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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 30/05/2025, n. 870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 870 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4475/2017 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 4475/2017, avente ad oggetto: la cessazione degli effetti civili del matrimonio, promosso da:
, nato a [...] il [...] ivi residente in [...]
Micca4/B, CF. , elettivamente domiciliato in Siracusa via Volturno C.F._1
34/B, presso lo studio dall'avv. Gaetano Li Noce, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- Ricorrente -
contro nata a [...] il [...], C.F. ed ivi CP_1 CodiceFiscale_2
residente in [...], elettivamente domiciliata in Siracusa, Via Europa n.
1 presso lo studio dell'Avv. Giulia Genovese, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
pagina 1 di 13 - Resistente-
Con l'intervento del P.M.
***
All'udienza del 20.02.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, assegnando i termini 190 c.p.c.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.Con ricorso depositato il 31.07.2017 , premettendo di avere contratto Parte_1
matrimonio il 16.05.2009 con e che dalla loro unione è nata la figlia CP_1 Per_1
(il 14.04.2011), chiedeva al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorsi i termini di legge dalla separazione pronunciata, giusto decreto di omologa n. 15/2015 del 16.01.2015, emesso dal Tribunale di Siracusa.
Quanto alle ulteriori statuizioni, domandava la conferma dei provvedimenti già assunti, sia in sede di separazione consensuale il 16.01.2015, sia in sede di accordo successivo del
28.02.2017, nonché, a parziale modifica, l'obbligo a carico dello stesso di versare un assegno di mantenimento in favore della sola figlia minore in misura non superiore ad €
250, 00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la quale, pur non CP_1
opponendosi alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, contestava le domande e deduzioni di controparte e chiedeva disporsi a carico del ricorrente un contributo al mantenimento nei confronti della figlia in misura non inferiore ad € Per_1
400,00 oltre al 50 % di tutte le spese straordinarie ed un assegno divorzile in favore della moglie non inferiore ad € 250,00.
All'esito dell'udienza presidenziale del 28.11.2017, rimasto vano il tentativo di conciliazione, il Presidente, con ordinanza provvisoria ed urgente, confermava i provvedimenti della separazione consensuale.
In data 20/02/2018 presentava, in corso di causa, ricorso, ex art. 709 ter CP_1
pagina 2 di 13 c.p.c., con il quale, rappresentando le inadempienze del ricorrente riguardo all'esercizio del diritto di visita nei confronti della figlia minore, chiedeva l'affidamento esclusivo della minore alla madre, la condanna del al risarcimento del danno esistenziale nei Pt_1 confronti della figlia derivato dall'assenza della figura paterna da liquidarsi in via equitativa ai sensi e per gli effetti degli artt. 1226 e 2059 c.c., del danno morale pari a €
10.000,00 per violazione del diritto di visita;
la condanna del ricorrente al rimborso delle maggiori spese sostenute dalla ricorrente per accudire la figlia nei periodi in cui avrebbe dovuto essere tenuta dall'altro genitore nella misura di € 10.000,00.
A seguito del ricorso de quo, all'udienza del 10/04/2018, il Tribunale ammoniva il sig.
[...]
ad attenersi scrupolosamente alle condizioni stabilite in sede di modifica delle Pt_1
condizioni di separazione ove si era obbligato, fra le altre cose, a rendersi partecipe alla vita della figlia minore Per_1
La causa veniva istruita documentalmente, con l'interrogatorio formale di entrambe le parti e mediante assunzione della prova testimoniale (come da verbale di udienza del
1.07.2021) di (sorella di , e Persona_2 CP_1 Testimone_1 Persona_3
(amiche della Puzzo).
Nel prosieguo del giudizio, il Giudice istruttore, instaurato il contraddittorio tra le parti, con ordinanza del 1.10.2021, provvedeva sulle nuove istanze formulate dalle parti
(l'istanza di ex art. 709 ter c.p.c., dell'8 marzo 2021, con cui, lamentando il CP_1
perdurante disinteresse del nei confronti della figlia reiterava la domanda di Pt_1
affidamento e esclusivo e le domande risarcitorie, nonché la richiesta del , datata 9 Pt_1 marzo 2021, di revoca dell'ordinanza presidenziale del 27/11/2017 nella parte in cui risultava obbligato a versare il contributo al mantenimento in favore della moglie e, in subordine, la riduzione del suddetto assegno di mantenimento), rigettando la richiesta della resistente sul rilievo che l'organo giudiziario adito si era già pronunciato sul ricorso ex art. 709 ter c.p.c. promosso dalla sig.ra , con provvedimento del 10/04/2018 e, a parziale CP_1 modifica dell'ordinanza presidenziale del 27/11/2017, regolamentando il diritto di visita del padre nei confronti della figlia alla presenza di una persona fisica di riferimento da individuarsi su accordo delle parti. In tale sede veniva prescritto alle parti di dare pagina 3 di 13 immediato avvio alla ripresa delle frequentazioni padre-figlia per le quali entrambe si erano rese disponibili;
con individuazione di un esperto che, nel caso di criticità della relazione padre-figlia, potesse aiutare la minore a recuperare e consolidare il rapporto con il genitore non collocatario.
Il giudizio proseguiva con l'acquisizione di relazione del Consultorio Familiare, incaricato dal Giudice istruttore di svolgere un accertamento sulla capacità genitoriale delle parti e, in particolare, sulla capacità delle stesse di garantire l'accesso della minore all'altra figura genitoriale e con l'audizione della minore (il 18.04.2023). Per_1
Esaurita l'istruttoria, anche attraverso l'acquisizione delle ultime dichiarazioni dei redditi, all'udienza del 20.02.2025 le parti precisavano le conclusioni riportandosi integralmente a quelle già rassegnate in seno ai propri scritti difensivi, alle memorie istruttorie ritualmente depositate ed ai verbali di causa e il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione, assegnando i richiesti termini 190 c.p.c.
2. Passando al merito, in primo luogo la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta;
invero la separazione dei coniugi, protrattosi ininterrottamente dalla data della comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione, per un tempo superiore a sei mesi (art. 3, n. 2, lett. b legge 898/1970), non è stata rispristinata, risultando impossibile, a causa del tempo trascorso, la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi (v. decreto omologa separazione, allegato in atti).
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dagli artt. 2 e 3 della legge 898/1970 per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti a
Siracusa il 16.06.2009, trascritto nei registri dello stato civile del comune di Siracusa, atto n. 52, parte II, serie A, anno 2009.
3. La domanda della ricorrente di corresponsione di un assegno divorzile non merita accoglimento.
In punto di diritto, la decisione deve prendere le mosse dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 18287/2018, che ha trattato approfonditamente il tema dell'assegno divorzile, discostandosi dalla precedente sentenza della Cassazione n.
pagina 4 di 13 11504/2017, fino a quel momento recepita dai Tribunali di merito.
Non v'è dubbio che il rispetto della funzione nomofilattica della Suprema Corte impone al
Collegio di applicare il principio di diritto sancito nella pronuncia in esame.
Le SS.UU. partendo dall'assunto in base al quale lo scioglimento del vincolo del matrimonio incide sullo status di coniuge, ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare, hanno riconosciuto all'assegno divorzile una funzione composita sia di natura assistenziale (fondata sui parametri delle condizioni dei coniugi e del reddito di entrambi), sia di natura compensativa - perequativa (basata sulla valutazione complessiva del contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge sia alla condizione della famiglia che alla formazione del patrimonio dell'altro partner), sia di natura risarcitoria.
La ratio risiede nella necessità di valorizzare, anche nella fase dello scioglimento del matrimonio, il principio di pari dignità dei coniugi, dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future.
Ciò perché la natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni adottate in sede di costituzione e formazione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endo-familiari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'articolo 143 c.c..
Sono proprio le decisioni comuni adottate nel contesto della vita matrimoniale a costituire l'espressione tipica dei principi costituzionali di autodeterminazione e di autoresponsabilità sulla base dei quali, ex art. 2 e 29 Cost., si fonda la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio.
In tal modo le Sezioni Unite della Cassazione superano definitivamente la tradizionale scissione tra i criteri per la valutazione sull'an dell'assegno divorzile e quelli per la successiva – ed eventuale - determinazione del quantum, su cui faceva leva la giurisprudenza di legittimità fin dagli anni novanta del secolo scorso.
Il parametro sulla base del quale deve essere fondato, oggi, l'accertamento del diritto all'assegno divorzile ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità
pagina 5 di 13 di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata, degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 c. 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza.
Partendo da questo principio le SS.UU del 2018, pur condividendo con la pronuncia n.11504/2017 il superamento del criterio del tenore di vita goduto durante la vita matrimoniale, hanno sottolineato che il principio di autodeterminazione del singolo all'interno delle formazioni sociali nelle quali afferma e sviluppa la sua personalità, espresso nell'art. 2 della Carta Costituzionale, costituisce l'emblema dei rapporti familiari;
l'autodeterminazione dell'individuo, però, non si esaurisce con la facoltà di sciogliersi – anche unilateralmente - dal vincolo matrimoniale, ma preesiste a tale determinazione e connota tutta la relazione coniugale, in particolare nella fase di definizione e condivisione dei ruoli endofamiliari.
Allo stesso modo anche l'autoresponsabilità costituisce un cardine dell'intera relazione matrimoniale, su di essa fondandosi l'obbligo di assistenza e di collaborazione nella vita familiare, con la precisazione che la modalità di conduzione della vita familiare è il frutto di decisioni libere e condivise dei coniugi, che si riversano anche sulla formazione delle condizioni economiche del singolo all'interno della comunità familiare.
Per questi motivi
la pronuncia in esame ha sottolineato la preminenza della funzione equilibratrice - perequativa dell'assegno di divorzio e la necessità di accertare, nei casi in cui vi sia uno squilibrio tra le condizioni economiche delle parti al momento della disgregazione del vincolo matrimoniale, se tale squilibrio sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente.
Più precisamente per la valutazione di una domanda di assegno divorzile proposta dalle parti occorre assumere come punto di partenza l'analisi dell'attuale situazione economico- reddituale delle parti (comprensiva delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente l'assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capace di procurarseli), finalizzata alla comparazione della complessiva condizione economico-patrimoniale dei coniugi sì da pagina 6 di 13 verificare l'esistenza di un eventuale squilibrio.
Dopo avere compiuto tale accertamento, rilevata la presenza di uno squilibrio economico tra le parti, occorrerà verificare se la disparità economico reddituale sia il frutto delle scelte condivise assunte in costanza di matrimonio - alla luce del contributo dato da ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e all'evolversi della situazione reddituale e patrimoniale dell'altro -, considerando altresì la durata del vincolo coniugale, che assume una rilevanza pregnante nel contesto di tale valutazione.
All'esito di questa ricostruzione del ragionamento seguito delle SSUU del 2018, si ritiene opportuno riportare il principio di diritto dalle stesse affermato: “ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso
l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
Tanto premesso, dall'attività istruttoria svolta è emerso che svolge attività CP_1
lavorativa, con contratti a tempo determinato, come docente ai corsi di formazione professionale (come risulta dalle comunicazioni obbligatorie unificate UNILAV 2021 e
2023 e come riferito in sede di interrogatorio formale dalla stessa parte); inoltre, i testi sentiti, hanno confermato, quanto sostenuto dal ricorrente in ordine alla frequentazione da parte di di corsi professionalizzanti e all'impegno dalla stessa profuso CP_1
(seppure in via gratuita con amici e parenti) per non perdere le competenze acquisite (“la manualità”).
Dalle dichiarazioni dei redditi depositate risulta che abbia incrementato negli CP_1
pagina 7 di 13 ultimi anni il proprio reddito: nell'anno 2022 (v. dichiarazione fiscale 2023) ha percepito un reddito complessivo di circa 10.000 euro nette (che suddiviso per 12 mensilità è pari a circa 830,00 euro) e nell'anno 2023 un reddito di 7.300,00 euro (che suddiviso per 12 mensilità è pari a circa 610,00 euro).
Diversamente , operatore del 118, risulta avere un reddito di circa Parte_1
23.600,00 euro annue (pari a 1.900,00 mensili), come risulta dalle dichiarazioni dei redditi prodotte.
Visto quanto sopra, sebbene si rilevi una disparità reddituale tra le parti, tuttavia, la capacità lavorativa dimostrata dalla , unitamente alle qualifiche professionali e CP_1 competenze specifiche acquisite come estetista e, dall'altro lato, la durata non particolarmente lunga del matrimonio (la coppia si è sposata nel 2009 e il ricorso per la separazione è stato presentato nel 2017) e l'età non avanzata della resistente (classe 1978) depongono per l'esclusione del diritto all'assegno divorzile.
Sotto altro profilo non può non rilevarsi come la resistente non ha, in ogni caso, provato la sussistenza dei presupposti richiesti per il diritto all'assegno divorzile, non avendo, a dire il vero, neppure prospettato che l'asserita disparità reddituale sia il frutto delle scelte condivise assunte in costanza di matrimonio, ed in che termini ella abbia contribuito alla formazione del patrimonio comune e all'evolversi della situazione reddituale e patrimoniale della marito.
4. La domanda di affidamento esclusivo della figlia a favore della madre merita Per_1
accoglimento.
In punto di diritto si rileva preliminarmente che “L'affidamento condiviso dei figli minori a entrambi i genitori costituisce il regime ordinario di affidamento, che non è impedito dall'esistenza di una conflittualità tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti di separazione, tranne quando tale regime sia pregiudizievole per l'interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico. In tal caso la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento
pagina 8 di 13 condiviso ma anche all'idoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro genitore”
(cfr., tra le tante, Cass. n. 27/2017).
L'affidamento condiviso costituisce il criterio preferenziale dell'affidamento dei minori nelle situazioni di crisi e di disgregazione della convivenza familiare e, non a caso, l'art. 337 quater c.c. specifica che solo nel caso in cui l'affidamento ad entrambi i genitori sia contrario all'interesse del minore è possibile scegliere di affidarlo a soltanto uno dei due.
L'interesse del minore, unitamente al suo diritto alla bigenitorialità, rappresenta il fulcro dell'intera disciplina che regola il rapporto genitori-figli nei contesti di crisi familiare.
La giurisprudenza della Cassazione condivide unanimemente questi principi, affermando che “pur dovendosi riconoscere all'autorità giudiziaria ampia libertà in materia di diritto di affidamento di un figlio di età minore, è comunque necessario un rigoroso controllo sulle "restrizioni supplementari", ovvero quelle apportate dalle autorità al diritto di visita dei genitori, e sulle garanzie giuridiche destinate ad assicurare la protezione effettiva del diritto dei genitori e dei figli al rispetto della loro vita familiare, di cui all'articolo 8 della
Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, onde scongiurare il rischio di troncare le relazioni familiari tra un figlio in tenera età ed uno dei genitori (Corte EDU 9.2.2017,
Solarino c. Italia). Nell'interesse superiore del minore, infatti, deve essere sempre assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione della prole.” (cfr per tutte Cass. 9764/2019).
In quest'ottica il decidente è chiamato ad assolvere ad un delicato compito che consiste nel ponderare l'interesse del minore e il diritto alla bigenitorialità (non sempre coincidenti) al fine di individuare, nel caso concreto, quale sia il regime più idoneo.
Giova all'uopo osservare come, in giurisprudenza, i motivi ostativi all'affidamento condiviso sono stati individuati, di volta in volta, nelle violenze e maltrattamenti posti in essere sui figli o sul coniuge, nello stato di detenzione di uno dei due genitori oppure in situazioni di tossicodipendenza, di alcolismo o di patologie psichiche di un genitore o, ancora, nella violazione, da parte di uno dei due genitori, dei tipici doveri nei confronti pagina 9 di 13 della prole tra cui, più frequentemente, il dovere assistenza materiale e morale;
ciò fermo restando la valutazione, caso per caso, del pregiudizio arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all'idoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro genitore”
(cfr., tra le tante, Cass. n. 27/2017).
Ebbene nel caso di specie ritiene il Collegio che la misura più tutelante per la minore sia quella di un affidamento monogenitoriale.
Ed invero, a sostegno dell'impraticabilità di un affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia che presuppone un coordinamento sulle scelte di maggiore Per_1
interesse per la minore, militano le seguenti circostanze.
In primo luogo, è stata accertata una forte conflittualità tra genitori riguardante tutti gli aspetti relativi alla gestione della minore (conflittualità che nel corso del procedimento non si è in benché minima parte mitigata) e una incapacità comunicativa nell'interesse della minore. Sul punto il Consultorio familiare, incaricato dal Giudice istruttore, ha ritenuto di interrompere il percorso di valutazione concludendo che “nonostante le molteplici sollecitazioni da parte di questo servizio consultoriale atto a favorire loro un pensiero dinamico e funzionale rivolto alla loro figlia, si riscontra, invece, da parte dei genitori, una reattività che produce incompatibilità alla elaborazione di un pensiero positivo/ propositivo finalizzato alla mediazione e al riconoscimento delle responsabilità condivise e che conseguentemente produce resistenze impulsive (rigidità) e impossibilità, allo stato
Cont attuale, di scendere a compromessi favorenti la loro prole” (cfr. relazione CF dell' di
Siracusa del 20.04.2022).
In secondo luogo, non può non rilevarsi come la condanna del per il reato di atti Pt_1
persecutori ai danni della moglie (come si evince dalle sentenze del Tribunale di Siracusa e della Corte di Appello di Catania, prodotte dalla resistente e sa ritenersi ammissibili e rilevanti ai fini del giudizio), sia circostanza certamente ostativa ad una gestione condivisa e serena da parte dei genitori delle questioni di maggiore interesse per la piccola Per_1
Da ultimo, deve darsi conto del fatto che se, da un lato, è stata ritenuta idonea CP_1
(dal Consultorio familiare che ha proceduto alla valutazione delle competenze genitoriali), ad esercitare la responsabilità genitoriale sulla figlia (“si giunge a rilevare in essa
pagina 10 di 13 un'adeguata capacità di svolgere il proprio ruolo genitoriale e una buona capacità di accudimento della figlia”), dall'altro, sono emerse, nel corso del giudizio, evidenti lacune del ad un esercizio responsabile della responsabilità genitoriale. Pt_1
Ed invero, assodato che il ha interrotto da vari anni i contatti con la figlia Pt_1
a fronte delle specifiche contestazioni della resistente (in sede di comparsa di Per_1
costituzione e risposta e nel ricorso del 20.02.2018) sul perdurante comportamento del padre in violazione dell'esercizio del proprio diritto-dovere di visita alla figlia, disciplinato nell'accordo precedentemente intervenuto tra le parti, sul suo disinteresse per le condizioni di vita e di salute della di quest'ultimo, non ha fornito spiegazioni valide e Per_1
plausibili rispetto a tali mancanze.
Infatti, il ricorrente, se, da un lato, si è giustificato rilevando (peraltro genericamente) di comportamenti ostacolanti della madre, dall'altro, in contraddizione a quanto sostenuto, ha dichiarato di aver scelto di non avere contatti con la (e per necessaria conseguenza CP_1
con la figlia) per paura di ulteriori pretestuose denunce per stalking.
In corso di causa quindi il Giudice ha ammonito il ad osservare le disposizioni del Pt_1
Tribunale in ordine al diritto di visita.
Alla luce di quanto sopra esposto di ritiene che l'affidamento esclusivo di alla Per_1
madre sia la misura maggiormente funzionale a tutelante per la minore.
5. Conseguentemente, dovrà rimanere collocata presso la residenza materna. Per_1
6. L'affidamento esclusivo della minore alla madre non comporta, tuttavia, l'esclusione dell'altro genitore nella vita della figlia;
per cui è necessario, garantire detti incontri.
Seppure (oggi quattordicenne), sentita all'udienza del 18 aprile 2023, abbia Per_1
manifestato una ritrosia a riprendere i contatti con il padre a causa della delusione per i comportamenti del genitore, che a suo dire, si è mostrato sempre disinteressato a lei, tuttavia, appare opportuno nell'interesse esclusivo della minore tentare il recupero del rapporto padre figlia, disponendo che gli incontri avvengano, previa ricerca di assenso della minore, con l'intermediazione del Servizio Sociale territorialmente competente (Siracusa), secondo modalità e tempi che dallo stesso saranno determinati.
7. Infine quanto al mantenimento della figlia, fermo restando l'obbligo di ciascuno dei pagina 11 di 13 genitori di provvedere al mantenimento della prole in misura proporzionale al proprio reddito, va stabilita la corresponsione di un assegno periodico a carico del padre, da determinarsi considerando: 1) le attuali esigenze di 2) il tenore di vita goduto Per_1
dalla medesima in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascuno di essi;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Così, tenuto conto della condizione economica di ciascuna parte, secondo quanto esposto al paragrafo n. 3 (pag. 7), dell'età di (oggi quattordicenne), della circostanza che il Per_1 padre non ha oneri abitativi, appare congruo porre a suo carico l'obbligo di versare a CP_1
entro il giorno 5 di ogni mese, per il mantenimento della figlia la somma di 550,00,
[...]
oltre al 50% delle spese straordinarie, individuabili sulla base del protocollo stilato dal
Tribunale (il tutto con decorrenza dalla domanda).
8. Le domande risarcitorie e restitutorie avanzate dalla sono inammissibili, non CP_1 sussistendo un'ipotesi di connessione “qualificata” con le domande soggette al rito del divorzio (trattandosi di procedimento ante Cartabia).
Invero, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi: conseguentemente, è esclusa la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di somme di denaro, di beni mobili o il risarcimento del danno, essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. I 8.9.2014 n. 18870,
Cass. Sez. VI-I 24 dicembre 2014 n. 27386, Cass. Sez. I 29.1.2010 n. 2155, Cass. Sez. I
21.5.2009 n. 11828, Cass. Sez. I 22.10.2004 n. 20638).
9. Le spese di giudizio, tenuto conto della reciproca soccombenza sulla diverse domande, possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
pagina 12 di 13 Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 4475/2017
R.G.:
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in causa a
Siracusa il 16.05.2009, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Siracusa, atto n. 52, parte II, serie A, anno 2009.
Dispone che l'ufficiale di stato di civile del Comune di Siracusa proceda all'annotazione della presente sentenza.
Dispone l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, con collocamento Per_1
prevalente presso la stessa.
Regolamenta l'esercizio del diritto di visita paterno come in parte motiva.
Pone a carico di l'obbligo di versare – entro giorno 5 di ogni mese - la Parte_1
somma di euro 550,00 in favore di a titolo di contributo per il mantenimento CP_1
della figlia, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate dal Protocollo vigente di questo Tribunale;
il tutto con decorrenza dalla data della domanda.
Rigetta la richiesta di assegno divorzile di CP_1
Dichiara inammissibili le ulteriori domande di parte resistente.
Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Siracusa, il 22.05.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 4475/2017, avente ad oggetto: la cessazione degli effetti civili del matrimonio, promosso da:
, nato a [...] il [...] ivi residente in [...]
Micca4/B, CF. , elettivamente domiciliato in Siracusa via Volturno C.F._1
34/B, presso lo studio dall'avv. Gaetano Li Noce, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- Ricorrente -
contro nata a [...] il [...], C.F. ed ivi CP_1 CodiceFiscale_2
residente in [...], elettivamente domiciliata in Siracusa, Via Europa n.
1 presso lo studio dell'Avv. Giulia Genovese, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
pagina 1 di 13 - Resistente-
Con l'intervento del P.M.
***
All'udienza del 20.02.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, assegnando i termini 190 c.p.c.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.Con ricorso depositato il 31.07.2017 , premettendo di avere contratto Parte_1
matrimonio il 16.05.2009 con e che dalla loro unione è nata la figlia CP_1 Per_1
(il 14.04.2011), chiedeva al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorsi i termini di legge dalla separazione pronunciata, giusto decreto di omologa n. 15/2015 del 16.01.2015, emesso dal Tribunale di Siracusa.
Quanto alle ulteriori statuizioni, domandava la conferma dei provvedimenti già assunti, sia in sede di separazione consensuale il 16.01.2015, sia in sede di accordo successivo del
28.02.2017, nonché, a parziale modifica, l'obbligo a carico dello stesso di versare un assegno di mantenimento in favore della sola figlia minore in misura non superiore ad €
250, 00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la quale, pur non CP_1
opponendosi alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, contestava le domande e deduzioni di controparte e chiedeva disporsi a carico del ricorrente un contributo al mantenimento nei confronti della figlia in misura non inferiore ad € Per_1
400,00 oltre al 50 % di tutte le spese straordinarie ed un assegno divorzile in favore della moglie non inferiore ad € 250,00.
All'esito dell'udienza presidenziale del 28.11.2017, rimasto vano il tentativo di conciliazione, il Presidente, con ordinanza provvisoria ed urgente, confermava i provvedimenti della separazione consensuale.
In data 20/02/2018 presentava, in corso di causa, ricorso, ex art. 709 ter CP_1
pagina 2 di 13 c.p.c., con il quale, rappresentando le inadempienze del ricorrente riguardo all'esercizio del diritto di visita nei confronti della figlia minore, chiedeva l'affidamento esclusivo della minore alla madre, la condanna del al risarcimento del danno esistenziale nei Pt_1 confronti della figlia derivato dall'assenza della figura paterna da liquidarsi in via equitativa ai sensi e per gli effetti degli artt. 1226 e 2059 c.c., del danno morale pari a €
10.000,00 per violazione del diritto di visita;
la condanna del ricorrente al rimborso delle maggiori spese sostenute dalla ricorrente per accudire la figlia nei periodi in cui avrebbe dovuto essere tenuta dall'altro genitore nella misura di € 10.000,00.
A seguito del ricorso de quo, all'udienza del 10/04/2018, il Tribunale ammoniva il sig.
[...]
ad attenersi scrupolosamente alle condizioni stabilite in sede di modifica delle Pt_1
condizioni di separazione ove si era obbligato, fra le altre cose, a rendersi partecipe alla vita della figlia minore Per_1
La causa veniva istruita documentalmente, con l'interrogatorio formale di entrambe le parti e mediante assunzione della prova testimoniale (come da verbale di udienza del
1.07.2021) di (sorella di , e Persona_2 CP_1 Testimone_1 Persona_3
(amiche della Puzzo).
Nel prosieguo del giudizio, il Giudice istruttore, instaurato il contraddittorio tra le parti, con ordinanza del 1.10.2021, provvedeva sulle nuove istanze formulate dalle parti
(l'istanza di ex art. 709 ter c.p.c., dell'8 marzo 2021, con cui, lamentando il CP_1
perdurante disinteresse del nei confronti della figlia reiterava la domanda di Pt_1
affidamento e esclusivo e le domande risarcitorie, nonché la richiesta del , datata 9 Pt_1 marzo 2021, di revoca dell'ordinanza presidenziale del 27/11/2017 nella parte in cui risultava obbligato a versare il contributo al mantenimento in favore della moglie e, in subordine, la riduzione del suddetto assegno di mantenimento), rigettando la richiesta della resistente sul rilievo che l'organo giudiziario adito si era già pronunciato sul ricorso ex art. 709 ter c.p.c. promosso dalla sig.ra , con provvedimento del 10/04/2018 e, a parziale CP_1 modifica dell'ordinanza presidenziale del 27/11/2017, regolamentando il diritto di visita del padre nei confronti della figlia alla presenza di una persona fisica di riferimento da individuarsi su accordo delle parti. In tale sede veniva prescritto alle parti di dare pagina 3 di 13 immediato avvio alla ripresa delle frequentazioni padre-figlia per le quali entrambe si erano rese disponibili;
con individuazione di un esperto che, nel caso di criticità della relazione padre-figlia, potesse aiutare la minore a recuperare e consolidare il rapporto con il genitore non collocatario.
Il giudizio proseguiva con l'acquisizione di relazione del Consultorio Familiare, incaricato dal Giudice istruttore di svolgere un accertamento sulla capacità genitoriale delle parti e, in particolare, sulla capacità delle stesse di garantire l'accesso della minore all'altra figura genitoriale e con l'audizione della minore (il 18.04.2023). Per_1
Esaurita l'istruttoria, anche attraverso l'acquisizione delle ultime dichiarazioni dei redditi, all'udienza del 20.02.2025 le parti precisavano le conclusioni riportandosi integralmente a quelle già rassegnate in seno ai propri scritti difensivi, alle memorie istruttorie ritualmente depositate ed ai verbali di causa e il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione, assegnando i richiesti termini 190 c.p.c.
2. Passando al merito, in primo luogo la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta;
invero la separazione dei coniugi, protrattosi ininterrottamente dalla data della comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione, per un tempo superiore a sei mesi (art. 3, n. 2, lett. b legge 898/1970), non è stata rispristinata, risultando impossibile, a causa del tempo trascorso, la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi (v. decreto omologa separazione, allegato in atti).
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dagli artt. 2 e 3 della legge 898/1970 per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti a
Siracusa il 16.06.2009, trascritto nei registri dello stato civile del comune di Siracusa, atto n. 52, parte II, serie A, anno 2009.
3. La domanda della ricorrente di corresponsione di un assegno divorzile non merita accoglimento.
In punto di diritto, la decisione deve prendere le mosse dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 18287/2018, che ha trattato approfonditamente il tema dell'assegno divorzile, discostandosi dalla precedente sentenza della Cassazione n.
pagina 4 di 13 11504/2017, fino a quel momento recepita dai Tribunali di merito.
Non v'è dubbio che il rispetto della funzione nomofilattica della Suprema Corte impone al
Collegio di applicare il principio di diritto sancito nella pronuncia in esame.
Le SS.UU. partendo dall'assunto in base al quale lo scioglimento del vincolo del matrimonio incide sullo status di coniuge, ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare, hanno riconosciuto all'assegno divorzile una funzione composita sia di natura assistenziale (fondata sui parametri delle condizioni dei coniugi e del reddito di entrambi), sia di natura compensativa - perequativa (basata sulla valutazione complessiva del contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge sia alla condizione della famiglia che alla formazione del patrimonio dell'altro partner), sia di natura risarcitoria.
La ratio risiede nella necessità di valorizzare, anche nella fase dello scioglimento del matrimonio, il principio di pari dignità dei coniugi, dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future.
Ciò perché la natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni adottate in sede di costituzione e formazione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endo-familiari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'articolo 143 c.c..
Sono proprio le decisioni comuni adottate nel contesto della vita matrimoniale a costituire l'espressione tipica dei principi costituzionali di autodeterminazione e di autoresponsabilità sulla base dei quali, ex art. 2 e 29 Cost., si fonda la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio.
In tal modo le Sezioni Unite della Cassazione superano definitivamente la tradizionale scissione tra i criteri per la valutazione sull'an dell'assegno divorzile e quelli per la successiva – ed eventuale - determinazione del quantum, su cui faceva leva la giurisprudenza di legittimità fin dagli anni novanta del secolo scorso.
Il parametro sulla base del quale deve essere fondato, oggi, l'accertamento del diritto all'assegno divorzile ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità
pagina 5 di 13 di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata, degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 c. 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza.
Partendo da questo principio le SS.UU del 2018, pur condividendo con la pronuncia n.11504/2017 il superamento del criterio del tenore di vita goduto durante la vita matrimoniale, hanno sottolineato che il principio di autodeterminazione del singolo all'interno delle formazioni sociali nelle quali afferma e sviluppa la sua personalità, espresso nell'art. 2 della Carta Costituzionale, costituisce l'emblema dei rapporti familiari;
l'autodeterminazione dell'individuo, però, non si esaurisce con la facoltà di sciogliersi – anche unilateralmente - dal vincolo matrimoniale, ma preesiste a tale determinazione e connota tutta la relazione coniugale, in particolare nella fase di definizione e condivisione dei ruoli endofamiliari.
Allo stesso modo anche l'autoresponsabilità costituisce un cardine dell'intera relazione matrimoniale, su di essa fondandosi l'obbligo di assistenza e di collaborazione nella vita familiare, con la precisazione che la modalità di conduzione della vita familiare è il frutto di decisioni libere e condivise dei coniugi, che si riversano anche sulla formazione delle condizioni economiche del singolo all'interno della comunità familiare.
Per questi motivi
la pronuncia in esame ha sottolineato la preminenza della funzione equilibratrice - perequativa dell'assegno di divorzio e la necessità di accertare, nei casi in cui vi sia uno squilibrio tra le condizioni economiche delle parti al momento della disgregazione del vincolo matrimoniale, se tale squilibrio sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente.
Più precisamente per la valutazione di una domanda di assegno divorzile proposta dalle parti occorre assumere come punto di partenza l'analisi dell'attuale situazione economico- reddituale delle parti (comprensiva delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente l'assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capace di procurarseli), finalizzata alla comparazione della complessiva condizione economico-patrimoniale dei coniugi sì da pagina 6 di 13 verificare l'esistenza di un eventuale squilibrio.
Dopo avere compiuto tale accertamento, rilevata la presenza di uno squilibrio economico tra le parti, occorrerà verificare se la disparità economico reddituale sia il frutto delle scelte condivise assunte in costanza di matrimonio - alla luce del contributo dato da ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e all'evolversi della situazione reddituale e patrimoniale dell'altro -, considerando altresì la durata del vincolo coniugale, che assume una rilevanza pregnante nel contesto di tale valutazione.
All'esito di questa ricostruzione del ragionamento seguito delle SSUU del 2018, si ritiene opportuno riportare il principio di diritto dalle stesse affermato: “ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso
l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
Tanto premesso, dall'attività istruttoria svolta è emerso che svolge attività CP_1
lavorativa, con contratti a tempo determinato, come docente ai corsi di formazione professionale (come risulta dalle comunicazioni obbligatorie unificate UNILAV 2021 e
2023 e come riferito in sede di interrogatorio formale dalla stessa parte); inoltre, i testi sentiti, hanno confermato, quanto sostenuto dal ricorrente in ordine alla frequentazione da parte di di corsi professionalizzanti e all'impegno dalla stessa profuso CP_1
(seppure in via gratuita con amici e parenti) per non perdere le competenze acquisite (“la manualità”).
Dalle dichiarazioni dei redditi depositate risulta che abbia incrementato negli CP_1
pagina 7 di 13 ultimi anni il proprio reddito: nell'anno 2022 (v. dichiarazione fiscale 2023) ha percepito un reddito complessivo di circa 10.000 euro nette (che suddiviso per 12 mensilità è pari a circa 830,00 euro) e nell'anno 2023 un reddito di 7.300,00 euro (che suddiviso per 12 mensilità è pari a circa 610,00 euro).
Diversamente , operatore del 118, risulta avere un reddito di circa Parte_1
23.600,00 euro annue (pari a 1.900,00 mensili), come risulta dalle dichiarazioni dei redditi prodotte.
Visto quanto sopra, sebbene si rilevi una disparità reddituale tra le parti, tuttavia, la capacità lavorativa dimostrata dalla , unitamente alle qualifiche professionali e CP_1 competenze specifiche acquisite come estetista e, dall'altro lato, la durata non particolarmente lunga del matrimonio (la coppia si è sposata nel 2009 e il ricorso per la separazione è stato presentato nel 2017) e l'età non avanzata della resistente (classe 1978) depongono per l'esclusione del diritto all'assegno divorzile.
Sotto altro profilo non può non rilevarsi come la resistente non ha, in ogni caso, provato la sussistenza dei presupposti richiesti per il diritto all'assegno divorzile, non avendo, a dire il vero, neppure prospettato che l'asserita disparità reddituale sia il frutto delle scelte condivise assunte in costanza di matrimonio, ed in che termini ella abbia contribuito alla formazione del patrimonio comune e all'evolversi della situazione reddituale e patrimoniale della marito.
4. La domanda di affidamento esclusivo della figlia a favore della madre merita Per_1
accoglimento.
In punto di diritto si rileva preliminarmente che “L'affidamento condiviso dei figli minori a entrambi i genitori costituisce il regime ordinario di affidamento, che non è impedito dall'esistenza di una conflittualità tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti di separazione, tranne quando tale regime sia pregiudizievole per l'interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico. In tal caso la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento
pagina 8 di 13 condiviso ma anche all'idoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro genitore”
(cfr., tra le tante, Cass. n. 27/2017).
L'affidamento condiviso costituisce il criterio preferenziale dell'affidamento dei minori nelle situazioni di crisi e di disgregazione della convivenza familiare e, non a caso, l'art. 337 quater c.c. specifica che solo nel caso in cui l'affidamento ad entrambi i genitori sia contrario all'interesse del minore è possibile scegliere di affidarlo a soltanto uno dei due.
L'interesse del minore, unitamente al suo diritto alla bigenitorialità, rappresenta il fulcro dell'intera disciplina che regola il rapporto genitori-figli nei contesti di crisi familiare.
La giurisprudenza della Cassazione condivide unanimemente questi principi, affermando che “pur dovendosi riconoscere all'autorità giudiziaria ampia libertà in materia di diritto di affidamento di un figlio di età minore, è comunque necessario un rigoroso controllo sulle "restrizioni supplementari", ovvero quelle apportate dalle autorità al diritto di visita dei genitori, e sulle garanzie giuridiche destinate ad assicurare la protezione effettiva del diritto dei genitori e dei figli al rispetto della loro vita familiare, di cui all'articolo 8 della
Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, onde scongiurare il rischio di troncare le relazioni familiari tra un figlio in tenera età ed uno dei genitori (Corte EDU 9.2.2017,
Solarino c. Italia). Nell'interesse superiore del minore, infatti, deve essere sempre assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione della prole.” (cfr per tutte Cass. 9764/2019).
In quest'ottica il decidente è chiamato ad assolvere ad un delicato compito che consiste nel ponderare l'interesse del minore e il diritto alla bigenitorialità (non sempre coincidenti) al fine di individuare, nel caso concreto, quale sia il regime più idoneo.
Giova all'uopo osservare come, in giurisprudenza, i motivi ostativi all'affidamento condiviso sono stati individuati, di volta in volta, nelle violenze e maltrattamenti posti in essere sui figli o sul coniuge, nello stato di detenzione di uno dei due genitori oppure in situazioni di tossicodipendenza, di alcolismo o di patologie psichiche di un genitore o, ancora, nella violazione, da parte di uno dei due genitori, dei tipici doveri nei confronti pagina 9 di 13 della prole tra cui, più frequentemente, il dovere assistenza materiale e morale;
ciò fermo restando la valutazione, caso per caso, del pregiudizio arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all'idoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro genitore”
(cfr., tra le tante, Cass. n. 27/2017).
Ebbene nel caso di specie ritiene il Collegio che la misura più tutelante per la minore sia quella di un affidamento monogenitoriale.
Ed invero, a sostegno dell'impraticabilità di un affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia che presuppone un coordinamento sulle scelte di maggiore Per_1
interesse per la minore, militano le seguenti circostanze.
In primo luogo, è stata accertata una forte conflittualità tra genitori riguardante tutti gli aspetti relativi alla gestione della minore (conflittualità che nel corso del procedimento non si è in benché minima parte mitigata) e una incapacità comunicativa nell'interesse della minore. Sul punto il Consultorio familiare, incaricato dal Giudice istruttore, ha ritenuto di interrompere il percorso di valutazione concludendo che “nonostante le molteplici sollecitazioni da parte di questo servizio consultoriale atto a favorire loro un pensiero dinamico e funzionale rivolto alla loro figlia, si riscontra, invece, da parte dei genitori, una reattività che produce incompatibilità alla elaborazione di un pensiero positivo/ propositivo finalizzato alla mediazione e al riconoscimento delle responsabilità condivise e che conseguentemente produce resistenze impulsive (rigidità) e impossibilità, allo stato
Cont attuale, di scendere a compromessi favorenti la loro prole” (cfr. relazione CF dell' di
Siracusa del 20.04.2022).
In secondo luogo, non può non rilevarsi come la condanna del per il reato di atti Pt_1
persecutori ai danni della moglie (come si evince dalle sentenze del Tribunale di Siracusa e della Corte di Appello di Catania, prodotte dalla resistente e sa ritenersi ammissibili e rilevanti ai fini del giudizio), sia circostanza certamente ostativa ad una gestione condivisa e serena da parte dei genitori delle questioni di maggiore interesse per la piccola Per_1
Da ultimo, deve darsi conto del fatto che se, da un lato, è stata ritenuta idonea CP_1
(dal Consultorio familiare che ha proceduto alla valutazione delle competenze genitoriali), ad esercitare la responsabilità genitoriale sulla figlia (“si giunge a rilevare in essa
pagina 10 di 13 un'adeguata capacità di svolgere il proprio ruolo genitoriale e una buona capacità di accudimento della figlia”), dall'altro, sono emerse, nel corso del giudizio, evidenti lacune del ad un esercizio responsabile della responsabilità genitoriale. Pt_1
Ed invero, assodato che il ha interrotto da vari anni i contatti con la figlia Pt_1
a fronte delle specifiche contestazioni della resistente (in sede di comparsa di Per_1
costituzione e risposta e nel ricorso del 20.02.2018) sul perdurante comportamento del padre in violazione dell'esercizio del proprio diritto-dovere di visita alla figlia, disciplinato nell'accordo precedentemente intervenuto tra le parti, sul suo disinteresse per le condizioni di vita e di salute della di quest'ultimo, non ha fornito spiegazioni valide e Per_1
plausibili rispetto a tali mancanze.
Infatti, il ricorrente, se, da un lato, si è giustificato rilevando (peraltro genericamente) di comportamenti ostacolanti della madre, dall'altro, in contraddizione a quanto sostenuto, ha dichiarato di aver scelto di non avere contatti con la (e per necessaria conseguenza CP_1
con la figlia) per paura di ulteriori pretestuose denunce per stalking.
In corso di causa quindi il Giudice ha ammonito il ad osservare le disposizioni del Pt_1
Tribunale in ordine al diritto di visita.
Alla luce di quanto sopra esposto di ritiene che l'affidamento esclusivo di alla Per_1
madre sia la misura maggiormente funzionale a tutelante per la minore.
5. Conseguentemente, dovrà rimanere collocata presso la residenza materna. Per_1
6. L'affidamento esclusivo della minore alla madre non comporta, tuttavia, l'esclusione dell'altro genitore nella vita della figlia;
per cui è necessario, garantire detti incontri.
Seppure (oggi quattordicenne), sentita all'udienza del 18 aprile 2023, abbia Per_1
manifestato una ritrosia a riprendere i contatti con il padre a causa della delusione per i comportamenti del genitore, che a suo dire, si è mostrato sempre disinteressato a lei, tuttavia, appare opportuno nell'interesse esclusivo della minore tentare il recupero del rapporto padre figlia, disponendo che gli incontri avvengano, previa ricerca di assenso della minore, con l'intermediazione del Servizio Sociale territorialmente competente (Siracusa), secondo modalità e tempi che dallo stesso saranno determinati.
7. Infine quanto al mantenimento della figlia, fermo restando l'obbligo di ciascuno dei pagina 11 di 13 genitori di provvedere al mantenimento della prole in misura proporzionale al proprio reddito, va stabilita la corresponsione di un assegno periodico a carico del padre, da determinarsi considerando: 1) le attuali esigenze di 2) il tenore di vita goduto Per_1
dalla medesima in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascuno di essi;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Così, tenuto conto della condizione economica di ciascuna parte, secondo quanto esposto al paragrafo n. 3 (pag. 7), dell'età di (oggi quattordicenne), della circostanza che il Per_1 padre non ha oneri abitativi, appare congruo porre a suo carico l'obbligo di versare a CP_1
entro il giorno 5 di ogni mese, per il mantenimento della figlia la somma di 550,00,
[...]
oltre al 50% delle spese straordinarie, individuabili sulla base del protocollo stilato dal
Tribunale (il tutto con decorrenza dalla domanda).
8. Le domande risarcitorie e restitutorie avanzate dalla sono inammissibili, non CP_1 sussistendo un'ipotesi di connessione “qualificata” con le domande soggette al rito del divorzio (trattandosi di procedimento ante Cartabia).
Invero, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi: conseguentemente, è esclusa la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di somme di denaro, di beni mobili o il risarcimento del danno, essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. I 8.9.2014 n. 18870,
Cass. Sez. VI-I 24 dicembre 2014 n. 27386, Cass. Sez. I 29.1.2010 n. 2155, Cass. Sez. I
21.5.2009 n. 11828, Cass. Sez. I 22.10.2004 n. 20638).
9. Le spese di giudizio, tenuto conto della reciproca soccombenza sulla diverse domande, possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
pagina 12 di 13 Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 4475/2017
R.G.:
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in causa a
Siracusa il 16.05.2009, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Siracusa, atto n. 52, parte II, serie A, anno 2009.
Dispone che l'ufficiale di stato di civile del Comune di Siracusa proceda all'annotazione della presente sentenza.
Dispone l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, con collocamento Per_1
prevalente presso la stessa.
Regolamenta l'esercizio del diritto di visita paterno come in parte motiva.
Pone a carico di l'obbligo di versare – entro giorno 5 di ogni mese - la Parte_1
somma di euro 550,00 in favore di a titolo di contributo per il mantenimento CP_1
della figlia, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate dal Protocollo vigente di questo Tribunale;
il tutto con decorrenza dalla data della domanda.
Rigetta la richiesta di assegno divorzile di CP_1
Dichiara inammissibili le ulteriori domande di parte resistente.
Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Siracusa, il 22.05.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
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