Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/03/2025, n. 1756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1756 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, nella persona del G.O.T. dott.ssa Giovanna
Calvino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 864 / 2015 promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. SAPIENZA Parte_1
GIUSEPPE BENEDETTO contro
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. MARIANI MAURIZIO
[...]
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 conveniva innanzi al Tribunale di Catania la Controparte_1 per sentirla condannare al pagamento della somma di € 14.215,27 oltre
IVA in suo favore
Deduceva l'attore che la società convenuta gli aveva commissionato la realizzazione di impianti elettrici nel cantiere di via S. TA (ora via Europa 26/42) VI, composto da quindici ville;
tale accordo veniva esplicitato con la sottoscrizione di un preventivo nel quale venivano analiticamente descritti i lavori da eseguirsi ed indicato un prezzo totale di € 38.734,27+iva. Aggiungeva l'attore che oltre alle opere indicate nel preventivo sottoscritto dalle parti erano stati eseguiti ulteriori lavori, commissionati dalla stessa ditta convenuta e non ancora pagati.
L'attore formulava le seguenti conclusioni: << Piaccia al giudice
1
[...] [...] al pagamento della Controparte_1 somma di € 14.215,27 oltre IVA, ovvero, in caso di contestazione delle somme maggiori o minori che determinerà un CTU, di cui fin da ora si chiede la nomina, oltre interessi nella misura prevista dal D.LGS.
n.231/2002. Con vittoria di spese e compensi del presente procedimento>>.
Si costituiva la deducendo Controparte_1 preliminarmente la prescrizione del credito dell'attore, nel merito contestando la domanda, eccependo in particolare che la ditta convenuta aveva già corrisposto all'attore la somma di e 44.553,36, vale a dire un importo maggiorato rispetto a quello concordato in preventivo per compensare eventuali variazioni necessarie al progetto e che il pagamento dei lavori extra richiesti dall'attore non era dovuto in quanto mai commissionati dalla convenuta, la quale, pertanto, formulava le seguenti conclusioni: < preliminarmente dichiarare l'intervenuta prescrizione di qualsivoglia credito della ditta P.L. Impianti di RE LU, nel merito rigettare le domande proposte dalla Ditta attrice nei confronti della per totele infondatezza in fatto e in diritto. Con Controparte_1 vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio>>;
In data 20/08/2024 il procedimento veniva assegnato al ruolo di questo giudice e con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. le parti precisavano le conclusioni.
Con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c del 19/11/2024 la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c. decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento alle
2 parti.
La società convenuta eccepisce l'avvenuta prescrizione del credito fatto valere in giudizio.
Da un parte, secondo quanto dispone l'art. 2935 c.c., “la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere” dall'altra, l'art. 2943 “ La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo. È pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio. L'interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente. La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore
e dall'atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri”.
Dunque, nel caso di specie, la prescrizione incominciava a decorrere dal giorno in cui il diritto dell'attore poteva essere fatto valere, vale a dire dal momento in cui egli aveva completato i lavori commissionatigli.
Parte convenuta sostiene che i lavori relativi agli impianti elettrici relativi al complesso edilizio per cui è causa si sono conclusi nella prima parte del 2004, ragione per cui, quando è stata avanzata la richiesta di pagamento, il 18/10/2014, il credito del RE era già prescritto.
A supporto della tesi sostenuta dalla società convenuta, rilevano le dichiarazioni delle testi escussa all'udienza Testimone_1 del 25/05/2017, e di , escussa all'udienza del 6/12/2018, Tes_2 agenti immobiliari, le quali dichiaravano di essersi occupate, su incarico della convenuta, della vendita delle villette del complesso edilizio di VI, precisando che la vendita era avvenuta tra il
2004 e il 2005.
La teste confermava che l'incarico alla vendita era Tes_1 stato conferito nel 2004, quando le opere elettriche nelle villette erano
3 già state realizzate atteso che, per la rifinitura finale degli immobili, mancavano solo le opere di pitturazione. Anche la teste Tes_3 confermava che, quando l'agenzia immobiliare aveva ricevuto l'incarico alla vendita, gli impianti elettrici erano stati completati, in particolare tra il 2003 e la prima parte del 2004.
I testi di parte attrice , escusso all'udienza Testimone_4 del 19/01/2017 e , escusso all'udienza del Testimone_5
22/03/2018, dichiaravano invece che i lavori del si erano Parte_1 protratti fino al 2006 e fino al 2009.
In particolare il teste dichiarava di avere lavorato per Tes_4
RE fino ad ottobre 2004 ma che nel 2009 l'attore, insieme ad
, si era recato nel punto vendita dove lavorava il teste per CP_1 acquistare del materiale e i due avevano dichiarato che esso serviva per lo stesso cantiere di VI in cui aveva lavorato lui.
Il teste , da parte sua, dichiarava di avere lavorato fino Tes_6 al 2006 per conto di nel cantiere di VI. Parte_1
Tuttavia le dichiarazioni dei testi vengono smentite non solo dalle dichiarazioni delle testi e ma anche dalla Tes_1 Tes_3 documentazione allegata da parte convenuta.
La circostanza che i lavori si erano protratti fino al 2006 contrasta con le fatture emesse nel 2005 relative alla vendita di 9 degli immobili del complesso e, soprattutto, dalla dichiarazione di conformità del Direttore dei Lavori, datata 20/06/2005.
Non è credibile la testimonianza del , relativa al Tes_4 protarsi dei lavori fino al 2009, in quanto tale circostanza risulta smentita, oltre che dalla documentazione sopra menzionata, dalla comunicazione della fine lavori dell'8/11/2006.
Dunque, ai fini della decorrenza della prescrizione, occorre considerare il momento in cui il poteva richiedere il saldo Parte_1 di quanto a lui spettante, vale a dire il momento in cui concludeva la realizzazione degli impianti elettrici nel complesso edilizio per cui è causa.
Secondo quanto è emerso dalla testimonianza delle testi e , la realizzazione delle opere elettriche nel cantiere Tes_1 Tes_3
4 di VI , viale Europa si è conclusa nella prima parte del 2004.
Dunque, avendo l'attore formulato la prima richiesta di pagamento soltanto il 18/10/2014, il suo credito era ormai prescritto.
L'attore, tra l'altro, non ha dato prova di avere effettuato, prima del decorso decennale della prescrizione, atti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c.
A tal proposito è bene precisare che nessuno degli atti indicati dall'attore può considerarsi efficace ai fini dell'interruzione della prescrizione. Da una parte il certificato di conformità del 2007 non costituisce la prova dell'interruzione della prescrizione né tale documento fornisce la prova che i lavori del RE si erano protratti fino a tale data.
Nemmeno le fatture, emesse in data successiva al 2004, possono considerarsi atti interruttivi della prescrizione atteso che l'attore non ha dato la prova di avere inviato tali fatture alla convenuta accompagnandole da una formale richiesta di pagamento.
Merita pertanto accoglimento l'eccezione relativa alla prescrizione del credito dell'attore.
Le spese seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta la domanda dell'attore per avvenuta prescrizione del credito azionato;
2) condanna parte attrice al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 5.077,00 , oltre IVA, CPA e spese forfettarie nella misura del 15% in favore del convenuto, oltre al pagamento delle spese di CTU precedentemente liquidate.
Catania 25/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Calvino
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