Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 21/01/2026, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Veneto |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE per il VENETO Composta da LO TA Presidente ZAFFINA Innocenza Consigliere ALBERGHINI AN Consigliere, relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di conto, iscritto al n. 32567 del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. 65354, depositato in data 26 marzo 2020, reso da LU IS, (c.f. [...]), nato a [...] d’Agordo (BL)
il 15 novembre 1959, rappresentato e difeso dall’avv. dall’avvocato IS BI (C.F. [...]) del foro Venezia, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Venezia, S. Croce, 466, PEC:
avvocato.biscontin@pec.it;
Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;
Uditi, all’udienza pubblica del 11 novembre 2025, tenutasi con l’assistenza del segretario dott.ssa Alessandra Zotti, data per letta la relazione, il Vice Procuratore Generale Francesca Dimita, nessuno presente per l’agente, come da verbale;
FATTO
Con la relazione di irregolarità n. 160 del 20 marzo 2025 il Magistrato
istruttore chiedeva l’iscrizione a ruolo di udienza del conto n. 65354, depositato in data 26 marzo 2020, reso dall’ agente IS LU, agente contabile della Regione Veneto, relativo alla gestione delle minute spese della U.O. Genio Civile di Treviso per l’esercizio 2017, in ottemperanza alla sentenza-ordinanza di questa Sezione n. 2 del 2020, resa nel giudizio iscritto al n. 30900 del registro di Segreteria.
Osservava, in primo luogo, il Magistrato delegato che l’Ente, nel provvedere al deposito presso la Sezione del conto giudiziale in esame, aveva adempiuto alle prescrizioni di cui all’art. 139, comma 2, c.g.c. e che l’agente aveva tempestivamente provveduto alla ricompilazione del conto utilizzando i prescritti modelli della Delibera della Giunta Regionale n. 2440 del 2002.
Sulla base dell’istruttoria svolta la gestione appariva regolare. Veniva, tuttavia, evidenziato che erano state effettuate spese, pur rientranti nelle tipologie consentite, di carattere continuativo (pagamento di tasse, utenze e forniture periodiche oggetto di appalto, manutenzioni periodiche ed obbligatorie, nonché canoni di noleggio) e/o comunque programmabili.
Tale profilo di irregolarità, in considerazione dell’assenza di ammanchi, non veniva, tuttavia, ritenuto ostativo al discarico dell’agente e all’approvazione del conto, risultando tutte le spese utili ed effettuate nell’interesse dell’ente.
Concludeva, pertanto, per la dichiarazione di regolarità del conto con conseguente discarico dell’agente.
All’udienza del 11 novembre 2025 il rappresentante del Pubblico Ministero concludeva come da verbale.
DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto l’esame del conto giudiziale n. 65354 reso da IS LU, agente contabile della Regione Veneto, relativo alla gestione delle minute spese della U.O. Genio Civile di Treviso per l’esercizio 2017, in ottemperanza alla sentenza-ordinanza di questa Sezione n. 2 del 2020, resa nel giudizio iscritto al n. 30900 del registro di Segreteria.
2.Il conto risulta composto da quattro prospetti, e cioè:
1. Il conto di sintesi della gestione che riporta il totale delle anticipazioni e dei pagamenti unitamente alla riconciliazione con il conto del Tesoriere;
2. Il conto analitico della gestione che riporta in ordine cronologico i singoli importi delle anticipazioni e delle spese e i totali per ciascuna mensilità;
3. Il conto di sintesi della gestione per tipologia di spesa che riporta il totale delle anticipazioni e dei pagamenti riferiti alla tipologia di spesa
(carta, cancelleria e stampati, carburanti, combustibili e lubrificanti, altri beni e materiali di consumo n.a.c., energia elettrica, acqua, gas, manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico, manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili, manutenzione ordinaria e riparazione di attrezzature, manutenzione ordinaria e riparazione di impianti e macchinari, servizi di pulizia e lavanderia, spese postali, altri servizi diversi n.a.c.);
4. Il conto analitico della gestione per tipologia di spesa che indica gli importi spesi raggruppandoli per operazioni di pagamento.
Ciò posto il Collegio rileva che la rendicontazione fa riferimento all’ ordine
di accreditamento n.3 del 20/02/2017, corrispondente ad una apertura di credito presso l’Istituto Tesoriere in favore dell’agente per un importo di €
103.600,00.
Unitamente a tale rendicontazione risultano depositati, in conformità a quanto previsto dall’art. 139 c.g.c., il DDR n. 96 del 11/03/2020 del Direttore della Direzione Difesa del Suolo, Marco Puiatti, di approvazione e parifica del conto ricompilato dall’economo LUCHETTA per l’esercizio 2017;
la Relazione dell’Organo di controllo interno del 23/03/2020 – U.O. Controlli e attività ispettive – ai sensi dell’art. 139/2 Codice di giustizia contabile e il DDR n. 120 del 25/03/2020 del Direttore della Direzione Difesa del Suolo di approvazione definitiva, con il quale è stato, inoltre, disposto il deposito del conto tramite l’applicativo SIRECO presso la segreteria della Sezione Giurisdizionale competente.
I documenti di rendicontazione depositati appaiono redatti in conformità alle disposizioni della Delibera della Giunta Regionale n. 2440/02 ed ai modelli ivi indicati.
Il “conto di sintesi” relativo all’ordine di accreditamento n. 3/2017 di euro 103.600,00 espone “anticipazioni” per complessivi euro 43.535,80 di cui euro 1.300,00 per buoni di prelevamento ed euro 42.235,80 per bonifici, a cui corrispondono pagamenti per euro 43.535,80.
Il “conto analitico delle gestione” relativo al medesimo ordine di accreditamento espone, in ordine cronologico e numerazione progressiva, le anticipazioni, pari a 60 operazioni e i pagamenti, consistenti in 74 operazioni, tutte poste in essere dall’agente titolare, per il pari importo complessivo di € 43.535,80, conseguente quadratura sostanziale del conto.
Non risultano pagamenti in sospeso alla chiusura dell’esercizio, né operazioni per cassa eccedenti il limite di euro 950,00.
Ebbene, l’esame del conto di cui è causa e delle tipologie di spese sostenute evidenzia che l’utilizzazione dell’anticipazione è avvenuta in relazione alle esigenze di funzionamento (carta, cancelleria e stampati, carburanti, combustibili e lubrificanti, altri beni e materiali di consumo n.a.c., energia elettrica, acqua, gas, manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico, manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili, manutenzione ordinaria e riparazione di attrezzature, manutenzione ordinaria e riparazione di impianti e macchinari, servizi di pulizia e lavanderia, spese postali, altri servizi diversi n.a.c.).
Il livello di specificità delle annotazioni contenute nel “conto analitico della gestione”, sostanzialmente equivalente ad un giornale di cassa, ha, infatti, consentito la verifica dell’ammissibilità della tipologia delle spese sostenute, tutte afferenti al funzionamento dell’ufficio e nei limiti posti dalla Delibera della Giunta Regionale di autorizzazione (che richiama l’elencazione di cui all’art. 23 della L.R. n. 6/1980, successivamente specificata dalla D.G.R. n. 2440 del 13/09/2002).
Ciò posto, il Collegio ritiene, pur con i rilievi esposti, che la gestione possa essere considerata sostanzialmente regolare, atteso il livello di analiticità dei documenti depositati (ed in particolare del “conto analitico della gestione”) il quale ha consentito di avere contezza della gestione, avvenuta in conformità alle modalità stabilite dall’ordinamento regionale.
In relazione alle spese prive dei caratteri di imprevidibilità, urgenza ed occasionalità che, sulla scorta di un consolidato ed unitario orientamento della giurisprudenza di questa Corte, devono necessariamente sorreggere il ricorso al fondo economale il Collegio, considerato che le stesse sono connotate anche da utilità per l’ente, ritiene che non siano ostative all’approvazione del conto.
3. Alla luce di quanto suesposto, in assenza di ammanchi, il conto può essere dichiarato regolare e gli agenti possono essere ammessi a discarico.
4. Quanto alle spese di giudizio, in assenza di statuizione di condanna, non è luogo a provvedere sulle stesse.
P.Q.M.
La Corte dei conti, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
32567 del registro di segreteria promosso nei confronti dell’agente contabile IS LU in relazione al conto giudiziale n. 65354, depositato in data 26 marzo 2020, lo dichiara regolare e, per l’effetto, discarica l’agente.
In assenza di condanna, non è luogo a provvedere sulle spese.
Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 11 novembre 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
AN ER TA NO
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
Depositato in Segreteria il Il Funzionario Preposto
(firmato digitalmente)