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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 24/04/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 279 /2024 R.G. promossa da:
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci, , Nicola Zampieri e Parte_1
Giovanni Rinaldi
RICORRENTE
contro
:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avv.CITRIGNO GAETANO
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte ricorrente è fondata e merita accoglimento.
La SI.ra , è una docente idonea all'insegnamento nella scuola primaria e infanzia, è Parte_1 inserita nelle GPS, ossia nelle graduatorie utilizzabili soltanto per gli incarichi a tempo determinato e presta attualmente servizio presso la Scuola Primaria “A.Volta” di Lonate Pozzolo (Va). La ricorrente ha prestato più di 36 mesi di servizio alle dipendenze del in assenza di esigenze sostitutive di personale CP_1 temporaneamente assente, su posti vacanti e disponibili (al31 agosto ovvero 4 contratti al 30 giugno/31 agosto continuativi nella stessa classe di concorso e nella stesso istituto) come da prospetto riassuntivo riportato in ricorso. La parte ricorrente ha pienamente assolto al proprio onere probatorio.
Altrettanto non può dirsi per l'Amministrazione convenuta che ha incentrato la sua difesa sui dati formali e sulle nomenclature del sistema informatico.
La Corte costituzionale, applicando le conclusioni della sentenza ” della Corte di giustizia, con la Per_1 sentenza n. 187/2016ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale (…) dell'art. 4, commi 1 e 11, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (…) nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino». Lla Corte di Cassazione, con la sentenza del 7 novembre 2016 n. 22552, ha stabilito che “non può configurarsi, in relazione ai posti individuati per le supplenze su "organico di fatto" e per le supplenze temporanee, l'abuso, contrario alla Direttiva 1999/70/CE, salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al , e, quindi, prospettandosi CP_1 non già la sola reiterazione ma le condizioni concrete della medesima (quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso e con riguardo alla stessa cattedra)”. CP_2
Si ritiene equo liquidare l'indennità risarcitoria in 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, in considerazione del numero di contratti di docenza a tempo determinato e dell'ampio superamento del limite triennale indicato dalla Corte di Cassazione.
In conclusione, il convenuto, in persona del Ministro pro tempore, deve essere condannato CP_1
a corrispondere a parte ricorrente l'indennità risarcitoria de qua, in detta misura, oltre rivalutazione secondo indici ISTAT e interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla data di deposito della domanda giudiziale sino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Accerta e dichiara il diritto della ricorrente al risarcimento del danno conseguente alla illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato e conseguentemente condanna il convenuto, in persona del CP_1
Ministro pro tempore, al pagamento, in favore della ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, dell'importo pari a 12 mensilità, oltre rivalutazione secondo indici ISTAT e interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla data di deposito della domanda giudiziale sino al saldo.
Condanna il convenuto, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento, in favore della CP_1 ricorrente delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 900 per compensi, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in data 24.4.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Franca Molinari
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 279 /2024 R.G. promossa da:
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci, , Nicola Zampieri e Parte_1
Giovanni Rinaldi
RICORRENTE
contro
:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avv.CITRIGNO GAETANO
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte ricorrente è fondata e merita accoglimento.
La SI.ra , è una docente idonea all'insegnamento nella scuola primaria e infanzia, è Parte_1 inserita nelle GPS, ossia nelle graduatorie utilizzabili soltanto per gli incarichi a tempo determinato e presta attualmente servizio presso la Scuola Primaria “A.Volta” di Lonate Pozzolo (Va). La ricorrente ha prestato più di 36 mesi di servizio alle dipendenze del in assenza di esigenze sostitutive di personale CP_1 temporaneamente assente, su posti vacanti e disponibili (al31 agosto ovvero 4 contratti al 30 giugno/31 agosto continuativi nella stessa classe di concorso e nella stesso istituto) come da prospetto riassuntivo riportato in ricorso. La parte ricorrente ha pienamente assolto al proprio onere probatorio.
Altrettanto non può dirsi per l'Amministrazione convenuta che ha incentrato la sua difesa sui dati formali e sulle nomenclature del sistema informatico.
La Corte costituzionale, applicando le conclusioni della sentenza ” della Corte di giustizia, con la Per_1 sentenza n. 187/2016ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale (…) dell'art. 4, commi 1 e 11, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (…) nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino». Lla Corte di Cassazione, con la sentenza del 7 novembre 2016 n. 22552, ha stabilito che “non può configurarsi, in relazione ai posti individuati per le supplenze su "organico di fatto" e per le supplenze temporanee, l'abuso, contrario alla Direttiva 1999/70/CE, salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al , e, quindi, prospettandosi CP_1 non già la sola reiterazione ma le condizioni concrete della medesima (quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso e con riguardo alla stessa cattedra)”. CP_2
Si ritiene equo liquidare l'indennità risarcitoria in 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, in considerazione del numero di contratti di docenza a tempo determinato e dell'ampio superamento del limite triennale indicato dalla Corte di Cassazione.
In conclusione, il convenuto, in persona del Ministro pro tempore, deve essere condannato CP_1
a corrispondere a parte ricorrente l'indennità risarcitoria de qua, in detta misura, oltre rivalutazione secondo indici ISTAT e interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla data di deposito della domanda giudiziale sino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Accerta e dichiara il diritto della ricorrente al risarcimento del danno conseguente alla illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato e conseguentemente condanna il convenuto, in persona del CP_1
Ministro pro tempore, al pagamento, in favore della ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, dell'importo pari a 12 mensilità, oltre rivalutazione secondo indici ISTAT e interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla data di deposito della domanda giudiziale sino al saldo.
Condanna il convenuto, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento, in favore della CP_1 ricorrente delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 900 per compensi, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in data 24.4.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Franca Molinari