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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/12/2025, n. 9357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9357 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22972/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Bocconcello ha pronunciato ex art. 281 sexies quarto comma c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22972/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 Parte_1
in proprio elettivamente domiciliato in VIA B. CELLINI, 1 20129 MILANO presso il difensore avv.
[...]
Parte_1
ATTORE/I
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CERVI ROBERTA e Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in CORSO XXII MARZO N. 25 MILANO presso il difensore avv. CERVI ROBERTA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
pagina 1 di 9 SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
omissis ex art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi e di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n.
642 del 16/01/2015.
Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att.
c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia trae origine dalla opposizione di al decreto ingiuntivo Parte_1
provvisoriamente esecutivo n. 3147/2024, emesso in data 26.2.2024, pubblicato in data 4.3.2024, regolarmente notificato, con il quale il Tribunale di Milano, su istanza del situato in Milano alla via Cena n. 23 gli CP_1
ha ingiunto unitamente a il pagamento dell'importo di euro 15.445,82 oltre agli interessi legali e alle CP_2
spese della procedura monitoria a causa del mancato pagamento dei contributi condominiali dovuti in virtù della delibera assembleare del 16.11.2023 di approvazione a) del rendiconto della gestione ordinaria 2022/ 2023, b)
del preventivo della gestione 2023/ 2024 e c) dei relativi stati di ripartizione delle spese.
L'opponente contestando la debenza della somma ingiunta, in opposizione, chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via preliminare: - sospendere la provvisoria esecuzione del decreto e, in caso di già avvenuto pagamento, disporre la restituzione della somma versata difettando, l'ingiunzione, finanche dei presupposti essenziali per la sua emissione;
- revocare il decreto ingiuntivo opposto poiché emesso in assenza dei requisiti richiesti dagli art. 633 e 634 c.p.c.. nel merito: - Accertare la nullità e l'inefficacia del decreto ingiuntivo qui opposto e, per l'effetto, revocarlo perché infondato in fatto e diritto e perché, in ogni caso, insussistenti i requisiti occorrenti per la richiesta e la sua pronuncia;
- Dichiarare non dovute le somme richieste con l'ingiunzione di pagina 2 di 9 pagamento n° 3147/2024 o, comunque, non nell'importo preteso. - Accertare quanto sia eventualmente stato pagato in eccesso a titolo di spese condominiali a partire dal 2013 e condannare controparte alla relativa restituzione e/o procedere al conguaglio con quanto ancora eventualmente dovuto;
in subordine nella denegata ipotesi che il decreto ingiuntivo n° 3147/2024 sia confermato accertare, se effettivamente sussistente, l'esatta entità del credito sulla base degli accadimenti narrati e delle considerazioni svolte nelle premesse nonché degli accertamenti tecnici come richiesti;
”.
Con comparsa di risposta predisposta limitatamente alla nullità dell'atto di citazione per l'inosservanza del termine a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., il opposto chiedeva a questo giudice, previo CP_1
rilevamento della nullità dell'atto di citazione per mancato rispetto dei termini ex art. 163 bis c.p.c., di fissare una nuova udienza a comparire così da garantire il pieno esercizio del diritto di difesa.
Dopo aver fissato la nuova udienza di comparizione delle parti nel rispetto dei termini di legge, si costituiva regolarmente in giudizio il chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “IN VIA CP_1
PRELIMINARE Rigettare l'istanza avversaria di sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo n.
3147/2024 (R.g. 4733/2024) in quanto infondata in fatto ed in diritto, rilevato che non sussistono i gravi motivi ex
lege richiesti. NEL MERITO In principalità: Rigettare, in quanto infondata in fatto ed in diritto, l'opposizione avversaria e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il Decreto Ingiuntivo n. 3147/2024 (R.g. 4733/2024); In
subordine: Accertare e dichiarare l'inadempimento del Signor per il mancato pagamento degli oneri Parte_1
condominiali di cui al conguaglio 2022/2023 e al preventivo di gestione 2023/2024 e, per l'effetto, condannare l'attore-opponente al pagamento in favore del della somma di € Controparte_3
15.445,82, oltre interessi legali maturati e maturandi dalla scadenza delle singole rate sino al saldo effettivo,
ovvero di quella diversa somma, per capitale ed interessi, che dovesse risultare dovuta a conclusione dell'istruttoria, tenuto conto dell'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2946 c.c.”
Depositate le memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c., all'esito della udienza di prima comparizione delle parti la causa veniva rinviata per verificare l'esito della procedura della mediazione.
Alla udienza del 7.5.2025, dopo che le parti davano atto dell'esito negativo della procedura di mediazione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
All'udienza del 6.11.2025 parte opponente precisava le conclusioni come da atto introduttivo, come segue: “in pagina 3 di 9 via preliminare: - sospendere la provvisoria esecuzione del decreto e, in caso di già avvenuto pagamento,
disporre la restituzione della somma versata difettando, l'ingiunzione, finanche dei presupposti essenziali per la sua emissione;
- revocare il decreto ingiuntivo opposto poiché emesso in assenza dei requisiti richiesti dagli art. 633 e 634 c.p.c.. nel merito: - Accertare la nullità e l'inefficacia del decreto ingiuntivo qui opposto e, per l'effetto,
revocarlo perché infondato in fatto e diritto e perché, in ogni caso, insussistenti i requisiti occorrenti per la richiesta e la sua pronuncia;
- Dichiarare non dovute le somme richieste con l'ingiunzione di pagamento n°
3147/2024 o, comunque, non nell'importo preteso. - Accertare quanto sia eventualmente stato pagato in eccesso a titolo di spese condominiali a partire dal 2013 e condannare controparte alla relativa restituzione e/o procedere al conguaglio con quanto ancora eventualmente dovuto;
in subordine nella denegata ipotesi che il decreto ingiuntivo n° 3147/2024 sia confermato accertare, se effettivamente sussistente, l'esatta entità del credito sulla base degli accadimenti narrati e delle considerazioni svolte nelle premesse nonché degli accertamenti tecnici come richiesti;
”
Parte opposta, invece, precisava le proprie conclusioni come da foglio depositato telematicamente, che qui si riproducono integralmente: “IN VIA PRELIMINARE Rigettare l'istanza avversaria di sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 3147/2024 (R.g. 4733/2024) in quanto infondata in fatto ed in diritto,
rilevato che non sussistono i gravi motivi ex lege richiesti. NEL MERITO In principalità: Rigettare, in quanto infondata in fatto ed in diritto, l'opposizione avversaria e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il Decreto
Ingiuntivo n. 3147/2024 (R.g. 4733/2024); In subordine: Accertare e dichiarare l'inadempimento del Signor
per il mancato pagamento degli oneri condominiali di cui al conguaglio 2022/2023 e al preventivo di Parte_1
gestione 2023/2024 e, per l'effetto, condannare l'attore-opponente al pagamento in favore del
[...]
della somma di € 15.445,82, oltre interessi legali maturati e maturandi dalla scadenza delle Controparte_3
singole rate sino al saldo effettivo, ovvero di quella diversa somma, per capitale ed interessi, che dovesse risultare dovuta a conclusione dell'istruttoria tenuto conto dell'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2946
c.c. IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova: 1) “Vero che
in data 7.01.2017, i tecnici di si recavano presso l'abitazione di proprietà del Signor CP_4 CP_5
in Milano, , per la verifica del funzionamento dell'impianto di riscaldamento, come da
[...] CP_3
doc. 2) “Vero che in occasione del sopralluogo del 7.01.2017 presso l'abitazione dei Signori Parte_1 pagina 4 di 9 in Milano, , i tecnici di rilevavano che i proprietari dell'immobile ignoravano CP_2 CP_3 CP_4
come andasse gestito l'impianto di riscaldamento, come da doc. n. 1 che si rammostra al teste?” 3) “Vero che in
occasione del sopralluogo del 7.01.2017 presso l'abitazione di proprietà dei Signor in Controparte_5
Milano, , i tecnici di rilevavano un aumento dei consumi legato all'errato utilizzo CP_3 CP_4
dell'impianto da parte dei condomini, come da doc. n. 1 che si rammostra al teste?” 4) “Vero che in occasione
della lettura dei consumi del riscaldamento del 20.10.2023 del , Milano, i tecnici Controparte_3
della Rehom, società che gestisce i contabilizzatori e le letture degli stessi, rilevavano il corretto funzionamento
dei moduli relativo all'appartamento dei signori come da doc. 2 che si rammostra al teste?”; Controparte_5
5) “Vero che la lettura dei consumi del riscaldamento rilevati per la stagione 2022/2023 relativi all'appartamento
dei signori sito in Milano, era pari a 106482, con un consumo annuale di mc Controparte_5 CP_3
13.072, come da pag. 2 doc. 2 che si rammostra al teste?” Si indicano come testi sui capitoli n. 1-2-3, il Signor
e il Signor , entrambi domiciliati presso via privata SE Testimone_1 Testimone_2 Parte_2
Ugolini n. 10, Milano. Si indica come teste sui capitoli n. 4 e 5, il Signor domiciliato presso Testimone_3
Rehom s.r.l., in Segrate (MI), Via Cellini n. 19. Ci si oppone sin d'ora ai capitoli di prova eventualmente indicati da parte avversa, chiedendo, altresì, nella denegata ipotesi di loro ammissione, di essere ammessi a prova contraria con i testi indicati a prova diretta nella memoria n. 2 ex art. 171-ter. Ci si oppone alla richiesta di CTU
contabile e termotecnica in quanto totalmente avulse dall'oggetto del presente giudizio, nonché meramente esplorative e, pertanto, inammissibili per tutti i motivi esposti in parte narrativa. Con vittoria di compensi e spese del presente giudizio, con distrazione a favore dello scrivente legale il quale si dichiara anticipatario. n. 1 che si rammostra al teste?”;”.
Precisate le conclusioni, dopo ampia discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisine ex art 281 sexies cpc ultimo comma
Oggi la causa viene decisa con la presente sentenza.
Preliminarmente si osserva che risulta essere stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria, conclusasi negativamente in data 31.1.2025, e che quindi la condizione di procedibilità prevista dalla legge può considerarsi assolta.
Nel merito della controversia l'opponente lamenta un illegittimo addebito di spese di consumo di riscaldamento pagina 5 di 9 sin dal 2013, (eccessivo stante il malfunzionamento di una valvola come confermato dall'intervento di un tecnico incaricato dal in data 14.3.2023). CP_1
L'opponente quindi deduce di nulla dovere in relazione all'importo ingiunto in quanto il credito vantato dal
Condominio si baserebbe su dei conguagli e su degli importi frutto di dati di consumo errati, con la conseguenza che lo stesso credito non risulta a) certo perché la somma richiesta sarebbe artefatta, b) liquido perché non esattamente determinato nel suo ammontare e c) esigibile perché non ancora scaduto.
Il Condominio opposto si difende eccependo che:
- il credito ingiunto, diversamente da quanto sostenuto dall'opponente, presenta i requisiti previsti dalla legge per l'emissione del decreto ingiuntivo che in virtù del combinato disposto degli artt. 633 c.p.c. e art. 66 disp. att. c.c. richiede quale documentazione necessaria la delibera assembleare che approva il rendiconto, il preventivo e i relativi stati di ripartizione delle spese;
- la delibera del 16.11.2023 di approvazione del rendiconto e del preventivo, non essendo stata impugnata nei termini di legge, risulta valida e pienamente efficace, con la conseguenza che le somme esposte nei bilanci si sono cristallizzate;
- la difesa dell'opponente si baserebbe su una generica ed esclusiva contestazione delle spese del riscaldamento a consumo (pari ad euro 2.066,20 per il preventivo 2022/ 2023 su un totale di euro
6.100,40 e pari ad euro 1.873,80 per il consuntivo 2022/ 2023 su un conguaglio totale di euro 10.917,38)
omettendo qualsiasi contestazione sulle altre voci di spesa riportate nei documenti contabili;
- i tecnici incaricati di effettuare i sopralluoghi presso l'immobile di parte opponente, diversamente da quanto sostenuto dallo stesso, non avrebbero mai rilevato alcun malfunzionamento né dell'impianto né
dei ripartitori, riscontrando al contrario un erroneo utilizzo da parte dello stesso condomino dell'impianto;
- le pretese di fatti e di circostanze risalenti al 2013, oltre a non essere provate, risulterebbero prescritte ai sensi dell'art. 2946 c.c..
Come noto "Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza - e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del pagina 6 di 9 provvedimento opposto -, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione" (Cass. sez. un. n. 7448 del 1993);
Fermo quanto sopra, è noto che presupposto del provvedimento monitorio in materia condominiale per oneri condominiali impagati è l'efficacia esecutiva della deliberazione condominiale che è tale finché non è sospesa o dichiarata invalida dal Giudice nell'ambito dell'eventuale domanda di impugnazione della delibera stessa;
cosicché il Giudice dell'opposizione, in mancanza di impugnazione della delibera, come nel caso in esame, deve limitarsi ad accertare che il credito ingiunto sia fondato su deliberazioni con le quali siano stati approvati la spesa ed il relativo stato di riparto, in difetto, l'opposizione va rigettata, essendo ininfluente, in mancanza di provvedimento di revoca o sospensione dell'efficacia delle deliberazioni, che il riconoscimento di una maggiore spesa sia erronea, rilevando tali elementi tutt'al più solo per la eventuale impugnativa in una fase successiva.
Atteso che “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per spese, il condominio soddisfa l'onere probatorio su esso gravante con la produzione del verbale dell'assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonché dei relativi documenti (Cass. Sez. 2, 29 agosto 1994,
n. 7569), Il giudice, pronunciando sul merito, emetterà una sentenza favorevole o meno, a seconda che l'amministratore dimostri che la domanda sia fondata, e cioè che il credito preteso sussiste, è esigibile e che il ne è titolare. La delibera condominiale di approvazione della spesa costituisce, così, titolo sufficiente CP_1
del credito del e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del CP_1
condomino a pagare le somme nel processo oppositorio a cognizione piena ed esauriente, il cui ambito è
ristretto alla verifica della (perdurante) esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere (Cass. Sez. U., 18 dicembre 2009, n. 26629; Cass. Sez. 2, 23/02/2017, n.
4672).
Il Giudice deve quindi accogliere l'opposizione solo qualora la delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia, per esserne stata l'esecuzione sospesa o sia sopravvenuta decisione di merito nel giudizio di opposizione ancorché non passata in giudicato, di annullamento della deliberazione (Cass. Sez. 2, 14/11/2012,
n. 19938).
Ciò posto, va aggiunto che da ultimo la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n°9839/2021 del
14/4/2021, risolvendo i precedenti contrasti giurisprudenziali sul punto, ha stabilito che ”Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare pagina 7 di 9 sia la nullità, dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio, della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via di azione
- mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione in opposizione - ai sensi dell'art. 1137, secondo comma, c.c., nel termine perentorio ivi previsto e non in via di eccezione".
Nel caso in esame parte opponente assume la inesigibilità ex art 633 2 comma cpc di parte del credito azionato in via monitoria per un illegittimo maggior addebito di spesa di consumo di riscaldamento. Tale motivo di opposizione però può essere fatto valere in sede di opposizione solo mediante specifica domanda di annullabilità delle delibera, domanda che parte opponente non svolto. Né possono ravvisarsi profili di nullità
(rilevabili anche d'ufficio dal giudice e quindi anche in sede di opposizione di decreto ingiuntivo) delle delibere assembleari atteso che, come noto, il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere dell'assemblea di condominio non può estendersi alla valutazione del merito e al controllo della discrezionalità di cui dispone l'assemblea, ma deve limitarsi al riscontro della legittimità, tale riscontro, oltre ad avere riguardo alle norme di legge o del regolamento condominiale, si estende anche all'eccesso di potere, ravvisabile quando la causa della deliberazione sia falsamente deviata dal suo modo di essere, trattandosi, in tal caso, di stabilire se la delibera sia o meno il risultato del legittimo esercizio del potere discrezionale dell'assemblea deliberante (Cass. n. 5889
del 2001; Cass. n. 19457 del 2005).
Nella specie in esame non può essere contestata l'opportunità della scelta operata dall'assemblea condominiale di approvare il riparto oggetto del monitorio.
Poichè ove non impugnate nei termini, le delibere risultano vincolanti ed efficaci nei confronti di tutti i condomini e partecipanti alla comunione, con la produzione del verbale dalla delibera non impugnata relative alle gestioni poste a fondamento della pretesa monitoria ed il relativo riparto, parte opposta risulta aver provato il fondamento del proprio credito azionato in via monitoria. Ai fini dell'arresto del decreto ingiuntivo opposto spettava di contro all'opponente provare il fatto estintivo, modificativo o impeditivo del pagamento, nonché la revoca o l'annullamento della delibera che ha attribuito le spese di cui alla fase monitoria.
Fatti questi ultimi, come detto, non avvenuto.
Ciò posto l'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo opposto confermato, acquista definitivamente efficacia esecutiva. pagina 8 di 9 Con assorbimento di ogni altra domanda, istanza anche istruttoria ed eccezione in giudizio, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014; Cass. n. 12002 del
28/05/2014; Cass. civ. Sez. V Ord., 08/06/2018, n. 15008).
Tenuto conto dell'esito del presente giudizio le spese e le competenze dello stesso e della procedura di mediazione vanno poste a carico di parte attrice ed a favore del convenuto, secondo il principio CP_1
della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e le stesse, determinata sulla scorta dei parametri dettati del D.M.
Giustizia 55 del 10/03/2014, n. 140 – valore medio - e del valore della domanda, vengono liquidate come in dispositivo
Sentenza esecutiva ex lege.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:
• Rigetta l'opposizione con la conseguenza che il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
3147/2024, emesso dal Tribunale di Milano in data 26.2.2024, pubblicato in data 4.3.2024 diviene definitivamente esecutivo
• Condanna l'opponente al pagamento in favore del Condominio opposto delle spese di lite che si liquidano in €.3.500,00 per compensi oltre oneri accessori di legge e spese generali di legge.
• La sentenza è esecutiva per legge.
Così deciso in Milano, il 5.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Bocconcello ha pronunciato ex art. 281 sexies quarto comma c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22972/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 Parte_1
in proprio elettivamente domiciliato in VIA B. CELLINI, 1 20129 MILANO presso il difensore avv.
[...]
Parte_1
ATTORE/I
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CERVI ROBERTA e Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in CORSO XXII MARZO N. 25 MILANO presso il difensore avv. CERVI ROBERTA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
pagina 1 di 9 SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
omissis ex art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi e di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n.
642 del 16/01/2015.
Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att.
c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia trae origine dalla opposizione di al decreto ingiuntivo Parte_1
provvisoriamente esecutivo n. 3147/2024, emesso in data 26.2.2024, pubblicato in data 4.3.2024, regolarmente notificato, con il quale il Tribunale di Milano, su istanza del situato in Milano alla via Cena n. 23 gli CP_1
ha ingiunto unitamente a il pagamento dell'importo di euro 15.445,82 oltre agli interessi legali e alle CP_2
spese della procedura monitoria a causa del mancato pagamento dei contributi condominiali dovuti in virtù della delibera assembleare del 16.11.2023 di approvazione a) del rendiconto della gestione ordinaria 2022/ 2023, b)
del preventivo della gestione 2023/ 2024 e c) dei relativi stati di ripartizione delle spese.
L'opponente contestando la debenza della somma ingiunta, in opposizione, chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via preliminare: - sospendere la provvisoria esecuzione del decreto e, in caso di già avvenuto pagamento, disporre la restituzione della somma versata difettando, l'ingiunzione, finanche dei presupposti essenziali per la sua emissione;
- revocare il decreto ingiuntivo opposto poiché emesso in assenza dei requisiti richiesti dagli art. 633 e 634 c.p.c.. nel merito: - Accertare la nullità e l'inefficacia del decreto ingiuntivo qui opposto e, per l'effetto, revocarlo perché infondato in fatto e diritto e perché, in ogni caso, insussistenti i requisiti occorrenti per la richiesta e la sua pronuncia;
- Dichiarare non dovute le somme richieste con l'ingiunzione di pagina 2 di 9 pagamento n° 3147/2024 o, comunque, non nell'importo preteso. - Accertare quanto sia eventualmente stato pagato in eccesso a titolo di spese condominiali a partire dal 2013 e condannare controparte alla relativa restituzione e/o procedere al conguaglio con quanto ancora eventualmente dovuto;
in subordine nella denegata ipotesi che il decreto ingiuntivo n° 3147/2024 sia confermato accertare, se effettivamente sussistente, l'esatta entità del credito sulla base degli accadimenti narrati e delle considerazioni svolte nelle premesse nonché degli accertamenti tecnici come richiesti;
”.
Con comparsa di risposta predisposta limitatamente alla nullità dell'atto di citazione per l'inosservanza del termine a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., il opposto chiedeva a questo giudice, previo CP_1
rilevamento della nullità dell'atto di citazione per mancato rispetto dei termini ex art. 163 bis c.p.c., di fissare una nuova udienza a comparire così da garantire il pieno esercizio del diritto di difesa.
Dopo aver fissato la nuova udienza di comparizione delle parti nel rispetto dei termini di legge, si costituiva regolarmente in giudizio il chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “IN VIA CP_1
PRELIMINARE Rigettare l'istanza avversaria di sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo n.
3147/2024 (R.g. 4733/2024) in quanto infondata in fatto ed in diritto, rilevato che non sussistono i gravi motivi ex
lege richiesti. NEL MERITO In principalità: Rigettare, in quanto infondata in fatto ed in diritto, l'opposizione avversaria e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il Decreto Ingiuntivo n. 3147/2024 (R.g. 4733/2024); In
subordine: Accertare e dichiarare l'inadempimento del Signor per il mancato pagamento degli oneri Parte_1
condominiali di cui al conguaglio 2022/2023 e al preventivo di gestione 2023/2024 e, per l'effetto, condannare l'attore-opponente al pagamento in favore del della somma di € Controparte_3
15.445,82, oltre interessi legali maturati e maturandi dalla scadenza delle singole rate sino al saldo effettivo,
ovvero di quella diversa somma, per capitale ed interessi, che dovesse risultare dovuta a conclusione dell'istruttoria, tenuto conto dell'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2946 c.c.”
Depositate le memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c., all'esito della udienza di prima comparizione delle parti la causa veniva rinviata per verificare l'esito della procedura della mediazione.
Alla udienza del 7.5.2025, dopo che le parti davano atto dell'esito negativo della procedura di mediazione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
All'udienza del 6.11.2025 parte opponente precisava le conclusioni come da atto introduttivo, come segue: “in pagina 3 di 9 via preliminare: - sospendere la provvisoria esecuzione del decreto e, in caso di già avvenuto pagamento,
disporre la restituzione della somma versata difettando, l'ingiunzione, finanche dei presupposti essenziali per la sua emissione;
- revocare il decreto ingiuntivo opposto poiché emesso in assenza dei requisiti richiesti dagli art. 633 e 634 c.p.c.. nel merito: - Accertare la nullità e l'inefficacia del decreto ingiuntivo qui opposto e, per l'effetto,
revocarlo perché infondato in fatto e diritto e perché, in ogni caso, insussistenti i requisiti occorrenti per la richiesta e la sua pronuncia;
- Dichiarare non dovute le somme richieste con l'ingiunzione di pagamento n°
3147/2024 o, comunque, non nell'importo preteso. - Accertare quanto sia eventualmente stato pagato in eccesso a titolo di spese condominiali a partire dal 2013 e condannare controparte alla relativa restituzione e/o procedere al conguaglio con quanto ancora eventualmente dovuto;
in subordine nella denegata ipotesi che il decreto ingiuntivo n° 3147/2024 sia confermato accertare, se effettivamente sussistente, l'esatta entità del credito sulla base degli accadimenti narrati e delle considerazioni svolte nelle premesse nonché degli accertamenti tecnici come richiesti;
”
Parte opposta, invece, precisava le proprie conclusioni come da foglio depositato telematicamente, che qui si riproducono integralmente: “IN VIA PRELIMINARE Rigettare l'istanza avversaria di sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 3147/2024 (R.g. 4733/2024) in quanto infondata in fatto ed in diritto,
rilevato che non sussistono i gravi motivi ex lege richiesti. NEL MERITO In principalità: Rigettare, in quanto infondata in fatto ed in diritto, l'opposizione avversaria e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il Decreto
Ingiuntivo n. 3147/2024 (R.g. 4733/2024); In subordine: Accertare e dichiarare l'inadempimento del Signor
per il mancato pagamento degli oneri condominiali di cui al conguaglio 2022/2023 e al preventivo di Parte_1
gestione 2023/2024 e, per l'effetto, condannare l'attore-opponente al pagamento in favore del
[...]
della somma di € 15.445,82, oltre interessi legali maturati e maturandi dalla scadenza delle Controparte_3
singole rate sino al saldo effettivo, ovvero di quella diversa somma, per capitale ed interessi, che dovesse risultare dovuta a conclusione dell'istruttoria tenuto conto dell'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2946
c.c. IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova: 1) “Vero che
in data 7.01.2017, i tecnici di si recavano presso l'abitazione di proprietà del Signor CP_4 CP_5
in Milano, , per la verifica del funzionamento dell'impianto di riscaldamento, come da
[...] CP_3
doc. 2) “Vero che in occasione del sopralluogo del 7.01.2017 presso l'abitazione dei Signori Parte_1 pagina 4 di 9 in Milano, , i tecnici di rilevavano che i proprietari dell'immobile ignoravano CP_2 CP_3 CP_4
come andasse gestito l'impianto di riscaldamento, come da doc. n. 1 che si rammostra al teste?” 3) “Vero che in
occasione del sopralluogo del 7.01.2017 presso l'abitazione di proprietà dei Signor in Controparte_5
Milano, , i tecnici di rilevavano un aumento dei consumi legato all'errato utilizzo CP_3 CP_4
dell'impianto da parte dei condomini, come da doc. n. 1 che si rammostra al teste?” 4) “Vero che in occasione
della lettura dei consumi del riscaldamento del 20.10.2023 del , Milano, i tecnici Controparte_3
della Rehom, società che gestisce i contabilizzatori e le letture degli stessi, rilevavano il corretto funzionamento
dei moduli relativo all'appartamento dei signori come da doc. 2 che si rammostra al teste?”; Controparte_5
5) “Vero che la lettura dei consumi del riscaldamento rilevati per la stagione 2022/2023 relativi all'appartamento
dei signori sito in Milano, era pari a 106482, con un consumo annuale di mc Controparte_5 CP_3
13.072, come da pag. 2 doc. 2 che si rammostra al teste?” Si indicano come testi sui capitoli n. 1-2-3, il Signor
e il Signor , entrambi domiciliati presso via privata SE Testimone_1 Testimone_2 Parte_2
Ugolini n. 10, Milano. Si indica come teste sui capitoli n. 4 e 5, il Signor domiciliato presso Testimone_3
Rehom s.r.l., in Segrate (MI), Via Cellini n. 19. Ci si oppone sin d'ora ai capitoli di prova eventualmente indicati da parte avversa, chiedendo, altresì, nella denegata ipotesi di loro ammissione, di essere ammessi a prova contraria con i testi indicati a prova diretta nella memoria n. 2 ex art. 171-ter. Ci si oppone alla richiesta di CTU
contabile e termotecnica in quanto totalmente avulse dall'oggetto del presente giudizio, nonché meramente esplorative e, pertanto, inammissibili per tutti i motivi esposti in parte narrativa. Con vittoria di compensi e spese del presente giudizio, con distrazione a favore dello scrivente legale il quale si dichiara anticipatario. n. 1 che si rammostra al teste?”;”.
Precisate le conclusioni, dopo ampia discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisine ex art 281 sexies cpc ultimo comma
Oggi la causa viene decisa con la presente sentenza.
Preliminarmente si osserva che risulta essere stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria, conclusasi negativamente in data 31.1.2025, e che quindi la condizione di procedibilità prevista dalla legge può considerarsi assolta.
Nel merito della controversia l'opponente lamenta un illegittimo addebito di spese di consumo di riscaldamento pagina 5 di 9 sin dal 2013, (eccessivo stante il malfunzionamento di una valvola come confermato dall'intervento di un tecnico incaricato dal in data 14.3.2023). CP_1
L'opponente quindi deduce di nulla dovere in relazione all'importo ingiunto in quanto il credito vantato dal
Condominio si baserebbe su dei conguagli e su degli importi frutto di dati di consumo errati, con la conseguenza che lo stesso credito non risulta a) certo perché la somma richiesta sarebbe artefatta, b) liquido perché non esattamente determinato nel suo ammontare e c) esigibile perché non ancora scaduto.
Il Condominio opposto si difende eccependo che:
- il credito ingiunto, diversamente da quanto sostenuto dall'opponente, presenta i requisiti previsti dalla legge per l'emissione del decreto ingiuntivo che in virtù del combinato disposto degli artt. 633 c.p.c. e art. 66 disp. att. c.c. richiede quale documentazione necessaria la delibera assembleare che approva il rendiconto, il preventivo e i relativi stati di ripartizione delle spese;
- la delibera del 16.11.2023 di approvazione del rendiconto e del preventivo, non essendo stata impugnata nei termini di legge, risulta valida e pienamente efficace, con la conseguenza che le somme esposte nei bilanci si sono cristallizzate;
- la difesa dell'opponente si baserebbe su una generica ed esclusiva contestazione delle spese del riscaldamento a consumo (pari ad euro 2.066,20 per il preventivo 2022/ 2023 su un totale di euro
6.100,40 e pari ad euro 1.873,80 per il consuntivo 2022/ 2023 su un conguaglio totale di euro 10.917,38)
omettendo qualsiasi contestazione sulle altre voci di spesa riportate nei documenti contabili;
- i tecnici incaricati di effettuare i sopralluoghi presso l'immobile di parte opponente, diversamente da quanto sostenuto dallo stesso, non avrebbero mai rilevato alcun malfunzionamento né dell'impianto né
dei ripartitori, riscontrando al contrario un erroneo utilizzo da parte dello stesso condomino dell'impianto;
- le pretese di fatti e di circostanze risalenti al 2013, oltre a non essere provate, risulterebbero prescritte ai sensi dell'art. 2946 c.c..
Come noto "Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza - e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del pagina 6 di 9 provvedimento opposto -, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione" (Cass. sez. un. n. 7448 del 1993);
Fermo quanto sopra, è noto che presupposto del provvedimento monitorio in materia condominiale per oneri condominiali impagati è l'efficacia esecutiva della deliberazione condominiale che è tale finché non è sospesa o dichiarata invalida dal Giudice nell'ambito dell'eventuale domanda di impugnazione della delibera stessa;
cosicché il Giudice dell'opposizione, in mancanza di impugnazione della delibera, come nel caso in esame, deve limitarsi ad accertare che il credito ingiunto sia fondato su deliberazioni con le quali siano stati approvati la spesa ed il relativo stato di riparto, in difetto, l'opposizione va rigettata, essendo ininfluente, in mancanza di provvedimento di revoca o sospensione dell'efficacia delle deliberazioni, che il riconoscimento di una maggiore spesa sia erronea, rilevando tali elementi tutt'al più solo per la eventuale impugnativa in una fase successiva.
Atteso che “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per spese, il condominio soddisfa l'onere probatorio su esso gravante con la produzione del verbale dell'assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonché dei relativi documenti (Cass. Sez. 2, 29 agosto 1994,
n. 7569), Il giudice, pronunciando sul merito, emetterà una sentenza favorevole o meno, a seconda che l'amministratore dimostri che la domanda sia fondata, e cioè che il credito preteso sussiste, è esigibile e che il ne è titolare. La delibera condominiale di approvazione della spesa costituisce, così, titolo sufficiente CP_1
del credito del e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del CP_1
condomino a pagare le somme nel processo oppositorio a cognizione piena ed esauriente, il cui ambito è
ristretto alla verifica della (perdurante) esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere (Cass. Sez. U., 18 dicembre 2009, n. 26629; Cass. Sez. 2, 23/02/2017, n.
4672).
Il Giudice deve quindi accogliere l'opposizione solo qualora la delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia, per esserne stata l'esecuzione sospesa o sia sopravvenuta decisione di merito nel giudizio di opposizione ancorché non passata in giudicato, di annullamento della deliberazione (Cass. Sez. 2, 14/11/2012,
n. 19938).
Ciò posto, va aggiunto che da ultimo la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n°9839/2021 del
14/4/2021, risolvendo i precedenti contrasti giurisprudenziali sul punto, ha stabilito che ”Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare pagina 7 di 9 sia la nullità, dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio, della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via di azione
- mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione in opposizione - ai sensi dell'art. 1137, secondo comma, c.c., nel termine perentorio ivi previsto e non in via di eccezione".
Nel caso in esame parte opponente assume la inesigibilità ex art 633 2 comma cpc di parte del credito azionato in via monitoria per un illegittimo maggior addebito di spesa di consumo di riscaldamento. Tale motivo di opposizione però può essere fatto valere in sede di opposizione solo mediante specifica domanda di annullabilità delle delibera, domanda che parte opponente non svolto. Né possono ravvisarsi profili di nullità
(rilevabili anche d'ufficio dal giudice e quindi anche in sede di opposizione di decreto ingiuntivo) delle delibere assembleari atteso che, come noto, il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere dell'assemblea di condominio non può estendersi alla valutazione del merito e al controllo della discrezionalità di cui dispone l'assemblea, ma deve limitarsi al riscontro della legittimità, tale riscontro, oltre ad avere riguardo alle norme di legge o del regolamento condominiale, si estende anche all'eccesso di potere, ravvisabile quando la causa della deliberazione sia falsamente deviata dal suo modo di essere, trattandosi, in tal caso, di stabilire se la delibera sia o meno il risultato del legittimo esercizio del potere discrezionale dell'assemblea deliberante (Cass. n. 5889
del 2001; Cass. n. 19457 del 2005).
Nella specie in esame non può essere contestata l'opportunità della scelta operata dall'assemblea condominiale di approvare il riparto oggetto del monitorio.
Poichè ove non impugnate nei termini, le delibere risultano vincolanti ed efficaci nei confronti di tutti i condomini e partecipanti alla comunione, con la produzione del verbale dalla delibera non impugnata relative alle gestioni poste a fondamento della pretesa monitoria ed il relativo riparto, parte opposta risulta aver provato il fondamento del proprio credito azionato in via monitoria. Ai fini dell'arresto del decreto ingiuntivo opposto spettava di contro all'opponente provare il fatto estintivo, modificativo o impeditivo del pagamento, nonché la revoca o l'annullamento della delibera che ha attribuito le spese di cui alla fase monitoria.
Fatti questi ultimi, come detto, non avvenuto.
Ciò posto l'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo opposto confermato, acquista definitivamente efficacia esecutiva. pagina 8 di 9 Con assorbimento di ogni altra domanda, istanza anche istruttoria ed eccezione in giudizio, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014; Cass. n. 12002 del
28/05/2014; Cass. civ. Sez. V Ord., 08/06/2018, n. 15008).
Tenuto conto dell'esito del presente giudizio le spese e le competenze dello stesso e della procedura di mediazione vanno poste a carico di parte attrice ed a favore del convenuto, secondo il principio CP_1
della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e le stesse, determinata sulla scorta dei parametri dettati del D.M.
Giustizia 55 del 10/03/2014, n. 140 – valore medio - e del valore della domanda, vengono liquidate come in dispositivo
Sentenza esecutiva ex lege.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:
• Rigetta l'opposizione con la conseguenza che il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
3147/2024, emesso dal Tribunale di Milano in data 26.2.2024, pubblicato in data 4.3.2024 diviene definitivamente esecutivo
• Condanna l'opponente al pagamento in favore del Condominio opposto delle spese di lite che si liquidano in €.3.500,00 per compensi oltre oneri accessori di legge e spese generali di legge.
• La sentenza è esecutiva per legge.
Così deciso in Milano, il 5.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
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