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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 29/05/2025, n. 1045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1045 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2249 del 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2249 del 2024 promossa da:
nato a [...] il [...], con il patrocinio Parte_1 dell'Avv. Maurice Massa ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Fondi (LT),
Piazza Porta Vescovo, 10, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1
Maria Letizia Bortone ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Fondi (LT), Via
San Bartolomeo, 43, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni congiunte delle parti:“chiedono che l'Ill.mo Tribunale adito voglia pronunciare e dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei Sigg.ri e Parte_1
alle condizioni di cui all'accordo di trasformazione depositato dai procuratori Controparte_1 delle parti.”; v. accordo sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori depositato da parte resistente il 10 marzo 2025 e da parte ricorrente il 10 aprile 2025 e il 23 maggio 2025 in copia per immagine su supporto informatico di documento analogico da intendersi in questa sede integralmente trascritto.
Pagina 1 IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla legge 69 del 2009, si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati trasmessi al PM che non ha formulato osservazioni.
In sede di prima udienza, considerata la tardività della notifica, è stato disposto il rinnovo della notifica del ricorso e dei successivi atti di causa e fissata nuova prima udienza ex art. 473-bis.21
c.p.c., nelle more della suddetta udienza, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo, depositato agli atti del fascicolo telematico, chiedendo la trattazione dell'udienza da tenere ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e allegando istanza sottoscritta personalmente dalle parti con cui queste ultime davano atto che non volevano riconciliarsi, sicché il Giudice relatore designato ha disposto la trattazione dell'udienza del 27 maggio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Con le note scritte in sostituzione della suddetta udienza, le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe riportato, e il Giudice relatore designato ha trattenuto la causa in decisione.
***
1. SULLA PRONUNCIA SULLO STATUS
La domanda volta ad ottenere la pronuncia sullo status è meritevole di accoglimento.
Ritiene il Collegio, infatti, sussistenti i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della l. 898 del
1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, come si evince dalla copia conforme all'originale dell'atto di matrimonio, agli atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio in Lenola (LT) in data 4 maggio 2013, matrimonio trascritto al Registro Atti di Matrimonio del Comune di Lenola (LT) al n. 4, parte II, s.
A, anno 2013, e da cui risulta che le parti si sono sposate in regime di separazione dei beni;
è stata depositata, inoltre, copia dell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita stipulato il 12 ottobre 2017 e copia dell'autorizzazione da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina dell'8 gennaio 2018.
La separazione è avvenuta, pertanto, in epoca antecedente al periodo imposto dall'art. 3 della legge n. 898 del 1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, essendo stato il ricorso depositato in data 28 maggio 2024 e non essendo stata eccepita riconciliazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale e il tenore delle allegazioni difensive di entrambe le parti induce il Tribunale ad escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Va, quindi, emessa pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. SULLE CONDIZIONI CONCORDATE
Pagina 2 Il Collegio ritiene che nulla osti all'accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti essendo le stesse conformi all'interesse della figlia minore.
3. SULLE SPESE DI LITE
Stante l'accordo intervenuto si reputa congruo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, sulla causa r.g. n. 2249 del 2024, così provvede:
a) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Lenola (LT) in data 4 maggio 2013, da e , matrimonio trascritto nel Registro Parte_1 Controparte_1
Atti di Matrimonio del Comune di Lenola (LT) al n. 4, parte II, s. A, anno 2013, alle condizioni concordate dalle parti.
b) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lenola (LT) di procedere all'annotazione della sentenza.
c) Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lenola (LT) per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Latina nella Camera di Consiglio del 28 maggio 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott. Pier Luigi De Cinti
Pagina 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2249 del 2024 promossa da:
nato a [...] il [...], con il patrocinio Parte_1 dell'Avv. Maurice Massa ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Fondi (LT),
Piazza Porta Vescovo, 10, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1
Maria Letizia Bortone ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Fondi (LT), Via
San Bartolomeo, 43, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni congiunte delle parti:“chiedono che l'Ill.mo Tribunale adito voglia pronunciare e dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei Sigg.ri e Parte_1
alle condizioni di cui all'accordo di trasformazione depositato dai procuratori Controparte_1 delle parti.”; v. accordo sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori depositato da parte resistente il 10 marzo 2025 e da parte ricorrente il 10 aprile 2025 e il 23 maggio 2025 in copia per immagine su supporto informatico di documento analogico da intendersi in questa sede integralmente trascritto.
Pagina 1 IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla legge 69 del 2009, si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati trasmessi al PM che non ha formulato osservazioni.
In sede di prima udienza, considerata la tardività della notifica, è stato disposto il rinnovo della notifica del ricorso e dei successivi atti di causa e fissata nuova prima udienza ex art. 473-bis.21
c.p.c., nelle more della suddetta udienza, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo, depositato agli atti del fascicolo telematico, chiedendo la trattazione dell'udienza da tenere ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e allegando istanza sottoscritta personalmente dalle parti con cui queste ultime davano atto che non volevano riconciliarsi, sicché il Giudice relatore designato ha disposto la trattazione dell'udienza del 27 maggio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Con le note scritte in sostituzione della suddetta udienza, le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe riportato, e il Giudice relatore designato ha trattenuto la causa in decisione.
***
1. SULLA PRONUNCIA SULLO STATUS
La domanda volta ad ottenere la pronuncia sullo status è meritevole di accoglimento.
Ritiene il Collegio, infatti, sussistenti i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della l. 898 del
1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, come si evince dalla copia conforme all'originale dell'atto di matrimonio, agli atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio in Lenola (LT) in data 4 maggio 2013, matrimonio trascritto al Registro Atti di Matrimonio del Comune di Lenola (LT) al n. 4, parte II, s.
A, anno 2013, e da cui risulta che le parti si sono sposate in regime di separazione dei beni;
è stata depositata, inoltre, copia dell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita stipulato il 12 ottobre 2017 e copia dell'autorizzazione da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina dell'8 gennaio 2018.
La separazione è avvenuta, pertanto, in epoca antecedente al periodo imposto dall'art. 3 della legge n. 898 del 1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, essendo stato il ricorso depositato in data 28 maggio 2024 e non essendo stata eccepita riconciliazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale e il tenore delle allegazioni difensive di entrambe le parti induce il Tribunale ad escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Va, quindi, emessa pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. SULLE CONDIZIONI CONCORDATE
Pagina 2 Il Collegio ritiene che nulla osti all'accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti essendo le stesse conformi all'interesse della figlia minore.
3. SULLE SPESE DI LITE
Stante l'accordo intervenuto si reputa congruo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, sulla causa r.g. n. 2249 del 2024, così provvede:
a) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Lenola (LT) in data 4 maggio 2013, da e , matrimonio trascritto nel Registro Parte_1 Controparte_1
Atti di Matrimonio del Comune di Lenola (LT) al n. 4, parte II, s. A, anno 2013, alle condizioni concordate dalle parti.
b) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lenola (LT) di procedere all'annotazione della sentenza.
c) Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lenola (LT) per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Latina nella Camera di Consiglio del 28 maggio 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott. Pier Luigi De Cinti
Pagina 3