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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 30/04/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
II sezione civile – in persona del Giudice Onorario di Pace dr. Rosario Molino – in funzione di giudice monocratico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3618 R.G.A.C.C. dell'anno 2022, proposta con citazione iscritta in data 11.10.2022, e vertente
TRA
, elett.te dom.to presso lo studio dell'Avv. Paolo Di Mauro, Parte_1
che lo rapp.ta e difende giusta mandato in calce all'atto introduttivo.
Opponente
nella qualità di cessionaria del credito, in persona del Controparte_1
legale rapp.te p.t., elett.te dom.ta presso lo studio dell'Avv. Marco Rossi, che la rapp.ta e difende giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Opposta
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
All'udienza del 16.12.2024 i difensori hanno precisato le conclusioni come da atti introduttivi e da comparse conclusionali in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 118 disp. att. e 132 CPC, come novellati ex lege n. 69/09, in virtù di quanto disposto ex art. 58, comma 2, l. cit.
1 citava in giudizio, in opposizione a decreto ingiuntivo n. Parte_1
875-22 emesso dal Tribunale di Benevento in data 06.09.2022, regolarmente notificato, la società per far dichiarare la revoca del decreto Controparte_1
ingiuntivo opposto in conseguenza della disciplina contrattuale invalida del prestito personale n. 5982926 stipulato in data 12.10.2009 con Controparte_2
per indeterminatezza dei tassi applicati e loro usurarietà, oltre alla mancanza di buona fede della banca nell'esecuzione del contratto in quanto intervenuta rinegoziazione senza apposita scrittura;
contestava l'assenza di prova del credito nelle sue parti e la stipula obbligatoria della polizza assicurativa, oltre all'assenza di legittimazione passiva in capo CP_ a , chiedendo l'autorizzazione alla chiamata in causa della con vittoria di CP_2
spese, diritti ed onorari con attribuzione. Nel corso delle memorie ex art. 183, VI co.,
c.p.c. chiedeva altresì accertarsi la violazione degli artt. 117, 124 e 125 bis TUB, chiedendo la condanna di al pagamento della complessiva Controparte_1 somma di €.5.758,94 oltre interessi ex art. 1284 co 4 cc dalla domanda giudiziale;
rinunziava, altresì, alla chiamata in causa del terzo CP_2
Instauratosi il contraddittorio, l'opposta contestava tutto l'avverso dedotto ed eccepiva la regolare esistenza del rapporto contrattuale tra le parti, l'assenza di contestazioni specifiche e la genericità dell'avverso dedotto;
dimostrava inoltre la cessione del credito da parte di e chiedeva concedersi la provvisoria esecuzione Controparte_2
d.i. opposto ed, inoltre, condannarsi parte convenuta al pagamento dell'importo di €
6.074,46 o alla maggiore o minore somma accertata in istruttoria, oltre interessi commerciali. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari.
In prima udienza, rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione, veniva concesso termine per lo svolgimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
all'esito infruttuoso dello stesso venivano concessi i termini di cui all'art. 183, VI co., c.p.c. Superata la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti di e ritenuta la CP_2
necessità di espletare TU tecnico-contabile, veniva conferito incarico peritale alla
TT.SS . Al deposito della perizia, la causa veniva rinviata sino al Persona_1
16.12.2024 per la precisazione delle conclusioni con assegnazione di termini ex art. 190
c.p.c. Nel corso del procedimento, veniva richiesto il rinvio pregiudiziale alla CGUE per l'interpretazione della direttiva 87/102/CEE in ossequio alla recente sentenza “Lexitor”.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Come da giurisprudenza granitica, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si svolge come un ordinario giudizio di cognizione ed il suo oggetto non è affatto limitato al controllo di validità o merito del decreto ingiuntivo opposto (Cass. SS.UU. 7-7-93 n.
7448), ma involge anche, se non soprattutto, il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso. In altri termini, l'opposizione devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso e non il semplice riscontro della legittimità della pronunzia del decreto (Cass. 16-11-92 n. 12278). Data l'inversione formale dei ruoli, nell'opposizione al decreto ingiuntivo, l'opposto dovrà fondare le ragioni del proprio credito e l'opponente dovrà dimostrare i fatti impeditivi, estintivi e modificativi del diritto dell'opposto. Si deve ricordare, al riguardo, che la Suprema Corte ha da tempo stabilito il seguente principio: “Colui che agisce in giudizio per ottenere il pagamento di una somma di denaro, deve dare la prova del fatto costitutivo dell'asserito credito, contestato dal convenuto (nella spese l'opponente), il quale come noto ha
l'onere della contestazione specifica dei fatti addotti dalla controparte, con conseguente irrilevanza processuale della generica contestazione dei medesimi” (Cass. n. 15107-
2004; 6666-2004; 9285-2003). Parte opposta ha precisato e dimostrato i presupposti del credito vantato, ma vi sono diverse considerazioni da fare in merito alla genesi ed all'esecuzione del rapporto che consentono di ritenere non fondato il credito ed, anzi, di ritenere parzialmente valida la domanda esposta in corso di causa dall'opponente.
Pregiudizialmente, è opportuno significare che la sentenza “Lexitor” non attiene al caso de quo in quanto, precipuamente, la riduzione dei costi del credito è attinente ai casi di estinzione anticipata che non si è verificata nella vicenda sostanziale di cui trattasi;
inoltre, la stipula del contratto è antecedente alla vigenza della direttiva del 2010 che ha scaturito la pronunzia “Lexitor”, non ritenendo che poSS ritenersi applicabile quest'ultima. Parimenti, ogni rinvio pregiudiziale alla CGUE per l'interpretazione estensiva di tale sentenza alla direttiva 87/102/CEE è del tutto privo di fondamento sia logico che giuridico e, di conseguenza, deve essere rigettato. Allo stesso modo, tutte le eccezioni sulla facoltatività della polizza assicurativa e delle altre spese devono ritenersi infondate: parimenti, sono infondate le eccezioni di carenza di prova scritta della rinegoziazione che, peraltro, ha confermato le pattuizioni precedenti, alla luce di quanto prodotto e dedotto dall'opposta.
3 Venendo al merito della vicenda, comunque, l'opposizione formulata da
[...]
dovrà essere accolta, in quanto fondata, e dovrà essere accolta Parte_1
parzialmente anche la domanda di accertamento del credito e di condanna nei confronti di . Controparte_1
Sono da ritenersi assorbite tutte le eccezioni dell'attrice alle seguenti considerazioni, pure avendo riguardo alla presunta violazione dell'art. 117 TUB. Dall'istruttoria espletata, dalla documentazione depositata e dall'analisi effettuata dal TU TT.SS
, che si condivide integralmente per il metodo ed il ragionamento Persona_1
impiegati, è evidente il superamento del tasso-soglia usura: “La sottoscritta, in virtù di quanto richiesto ed evidenziato da parte opponente e in riferimento a tale punto, ha costatato la difformità tra il TAEG applicato come sopra indicato e il tasso indicato nel contratto di finanziamento pari a 10,43%, sia considerando le spese inerenti le polizze assicurative (polizza all in One e polizza CPI) che non includendole”. D'altro canto, dai calcoli effettuati dal TU, è risultato che è stata pattuita una usura sia “originaria” e, dunque, “promeSS”, che un'usura “concretamente applicata”. Sul punto, è opportuno il richiamo all'art. 2, comma 4, I.
7.3.1996 n. 108, il quale stabiliva che "il limite previsto dal terzo comma dell'art. 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà". Successivamente, l'art. 1, comma 1, del d.l. 29.12.2000 n. 394 (convertito nella I. 28 febbraio 2001, n. 24), nell'interpretare autenticamente l'art. 644 c.p., ha stabilito: "ai fini dell'applicazione dell'art. 644 del codice penale (..) si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento". Nessuna delle suddette norme distingue tra i vari tipi di interessi. La prima parla genericamente di "interessi" tout court;
la seconda soggiunge che l'usurarietà va valutata al momento della pattuizione "a qualsiasi titolo"; in ogni caso, queste ipotesi prevedono l'esistenza di usura originaria, come avvenuta nel caso de quo.
In materia, un primo orientamento giurisprudenziale per il calcolo dell'usura propende per l'inserimento degli oneri previsti nel computo del TEG determinando, in caso di superamento del TSU in relazione al calcolo degli interessi corrispettivi e/o moratori, la gratuità del finanziamento;
tale orientamento richiede la presenza anche solo teorica di
4 uno scenario nel quale sono previsti effetti usurari per considerare l'intera pattuizione illecita, rappresentandosi una “promeSS” di interessi usurari. Un secondo orientamento si riferisce all'ipotesi di “usura applicata in concreto”, ovvero quando eSS sia effettivamente applicata perché il cliente ha effettivamente pagato gli oneri astrattamente previsti o perché appare verosimile l'applicazione di tali oneri. Al di là di ogni considerazione in merito alla rilevanza dell'usura sopravvenuta, in questa sede assume particolare importanza il rilievo, da parte del TU, dell'esistenza di un'usura originaria,
“promeSS”, già prevista nelle condizioni originarie del contratto, anche concretamente applicata con il pagamento parziale degli interessi. Alla luce del fatto che è ininfluente la pattuizione dell'assicurazione o meno, si desume che anche la sola considerazione del tasso di interesse appare sufficiente a configurare il fenomeno usurario.
Il Giudicante, dopo aver verificato i calcoli effettuati dal TU, ritiene di dover applicare alla fattispecie de quo il disposto del secondo comma dell'art. 1815 c.c. che prevede il fatto che “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”, detraendo, dunque, tale importo, da quello dovuto dagli attori secondo l'ultimo estratto conto della ricalcolati al tasso BOT, la differenza di valore tra CP_3 quanto preteso dall'opposta all'opponente è pari ad € 9.886,58. Si deve perciò rideterminare il rapporto dare-avere tra le parti con una differenza finale a credito dell'opponente pari ad € 3.812,11; a tale accertamento seguirà, naturalmente, la condanna dell'opposta. Devono ritenersi superate ed infondate tutte le ulteriori eccezioni dell'opposta per i motivi su evidenziati od in quanto assorbite a quanto già dedotto, non ritenendosi in alcun modo superiore tale credito del nei confronti di Pt_1 [...]
CP_1
Le spese di lite e di TU seguono la rispettiva soccombenza. Dal momento che in atti vi
è sia la cessione del credito avvenuta tra e Controparte_1
si ritiene che solo la prima poSS essere Controparte_2
ritenuta unica soccombente nel giudizio, avendo ereditato la posizione processuale della precedente ed essendosi surrogata nei relativi obblighi e diritti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
contro ogni diversa istanza eccezione Parte_1 Controparte_1
e deduzione disattesa, così provvede:
5 1) Accoglie l'opposizione per quanto di ragione e revoca il d.i. n. 875-22 emesso dal Tribunale di Benevento in data 06.09.2022;
2) Accerta e dichiara che è debitrice nei confronti Controparte_1
di dell'importo di € 3.812,11, condannandola Parte_1 [...]
al pagamento di tale importo, oltre interessi ex art. Controparte_1
1284 c.c. dalla presente pronunzia sino al soddisfo;
3) Rigetta tutte le altre domande esposte o articolate in corso di giudizio;
4) Condanna l'opposta al pagamento delle spese Controparte_1
di lite in favore di , in coerenza con i tariffari minimi Parte_1
delle tabelle professionali vigenti ex D.M. 147-22 per il valore del contenzioso contenuto tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, liquidando a tal fine l'importo di €
2.540,00, oltre I.v.a., spese generali e C.p.a. come per legge, con attribuzione all'Avv. Paolo di Mauro in quanto anticipatario;
pone definitivamente a carico di le spese di TU. Controparte_1
Benevento, lì 28 aprile 2025
IL GIUDICE ONORARIO DI PACE
dr. Rosario Molino
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