Trib. Locri, sentenza 26/12/2025, n. 1402
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Sentenza 26 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Violazione norme procedurali e illegittimità iscrizione a ruolo

    Il Tribunale ha ritenuto l'opposizione ammissibile in quanto proposta tempestivamente. Tuttavia, ha disatteso la censura relativa alla violazione delle norme regolamentari, poiché il Regolamento Unico della Previdenza Forense non prevede sanzioni di nullità o sospensione del procedimento di riscossione in pendenza di procedimenti amministrativi. Inoltre, la notifica di un avviso di accertamento non è un atto presupposto necessario per l'iscrizione a ruolo e la successiva riscossione.

  • Rigettato
    Illegittimità del contributo richiesto e delle sanzioni

    Il Tribunale ha rigettato questa doglianza, affermando che l'iscrizione all'albo professionale comporta la contestuale iscrizione alla Cassa Forense e l'obbligo di pagamento dei contributi minimi, indipendentemente dall'effettivo esercizio continuativo della professione o dalla produzione di reddito. La mera iscrizione ad altra gestione previdenziale non esime dall'obbligo contributivo verso la Cassa Forense. La cancellazione dall'albo, avvenuta nel marzo 2023, ha fatto cessare l'obbligo contributivo.

  • Rigettato
    Incompatibilità con l'esercizio della professione legale

    Il Tribunale ha ritenuto infondato questo motivo, poiché l'obbligo di iscrizione alla Cassa Forense sussiste anche per coloro che sono iscritti ad altre gestioni previdenziali, in quanto non esiste un divieto di pluralità di tutele previdenziali. Inoltre, la facoltà di rilevare autonomamente le cause di incompatibilità non è più in capo alla Cassa Forense dopo l'entrata in vigore della L. n. 247/2012, essendo l'iscrizione all'albo presupposto necessario e sufficiente per l'iscrizione alla Cassa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Locri, sentenza 26/12/2025, n. 1402
    Giurisdizione : Trib. Locri
    Numero : 1402
    Data del deposito : 26 dicembre 2025

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