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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/03/2025, n. 1545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1545 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4151/2020
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Giudice
Dott. Erminia Catapano Giudice relatore
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello, avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n.
352/2020, Seconda sezione civile, pubblicata in data 13.02.2020, iscritto al n. 4151/2020 del ruolo generale affari civili contenziosi, avente ad oggetto:
“opposizione a decreto ingiuntivo”,
T R A
(c.f.: ) quale titolare dell'omonima impresa Parte_1 C.F._1
individuale (P.IVA: , rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti P.IVA_1 allegata all'atto di appello, dall'avv. Vincenzo Napolitano (c.f.:
), con il quale elettivamente domicilia in Airola (BN) alla C.F._2
Piazza Lombardi n. 17.
Appellante
E
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa, giusta procura ad lites per notar del 14.3.2018, Per_1
dagli avv.ti Lidia Buondonno (c.f.: ) Paola Parente (c.f.: C.F._3 ) e Graziella Mandato (c.f.: ) C.F._4 C.F._5 dell'Avvocatura Regionale, presso la cui sede domicilia, in Napoli, Via S. Lucia n. 81.
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato in data 15.11.2020 ha spiegato Parte_1 2 appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento indicata in epigrafe, non notificata, con la quale era stata accolta l'opposizione proposta dalla Controparte_1
al decreto ingiuntivo n. 747/2015 emesso in data 3.07.2015 dal G.U. presso il Tribunale di Benevento, dell'importo di 21.120,37 €, oltre interessi e spese, quale importo dovuto a titolo di saldo del contributo liquidato ai sensi dell'O.P.C.M. n. 3322/2003, per i danni conseguenti agli eventi metereologici verificatisi nel territorio regionale tra il 24 ed il 26 gennaio 2003.
La sentenza impugnata, affermata la giurisdizione del G.O., ha ritenuto che l'O.P.C.M.
n. 3322/2003 aveva autorizzato il commissario delegato ad erogare contributi solo a titolo di acconti o anticipi sulla scorta delle risorse assegnate;
che l'ordinanza predetta non aveva fatto sorgere alcun diritto soggettivo all'intero contributo preteso, restando nella discrezionalità della P.A. il riconoscimento della determinazione e dell'ammontare del contributo stesso, nei limiti delle effettive risorse assegnate all'uopo; che il
Commissario delegato, prima, la poi, quest'ultima in virtù della Controparte_1
deliberazione n. 1117 del 04.07.2008, erano tenuti a svolgere le attività delegate di effettuare la stima dei danni subiti dai beni pubblici e privati dalle infrastrutture nei soli limiti delle risorse finanziarie già disponibili.
Infine, il tribunale ha ritenuto che l'importo residuo mancante non risulta essere stato successivamente concesso a titolo di finanziamento per le predette finalità.
Avverso detta sentenza ha proposto appello , con cui, premessa la Parte_1
ricostruzione della disciplina dirimente, ha dedotto la sussistenza di un vero e proprio diritto soggettivo all'erogazione del contributo che era stato già stabilito ed assegnato con decreto sindacale del Comune di San Bartolomeo in Galdo, per cui la CP_1
considerata anche la sufficiente e non contestata disponibilità dei fondi trasferiti, in larga parte non utilizzati, avrebbe dovuto attivarsi per disporre il pagamento del residuo dovuto.
Ha concluso per l'accoglimento dell'appello ed il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, con vittoria di spese di lite e distrazione in favore del procuratore. Con memoria in data 13.05.2021 si è costituita in giudizio la Controparte_1 affermando che con l'ordinanza posta a fondamento del decreto ingiuntivo non era stato riconosciuto un diritto ad ottenere l'intero contributo ammesso, bensì solo l'importo del
35% ivi indicato, dovendosi intendere il termine “acconto” non nel suo significato letterale ma secondo l'interpretazione teleologica e dunque con riferimento al contenuto 3 dei provvedimenti nel loro insieme, che non prevedevano l'erogazione di un successivo saldo;
concludendo quindi per la conferma della sentenza impugnata, con rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Fissata la comparizione e rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni al
28.2.2023, la stessa è stata poi nuovamente rinviata a motivo del carico del ruolo.
All'udienza del 12.02.2025, svolta in trattazione scritta, viste le note scritte tempestivamente depositate dalle parti, la Corte ha introitato il giudizio in decisione fissando, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, i termini ridotti di giorni 20 + 20 di cui all'art. 190, co. 2, c.p.c..
La ha depositato la comparsa conclusionale. Controparte_1
Risulta acquisito il fascicolo di primo grado e non è stata svolta attività istruttoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve pertanto essere respinto, per le ragioni di seguito esposte
(in conformità a molteplici precedenti della Corte adita), che si sostanziano nella ritenuta insussistenza di un diritto di ad ottenere il saldo dell'importo Parte_1
ammesso a contributo, come già affermato dalla sentenza impugnata.
L'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3322/2003, nel disporre la nomina del Commissario delegato per l'attuazione degli interventi resisi necessari a seguito dello stato di emergenza determinato dagli eventi alluvionali di fine gennaio
2003, disponeva all'art. 4 che il Commissario fosse “autorizzato, nei limiti delle risorse assegnate, ad erogare contributi, a titolo di acconto, fino ad un massimo di € 30.000,00 per ciascuna unità abitativa distrutta o danneggiata”; e che “i contributi di cui al presente articolo costituiscono anticipazioni su future provvidenze a qualunque titolo previste” (cf ordinanza in atti, doc. n. 5 della produzione della il cui contenuto CP_1
è richiamato a pagina 4 e pagina 5 della comparsa di costituzione in appello della
. L'entità dei contributi era dunque lasciata alla valutazione del Controparte_1
Commissario, purché entro i limiti delle risorse assegnate, e la definizione degli stessi quale “acconto” era da intendersi riferita alla possibilità dell'intervento di ulteriori provvidenze finanziarie. Con l'ordinanza n. 17/2004, avente ad oggetto “Adozione avviso pubblico per ricognizione danni ai privati e adozione modelli di domanda”, richiamata nell'ordinanza n. 3 del 5.10.2007 ( in atti nel fascicolo della Regione), il Commissario delegato, dando atto di aver provveduto all'assunzione di mutui per ottenere le risorse economiche necessarie all'attuazione degli interventi, effettuava una ricognizione dei 4 danni, delegando i Comuni per la pubblicizzazione dell'avviso e per la ricezione delle domande degli interessati e lo svolgimento dell'istruttoria. Il
[...]
effettuava i conseguenti adempimenti, trasmettendo poi al Controparte_2
Commissario l'elenco degli aventi diritto con l'indicazione del contributo ammissibile.
Quindi, con ordinanza del Commissario di Governo n. 67 del 24 ottobre 2006 (cf. in atti, doc. n. 6 della produzione di parte della veniva rimodulato il programma CP_1
degli interventi straordinari per la riparazione dei danni ed il ripristino delle condizioni di sicurezza degli edifici;
al contempo la stessa ordinanza ridefiniva il Piano Finanziario di utilizzo delle risorse disponibili, Piano che prevedeva alla Tabella 6 la spesa complessiva di € 1.555.000,00 per i contributi da destinare ai nuclei familiari e alle attività produttive ai sensi dell'ordinanza n. 3322/2003, secondo gli elenchi dei contributi ritenuti ammissibili con decreti dei Sindaci, per un importo complessivo di
4.266.921,26 €.
Con successiva ordinanza n. 3/2007 il Commissario di Governo (cf in atti nella produzione della , rilevato che l'importo dei contributi richiesti da tutti i CP_1
Comuni ammontava a complessivi 4.266.921,26 € e che “le attuali disponibilità finanziarie consentono di coprire circa il 35% dei contributi stabiliti e fissati con i decreti sindacali”, disponeva di fissare nel 35% la misura dell'acconto dell'importo complessivo ammissibile, liquidabile agli aventi diritto;
in tale misura veniva quindi versato l'acconto anche all'appellante.
A prescindere quindi dalla sussistenza o meno di ulteriori fondi per l'attuazione degli interventi di cui alla O.P.C.M. n. 3322/2003, e al loro passaggio alla CP_1
ciò che rileva in questa sede è che non è mai maturato alcun diritto
[...] dell'appellante ad ottenere l'intero importo richiesto e riconosciuto ammissibile, avendo i provvedimenti citati lasciato al Commissario la discrezionale determinazione del contributo da erogare ai privati, entro i limiti dei finanziamenti ottenuti e dei 30.000,00
€ per privato, ed avendo con l'ordinanza n. 3/2007 il Commissario ritenuto, in base a ciò, di erogare importi pari al 35% di quelli ammissibili. Come correttamente ritenuto dal primo giudice, l'O.P.C.M. 3322/2003 aveva attribuito a un mero contributo, non potendosi sulla base della stessa O.P.C.M. Parte_1
riconoscere un diritto ad ottenere il saldo.
Del resto, deve convenirsi, in conformità a precedenti pronunce della Corte adita, che il termine “acconto” nella predetta ordinanza era stato utilizzato solo per indicare che la 5 misura del contributo concesso avrebbe potuto non coprire l'intero danno subito, costituendo anticipazione “su future provvidenze a qualunque titolo previste” (art. 4 comma 5 della O.P.C.M. 3322/2003).
Dalle norme di indirizzo contenute nella O.P.C.M. e dalle successive contenute nelle ordinanze commissariali non poteva quindi sorgere alcun diritto soggettivo dell'appellante ad ottenere il saldo del contributo ammissibile, avendo già ottenuto l'intero importo spettante (ovvero il 35% dell'importo liquidabile), come discrezionalmente disposto dal Commissario di Governo con la citata ordinanza n.
3/2007; il diritto alla corresponsione del “saldo” sarebbe potuto maturare solo ad esito di un nuovo ed ulteriore provvedimento amministrativo del Commissario (o della a questi in seguito subentrata, ma mai del Sindaco) che, rinnovate le necessarie CP_1
valutazioni discrezionali, avesse attribuito a , unitamente agli altri Parte_1 soggetti di cui agli elenchi approvati con l'ordinanza n. 3/2007, il “saldo” rivendicato, o magari un ulteriore “acconto”.
Per tutte le ragioni esposte l'appello è respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al d.m. n. 147/2022, con esclusione di quanto previsto per la fase istruttoria, non svoltasi.
Deve altresì dichiararsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 352/2020, in Parte_1
contraddittorio con la così provvede: Controparte_1
--Respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata.
--Condanna alla rifusione in favore della delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in € 2.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P. se dovuti. --Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.
Il giudice est. Il Presidente 6 Dr. Erminia Catapano dr. Fulvio Dacomo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Giudice
Dott. Erminia Catapano Giudice relatore
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello, avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n.
352/2020, Seconda sezione civile, pubblicata in data 13.02.2020, iscritto al n. 4151/2020 del ruolo generale affari civili contenziosi, avente ad oggetto:
“opposizione a decreto ingiuntivo”,
T R A
(c.f.: ) quale titolare dell'omonima impresa Parte_1 C.F._1
individuale (P.IVA: , rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti P.IVA_1 allegata all'atto di appello, dall'avv. Vincenzo Napolitano (c.f.:
), con il quale elettivamente domicilia in Airola (BN) alla C.F._2
Piazza Lombardi n. 17.
Appellante
E
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa, giusta procura ad lites per notar del 14.3.2018, Per_1
dagli avv.ti Lidia Buondonno (c.f.: ) Paola Parente (c.f.: C.F._3 ) e Graziella Mandato (c.f.: ) C.F._4 C.F._5 dell'Avvocatura Regionale, presso la cui sede domicilia, in Napoli, Via S. Lucia n. 81.
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato in data 15.11.2020 ha spiegato Parte_1 2 appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento indicata in epigrafe, non notificata, con la quale era stata accolta l'opposizione proposta dalla Controparte_1
al decreto ingiuntivo n. 747/2015 emesso in data 3.07.2015 dal G.U. presso il Tribunale di Benevento, dell'importo di 21.120,37 €, oltre interessi e spese, quale importo dovuto a titolo di saldo del contributo liquidato ai sensi dell'O.P.C.M. n. 3322/2003, per i danni conseguenti agli eventi metereologici verificatisi nel territorio regionale tra il 24 ed il 26 gennaio 2003.
La sentenza impugnata, affermata la giurisdizione del G.O., ha ritenuto che l'O.P.C.M.
n. 3322/2003 aveva autorizzato il commissario delegato ad erogare contributi solo a titolo di acconti o anticipi sulla scorta delle risorse assegnate;
che l'ordinanza predetta non aveva fatto sorgere alcun diritto soggettivo all'intero contributo preteso, restando nella discrezionalità della P.A. il riconoscimento della determinazione e dell'ammontare del contributo stesso, nei limiti delle effettive risorse assegnate all'uopo; che il
Commissario delegato, prima, la poi, quest'ultima in virtù della Controparte_1
deliberazione n. 1117 del 04.07.2008, erano tenuti a svolgere le attività delegate di effettuare la stima dei danni subiti dai beni pubblici e privati dalle infrastrutture nei soli limiti delle risorse finanziarie già disponibili.
Infine, il tribunale ha ritenuto che l'importo residuo mancante non risulta essere stato successivamente concesso a titolo di finanziamento per le predette finalità.
Avverso detta sentenza ha proposto appello , con cui, premessa la Parte_1
ricostruzione della disciplina dirimente, ha dedotto la sussistenza di un vero e proprio diritto soggettivo all'erogazione del contributo che era stato già stabilito ed assegnato con decreto sindacale del Comune di San Bartolomeo in Galdo, per cui la CP_1
considerata anche la sufficiente e non contestata disponibilità dei fondi trasferiti, in larga parte non utilizzati, avrebbe dovuto attivarsi per disporre il pagamento del residuo dovuto.
Ha concluso per l'accoglimento dell'appello ed il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, con vittoria di spese di lite e distrazione in favore del procuratore. Con memoria in data 13.05.2021 si è costituita in giudizio la Controparte_1 affermando che con l'ordinanza posta a fondamento del decreto ingiuntivo non era stato riconosciuto un diritto ad ottenere l'intero contributo ammesso, bensì solo l'importo del
35% ivi indicato, dovendosi intendere il termine “acconto” non nel suo significato letterale ma secondo l'interpretazione teleologica e dunque con riferimento al contenuto 3 dei provvedimenti nel loro insieme, che non prevedevano l'erogazione di un successivo saldo;
concludendo quindi per la conferma della sentenza impugnata, con rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Fissata la comparizione e rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni al
28.2.2023, la stessa è stata poi nuovamente rinviata a motivo del carico del ruolo.
All'udienza del 12.02.2025, svolta in trattazione scritta, viste le note scritte tempestivamente depositate dalle parti, la Corte ha introitato il giudizio in decisione fissando, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, i termini ridotti di giorni 20 + 20 di cui all'art. 190, co. 2, c.p.c..
La ha depositato la comparsa conclusionale. Controparte_1
Risulta acquisito il fascicolo di primo grado e non è stata svolta attività istruttoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve pertanto essere respinto, per le ragioni di seguito esposte
(in conformità a molteplici precedenti della Corte adita), che si sostanziano nella ritenuta insussistenza di un diritto di ad ottenere il saldo dell'importo Parte_1
ammesso a contributo, come già affermato dalla sentenza impugnata.
L'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3322/2003, nel disporre la nomina del Commissario delegato per l'attuazione degli interventi resisi necessari a seguito dello stato di emergenza determinato dagli eventi alluvionali di fine gennaio
2003, disponeva all'art. 4 che il Commissario fosse “autorizzato, nei limiti delle risorse assegnate, ad erogare contributi, a titolo di acconto, fino ad un massimo di € 30.000,00 per ciascuna unità abitativa distrutta o danneggiata”; e che “i contributi di cui al presente articolo costituiscono anticipazioni su future provvidenze a qualunque titolo previste” (cf ordinanza in atti, doc. n. 5 della produzione della il cui contenuto CP_1
è richiamato a pagina 4 e pagina 5 della comparsa di costituzione in appello della
. L'entità dei contributi era dunque lasciata alla valutazione del Controparte_1
Commissario, purché entro i limiti delle risorse assegnate, e la definizione degli stessi quale “acconto” era da intendersi riferita alla possibilità dell'intervento di ulteriori provvidenze finanziarie. Con l'ordinanza n. 17/2004, avente ad oggetto “Adozione avviso pubblico per ricognizione danni ai privati e adozione modelli di domanda”, richiamata nell'ordinanza n. 3 del 5.10.2007 ( in atti nel fascicolo della Regione), il Commissario delegato, dando atto di aver provveduto all'assunzione di mutui per ottenere le risorse economiche necessarie all'attuazione degli interventi, effettuava una ricognizione dei 4 danni, delegando i Comuni per la pubblicizzazione dell'avviso e per la ricezione delle domande degli interessati e lo svolgimento dell'istruttoria. Il
[...]
effettuava i conseguenti adempimenti, trasmettendo poi al Controparte_2
Commissario l'elenco degli aventi diritto con l'indicazione del contributo ammissibile.
Quindi, con ordinanza del Commissario di Governo n. 67 del 24 ottobre 2006 (cf. in atti, doc. n. 6 della produzione di parte della veniva rimodulato il programma CP_1
degli interventi straordinari per la riparazione dei danni ed il ripristino delle condizioni di sicurezza degli edifici;
al contempo la stessa ordinanza ridefiniva il Piano Finanziario di utilizzo delle risorse disponibili, Piano che prevedeva alla Tabella 6 la spesa complessiva di € 1.555.000,00 per i contributi da destinare ai nuclei familiari e alle attività produttive ai sensi dell'ordinanza n. 3322/2003, secondo gli elenchi dei contributi ritenuti ammissibili con decreti dei Sindaci, per un importo complessivo di
4.266.921,26 €.
Con successiva ordinanza n. 3/2007 il Commissario di Governo (cf in atti nella produzione della , rilevato che l'importo dei contributi richiesti da tutti i CP_1
Comuni ammontava a complessivi 4.266.921,26 € e che “le attuali disponibilità finanziarie consentono di coprire circa il 35% dei contributi stabiliti e fissati con i decreti sindacali”, disponeva di fissare nel 35% la misura dell'acconto dell'importo complessivo ammissibile, liquidabile agli aventi diritto;
in tale misura veniva quindi versato l'acconto anche all'appellante.
A prescindere quindi dalla sussistenza o meno di ulteriori fondi per l'attuazione degli interventi di cui alla O.P.C.M. n. 3322/2003, e al loro passaggio alla CP_1
ciò che rileva in questa sede è che non è mai maturato alcun diritto
[...] dell'appellante ad ottenere l'intero importo richiesto e riconosciuto ammissibile, avendo i provvedimenti citati lasciato al Commissario la discrezionale determinazione del contributo da erogare ai privati, entro i limiti dei finanziamenti ottenuti e dei 30.000,00
€ per privato, ed avendo con l'ordinanza n. 3/2007 il Commissario ritenuto, in base a ciò, di erogare importi pari al 35% di quelli ammissibili. Come correttamente ritenuto dal primo giudice, l'O.P.C.M. 3322/2003 aveva attribuito a un mero contributo, non potendosi sulla base della stessa O.P.C.M. Parte_1
riconoscere un diritto ad ottenere il saldo.
Del resto, deve convenirsi, in conformità a precedenti pronunce della Corte adita, che il termine “acconto” nella predetta ordinanza era stato utilizzato solo per indicare che la 5 misura del contributo concesso avrebbe potuto non coprire l'intero danno subito, costituendo anticipazione “su future provvidenze a qualunque titolo previste” (art. 4 comma 5 della O.P.C.M. 3322/2003).
Dalle norme di indirizzo contenute nella O.P.C.M. e dalle successive contenute nelle ordinanze commissariali non poteva quindi sorgere alcun diritto soggettivo dell'appellante ad ottenere il saldo del contributo ammissibile, avendo già ottenuto l'intero importo spettante (ovvero il 35% dell'importo liquidabile), come discrezionalmente disposto dal Commissario di Governo con la citata ordinanza n.
3/2007; il diritto alla corresponsione del “saldo” sarebbe potuto maturare solo ad esito di un nuovo ed ulteriore provvedimento amministrativo del Commissario (o della a questi in seguito subentrata, ma mai del Sindaco) che, rinnovate le necessarie CP_1
valutazioni discrezionali, avesse attribuito a , unitamente agli altri Parte_1 soggetti di cui agli elenchi approvati con l'ordinanza n. 3/2007, il “saldo” rivendicato, o magari un ulteriore “acconto”.
Per tutte le ragioni esposte l'appello è respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al d.m. n. 147/2022, con esclusione di quanto previsto per la fase istruttoria, non svoltasi.
Deve altresì dichiararsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 352/2020, in Parte_1
contraddittorio con la così provvede: Controparte_1
--Respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata.
--Condanna alla rifusione in favore della delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in € 2.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P. se dovuti. --Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.
Il giudice est. Il Presidente 6 Dr. Erminia Catapano dr. Fulvio Dacomo