Articolo 1 della Legge 24 aprile 1935, n. 978
Versione
25 giugno 1935
Art. 1. VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2277, concernente il trasferimento ad altri Enti dei compiti assistenziali gia', svolti dall'Associazione nazionale fascista ferrovieri, il riconoscimento giuridico dell'Opera di previdenza a favore del personale delle Ferrovie dello Stato, ed i provvedimenti relativi alla gestione dell'Opera stessa.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addi' 24 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Benni - Di Revel.

Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Entrata in vigore il 25 giugno 1935