Ordinanza presidenziale 15 ottobre 2020
Decreto decisorio 25 gennaio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, decreto decisorio 25/01/2021, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/01/2021
N. 00049/2021 REG.PROV.PRES.
N. 01501/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1501 del 2008, proposto da
Autotrasporti IZ Gio TA Snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianmarco Berto con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso il suo studio in Strà, piazza G.Marconi n. 51;
contro
Comune di Bassano del Grappa - (Vi), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Berto, Marino Breganze con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e , con domicilio eletto presso lo studio Francesco M. Curato in Venezia, Piazzale Roma, 468/B;
A.N.A.S. - Ente Nazionale per Le Strade – Roma, e A.N.A.S. - Compartimento Viabilità Veneto – Venezia, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
della delibera di Consiglio comunale n. 44 del 29 aprile 2008, pubblicata all'albo pretorio il 6 maggio 2008, di esame delle osservazioni di approvazione ai sensi dell'art. 18, comma 4, della legge regionale n. 11 del 2004, della variante parziale al p.r.g. denominata: "S.S. n. 47 della Valsugana - opere di connessione alla variante stradale di Bassano del Grappa e realizzazione di due rotatorie sugli incroci di via Capitelvecchio con via Passarin e di via Capitelvecchio con via Colombo"; nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la costituzione del Comune di Bassano del Grappa;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c), 85 c.p.a.;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
che, con ordinanza presidenziale n. 803/2020, il Presidente assegnava il termine di trenta giorni alle parti costituite per il deposito di memoria, che comprovasse la persistenza dell’interesse alla decisione di merito del ricorso;
che, nel termine fissato, il procuratore della parte ricorrente ha depositato in causa una nota dalla quale risulta che è venuto meno l’interesse alla decisione di merito;
che, pertanto, il ricorso va dichiarato improcedibile, a spese compensate.
P.Q.M.
Dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Così deciso in Venezia il giorno 25.1.2021.
| Il Presidente |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO