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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 17/03/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1618/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Alice Croci Presidente relatore estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott. Giovanni Piccioli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1618/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
MIRACOLO FABRIZIO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore a Viareggio in Piazza Garibaldi n. 2, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. _1 C.F._2
BONUCCELLI ANDREA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore a
Viareggio in Via San Carlo Borromeo n. 24, come da procura in atti;
CONVENUTA con la partecipazione di
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 14.02.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
pagina 1 di 11 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha depositato ricorso per la regolamentazione dell'esercizio della Parte_2
responsabilità genitoriale nei confronti di deducendo che: dal 2022 lo stesso ha _1
intrattenuto una relazione sentimentale con la convenuta, evolutasi dal mese di settembre 2023 in un rapporto di convivenza more uxorio presso l'abitazione sita a Camaiore (LU), in Via
Grotto n. 159, di proprietà del padre e già in uso allo stesso in virtù di contratto Parte_3
di comodato gratuito registrato;
da tale relazione il 04.02.2024 è nato il figlio minore
, riconosciuto da entrambi i genitori;
già anteriormente alla nascita del bambino, Per_1
durante tutta la gravidanza e, ancor di più, dopo il parto, la convenuta ha avuto ed ha attualmente gravi problemi di tossicodipendenza, facendo frequentemente uso di cocaina;
tale problematica, della quale egli è venuto a conoscenza tempo dopo l'inizio della relazione, risale a molti anni addietro, durante i quali più volte la convenuta ha tentato invano di disintossicarsi facendo ingresso in comunità di recupero;
durante la convivenza, più volte ella gli ha manifestato la propria volontà di interrompere la dipendenza, garantendogli ogni volta che sarebbe stata l'ultima, ma non vi è mai riuscita e, con la nascita del figlio, la sua dipendenza si
è ulteriormente aggravata;
durante la relazione, più volte la convenuta, in stato di alterazione psicofisica verosimilmente dovuto alla condizione di tossicodipendenza, si è resa protagonista di aggressioni fisiche e verbali contro di lui, arrivando a denigrarlo pubblicamente in luoghi di ritrovo ovvero tra amici e conoscenti, arrivando anche a metterne in dubbio la paternità; inoltre, in più occasioni ella ha fatto irruzione senza preavviso nell'abitazione dei propri genitori inveendo contro di loro ed in particolare contro la madre tanto da Parte_4 costringere quest'ultima a procedere in data 14.05.2024 a mezzo di diffida scritta;
egli è stato altresì frequentemente costretto a chiedere l'intervento della forza pubblica in seguito a violente liti scaturite dallo stato di agitazione della convenuta, derivante dall'assunzione di stupefacenti o dall'astinenza dall'uso dei medesimi, spesso concluse con l'intervento dell'autoambulanza del 118 ed il ricovero presso l'U.O. di Psichiatria;
tale situazione ha inevitabilmente condotto alla fine della relazione e, a far data dalla metà del mese di maggio
2024, per evitare ulteriori liti e discussioni, egli si è trasferito provvisoriamente a casa dei genitori a Camaiore (LU) in Via Primavera n. 5; tuttavia, temendo per l'incolumità e il benessere del figlio, egli ha cercato e cerca di farlo stare il più possibile a casa con i nonni pagina 2 di 11 paterni ed in loro compagnia;
peraltro, durante la settimana è la stessa convenuta a portare il figlio dai nonni paterni, lasciandovelo anche per il pernotto;
i vicini di casa gli hanno segnalato di sentire spesso il bambino piangere per lunghi tratti della giornata, mentre la madre rimane imperterrita sul terrazzo a fumare senza prestargli attenzione;
il 29.05.2024 si è verificato un altro gravissimo episodio, in cui la convenuta, del tutto immotivatamente, ha iniziato a dare in escandescenze, aggredendolo con farneticazioni prive di senso, urlando ed inveendo contro di lui anche scendendo in strada, al punto che è stato necessario l'intervento della Polizia, nonché dell'autoambulanza del 118 che l'ha trasportata all'Ospedale Versilia per l'ennesimo ricovero nel reparto di Psichiatria;
a seguito di tali fatti, pertanto, si è reso necessario trasferire stabilmente presso i nonni anche il piccolo;
oggi, a seguito dell'intervento dei Per_1
Servizi sociali, risulta che la convenuta sia in procinto di trasferirsi presso una struttura di recupero per tossicodipendenti sita in Liguria, nel comune di Ortonovo (SP), quindi fuori dalla
Regione di residenza del minore;
con missiva del 29.05.2024 egli ha manifestato ai Servizi sociali la propria disponibilità a farsi totalmente carico del figlio minore, anche con l'ausilio della sorella e dei propri genitori, i quali godono di una comprovata solidità finanziaria Per_2
e patrimoniale, tale da consentire loro di sostenere in tutto e per tutto il nipote e il figlio, temporaneamente disoccupato ma con concreta prospettiva di ricollocamento presso una ditta della zona.
Ha concluso chiedendo disporsi, previa assunzione degli opportuni provvedimenti in via provvisoria ed urgente, anche inaudita altera parte: l'affidamento esclusivo o super-esclusivo del figlio a sé, ovvero, in subordine, l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, Per_1 in ogni caso con collocamento prevalente presso di sé; l'assegnazione a sé della casa familiare sita a Camaiore in Via Grotto n. 159; un regime di frequentazione madre-figlio secondo quanto ritenuto dal Tribunale, presso la casa paterna o dei nonni paterni ed alla presenza degli stessi, ovvero in spazio neutro alla presenza di un educatore dei competenti Servizi sociali, previa valutazione della condizione psicofisica e dell'idoneità della madre all'esercizio della funzione genitoriale.
Fissata l'udienza di prima comparizione, si è costituita contestando come _1
segue quanto richiesto e dedotto nel ricorso: il proprio vissuto problematico si è risolto nel
2021, posto che, successivamente a tale anno, ella si è allontanata dall'uso di sostanze pagina 3 di 11 stupefacenti, di cui non ha fatto uso né durante la gravidanza, né dopo il parto, come dimostrato dalle analisi eseguite sul bambino alla nascita, che risultano negative rispetto alla ricerca di sostanze stupefacenti;
dopo il parto, pur avendo avuto due ricadute in occasione delle quali è stata volontariamente ricoverata presso la U.O. di Psichiatria, ella non ha poi più fatto uso di sostanze stupefacenti, come emerge dalla relazione del SerD di Viareggio, che testimonia l'intrapresa del progetto terapeutico predisposto dal Servizio con motivazione e regolarità, nonché risultati positivi, avendo i campioni urinari rilasciati a cadenza bisettimanale sempre avuto risultato negativo;
al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, che comunque ammette di non potersi occupare costantemente del figlio a causa dei suoi impegni lavorativi, ella si è sempre presa cura del minore, potendo contare sul supporto della madre,
[...]
che la sostiene anche nel percorso terapeutico;
dunque, non sussistono i presupposti Per_3 per derogare all'affidamento condiviso, posto che, sin dalla nascita del figlio, ella è sempre stata una madre premurosa e attenta, ed anche quando ha avuto una ricaduta ha avuto la prontezza di richiedere aiuto al competente Servizio SerD e all'U.O. di Psichiatria ed ha intrapreso con successo il proprio percorso terapeutico, motivata proprio dalla nuova condizione di maternità; per quanto concerne la casa familiare, dal quale il ricorrente si è allontanato volontariamente ed a causa di divergenze caratteriali e non di presunte aggressioni da parte sua, in realtà mai avvenute, non sussistono ragioni per assegnarla al predetto, atteso che ella vi ha continuato ininterrottamente a vivere insieme al figlio, non disponendo peraltro, allo stato, di sistemazioni alternative. In merito alle proprie condizioni economiche, ella ha dedotto: di essersi prontamente attivata nel reperire un'attività lavorativa, essendosi iscritta al
Centro per l'impiego di Viareggio e di essere in procinto di iniziare un tirocinio formativo nell'ambito del progetto “Faro” del Servizio sociale del Comune di Camaiore, durante il quale percepirà € 400,00 mensili circa;
di essere già titolare dell'assegno unico, pari ad € 299,10 mensili, nonché della carta “Dedicata a te” il cui importo ammonta ad € 500,00 mensili, oltre ad avere il supporto della madre, la quale percepisce una pensione di € 7.651,54 annui e svolge lavori occasionali;
di avere i requisiti per fare richiesta dell'assegno di inclusione dell'importo di € 500,00 mensili, avendo intenzione di avanzare la relativa domanda alla prima finestra utile, ovvero a partire da novembre 2024; di essere, dunque, in posizione svantaggiata rispetto al ricorrente, il quale, quantunque al momento sia disoccupato, gode di concrete prospettive pagina 4 di 11 occupazionali e svolge lavoretti alla giornata, oltre a poter contare sulla solidità economica della famiglia d'origine, come dallo stesso dedotto.
Pertanto, ha concluso chiedendo disporsi: l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso di sé; l'assegnazione a sé della casa familiare;
un regime di frequentazione padre-figlio come indicato nel ricorso;
un contributo per il mantenimento del figlio minore, a carico del padre, di € 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
È seguito lo scambio delle memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c.
Il 07.10.2024 le parti hanno depositato note scritte rappresentando di avere raggiunto un accordo nelle more del procedimento ed allegando le conclusioni congiunte, delle quali hanno chiesto il recepimento, nei termini di seguito indicati:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito disporre come segue:
1)Il figlio minore , nato a [...] il [...], sarà affidato Persona_4
congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre IG.ra _1
, la quale si impegna sin d'ora a lasciare l'immobile attualmente occupato in Camaiore
[...]
(LU), fraz. Montebello, Via Grotto 159 per trasferirsi presso l'immobile sito in Camaiore
(LU), Via XX Settembre n. 85 (di proprietà del IG. , padre del ricorrente), non Parte_3
appena questo sarà liberato e reso disponibile a cura della parte ricorrente. La IG.ra _1
condurrà l'immobile in questione a mezzo di contratto di locazione abitativa della
[...]
durata di legge, al canone sin d'ora concordato ed accettato in € 600,00 mensili oltre spese di utenza da volturare a nome della conduttrice, ed ivi stabilirà la propria residenza anagrafica insieme al figlio minore. Ove l'immobile di cui sopra non venga liberato e messo a disposizione della IG.ra e del figlio entro la fine del mese di Marzo _1 Per_1
2025, il IG. si impegna sin d'ora a reperire loro altra e diversa sistemazione, Parte_2
sempre nel centro di Camaiore, alle medesime condizioni.
2) Il IG. terrà con sé il figlio ogni martesì e giovedì pomeriggio Parte_2 Per_1
dalle 17:30 alle 19:00 ed ogni fine settimana dal sabato alle 10:00 alla domenica alle 18:00, fermo restando che, nel solo ed esclusivo interesse del figlio a mantenere una frequentazione
pagina 5 di 11 costante e proficua con entrambe le figure genitoriali, il calendario sopra riportato e gli orari, sia infrasettimanali che del fine settimana, potranno essere modificati, previo libero accordo tra i genitori, sulla base delle esigenze e delle necessità del minore e delle rispettive disponibilità di tempo in ragione dei reciproci impegni anche e soprattutto lavorativi che dovessero presentarsi di volta in volta. Le vacanze di Natale, seguendo il calendario dell'alternanza, verranno ripartite in due periodi: il primo dal 23 al 30 dicembre e il secondo dal 31 dicembre al 6 gennaio;
per l'anno 2024 il primo periodo spetterà al IG. Parte_2
il secondo alla IG.ra e così alternati negli anni a venire. Lo stesso
[...] _1 criterio dell'alternanza varrà per i giorni rispettivamente di Pasqua e Pasquetta e per il compleanno del minore (4 febbraio), che spetterà nell'anno 2024 alla IG.ra e _1
così di seguito con il medesimo criterio. In merito, invece, alle ferie ordinarie/annuali, i genitori godranno di un periodo di 15 (quindici) giorni ciascuno, anche non consecutivi, da concordare entro il 30.05 di ogni anno (comunque prima dell'estate) in base alle esigenze del figlio e alle rispettive attività lavorative, con l'impegno reciproco a comunicarsi preventivamente luogo di destinazione, periodo di permanenza e recapiti. In ogni caso, con impegno reciproco per i genitori a comunicarsi ogni cambiamento di domicilio e/o residenza, dei recapiti telefonici e comunque a comunicare tra loro e collaborare in buona fede e con reciproco rispetto nell'interesse del figlio minore per la migliore esecuzione delle presenti pattuizioni.
3) Con la sottoscrizione del presente atto, inoltre, i IG.ri e Parte_2 _1
prestano reciprocamente ampio e liberatorio consenso al rilascio del passaporto e comunque di tutti i documenti di identità per sé stessi, nonché al rilascio della carta di identità elettronica per il figlio valida per il solo territorio italiano fino al compimento del quinto anno di età. Dopo tale data (ovvero anche prima previo consenso espresso di entrambi i genitori), il reciproco consenso si intenderà sin d'ora esteso al rilascio dei documenti di identità del figlio con validità per l'espatrio.
4) Tenuto conto delle condizioni economiche e delle rispettive capacità reddituali delle parti, nonché del periodo di permanenza del minore presso ciascun genitore, il IG. Parte_2
si impegna a corrispondere entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese la somma di € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento mensile per il figlio , da rivalutarsi Persona_4
pagina 6 di 11 annualmente secondo gli indici Istat. Il pagamento verrà corrisposto a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla IG.ra . _1
5) Le spese straordinarie saranno ripartite al 50% tra i genitori, per tali richiamandosi quelle indicate nel Protocollo del Tribunale di Lucca del 7 ottobre 2020 (con salvezza di eventuali successive modifiche cui le parti si adegueranno), da intendersi parte integrante del presente accordo e qui espressamente richiamato e trascritto e di cui le parti dichiarano di aver ricevuto copia dai rispettivi difensori. In relazione alle spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo, il genitore che intende sostenerle dovrà farne formale richiesta scritta
(tramite sms, email, fax, p.e.c., etc.) all'altro, il quale dovrà manifestare motivato dissenso scritto, entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento di detta richiesta;
in difetto, il silenzio si intenderà come consenso alla spesa. In ogni caso, tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, dovranno essere debitamente documentate. Il rimborso è dovuto pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione, e dovrà avvenire entro 15 (quindici) giorni a decorrere dalla esibizione della documentazione fiscale comprovante la spesa. Infine, qualora per la stessa spesa extra, dovessero essere redatti due preventivi di diverso importo, potrà essere scelto anche quello più alto, a condizione, però, che il genitore che lo ha proposto si faccia integralmente carico della somma eccedente rispetto quello più basso, proposto dall'altro.
6) Quanto all'assegno unico ed universale – ovvero ad altro analogo contributo pubblico, che lo dovesse sostituire in futuro, e avente finalità di sostegno economico per i genitori con figli -, verrà percepito integralmente dalla IG.ra , che provvederà ad ogni relativa _1
domanda, istanza e/o aggiornamento, a tale ultimo fine con espresso obbligo a carico del IG.
di fornire annualmente, entro la scadenza del mese di febbraio e comunque Parte_2
quella prevista ex lege per la decorrenza tempestiva del beneficio, tutta la documentazione a ciò necessaria (con particolare riferimento a quella per il calcolo della D.S.U. ai fini dell'attestazione ISEE) e di prestare i relativi consensi, così come previsti dalla normativa di settore.
pagina 7 di 11 7) Le parti si impegnano altresì a concordare la scelta dell'Istituto scolastico e del pediatra
e/o medico di base nell'interesse del figlio minore, compatibilmente con la disponibilità di posti, in ogni caso presso il Comune ove il minore è domiciliato con la madre.
8) Nel primario interesse del figlio minore , le parti convengono che il presente Per_1 accordo sia espressamente ed essenzialmente condizionato all'astensione, da parte della
IG.ra , dall'uso di qualsivoglia sostanza alcolica e/o stupefacente e comunque _1 all'integrale rispetto, da parte della medesima, del piano terapeutico e delle prescrizioni presenti e future stabilite a suo carico dal Ser.D. e/o dai S.S. di zona, di cui alle relazioni allegate in atti del 14.08.2024 ed in ultimo aggiornamento al 26.09.2024 (qui richiamate e ben note alle parti), ciò per tutta l'integrale durata del piano terapeutico come stabilita dai predetti Enti. Al fine di verificare l'esatto adempimento alle presenti pattuizioni la IG.ra
si impegna altresì a fornire al IG. copia di ogni referto di _1 Parte_2 analisi e/o relazione di aggiornamento e comunque presta sin d'ora espressa autorizzazione ai predetti Enti al rilascio di copia di quanto sopra al IG. , nonché a fornire a Parte_2 quest'ultimo informazioni sullo stato del suindicato percorso terapeutico. Al termine del percorso terapeutico, da documentarsi mediante apposita relazione e/o certificato di chiusura
e così ogni sei mesi fino al compimento del quinto anno di età di , la IG.ra Per_1 _1
si impegna inoltre ad eseguire idoneo esame tossicologico su matrice cheratinica (c.d.
[...]
test tossicologico del capello) presso una struttura pubblica, con costi a carico del IG.
. L'inosservanza di tali prescrizioni da parte della IG.ra Parte_2 _1 autorizza sin d'ora il IG. ad adire l'intestato Ufficio per chiedere la modifica Parte_2 delle presenti condizioni di affidamento, nell'interesse del figlio minore . Per_1
9) Salvo quanto sopra, i genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato del figlio minore
con ciascuno di essi e si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, Per_1 astenendosi dall'esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro.
10) Con l'esecuzione del presente accordo, le parti dichiarano di aver regolamentato reciprocamente ogni rapporto di dare-avere afferente e/o inerente il precorso e cessato rapporto di convivenza, lasciandosi reciprocamente ampia e liberatoria quietanza.
pagina 8 di 11 Conseguentemente, le parti dichiarano di non aver più nulla a che pretendere reciprocamente
l'una dall'altra per nessun titolo e/o ragione.
11) Con la sottoscrizione del presente accordo, le parti dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunciano alle domande di cui al procedimento pendente in epigrafe e consentono alla sua definizione all'udienza del 11.10.2024 alle condizioni di cui alle presenti conclusioni sottoscritte congiuntamente, che sostituiscono e superano integralmente tutto quanto dedotto, eccepito e domandato nei rispettivi atti introduttivi e successive memorie depositate. Il tutto con spese e competenze professionali del presente procedimento integralmente compensate, sottoscrivendo i difensori delle parti anche per rinuncia alla solidarietà processionale ex art.
13 N.L.P.F.”.
All'udienza dell'11.10.2024, le parti si sono riportate alle conclusioni congiunte depositate in via telematica e il Tribunale, ritenutane la necessità in considerazione dei fatti emergenti dagli atti di causa, ha recepito solamente in via temporanea e urgente le condizioni relative all'affidamento, collocamento, mantenimento e frequentazione, così come concordate dalle parti nelle note depositate, rinviando all'udienza del 14.02.2025 per verificare l'andamento della situazione familiare.
Nella relazione pervenuta il 04.02.2025 i Servizi sociali del Comune di Camaiore hanno riferito il buon proseguimento del progetto di vita, rappresentando che: “La RA si _1
è mostrata fin da subito collaborativa con il Servizio scrivente, seguendone le indicazioni unitamente al signor e alla propria madre, RA , che è stata di grande Pt_2 Per_3 supporto al nucleo famigliare…questi interventi [di assistenza domiciliare e di educativa domiciliare] sono stati poi interrotti in quanto ritenuti non più necessari vista l'evoluzione positiva della situazione famigliare e considerata l'assenza di elementi di pregiudizio per il minore rilevata da entrambe le operatrici. Nel particolare dell'osservazione dell'educatrice non si era evidenziata alcuna criticità in merito alla sfera affettivo-relazionale ed accuditiva del minore…la coppia genitoriale si è dimostrata poi capace di mantenere una buona relazione nell'interesse del minore, condividendo momenti importanti come le visite pediatriche e rispettando le routine del bambino nelle rispettive abitazioni… La presa in carico al Serd della RA sta proseguendo e attualmente la stessi si trova in una _1
pagina 9 di 11 situazione di buon compenso costantemente monitorata…La RA ha iniziato il tirocinio presso un albergo di Viareggio. I rapporti tra la RA e il signor _1 Pt_2
continuano a mantenersi molto distesi: la coppia genitoriale riesce a supportarsi con serenità
e rispetto nella cura di [il bambino] è stato inserito all'asilo Nido su richiesta del Persona_5
Servizio scrivente in accordo con i genitori…”.
In data 11.02.2025, parte convenuta ha depositato relazioni di aggiornamento del SerD di
Viareggio datate 24.01.2025 e 11.02.2025, dalle quali emerge l'adesione con esito positivo al programma concordato da parte della convenuta, descritta come “collaborativa ed aperta al confronto”, nonché “determinata e lucida nel voler proseguire e perseguire il suo progetto di vita”.
All'udienza del 14.02.2025, alla luce della relazione depositata dai Servizi sociali e delle relazioni del SerD, i procuratori delle parti hanno chiesto la conferma in via definitiva dei provvedimenti provvisori emessi e hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle congiuntamente precisate ed allegate alle note depositate il 07.10.2024, rinunciando alla concessione di termini e il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione.
Ciò premesso in fatto, ritiene il Collegio che debba essere recepito l'accordo raggiunto tra le parti, così come versato nelle conclusioni congiuntamente rassegnate allegate alle note depositate il 07.10.2024, siccome rispondente agli interessi del figlio sotto ogni profilo. Non sono infatti sussistenti, allo stato, ragioni per derogare al principio della bigenitorialità sotteso al regime di affidamento condiviso, non emergendo, ad oggi, alcuna criticità nel nucleo familiare, considerate sia l'attuale idoneità all'esercizio della funzione genitoriale della figura materna - la quale, come risulta dalle relazioni del Servizio sociale e del SerD in atti, si sta concretamente impegnando con ottimi risultati in un percorso di cura e rinnovamento personale
– sia la proficua collaborazione instaurata dai genitori nell'interesse del figlio minore, come riferito dai Servizi.
Mentre con riferimento alle statuizioni patrimoniali, avuto riguardo alle attuali condizioni economiche delle parti, la soluzione indicata dalle stesse appare congrua ed equa e viene pertanto recepita dal Collegio, come da parte dispositiva.
Le spese processuali, in ragione dell'accordo raggiunto, vengono compensate tra le parti.
pagina 10 di 11
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca così provvede:
- Recepisce le condizioni congiuntamente indicate dalle parti ed allegate alle note depositate il 07.10.2024, sopra trascritte, disponendo in conformità alle medesime;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso a Lucca nella camera di consiglio del 17/03/2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Alice Croci
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Alice Croci Presidente relatore estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott. Giovanni Piccioli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1618/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
MIRACOLO FABRIZIO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore a Viareggio in Piazza Garibaldi n. 2, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. _1 C.F._2
BONUCCELLI ANDREA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore a
Viareggio in Via San Carlo Borromeo n. 24, come da procura in atti;
CONVENUTA con la partecipazione di
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 14.02.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
pagina 1 di 11 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha depositato ricorso per la regolamentazione dell'esercizio della Parte_2
responsabilità genitoriale nei confronti di deducendo che: dal 2022 lo stesso ha _1
intrattenuto una relazione sentimentale con la convenuta, evolutasi dal mese di settembre 2023 in un rapporto di convivenza more uxorio presso l'abitazione sita a Camaiore (LU), in Via
Grotto n. 159, di proprietà del padre e già in uso allo stesso in virtù di contratto Parte_3
di comodato gratuito registrato;
da tale relazione il 04.02.2024 è nato il figlio minore
, riconosciuto da entrambi i genitori;
già anteriormente alla nascita del bambino, Per_1
durante tutta la gravidanza e, ancor di più, dopo il parto, la convenuta ha avuto ed ha attualmente gravi problemi di tossicodipendenza, facendo frequentemente uso di cocaina;
tale problematica, della quale egli è venuto a conoscenza tempo dopo l'inizio della relazione, risale a molti anni addietro, durante i quali più volte la convenuta ha tentato invano di disintossicarsi facendo ingresso in comunità di recupero;
durante la convivenza, più volte ella gli ha manifestato la propria volontà di interrompere la dipendenza, garantendogli ogni volta che sarebbe stata l'ultima, ma non vi è mai riuscita e, con la nascita del figlio, la sua dipendenza si
è ulteriormente aggravata;
durante la relazione, più volte la convenuta, in stato di alterazione psicofisica verosimilmente dovuto alla condizione di tossicodipendenza, si è resa protagonista di aggressioni fisiche e verbali contro di lui, arrivando a denigrarlo pubblicamente in luoghi di ritrovo ovvero tra amici e conoscenti, arrivando anche a metterne in dubbio la paternità; inoltre, in più occasioni ella ha fatto irruzione senza preavviso nell'abitazione dei propri genitori inveendo contro di loro ed in particolare contro la madre tanto da Parte_4 costringere quest'ultima a procedere in data 14.05.2024 a mezzo di diffida scritta;
egli è stato altresì frequentemente costretto a chiedere l'intervento della forza pubblica in seguito a violente liti scaturite dallo stato di agitazione della convenuta, derivante dall'assunzione di stupefacenti o dall'astinenza dall'uso dei medesimi, spesso concluse con l'intervento dell'autoambulanza del 118 ed il ricovero presso l'U.O. di Psichiatria;
tale situazione ha inevitabilmente condotto alla fine della relazione e, a far data dalla metà del mese di maggio
2024, per evitare ulteriori liti e discussioni, egli si è trasferito provvisoriamente a casa dei genitori a Camaiore (LU) in Via Primavera n. 5; tuttavia, temendo per l'incolumità e il benessere del figlio, egli ha cercato e cerca di farlo stare il più possibile a casa con i nonni pagina 2 di 11 paterni ed in loro compagnia;
peraltro, durante la settimana è la stessa convenuta a portare il figlio dai nonni paterni, lasciandovelo anche per il pernotto;
i vicini di casa gli hanno segnalato di sentire spesso il bambino piangere per lunghi tratti della giornata, mentre la madre rimane imperterrita sul terrazzo a fumare senza prestargli attenzione;
il 29.05.2024 si è verificato un altro gravissimo episodio, in cui la convenuta, del tutto immotivatamente, ha iniziato a dare in escandescenze, aggredendolo con farneticazioni prive di senso, urlando ed inveendo contro di lui anche scendendo in strada, al punto che è stato necessario l'intervento della Polizia, nonché dell'autoambulanza del 118 che l'ha trasportata all'Ospedale Versilia per l'ennesimo ricovero nel reparto di Psichiatria;
a seguito di tali fatti, pertanto, si è reso necessario trasferire stabilmente presso i nonni anche il piccolo;
oggi, a seguito dell'intervento dei Per_1
Servizi sociali, risulta che la convenuta sia in procinto di trasferirsi presso una struttura di recupero per tossicodipendenti sita in Liguria, nel comune di Ortonovo (SP), quindi fuori dalla
Regione di residenza del minore;
con missiva del 29.05.2024 egli ha manifestato ai Servizi sociali la propria disponibilità a farsi totalmente carico del figlio minore, anche con l'ausilio della sorella e dei propri genitori, i quali godono di una comprovata solidità finanziaria Per_2
e patrimoniale, tale da consentire loro di sostenere in tutto e per tutto il nipote e il figlio, temporaneamente disoccupato ma con concreta prospettiva di ricollocamento presso una ditta della zona.
Ha concluso chiedendo disporsi, previa assunzione degli opportuni provvedimenti in via provvisoria ed urgente, anche inaudita altera parte: l'affidamento esclusivo o super-esclusivo del figlio a sé, ovvero, in subordine, l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, Per_1 in ogni caso con collocamento prevalente presso di sé; l'assegnazione a sé della casa familiare sita a Camaiore in Via Grotto n. 159; un regime di frequentazione madre-figlio secondo quanto ritenuto dal Tribunale, presso la casa paterna o dei nonni paterni ed alla presenza degli stessi, ovvero in spazio neutro alla presenza di un educatore dei competenti Servizi sociali, previa valutazione della condizione psicofisica e dell'idoneità della madre all'esercizio della funzione genitoriale.
Fissata l'udienza di prima comparizione, si è costituita contestando come _1
segue quanto richiesto e dedotto nel ricorso: il proprio vissuto problematico si è risolto nel
2021, posto che, successivamente a tale anno, ella si è allontanata dall'uso di sostanze pagina 3 di 11 stupefacenti, di cui non ha fatto uso né durante la gravidanza, né dopo il parto, come dimostrato dalle analisi eseguite sul bambino alla nascita, che risultano negative rispetto alla ricerca di sostanze stupefacenti;
dopo il parto, pur avendo avuto due ricadute in occasione delle quali è stata volontariamente ricoverata presso la U.O. di Psichiatria, ella non ha poi più fatto uso di sostanze stupefacenti, come emerge dalla relazione del SerD di Viareggio, che testimonia l'intrapresa del progetto terapeutico predisposto dal Servizio con motivazione e regolarità, nonché risultati positivi, avendo i campioni urinari rilasciati a cadenza bisettimanale sempre avuto risultato negativo;
al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, che comunque ammette di non potersi occupare costantemente del figlio a causa dei suoi impegni lavorativi, ella si è sempre presa cura del minore, potendo contare sul supporto della madre,
[...]
che la sostiene anche nel percorso terapeutico;
dunque, non sussistono i presupposti Per_3 per derogare all'affidamento condiviso, posto che, sin dalla nascita del figlio, ella è sempre stata una madre premurosa e attenta, ed anche quando ha avuto una ricaduta ha avuto la prontezza di richiedere aiuto al competente Servizio SerD e all'U.O. di Psichiatria ed ha intrapreso con successo il proprio percorso terapeutico, motivata proprio dalla nuova condizione di maternità; per quanto concerne la casa familiare, dal quale il ricorrente si è allontanato volontariamente ed a causa di divergenze caratteriali e non di presunte aggressioni da parte sua, in realtà mai avvenute, non sussistono ragioni per assegnarla al predetto, atteso che ella vi ha continuato ininterrottamente a vivere insieme al figlio, non disponendo peraltro, allo stato, di sistemazioni alternative. In merito alle proprie condizioni economiche, ella ha dedotto: di essersi prontamente attivata nel reperire un'attività lavorativa, essendosi iscritta al
Centro per l'impiego di Viareggio e di essere in procinto di iniziare un tirocinio formativo nell'ambito del progetto “Faro” del Servizio sociale del Comune di Camaiore, durante il quale percepirà € 400,00 mensili circa;
di essere già titolare dell'assegno unico, pari ad € 299,10 mensili, nonché della carta “Dedicata a te” il cui importo ammonta ad € 500,00 mensili, oltre ad avere il supporto della madre, la quale percepisce una pensione di € 7.651,54 annui e svolge lavori occasionali;
di avere i requisiti per fare richiesta dell'assegno di inclusione dell'importo di € 500,00 mensili, avendo intenzione di avanzare la relativa domanda alla prima finestra utile, ovvero a partire da novembre 2024; di essere, dunque, in posizione svantaggiata rispetto al ricorrente, il quale, quantunque al momento sia disoccupato, gode di concrete prospettive pagina 4 di 11 occupazionali e svolge lavoretti alla giornata, oltre a poter contare sulla solidità economica della famiglia d'origine, come dallo stesso dedotto.
Pertanto, ha concluso chiedendo disporsi: l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso di sé; l'assegnazione a sé della casa familiare;
un regime di frequentazione padre-figlio come indicato nel ricorso;
un contributo per il mantenimento del figlio minore, a carico del padre, di € 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
È seguito lo scambio delle memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c.
Il 07.10.2024 le parti hanno depositato note scritte rappresentando di avere raggiunto un accordo nelle more del procedimento ed allegando le conclusioni congiunte, delle quali hanno chiesto il recepimento, nei termini di seguito indicati:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito disporre come segue:
1)Il figlio minore , nato a [...] il [...], sarà affidato Persona_4
congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre IG.ra _1
, la quale si impegna sin d'ora a lasciare l'immobile attualmente occupato in Camaiore
[...]
(LU), fraz. Montebello, Via Grotto 159 per trasferirsi presso l'immobile sito in Camaiore
(LU), Via XX Settembre n. 85 (di proprietà del IG. , padre del ricorrente), non Parte_3
appena questo sarà liberato e reso disponibile a cura della parte ricorrente. La IG.ra _1
condurrà l'immobile in questione a mezzo di contratto di locazione abitativa della
[...]
durata di legge, al canone sin d'ora concordato ed accettato in € 600,00 mensili oltre spese di utenza da volturare a nome della conduttrice, ed ivi stabilirà la propria residenza anagrafica insieme al figlio minore. Ove l'immobile di cui sopra non venga liberato e messo a disposizione della IG.ra e del figlio entro la fine del mese di Marzo _1 Per_1
2025, il IG. si impegna sin d'ora a reperire loro altra e diversa sistemazione, Parte_2
sempre nel centro di Camaiore, alle medesime condizioni.
2) Il IG. terrà con sé il figlio ogni martesì e giovedì pomeriggio Parte_2 Per_1
dalle 17:30 alle 19:00 ed ogni fine settimana dal sabato alle 10:00 alla domenica alle 18:00, fermo restando che, nel solo ed esclusivo interesse del figlio a mantenere una frequentazione
pagina 5 di 11 costante e proficua con entrambe le figure genitoriali, il calendario sopra riportato e gli orari, sia infrasettimanali che del fine settimana, potranno essere modificati, previo libero accordo tra i genitori, sulla base delle esigenze e delle necessità del minore e delle rispettive disponibilità di tempo in ragione dei reciproci impegni anche e soprattutto lavorativi che dovessero presentarsi di volta in volta. Le vacanze di Natale, seguendo il calendario dell'alternanza, verranno ripartite in due periodi: il primo dal 23 al 30 dicembre e il secondo dal 31 dicembre al 6 gennaio;
per l'anno 2024 il primo periodo spetterà al IG. Parte_2
il secondo alla IG.ra e così alternati negli anni a venire. Lo stesso
[...] _1 criterio dell'alternanza varrà per i giorni rispettivamente di Pasqua e Pasquetta e per il compleanno del minore (4 febbraio), che spetterà nell'anno 2024 alla IG.ra e _1
così di seguito con il medesimo criterio. In merito, invece, alle ferie ordinarie/annuali, i genitori godranno di un periodo di 15 (quindici) giorni ciascuno, anche non consecutivi, da concordare entro il 30.05 di ogni anno (comunque prima dell'estate) in base alle esigenze del figlio e alle rispettive attività lavorative, con l'impegno reciproco a comunicarsi preventivamente luogo di destinazione, periodo di permanenza e recapiti. In ogni caso, con impegno reciproco per i genitori a comunicarsi ogni cambiamento di domicilio e/o residenza, dei recapiti telefonici e comunque a comunicare tra loro e collaborare in buona fede e con reciproco rispetto nell'interesse del figlio minore per la migliore esecuzione delle presenti pattuizioni.
3) Con la sottoscrizione del presente atto, inoltre, i IG.ri e Parte_2 _1
prestano reciprocamente ampio e liberatorio consenso al rilascio del passaporto e comunque di tutti i documenti di identità per sé stessi, nonché al rilascio della carta di identità elettronica per il figlio valida per il solo territorio italiano fino al compimento del quinto anno di età. Dopo tale data (ovvero anche prima previo consenso espresso di entrambi i genitori), il reciproco consenso si intenderà sin d'ora esteso al rilascio dei documenti di identità del figlio con validità per l'espatrio.
4) Tenuto conto delle condizioni economiche e delle rispettive capacità reddituali delle parti, nonché del periodo di permanenza del minore presso ciascun genitore, il IG. Parte_2
si impegna a corrispondere entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese la somma di € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento mensile per il figlio , da rivalutarsi Persona_4
pagina 6 di 11 annualmente secondo gli indici Istat. Il pagamento verrà corrisposto a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla IG.ra . _1
5) Le spese straordinarie saranno ripartite al 50% tra i genitori, per tali richiamandosi quelle indicate nel Protocollo del Tribunale di Lucca del 7 ottobre 2020 (con salvezza di eventuali successive modifiche cui le parti si adegueranno), da intendersi parte integrante del presente accordo e qui espressamente richiamato e trascritto e di cui le parti dichiarano di aver ricevuto copia dai rispettivi difensori. In relazione alle spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo, il genitore che intende sostenerle dovrà farne formale richiesta scritta
(tramite sms, email, fax, p.e.c., etc.) all'altro, il quale dovrà manifestare motivato dissenso scritto, entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento di detta richiesta;
in difetto, il silenzio si intenderà come consenso alla spesa. In ogni caso, tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, dovranno essere debitamente documentate. Il rimborso è dovuto pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione, e dovrà avvenire entro 15 (quindici) giorni a decorrere dalla esibizione della documentazione fiscale comprovante la spesa. Infine, qualora per la stessa spesa extra, dovessero essere redatti due preventivi di diverso importo, potrà essere scelto anche quello più alto, a condizione, però, che il genitore che lo ha proposto si faccia integralmente carico della somma eccedente rispetto quello più basso, proposto dall'altro.
6) Quanto all'assegno unico ed universale – ovvero ad altro analogo contributo pubblico, che lo dovesse sostituire in futuro, e avente finalità di sostegno economico per i genitori con figli -, verrà percepito integralmente dalla IG.ra , che provvederà ad ogni relativa _1
domanda, istanza e/o aggiornamento, a tale ultimo fine con espresso obbligo a carico del IG.
di fornire annualmente, entro la scadenza del mese di febbraio e comunque Parte_2
quella prevista ex lege per la decorrenza tempestiva del beneficio, tutta la documentazione a ciò necessaria (con particolare riferimento a quella per il calcolo della D.S.U. ai fini dell'attestazione ISEE) e di prestare i relativi consensi, così come previsti dalla normativa di settore.
pagina 7 di 11 7) Le parti si impegnano altresì a concordare la scelta dell'Istituto scolastico e del pediatra
e/o medico di base nell'interesse del figlio minore, compatibilmente con la disponibilità di posti, in ogni caso presso il Comune ove il minore è domiciliato con la madre.
8) Nel primario interesse del figlio minore , le parti convengono che il presente Per_1 accordo sia espressamente ed essenzialmente condizionato all'astensione, da parte della
IG.ra , dall'uso di qualsivoglia sostanza alcolica e/o stupefacente e comunque _1 all'integrale rispetto, da parte della medesima, del piano terapeutico e delle prescrizioni presenti e future stabilite a suo carico dal Ser.D. e/o dai S.S. di zona, di cui alle relazioni allegate in atti del 14.08.2024 ed in ultimo aggiornamento al 26.09.2024 (qui richiamate e ben note alle parti), ciò per tutta l'integrale durata del piano terapeutico come stabilita dai predetti Enti. Al fine di verificare l'esatto adempimento alle presenti pattuizioni la IG.ra
si impegna altresì a fornire al IG. copia di ogni referto di _1 Parte_2 analisi e/o relazione di aggiornamento e comunque presta sin d'ora espressa autorizzazione ai predetti Enti al rilascio di copia di quanto sopra al IG. , nonché a fornire a Parte_2 quest'ultimo informazioni sullo stato del suindicato percorso terapeutico. Al termine del percorso terapeutico, da documentarsi mediante apposita relazione e/o certificato di chiusura
e così ogni sei mesi fino al compimento del quinto anno di età di , la IG.ra Per_1 _1
si impegna inoltre ad eseguire idoneo esame tossicologico su matrice cheratinica (c.d.
[...]
test tossicologico del capello) presso una struttura pubblica, con costi a carico del IG.
. L'inosservanza di tali prescrizioni da parte della IG.ra Parte_2 _1 autorizza sin d'ora il IG. ad adire l'intestato Ufficio per chiedere la modifica Parte_2 delle presenti condizioni di affidamento, nell'interesse del figlio minore . Per_1
9) Salvo quanto sopra, i genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato del figlio minore
con ciascuno di essi e si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, Per_1 astenendosi dall'esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro.
10) Con l'esecuzione del presente accordo, le parti dichiarano di aver regolamentato reciprocamente ogni rapporto di dare-avere afferente e/o inerente il precorso e cessato rapporto di convivenza, lasciandosi reciprocamente ampia e liberatoria quietanza.
pagina 8 di 11 Conseguentemente, le parti dichiarano di non aver più nulla a che pretendere reciprocamente
l'una dall'altra per nessun titolo e/o ragione.
11) Con la sottoscrizione del presente accordo, le parti dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunciano alle domande di cui al procedimento pendente in epigrafe e consentono alla sua definizione all'udienza del 11.10.2024 alle condizioni di cui alle presenti conclusioni sottoscritte congiuntamente, che sostituiscono e superano integralmente tutto quanto dedotto, eccepito e domandato nei rispettivi atti introduttivi e successive memorie depositate. Il tutto con spese e competenze professionali del presente procedimento integralmente compensate, sottoscrivendo i difensori delle parti anche per rinuncia alla solidarietà processionale ex art.
13 N.L.P.F.”.
All'udienza dell'11.10.2024, le parti si sono riportate alle conclusioni congiunte depositate in via telematica e il Tribunale, ritenutane la necessità in considerazione dei fatti emergenti dagli atti di causa, ha recepito solamente in via temporanea e urgente le condizioni relative all'affidamento, collocamento, mantenimento e frequentazione, così come concordate dalle parti nelle note depositate, rinviando all'udienza del 14.02.2025 per verificare l'andamento della situazione familiare.
Nella relazione pervenuta il 04.02.2025 i Servizi sociali del Comune di Camaiore hanno riferito il buon proseguimento del progetto di vita, rappresentando che: “La RA si _1
è mostrata fin da subito collaborativa con il Servizio scrivente, seguendone le indicazioni unitamente al signor e alla propria madre, RA , che è stata di grande Pt_2 Per_3 supporto al nucleo famigliare…questi interventi [di assistenza domiciliare e di educativa domiciliare] sono stati poi interrotti in quanto ritenuti non più necessari vista l'evoluzione positiva della situazione famigliare e considerata l'assenza di elementi di pregiudizio per il minore rilevata da entrambe le operatrici. Nel particolare dell'osservazione dell'educatrice non si era evidenziata alcuna criticità in merito alla sfera affettivo-relazionale ed accuditiva del minore…la coppia genitoriale si è dimostrata poi capace di mantenere una buona relazione nell'interesse del minore, condividendo momenti importanti come le visite pediatriche e rispettando le routine del bambino nelle rispettive abitazioni… La presa in carico al Serd della RA sta proseguendo e attualmente la stessi si trova in una _1
pagina 9 di 11 situazione di buon compenso costantemente monitorata…La RA ha iniziato il tirocinio presso un albergo di Viareggio. I rapporti tra la RA e il signor _1 Pt_2
continuano a mantenersi molto distesi: la coppia genitoriale riesce a supportarsi con serenità
e rispetto nella cura di [il bambino] è stato inserito all'asilo Nido su richiesta del Persona_5
Servizio scrivente in accordo con i genitori…”.
In data 11.02.2025, parte convenuta ha depositato relazioni di aggiornamento del SerD di
Viareggio datate 24.01.2025 e 11.02.2025, dalle quali emerge l'adesione con esito positivo al programma concordato da parte della convenuta, descritta come “collaborativa ed aperta al confronto”, nonché “determinata e lucida nel voler proseguire e perseguire il suo progetto di vita”.
All'udienza del 14.02.2025, alla luce della relazione depositata dai Servizi sociali e delle relazioni del SerD, i procuratori delle parti hanno chiesto la conferma in via definitiva dei provvedimenti provvisori emessi e hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle congiuntamente precisate ed allegate alle note depositate il 07.10.2024, rinunciando alla concessione di termini e il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione.
Ciò premesso in fatto, ritiene il Collegio che debba essere recepito l'accordo raggiunto tra le parti, così come versato nelle conclusioni congiuntamente rassegnate allegate alle note depositate il 07.10.2024, siccome rispondente agli interessi del figlio sotto ogni profilo. Non sono infatti sussistenti, allo stato, ragioni per derogare al principio della bigenitorialità sotteso al regime di affidamento condiviso, non emergendo, ad oggi, alcuna criticità nel nucleo familiare, considerate sia l'attuale idoneità all'esercizio della funzione genitoriale della figura materna - la quale, come risulta dalle relazioni del Servizio sociale e del SerD in atti, si sta concretamente impegnando con ottimi risultati in un percorso di cura e rinnovamento personale
– sia la proficua collaborazione instaurata dai genitori nell'interesse del figlio minore, come riferito dai Servizi.
Mentre con riferimento alle statuizioni patrimoniali, avuto riguardo alle attuali condizioni economiche delle parti, la soluzione indicata dalle stesse appare congrua ed equa e viene pertanto recepita dal Collegio, come da parte dispositiva.
Le spese processuali, in ragione dell'accordo raggiunto, vengono compensate tra le parti.
pagina 10 di 11
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca così provvede:
- Recepisce le condizioni congiuntamente indicate dalle parti ed allegate alle note depositate il 07.10.2024, sopra trascritte, disponendo in conformità alle medesime;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso a Lucca nella camera di consiglio del 17/03/2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Alice Croci
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