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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/06/2025, n. 6397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6397 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n. 9267/2024 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio Lombardo, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 9267/2024 R.G., assegnata in decisione all'udienza del 23.6.2025, celebratasi con modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. TRA
(c.f. ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1 Monte di Procida (NA) alla via Petrara n. 52, elett.te dom.to in Bacoli alla via G. De Rosa n. 107, presso lo studio dell'avv. Giovanni Pilato (c.f. ), dal quale è rappresentato C.F._2 e difeso in virtù della procura allegata al ricorso introduttivo RICORRENTE E
(c.f. ), nata a [...] l'[...], Controparte_1 C.F._3 Cod. Fisc. (Francese) di cittadinanza francese ed italiana, residente in [...]PartitaIVA_1 Picardie n. 8, Yutz (Francia) 57970, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta mandato in calce alla presente comparsa di costituzione, dal prof. avv. Eugenio M. Patroni Griffi (c.f.: ) e dall'avv. Ludovica Azzariti Fumaroli (c.f. C.F._4
), con studio in Napoli alla via G. Ricciardi n. 10, ove elettivamente C.F._5 domicilia RESISTENTE
Oggetto: risarcimento danni. Conclusioni: all'udienza del 23.6.2025 – svolta con modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, componente stabile dell' Parte_1 [...]
docente dei conservatori di Benevento, Catania, Salerno e Napoli e Controparte_2 con esperienze al Teatro alla Scala ed al Teatro dell'Opera di Roma, esponeva che, con denuncia- querela del 27.1.2017 lamentava che l'odierna resistente, lo aveva Controparte_1 diffamato, pubblicando sulla propria bacheca Facebook e condividendo il messaggio sulle pagine Facebook del candidato a sindaco di Bacoli, , seguita da migliaia di Parte_2 followers, alcune frasi gravemente offensive della sua reputazione.
pagina 1 di 3 In particolare, il ricorrente, dopo aver premesso di essersi costituito parte civile nel procedimento penale originato a carico della per tale vicenda, riferiva che la resistente, con la CP_1 sentenza n. 9292/2021, resa dal Tribunale di Napoli, III sezione penale, in persona del Giudice Monocratico dott.ssa Amelia Primavera, era stata condannata, tra l'altro, al risarcimento dei danni in suo favore, da liquidarsi in separato giudizio. Alla luce di quanto sopra, quindi, il hiedeva a questo giudice di voler liquidare i danni Pt_1 patrimoniali e non patrimoniali che assumeva di aver subito in conseguenza della condotta criminosa posta in essere dalla i suoi danni. CP_1
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la resistente la quale, Controparte_1 pur riconoscendo di essere stata condannata in sede penale in relazione al reato di cui all'art. 595 c.p., contestava l'an ed il quantum della richiesta risarcitoria avanzata dal ricorrente e ne chiedeva il rigetto.
Nel corso del procedimento, il giudice formulava una proposta conciliativa, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., alla quale entrambe le parti aderivano e, nel prosieguo del giudizio, dichiaravano di aver dato effettiva esecuzione alle condizioni contenute nella suddetta proposta. Il giudice, quindi, preso atto di quanto sopra, all'udienza del 23.6.2025, che veniva svolta con modalità di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., emetteva la presente sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalle stesse conclusioni rassegnate all'esito del presente giudizio, risulta evidente che le parti, aderendo alla proposta conciliativa formulata dal giudice ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. e dando formale esecuzione alle condizioni contenute nella suddetta proposta, hanno raggiunto un accordo e non hanno più interesse alla prosecuzione del giudizio. Ciò, con tutta evidenza, ha fatto venir meno tra le parti la necessità di una pronuncia del giudice su quanto costituiva l'oggetto della lite. In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha rilevato che “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese (cfr. Cass., sez. I, ordinanza n. 30251 del 31.10.2023; nonché, nello stesso senso, Cass., sez. V, ordinanza n. 19568 del 4.8.2017; Cass., sez. I, sentenza n. 10553 del 7.5.2009)”. La dichiarazione di cessazione della materia del contendere, come è noto, non esime il giudice del merito dal pronunciarsi sulle spese processuali, nel caso in cui le parti abbiano rappresentato di avere interesse ad una decisione sul punto.
pagina 2 di 3 In tal caso, infatti, il giudicante deve valutare il merito della lite e decidere della fondatezza o infondatezza delle domande che, in essa, sono state fatte valere, al fine di poter fare applicazione del principio della “soccombenza virtuale” (cfr. Cass., sez. VI, ordinanza n. 1005 del 17.1.2020; nonché, nello stesso senso, Cass., sez. III, sentenza n. 30857 del 29.11.2018; Cass., sez. III, sentenza n. 16150 del 8.7.2010). Orbene, nel caso che occupa, la proposta conciliativa formulata dal giudice ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., tra le varie condizioni, prevedeva che la resistente corrispondesse al ricorrente le spese di lite, determinandone anche l'importo. Ne deriva che, essendo già state corrisposte le spese di lite nella misura indicata dal giudice, in questa sede, null'altro deve ulteriormente disporsi a tale titolo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- nulla per le spese.
Napoli, 23/06/2025 Il Giudice
Dott. Fabio Lombardo
pagina 3 di 3
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio Lombardo, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 9267/2024 R.G., assegnata in decisione all'udienza del 23.6.2025, celebratasi con modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. TRA
(c.f. ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1 Monte di Procida (NA) alla via Petrara n. 52, elett.te dom.to in Bacoli alla via G. De Rosa n. 107, presso lo studio dell'avv. Giovanni Pilato (c.f. ), dal quale è rappresentato C.F._2 e difeso in virtù della procura allegata al ricorso introduttivo RICORRENTE E
(c.f. ), nata a [...] l'[...], Controparte_1 C.F._3 Cod. Fisc. (Francese) di cittadinanza francese ed italiana, residente in [...]PartitaIVA_1 Picardie n. 8, Yutz (Francia) 57970, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta mandato in calce alla presente comparsa di costituzione, dal prof. avv. Eugenio M. Patroni Griffi (c.f.: ) e dall'avv. Ludovica Azzariti Fumaroli (c.f. C.F._4
), con studio in Napoli alla via G. Ricciardi n. 10, ove elettivamente C.F._5 domicilia RESISTENTE
Oggetto: risarcimento danni. Conclusioni: all'udienza del 23.6.2025 – svolta con modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, componente stabile dell' Parte_1 [...]
docente dei conservatori di Benevento, Catania, Salerno e Napoli e Controparte_2 con esperienze al Teatro alla Scala ed al Teatro dell'Opera di Roma, esponeva che, con denuncia- querela del 27.1.2017 lamentava che l'odierna resistente, lo aveva Controparte_1 diffamato, pubblicando sulla propria bacheca Facebook e condividendo il messaggio sulle pagine Facebook del candidato a sindaco di Bacoli, , seguita da migliaia di Parte_2 followers, alcune frasi gravemente offensive della sua reputazione.
pagina 1 di 3 In particolare, il ricorrente, dopo aver premesso di essersi costituito parte civile nel procedimento penale originato a carico della per tale vicenda, riferiva che la resistente, con la CP_1 sentenza n. 9292/2021, resa dal Tribunale di Napoli, III sezione penale, in persona del Giudice Monocratico dott.ssa Amelia Primavera, era stata condannata, tra l'altro, al risarcimento dei danni in suo favore, da liquidarsi in separato giudizio. Alla luce di quanto sopra, quindi, il hiedeva a questo giudice di voler liquidare i danni Pt_1 patrimoniali e non patrimoniali che assumeva di aver subito in conseguenza della condotta criminosa posta in essere dalla i suoi danni. CP_1
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la resistente la quale, Controparte_1 pur riconoscendo di essere stata condannata in sede penale in relazione al reato di cui all'art. 595 c.p., contestava l'an ed il quantum della richiesta risarcitoria avanzata dal ricorrente e ne chiedeva il rigetto.
Nel corso del procedimento, il giudice formulava una proposta conciliativa, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., alla quale entrambe le parti aderivano e, nel prosieguo del giudizio, dichiaravano di aver dato effettiva esecuzione alle condizioni contenute nella suddetta proposta. Il giudice, quindi, preso atto di quanto sopra, all'udienza del 23.6.2025, che veniva svolta con modalità di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., emetteva la presente sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalle stesse conclusioni rassegnate all'esito del presente giudizio, risulta evidente che le parti, aderendo alla proposta conciliativa formulata dal giudice ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. e dando formale esecuzione alle condizioni contenute nella suddetta proposta, hanno raggiunto un accordo e non hanno più interesse alla prosecuzione del giudizio. Ciò, con tutta evidenza, ha fatto venir meno tra le parti la necessità di una pronuncia del giudice su quanto costituiva l'oggetto della lite. In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha rilevato che “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese (cfr. Cass., sez. I, ordinanza n. 30251 del 31.10.2023; nonché, nello stesso senso, Cass., sez. V, ordinanza n. 19568 del 4.8.2017; Cass., sez. I, sentenza n. 10553 del 7.5.2009)”. La dichiarazione di cessazione della materia del contendere, come è noto, non esime il giudice del merito dal pronunciarsi sulle spese processuali, nel caso in cui le parti abbiano rappresentato di avere interesse ad una decisione sul punto.
pagina 2 di 3 In tal caso, infatti, il giudicante deve valutare il merito della lite e decidere della fondatezza o infondatezza delle domande che, in essa, sono state fatte valere, al fine di poter fare applicazione del principio della “soccombenza virtuale” (cfr. Cass., sez. VI, ordinanza n. 1005 del 17.1.2020; nonché, nello stesso senso, Cass., sez. III, sentenza n. 30857 del 29.11.2018; Cass., sez. III, sentenza n. 16150 del 8.7.2010). Orbene, nel caso che occupa, la proposta conciliativa formulata dal giudice ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., tra le varie condizioni, prevedeva che la resistente corrispondesse al ricorrente le spese di lite, determinandone anche l'importo. Ne deriva che, essendo già state corrisposte le spese di lite nella misura indicata dal giudice, in questa sede, null'altro deve ulteriormente disporsi a tale titolo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- nulla per le spese.
Napoli, 23/06/2025 Il Giudice
Dott. Fabio Lombardo
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