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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/09/2025, n. 6687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6687 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro e Previdenza in persona della Dr.ssa Clara Ruggiero, all'udienza del 26.09.2025 svoltasi mediante trattazione scritta ha pronunciato nella causa iscritta al n. 19406/2024 R.G.L. promossa
TRA
Parte 1 ato a Portici (NA) il 16/08/1956 C.F. C.F. 1
e residente in [...] ed elettivamente domiciliato in Boscoreale (NA) alla Piazza Pace n.20 presso lo studio dall'Avv.
Pasquale Guastafierro come in atti;
Ricorrente
E
(C.F. P.IVA 1 ) ľ Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Pia Tedeschi elettivamente domiciliato in Napoli, via A. de
Gasperi n.55, presso l'Ufficio dell'Avvocatura P_ come in atti
Resistente
Ragioni di fatto e di diritto Parte 1 conveniva inCon ricorso depositato il 12.09.2024 il sig. giudizio dinanzi a questo Giudice del lavoro l' P_ convenuto esponendo di aver presentato in data 27/10/2023 domanda n. 2113979600044 per la concessione dell'Assegno Sociale, essendo in possesso dei requisiti previsti dalla legge, allegando alla stessa tutta la documentazione utile ai fini del riconoscimento della prestazione. L'CP 1 con provvedimento del 21/11/2023, rigettava la domanda presentata specificando: "Lei nella sentenza di separazione si è dichiarato economicamente autosufficiente rinunciando di fatto alla possibilità di eliminare lo stato di bisogno da lei dichiarato con la presentazione della richiesta di assegno sociale."
Parte ricorrente deduceva che avverso tale provvedimento aveva inoltrato ricorso al Comitato Provinciale P_ ai sensi dell'art. 46 L. 88/89, chiedendo l'annullamento del provvedimento di reiezione, senza ottenere alcun riscontro in merito.
Ciò premesso chiedeva che il Tribunale adito: Accerti e dichiari, per le causali di cui sopra, il diritto del sig. Parte 1 alla corresponsione dell'Assegno Sociale a decorrere dal 01/11/2023 (1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda) e, per l'effetto, condannare l'P_ in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente dell'assegno sociale a decorrere dal
01/11/2023 (1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria se dovuta;
condannare l'CP 1 in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese competenze del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipo.>>
L' P_ , costituitosi con memoria del 12.02.2025, si opponeva alla domanda sostenendone la infondatezza, la nullità del ricorso giudiziario per violazione dell'art. 414 c.p.c. nn. 2-3-4-5. In particolare, l'P_ deduceva che il ricorso medesimo risultava generico e privo di riferimenti ad elementi di fatto e di diritto. Eccepiva ancora, l'improponibilità non sanabile neanche con efficacia ex nunc con la domanda giudiziale, nonché l'improcedibilità della domanda ex art. 443c.p.c. ove non era provato l'esaurimento del prescritto iter amministrativo.
Deduceva nel merito, che il ricorrente si era separato in data 15 marzo 2023, in prossimità della domanda di assegno sociale;
che nell'omologa di separazione consensuale si era dichiarato economicamente autosufficiente rinunciando all'assegno di mantenimento;
che l'ex coniuge era titolare di redditi da lavoro che superavano la soglia reddituale richiesta dalla legge per il riconoscimento del diritto alla prestazione richiesta. Concludeva ritenendo che la scelta del ricorrente di rinunciare all'assegno di mantenimento che, seppur di importo minimo, sarebbe entrato a far parte dei redditi valutabili ai fini della concessione della prestazione e della determinazione dell'importo dell'assegno, optando per una separazione consensuale senza obbligo di alimenti, negava di fatto la sussistenza dello stato di bisogno necessario per il conseguimento dell'assegno sociale.
Pertanto, concludeva chiedendo: In via preliminare la nullità e/o improponibilità, inammissibilità ed improcedibilità del presente ricorso e, ancora, dichiarare l'intervenuta prescrizione e/o decadenza dell'azione giudiziaria;
in subordine e nel merito rigettare la domanda perché del tutto infondata per mancanza dei requisiti previsti dalla legge. Spese come per legge.>>
Alla odierna udienza cartolare, lette le note scritte delle parti, il Giudice decideva la causa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
Il ricorso è fondato.
In diritto si osserva che l'assegno sociale è una prestazione assistenziale indipendente da requisiti contributivi che dà attuazione alla previsione dell'art. 38 Cost. secondo cui:
"Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale".
L'assegno sociale è disciplinato in particolare dall'art. 3 comma 6 l. 335/1995 secondo cui: "Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale".
Ciò posto la Suprema Corte ha chiarito, con riferimento all'assegno di mantenimento, che:" La legge nulla prevede per quanto riguarda il coniuge separato;
ma, in base alla disciplina sopra indicata, va del tutto escluso che ai fini del requisito reddituale previsto per l'assegno sociale possa assumere rilievo una mera pretesa, costituita dall'astratta possibilità di chiedere l'assegno di mantenimento a carico del proprio coniuge in sede di separazione.
Anzitutto perché non si tratta di "redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva", né di "assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile"; ai quali soltanto, invece, la legge 335 cit. attribuisce rilievo al fine del raggiungimento del requisito reddituale e della dimostrazione dello stato di bisogno.
Ed in secondo luogo perché, in base alla stessa legge, conta esclusivamente lo stato di bisogno effettivo risultante cioè dalla comparazione tra reddito dichiarato e reddito effettivamente percepito: "L'assegno è infatti erogato con carattere di provvisorieta' sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed e' conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti". In tal senso quindi va escluso che possa rilevare un reddito potenziale, mai attribuito e percepito dal soggetto che richiede l'assegno sociale nel periodo considerato.
La sentenza impugnata, rileva la Corte di Cassazione, deve allora ritenersi erronea anzitutto laddove, in carenza di qualsiasi previsione di legge, ha ritenuto che la semplice mancanza di richiesta dell'assegno di mantenimento al coniuge separato equivalga ad assenza dello stato bisogno ("ammissione di insussistenza delle condizioni di cui al citato articolo 3 comma 6 legge 33511995") dando luogo al riconoscimento del proprio stato di auto sufficienza economica.
Così opinando, la Corte territoriale ha in realtà introdotto, secondo la Suprema Corte, nell'ordinamento l'ulteriore requisito (rilevante in generale, a livello dell'astratta disciplina legale, quale conditio iuris,) dell'obbligo del richiedente l'assegno sociale di rivolgersi previamente al proprio coniuge separato;
con effetti inderogabilmente ablativi del diritto all'assegno sociale, in caso di inottemperanza;
pur nella accertata sussistenza dei requisiti esplicitamente dettati allo scopo dalla legge. Ma senza che la stessa disciplina contenga alcuna indicazione in tale direzione: dal momento che essa non prevede che la richiesta di assegno di mantenimento al coniuge separato possa rilevare nè ai fini dell'accesso al diritto, né ai fini della misura dell'assegno sociale.
In definitiva la stessa Corte d'appello, ritiene la Cassazione, invece di dare rilievo allo stato di bisogno effettivo da accertarsi sulla base delle norme di legge (ovvero attraverso la verifica tra la dichiarazione presentata all'atto della domanda e la dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti presentata l'anno successivo), ha attribuito rilevanza ad un reddito presunto di cui nella legge non vi è traccia. Dato che, come risulta dalla menzionata disciplina, la legge prevede, al contrario, come unico requisito, uno stato di bisogno accertato, caso per caso, non solo per concedere ma anche per mantenere la tutela di base assistenziale per gli anziani nel nostro Paese.
Ciò posto, va ancor evidenziato in proposito, che la Suprema Corte (Sez. L, sentenza n.
6570 del 18/03/2010) occupandosi di un caso in cui un richiedente l'assegno sociale, pur titolare dell'assegno di mantenimento nei confronti del coniuge separato, non aveva effettivamente percepito nulla per mancata erogazione dello stesso assegno, ha affermato che non potesse bastare la mera titolarità di un reddito e che non si potesse prescindere dalla sua concreta percezione." (Cass 14513/20)
In una successiva pronuncia ha chiarito che "non vi è, insomma, né nella lettera né nella ratio dell'art. 3, comma 6, I. n. 335/1995, alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole al contrario, la condizione legittimante per l'accesso alla prestazione assistenziale rileva nella sua mera oggettività. La previsione secondo cui il reddito rilevante ai fini del diritto all'assegno "è costituito dall'ammontare dei redditi [...] conseguibili nell'anno solare di riferimento" dev'essere infatti interpretata in stretta connessione con quella immediatamente successiva, secondo cui, come appena ricordato, l'assegno "è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato [...] sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti": vale a dire che all'assistito è richiesto soltanto di formulare una prognosi riguardante i redditi percepibili in relazione allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della domanda, fermo restando che la corresponsione effettiva dell'assegno dovrà essere parametrata a ciò che di tali redditi risulti "effettivamente percepito".
Si deve piuttosto aggiungere che tale conclusione s'impone in ragione del fatto che il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione non consente di ritenere in via generale che l'intervento pubblico a favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario, ossia che possa aver luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi: basti ricordare che l'art. 3 comma 2°,
Cost. prefigura un generale impegno a rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana;
che l'art. 38 enuncia il diritto di ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere al mantenimento e all'assistenza sociale;
che l'art. 32, nell'attribuire il diritto alla salute ad ogni individuo, assicura cure gratuite agli indigenti;
che l'art. 34 prevede che il diritto allo studio debba essere assicurato in modo che i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, possano raggiungere i più alti gradi dell'istruzione; che gli artt. 31 e 37 delineano forme ampie e generalizzate di protezione per la maternità, l'infanzia e la gioventù, di aiuto e sostegno alla famiglia, nell'adempimento dei suoi compiti, e di tutela e garanzia per la madre lavoratrice e l'adolescente lavoratore.
Ciò vale quanto dire che il rapporto tra prestazioni pubbliche di assistenza e obbligazioni familiari a contenuto latamente alimentare va costruito sempre in relazione alla speciale disciplina che istituisce e regola la prestazione che si considera, alla quale sola bisogna riferirsi per comprendere in che modo sulla sua corresponsione possa incidere la sussistenza di eventuali obbligati al mantenimento e/o agli alimenti: opinare il contrario equivarrebbe appunto a supporre che l'obbligo dello Stato di provvedere ai bisognosi sussiste solo in via sussidiaria, ciò che, escludendo in radice ogni possibilità di libera scelta tra le due forme di protezione, finirebbe per lasciare tali soggetti alla mercé delle vischiosità dei rapporti familiari, impedendo alla collettività di garantirne la personalità, l'autonomia e la stessa dignità, in spregio alla lettera e all'intonazione dei principi costituzionali dianzi ricordati.
Né ciò è d'ostacolo all'eventuale accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza: si deve semmai rimarcare che, in mancanza di prove (anche presuntive) in tal senso, non si può negare la corresponsione dell'assegno sociale a chi, pur avendo astrattamente diritto ad un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento e/o di alimenti, non l'abbia in concreto e per qualsivoglia motivo percepito;
e ciò, come detto, per ragioni di stretto diritto positivo, correlate alle scelte discrezionalmente operate dal legislatore nel formularne la disciplina" (Cass
24954/21)
Tale sentenza è stata seguita da altra pronuncia in materia della Suprema Corte, la n
21573/23,che ha esaminato il caso di rinuncia all'assegno di mantenimento.
Afferma la Corte "ciò posto, va ricordato che la legge nr. 335 del 1995, art. 3, comma
6, nel disciplinare i presupposti per la corresponsione dell'assegno sociale, stabilisce espressamente, per quanto qui interessa, che "se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto" (ossia "fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000"), e che, all'uopo, "il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi [...] conseguibili nell'anno solare di riferimento": l'assegno, infatti, "è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti"; nell'interpretare tale disposizione, questa Corte ha affermato che, essendo il conguaglio strettamente connesso non alla mera titolarità di un reddito, bensì alla sua effettiva percezione, è da ritenere che il reddito incompatibile in tanto rilevi in quanto sia stato effettivamente acquisito al patrimonio dell'assistito ( così già Cass. nr. 6570 del 2010).
Partendo da tale premessa, la Corte ha escluso che sussistesse un obbligo, gravante sull'assistito, di preventiva e infruttuosa sollecitazione giudiziale dell'eventuale coniuge obbligato al mantenimento. Nel dare continuità al principio di diritto espresso da Cass. nr. 6570 cit., infatti, Cass. nr. 14513 del 2020 ha negato che, ai fini del riconoscimento della provvidenza di cui trattasi, possa assumere rilievo ostativo "l'astratta possibilità di chiedere l'assegno di mantenimento a carico del proprio coniuge in sede di separazione", atteso che, interpretando in tal modo la disposizione in esame, si finirebbe con l'introdurre a carico dell'assistito un onere che dalla legge non è in alcun modo previsto (v. anche Cass. nr. 24954 del 2021);
resta salvo, evidentemente, l'accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza;
tuttavia, in difetto di prove (anche presuntive) in tal senso, non si può negare la corresponsione dell'assegno sociale a chi, pur avendo astrattamente diritto ad un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento e/o di alimenti, non l'abbia in concreto e per qualsivoglia motivo percepito. Ciò "per ragioni di stretto diritto positivo, correlate alle scelte discrezionalmente operate dal legislatore nel formularne la disciplina" (Cass. nr. 24955 cit., in motivazione)"
Si è pertanto affermato il principio di diritto secondo cui " il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della I. n. 335 del 1995, spetta anche a chi, pur avendo diritto ad un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento e/o di alimenti, vi abbia rinunciato, atteso che la condizione reddituale, legittimante l'accesso alla prestazione assistenziale, rileva nella sua mera oggettività, fatto salvo l'accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza." (Cass
21573/23)
Alla luce di tali principi, la rinuncia al mantenimento, di per sé, non può valere come dichiarazione di autosufficienza. Nella fattispecie all' attenzione del Tribunale va rilevato innanzitutto che la parte ricorrente, mediante dichiarazione sostitutiva, ha certificato, assumendosene la responsabilità, di non svolgere attività lavorativa alcuna e di non percepire alcun reddito, ad eccezione dell' irrisorio assegno di invalidità e di alcuni ratei di assegno di inclusione (vedasi documenti allegati alle note di trattazione scritta del 4.9.2025). Ha inoltre documentato che, sin dal settembre 2023 vive e risiede in Casamicciola presso un'abitazione concessa in comodato d' uso gratuito ( c.f.r. doc. nn. 1 e 2 allegati alle predette note).
L'assenza di redditi ostativi alla concessione della misura assistenziale invocata non appare peraltro smentita da ulteriori elementi di segno contrario prodotti dall' P_
La circostanza poi che la parte ricorrente, al pari dell'ex coniuge, in sede di separazione abbia dichiarato di essere economicamente autosufficiente, in mancanza di altri elementi anche di carattere indiziario che possano far desumere un intento fraudolento, non vale ad elidere la condizione di stato di bisogno in cui oggettivamente l'istante versa alla luce della più recente giurisprudenza della Cassazione come sopra evidenziata.
Pertanto il ricorso va accolto e l' P_ va condannato a corrispondere a Parte 1
l'assegno sociale, nella misura di legge, a decorrere dal 1° novembre 2023, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Le spese, in omaggio al principio di soccombenza, vanno poste a carico del convenuto.
P.Q.M.
Parte 1Accoglie il ricorso e, per l' effetto, condanna l' P_ a corrispondere a l'assegno sociale, nella misura di legge, a decorrere dal 1° novembre 2023, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Condanna altresì il convenuto alle spese del giudizio, che quantifica in complessivi euro
2.350,00, oltre spese generali, Iva e Cpa, con attribuzione.
Si comunichi.
Napoli, il 26.9.2025.
IL GDL
Dott.ssa Clara Ruggiero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro e Previdenza in persona della Dr.ssa Clara Ruggiero, all'udienza del 26.09.2025 svoltasi mediante trattazione scritta ha pronunciato nella causa iscritta al n. 19406/2024 R.G.L. promossa
TRA
Parte 1 ato a Portici (NA) il 16/08/1956 C.F. C.F. 1
e residente in [...] ed elettivamente domiciliato in Boscoreale (NA) alla Piazza Pace n.20 presso lo studio dall'Avv.
Pasquale Guastafierro come in atti;
Ricorrente
E
(C.F. P.IVA 1 ) ľ Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Pia Tedeschi elettivamente domiciliato in Napoli, via A. de
Gasperi n.55, presso l'Ufficio dell'Avvocatura P_ come in atti
Resistente
Ragioni di fatto e di diritto Parte 1 conveniva inCon ricorso depositato il 12.09.2024 il sig. giudizio dinanzi a questo Giudice del lavoro l' P_ convenuto esponendo di aver presentato in data 27/10/2023 domanda n. 2113979600044 per la concessione dell'Assegno Sociale, essendo in possesso dei requisiti previsti dalla legge, allegando alla stessa tutta la documentazione utile ai fini del riconoscimento della prestazione. L'CP 1 con provvedimento del 21/11/2023, rigettava la domanda presentata specificando: "Lei nella sentenza di separazione si è dichiarato economicamente autosufficiente rinunciando di fatto alla possibilità di eliminare lo stato di bisogno da lei dichiarato con la presentazione della richiesta di assegno sociale."
Parte ricorrente deduceva che avverso tale provvedimento aveva inoltrato ricorso al Comitato Provinciale P_ ai sensi dell'art. 46 L. 88/89, chiedendo l'annullamento del provvedimento di reiezione, senza ottenere alcun riscontro in merito.
Ciò premesso chiedeva che il Tribunale adito: Accerti e dichiari, per le causali di cui sopra, il diritto del sig. Parte 1 alla corresponsione dell'Assegno Sociale a decorrere dal 01/11/2023 (1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda) e, per l'effetto, condannare l'P_ in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente dell'assegno sociale a decorrere dal
01/11/2023 (1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria se dovuta;
condannare l'CP 1 in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese competenze del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipo.>>
L' P_ , costituitosi con memoria del 12.02.2025, si opponeva alla domanda sostenendone la infondatezza, la nullità del ricorso giudiziario per violazione dell'art. 414 c.p.c. nn. 2-3-4-5. In particolare, l'P_ deduceva che il ricorso medesimo risultava generico e privo di riferimenti ad elementi di fatto e di diritto. Eccepiva ancora, l'improponibilità non sanabile neanche con efficacia ex nunc con la domanda giudiziale, nonché l'improcedibilità della domanda ex art. 443c.p.c. ove non era provato l'esaurimento del prescritto iter amministrativo.
Deduceva nel merito, che il ricorrente si era separato in data 15 marzo 2023, in prossimità della domanda di assegno sociale;
che nell'omologa di separazione consensuale si era dichiarato economicamente autosufficiente rinunciando all'assegno di mantenimento;
che l'ex coniuge era titolare di redditi da lavoro che superavano la soglia reddituale richiesta dalla legge per il riconoscimento del diritto alla prestazione richiesta. Concludeva ritenendo che la scelta del ricorrente di rinunciare all'assegno di mantenimento che, seppur di importo minimo, sarebbe entrato a far parte dei redditi valutabili ai fini della concessione della prestazione e della determinazione dell'importo dell'assegno, optando per una separazione consensuale senza obbligo di alimenti, negava di fatto la sussistenza dello stato di bisogno necessario per il conseguimento dell'assegno sociale.
Pertanto, concludeva chiedendo: In via preliminare la nullità e/o improponibilità, inammissibilità ed improcedibilità del presente ricorso e, ancora, dichiarare l'intervenuta prescrizione e/o decadenza dell'azione giudiziaria;
in subordine e nel merito rigettare la domanda perché del tutto infondata per mancanza dei requisiti previsti dalla legge. Spese come per legge.>>
Alla odierna udienza cartolare, lette le note scritte delle parti, il Giudice decideva la causa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
Il ricorso è fondato.
In diritto si osserva che l'assegno sociale è una prestazione assistenziale indipendente da requisiti contributivi che dà attuazione alla previsione dell'art. 38 Cost. secondo cui:
"Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale".
L'assegno sociale è disciplinato in particolare dall'art. 3 comma 6 l. 335/1995 secondo cui: "Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale".
Ciò posto la Suprema Corte ha chiarito, con riferimento all'assegno di mantenimento, che:" La legge nulla prevede per quanto riguarda il coniuge separato;
ma, in base alla disciplina sopra indicata, va del tutto escluso che ai fini del requisito reddituale previsto per l'assegno sociale possa assumere rilievo una mera pretesa, costituita dall'astratta possibilità di chiedere l'assegno di mantenimento a carico del proprio coniuge in sede di separazione.
Anzitutto perché non si tratta di "redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva", né di "assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile"; ai quali soltanto, invece, la legge 335 cit. attribuisce rilievo al fine del raggiungimento del requisito reddituale e della dimostrazione dello stato di bisogno.
Ed in secondo luogo perché, in base alla stessa legge, conta esclusivamente lo stato di bisogno effettivo risultante cioè dalla comparazione tra reddito dichiarato e reddito effettivamente percepito: "L'assegno è infatti erogato con carattere di provvisorieta' sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed e' conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti". In tal senso quindi va escluso che possa rilevare un reddito potenziale, mai attribuito e percepito dal soggetto che richiede l'assegno sociale nel periodo considerato.
La sentenza impugnata, rileva la Corte di Cassazione, deve allora ritenersi erronea anzitutto laddove, in carenza di qualsiasi previsione di legge, ha ritenuto che la semplice mancanza di richiesta dell'assegno di mantenimento al coniuge separato equivalga ad assenza dello stato bisogno ("ammissione di insussistenza delle condizioni di cui al citato articolo 3 comma 6 legge 33511995") dando luogo al riconoscimento del proprio stato di auto sufficienza economica.
Così opinando, la Corte territoriale ha in realtà introdotto, secondo la Suprema Corte, nell'ordinamento l'ulteriore requisito (rilevante in generale, a livello dell'astratta disciplina legale, quale conditio iuris,) dell'obbligo del richiedente l'assegno sociale di rivolgersi previamente al proprio coniuge separato;
con effetti inderogabilmente ablativi del diritto all'assegno sociale, in caso di inottemperanza;
pur nella accertata sussistenza dei requisiti esplicitamente dettati allo scopo dalla legge. Ma senza che la stessa disciplina contenga alcuna indicazione in tale direzione: dal momento che essa non prevede che la richiesta di assegno di mantenimento al coniuge separato possa rilevare nè ai fini dell'accesso al diritto, né ai fini della misura dell'assegno sociale.
In definitiva la stessa Corte d'appello, ritiene la Cassazione, invece di dare rilievo allo stato di bisogno effettivo da accertarsi sulla base delle norme di legge (ovvero attraverso la verifica tra la dichiarazione presentata all'atto della domanda e la dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti presentata l'anno successivo), ha attribuito rilevanza ad un reddito presunto di cui nella legge non vi è traccia. Dato che, come risulta dalla menzionata disciplina, la legge prevede, al contrario, come unico requisito, uno stato di bisogno accertato, caso per caso, non solo per concedere ma anche per mantenere la tutela di base assistenziale per gli anziani nel nostro Paese.
Ciò posto, va ancor evidenziato in proposito, che la Suprema Corte (Sez. L, sentenza n.
6570 del 18/03/2010) occupandosi di un caso in cui un richiedente l'assegno sociale, pur titolare dell'assegno di mantenimento nei confronti del coniuge separato, non aveva effettivamente percepito nulla per mancata erogazione dello stesso assegno, ha affermato che non potesse bastare la mera titolarità di un reddito e che non si potesse prescindere dalla sua concreta percezione." (Cass 14513/20)
In una successiva pronuncia ha chiarito che "non vi è, insomma, né nella lettera né nella ratio dell'art. 3, comma 6, I. n. 335/1995, alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole al contrario, la condizione legittimante per l'accesso alla prestazione assistenziale rileva nella sua mera oggettività. La previsione secondo cui il reddito rilevante ai fini del diritto all'assegno "è costituito dall'ammontare dei redditi [...] conseguibili nell'anno solare di riferimento" dev'essere infatti interpretata in stretta connessione con quella immediatamente successiva, secondo cui, come appena ricordato, l'assegno "è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato [...] sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti": vale a dire che all'assistito è richiesto soltanto di formulare una prognosi riguardante i redditi percepibili in relazione allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della domanda, fermo restando che la corresponsione effettiva dell'assegno dovrà essere parametrata a ciò che di tali redditi risulti "effettivamente percepito".
Si deve piuttosto aggiungere che tale conclusione s'impone in ragione del fatto che il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione non consente di ritenere in via generale che l'intervento pubblico a favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario, ossia che possa aver luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi: basti ricordare che l'art. 3 comma 2°,
Cost. prefigura un generale impegno a rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana;
che l'art. 38 enuncia il diritto di ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere al mantenimento e all'assistenza sociale;
che l'art. 32, nell'attribuire il diritto alla salute ad ogni individuo, assicura cure gratuite agli indigenti;
che l'art. 34 prevede che il diritto allo studio debba essere assicurato in modo che i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, possano raggiungere i più alti gradi dell'istruzione; che gli artt. 31 e 37 delineano forme ampie e generalizzate di protezione per la maternità, l'infanzia e la gioventù, di aiuto e sostegno alla famiglia, nell'adempimento dei suoi compiti, e di tutela e garanzia per la madre lavoratrice e l'adolescente lavoratore.
Ciò vale quanto dire che il rapporto tra prestazioni pubbliche di assistenza e obbligazioni familiari a contenuto latamente alimentare va costruito sempre in relazione alla speciale disciplina che istituisce e regola la prestazione che si considera, alla quale sola bisogna riferirsi per comprendere in che modo sulla sua corresponsione possa incidere la sussistenza di eventuali obbligati al mantenimento e/o agli alimenti: opinare il contrario equivarrebbe appunto a supporre che l'obbligo dello Stato di provvedere ai bisognosi sussiste solo in via sussidiaria, ciò che, escludendo in radice ogni possibilità di libera scelta tra le due forme di protezione, finirebbe per lasciare tali soggetti alla mercé delle vischiosità dei rapporti familiari, impedendo alla collettività di garantirne la personalità, l'autonomia e la stessa dignità, in spregio alla lettera e all'intonazione dei principi costituzionali dianzi ricordati.
Né ciò è d'ostacolo all'eventuale accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza: si deve semmai rimarcare che, in mancanza di prove (anche presuntive) in tal senso, non si può negare la corresponsione dell'assegno sociale a chi, pur avendo astrattamente diritto ad un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento e/o di alimenti, non l'abbia in concreto e per qualsivoglia motivo percepito;
e ciò, come detto, per ragioni di stretto diritto positivo, correlate alle scelte discrezionalmente operate dal legislatore nel formularne la disciplina" (Cass
24954/21)
Tale sentenza è stata seguita da altra pronuncia in materia della Suprema Corte, la n
21573/23,che ha esaminato il caso di rinuncia all'assegno di mantenimento.
Afferma la Corte "ciò posto, va ricordato che la legge nr. 335 del 1995, art. 3, comma
6, nel disciplinare i presupposti per la corresponsione dell'assegno sociale, stabilisce espressamente, per quanto qui interessa, che "se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto" (ossia "fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000"), e che, all'uopo, "il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi [...] conseguibili nell'anno solare di riferimento": l'assegno, infatti, "è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti"; nell'interpretare tale disposizione, questa Corte ha affermato che, essendo il conguaglio strettamente connesso non alla mera titolarità di un reddito, bensì alla sua effettiva percezione, è da ritenere che il reddito incompatibile in tanto rilevi in quanto sia stato effettivamente acquisito al patrimonio dell'assistito ( così già Cass. nr. 6570 del 2010).
Partendo da tale premessa, la Corte ha escluso che sussistesse un obbligo, gravante sull'assistito, di preventiva e infruttuosa sollecitazione giudiziale dell'eventuale coniuge obbligato al mantenimento. Nel dare continuità al principio di diritto espresso da Cass. nr. 6570 cit., infatti, Cass. nr. 14513 del 2020 ha negato che, ai fini del riconoscimento della provvidenza di cui trattasi, possa assumere rilievo ostativo "l'astratta possibilità di chiedere l'assegno di mantenimento a carico del proprio coniuge in sede di separazione", atteso che, interpretando in tal modo la disposizione in esame, si finirebbe con l'introdurre a carico dell'assistito un onere che dalla legge non è in alcun modo previsto (v. anche Cass. nr. 24954 del 2021);
resta salvo, evidentemente, l'accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza;
tuttavia, in difetto di prove (anche presuntive) in tal senso, non si può negare la corresponsione dell'assegno sociale a chi, pur avendo astrattamente diritto ad un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento e/o di alimenti, non l'abbia in concreto e per qualsivoglia motivo percepito. Ciò "per ragioni di stretto diritto positivo, correlate alle scelte discrezionalmente operate dal legislatore nel formularne la disciplina" (Cass. nr. 24955 cit., in motivazione)"
Si è pertanto affermato il principio di diritto secondo cui " il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della I. n. 335 del 1995, spetta anche a chi, pur avendo diritto ad un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento e/o di alimenti, vi abbia rinunciato, atteso che la condizione reddituale, legittimante l'accesso alla prestazione assistenziale, rileva nella sua mera oggettività, fatto salvo l'accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza." (Cass
21573/23)
Alla luce di tali principi, la rinuncia al mantenimento, di per sé, non può valere come dichiarazione di autosufficienza. Nella fattispecie all' attenzione del Tribunale va rilevato innanzitutto che la parte ricorrente, mediante dichiarazione sostitutiva, ha certificato, assumendosene la responsabilità, di non svolgere attività lavorativa alcuna e di non percepire alcun reddito, ad eccezione dell' irrisorio assegno di invalidità e di alcuni ratei di assegno di inclusione (vedasi documenti allegati alle note di trattazione scritta del 4.9.2025). Ha inoltre documentato che, sin dal settembre 2023 vive e risiede in Casamicciola presso un'abitazione concessa in comodato d' uso gratuito ( c.f.r. doc. nn. 1 e 2 allegati alle predette note).
L'assenza di redditi ostativi alla concessione della misura assistenziale invocata non appare peraltro smentita da ulteriori elementi di segno contrario prodotti dall' P_
La circostanza poi che la parte ricorrente, al pari dell'ex coniuge, in sede di separazione abbia dichiarato di essere economicamente autosufficiente, in mancanza di altri elementi anche di carattere indiziario che possano far desumere un intento fraudolento, non vale ad elidere la condizione di stato di bisogno in cui oggettivamente l'istante versa alla luce della più recente giurisprudenza della Cassazione come sopra evidenziata.
Pertanto il ricorso va accolto e l' P_ va condannato a corrispondere a Parte 1
l'assegno sociale, nella misura di legge, a decorrere dal 1° novembre 2023, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Le spese, in omaggio al principio di soccombenza, vanno poste a carico del convenuto.
P.Q.M.
Parte 1Accoglie il ricorso e, per l' effetto, condanna l' P_ a corrispondere a l'assegno sociale, nella misura di legge, a decorrere dal 1° novembre 2023, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Condanna altresì il convenuto alle spese del giudizio, che quantifica in complessivi euro
2.350,00, oltre spese generali, Iva e Cpa, con attribuzione.
Si comunichi.
Napoli, il 26.9.2025.
IL GDL
Dott.ssa Clara Ruggiero