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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 26/12/2025, n. 1402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1402 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 1097/2024
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 26.11.2025 ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F. ), elettivamente domiciliato Parte_1 CodiceFiscale_1
in Bovalino (RC), via Fratelli Bandiera n. 6, presso lo studio dell'avv. Giuseppe
Spanò che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata telematicamente al ricorso ricorrente contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente P.IVA_1
domiciliata in Monasterace Marina (RC), via Nazionale Jonica n. 81, presso lo studio dell'avv. Francesco Angelo Murdolo, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Giulio
Morabito giusta procura atti resistente
OGGETTO: Opposizione a cartella di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 18.04.2024 e ritualmente notificato, unitamente al decreto di fissazione di udienza, alla , in Parte_2
persona del legale rappresentante pro-tempore, l'Avv. ha proposto Parte_1
opposizione avverso la cartella di pagamento n. 09420230038117180000 (ruolo n.
2023/005265), notificata l'8.04.2024 dall' , con la Controparte_2
quale gli veniva ingiunto di pagare, nel termine di 60 gg., l'importo complessivo di €
5.079,32, in favore della , a titolo Parte_2
di contributi previdenziali relativi agli anni 2019, 2020 e 2021, oltre interessi e sanzioni.
A fondamento dell'opposizione, il ricorrente ha dedotto: a) la violazione dell'art. 24, comma 4, del d. lgs. n. 46/99 e degli artt. 74, comma 3, e 79 del regolamento unico della Previdenza Forense con conseguente illegittimità dell'iscrizione a ruolo e della cartella di pagamento;
b) l'illegittimità dei contributo richiesto e delle relative sanzioni, per avere percepito, nel periodo in questione, compensi irrisori avendo esercitato l'attività di avvocato occasionalmente ed in assenza dei requisiti di cui al
D.M. Giustizia n. 47 del 25 febbraio 2016, in mancanza dei quali il COA di Locri avrebbe dovuto disporre la cancellazione dall'albo degli avvocati, ai sensi dell'art. 21, comma 4, L. n. 247/2012 e dall'art. 3 del D.M. n. 47/2016 per “insussistenza di una partita IVA attiva” e per “la mancanza di un locale e di un'utenza telefonica dedicati all'attività professionale”; c) l'incompatibilità con l'esercizio della professione legale per avere svolto, negli anni in questione, attività lavorativa presso la Sviluppo Italia S.p.a., con un contratto di co.co.co., per la quale, in applicazione della disciplina sul rapporto di lavoro subordinato, il Consiglio dell'Ordine degli avvocati avrebbe dovuto disporre la sua cancellazione dall'Albo. Ha precisato, infine, che, dietro sua esplicita richiesta, il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Locri, con delibera del Consiglio del 23.03.2023, lo ha cancellato dall'albo.
Per tali motivi, ha concluso chiedendo all'adito Tribunale “in via preliminare, di sospendere – anche con decreto inaudita altera parte l'efficacia esecutiva della cartella di pagamento n. 09420230038117180000 – ruolo n. 2023/005265; nel merito per i motivi sopra esposti, di accogliere il ricorso e annullare la cartella di pagamento n. 09420230038117180000 – ruolo n. 2023/005265 notificata il giorno
08/04/2024 e, per l'effetto, dichiarare la nullità del carico iscritto a ruolo. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Si è costituita in giudizio la , in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, contestando l'avversa opposizione, con richiesta di integrale rigetto, allegando che, ai sensi dell'art. 21 della Legge n.
247 del 2012, l'obbligo di iscrizione alla derivava, sic e sempliciter, Parte_2
dall'iscrizione all'albo professionale, come statuito dal comma 8 “'l'iscrizione agli
Albi comporta la contestuale iscrizione alla Parte_2
” mentre, ai sensi del successivo comma 9 “la
[...] [...]
, con proprio regolamento, determina, entro un anno Parte_2
dalla data di entrata in vigore della presente legge, i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali, eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l'eventuale applicazione del regime contributivo”. Ha specificato che, in ogni caso, competeva esclusivamente al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati disporre, dietro domanda dell'interessato o a seguito di opportuni accertamenti, con apposito provvedimento di natura costitutiva (e, quindi con effetto ex nunc), la cancellazione del ricorrente dall'albo professionale.
Con decreto del 21.10.2025, il Tribunale ha disposto la sostituzione dell'udienza di discussione, già fissata per il 26.11.2025, con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., assegnando alle parti termine perentorio sino al 26.11.2025 per il deposito delle stesse.
A tale adempimento hanno provveduto entrambe le parti, riportandosi integralmente alle conclusioni già rassegnate nei propri scritti difensivi, talché la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e deve essere disattesa per le ragioni che seguono. In via preliminare, appare necessario richiamare il quadro normativo di riferimento in materia di opposizione alla riscossione di crediti previdenziali.
Com'è noto, nell'ambito dei giudizi aventi ad oggetto l'impugnazione di una cartella esattoriale o di avviso di addebito, va innanzitutto operata una distinzione a seconda che la parte intenda dolersi di questioni di merito relative alla fondatezza o meno della pretesa contributiva o intenda contestare sotto altri profili la legittimità formale del provvedimento notificato. Nel primo caso, occorrerà, in limine litis, verificare l'ammissibilità dell'opposizione ai sensi del quinto comma dell'art. 24 del d.lgs. n.
46/1999, il quale, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Inoltre, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della L. n. 689/1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale;
cfr.
Cass., sez. I, 05.03.2002, n. 3127; Cass., sez. III, 01.03.2000, n. 2293).
Nel secondo caso, invece, le doglianze relative alla presenza di meri vizi formali dell'atto dovranno essere fatte valere secondo i tempi e le modalità delle ordinarie azioni di opposizione agli atti esecutivi, ai sensi degli art. 617 e 618 bis c.p.c. e, quindi, in particolare con atto depositato in cancelleria nel più ristretto termine di venti giorni dalla data di avvenuta conoscenza legale del provvedimento impugnato.
In tale assetto normativo, l'opposizione in esame va qualificata come opposizione al ruolo avendo ad oggetto, esclusivamente, contestazioni inerenti al merito della pretesa. L'opposizione è dunque ammissibile, in quanto proposta tempestivamente, atteso che la notifica della cartella è avvenuta in data 8.04.202 ed il ricorso è stato depositato il 18.04.2024 e, quindi, nel rispetto del richiamato termine di 40 giorni. In siffatta materia – nella quale la notifica al debitore di un avviso di accertamento non costituisce, a differenza di quanto avviene in materia tributaria, atto presupposto necessario del procedimento (v. Cass. n. 4225 del 2018; n. 3269 del 2009) e l'iscrizione a ruolo (di cui la cartella di pagamento rappresenta l'estratto formato dall'agente della riscossione) reca la formalizzazione della pretesa debitoria da parte dell'Ente – l'opposizione alla cartella esattoriale dà luogo, secondo la giurisprudenza di legittimità, ad un giudizio ordinario di cognizione sui diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio, con la conseguenza che la ritenuta illegittimità del procedimento di iscrizione a ruolo non esime il giudice dall'accertamento nel merito della fondatezza dell'obbligo di pagamento di premi e/o contributi (Cass. n.
5763 del 2002; n. 13982 del 2007; n. 26359 del 2013; n. 12333 del 2015; nn. 11515 e
18262 del 2017; n. 8543 del 2018)
Ancora in via preliminare, l'odierno giudicante ritiene di prestare adesione all'orientamento espresso dalla Suprema Corte (Cass., n. 11972/2020) la quale, nel dirimere la questione relativa all'applicazione agli enti privati, tra cui la
[...]
delle disposizioni relative alla Parte_2
riscossione a mezzo ruolo, ha chiarito che “l'ente previdenziale privatizzato”, compresa l'odierna resistente, non si colloca in una posizione economica differente da quella assunta dagli enti pubblici in relazione alla cura dell'interesse ad essi affidati, per cui è soggetto alla disciplina del “sistema di riscossione degli altri enti pubblici”.
Con precipuo riferimento all'an della pretesa contributiva deve evidenziarsi come la giurisprudenza di legittimità si sia occupata, anche di recente (Cass. n. 4980/2018,
Cass. n. 4566/2021), dell'efficacia dell'attività regolamentare delle casse previdenziali costituite in persone giuridiche ad opera dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 509/1994, dando continuità ad un indirizzo secondo il quale:
• tali enti hanno assunto la personalità giuridica di diritto privato con il mantenimento dei poteri di controllo ministeriale sui bilanci e di intervento sugli organi di amministrazione, in aggiunta alla generale soggezione al controllo della Corte dei conti, così che è rimasto immutato il carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza ed assistenza svolta dall'ente originario, non incidendo su di esso la modifica degli strumenti di gestione legati alla differente qualificazione giuridica e permanendo l'obbligatorietà della contribuzione a conferma della rilevanza pubblicistica dell'inalterato fine previdenziale, oltre che del principio di autofinanziamento;
• il riconoscimento dell'autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile operato dalla legge in favore del nuovo soggetto ha realizzato una sostanziale delegificazione attraverso la quale, nel rispetto dei limiti imposti dalla stessa legge, è concesso alla di regolamentare le prestazioni a proprio carico (e Pt_2
quindi anche l'ambito dei soggetti potenzialmente beneficiari e perciò tenuti alla contribuzione), anche derogando a disposizioni di leggi precedenti, secondo paradigmi sperimentati, ad esempio, laddove la delegificazione è stata utilizzata in favore della contrattazione collettiva.
L'operatività di una tale delegificazione all'interno del sistema delle fonti è stata confermata dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 254/2016, che ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, comma 4, 2, comma 2, e 3, comma 2, del d.lgs. n. 509/1994, dell'art. 3, comma 12, della legge n. 335/1995, dell'art. 1 del Regolamento della
[...] In tali casi la garanzia costituzionale è normalmente da ricercare, a seconda dei casi,
o nella questione di legittimità costituzionale sulla legge abilitante il Governo all'adozione del regolamento, ove il vizio sia ad essa riconducibile, per avere, in ipotesi, posto princìpi incostituzionali o per aver omesso di porre princìpi in materie che costituzionalmente li richiedono, oppure nel controllo di legittimità sul regolamento, nell'ambito dei poteri spettanti ai giudici ordinari o amministrativi, ove il vizio sia proprio ed esclusivo del regolamento stesso.
Questo Tribunale condivide i principi appena esposti così che deve affermarsi la legittima attitudine delle norme regolamentari della a fissare i Parte_2
presupposti dell'obbligo contributivo, costituendo, una tale facoltà, corollario necessario della piena autonomia gestionale attribuita per legge all'Ente.
Tanto premesso, deve essere, preliminarmente, disattesa la censura relativa alla violazione delle norme regolamentari del procedimento amministrativo che, a dire del ricorrente, comporterebbe l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo e della successiva cartella di pagamento dovendosi, invece, rilevare che il Regolamento Unico della
Previdenza Forense non prevede alcuna sanzione di nullità né alcuna sospensione del procedimento di riscossione del debito in pendenza del suddetto procedimento.
Peraltro "nel procedimento di riscossione a mezzo ruolo dei contributi previdenziali, come regolato dal Decreto Legislativo n° 46 del 1999, art. 24 e segg., la notifica al debitore di un avviso di accertamento non costituisce un atto presupposto necessario del procedimento la cui omissione invalidi il successivo atto di riscossione, ben potendo l'iscrizione a ruolo avvenire pur in assenza di un atto di accertamento dell'istituto" (In senso conforme: Cass. n° 18691/2008; Trib. Roma del 31.03.2016 e n° 1602/2016; Tribunale di Salerno n° 3177/2015; Tribunale di Catania n°
5291/2015). È evidente che non sussiste pertanto alcuna conseguenza processuale nell'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga notificata in mancanza di una decisione definitiva da parte dei competenti organi amministrativi, atteso che, peraltro, la Corte di Cassazione (v. Cass. n. 14149/2012, 12102/2017 e 12025/2019) con orientamento consolidato, condiviso dallo scrivente, ha reiteratamente affermato che, in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo.
Passando al merito, occorre, in primo luogo, precisare che, in sede di opposizione ad avviso o a cartella, l'ente impositore assume la veste sostanziale di attore, non diversamente dal giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Trattasi, infatti, di giudizi a contraddittorio invertito, in quanto l'onere di instaurazione del processo grava sul soggetto indicato come debitore del decreto ingiuntivo o nella cartella esattoriale o avviso di addebito. Da ciò consegue che, in sede di opposizione, la pretesa che il giudice deve esaminare è quella dell'Ente nei confronti dell'opponente, con l'ulteriore conseguenza che, ai sensi dell'art. 2697 c.c.,
l'Ente è soggetto agli ordinari oneri probatori circa la prova del fatto costitutivo del diritto vantato, laddove una volta provata l'esistenza del credito, è l'opponente a dover allegare e provare l'esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto stesso.
Orbene, al riguardo, non è in contestazione tra le parti che l'opponente, per il periodo oggetto di causa, fosse regolarmente iscritto all'albo professionale degli Avvocati di
Locri
Il ricorrente si è limitato a dedurre “l'illegittimità dei contributo richiesto” allegando di avere percepito, negli anni 2019/2021, compensi irrisori, avendo esercitato l'attività di avvocato solo occasionalmente ed avendo prestato attività lavorativa presso Sviluppo Italia S.p.a., con conseguente iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria;
circostanze queste che, nella ricostruzione offerta, escluderebbero l'obbligo di versare i contributi in favore della opposta e avrebbero dovuto Pt_2
comportare, altresì, la cancellazione dall'albo degli avvocati.
La resistente, di contro, ha contestato le avverse deduzioni rilevando che, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e della relativa contribuzione, è condizione necessaria e sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, a prescindere dall'effettivo e continuativo esercizio della professione forense e che, in ogni caso, l'obbligo di richiedere la sospensione e la cancellazione dall'albo, al Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati, in presenza di una causa di incompatibilità, gravava sul ricorrente.
Chiariti i fatti di causa, ritiene questo Giudice che la prospettazione di parte opponente sia priva di fondamento, dovendo al riguardo evidenziarsi – con riferimento alla prima delle doglianze del ricorrente - che l'art. 21, comma 8, della L.
n. 247/2012 – ratione temporis applicabile alle fattispecie in esame - prevede che
“l'iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla
[...]
” mentre il successivo comma 10 vieta l'iscrizione ad Parte_2
altra forma di previdenza, salvo che sia su base volontaria ed, in ogni caso, a patto che non sia alternativa a quella della stessa . Parte_2
Tale disposizione consegue ad una modifica della normativa previgente, difatti, mentre ai sensi dell'art. 22 L. n. 576 del 1980 l'iscrizione alla era obbligatoria Pt_2
per tutti gli iscritti agli albi che esercitassero la professione con carattere di continuità
(raggiungendo cioè prefissati limiti minimi di reddito o di volume d'affari professionali), con la riforma del 2012 l'iscrizione è stata fatta coincidere con l'atto stesso dell'iscrizione agli Albi, senza la previsione di alcun limite di reddito.
Pertanto, il sistema di previdenza forense attualmente vigente, per effetto delle previsioni di cui alla Legge n. 247/12 (e del suo regolamento attuativo), impone una correlazione necessaria tra l'iscrizione all'albo professionale e l'obbligo di pagamento dei contributi minimi e integrativi.
Nella specie, la resistente ha dato attuazione a siffatta disposizione, emanando l'apposito regolamento – prodotto in atti - nel quale, dopo aver ribadito l'obbligatorietà dell'iscrizione alla ai sensi dell'art. 1, ha individuato i minimi Pt_2
contributivi soggettivi ed ha previsto varie ipotesi di riduzione e dimezzamento al ricorrere di particolari situazioni legate all'età, all'anzianità di iscrizione ed al reddito annuo dell'interessato, pur garantendo tutela assistenziale piena e pensionistica minima. Ed infatti, la previsione di un contributo (minimo) annuo obbligatorio, quale quello richiesto al ricorrente, corrisponde alla garanzia di percezione di un trattamento pensionistico, sia pure, eventualmente, in misura minima.
A nulla rileva che detto contributo non risulti proporzionale al reddito professionale e non sia informato al principio di progressività (la Suprema Corte, in materia di contribuzione previdenziale forense, ha escluso, in modo esplicito, che i contributi previdenziali siano assoggettati al criterio della progressività, v. Cass., 15.05.1990, n.
4146).
Del resto, la Corte costituzionale aveva già puntualizzato che “gli obblighi previdenziali sono considerati dalla legge non già come presupposto condizionante la legittimità dell'esercizio professionale, bensì come conseguenza del presupposto dell'imposizione contributiva, che è costituito da tale esercizio” (Corte Cost., n.
132/1984). Tale inciso chiarisce la natura dell'obbligazione previdenziale, che non costituisce condizione all'esercizio di un'attività (anche professionale), ma discende come conseguenza dall'esercizio della medesima.
Nondimeno, la previsione di un contributo minimo a carico di tutti gli esercenti la professione forense risponde alle esigenze solidaristiche della categoria ed è volta ad assicurare un trattamento previdenziale minimo anche nel caso di redditi percepiti modesti, mentre affrancare da detto obbligo taluni professionisti determinerebbe un ingiustificato slittamento dell'obbligo contributivo complessivo in capo soltanto ad alcuni degli iscritti.
Peraltro, dalla necessità di assicurare un trattamento pensionistico a tutti gli iscritti scaturisce necessariamente la correlata esigenza di imporre un contributo minimo obbligatorio, senza il quale la al fine di assicurare il pareggio del Parte_2
bilancio, sarebbe tenuta ad aumentare in modo irragionevole la contribuzione richiesta agli avvocati che producono maggiore reddito professionale.
Tali principi trovano puntuale conferma anche nelle recenti pronunce della giurisprudenza di merito che hanno sottolineato come la previsione di un obbligo di contribuzione a carico degli avvocati sia legittimata dal principio di solidarietà che informa l'intero sistema previdenziale, con conseguente legittimità della previsione di minimi contributivi che prescindano dalla progressività e proporzionalità con il reddito professionale.
D'altra parte, la previsione di minimi contributivi trova il suo fondamento, da un lato, nell'art. 2 della Costituzione che richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale e, d'altro lato, nell'art. 38 della
Costituzione che prevede l'obbligatorietà della previdenza. (Trib. Roma, Sez. L, sent.
22.5.17 n. 4805; Trib. Roma sent. 15.6.17 n. 5349 R.G.; Trib. Udine, ord. 4.4.15).
Tale aspetto è stato sottolineato anche dalla Suprema Corte che, in materia di contribuzione previdenziale forense, ha escluso, in modo esplicito, che i contributi previdenziali siano assoggettati al criterio della progressività (v. Cass. 15 mag. 1990,
n. 4146, con ampi richiami di giurisprudenza costituzionale del tempo) affermando come sia da escludere la connotazione tributaria dei contributi dovuti a carico degli avvocati in quanto dettato solo per il sistema fiscale “ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente
l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione INPS sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria;
dall'obbligo di iscrizione consegue, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della predetta che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di svolgimento di attività professionale da parte degli iscritti all'albo"
(Cass. n. 28188/22, 7820/22, 4568/21)”.
Trattasi di principi che possono essere applicati anche al caso di specie, stante l'identità di ratio: il fatto che il ricorrente sia rimasto iscritto all'albo senza soluzione di continuità sino al marzo 2023 (momento in cui ha chiesto e ottenuto la relativa cancellazione dal Consiglio dell'Ordine, mai invece chiesta in precedenza), circostanza che gli ha concesso la possibilità di esercitare la professione (a mero titolo esemplificativo anche fornendo servizi di consulenza stragiudiziale) giustifica la richiesta di pagamento – incontestata nel quantum – dei contributi minimi oggetto della cartella di pagamento impugnata.
È evidente dunque che le circostanze di fatto allegate in ricorso, a riprova dell'assenza di un esercizio continuativo della professione, non appaiono dirimenti nel senso prospettato in ricorso, a fronte comunque della possibilità – connessa all'iscrizione all'Albo – di svolgere, come suesposto, attività anche di natura stragiudiziale, rilevandosi, in ogni caso, che non risulta che nel corso degli anni oggetto di causa l'istante abbia mai formulato alcuna segnalazione circa l'assenza di esercizio di attività professionale, malgrado le attività di revisione poste continuativamente in essere dall'albo.
Parimenti destituite di fondamento sono, altresì, le contestazioni inerenti alla non debenza dei contributi previdenziali, per avere prestato attività lavorativa, negli anni dal 2019 al 2022, presso la Società Sviluppo Italia S.p.a..
Ed invero, l'obbligo di iscrizione alla sussiste anche per coloro che sono iscritti Pt_2
ad altre gestioni previdenziali, in quanto parti di un rapporto di pubblico impiego avente ad oggetto la prestazione di un'attività diversa dall'esercizio della professione forense (Cass. 2485 del 1990), attesa l'inesistenza di un divieto di pluralità di tutele previdenziali in relazione a diverse attività lavorative, neanche desumibile dalle norme degli ordinamenti previdenziali di particolari categorie
(conforme Cass. 5660 del 1993), come nel caso di specie.
In ogni caso, giova ricordare che la facoltà – e non l'obbligo – di rilevare autonomamente la sussistenza di cause di incompatibilità era espressamente prevista in capo alla dall'art. 2 della legge n. 319/75, il quale recitava testualmente che Pt_2
“l'attività professionale svolta in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'art.
3 del r.d. n. 1578/33 e successive modificazioni, ancorché l'incompatibilità non sia stata accertata e perseguita dal consiglio dell'ordine competente, preclude sia
l'iscrizione alla , sia la considerazione, ai fini di qualsiasi trattamento Pt_2
previdenziale forense, del periodo di tempo in cui l'attività medesima è stata svolta”. A seguito dell'entrata in vigore della legge n. 247/2012, la facoltà di rilevare autonomamente le situazioni di incompatibilità è stata, invece, tassativamente preclusa alla in quanto l'iscrizione all'albo professionale è divenuta Parte_2
presupposto necessario e sufficiente per l'iscrizione alla medesima. Pt_2
Più precisamente, l'art. 21, comma 8, della legge n. 247/12 (“l'iscrizione all'Albo comporta la contestuale iscrizione alla Controparte_1
) evidenzia proprio l'automatismo sussistente tra l'iscrizione all'albo e
[...]
l'iscrizione alla stabilendo che chiunque è iscritto all'albo deve Pt_2
necessariamente essere iscritto anche alla , circostanza ulteriormente Parte_2
confermata dal fatto che la cancellazione dall'albo professionale comporta la cancellazione dalla Pt_2
Ne conseguenza che, se, da un lato, la deve iscrivere automaticamente il Pt_2
professionista non appena avuta notizia dell'iscrizione dello stesso all'albo, dall'altro mai potrebbe di sua iniziativa (e neppure su rilievo dell'iscritto) non iscrivere o cancellare l'avvocato che versasse in una situazione di incompatibilità con la professione forense, senza che la stessa venga accertata, contestata e sanzionata con la cancellazione dall'albo da parte del competente Consiglio dell'Ordine.
Non a caso, il provvedimento di cancellazione dall'albo ha natura costitutiva, con conseguente esclusione di ogni effetto retroattivo, in analogia con la giurisprudenza di legittimità che attribuisce tale natura al provvedimento di iscrizione (cfr. Cass., n.
3296/1987 e n. 11541/02).
Con l'ovvia conseguenza che solo la cancellazione dall'albo, deliberata dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza, determina il venir meno dell'obbligo contributivo, in base al principio generale del diritto amministrativo per cui gli effetti tipici di una sequenza procedimentale complessa decorrono dal momento del suo perfezionamento.
Nella specie, tale cancellazione è avvenuta, dietro richiesta dell'interessato, in data
23.03.2023, data di assunzione della relativa delibera costitutiva da parte del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Locri, sicché, a prescindere da qualsivoglia considerazione in merito alla effettività e consistenza dell'attività professionale svolta, ricorre l'automatismo dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa dell'avvocato iscritto all'albo, con conseguente debenza dei contributi sino alla data di cancellazione.
Sulla scorta delle superiori considerazioni, deve concludersi per la legittimità della pretesa azionata dalla così come risultante dall'opposta cartella, considerato Pt_2
che l'istante, con il ricorso introduttivo del presente giudizio, non ha mosso specifiche contestazioni in merito al quantum ingiunto – che concerne i soli contributi minimi soggettivi per gli anni di riferimento - essendosi limitato ad argomentare sull'insussistenza dei presupposti della pretesa impositiva.
Ne deriva che esula dal thema decidendum la questione relativa all'esattezza o meno della quantificazione delle somme pretese dalla non avendo questa Parte_2
formato oggetto di uno specifico motivo di opposizione.
Difatti, seppure come già argomentato il giudizio di opposizione a cartella di pagamento dia luogo a un giudizio ordinario di cognizione su diritti e obblighi inerenti al rapporto contributivo e l'accertamento debba essere compiuto secondo le ordinarie regole di ripartizione dell'onere della prova - sicché, in forza dell'art. 2697
c.c., grava sull'Ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo, e dunque, anzitutto, la sussistenza dei presupposti della pretesa impositiva (cfr. Cass. civ., n. 5763/02 e Cass. civ., n. 23600/09; Cass. Sez. L, Sent. n.
14965 del 06/09/2012; Cass. Sez. L, Sent. n. 22862 del 10/11/2010) - tale principio, deve essere coordinato con gli altri principi che governano il processo civile, quello della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e il principio dispositivo, il cui fondamento normativo risiede, anzitutto, nell'art 112 c.p.c., nonché con il principio di non contestazione, assai pregnante nel rito del lavoro.
In applicazione di tali principi, nel giudizio di opposizione a cartella di pagamento,
l'esame della domanda deve essere limitato ai motivi e/o vizi dedotti nell'atto introduttivo, incorrendo, invece, nel vizio di extra o ultrapetizione il Giudice che fondi la propria decisione su motivi non dedotti o - il che è lo stesso - dedotti sotto profili diversi da quelli che costituiscono la ratio decidendi. Si ribadisce inoltre che, in ogni caso, il quantum della pretesa azionata non è stato mai contestato dal ricorrente.
In definitiva, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite sono irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c. risultando depositata in atti dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che nell'anno precedente a quello dell'introduzione del giudizio la parte ricorrente è stata titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76, commi da 1 a 3, e 77 del decreto legislativo 30 maggio 2002 n. 113.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Locri, 26/12/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
17 marzo 2006 e dell'art. 2 del Regolamento della 19 settembre Pt_2 Parte_2
2008, nonché del combinato disposto dell'art. 18, comma 11, del d.l. n. 98/2001, convertito con modificazioni con la legge n. 111/2011, e dell'art. 2 del Regolamento della 5 settembre 2012, censurati per violazione dell'art. 3 Cost.. Parte_2
Nella decisione richiamata la Corte Costituzionale ha rilevato come i regolamenti delle casse previdenziali siano riconducibili a un processo di privatizzazione degli enti pubblici di previdenza e assistenza realizzato attraverso una “sostanziale delegificazione” della materia, cosicché tali regolamenti, qualificabili appunto come di delegificazione, restano insindacabili ai sensi dell'art. 134 Cost., data anche l'insussistenza di uno specifico collegamento con la legge.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 1097/2024
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 26.11.2025 ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F. ), elettivamente domiciliato Parte_1 CodiceFiscale_1
in Bovalino (RC), via Fratelli Bandiera n. 6, presso lo studio dell'avv. Giuseppe
Spanò che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata telematicamente al ricorso ricorrente contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente P.IVA_1
domiciliata in Monasterace Marina (RC), via Nazionale Jonica n. 81, presso lo studio dell'avv. Francesco Angelo Murdolo, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Giulio
Morabito giusta procura atti resistente
OGGETTO: Opposizione a cartella di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 18.04.2024 e ritualmente notificato, unitamente al decreto di fissazione di udienza, alla , in Parte_2
persona del legale rappresentante pro-tempore, l'Avv. ha proposto Parte_1
opposizione avverso la cartella di pagamento n. 09420230038117180000 (ruolo n.
2023/005265), notificata l'8.04.2024 dall' , con la Controparte_2
quale gli veniva ingiunto di pagare, nel termine di 60 gg., l'importo complessivo di €
5.079,32, in favore della , a titolo Parte_2
di contributi previdenziali relativi agli anni 2019, 2020 e 2021, oltre interessi e sanzioni.
A fondamento dell'opposizione, il ricorrente ha dedotto: a) la violazione dell'art. 24, comma 4, del d. lgs. n. 46/99 e degli artt. 74, comma 3, e 79 del regolamento unico della Previdenza Forense con conseguente illegittimità dell'iscrizione a ruolo e della cartella di pagamento;
b) l'illegittimità dei contributo richiesto e delle relative sanzioni, per avere percepito, nel periodo in questione, compensi irrisori avendo esercitato l'attività di avvocato occasionalmente ed in assenza dei requisiti di cui al
D.M. Giustizia n. 47 del 25 febbraio 2016, in mancanza dei quali il COA di Locri avrebbe dovuto disporre la cancellazione dall'albo degli avvocati, ai sensi dell'art. 21, comma 4, L. n. 247/2012 e dall'art. 3 del D.M. n. 47/2016 per “insussistenza di una partita IVA attiva” e per “la mancanza di un locale e di un'utenza telefonica dedicati all'attività professionale”; c) l'incompatibilità con l'esercizio della professione legale per avere svolto, negli anni in questione, attività lavorativa presso la Sviluppo Italia S.p.a., con un contratto di co.co.co., per la quale, in applicazione della disciplina sul rapporto di lavoro subordinato, il Consiglio dell'Ordine degli avvocati avrebbe dovuto disporre la sua cancellazione dall'Albo. Ha precisato, infine, che, dietro sua esplicita richiesta, il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Locri, con delibera del Consiglio del 23.03.2023, lo ha cancellato dall'albo.
Per tali motivi, ha concluso chiedendo all'adito Tribunale “in via preliminare, di sospendere – anche con decreto inaudita altera parte l'efficacia esecutiva della cartella di pagamento n. 09420230038117180000 – ruolo n. 2023/005265; nel merito per i motivi sopra esposti, di accogliere il ricorso e annullare la cartella di pagamento n. 09420230038117180000 – ruolo n. 2023/005265 notificata il giorno
08/04/2024 e, per l'effetto, dichiarare la nullità del carico iscritto a ruolo. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Si è costituita in giudizio la , in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, contestando l'avversa opposizione, con richiesta di integrale rigetto, allegando che, ai sensi dell'art. 21 della Legge n.
247 del 2012, l'obbligo di iscrizione alla derivava, sic e sempliciter, Parte_2
dall'iscrizione all'albo professionale, come statuito dal comma 8 “'l'iscrizione agli
Albi comporta la contestuale iscrizione alla Parte_2
” mentre, ai sensi del successivo comma 9 “la
[...] [...]
, con proprio regolamento, determina, entro un anno Parte_2
dalla data di entrata in vigore della presente legge, i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali, eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l'eventuale applicazione del regime contributivo”. Ha specificato che, in ogni caso, competeva esclusivamente al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati disporre, dietro domanda dell'interessato o a seguito di opportuni accertamenti, con apposito provvedimento di natura costitutiva (e, quindi con effetto ex nunc), la cancellazione del ricorrente dall'albo professionale.
Con decreto del 21.10.2025, il Tribunale ha disposto la sostituzione dell'udienza di discussione, già fissata per il 26.11.2025, con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., assegnando alle parti termine perentorio sino al 26.11.2025 per il deposito delle stesse.
A tale adempimento hanno provveduto entrambe le parti, riportandosi integralmente alle conclusioni già rassegnate nei propri scritti difensivi, talché la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e deve essere disattesa per le ragioni che seguono. In via preliminare, appare necessario richiamare il quadro normativo di riferimento in materia di opposizione alla riscossione di crediti previdenziali.
Com'è noto, nell'ambito dei giudizi aventi ad oggetto l'impugnazione di una cartella esattoriale o di avviso di addebito, va innanzitutto operata una distinzione a seconda che la parte intenda dolersi di questioni di merito relative alla fondatezza o meno della pretesa contributiva o intenda contestare sotto altri profili la legittimità formale del provvedimento notificato. Nel primo caso, occorrerà, in limine litis, verificare l'ammissibilità dell'opposizione ai sensi del quinto comma dell'art. 24 del d.lgs. n.
46/1999, il quale, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Inoltre, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della L. n. 689/1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale;
cfr.
Cass., sez. I, 05.03.2002, n. 3127; Cass., sez. III, 01.03.2000, n. 2293).
Nel secondo caso, invece, le doglianze relative alla presenza di meri vizi formali dell'atto dovranno essere fatte valere secondo i tempi e le modalità delle ordinarie azioni di opposizione agli atti esecutivi, ai sensi degli art. 617 e 618 bis c.p.c. e, quindi, in particolare con atto depositato in cancelleria nel più ristretto termine di venti giorni dalla data di avvenuta conoscenza legale del provvedimento impugnato.
In tale assetto normativo, l'opposizione in esame va qualificata come opposizione al ruolo avendo ad oggetto, esclusivamente, contestazioni inerenti al merito della pretesa. L'opposizione è dunque ammissibile, in quanto proposta tempestivamente, atteso che la notifica della cartella è avvenuta in data 8.04.202 ed il ricorso è stato depositato il 18.04.2024 e, quindi, nel rispetto del richiamato termine di 40 giorni. In siffatta materia – nella quale la notifica al debitore di un avviso di accertamento non costituisce, a differenza di quanto avviene in materia tributaria, atto presupposto necessario del procedimento (v. Cass. n. 4225 del 2018; n. 3269 del 2009) e l'iscrizione a ruolo (di cui la cartella di pagamento rappresenta l'estratto formato dall'agente della riscossione) reca la formalizzazione della pretesa debitoria da parte dell'Ente – l'opposizione alla cartella esattoriale dà luogo, secondo la giurisprudenza di legittimità, ad un giudizio ordinario di cognizione sui diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio, con la conseguenza che la ritenuta illegittimità del procedimento di iscrizione a ruolo non esime il giudice dall'accertamento nel merito della fondatezza dell'obbligo di pagamento di premi e/o contributi (Cass. n.
5763 del 2002; n. 13982 del 2007; n. 26359 del 2013; n. 12333 del 2015; nn. 11515 e
18262 del 2017; n. 8543 del 2018)
Ancora in via preliminare, l'odierno giudicante ritiene di prestare adesione all'orientamento espresso dalla Suprema Corte (Cass., n. 11972/2020) la quale, nel dirimere la questione relativa all'applicazione agli enti privati, tra cui la
[...]
delle disposizioni relative alla Parte_2
riscossione a mezzo ruolo, ha chiarito che “l'ente previdenziale privatizzato”, compresa l'odierna resistente, non si colloca in una posizione economica differente da quella assunta dagli enti pubblici in relazione alla cura dell'interesse ad essi affidati, per cui è soggetto alla disciplina del “sistema di riscossione degli altri enti pubblici”.
Con precipuo riferimento all'an della pretesa contributiva deve evidenziarsi come la giurisprudenza di legittimità si sia occupata, anche di recente (Cass. n. 4980/2018,
Cass. n. 4566/2021), dell'efficacia dell'attività regolamentare delle casse previdenziali costituite in persone giuridiche ad opera dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 509/1994, dando continuità ad un indirizzo secondo il quale:
• tali enti hanno assunto la personalità giuridica di diritto privato con il mantenimento dei poteri di controllo ministeriale sui bilanci e di intervento sugli organi di amministrazione, in aggiunta alla generale soggezione al controllo della Corte dei conti, così che è rimasto immutato il carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza ed assistenza svolta dall'ente originario, non incidendo su di esso la modifica degli strumenti di gestione legati alla differente qualificazione giuridica e permanendo l'obbligatorietà della contribuzione a conferma della rilevanza pubblicistica dell'inalterato fine previdenziale, oltre che del principio di autofinanziamento;
• il riconoscimento dell'autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile operato dalla legge in favore del nuovo soggetto ha realizzato una sostanziale delegificazione attraverso la quale, nel rispetto dei limiti imposti dalla stessa legge, è concesso alla di regolamentare le prestazioni a proprio carico (e Pt_2
quindi anche l'ambito dei soggetti potenzialmente beneficiari e perciò tenuti alla contribuzione), anche derogando a disposizioni di leggi precedenti, secondo paradigmi sperimentati, ad esempio, laddove la delegificazione è stata utilizzata in favore della contrattazione collettiva.
L'operatività di una tale delegificazione all'interno del sistema delle fonti è stata confermata dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 254/2016, che ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, comma 4, 2, comma 2, e 3, comma 2, del d.lgs. n. 509/1994, dell'art. 3, comma 12, della legge n. 335/1995, dell'art. 1 del Regolamento della
[...] In tali casi la garanzia costituzionale è normalmente da ricercare, a seconda dei casi,
o nella questione di legittimità costituzionale sulla legge abilitante il Governo all'adozione del regolamento, ove il vizio sia ad essa riconducibile, per avere, in ipotesi, posto princìpi incostituzionali o per aver omesso di porre princìpi in materie che costituzionalmente li richiedono, oppure nel controllo di legittimità sul regolamento, nell'ambito dei poteri spettanti ai giudici ordinari o amministrativi, ove il vizio sia proprio ed esclusivo del regolamento stesso.
Questo Tribunale condivide i principi appena esposti così che deve affermarsi la legittima attitudine delle norme regolamentari della a fissare i Parte_2
presupposti dell'obbligo contributivo, costituendo, una tale facoltà, corollario necessario della piena autonomia gestionale attribuita per legge all'Ente.
Tanto premesso, deve essere, preliminarmente, disattesa la censura relativa alla violazione delle norme regolamentari del procedimento amministrativo che, a dire del ricorrente, comporterebbe l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo e della successiva cartella di pagamento dovendosi, invece, rilevare che il Regolamento Unico della
Previdenza Forense non prevede alcuna sanzione di nullità né alcuna sospensione del procedimento di riscossione del debito in pendenza del suddetto procedimento.
Peraltro "nel procedimento di riscossione a mezzo ruolo dei contributi previdenziali, come regolato dal Decreto Legislativo n° 46 del 1999, art. 24 e segg., la notifica al debitore di un avviso di accertamento non costituisce un atto presupposto necessario del procedimento la cui omissione invalidi il successivo atto di riscossione, ben potendo l'iscrizione a ruolo avvenire pur in assenza di un atto di accertamento dell'istituto" (In senso conforme: Cass. n° 18691/2008; Trib. Roma del 31.03.2016 e n° 1602/2016; Tribunale di Salerno n° 3177/2015; Tribunale di Catania n°
5291/2015). È evidente che non sussiste pertanto alcuna conseguenza processuale nell'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga notificata in mancanza di una decisione definitiva da parte dei competenti organi amministrativi, atteso che, peraltro, la Corte di Cassazione (v. Cass. n. 14149/2012, 12102/2017 e 12025/2019) con orientamento consolidato, condiviso dallo scrivente, ha reiteratamente affermato che, in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo.
Passando al merito, occorre, in primo luogo, precisare che, in sede di opposizione ad avviso o a cartella, l'ente impositore assume la veste sostanziale di attore, non diversamente dal giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Trattasi, infatti, di giudizi a contraddittorio invertito, in quanto l'onere di instaurazione del processo grava sul soggetto indicato come debitore del decreto ingiuntivo o nella cartella esattoriale o avviso di addebito. Da ciò consegue che, in sede di opposizione, la pretesa che il giudice deve esaminare è quella dell'Ente nei confronti dell'opponente, con l'ulteriore conseguenza che, ai sensi dell'art. 2697 c.c.,
l'Ente è soggetto agli ordinari oneri probatori circa la prova del fatto costitutivo del diritto vantato, laddove una volta provata l'esistenza del credito, è l'opponente a dover allegare e provare l'esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto stesso.
Orbene, al riguardo, non è in contestazione tra le parti che l'opponente, per il periodo oggetto di causa, fosse regolarmente iscritto all'albo professionale degli Avvocati di
Locri
Il ricorrente si è limitato a dedurre “l'illegittimità dei contributo richiesto” allegando di avere percepito, negli anni 2019/2021, compensi irrisori, avendo esercitato l'attività di avvocato solo occasionalmente ed avendo prestato attività lavorativa presso Sviluppo Italia S.p.a., con conseguente iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria;
circostanze queste che, nella ricostruzione offerta, escluderebbero l'obbligo di versare i contributi in favore della opposta e avrebbero dovuto Pt_2
comportare, altresì, la cancellazione dall'albo degli avvocati.
La resistente, di contro, ha contestato le avverse deduzioni rilevando che, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e della relativa contribuzione, è condizione necessaria e sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, a prescindere dall'effettivo e continuativo esercizio della professione forense e che, in ogni caso, l'obbligo di richiedere la sospensione e la cancellazione dall'albo, al Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati, in presenza di una causa di incompatibilità, gravava sul ricorrente.
Chiariti i fatti di causa, ritiene questo Giudice che la prospettazione di parte opponente sia priva di fondamento, dovendo al riguardo evidenziarsi – con riferimento alla prima delle doglianze del ricorrente - che l'art. 21, comma 8, della L.
n. 247/2012 – ratione temporis applicabile alle fattispecie in esame - prevede che
“l'iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla
[...]
” mentre il successivo comma 10 vieta l'iscrizione ad Parte_2
altra forma di previdenza, salvo che sia su base volontaria ed, in ogni caso, a patto che non sia alternativa a quella della stessa . Parte_2
Tale disposizione consegue ad una modifica della normativa previgente, difatti, mentre ai sensi dell'art. 22 L. n. 576 del 1980 l'iscrizione alla era obbligatoria Pt_2
per tutti gli iscritti agli albi che esercitassero la professione con carattere di continuità
(raggiungendo cioè prefissati limiti minimi di reddito o di volume d'affari professionali), con la riforma del 2012 l'iscrizione è stata fatta coincidere con l'atto stesso dell'iscrizione agli Albi, senza la previsione di alcun limite di reddito.
Pertanto, il sistema di previdenza forense attualmente vigente, per effetto delle previsioni di cui alla Legge n. 247/12 (e del suo regolamento attuativo), impone una correlazione necessaria tra l'iscrizione all'albo professionale e l'obbligo di pagamento dei contributi minimi e integrativi.
Nella specie, la resistente ha dato attuazione a siffatta disposizione, emanando l'apposito regolamento – prodotto in atti - nel quale, dopo aver ribadito l'obbligatorietà dell'iscrizione alla ai sensi dell'art. 1, ha individuato i minimi Pt_2
contributivi soggettivi ed ha previsto varie ipotesi di riduzione e dimezzamento al ricorrere di particolari situazioni legate all'età, all'anzianità di iscrizione ed al reddito annuo dell'interessato, pur garantendo tutela assistenziale piena e pensionistica minima. Ed infatti, la previsione di un contributo (minimo) annuo obbligatorio, quale quello richiesto al ricorrente, corrisponde alla garanzia di percezione di un trattamento pensionistico, sia pure, eventualmente, in misura minima.
A nulla rileva che detto contributo non risulti proporzionale al reddito professionale e non sia informato al principio di progressività (la Suprema Corte, in materia di contribuzione previdenziale forense, ha escluso, in modo esplicito, che i contributi previdenziali siano assoggettati al criterio della progressività, v. Cass., 15.05.1990, n.
4146).
Del resto, la Corte costituzionale aveva già puntualizzato che “gli obblighi previdenziali sono considerati dalla legge non già come presupposto condizionante la legittimità dell'esercizio professionale, bensì come conseguenza del presupposto dell'imposizione contributiva, che è costituito da tale esercizio” (Corte Cost., n.
132/1984). Tale inciso chiarisce la natura dell'obbligazione previdenziale, che non costituisce condizione all'esercizio di un'attività (anche professionale), ma discende come conseguenza dall'esercizio della medesima.
Nondimeno, la previsione di un contributo minimo a carico di tutti gli esercenti la professione forense risponde alle esigenze solidaristiche della categoria ed è volta ad assicurare un trattamento previdenziale minimo anche nel caso di redditi percepiti modesti, mentre affrancare da detto obbligo taluni professionisti determinerebbe un ingiustificato slittamento dell'obbligo contributivo complessivo in capo soltanto ad alcuni degli iscritti.
Peraltro, dalla necessità di assicurare un trattamento pensionistico a tutti gli iscritti scaturisce necessariamente la correlata esigenza di imporre un contributo minimo obbligatorio, senza il quale la al fine di assicurare il pareggio del Parte_2
bilancio, sarebbe tenuta ad aumentare in modo irragionevole la contribuzione richiesta agli avvocati che producono maggiore reddito professionale.
Tali principi trovano puntuale conferma anche nelle recenti pronunce della giurisprudenza di merito che hanno sottolineato come la previsione di un obbligo di contribuzione a carico degli avvocati sia legittimata dal principio di solidarietà che informa l'intero sistema previdenziale, con conseguente legittimità della previsione di minimi contributivi che prescindano dalla progressività e proporzionalità con il reddito professionale.
D'altra parte, la previsione di minimi contributivi trova il suo fondamento, da un lato, nell'art. 2 della Costituzione che richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale e, d'altro lato, nell'art. 38 della
Costituzione che prevede l'obbligatorietà della previdenza. (Trib. Roma, Sez. L, sent.
22.5.17 n. 4805; Trib. Roma sent. 15.6.17 n. 5349 R.G.; Trib. Udine, ord. 4.4.15).
Tale aspetto è stato sottolineato anche dalla Suprema Corte che, in materia di contribuzione previdenziale forense, ha escluso, in modo esplicito, che i contributi previdenziali siano assoggettati al criterio della progressività (v. Cass. 15 mag. 1990,
n. 4146, con ampi richiami di giurisprudenza costituzionale del tempo) affermando come sia da escludere la connotazione tributaria dei contributi dovuti a carico degli avvocati in quanto dettato solo per il sistema fiscale “ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente
l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione INPS sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria;
dall'obbligo di iscrizione consegue, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della predetta che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di svolgimento di attività professionale da parte degli iscritti all'albo"
(Cass. n. 28188/22, 7820/22, 4568/21)”.
Trattasi di principi che possono essere applicati anche al caso di specie, stante l'identità di ratio: il fatto che il ricorrente sia rimasto iscritto all'albo senza soluzione di continuità sino al marzo 2023 (momento in cui ha chiesto e ottenuto la relativa cancellazione dal Consiglio dell'Ordine, mai invece chiesta in precedenza), circostanza che gli ha concesso la possibilità di esercitare la professione (a mero titolo esemplificativo anche fornendo servizi di consulenza stragiudiziale) giustifica la richiesta di pagamento – incontestata nel quantum – dei contributi minimi oggetto della cartella di pagamento impugnata.
È evidente dunque che le circostanze di fatto allegate in ricorso, a riprova dell'assenza di un esercizio continuativo della professione, non appaiono dirimenti nel senso prospettato in ricorso, a fronte comunque della possibilità – connessa all'iscrizione all'Albo – di svolgere, come suesposto, attività anche di natura stragiudiziale, rilevandosi, in ogni caso, che non risulta che nel corso degli anni oggetto di causa l'istante abbia mai formulato alcuna segnalazione circa l'assenza di esercizio di attività professionale, malgrado le attività di revisione poste continuativamente in essere dall'albo.
Parimenti destituite di fondamento sono, altresì, le contestazioni inerenti alla non debenza dei contributi previdenziali, per avere prestato attività lavorativa, negli anni dal 2019 al 2022, presso la Società Sviluppo Italia S.p.a..
Ed invero, l'obbligo di iscrizione alla sussiste anche per coloro che sono iscritti Pt_2
ad altre gestioni previdenziali, in quanto parti di un rapporto di pubblico impiego avente ad oggetto la prestazione di un'attività diversa dall'esercizio della professione forense (Cass. 2485 del 1990), attesa l'inesistenza di un divieto di pluralità di tutele previdenziali in relazione a diverse attività lavorative, neanche desumibile dalle norme degli ordinamenti previdenziali di particolari categorie
(conforme Cass. 5660 del 1993), come nel caso di specie.
In ogni caso, giova ricordare che la facoltà – e non l'obbligo – di rilevare autonomamente la sussistenza di cause di incompatibilità era espressamente prevista in capo alla dall'art. 2 della legge n. 319/75, il quale recitava testualmente che Pt_2
“l'attività professionale svolta in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'art.
3 del r.d. n. 1578/33 e successive modificazioni, ancorché l'incompatibilità non sia stata accertata e perseguita dal consiglio dell'ordine competente, preclude sia
l'iscrizione alla , sia la considerazione, ai fini di qualsiasi trattamento Pt_2
previdenziale forense, del periodo di tempo in cui l'attività medesima è stata svolta”. A seguito dell'entrata in vigore della legge n. 247/2012, la facoltà di rilevare autonomamente le situazioni di incompatibilità è stata, invece, tassativamente preclusa alla in quanto l'iscrizione all'albo professionale è divenuta Parte_2
presupposto necessario e sufficiente per l'iscrizione alla medesima. Pt_2
Più precisamente, l'art. 21, comma 8, della legge n. 247/12 (“l'iscrizione all'Albo comporta la contestuale iscrizione alla Controparte_1
) evidenzia proprio l'automatismo sussistente tra l'iscrizione all'albo e
[...]
l'iscrizione alla stabilendo che chiunque è iscritto all'albo deve Pt_2
necessariamente essere iscritto anche alla , circostanza ulteriormente Parte_2
confermata dal fatto che la cancellazione dall'albo professionale comporta la cancellazione dalla Pt_2
Ne conseguenza che, se, da un lato, la deve iscrivere automaticamente il Pt_2
professionista non appena avuta notizia dell'iscrizione dello stesso all'albo, dall'altro mai potrebbe di sua iniziativa (e neppure su rilievo dell'iscritto) non iscrivere o cancellare l'avvocato che versasse in una situazione di incompatibilità con la professione forense, senza che la stessa venga accertata, contestata e sanzionata con la cancellazione dall'albo da parte del competente Consiglio dell'Ordine.
Non a caso, il provvedimento di cancellazione dall'albo ha natura costitutiva, con conseguente esclusione di ogni effetto retroattivo, in analogia con la giurisprudenza di legittimità che attribuisce tale natura al provvedimento di iscrizione (cfr. Cass., n.
3296/1987 e n. 11541/02).
Con l'ovvia conseguenza che solo la cancellazione dall'albo, deliberata dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza, determina il venir meno dell'obbligo contributivo, in base al principio generale del diritto amministrativo per cui gli effetti tipici di una sequenza procedimentale complessa decorrono dal momento del suo perfezionamento.
Nella specie, tale cancellazione è avvenuta, dietro richiesta dell'interessato, in data
23.03.2023, data di assunzione della relativa delibera costitutiva da parte del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Locri, sicché, a prescindere da qualsivoglia considerazione in merito alla effettività e consistenza dell'attività professionale svolta, ricorre l'automatismo dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa dell'avvocato iscritto all'albo, con conseguente debenza dei contributi sino alla data di cancellazione.
Sulla scorta delle superiori considerazioni, deve concludersi per la legittimità della pretesa azionata dalla così come risultante dall'opposta cartella, considerato Pt_2
che l'istante, con il ricorso introduttivo del presente giudizio, non ha mosso specifiche contestazioni in merito al quantum ingiunto – che concerne i soli contributi minimi soggettivi per gli anni di riferimento - essendosi limitato ad argomentare sull'insussistenza dei presupposti della pretesa impositiva.
Ne deriva che esula dal thema decidendum la questione relativa all'esattezza o meno della quantificazione delle somme pretese dalla non avendo questa Parte_2
formato oggetto di uno specifico motivo di opposizione.
Difatti, seppure come già argomentato il giudizio di opposizione a cartella di pagamento dia luogo a un giudizio ordinario di cognizione su diritti e obblighi inerenti al rapporto contributivo e l'accertamento debba essere compiuto secondo le ordinarie regole di ripartizione dell'onere della prova - sicché, in forza dell'art. 2697
c.c., grava sull'Ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo, e dunque, anzitutto, la sussistenza dei presupposti della pretesa impositiva (cfr. Cass. civ., n. 5763/02 e Cass. civ., n. 23600/09; Cass. Sez. L, Sent. n.
14965 del 06/09/2012; Cass. Sez. L, Sent. n. 22862 del 10/11/2010) - tale principio, deve essere coordinato con gli altri principi che governano il processo civile, quello della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e il principio dispositivo, il cui fondamento normativo risiede, anzitutto, nell'art 112 c.p.c., nonché con il principio di non contestazione, assai pregnante nel rito del lavoro.
In applicazione di tali principi, nel giudizio di opposizione a cartella di pagamento,
l'esame della domanda deve essere limitato ai motivi e/o vizi dedotti nell'atto introduttivo, incorrendo, invece, nel vizio di extra o ultrapetizione il Giudice che fondi la propria decisione su motivi non dedotti o - il che è lo stesso - dedotti sotto profili diversi da quelli che costituiscono la ratio decidendi. Si ribadisce inoltre che, in ogni caso, il quantum della pretesa azionata non è stato mai contestato dal ricorrente.
In definitiva, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite sono irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c. risultando depositata in atti dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che nell'anno precedente a quello dell'introduzione del giudizio la parte ricorrente è stata titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76, commi da 1 a 3, e 77 del decreto legislativo 30 maggio 2002 n. 113.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Locri, 26/12/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
17 marzo 2006 e dell'art. 2 del Regolamento della 19 settembre Pt_2 Parte_2
2008, nonché del combinato disposto dell'art. 18, comma 11, del d.l. n. 98/2001, convertito con modificazioni con la legge n. 111/2011, e dell'art. 2 del Regolamento della 5 settembre 2012, censurati per violazione dell'art. 3 Cost.. Parte_2
Nella decisione richiamata la Corte Costituzionale ha rilevato come i regolamenti delle casse previdenziali siano riconducibili a un processo di privatizzazione degli enti pubblici di previdenza e assistenza realizzato attraverso una “sostanziale delegificazione” della materia, cosicché tali regolamenti, qualificabili appunto come di delegificazione, restano insindacabili ai sensi dell'art. 134 Cost., data anche l'insussistenza di uno specifico collegamento con la legge.