se la fornitura ed installazione di una caldaia di tal genere possa integrare un esatto adempimento delle obbligazioni assunte.
Il contrasto deriva dal fatto che il contratto di appalto è estremamente succinto e generico;
tuttavia, alla luce di una interpretazione secondo buona fede degli accordi contrattuali (i quali prevedevano la fornitura ed il completamente dell'impianto idrico, e quindi – pacificamente – anche l'installazione della caldaia) non si può ritenere adeguato un adempimento di tale obbligazione, gravante sull'appaltatore, mediante la fornitura ed installazione di una caldaia di oltre dieci anni, che non rispondeva più agli standard minimi di riduzione di consumi e di emissioni vigenti al momento della sua installazione e che era priva delle garanzie da parte del produttore.
pagina 11 di 14 E' evidente che, a prescindere dall'effettivo funzionamento e dalla astratta possibilità di procedere all'installazione, la previsione di fornitura e posa di una caldaia “datata” avrebbe dovuto essere oggetto di una espressa previsione contrattuale;
essendo del tutto evidente e legittimo che il committente – il quale acquista un immobile i cui lavori di ristrutturazione devono essere completati – si aspetti che la caldaia e possa pretendere che venga installata una caldaia nuova, con le necessarie garanzie e con gli adeguati standard di rendimento e di emissioni.
Pertanto, deve essere riconosciuto a la somma concretamente spesa per l'installazione di una Pt_1 caldaia nuova e pari ad € 3.087,00 + iva, in ragione dell'avvenuto sconto in fattura (doc. 11, 12 e 13).
La necessità di acquistare e fare consegnare ed installare una nuova caldaia (e di fare predisporre la necessaria certificazione) può aver inciso sulla tempistica relativa all'accesso nell'appartamento.
Considerati tali elementi (e il fatto che nel preventivo era previsto che la consegna della caldaia fosse effettuata entro il termine di cinque giorni dall'incasso del primo acconto: doc.11), pare congruo determinare in via equitativa in un mese il tempo complessivamente necessari per il compimento di tali attività.
Pertanto, può essere riconosciuto, a titolo di danni, il corrispettivo relativo ad un mese di locazione (€
666,80, oltre a rivalutazione ed interessi).
Va inoltre, evidenziato che in sede di ricorso per decreto ingiuntivo parte convenuta ha allegato di aver effettuato lavori extra contratto, ma la fattura emessa e posta alla base del decreto ingiuntivo riguardava il pagamento delle opere oggetto del contratto di appalto.
Nella comparsa di risposta (e nella prima memoria ex art. 183 cpc) parte convenuta ha chiesto che venga accertato che la società aveva eseguito anche delle opere extra contratto e che – accertato il valore di tali opere – tale importo fosse compensato con eventuali importi oggetto di restituzione.
La recente giurisprudenza ha statuito che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto può proporre domande alternative a quella introdotta in via monitoria, a condizione che esse trovino fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda e che siano introdotte nella comparsa di risposta, ferma restando la possibilità, qualora l'opponente si avvalga dello "ius variandi" posteriormente all'atto di opposizione, di proporre domande che costituiscano una manifestazione reattiva di difesa, anche se non "stricto sensu" riconvenzionali, sino alla prima udienza e nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. (Sez.U. sentenza n.26727 del 15/10/2024; ordinanza n.32933 del 27/11/2023: “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre, con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o pagina 12 di 14 un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni, chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c.”).
Per quanto riguarda tali lavori c.d. extra contratto, non può essere riconosciuto il costo per la tinteggiatura, considerato che tale intervento era già previsto nel contratto (“tinteggiatura ove necessario”).
Può, invece, essere riconosciuto l'importo di € 400,00, pari alla spesa per la riparazione del portoncino d'ingresso (doc.10).
Non sono riconoscibili compensi per ulteriori opere aggiuntive.
Pertanto, alla luce di quanto sopra (e premesso che le doglianze di parte attrice non sono tali da giustificare l'accoglimento della domanda di risoluzione), i conteggi vanno così rivisti:
€ 35.000,00 (saldo contrattuale)
- 1.056,00 (velux)
- 1.600,00 (pavimenti);
- 100,00 (lavabo);
- 321,20 (impianto elettrico);
- 3.087,00 (caldaia); dovuto € 28.835,80; da aggiungere € 400,00 per il portoncino = € 29.235,80.
Pertanto, il decreto ingiuntivo va revocato e va accertato che, all'epoca, l'importo ancora dovuto a saldo dell'appalto era di € 29.235,80, oltre iva 10 % = € 32.159,38, oltre ad interessi ex D. Lgs.
n.231/2002 dal 5 aprile 2022 al saldo.
Risulta che, in seguito alla concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto,
ha corrisposto la somma di € 43.789,24 (comprensiva di capitale, interessi e spese) in Parte_1 data 27.9.2023.
Considerato che a tale data, calcolando gli interessi moratori, l'importo dovuto era di € 36.677,99, ne consegue che la convenuta deve restituire la somma di € 7.111,25, oltre ad interessi legali dal
27.9.2023 al saldo.
L'esito del giudizio giustifica la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
pagina 13 di 14 Le spese della ctu, invece, sono poste a carico di parte convenuta, considerato che la consulenza si è resa necessaria con riferimento ad una doglianza attorea che è risultata fondata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. Revoca il decreto ingiuntivo n.44/2023;
2. Accertato che l'importo spettante a parte convenuta era di € 32.159,38, oltre ad interessi ex D.
Lgs. n.231/2002 dal 5 aprile 2022 al saldo e dato atto dell'avvenuto pagamento da parte dell'attore della maggior somma di € 43.789,24, condanna a restituire a Parte_2 Pt_1 la somma di € 7.111,25, oltre ad interessi legali dal 27.9.2023 al saldo;
[...]
3. Condanna a corrispondere a , a titolo di danni, la somma di € Parte_2 Parte_1
666,80, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici istat dal 23.6.2022 alla data odierna ed oltre agli interessi legali, da calcolare sulla somma di € 666,80 annualmente rivalutata, dal
23.6.2022 alla data odierna;
ed oltre ai soli interessi legali, da calcolare sulla somma come sopra complessivamente determinata, dalla data odierna al saldo;
4. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
5. Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese della ctu, liquidate con decreto dd.
7.5.2025.
Così deciso in data 16/12/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Trento.
Il Giudice
Dott.ssa Giuliana Segna
pagina 14 di 14